Art. 1 - Modalità di effettuazione del tirocinio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Art. 1 - Modalità di effettuazione del tirocinio"

Transcript

1 Decreto Ministeriale 7 agosto 2009 n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l ammissione all esame di abilitazione all esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) Art. 1 - Modalità di effettuazione del tirocinio 1. Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l accesso all esame per l abilitazione e deve consentire al tirocinante l acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione. 2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall articolo 6. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione. 4. In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, attribuite agli iscritti nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dall articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attività professionali: a) per l accesso alla sezione A dell albo - Commercialisti -, le attività di cui ai commi 3 e 4 dell articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005; b) per l accesso alla sezione B dell albo - Esperti contabili -, le attività di cui al comma 4 dell articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all albo e che ha assolto l obbligo di formazione professionale continua nell ultimo triennio certificato dall Ordine. L anzianità quinquennale deve essere maturata all atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio. 6. Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.

2 Art. 2 - Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali 1. I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il tirocinio professionale. 2. I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell albo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all esercizio della professione, anche per quanto attiene all osservanza dei principi deontologici. 3. Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante. 4. I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti. 5. I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti di vigilanza con i mezzi ritenuti più opportuni quali la verifica del libretto del tirocinio, nonché colloqui periodici, anche a campione. Art. 3 - Corsi di formazione 1. I Consigli degli ordini territoriali possono istituire e promuovere corsi di formazione professionale, ovvero accreditare corsi di formazione professionale. I Consigli degli ordini possono, anche congiuntamente, istituire e promuovere, d intesa, corsi di formazione unificati. 2. I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo teorico-pratico. I programmi dei corsi contemplano un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che sono oggetto dell attività professionale. I programmi dei corsi sono preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 4 - Tirocinio svolto all estero 1. La frequenza presso il professionista prevista dall articolo 1 può essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro dell Unione europea, presso un soggetto abilitato all esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile. 2. La frequenza del tirocinante presso un professionista estero è preventivamente autorizzata dal Consiglio dell ordine competente, su istanza del tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un professionista estero è adeguatamente certificata da quest ultimo.

3 Art. 5 - Registro dei tirocinanti 1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall articolo 1, sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio dell ordine territoriale nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale è svolto il tirocinio. 2. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 5 dell articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall articolo 1, sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «esperti contabili», tenuto dal Consiglio dell ordine nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista, il ragioniere commercialista o l esperto contabile presso il quale è svolto il tirocinio. 3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene: a) le generalità complete dei tirocinanti; b) l indicazione della data di inizio del tirocinio; c) l indicazione dello studio professionale presso il quale è svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti; d) l indicazione dei trasferimenti presso altri ordini; e) l indicazione delle sospensioni; f) l indicazione delle cancellazioni; g) l indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati; h) qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell ordine ritiene opportuna. 4. Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l iscrizione nel registro del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 6 - Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie 1. Il tirocinio per l accesso alla sezione A dell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. 2. Ai fini di cui al comma 1, due anni di tirocinio possono essere svolti contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate dalla convenzione quadro siglata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di cui all articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del In attesa dell adozione della predetta convenzione le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio contestualmente alla frequenza del biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale sono definite in via provvisoria con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. 3. In ogni caso, per accedere all esame di Stato per l iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell albo, ai sensi dell articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 139 del 2005,

4 almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A - Commercialisti dell albo, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 4. Il tirocinio svolto in convenzione può essere utilizzato ai fini dell accesso all esame di Stato per l iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell albo. 5. Il tirocinante è iscritto nella sezione «tirocinanti commercialisti» a seguito della presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dalla documentazione di cui all articolo 7, anche dal certificato attestante l iscrizione ad un corso di laurea specialistica della classe 84-S o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 77, oppure ad un corso di laurea specialistica della classe 64-S, o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM Al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione universitaria è richiesta la frequenza presso il professionista, tenuto conto delle modalità stabilite nella convenzione stessa. In tale ipotesi, la dichiarazione di cui all articolo 7, comma 1, lettera g), deve indicare, anziché l orario di frequenza giornaliera, l impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella predetta convenzione. Art. 7 - Modalità di iscrizione nel registro del tirocinio 1. La domanda per l iscrizione nel registro del tirocinio è presentata al Consiglio dell ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale è svolto il tirocinio e ad essa sono allegati: a) il certificato di nascita; b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione; c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale; d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili; e) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto dall articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 139 del 2005; f) la dichiarazione di elezione del domicilio; g) la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio; h) la dichiarazione del praticante in merito all eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all atto dell iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari; i) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante. 2. Le certificazioni richieste possono essere sostituite con le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere l elenco dei documenti ad essa allegati. 3. Il praticante deve comunicare al Consiglio dell ordine territoriale, entro 15 giorni, ogni variazione dei dati di cui ai punti f), g) e h) del comma 1.

