10/2011 MILANO ASSICURAZIONI

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1 linea auto/natanti Edizione 10/2011

2 1 di 27 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di ciclomotori e motocicli (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre Nuovo Codice delle Assicurazioni Private )

3 INDICE Definizioni Pag. 3 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 6 Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile Pag. 10 Garanzie Aggiuntive Pag. 21 Vincoli Pag. 22 Condizioni Particolari Pag di 27

4 DEFINIZIONI Applicazione Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola Aree aeroportuali Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto Assicurazione La garanzia prestata con il contratto Attestazione (attestazione sullo stato del rischio) Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato Coassicurazione Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria) Codice delle Assicurazioni Private Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni CONSAP La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, Roma Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione Denuncia Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall Assicurato all Assicuratore Famigliare convivente Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia Franchigia L importo fisso prestabilito che l Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, da computarsi sul danno risarcibile 3 di 27

5 Incidente Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danni Leasing Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico Locatario L utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione Massimale Somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento per la garanzia prestata dalla Società Norme Tariffarie Norme, rese pubbliche unitamente alla tariffa, che indicano le modalità di applicazione della tariffa stessa nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari Mora Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. E previsto dall articolo 1901, 2 comma, del codice civile Periodo di assicurazione Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa Periodo di osservazione Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell applicazione delle regole evolutive Polizza Il documento che prova l assicurazione Premio La somma dovuta alla Società per l assicurazione Proprietario del Veicolo Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà Responsabilità Paritaria Ricorre nei casi in cui la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti 4 di 27

6 Responsabilità Principale Ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti sia da attribuirsi un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti Risarcimento Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro Risarcimento in forma specifica Il ripristino del veicolo, da parte della Società, nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi Rischio Probabilità che si verifichi il sinistro Rivalsa Diritto della Società di agire nei confronti del conducente, dell assicurato, del proprietario e del contraente nei casi previsti in polizza ed in tutti gli altri casi in cui la Società avrebbe avuto il diritto di rifiutare il pagamento al terzo danneggiato, per recuperare le somme eventualmente pagate Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Società La Società assicuratrice Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione SASA Surroga Diritto della Società di agire in base all articolo1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile per il recupero di quanto corrisposto in conseguenza del contratto di assicurazione Tariffa Insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio in vigore al momento della stipulazione del contratto Terzo Tutti i soggetti così definiti dall articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private Veicolo ad uso privato Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza conducente), né a scuola guida, né ad uso promiscuo 5 di 27

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRA- VAMENTO DI RI SCHIO Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (art c.c.). Qualora risulti applicabile l art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 2 - ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE Tutti i dati forniti dal Contraente e/o dall Assicurato al momento della stipula del contratto, così come i dati acquisibili da fonti pubbliche sulla base dei medesimi, sono equiparabili a dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato stesso e possono essere utilizzati dalla Società per personalizzare la tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale la Società potrà variare i parametri in base ai quali viene determinata tale tariffa. Il Contraente e/o l Assicurato devono comunicare in forma scritta alla Società l eventuale modifica dei dati forniti al momento dell avvenuta variazione e sono tenuti a corrispondere l eventuale maggiore premio conseguente alla variazione. In difetto sarà applicabile il disposto dell art. 1 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell Islanda, del Principato di Monaco, del Liechtenstein, del Principato di Andorra, della Svizzera e della Croazia. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato. L assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia e dell Islanda; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale 6 di 27

8 di assicurazione (Carta Verde) l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti la Responsabilità Civile obbligatoria dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l art comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all art. 1 e al successivo art. 15. ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia o punto vendita cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall ora convenuta, se diversa) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se alla scadenza annuale il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell art. 5 - Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO La Società in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni tariffarie almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio potrà manifestare la propria volontà o espressamente o evitando ogni sorta di comunicazione e limitandosi a non pagare il premio. 7 di 27

