CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1

2 PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Palermo Piazza Alberico Gentili, 3 Tel PBX Fax R.E.A. di Palermo n Capitale Sociale E ,00 interamente versato Registro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione Mod 11/n. sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando, Palermo 2

3 DEFINIZ IONI Nel testo che segue si intendono: Assicurato: Persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata la copertura assicurativa. Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula con la Società il contratto di assicurazione. Contratto/Polizza: Documento comprovante l avvenuta assicurazione e composto dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dalla scheda di polizza. Indennizzo: Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Legge: La legge 24/12/1969 n.990 sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni, ovvero il D.Lgs. 7/9/2005, n 209 ove in vigore. Massimale: La somma fino alla concorrenza della quale la società presta la garanzia. Parti: Il Contraente e la Società. Premio: Somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo in denaro della prestazione assicurativa. Regolamento: Il regolamento di esecuzione della legge 24/12/1969 n.990, e successive modificazioni ovvero i regolamenti di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7/9/2005, n.209. Residenza: Luogo di residenza anagrafica. Rivalsa: Diritto della Società a recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Società : La Progress Assicurazioni S.p.A., impresa che emette la polizza. Surroga: Diritto che la Società ha, in forza dell art del C.C., di recuperare, nei confronti del terzo responsabile, quanto erogato. Tariffa: I premi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipula del contratto o nel periodo preso in considerazione. 3

4 Art. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti indicati nel modulo di polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua ed uso pubblico del natante descritto nel contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque equiparate a quelle ad uso pubblico così come stabbilito all art. 4 del decreto n 86 del 01/04/2008. Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. L assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni formulate dal contraente, dichiarazioni che determinano le condizioni per l accettazione del rischio da parte della Società e relativo premio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, comporteranno gli effetti di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, a persona autorizzata dalla Società a riscuoterlo oppure alla Sede della Società contro rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. Potrebbe essere pattuito il pagamento mediante istituto di credito. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di sinistro avvenuto entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, la Società potrà dedurre dall importo da indennizzare il premio dovuto, quando non debba essere liquidato ad un terzo. Se viene pattuito il pagamento rateizzato del premio, in ogni caso, lo stesso è interamente dovuto per il periodo assicurativo stabilito. Art 3 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO Se pattuito tacito rinnovo, qualora la Società intenda rinnovare il contratto alle stesse condizioni normative di polizza, ma con condizioni di premio diverse da quelle convenute al momento della stipula con incrementi superiori al tasso programmato di inflazione, essa deve comunicare, secondo le disposizioni in 4

5 vigore, le dovute indicazioni in ordine al premio di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza. Il Contraente o l Assicurato possono recedere dall assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della Società o all intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile. Lo stesso tipo di comunicazione verrà inviato al Contraente anche nel caso in cui non sia stato pattuito il tacito rinnovo. Art. 4 - PERIODO ASSICURATIVO E RINNOVO DEL CONTRATTO L assicurazione è stipulata per il periodo indicato in polizza. Se concordato il tacito rinnovo, salvo quanto previsto dall art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o telefax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, si rinnova per un periodo di eguale durata. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la Società invierà, anche in assenza di clausola di tacito rinnovo e anche in assenza di variazioni di premio con incrementi superiori al tasso programmato di inflazione, le dovute indicazioni in ordine al premio di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza. Art. 5 - MODIFICAZIONE DEL RISCHIO Se in corso di validità di contratto, si verifica una variazione del rischio, l assicurato deve darne immediato avviso alla Società. In caso di sinistro, la mancata comunicazione di variazione del rischio comporterà la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ovvero, ove la Società sia obbligata al pagamento dello stesso, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente. Art. 6 - RISCHI ESCLUSI - RIVALSA L assicurazione non è operante e la Società non sarà tenuta a indennizzare qualora avvenga una o più delle situazioni sotto riportate: a) Se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; b) Nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle norme vigenti; c) Nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; d) Per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; e) Se il natante è condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto influenza di droghe, psicofarmaci o qualsiasi altra sostanza, in violazione alle disposizioni del D.L. 30/4/92, n 285 e successive modificazioni; 5

6 f) In occasione di danni determinati o agevolati da dolo del Contraente o del conducente, nonchè delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge. Nei predetti casi, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dall art. 144 della Legge. Art. 7 LIMITI DI NAVIGAZIONE L assicurazione vale per il Mare Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. Art. 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL NATANTE Il trasferimento di proprietà del natante determina, a scelta irrevocabile dell alienante, uno dei seguenti effetti: - la cessione del contratto di assicurazione all acquirente; - la sostituzione del contratto per l assicurazione di altro natante di sua proprietà; - la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. 1) Qualora il trasferimento di proprietà del natante comporti la cessione del contratto di assicurazione: - il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società; - la Società, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice o nuova polizza con rilascio di nuovo certificato e contrassegno; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento della comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà alcuna attestazione dello stato di rischio. Per l assicurazione dello stesso natante l acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l acquirente del natante documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto che sarà annullato dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde senza restituzione di premi pagati. 2) Qualora invece l alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde relativi al natante alienato, chieda che il contratto stipulato per detto natante sia reso valido per altro natante di sua proprietà, la Società prenderà atto del trasferimento della garanzia sul nuovo natante alle stesse condizioni normative e di tariffa e rilascerà nuovo contratto di 6

7 assicurazione procedendo al conguaglio del premio qualora la variazione del natante comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso. 3) Qualora il trasferimento di proprietà del natante comporti la risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia dell atto di vendita e dell avvenuto trasferimento di proprietà del natante (o la sua consegna in conto vendita), e a consegnare alla Società il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. In questo caso il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta (al netto dell imposta e del contributo al S.S.N.) in ragione di 1/360 del premio annuo, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Art. 9 - MODALITA PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO La denuncia del sinistro deve contenere le indicazioni di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro (numero polizza, data, luogo e modalità del fatto, indicazione delle conseguenze, nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni). La denuncia non può essere redatta e presentata per via telematica. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti o gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. In caso di omissioni o ritardi nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di informazioni e/o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell ipotesi in cui tali omissioni abbiano portato pregiudizio. Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all Autorità, inoltrandone copia vistata dalla stessa alla Società. Se il furto o la rapina sono avvenuti all estero, la denuncia dovrà essere reiterata all Autorità italiana. Art RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL NATANTE In caso di furto del natante il contratto cessa la sua operatività a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente o l Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente, salvo quanto disposto dall art. 1901, secondo comma, Codice Civile. L Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione (al netto dell imposta pagata e del contributo al S.S.N.). Art DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società che ha pagato l indennità è surrogata fino alla concorrenza dell ammontare di essa, e subentra nei diritti nei confronti dei terzi responsabili. L assicurato o il contraente sarà responsabile nei confronti della Società per i danni che con il suo comportamento potrà provocare alla Società nel suo diritto di surrogarsi. 7

8 Nel caso in cui la Società ai sensi di legge o per opportunità, per evitare maggiori spese, sborsi somme di denaro in merito a sinistro o evento non garantito ai sensi delle Condizioni Generali di assicurazione, avrà il diritto di rivalsa nei confronti del contraente e/o responsabile. Art GESTIONE DELLA VERTENZA La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale della vertenza in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura lo richieda. Art ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 del Codice Civile). Art ONERI FISCALI Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all Assicurazione, sono a carico del Contraente e dell Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 8

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