5 4. Il Consiglio dell ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. 5. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell articolo 37 del decreto legislativo n. 139 del Il provvedimento di iscrizione nel registro è comunicato, a cura del Consiglio dell ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio viene svolto. Art. 8 - Periodo del tirocinio 1. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda di cui all articolo Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti. 3. Sono fatte salve le sospensioni per malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile purché idoneamente documentate; nonché quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante. 4. Nei casi di cui all articolo 6, comma 1, il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso può richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni. 5. Qualora la sospensione si protragga oltre il termine previsto dal comma 4, si determina l interruzione del tirocinio ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti. 6. Entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione, il tirocinante ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, deve darne comunicazione al Consiglio dell ordine che delibera in merito. 7. Entro quindici giorni dalla cessazione della causa di sospensione il tirocinante comunica al Consiglio dell ordine di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data. Il Consiglio dell ordine ne prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione. 8. Nel caso di interruzione del tirocinio, da comunicarsi entro trenta giorni al Consiglio dell ordine, a cura del professionista, il praticante, con delibera del Consiglio dell ordine, è cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti. Art. 9 - Trasferimenti 1. In caso di variazione del professionista presso cui è svolto il tirocinio, il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio dell ordine la variazione intervenuta, allegando:

6 a) la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell articolo 7 rilasciata dal nuovo professionista; b) l attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto; c) il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi dell articolo La mancata comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi previsti, viene valutata dal Consiglio dell ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell articolo Qualora il professionista presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio sia iscritto in un Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest ultimo chiede di essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista. 4. Nel caso previsto al comma 3, la domanda di trasferimento è rivolta congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati nei termini previsti al comma 1. La domanda rivolta all Ordine ricevente il trasferimento è corredata dai documenti indicati nelle lettere b), c) e d), del comma 1 dell articolo 7, ovvero dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da un certificato del Consiglio dell ordine territoriale di provenienza, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento previa verifica del periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell articolo Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il praticante è iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di continuità, con l anzianità della precedente iscrizione. 6. Si applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell articolo 7. Art Libretto del tirocinio 1. L iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del Consiglio dell ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo analitico: a) gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre; b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre. 2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono riportate, per ogni semestre, in due apposite sezioni e sono eseguite in modo da non evidenziare elementi o riferimenti in grado di violare la riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica. 3. Il libretto del tirocinio, con l annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

7 4. Il Consiglio dell ordine ha facoltà di accertare la veridicità di quanto riportato sui libretti del tirocinio. In caso di accertamento della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio il Consiglio dell ordine ne dà notizia al praticante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico di entrambi. 5. La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3 è valutata dal Consiglio dell ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell articolo 13. Art Certificato di compimento del tirocinio 1. Il Consiglio dell ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio, entro trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi dell articolo 10, comma 3, dopo aver espletato l attività di vigilanza sull intero periodo di praticantato. 2. In caso di mancata deliberazione di cui al comma 1 o di rigetto della deliberazione, l interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per il tramite dell Ordine che ha rigettato la richiesta. 3. Il reclamo è proposto entro trenta giorni dal compimento del termine di cui al comma 1 nel caso di mancata deliberazione, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del rigetto da parte della segreteria del Consiglio dell ordine. L Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all interessato che può inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente. 4. Il Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo. Art Cancellazione dal registro dei tirocinanti 1. La cancellazione dal registro dei tirocinanti è pronunciata dal Consiglio dell ordine a seguito di rinuncia dell iscritto, su richiesta del pubblico ministero, o d ufficio nei seguenti casi: a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio; b) al rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine; c) quando l iscritto si rende irreperibile. 2. La cancellazione dal registro dei tirocinanti è pronunciata dal Consiglio dell ordine su richiesta del pubblico ministero o d ufficio, previa audizione dell interessato, nei seguenti casi: a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento; b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili. 3. Le deliberazioni del Consiglio dell ordine aventi ad oggetto i casi di cui al comma 1, lettera c), ed al comma 2 sono notificate, entro quindici giorni, all interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell albo pretorio del tribunale.

