Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa.

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1 Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa. Art. 1 Oggetto dell Assicurazione 1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto all art. 28, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 1. La Società, alle condizioni della presente polizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all Art. 28, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 2. Tali oneri sono: - le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell Art Gestione del sinistro; - le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell Art Gestione del sinistro; - le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale); - le spese di giustizia in favore dell erario nel processo penale; - il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/99 n. 488 Art. 9 D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. 3. Per quanto riguarda le spese relative all esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi. 4. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art Termini di denuncia del sinistro e dell Art Libera scelta del Legale. Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. 5. E garantito l intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell Art. 15 per ogni grado di giudizio. Art. 2 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione 1. L Assicurato è tenuto a : - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente e dell Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. 2. La Società non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. 4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Art. 3 Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio. 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e o dall Assicurato, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l Assicurato, il Contraente o la Società sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax. Art. 6 Altre assicurazioni 1. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato devono comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza; il Contraente e l'assicurato devono dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Codice Civile. 2. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all art. 1 Oggetto dell Assicurazione - applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi. 3. La presenza di un ulteriore copertura assicurativa con la Società relativa al medesimo rischio, non dichiarata ai sensi dell art. 3, comporta la perdita del diritto al rimborso degli oneri di cui all art. 1 Oggetto dell assicurazione, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa. Art. 7 Effetto e durata della copertura assicurativa e pagamento del premio 1. L adesione alla presente polizza collettiva avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione da parte dell assicurato del Modulo di adesione e il pagamento del relativo premio, secondo le modalità di seguito riportate. 1.1 Per le agenzie che hanno sottoscritto e spedito al Contraente il modulo di adesione entro le ore del 30/11/2015 e pagato il premio entro il 01/02/2016, la copertura assicurativa è valida dalle ore del 01/12/2015 fino alle ore del 01/12/2016, senza tacito rinnovo. La quota di premio relativa alla copertura assicurativa sarà pari al 100%. 1.2 Per le agenzie che hanno sottoscritto e spedito al Contraente il modulo di adesione dopo le ore del 30/11/2015 ma entro il 01/06/2016 e pagato il premio entro il 01/08/2016, la copertura assicurativa è valida dalle ore del 01/06/2016 fino alle ore del 01/12/2016, senza tacito rinnovo. La quota di premio relativa alla copertura assicurativa sarà pari al 50%. In tutti gli altri casi la copertura assicurativa è valida dalle ore del giorno di pagamento. Il premio è determinato come previsto dall articolo 20 Tariffa. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: - durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere dell Assicurato, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. Art. 8 Durata della polizza collettiva La polizza collettiva dura 1 (uno) anno e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell art Codice Civile. Art. 9 - Recesso in caso di sinistro 1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60 (sessantesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto e/o dal Certificato di Assicurazione mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. 2. In ogni caso al Contraente e/o all Assicurato, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di efficacia del recesso, è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. 3. L eventuale incasso dei premi per coperture assicurative successive alla denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso. Art. 10 Obblighi del Contraente Il Contraente è obbligato a fornire le indicazioni e consegnare all Assicurato la documentazione prevista dall articolo 30 (Documentazione) comma 7 del Regolamento ISVAP n. 35. Ai sensi di tale articolo il Contraente deve, prima dell adesione alla copertura assicurativa, consegnare all Assicurato le condizioni di assicurazione. Art Lingua del contratto Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua Pag.1 di 5

2 tedesca di ottenere copia dell intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca. Art Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per l opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all art. 26 Prestazioni garantite Polizza Base - punto 8. Pacchetto Sicurezza, lett. a) ed all art. 30 Integrazione facoltativa punto 2 Pacchetto Sicurezza lett. a), il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società. 3. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all evento coperto in garanzia; - procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 4. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale. Art. 13 Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova 1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica stessa. 2. L Assicurato deve : - informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; - conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. 3. In mancanza di tali adempimenti, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. 4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 5.Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. Art Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società, attraverso il legale scelto liberamente dall Assicurato, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 15 Libera scelta del Legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena il mancato rimborso delle spese sostenute. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'assicurato. In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società. Qualora l assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa. Art. 15 Libera scelta del legale L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto: a) presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia; b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Art Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga 1. Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2. Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte. 3. In ogni caso l Assicurato, ai sensi dell art Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all esercizio delle relative azioni. Art Estensione territoriale 1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. 18 Coesistenza di copertura di responsabilità civile Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell Art Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o dai singoli Assicurati relativa all attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: - ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; - dopo l esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali. Art. 19 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio Il massimale e il relativo premio non sono indicizzati. Pag.2 di 5

