CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

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1 Ce.S.Vo.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo Via Maqueda, PALERMO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO pagina 1

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: per "Assicurazione: il contratto di assicurazione; per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione; per Contraente : il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, in breve CE.S.VO.P., denominato altresì Amministrazione. per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; per "Società": l'impresa assicuratrice; per "Premio". la somma dovuta alla Società; per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i massimali di polizza ed eventuali scoperti e franchigie; per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni, da parte dell Amministrazione, di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave. ART 2 - Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio da esso stipulate; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art C.C.). ART 3 - Pagamento del premio e durata del contratto. Il pagamento del premio alla Società Assicuratrice, in rate annuali, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza annuale. La Società Assicuratrice conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente gli sarà accreditato il premio dovuto, quella dell'ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Tesoriere del Contraente a condizione che, gli estremi dell'ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o . La durata del contratto è fissata in tre anni, con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2012; il contratto scadrà alle ore 24 del 31/12/2015. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo. E comunque nella facoltà delle Parti di disdire la presente polizza al al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale. Fermo quanto sopra è facoltà del Contraente di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga del contratto per la durata ulteriori due anni dopo la scadenza originaria del servizio, in corrispettivo della stessa rata di premio del contratto scaduto. ART 4 - Modifiche dell assicurazione.- Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART 5 - Aggravamento del rischio. - Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO pagina 2

3 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C., salvo quanto previsto all art.1. ART 6 - Diminuzione del rischio. - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato (Art C.C.), riconoscendo un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART 7 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro (v. anche Art. 19). - In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società Assicuratrice. ART 8 - Recesso in caso di sinistro. - Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o l Amministrazione possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso la Società Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART 9 - Oneri fiscali. - Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara. ART 10 - Clausola Broker. In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs n 209/2005 del Broker di Assicurazione Alessandro Flaccomio (Iscritto alla Sezione B del R.U.I. n B ) con uffici Palermo, Via XII Gennaio, 1/g - Palermo. In tal senso si da atto che ogni comunicazione fatta dall'assicurato al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice. La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a riconoscere al broker le commissioni d uso sui premi. ART 11 - Foro competente. - Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. ART 12 - Rinvio alle norme di legge. - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZARIA ART 13 - Oggetto dell assicurazione - L oggetto della presente polizza riguarda la copertura delle spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali che dovessero essere sostenute dal Legale Rappresentante del Contraente, a tutela dei propri interessi a seguito di atti o di omissioni involontarie o di fatti, commessi nell espletamento del loro mandato per atti o fatti connessi all adempimento dei compiti d ufficio e/o all espletamento del servizio e/o delle funzioni da loro esercitate per conto dell'amministrazione. Sono ammesse ad indennizzo le spese connesse a n 1 (uno) legale e n 1 (uno) perito o tecnico per ciascuna controversia e per ciascun assicurato. Nel caso il Legale e/o Perito scelto dall Assicurato non avesse possibilità di gestire in proprio la lite, in quanto non residente nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, è data facoltà allo stesso, previa segnalazione alla Società, di farsi affiancare da un Legale e/o Perito che abbia competenza per territorio. La Società tiene a proprio esclusivo carico anche le spese relative agli onorari di questi ultimi entro il limite delle tariffe di cui alle tabelle dei rispettivi ordini professionali Per la identificazione della persona assicurata sì farà riferimento alle evidenze ufficiali dell Ente Contraente che si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli Per spese legali e peritali si intendono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società Assicuratrice, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso dì soccombenza. Restano escluse dall assicurazione: le ammende e le sanzioni, in genere, gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali). ART 14 - Massimali di garanzia La garanzia è prestata, per singolo assicurato/singola controversia/anno assicurativo, con un massimale di ,00 (tredicimila/00), resta convenuto che CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO pagina 3

