COMUNE DI CASALE MONFERRATO Via Mameli CASALE MONFERRATO AL P.Iva

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI Via Mameli CASALE MONFERRATO AL P.Iva Periodo di assicurazione: dalle ore del 30/06/2015 alle ore del 30/06/2018 Possibilità di rinnovo per ulteriori anni due Importo annuale a base di gara ,00 Importo totale a base di gara ,00 1

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue s intendono: per Società : la Compagnia assicuratrice per Contraente : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per Assicurato : la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione per Polizza : il documento che prova l'assicurazione per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia per il quale è prevista l assicurazione per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società all'assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro. 2

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1) Norme che regolano l'assicurazione in generale 1.1 Prova del contratto La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 1.2 Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2015. Se la Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale, o delle scadenze successive relativamente ai premi per le annualità future, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. 1.3 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni, cui le parti sono tenute, possono essere fatte con lettera raccomandata o o posta certificata indirizzata all altra parte. 1.4 Dichiarazioni inesatte del Contraente La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C. 1.5 Aggravamento del rischio Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento comportante un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle condizioni di premio in corso. Nel caso che la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art.1898 del C.C. 1.6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al 3

4 termine del periodo di assicurazione in corso. Art. 2) Condizioni che regolano l'assicurazione Art. 2.1 Assicurato Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza: 1 Segretario Generale 6 Dirigenti dell Ente 2.2 Oggetto dell'assicurazione La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, aventi qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente. La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: - se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui sono adibite le persone assicurate; - se sussiste conflitto di interessi tra la Contraente e le figure assicurate. 2.3 Inizio e termine della garanzia La garanzia è operante per gli atti ed i fatti denunciati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli stessi si sono verificati, purché non antecedente a cinque anni dalla data di decorrenza della presente polizza. 2.4 Garanzia postuma L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni dieci a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza. 2.5 Spese comprese nell'assicurazione La garanzia è operante per le spese necessarie: a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti; b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, patrimoniale, contabile o penale aperti a carico dell'assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'assicurato stesso; c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originati; d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie. 4

5 2.6 Esistenza di altre coperture Nei casi in cui sia prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal singolo contratto opera: - ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; - in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione. 2.7 Giurisdizione Italiana L'assicurazione vale per i fatti e/o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e della Comunità Europea. 2.8 Esclusioni L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: a) deriva da fatto doloso dell'assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo, ovvero venga disposta la archiviazione con provvedimento motivato. b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'ente di appartenenza; d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione; e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive; f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati. 2.9 Persone assicurate Il numero preventivo delle persone assicurate è indicato al punto 2.24 di polizza Variazioni degli assicurati La Contraente è dispensata dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute sulle persone assicurate, in quanto l'assicurazione è prestata in forma non nominativa ed in base al numero degli assicurati. Alla fine di ogni annualità devono essere comunicati alla Società, da parte della Contraente, i dati per procedere alla regolazione del premio come previsto dal successivo punto Durata del contratto Il contratto ha durata di tre anni e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia all Assicurato è concessa la seguente facoltà: 1) rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza; 5

6 2.12 Massimali di garanzia ,00 per sinistro e per singolo assicurato senza limitazioni annue, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento Elementi per il calcolo del premio Il premio è annuale ed è determinato, in base alle categorie di assicurati come riportato al successivo articolo 2,23 come segue: per le categorie A), B), sul preventivo delle retribuzioni degli Assicurati e per tutta la durata del contratto. La garanzia è valida per le persone indicate in polizza al momento della sua stipulazione e per quelle che saranno successivamente segnalate alla Società con le modalità previste dal punto 2.10 che precede Regolazione e conguaglio del premio Entro 90 giorni dal termine dell'anno assicurativo la Contraente comunicherà per le categorie A), B), C) le retribuzioni effettivamente erogate agli Assicurati e, di conseguenza, si procederà alla regolazione del premio a debito od a credito, per il periodo trascorso, calcolato nella misura del 50% del premio annuo relativo agli aumenti (o diminuzioni) intervenuti, ed al conguaglio per il periodo futuro. La regolazione ed il conguaglio dell'anticipo, dovranno essere corrisposti entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione premio Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società La Contraente, una volta a conoscenza del ricevimento di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, ovvero di un fatto che interessi la copertura assicurativa, deve fare denuncia di sinistro alla Società a mezzo lettera raccomandata o o posta certificata. Nella denuncia di sinistro, la Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa. La Società, con il consenso dell'assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito Recesso in caso di sinistro La Società rinuncia al diritto di recedere dall assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società e il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso con preavviso di 90 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della Compagnia La Compagnia non è responsabile dell'operato dei legali dei consulenti e dei periti, purché siano stati scelti dall'assicurato. In caso di motivato disaccordo tra l'assicurato e la Compagnia sull'opportunità di iniziare o 6

7 proseguire la vertenza l'assicurato ha comunque, la facoltà di agire per proprio conto. Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Compagnia, l'assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute. L'esecuzione forzata di un titolo ottenuta dall'assicurato sarà limitata a due tentativi. Nelle controversie civili l'assicurato non può proseguire vertenze, rinunciare agli atti o all'azione, transigere in tutto o in parte la controversia senza il preventivo assenso della Compagnia. La violazione dell'obbligo comporta l'inoperatività dell'assicurazione con conseguente diritto della Compagnia di richiedere all'assicurato le spese, competenze ed onorari già corrisposti Liquidazione delle spese La Società liquiderà all'assicurato o alla Contraente solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'assicurato o della Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art.1916 del Codice Civile. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. Le spese di soccombenza sono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'assicurato o la Contraente al pagamento. Sono a carico dell'assicurato o della Contraente le somme dovute per: - pene pecuniarie inflitte da un'autorità Giudiziaria; - le multe e le ammende Obblighi della società nella gestione dei sinistri La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate Validità esclusiva delle norme scritte S intendono operanti solo le norme scritte Foro competente Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità Giudiziaria di residenza o dimora dell'assicurato Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010 La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, impegnandosi a fornire ogni documentazioni atta a comprovare il rispetto degli obblighi stessi. 7

8 2.23 Elenco persone assicurate A) Segretario Generale B) Dirigenti dell Ente 2.24 Calcolo del premio Direttore Generale, Segretario Generale, Dirigenti Il premio lordo annuo è stabilito in base alle retribuzioni preventivate degli Assicurati per il tasso lordo A) Segretario Generale 1 B) Dirigenti dell Ente 6 Preventivo Retribuzioni ,00 8

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