3 Art. 20 Tariffa Polizza BASE Massimale ,00 euro 176,00 euro ,00 euro 204,00 euro Integrazione facoltativa Premio annuo lordo per Agenzia Massimale Premio annuo lordo ,00 euro ,00 euro fino a due mandati (di cui uno Unipolsai) per ogni mandato ulteriore al secondo 239,00 euro 276,00 euro 156,00 euro 180,00 euro Art Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. Art. 22 Foro competente Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. Art Rinvio e clausola o accordi particolari 1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. 2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società. Pag.3 di 5

4 Condizioni Particolari Art. 24 Assicurati Le garanzie previste all Art. 1 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a favore della singola Agenzia associata al Contraente (IUS Associati Intermediari UnipolSai Associati), che aderisce alla presente polizza collettiva tramite la sottoscrizione del modulo di adesione, dei suoi Agenti, dei suoi Dipendenti iscritti al Libro Unico del Lavoro, dei suoi Collaboratori e dei suoi subagenti, per i casi inerenti l esercizio dell attività professionale di Intermediario assicurativo. Art. 25 Ambito di operatività della polizza Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - che l Assicurato dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate per i casi assicurativi previsti dall art Prestazioni Garantite e dalle Integrazioni Facoltative eventualmente acquistate, a tutela dei diritti dell Assicurato per fatti inerenti all'esercizio della professione assicurata con la presente polizza. Vengono garantiti i casi assicurativi relativi alle sedi/immobili strumentali all esercizio dell attività. Art. 26 Prestazioni garantite - Polizza Base Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - valgono per: 1.Controversie controversie contrattuali con le Compagnie mandanti. Nella fattispecie di esercizio della facoltà di recesso per "giusta causa" da parte della mandante, la Società rimborsa le spese di cui all' Art. 1 - Oggetto dell assicurazione a fronte di sentenza passata in giudicato attestante l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di recesso o qualora, nel corso della controversia, la Compagnia mandante modifichi per iscritto il motivo di recesso. Sono escluse le controversie con ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia. La presente prestazione vale esclusivamente per gli Agenti Assicurati. A parziale deroga dell art. 7 Effetto e durata del contratto, comma 2, la garanzia prevista dal presente articolo opera per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 6 (sei) mesi dalla decorrenza del modulo di adesione e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell Art. 13 termini di denuncia del caso assicurativo comma 1, entro 3 (tre) anni dalla cessazione del certificato stesso. La prestazione opera in deroga all Art. 29 Esclusioni lett. q). 2.Controversie di lavoro. Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro dell Agenzia assicurata e con subagenti e/o collaboratori dell Agenzia regolarmente nominati. La presente garanzia opera con un massimale di ,00 per caso assicurativo senza limite annuo e vale esclusivamente a favore dell Agenzia assicurata. 3.Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 4. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà all Assicurato le spese legali fino ad un massimo di 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui: - il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo - l Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà all assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all Art. 29 Esclusioni lett. b) ed f). 5. Sostenere la difesa in sede amministrativa e/o giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dall Organismo di Vigilanza, compresi i provvedimenti di natura pecuniaria purché con valore superiore a 1.000,00. La presente prestazione vale esclusivamente per l Agente. La prestazione opera in deroga all Art. 29 Esclusioni lett. b). A parziale deroga dell Art. 17 Estensione territoriale la prestazione vale per i casi assicurativi che siano insorti in Italia. 6. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell ambito del procedimento penale a carico della controparte. 7. Controversie relative a locazione o proprietà. Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all esercizio dell attività. La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell Agenzia assicurata. 8. Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - vengono prestate agli assicurati per: a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt Codice Penale); c) l opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00 (duecentocinquanta). La presente prestazione opera in parziale deroga all art Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa. A parziale deroga dell Art Insorgenza del caso assicurativo in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 8, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose. 8.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di: - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la progettazione - Coordinatore per l esecuzione dei lavori - Legali Rappresentanti - Dirigenti - Preposti - Medico Competente - Responsabili dei Servizi di Prevenzione - Lavoratori Dipendenti. Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso l assicurato. Le garanzie valgono anche qualora l assicurato, in relazione all attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/ D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di: - Titolare al trattamento dei dati; - Responsabili e gli Incaricati del trattamento. Prestazioni garantite: Le garanzie valgono anche per: - la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 4 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all art. 29 lett. f); - la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi; - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell art Codice Civile. A parziale deroga dell Art. 17 Estensione territoriale - comma 2, - le prestazioni di cui ai punti 2 e 7 del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. Nel caso di controversie fra più parti rientranti nella definizione di Assicurati con lo stesso Certificato di Assicurazione, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell agenzia assicurata. Art. 27 Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione dell agenzia assicurata, liquidazione o alienazione dell'azienda o dell'attività di Intermediario assicurativo. 1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurativi già in trattazione. 2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell azienda, inabilitazione o interdizione dell Agenzia assicurata. In tali casi, l eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra. 3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto. 4. L agenzia assicurata, in caso di alienazione dell azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività Pag.4 di 5

