NUOVA CONVENZIONE TUTELA GIUDIZIARIA FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA POLIZZA DI ASSICURAZIONE

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1 N. 559/C/5/H.28 Roma, 09 agosto 2004 OGGETTO: Nuova convenzione con la Compagnia R.A.S. per la copertura di Tutela Giudiziaria, stipulata dal Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza, tramite la Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo, a favore di tutti i Dirigenti e funzionari della Polizia di Stato, ivi compresi i Dirigenti e Funzionari dell Amministrazione Civile dell Interno in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Si fa seguito alla Circolare n 559/C/5/5/3.5.1 pari numero del 08 novembre 2002, con cui il Fondo di Assistenza per il Personale di Pubblica Sicurezza si è impegnato per la predisposizione di un parametro assicurativo per la tutela legale. La presente convenzione ha validità a decorrere dal 30/06/2004, e presenta le garanzie di tutela inalterate rispetto alla precedente, ma il rischio è stato trasferito ad un altra compagnia di Assicurazione, la R.A.S. Tutela Giudiziaria, specializzata nel ramo del rimborso delle spese legali, con il fine di dare un ulteriore valore aggiunto ai Dirigenti e Funzionari nella competenza e assistenza nel caso di un eventuale sinistro. Definizioni NUOVA CONVENZIONE TUTELA GIUDIZIARIA FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA Nel testo che segue si intende: POLIZZA DI ASSICURAZIONE - per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - per POLIZZA: Il documento che prova I assicurazione; - per CONTRAENTE: Il soggetto che sottoscrive il contratto di assicurazione; - per ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto da assicurazione; - per IMPRESA: La Società assicuratrice RAS Tutela Giudiziaria S.p.A.;

2 - per PREMIO: La somma dovuta all impresa; - per SINISTRO: Il verificarsi dell evento per il quale è prestata I assicurazione; - per INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per MASSIMALE: L esborso massimo garantito dall impresa per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo; - per FRANCHIGIA: L importo fisso prestabilito che rimane comunque a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l assicurato deve comunicare per iscritto all impresa I' esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art del codice civile. Art. 3 - Pagamento del premio I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 150 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art del codice civile. Art. 4 - Efficacia temporale della garanzia La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere trascorsi 90 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione. I sinistri, verificatisi nel periodo sopra indicato, devono comunque essere denunciati entro, sei mesi dalla scadenza del periodo di efficacia della garanzia. Art. 5 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio Il Contraente o I' assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell'art del codice civile. Art. 7 - Diminuzione del rischio

3 Nel caso di diminuzione del rischio I' impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Diritto di recesso Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 601 giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni. In tal caso I' impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, I' assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno, e cosi successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contralto si riferiscono ad un periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che I' assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. COSA AVVIENE IN CASO DI SINISTRO Art Insorgenza del sinistro Il sinistro insorge al verificarsi dell evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse; le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto; i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità. Art Modalità per la denuncia del sinistro e successivi obblighi dell'assicurato In caso di sinistro I' assicurato deve darne avviso scritto al Broker alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo al sensi dell'art del codice civile. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e, qualora l assicurato ne sia già in possesso, copia della documentazione relativa alla vertenza. Successivamente alla denuncia, I' assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'impresa. L assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

4 Art Gestione del sinistro A) TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell impresa, pena la decadenza dal diritto all indennizzo ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'impresa stessa. B) SCELTA DEL LEGALE, DELL ARBITRO E DEL PERITO Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura delta vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'impresa ed in ogni caso quando vi sia necessità di una difesa in sede penale o vi sia conflitto di interessi tra l Impresa e l assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all impresa. Non potranno, pertanto, essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da avvocati corrispondenti. Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale I' assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'impresa per ottenere l indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L Impresa confermerà l incarico professionale in tal modo conferito. L assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. In tali casi, fermo restando il principio della libera scelta, I' assicurato potrà nominare un arbitro tra quelli accreditati presso la C.A.I. (Camera Arbitrale Italiana), con la quale la Società ha siglato apposita convenzione. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L impresa avvertirà l assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro. L impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. L assicurato non può raggiungere accordi con i legali, i periti e gli arbitri in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell impresa. L impresa non è responsabile della linea difensiva e dell operato dei legali e dei periti. C) DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETA' In caso di disaccordo tra I' assicurato e I' impresa in merito alla interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato, di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L impresa avvertirà l assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia I' esito dell arbitrato. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA Art. 1 - Oggetto dell' assicurazione L impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato. Tali oneri sono:

5 - le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense; - le spese di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; - le spese di un perito nominato dall assicurato previo consenso dell impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza; - le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall impresa; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di E. 260,00; le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonchè le spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Art. 2 - Persone e rischi assicurati L assicurazione viene prestata a favore dei Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato, ivi compresi i Dirigenti e Funzionari dell'amministrazione Civile dell interno in servizio presso gli Uffici Centrali e Periferici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza (che pertanto assumono la qualifica di Assicurati) che vorranno volontariamente aderire alla presente Polizza. L assicurazione vale per: A) I' esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi. A precisazione di quanto qui indicato non sono considerati terzi nè il Fondo di Assistenza nè la Pubblica Amministrazione da cui l assicurato dipende; B) la difesa nei procedimenti per reati colposi; C) la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo (art. 530 c.p.p., 1 comma) fermo restando l'obbligo dell'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; D) la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e contabile; E) la difesa nei procedimenti nascenti a carico dell'assicurato, quale preposto ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni; Art. 3 - Validità territoriale La garanzia vale per i fatti verificatisi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino e demandati processualmente all'autorità Giudiziaria Italiana. Art. 4 - Esclusioni Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. 2 persone e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, I'assicurazione non è prestata per: - controversie derivanti da fatto doloso dell Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dall 'art. 2 "Persone e rischi assicurati, per la difesa nei procedimenti penali; - controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;

6 - controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'art. 2 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali; - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi; fatti originati dalla proprietà o I' uso di veicoli a motore (o natanti) soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti; controversie derivanti da cariche sociali rivestite dall assicurato presso Enti Pubblici o privati controversie di valore inferiore a. 260,00; il ricorso e/o I' opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; tutto quanto non espressamente indicato dall'art. 2 Persone e rischi assicurati". Art. 5 - Decorrenza della garanzia La garanzia è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi: dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell assicurazione, per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali. Tali controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto: qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le prestazioni a favore dell'assicurato per fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità si considerano effettuate nell ambito di un unico evento assicurativo. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: - le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto. Art. 6 - Regolazione del premio Per ciascun assicurato il premio annuo lordo (comprensivo delle imposte, di legge) è fissato in. 26,00. La richiesta all impresa di inserimento nelle garanzie previste dalla presente Polizza, da parte di ciascun Assicurato avviene esclusivamente mediante sottoscrizione del Modello di Adesione e mediante il pagamento del premio al Broker. La copertura assicurativa, per ciascun Assicurato, ha effetto dalle ore 24 della data di ricevimento da parte del Broker del Modulo di Adesione e del versamento effettuato. Alla firma del presente contratto la Contraente versa il premio minimo di Polizza comunque acquisito di. 500,00. Per le Adesioni ricevute nel primo semestre, ogni Assicurato è tenuto a versare l intera quota di premio annuale stabilita in. 26,00. Gli Assicurati che faranno pervenire le proprie adesioni nel secondo semestre, dovranno versare la metà della quota di premio annuale determinato in. 13,00.

7 Entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre il Broker deve fornire per iscritto all impresa, l elenco delle Adesioni che gli sono pervenute, allegando i relativi Modelli di Adesione debitamente sottoscritti dagli Assicurati. L impresa provvederà alla regolazione del premio mediante appendice di regolazione del premio complessivo relativo agli inserimenti del semestre cui si riferisce detta regolazione. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'appendice di regolazione, il Broker sarà tenuto a corrispondere, entro il suddetto termine, l importo dovuto. Se il Broker non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, I' impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Broker abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per I' impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Broker non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Art. 7 - Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla TAVERNA S.p.A. - e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso. Per quanto concerne l'incasso dei premi di Polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla TAVERNA S.p.A., che provvederà al versamento all impresa assicuratrice. Resta intesa I' efficacia liberatoria, anche ai termini dell art c.c., del pagamento cosi effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'assicurato, all impresa, si intenderà come fatta dall'assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Impresa, restando l 'obbligo del Broker il pronto inoltro della comunicazione stessa. Art. 8 - Determinazione del massimale e del premio Le garanzie della presente polizza operano con un massimale di ,00.= per ogni evento, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte nell evento stesso. Resta inoltre, convenuto che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato una franchigia fissa pari a. 100,00. Il premio annuale, finito è determinato come segue:. 500,00 premio annuo minimo di Polizza. 26,00.= pro-capite per ogni Assicurato Il Contraente RAS Tutela Giudiziaria

8 Si allegano alla presente: - modulo di adesione - certificato di adesione polizza - note informative relative al contratto - note informative privacy La presente circolare, completa di modulistiche, può essere visionata e stampata, scaricandola dal sito web della Polizia di Stato, Per qualsiasi informazione, chiarimenti o richiesta di adesione alla nuova convenzione di Tutela Giudiziaria contattare: l Ufficio dedicato alla Polizia di Stato, presso la Taverna PreviAss s.r.l. ai seguenti numeri: Dott.ssa Marcella Greco tel. 06/ /03 fax 06/ e Dott.ssa Giulia Bandiera 011/ Eventuali disservizi possono essere segnalati per iscritto al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato Ufficio Programmazione Interventi assistenziali Via A. Depretis, 86 cap Roma ( 06/ ). Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare IL DIRETTORE DELL UFFICIO MONETTI

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