8 4. L interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso ha effetto sospensivo. Art Sanzioni disciplinari 1. In tutti i casi di violazione del presente regolamento, il tirocinante è sottoposto al procedimento disciplinare di cui al regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell ordine può irrogare le seguenti sanzioni: a) censura; b) sospensione; c) interruzione e cancellazione. 3. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue all accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza. 4. La sospensione può essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all accertamento: a) del mancato rispetto dell obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio; b) dell irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette; c) del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell ordine nei termini di cui all articolo 10, comma 2; d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza; e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza; f) di comportamenti che non risultino consoni alla dignità, all onore, al decoro e all immagine della professione, anche al di fuori dell esercizio della stessa. 5. L interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all accertamento: a) della reiterata irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette; b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche; c) della mancata comunicazione al Consiglio dell ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio; d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione; e) del mancato pagamento della tassa per l iscrizione nel registro del tirocinio; f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all articolo 8; g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall articolo 8, commi 3 e 4; h) della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio. 6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul libretto del tirocinio.

9 Art Tirocinio degli esperti contabili per l accesso alla sezione A «Commercialisti» dell albo 1. Il tirocinio per l accesso alla sezione A «Commercialisti» dell albo, per coloro che hanno già compiuto il periodo di tirocinio per l accesso alla sezione B «Esperti contabili», ed hanno conseguito la laurea specialistica della classe 84 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 77 - Scienze economico-aziendali, oppure nella classe 64 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell economia, ha durata di un anno. 2. Il tirocinio ha ad oggetto le materie di cui all articolo 1, comma 3, lettera a), ed è svolto presso un professionista iscritto nella sezione A «Commercialisti» dell albo con i requisiti di cui al comma 4 dell articolo Alla domanda di iscrizione al registro del tirocinio, da presentarsi nei modi previsti dall articolo 7, deve essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per il sostenimento dell esame di Stato per l accesso alla sezione B «Esperti contabili» dell albo. Art Disposizioni transitorie 1. In sede di prima attuazione, il registro del tirocinio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è formato in applicazione dell articolo 71 del decreto legislativo n. 139 del Sono altresì iscritti nella sezione «tirocinanti commercialisti» coloro che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 3. In ossequio alla disposizione di cui all articolo 5, comma 1, alla data dell entrata in vigore del presente regolamento, i praticanti iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell ordine territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale è iscritto il professionista, sono iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell ordine territoriale nella circoscrizione presso la quale quest ultimo è iscritto. Il trasferimento è disposto d ufficio, per iniziativa dell Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risultava iscritto, è notificato al tirocinante ed al professionista a cura dell Ordine territoriale che riceve il trasferimento e non determina interruzione del periodo di tirocinio. Il dovere di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio è esercitato, per ciascuna frazione di semestre di iscrizione, dall Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risulta iscritto; l esito del controllo sulla frazione di semestre precedente il trasferimento è comunicato, a cura dell Ordine territoriale di provenienza, all Ordine territoriale che riceve il trasferimento.

10 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n (12G0159) Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizione e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di

11 qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita'; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «Art. 17 (Regolamenti). - Comma 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Commi ter (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla

12 legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): «Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche). - Commi (Omissis). 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e'

13 sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione; c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione; [d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;] e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni

14 ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. Commi 5-bis - 12-bis (Omissis).». Capo I Disposizioni generali Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale 1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. 2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita' professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge. 3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili. 4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.

15 Capo I Disposizioni generali Art. 3 Albo unico nazionale 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale. Capo I Disposizioni generali Art. 4 Libera concorrenza e pubblicita' informativa 1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare

16 l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.». - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, reca: «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole.». Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 9, commi 4 e 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.). «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - Commi (Omissis). 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Comma 5. (Omissis). 6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a

17 diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. Commi (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117 (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013). - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

18 l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

19 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014) La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,

20 munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione

21 dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». Capo I Disposizioni generali

22 Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Capo I Disposizioni generali Art. 6 Tirocinio per l'accesso 1. Il tirocinio professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

Costituzione della Repubblica italiana. (Art. 117)

Costituzione della Repubblica italiana. (Art. 117) La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz.

