ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RIVIERA TURISTICA FRIULANA

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1 Allegato sub C alla deliberazione di Giunta Comunale n. 137/2013 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RIVIERA TURISTICA FRIULANA CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI ATTINENTI L URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA DELL AMBIENTE MEDIANTE UFFICIO COMUNE L anno.il giorno.del mese di.. presso., TRA del presente atto giusta deliberazione della Giunta n.. del... E del presente atto giusta deliberazione della Giunta n.. del.. E del presente atto giusta deliberazione della Giunta n.. del.. del presente atto giusta deliberazione della Giunta n.. del.. si conviene e si stipula quanto segue PREMESSO CHE: l art. 20 della L.R. 1/2006 stabilisce che gli Enti Locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio economica mediante diverse forme di collaborazione tra cui le associazioni intercomunali; l articolo 22 della L.R. 1/2006 disciplina detta forma associativa precisandone le peculiarità, le tipologie degli organismi, le modalità ed i contenuti delle convenzioni quadro e delle convenzioni attuative; la Giunta Regionale con delibera n del ha approvato il piano di valorizzazione territoriale per il 2007, nel quale, tra l altro, sono elencate le funzioni/servizi/funzioni svolgibili in forma convenzionata ai sensi della L.R. n. 1/2006, tra le quali è annoverata l Urbanistica e gestione del territorio, tutela dell ambiente; con convenzione quadro stipulata in data 15/03/2007 e successiva modifica e integrazione i Comuni di Lignano Sabbiadoro, Carlino, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis e Teor hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo, ai sensi dell art. 22 della L.R. 1/2006, la Associazione Intercomunale denominata Riviera Turistica Friulana, che la scadenza della convenzione quadro è stata prorogata, con deliberazione n.... del... sino al ed è stato altresì previsto l'esercizio in forma associata dei suddetti servizi/funzioni tra i Comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia; che con deliberazione di Consiglio Comunale di tutti gli enti aderenti all'aster Riviera turistica friulana,, per questo Comune la n. 33 del , si stabiliva di prorogare fino al 31 dicembre 2015 il termine di durata della convenzione quadro dell Associazione Intercomunale Riviera Turistica Friulana stipulata in data 15 marzo 2007 tra i Comuni di - 1 -

2 Lignano Sabbiadoro, Carlino, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Teor e Ronchis, dando atto che dal 1 gennaio 2014 i Comuni di Rivignano e Teor saranno fusi nel Comune di Rivignano Teor ; che i Comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia e Precenicco, hanno approvato lo schema del presente schema di convenzione con le deliberazioni giuntali di seguito indicate, dichiarate immediatamente eseguibili: Comune di Muzzana del Turgnano deliberazione di Giunta comunale n. del.; Comune di Palazzolo dello Stella deliberazione di Giunta comunale n. del..; Comune di Pocenia deliberazione di Giunta comunale n. del..; Comune di Precenicco deliberazione di Giunta comunale n. del..; Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto della convenzione) 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e dell articolo della convenzione quadro, istitutiva della Associazione intercomunale Riviera Turistica friulana stipulata in data, ha per oggetto la gestione in forma associata, tramite ufficio comune la Urbanistica e gestione del territorio, tutela dell ambiente. 2. I servizi/funzioni sono svolti in forma associata tra i Comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia e Precenicco. Art. 2 (Finalità) 1. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per: portare a sistema l'insieme delle risorse umane presenti nei Comuni costituenti l'associazione, al fine della loro piena valorizzazione; promuovere la specializzazione e la professionalità degli operatori; migliorare la qualità del servizio per l utenza; accrescere l efficienza dei processi; qualificare e ammodernare le capacità professionali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale; favorire l attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione convenzionata. 2. La gestione convenzionata dei servizi di cui al precedente articolo 1, comma 2, avviene mediante attivazione di un Ufficio Comune il quale potrà avvalersi di ogni forma gestionale ammessa dall ordinamento. Dette forme gestionali costituiscono gli strumenti mediante i quali gli Enti convenzionati assicurano l unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure. 3. L organizzazione dei servizi deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia, unicità e rispondenza al pubblico interesse dell azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. 4. L attività dell Ufficio Comune comprenderà la gestione, per conto dei Comuni convenzionati, delle funzioni amministrative e relative procedure connesse allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 6. Art. 3 (Ente capofila e sedi uffici comuni) - 2 -