5 indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell art. 3 del presente contratto. 5. In caso di alienazione dell azienda i diritti e gli obblighi dell agenzia assicurata si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso. Art. 28 Massimale L assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale: - di ,00 per caso assicurativo senza limite annuo oppure. - di ,00 per caso assicurativo senza limite annuo. Art. 29 Esclusioni Le garanzie non sono valide : a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche; f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli; i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall assicurato nell'esercizio della Sua attività; k) per compravendita e permuta di immobili; l) per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui l assicurato operi nell Edilizia; m) per controversie relative all'affitto d'azienda; n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti; p) per controversie derivanti dall esercizio della professione medica e di operatore sanitario; q) per vertenze con le Società mandanti; r) per le vertenze contrattuali con la Società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia; s) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action). Art. 30 Integrazione facoltativa Integrazione facoltativa acquistabile solo in abbinamento e contestualmente alla polizza base e valida solo se espressamente indicata nel modulo di adesione e nel certificato di assicurazione e pagato il relativo sovrappremio. 1) Controversie di lavoro per concorrenza sleale. Nell ambito delle controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro dell Agenzia assicurata e con subagenti e/o collaboratori dell Agenzia regolarmente nominati sono comprese anche le controversie di lavoro per concorrenza sleale. La presente garanzia opera con un massimale di ,00 per caso assicurativo senza limite annuo e vale esclusivamente a favore dell Agenzia assicurata 2) Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - vengono prestate agli assicurati per: a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt Codice Penale); c) l opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00 (duecentocinquanta). Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all art Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa. A parziale deroga dell Art Insorgenza del caso assicurativo in relazione alle prestazioni di cui al presente Art. 30 Integrazione Facoltativa punto 2) il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose. 2.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare. 2.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell ambiente. La presente garanzia opera in parziale deroga all art Esclusioni lett. g). 2.4 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell Art. 24 Assicurati, per le spese sostenute: - dall Azienda Assicurata per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01; - dai soggetti di cui all art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell Azienda Assicurata, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 4 dell articolo 26 Prestazioni garantite. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall impresa assicurata. 3) Controversie contrattuali con fornitori. Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 200,00 (duecento). La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell Agenzia assicurata. 4) Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto. Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dall Agenzia assicurata. Sono comprese le controversie relative ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 5) Chiamata in causa della Compagnia di RC. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell art comma 4 del C.C.. La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabiltà Civile non sia attivabile: per mancato pagamento o adeguamento del premio; per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione; perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura. La Società si riserva di richiedere all Agenzia assicurata la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, l assicurato è tenuto a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate. A parziale deroga dell art. 7 comma 2, la garanzia prevista dal presente articolo opera per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della copertura assicurativa e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell Art. 13, entro 3 (tre) anni dalla cessazione del certificato stesso. Pag.5 di 5

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