Dettagli

La Costituzione. artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI. Art. 3.

La Costituzione. artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI. Art. 3. La Costituzione artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

Dettagli

Art. 1 - Modalità di effettuazione del tirocinio

Art. 1 - Modalità di effettuazione del tirocinio Decreto Ministeriale 7 agosto 2009 n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l ammissione all esame di abilitazione all esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile,

Dettagli

Cost Costituzione della Repubblica Italiana (1) Art. 2

Cost Costituzione della Repubblica Italiana (1) Art. 2 Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili

Dettagli

dall ordinamento dell Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) identica

dall ordinamento dell Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) identica La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni,

Dettagli

TITOLO V COSTITUZIONE i tre articolo 117. Art. 117 (anno 1948)

TITOLO V COSTITUZIONE i tre articolo 117. Art. 117 (anno 1948) TITOLO V COSTITUZIONE i tre articolo 117 Art. 117 (anno 1948) «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L AMMISSIONE ALL ESAME DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTI E DI ESPERTO

REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L AMMISSIONE ALL ESAME DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTI E DI ESPERTO REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L AMMISSIONE ALL ESAME DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTI E DI ESPERTO CONTABILE Approvato dal Consiglio dell Ordine dei Dottori

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

Dettagli

81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013) Cost. 27 dicembre 1947 (1). Costituzione della Repubblica italiana. (1) La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre

Dettagli

Cost. 27 dicembre (Artt. 51, 117, 122, 123, 126)

Cost. 27 dicembre (Artt. 51, 117, 122, 123, 126) Cost. 27 dicembre 1947.. La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre

Dettagli

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».« 31.3C Sostituire l articolo, con il seguente: «Art. 31. (Modifica dell articolo 117 della Costituzione). 1. L articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117». La potestà legislativa

Dettagli

DECRETO 7 agosto 2009, n. 143

DECRETO 7 agosto 2009, n. 143 DECRETO 7 agosto 2009, n. 143 Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi

Dettagli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 7 agosto 2009, n. 143

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 7 agosto 2009, n. 143 Commercialisti: il regolamento del tirocinio professionale Decreto Ministero Istruzione 07.08.2009 n. 143, G.U. 16.10.2009 I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili

Dettagli

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 Articolo 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione

Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 30 posti di Assistente Sociale Categoria D (posizione economica D1)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 30 posti di Assistente Sociale Categoria D (posizione economica D1) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 30 posti di Assistente Sociale Categoria D (posizione economica D1) CORSO DI FORMAZIONE I livelli essenziali di assistenza di Roberto TOPPOLI

Dettagli

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni www.enricoferrero.it Pagina 1 GLI ORGANI REGIONALI Consiglio regionale (= potere legislativo) Presidente della Giunta regionale (= vertice dell

Dettagli

Riforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina

Riforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina Grosseto 28 marzo 2014 SEMINARIO Le novità nell'attività professionale alla luce della Riforma delle Professioni Riforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina Arch. Luigi

Dettagli

COSA CAMBIA PER GLI ORDINI

COSA CAMBIA PER GLI ORDINI COSA CAMBIA PER GLI ORDINI Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. In attesa della revisione dell articolo 41 della Costituzione,

Dettagli

Disegno di Legge n. C 5025 approvato dal Senato sella Repubblica il 1 marzo 2012 (atto Senato n. 3110).

Disegno di Legge n. C 5025 approvato dal Senato sella Repubblica il 1 marzo 2012 (atto Senato n. 3110). Disegno di Legge n. C 5025 approvato dal Senato sella Repubblica il 1 marzo 2012 (atto Senato n. 3110). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni

Dettagli

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 206, sul Tirocinio Professionale per i Dottori Commercialisti;

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 206, sul Tirocinio Professionale per i Dottori Commercialisti; D.M. 10-03-1995, n. 327 Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di. (G.U. 04-08-1995, n. 181, Serie Generale) Preambolo

Dettagli

Decentramento e livelli di Governo in Italia

Decentramento e livelli di Governo in Italia Decentramento e livelli di Governo in Italia Sintesi dell organizzazione e funzionamento della Repubblica A cura di Giuseppina Rositano 2 Una Repubblica parlamentare 3 Stato regionale La Repubblica è une