3 1. Al Comune di Palazzolo dello Stella viene conferito il ruolo di Comune Capofila e lo stesso opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli. 2. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Municipio di Muzzana del Turgnano. Spetta alla Conferenza dei Sindaci definire in corso di convenzione eventuale diversa individuazione. 3. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative la sede operativa potrà essere ubicata, in tutto o in parte, in qualunque Comune associato, così come potranno essere previsti sportelli e uffici distaccati presso qualsiasi sede municipale. Capo II Disciplina sull organizzazione e funzionamento dell ufficio comune Art. 4 (Organizzazione dell ufficio comune) 1. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa, qualificato, a tutti gli effetti, responsabile del procedimento, individuato dalla Conferenza dei Sindaci. 2. Il Responsabile, per il funzionamento dell ufficio comune e lo svolgimento delle funzioni pubbliche del settore di competenza per tutti gli enti aderenti, si avvale del personale assegnato all ufficio comune - distaccato dagli enti partecipanti che rimane dipendente dell ente di appartenenza - nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Il Responsabile potrà, inoltre, avvalersi di un eventuale apposito comitato tecnico composto dai referenti individuati dai singoli Comuni convenzionati con funzioni consultive e propositive. 3. Sono a disposizione di ciascun Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l esercizio delle sue funzioni. Art. 5 (Disciplina applicabile) 1. L organizzazione ed il funzionamento dell ufficio comune sono disciplinati dalle norme regolamentari e statutarie vigenti presso il Comune Capofila, nonché dai relativi atti di indirizzo applicativi e di organizzazione generale. Art. 6 (Responsabile dell Ufficio Comune) 1. Il Responsabile dell Ufficio cura l attuazione del piano di lavoro dell Ufficio Comune, elabora le proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci secondo le direttive ricevute, cura la migliore ripartizione del lavoro nell impostazione degli studi e nella elaborazione delle scelte progettuali, attribuisce le competenze ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.. 2. Al Responsabile dell Ufficio sono attribuiti tutti i compiti, compresi l adozione di tutti gli atti con valenza esterna, ed i provvedimenti amministrativi concernenti l Ufficio Comune, l organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, la rappresentanza degli Enti convenzionati. 3. Il Responsabile dell Ufficio, è tenuto a coordinare la propria attività con i Responsabili degli altri Uffici Comuni della Associazione Intercomunale, anche partecipando alla Conferenza dei Sindaci e alle forme di coordinamento operativo attivate ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli Enti stessi, utili per l esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai Responsabili degli altri Uffici Comuni o ai referenti degli altri Enti convenzionati, cointeressati ai procedimenti svolti dall Ufficio Comune. Art. 7 (Funzionamento dell ufficio comune) 2. All ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione

4 3. L ufficio comune svolge in forma associata, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività sotto raggruppate per macro-funzioni, mentre le relative specifiche attività saranno declinate con successivo provvedimento della Conferenza dei Sindaci: Urbanistica e gestione del territorio: elaborazione e gestione dei piani regolatori generali, varianti, piani strutturali e piani operativi; elaborazione e gestione dei piani attuativi; elaborazione e gestione del regolamento edilizio funzioni di raccordo rispetto al sistema informativo dei Comuni associati Edilizia privata (Rilascio di concessioni, autorizzazioni, ecc ) Tutela dell ambiente: comprende unitariamente attività di tutela del paesaggio (rilascio autorizzazioni paesaggistiche; compatibilità paesaggistica;, provvedimenti sanzionatori); procedimenti amministrativi di gestione dei servizi ambientali e tenuta dei rapporti con enti terzi; Art. 8 (Risorse Umane) 1. I singoli Uffici Comuni sono composti da personale messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati, anche ai sensi dell art. 110 del D.Lgs. n.267/2000, in relazione alla programmazione dei fabbisogni di personale definita dalla Conferenza dei Sindaci su proposta dei Segretari. Spetta pertanto alla Conferenza dei Sindaci definire in corso di convenzione eventuale diversa assegnazione. 2. Il personale messo a disposizione dagli Enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l Ufficio Comune, è da considerarsi assegnato nelle forme previste dal Capo IV del C.C.R.L. 07/12/2006, con le garanzie ivi contenute. 3. L assegnazione di cui al presente articolo, pur non comportando la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, né modifiche alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto originario, implica che i lavoratori dipendono gerarchicamente dal Responsabile dell Ufficio Comune ove sono assegnati. 4. Il personale assegnato, nei limiti delle proprie fungibilità professionali, presta la propria collaborazione nello spirito della unicità della struttura organica facente capo all Associazione Intercomunale, ed è quindi, utilizzato secondo le esigenze dell interesse generale, fuori dalla unicità della collocazione in uno specifico servizio. 5. Per quanto qui non disciplinato in materia di gestione del rapporto di lavoro e delle risorse relative al salario accessorio, si rinvia a quanto previsto dai contratti collettivi regionali di lavoro vigenti nel tempo. Art. 9 (Programmazione e Controllo) 1. La funzione di programmazione e controllo è svolta dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base di relazioni previsionali predisposte dal Responsabile del servizio associato entro il 31 ottobre di ciascun anno e sulla base di periodiche relazioni sull andamento della gestione predisposte dal Responsabile stesso. 2. La conferenza è chiamata, in ogni caso, ad esprimersi su: l attività dell Ufficio Comune; modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell Ufficio Comune; aggiornamento delle attribuzioni dell Ufficio Comune. 3. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all attività dell Ufficio Comune. Capo III Rapporti tra soggetti convenzionati - 4 -

