CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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- Angelina Arcuri
- 5 anni fa
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1 ALLEGATO A CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1. OGGETTO Oggetto della procedura è la stipula di integrale copertura assicurativa a libro matricola di tutti i mezzi aziendali per la RCA, oltre i rischi di incendio e furto per i detti mezzi aziendali nonché polizza infortunio del conducente per ogni automezzo, tenendo presente del valore dei mezzi indicati nella tabella allegata. 2. DURATA ED EFFETTO Il contratto di assicurazione viene stipulato tra ASIA Benevento S.p.A. Azienda Servizi Igiene Ambientale Via delle Puglie, n 28/I Benevento C.F.: P. IVA: e la Società Assicuratrice per la durata di anni 2 (due), con inizio dalle ore 24,00 del 31 Dicembre 2007 e scadenza alle ore 24,00 del 31 Dicembre 2009 e cessa automaticamente senza obbligo di disdetta. 3. PROROGA DELLA ASSICURAZIONE ASIA Benevento S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare la presente assicurazione, alle medesime condizioni normative ed economiche, per un ulteriore periodo di gg. 365, mediante notifica alla Società almeno gg. 30 prima della scadenza. 4. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. 5. LIBRO MATRICOLA L assicurazione ha per base il libro matricola allegato alla presente nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Sono ammesse sostituzioni di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinata in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito. Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare il premio secondo l' eventuale rateazione convenuta. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà applicato il premio di tariffa concordato corrispondente al tipo di veicolo considerato. 1
2 Le esclusioni di veicoli inclusi nel libro matricola, ammesse solo in conseguenza di "vendita", "demolizione", "distruzione" o "esportazione definitiva" di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal Contraente. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell' annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l' Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base a premi comprensivi dell' aumento per frazionamento. 6. CLAUSOLA BROKER ASIA Benevento S.p.A. si avvale della collaborazione della ITALSECURO BROKER di Di Gisi Giovanni iscritto all'isvap al n. 7210/A e successivamente al RUI al n. B per le attività ad esso conferite in ordine alla gestione post contratto assicurativo. Il compenso del Broker, a determinarsi tra il soggetto aggiudicatario e lo stesso Broker, come da consuetudine di mercato, e comunque quantomeno nella misura del 25 % sulle provvigioni dell agente e/o procuratore, resta ad intero ed esclusivo carico della compagnia aggiudicataria, senza che nulla ad alcun tipo, ragione o causa possa esser richiesta ad Asia Benevento S.p.A. come costi suppletivi o direttamente dal Broker medesimo. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE 1. GARANZIA R.C. VEICOLI A MOTORE Il contratto dovrà prevedere, oltre le condizioni generali di legge che disciplinano la responsabilità civile auto, le seguenti precisazioni, aggiunte, condizioni particolari e/o speciali: a) tutto il parco macchine deve essere amministrato a "libro matricola", con immissione e uscita nel libro stesso di ciascun mezzo assicurato su semplice comunicazione scritta e contestuale trasmissione di documentazione da parte dell Assicurato, conguagliando a consuntivo le frazioni di premio; b) per tutti gli automezzi aziendali ripostati ed a riportarsi nel libro matricola, si sceglie la forma tariffaria bonus malus ; c) Massimali: non inferiori ai minimi previsti di ,50 per ogni singolo automezzo riportato a libro matricola o a riportarsi successivamente; d) la garanzia Incendio/Furto ed altri eventi di cui al successivo punto 2 deve essere collegata alla R.C.A., anch'essa a libro matricola, affinché l'immissione o l uscita nel libro matricola comportino automaticamente l'inclusione o l'esclusione anche delle garanzie accessorie ove richiamate; e) Gestione delle vertenze 2
3 La Società, a richiesta del Contraente, assume, a suo onere e spese fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o periti. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato e dei dipendenti dell'assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o periti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende; f) si precisa che, ai fini della garanzia assicurativa, debbano essere considerati terzi anche gli amministratori dell Azienda, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente; g) la garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza eseguito con ausilio di veicoli regolarmente attrezzati ed idonei - di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati). Si precisa altresì che ai fini della copertura R.C. AUTO debbano considerarsi garantite anche tutte le attrezzature fisse e mobili installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico manuale o con mezzi meccanici; h) la garanzia deve considerarsi operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti della Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto; i) la garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di raccolta dei rifiuti anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti dalle autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente; comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nell'esercizio dell'attività di trasporto e di raccolta dei rifiuti; j) Ricorso terzi da incendio La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso fino alla concorrenza per capitale interesse e spese di ,00 per sinistro. La garanzia non opera: - se i danni sono stati prodotti a cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell Assicurato; - per i danni da inquinamento dell ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo. k) Responsabilità civile dei trasportati 3
4 La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati (ove previsti) per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato; l assicurazione è prevista per i massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione. l) non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art c.c., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività; m) la Società assicuratrice rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona: 1. che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida; 2. con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto; 3. con patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro: - 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti 1. e 2.; - 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto 3.; la Società assicuratrice eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società assicuratrice eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore. n) la Società assicuratrice presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o omissioni fatte con dolo o colpa grave l'impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. o) alla fine di ogni esercizio l Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 4
5 2. GARANZIA INCENDIO/FURTO ED ALTRI EVENTI La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati ai veicoli assicurati da: Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; Eventi socio-politici (disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo e simili); sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie purché stabilmente installati: scoperto 10% minimo 250,00 per ogni singolo mezzo; Eventi naturali (grandine, tempeste, uragani, trombe d aria, inondazioni, smottamenti e simili): scoperto 10% minimo 500,00 per ogni singolo mezzo; Furto totale e parziale o rapina consumati o tentati: senza scoperto e/o franchigia; L assicurazione è estesa : Alle attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; Agli accessori di serie compresi gli accessori fonoaudiovisivi e accessori aggiuntivi, purché stabilmente installati; Ai danni prodotti al veicolo durante l esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. La garanzia non comprende i danni: Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; Provocati dolosamente dal proprietario; Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; I danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo; Causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; Agli accessori che non siano stabilmente installati. 3. GARANZIA ACCESSORIA PER INFORTUNIO CONDUCENTE Polizza infortunio del conducente di ogni singolo mezzo con massimale di ,00 per il caso morte e massimale di ,00 per la invalidità permanente. Quando è presente la garanzia incendio e/o incendio/furto devono intendersi automaticamente comprese le garanzie relative agli eventi socio politici e naturali. All atto dell emissione del contratto dovranno essere indicati i tassi lordi relativi alle garanzie accessorie di ogni singola categoria di mezzi assicurati. 5
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