UNIVERSITA DELLA VALLE D AOSTA

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1 UNIVERSITA DELLA VALLE D AOSTA Massimale SOGGETTI ASSICURATI N. 1 Rettore, n.1 Pro Rettore, 11 membri del Consiglio dell Università, n. 7 membri del Senato accademico, n. 3 membri del comitato dei Garanti, n. 3 membri del nucleo di valutazione di Ateneo, n. 56 docenti di ruolo, n. 56 dipendenti, n. 2 dirigenti. Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni di Assicurazione Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa. Art. 1 - Oggetto dell assicurazione 1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 2. Tali oneri sono: - le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell Art. 13 comma 4; - le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio,del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell Art. 13 comma 5; - le spese processuali nel processo penale Art. 535 Codice di Procedura Penale; - le spese di giustizia; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari L. 23 dicembre 1999, n. 488 Art. 9 - D.L n 28, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima; 3. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 11 comma 3. Art. 2 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione 1. L Assicurato è tenuto a : - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di : - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali Art. 541 Codice di Procedura Penale. 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. 4. Non sono oggetto di copertura assicurativa: - le indennità a carico dell Assicurato spettanti all Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato; - i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, 1

2 possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Codice Civile. Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto 1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza. Art. 6 Disdetta e recesso o anticipata risoluzione del contratto 1. Il Contratto si annullerà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale. 2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Art. 7 - Lingua italiana o Lingua tedesca Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca. Art. 8 - Pagamento del premio 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art Codice Civile. 3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Insorgenza del caso assicurativo 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: - per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; 2

3 -per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. 3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell Art Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all evento coperto in garanzia; -procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia,indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 4. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. 5. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. 6. A parziale deroga dell Art. 1 punto 3 e dell Art. 11 punto 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell Ente assicurato. Nel caso in cui l eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, la Compagnia corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. Art Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: - informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; -conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. 3

4 Art Gestione del caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. 5. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. 6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7. Qualora l Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità. Art Recupero di somme 1.Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2.Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art Estensione territoriale 1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. Art. 17 Rinvio a norme di legge e clausola o accordi particolari 1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. 2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società. 3. In ottemperanza all Art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto s intende risolto di diritto. Se la Società, il Subappaltatore o l Intermediario hanno notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio. Le rimesse di premio e qualsiasi altra operazione relative il presente contratto dovranno contenere obbligatoriamente l indicazione del CIG ( Codice Identificativo di Gara) o, ove necessario del CUP ( Codice Unico di Progetto). 4. Qualora il premio venisse pagato dal Contraente a un Intermediario della Società a ciò autorizzato, la stessa si impegna comunque a rispettare la normativa richiamata per la rimessa del premio dallo stesso Intermediario e per l eventuale pagamento delle somme spettanti al Contraente in seguito alla gestione dei casi assicurativi. 4

5 Art 18 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati. Condizioni Particolari di Assicurazione Art. 19 Prestazioni garantite Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, Segretario e che siano avvenuti a causa dell espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio. Laddove la Contraente avesse optato per l assicurazione parziale di alcuni soggetti tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa sul frontespizio di polizza. Le garanzie valgono per: 1) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti avvenuti a causa dell espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell Ente. Gli Assicurati hanno l obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell indagine penale. La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. L operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; 2. insussistenza di conflitto d interessi con l ente di appartenenza; 3. necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti. 2) Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell Ente o di proprietà privata sempreché connessi all espletamento di servizi autorizzati dall Ente Assicurato. La presente garanzia opera, laddove l Assicurato sia l Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale. 3) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R. L intervento della Società è condizionato all esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l Ente. La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell Art del codice civile e dopo l esaurimento di quanto dovuto dalla stessa. La presente garanzia opera in parziale deroga all Art. 22 Esclusioni e limitatamente alla materia amministrativa. 4) Chiamata in causa Assicuratore L intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto copertura di quest ultima. 5.) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per: - le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a condizione che l Ente assicurato dimostri di aver adottato misure di organizzazione 5

6 interna e di gestione dei rischi ai fini del rispetto del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche o integrazioni; - le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all Autorità Garante ai sensi della normativa vigente. Gli Assicurati hanno l obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell indagine penale. La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. L operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; 2. insussistenza di conflitto d interessi con l Ente di appartenenza; 3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti. 5.1) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 5.2) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli articoli 5 e 5.1. A parziale deroga dell Art Insorgenza del caso assicurativo delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 5 e 5.1, per insorgenza del caso assicurativo si intende: -il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; - l momento in cui l Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall Ente assicurato. 6) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Art. 20 Retroattività e postuma In deroga all Art. 10 Insorgenza del caso assicurativo - punto 2, la prestazione di cui all Art. 19 punto 1 e successivo Art. 21 sono operanti per i fatti posti in essere nei 5 anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto, così come indicato nel frontespizio di polizza. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. In deroga all art. 10 Insorgenza del caso assicurativo - punto 3, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati durante il periodo di validità del contratto e che vengano denunciati alla Società entro il termine di 10 (dieci) anni dalla cessazione del contratto. Qualora l Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si 6

7 impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la Società alla Compagnia presso la quale era assicurato. SPESE A CARICO DELL ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA Art. 21 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Sono garantite all'ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento. Fermo restando l obbligo per l'ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l azione di responsabilità, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. Ai fini dell insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all Art. 10 delle presenti Condizioni Generali di assicurazione. La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell Art Esclusioni lettera b. SPESE DI RESISTENZA PER AZIONI DI RESPONSABILITA AVANTI IL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R. Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al TAR: L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art comma 3, del Cod. Civ., attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile o patrimoniale stipulata dall'assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa. Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio. La presente garanzia opera in parziale deroga all Art Esclusioni e limitatamente alla materia amministrativa. Art. 22 Esclusioni - comuni sia alla polizza sia alle condizioni aggiuntive Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni; b) l ambito fiscale ed amministrativo; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche; l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada; m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'aci. n) per fatti dolosi delle persone assicurate. 7

8 Art. 23 Clausola broker La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti dell art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 in collaborazione con la Soc. L ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dall Amministrazione comunale e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni del 12% del premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime. 8

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