5 Art. 10 (Durata della convenzione) 1. La presente convenzione produce i suoi effetti dal 1 aprile 2013 e scade al termine di validità della convenzione quadro stipulata/prorogata il. In caso di proroga o di rinnovo di quest ultima, la durata della presente convenzione attuativa si intende prorogata/rinnovata per il periodo corrispondente. Art. 11 (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale) 1. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione a decorrere dal secondo anno e con un preavviso di almeno tre mesi. 2. Il recesso comporta a carico del recedente una penale determinata dalla somma dei contributi regionali cessanti e delle maggiori spese non comprimibili per l attività, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 3. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il trenta settembre e decorre dal primo gennaio dell anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell avvenuta comunicazione. 4. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due. 5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte Comunali di tutti gli Enti convenzionati. L atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. Art. 12 (Modifiche della convenzione) 1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte Comunali di tutti gli Enti convenzionati. 2. Le proposte di modificazione dovranno essere preventivamente presentate, dal Responsabile dell Ufficio, alla Conferenza dei Sindaci che deciderà in merito. 3. Il recesso di un Comune convenzionato o l adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione. 4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata. Art. 13 (Rapporti finanziari e garanzie) 1. Le risorse da affidare al Comune Capofila, sono definite in via preventiva dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Responsabile dell Ufficio, il quale provvede a predisporre i relativi prospetti nei modi e nel rispetto dei tempi previsti dalla convenzione quadro. 2. Il costo dei servizi forniti, da imputare a ogni Comune convenzionato, è costituito dagli oneri del personale impiegato, dall acquisto di beni e servizi ed ogni altro onere relativo al funzionamento dell Ufficio Comune, al netto dei contributi regionali specifici ricevuti. Detto costo verrà ripartito secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci. 3. I Comuni individuano annualmente le risorse da attribuire al Comune Capofila in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvedono a liquidarle al Comune Capofila con le modalità e scadenze previste dalla Conferenza dei Sindaci. 4. Il Comune Capofila gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG/PRO. 5. Il Responsabile dell Ufficio, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, desunte dal proprio bilancio - 5 -

6 su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso. 6. Entro il 31 ottobre verrà effettuata una verifica delle entrate e delle spese effettuate in corso di esercizio al fine di operare eventuali aggiustamenti. 7. Il riparto degli oneri e delle spese relative all acquisto di beni e servizi affidati in modo indifferenziato per i Comuni aderenti, qualora non fossero attribuibili esattamente a ciascun Ente, sarà di volta in volta concordato dai Comuni convenzionati in sede di Conferenza dei Sindaci. 8. Eventuali spese sostenute nell interesse diretto ed esclusivo di uno o più dei Comuni aderenti verranno agli stessi direttamente ed integralmente addebitate. Art. 14 (Beni e strutture) 1. L ente presso cui l ufficio comune è costituito provvede a dotare l ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. 2. Il Responsabile dell ufficio comune redige entro 1 mese dalla costituzione l'inventario dei beni assegnati da consegnare alla ragioneria, in qualità di agente contabile. 3. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione sarà redatto apposito inventario che verrà aggiornato periodicamente dall ufficio comune. Art. 15 (Risorse umane) 1. L ufficio comune è composto da personale in servizio presso i comuni convenzionati e messo a disposizione dai Comuni medesimi e/o da soggetti esterni previamente incaricati. 2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale incardinato presso l ufficio comune sono definite dalla Conferenza dei Sindaci. 3. Il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l ufficio comune, è da considerarsi assegnato nelle forme consentite dai vigenti contratti collettivi e/o dalla vigente legislazione. Capo IV Disposizioni finali Art. 16 (Controversie) 1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui: uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; uno dalla Conferenza dei Sindaci; il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci. 2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile. Art. 17 (Disposizioni in materia di privacy) 1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dei dati effettuata da soggetti pubblici. 2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l Ufficio Comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il Responsabile dell Ufficio Comune. 3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. Art

7 (Disposizioni finali) 1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n Letto, confermato e sottoscritto per il Comune di Muzzana del Turgnano, per il Comune di Palazzolo dello Stella per il Comune di Pocenia per il Comune di Precenicco - 7 -

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