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1 Pag 1 di 10 Versione POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA DI: AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIRETTORE GENERALE, SEGRETARIO GENERALE E DEL PERSONALE CLASSIFICATO NELLA CATEGORIA D COMPRESO QUELLO CON RUOLO TECNICO (POSIZIONI ORGANIZZATIVE) La presente polizza è stipulata tra AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARMA Strada della Repubblica PARMA e Società Assicuratrice Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Prima scadenza:

2 Versione Pag. 2 di 10 Nel testo che segue si intendono: per Contraente per Assicurato Il soggetto che stipula l Assicurazione Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e più precisamente: a) gli amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) b) i Dirigenti del Contraente (compreso il Direttore Generale e il Segretario Generale) c) il personale dipendente del Contraente, compreso quello appartenente al ruolo tecnico, classificato nella Categoria D ed al quale è attribuito uno degli incarichi di cui all articolo 8 e ss. del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali (Posizioni Organizzative) per Ente L'Amministrazione Comunale di Parma contraente della polizza per Società... per Assicurazione per Polizza per Broker per Premio per Rischio per Sinistro per Indennizzo Il contratto di assicurazione Il documento che prova l Assicurazione ATI: AON S.p.A. Studio Garulli S.r.l. La somma dovuta dal Contraente alla Società La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne Il verificarsi del fatto dannoso cioè l insorgere della controversia per il quale è prestata l assicurazione La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

3 Versione Pag. 3 di 10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenza dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt C.C. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. ART. 2) ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). ART. 3) DURATA DELL ASSICURAZIONE Il presente contratto ha effetto dalle ore del e scade alle ore del senza obbligo di disdetta. Il premio verrà corrisposto in due rate semestrali scadenti rispettivamente il e di ogni anno. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal al e successivamente sarà da corrispondere semestralmente. Qualora ne ricorrano i presupposti di Legge e secondo le modalità e le condizioni previsti dalla Legge stessa, è in facoltà del Contraente richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno, per una durata massima di tre anni dalla scadenza del primo affidamento, a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza. Si conviene inoltre che il Comune di Parma ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo. Il Comune di Parma, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. ART. 4) VALIDITÀ DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

4 Versione Pag. 4 di 10 ART. 5) MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 6) RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO. Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 60 giorno dall eventuale pagamento, la Società può recedere dall assicurazione alla scadenza annuale del contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di 120 giorni. ART. 7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax. ART. 8) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente ART. 9) FORO COMPETENTE Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Parma. ART. 10) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all Assicurato/Contraente. ART. 11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. L ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETÀ

5 Versione Pag. 5 di 10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Art. 12) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali in ogni stato e grado e dinanzi a qualsiasi Sede e Autorità Giudiziaria, in relazione a procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa contabile o penale, sostenute dagli Assicurati per fatti ed atti connessi alla funzione esercitata e/o espletamento del mandato e/o adempimento compiti d ufficio per conto della Contraente e si riferisce ai seguenti casi: - controversie relative a danni subiti dai soggetti assicurati nello svolgimento dell attività istituzionale della Contraente in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; - controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti commessi dai soggetti assicurati ivi comprese quelle di natura diffamatoria; - difesa penale dei soggetti assicurati per delitto colposo, per contravvenzione, per delitto doloso nei termini di cui all art. 13. Pertanto, nell ambito delle garanzie suindicate ed entro la somma assicurata, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, la Società assicuratrice assume a proprio carico: - le spese di assistenza stragiudiziale - gli oneri per l intervento del legale; - gli oneri per l intervento di un perito/consulente tecnico d ufficio; - gli oneri per l intervento di un consulente tecnico di parte; - le spese di giustizia penale e/o contabile; - le spese processuali nel processo penale; - le spese degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri ( entro il limite di Euro 5.164,57= per ciascun arbitrato); - le spese per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie. - le spese del legale di controparte, in caso di transazione, di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato o rinuncia avvenuta in sede extragiudiziale; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all art C.C. - le spese di difesa per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà. Sono altresì garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, purché gli assicurati siano prosciolti con provvedimento definitivo o archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l azione di responsabilità, la Società provvederà all anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. La garanzia opera anche prima dell emissione dell atto di citazione in giudizio, compreso l invito a dedurre e l audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