4 per ogni anno assicurativo la Società assicuratrice non potrà avere maggior esborso di ,00 (ventimila/00). ART 15 - Inizio e termine della garanzia - La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell assicurazione e precisamente: a) la garanzia viene prestata anche per le controversie iniziate nel periodo di validità della presente polizza relative ad atti e/o fatti, commessi posteriormente al , con esclusione dei casi assicurativi pregressi già conosciuti precedentemente alla stipulazione della polizza; b) la garanzia e operante per le denuncie di sinistro, presentate alla Società Assicuratrice entro 12 mesi dalla cessazione della presente polizza o di altra emessa in sua sostituzione purché senza soluzione di continuità, o dalla cessazione della copertura nei confronti della singola persona esclusa; Qualora Il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui e' stato posto in essere il primo atto. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società Assicuratrice per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga, fermo comunque il massimo esborso della Società Assicuratrice per sinistro previsto in polizza. ART 16 - Esistenza di coperture di responsabilità civile - Nel casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell Art. 1917,del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. ART 17 - Estensione territoriale - L assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L Assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità dì natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi Europei, esclusi quelli già facenti parte dell URSS. ART 18 - Variazione assicurati - L'assicurazione si intende prestata a favore delle persone assicurate ed identificate e/o identificabili in polizza. Nel caso di loro variazione, la garanzia per le nuove persone si intenderà valida dalle ore 24 del giorno del relativo atto di inclusione, fermo comunque quanto diversamente pattuito. ART 19 - Garanzia danni ambientali - La garanzia è operante anche per le controversie relative a sinistri di inquinamento ambientale RISCHI ASSICURATI E RISCHI ESCLUSI ART 20 - Rischi assicurati - La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi: a) Danni subiti Controversie per danni subiti dal Contraente/Assicurato, in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti; b) Danni causati Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c) Responsabilità amministrativa, contabile, contrattuale Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di responsabilità amministrativa, contabile e contrattuale, intendendosi tra questi anche i provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria; d) Difesa penale Difesa penale dell'assicurato per reato colposo o contravvenzione. Nel caso l'assicurato fosse indagato o imputato di reato doloso, a deroga di quanto previsto al punto a) dell' Art. 21 Rischi Esclusi - la garanzia risulterà operante se il procedimento relativo si concludesse con un decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" ovvero sentenza, già passata in giudicato, di assoluzione (esclusa l assoluzione per prescrizione dei termini) o di derubricazione a reato colposo; CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO pagina 4

5 ART 21 - Rischi esclusi L assicurazione non vale per le controversie: a) derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salve le superiori previsioni dell Art. 20 punto d); b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall Assicurato; c) che insorgono tra assicurati; d) di natura contrattuale con la Società Assicuratrice; e) inerenti al recupero crediti, di diritto fiscale e tributario; f) nei confronti di Enti pubblici dì previdenza ed assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale; g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da. radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge; i) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro. In ogni caso l Assicurazione non vale nei casi di legge in virtù dei quali il Contraente non sia tenuto a rifondere le spese legali al Presidente, al Direttore Generale ed ai componenti il Comitato Esecutivo. SINISTRI ART 22 - Obblighi e gestione del sinistro - Se l Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 30 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro all'agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire: una copia dell'eventuale atto da impugnare; una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa. Se l Assicurato intende dar corso ad un azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare della Società Assicuratrice, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l'assicurato deve: fare denuncia alla Società Assicuratrice; fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia; fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza. La Società Assicuratrice si impegna a far pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull opportunità di iniziare la vertenza. La Società Assicuratrice può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 30 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società Assicuratrice, l Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spose legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Società Assicuratrice. nei termini sopraindicati, sconsigli di iniziare l azione giudiziaria, l'assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui più favorevole ha diritto al rimborso delle spese sostenute. L Assicurato autorizza la Società Assicuratrice, ad acquistare, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti. Diritto di scelta: l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Società Assicuratrice, o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito. ART 23 - Liquidazione delle spese - La Società Assicuratrice liquiderà all'assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite dei massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art del Codice Civile. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Società Assicuratrice tiene indenne l Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi. ART 24 - Arbitrato irrituale - Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l interpretazione, la validità e l'esecuzione dei presente contratto, le, Parti, potranno devolvere la controversia ad un arbitro che CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO pagina 5

6 provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato sii istanza di una. delle Parti dal Presidente dell Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell arbitro. Qualora non ci sia immediato accordo tra le Parti sull ammontare dell'indennizzo la Società assicuratrice nell'attesa che questo sia determinato in sede giudiziaria, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato entro 15 giorni dalla data di formalizzazione della propria offerta alla persona assicurata ed al Contraente, salvo eventuale conguaglio successivo, in base all esito del procedimento giudiziario eventualmente intrapreso dal Contraente ART 25 Anticipazione di spese legali e/o peritali - La Società è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta della Contraente e/o dell Assicurato, ed entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, altresì in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia. L anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore ad 2.500,00 per Assicurato con il limite di 5.000,00 per evento. Resta in ogni modo convenuto che la Società non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti non rientranti in copertura; per i procedimenti penali per delitti dolosi, altresì, la Società provvederà alla refusione delle spese sostenute esclusivamente quando, conclusisi con proscioglimento o assoluzione, le sentenze siano passate in giudicato. ART 26 Trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. ART 27 Obblighi della Societa nella gestione dei sinistri Rendiconto La Società s impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione, il dettaglio dei sinistri così impostato: elencazione dei sinistri Denunciati; sinistri Riservati, con indicazione dell importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito del sinistro stesso; sinistri Liquidati, con indicazione dell importo liquidato; sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dell Assicurato e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quella indicata. CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO pagina 6

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