Dettagli

IL RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA NEL NUOVO TITOLO V

IL RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA NEL NUOVO TITOLO V IL RIPARTO DI LEGISLATIVA NEL NUOVO TITOLO V L iter di formazione dellexvii leggi Legislatura Servizio studi Segreteria generale - Ufficio stampa MARZO 2015 IL NUOVO ARTICOLO 117 COST. Le principali novità

Dettagli

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al: 10-10-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il sistema di funzioni del Comune è definito dalla Costituzione e dalla legge. Si riportano di seguito, in estratto, le principali fonti di riferimento. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al:

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al: LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al: 21-10-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il

Dettagli

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI: UN CANTIERE INFINITO

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI: UN CANTIERE INFINITO LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI: UN CANTIERE INFINITO Fabio Bonfà,Vice presidente Vicario CNI Assemblea Ordine Ingegneri di Trieste - 15 maggio 2012 1 IL CANTIERE INFINITO 3 DECRETI IN 6 MESI!!!! Decreto

Dettagli

Importanti novità per i geometri Abrogazione tariffe professionali Pubblicità dei professionisti Formazione continua permanente

Importanti novità per i geometri Abrogazione tariffe professionali Pubblicità dei professionisti Formazione continua permanente Importanti novità per i geometri Abrogazione tariffe professionali Pubblicità dei professionisti Formazione continua permanente 1 Decreto Legge n. 98 del 06.07.2011 Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 172

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 172 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429 EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 172 11.1000 «Art. 11. - (Rinvio delle leggi di conversione) - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Dettagli

Disegno di legge costituzionale. Articolo 1

Disegno di legge costituzionale. Articolo 1 La riforma del Titolo V della Costituzione (Ddl Cdm 11.4.2003) La riforma bis del Titolo V della Costituzione è ai nastri di partenza. Il Governo, infatti, nel Consiglio dei Ministri dell 11 aprile ha

Dettagli

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni Pagina 1 GLI ORGANI REGIONALI Consiglio regionale (= potere legislativo) Presidente della Giunta regionale (= vertice dell esecutivo e capo della

Dettagli

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ATTIVITA DI MONITORAGGIO DELLA SEGRETERIA Disegno di legge costituzionale C 4862 ed abbinate proposte di legge costituzionale (Approvato

Dettagli

Competenze legislative Stato/Regioni

Competenze legislative Stato/Regioni Capitolo 5 Competenze legislative Stato/Regioni 1 Introduzione L art. 117 della Costituzione disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Questo articolo fu

Dettagli

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre

Dettagli

Aedon (ISSN ) Fascicolo 1, maggio Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: ()

Aedon (ISSN ) Fascicolo 1, maggio Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: () Il Mulino - Rivisteweb Legge costituzionale, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (definitivamente approvata l 8 marzo 2001, con seconda deliberazione a maggioranza assoluta) (doi:

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana. (Stralcio)

Costituzione della Repubblica italiana. (Stralcio) (1) La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz.

Dettagli

Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 6: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI 31 Marzo 2011

Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 6: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI 31 Marzo 2011 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI, 31 Marzo 2011 1 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI 31 Marzo 2011 COSTITUZIONE della REPUBBLICA e POLITICHE SOCIALI LA COSTITUZIONE

Dettagli

Art. 81 Cost. (nuovo testo) Art. 81 Cost. (vecchio testo)

Art. 81 Cost. (nuovo testo) Art. 81 Cost. (vecchio testo) Art. 81 Cost. (vecchio testo) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il eendiconto consuntivopresentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e

Dettagli

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. Art. 114.

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. Art. 114. TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane

Dettagli

Capo I. Disposizioni generali

Capo I. Disposizioni generali DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327

Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327 Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327 "Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista" IL MINISTRO

Dettagli

E m a n a il seguente decreto legislativo:

E m a n a il seguente decreto legislativo: 1 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151).

Dettagli

CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI

CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI Le Regioni possono attivare da subito anche la potestà legislativa concorrente per le materie di cui al comma 2 dell art. 117, desumendo i principi fondamentali

Dettagli

Capo I. Disposizioni generali

Capo I. Disposizioni generali DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

Entrata in vigore 15/08/2012

Entrata in vigore 15/08/2012 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre

Dettagli

Capo I Disposizioni generali

Capo I Disposizioni generali 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

Art. 3 Art. 4 Art. 5

Art. 3 Art. 4 Art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Legge 148/ Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

Legge 148/ Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. Legge 148/2011 - Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. (In grassetto le parti introdotte in sede di conversione, in

Dettagli

Artt (Omissis)

Artt (Omissis) D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio

Dettagli

Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.

Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 1 Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, - visto

Dettagli

Vigente al: Capo I. Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vigente al: Capo I. Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

Decreto Presidente della Repubblica 137/2012 (Gazzetta ufficiale n. 189 del 14/08/2012)

Decreto Presidente della Repubblica 137/2012 (Gazzetta ufficiale n. 189 del 14/08/2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13

Dettagli

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

*** NORMATTIVA -Export HTML ***

*** NORMATTIVA -Export HTML *** Pagina 1 di 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni,

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064) (GU n. 95 del 23-4-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento:

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Testo aggiornato al 23 settembre 2013 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 189 del 14 Agosto 2012

Gazzetta Ufficiale N. 189 del 14 Agosto 2012 Gazzetta Ufficiale N. 189 del 14 Agosto 2012 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBUCA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5,

Dettagli

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il

Dettagli

Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche

Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.

Dettagli

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. di Danila D'Alessandro

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. di Danila D'Alessandro IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ di Danila D'Alessandro Definizione: Il principio di sussidiarietà (principio di prossimità) è un criterio giuridico e politico, regolatore di competenze, volto ad assicurare

Dettagli

DECRETA: Art. 1. Art. 2. Art. 3

DECRETA: Art. 1. Art. 2. Art. 3 D.M. 3 AGOSTO 1979 Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l ammissione all esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all esercizio della professione

Dettagli

Riforma delle professioni, il testo del regolamento: DPR 7 agosto 2012 n. 137

Riforma delle professioni, il testo del regolamento: DPR 7 agosto 2012 n. 137 Riforma delle professioni, il testo del regolamento: DPR 7 agosto 2012 n. 137 In vigore dal 15 agosto 2012 Sommario Art. 1 Definizione e ambito di applicazione Art. 2 Accesso ed esercizio dell attivita

Dettagli

Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Prot. n. 45 del 26 gennaio 2018 Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante

Dettagli

Convenzione. l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza

Convenzione. l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza I I Convenzione tra l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza e l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona e l'università Cattolica del Sacro

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga REGIONE PIEMONTE BU20 19/05/2016 Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10. Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. Il

Dettagli

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 Art. 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione

Dettagli

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 8 marzo 2006, n. 154, Pubblicato in G.U. n. 95 del 24/04/2006 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 7 settembre 2001, n.398, concernente l'organizzazione degli

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo

Dettagli

Capo I. Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Capo I. Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. l Università degli Studi di

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. l Università degli Studi di Convenzione tra l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di e l Università degli Studi di per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l esonero

Dettagli

Convenzione. tra. gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera. l Università degli Studi di Pavia

Convenzione. tra. gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera. l Università degli Studi di Pavia Convenzione tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera e l Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49 Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo

Dettagli

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta Convenzione tra l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta e l Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza

Dettagli

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari. l Università degli Studi di Cagliari

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari. l Università degli Studi di Cagliari Convenzione tra l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari e l Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo

Dettagli

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche. Principi fondamentali.

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche. Principi fondamentali. Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche Principi fondamentali. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la

Dettagli

Professionisti: scattato l obbligo di preventivo

Professionisti: scattato l obbligo di preventivo INFORMAZIONE FLASH N. 28 21/09/2017 Gentili clienti Loro sedi Professionisti: scattato l obbligo di preventivo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l entrata in vigore della

Dettagli

CONVENZIONE TRA VISTO

CONVENZIONE TRA VISTO CONVENZIONE per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Dettagli

CONVENZIONE TRA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA LUCERA TRANI L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

CONVENZIONE TRA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA LUCERA TRANI L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA CONVENZIONE TRA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA LUCERA TRANI E L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO

Dettagli

all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali

all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali Convenzione tra l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste e il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche Bruno de Finetti Università degli

Dettagli

Convenzione. tra VISTO

Convenzione. tra VISTO Rep. n. 54/2015 Prot. n. 41004 del 22/07/2015 Convenzione per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l esonero dalla prima prova scritta dell esame di Stato per l

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 MARZO 2018 PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 MARZO 2018 PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 MARZO 2018 PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL 05.06.2018 La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici vista la legge

Dettagli

(..) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

(..) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Costituzione Italiana (..) Parte seconda Ordinamento della Repubblica TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,

Dettagli