6 Versione Pag. 6 di 10 Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. ART. 13) ESCLUSIONI La garanzia non sarà operante per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; tuttavia la Società provvederà ugualmente al rimborso delle spese legali e peritali qualora l Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato venga derubricato da doloso a colposo nonché per archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Resta ferma l inoperatività dell assicurazione qualora il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto: d) se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l Assicurato; e) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia inferiore a 2.582,28 f) l ambito fiscale ed amministrativo ART. 14) LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di san Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extra-contrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Austria e in Svizzera e che vengono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. ART. 15) COESISTENZA CON ASSICURAZIONE R.C. Qualora coesista un assicurazione R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza. ART. 16) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA La garanzia viene prestata per le controversie o procedimenti giudiziari portati a conoscenza dell Assicurato o da lui stesso intentati durante il periodo di validità della polizza indipendentemente dalla data in cui è stata commessa la violazione e/o inadempimento. La garanzia si applica all Assicurato anche successivamente all estinzione del rapporto di lavoro e/o mandato ma non oltre cinque anni, a condizione che il giudizio tragga origine da eventi accaduti nel corso del rapporto/mandato stesso. Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono accaduti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto

7 Versione Pag. 7 di 10 nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto; in relazione ai fatti omissivi si considerano commessi allo spirare del termine ultimo concesso per l espletamento. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. ART. 17) DENUNCIA DEL SINISTRO La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l Agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. Unitamente alla denuncia l Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Contemporaneamente con la denuncia, l Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un legale residente nel luogo ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia come da successivo art. 19. In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato deve conferire mandato. ART. 18) GESTIONE DEL SINISTRO La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente a primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell interpretazione delle norme previste dal presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell art. 9. ART. 19) SCELTA DEL LEGALE L Assicurato ha il diritto di scegliere il legale di sua fiducia, in funzione della tipologia di procedimento che necessita di più specializzazioni, anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative, mediante il pagamento diretto o a mezzo di rimborso all Assicurato se dallo stesso anticipate, delle parcelle e delle notule di spesa. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria all espletamento dell incarico. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. ART. 20) DETERMINAZIONE DEL PREMIO Il premio della polizza è determinato, applicando: -.. per n. 15 Sindaco e Assessori

8 Versione Pag. 8 di per n. 40 Componenti del Consiglio Comunale -... per n. 50 Dirigenti, inclusi il Segretario Generale, il Direttore Generale -.. per n. 46 Personale dipendente del Contraente (compreso quello appartenente al ruolo tecnico, classificato nella categoria D ed al quale e attribuito uno degli incarichi di cui all art. 8 e ss. del CCNL del , Comparto Regioni Autonomie Locali, Posizioni Organizzative) Gli importi sopracitati si intendono al lordo delle imposte. Il premio annuo lordo complessivo ammonta a.. Premio annuo anticipato lordo (75% del premio annuo lordo che rappresenta il premio minimo acquisito dalla Societa ) Euro. Premio lordo alla firma per il periodo / Euro. ART. 21) DECORRENZA DELLA GARANZIA, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all art Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 60 giorni. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

9 Versione Pag. 9 di 10 La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ART. 22) MASSIMALI L assicurazione vale fino a concorrenza dei seguenti massimali: ,00 per persona ,00 per sinistro ,00 per anno assicurativo ART. 23) FONDO SPESE (ANTICIPO INDENNIZZI) La Società riconoscerà per ogni sinistri il pagamento del fondo spese richiesto dal legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura per le seguenti somme: ,00 per persona ,00 per evento Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. ART. 24) CLAUSOLA BROKER Alla Società di Brokeraggio ATI: Aon S.p.A. Studio Garulli S.r.l. è affidata l assistenza per tutti gli atti di gestione e di esecuzione della presente assicurazione in qualità di Brokers incaricati ai sensi, del D.Lgs 209/2005 e successive integrazioni e iscritti al Registro Unico degli Intermediari, sezione B. Il Contraente e l Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente la gestione e l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite dei Brokers incaricati. ART. 25) COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

10 Versione Pag. 10 di 10 Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. ART. 26) STATISTICHE SINISTRI La Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzi: - la controparte, - gli importi pagati e riservati, - la tipologia - lo stato per ciascun sinistro con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria. ART. 27) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI La Società si assume l obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 Legge 136 del Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 L. 136 del , procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETÀ Ai fini degli artt e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: - art. 6.: diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro; - art. 9.: deroga alla competenza territoriale; - art. 18.: gestione del sinistro. L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETÀ

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