9 In tali casi il contratto si risolverà a partire dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale per la quale è stata esercitata la facoltà di modifica del premio. ART. 6 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo Constatazione amichevole di incidente Denuncia di sinistro, fornito dalla Società, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n 13 del 06/02/2008 e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in relazione al grado di pregiudizio sofferto conseguente all omissione o al ritardo nella presentazione dei documenti, sia per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato sia per le eventuali altre spese addebitabili al predetto pregiudizio (art del Codice Civile). Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata (con avviso di ricevimento o con consegna a mano) telegramma o fax. È esclusa la presentazione in via telematica. ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. ART. 8 - RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto, purché di durata non inferiore all anno, può essere stipulato con o senza tacita proroga. Qualora venga stipulato senza tacita proroga, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all articolo 1901, 2 comma del codice civile. Qualora venga stipulato con tacita proroga, sia la Società sia il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all articolo 1901, 2 comma del codice civile. In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così suc- 8 di 27

10 cessivamente, salvo quanto previsto, relativamente al premio, dall articolo 5 - Adeguamento del premio. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno. La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente, anche per il contratto sostituente. ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIO- NE INDEBITA DEL VEICOLO In caso di furto, rapina o appropriazione indebita, del veicolo il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente e restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Per i contratti di durata inferiore ad un anno la Società non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sospeso il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. La Società procede inoltre al rimborso dell eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del contratto. ART FORO COMPETENTE Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un Consumatore, così come definito dall articolo 1469 bis del codice civile, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è a carico del Contraente. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. 9 di 27

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni Private, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni: 1) causati da circolazione dei veicoli in aree private, escluse le aree aeroportuali; 2) causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze purché conseguenti alla circolazione del veicolo; 3) causati dal conducente che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. La Società eserciterà il suo diritto di rivalsa solamente qualora, indipendentemente dalle motivazioni, detta patente non fosse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dall avvenimento del sinistro (il conducente dovrà consegnare, la copia integrale della patente rinnovata su richiesta della Società); 4) derivanti dalla circolazione, purché avvenuta all insaputa dell Assicurato, del veicolo identificato in polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi (ai sensi dell art comma Codice Civile); 5) causati dal conducente del veicolo assicurato che abbia superato con esito favorevole l esame teorico e pratico di idoneità alla patente presso l ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio (che dovrà avvenire) del documento da parte della Prefettura. Resta inteso che il conducente debba dimostrare il superamento dei predetti esami. Qualora il veicolo assicurato in base alla carta di circolazione risulti adibito al seguente uso specifico, la Società presterà le relative garanzie come appresso indicato: 6) Carrelli appendice: l assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal traino di carrelli appendice a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 7) Motocarrozzette a noleggio con conducente: l assicurazione copre la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per danni involontaria mente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale, che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento; La Società assicura inoltre i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria sulla base delle Condizioni Aggiuntive Sempre Valide riportate nelle pagine successive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle citate Condizioni Aggiuntive. 10 di 27

12 ART ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario (o locatario nel caso di contratto di leasing), da un suo dipendente o da un collaboratore il cui rapporto sia regolato secondo le vigenti norme del lavoro; e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo , n. 285; g) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; h) nel caso di veicoli su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Società eserciterà diritto di rivalsa verso il Contraente e/o l Assicurato e/o il Proprietario e/o il Conducente del veicolo per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. a) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO: qualora l alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio mantenendo ferma l eventuale classe di merito ed il gruppo di sinistrosità pregressa cui la polizza risulta assegnata al momento della richiesta. Tale norma è applicabile anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del veicolo assicurato nel quale caso il Contraente è tenuto a consegnare idonea documentazione rilasciata da operatore professionale del settore; qualora detto incarico di vendita non dovesse andare a buon fine e l Assicurato rientrasse in possesso del veicolo, la Società stipulerà un nuovo contratto attribuendo alla 11 di 27

13 polizza la classe di merito ed il gruppo di sinistrosità pregressa previsti per un veicolo di prima immatricolazione e prima assicurazione. b) CESSIONE DI CONTRATTO: Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice e rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione del lo stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l attestazione dello stato di rischio. c) Nel caso in cui non si verifichi alcuno dei casi indicati ai precedenti punti a) e b), la polizza sarà annullata e la Società rimborserà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il residuo periodo di garanzia calcolato dal giorno di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo successivo alla sospensione del contratto è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 (sospensione). ART CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto degli oneri fiscali, per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procederà al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo, secondo quanto previsto al punto a) dell art. 16. Per i contratti di durata inferiore all anno la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 18, il premio corrisposto e non usufruito, compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Società della cessazione di rischio. 12 di 27

14 ART SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei predetti documenti. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto fermo il proprietario assicurato deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento della sospensione si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa la eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). La sospensione non è consentita per i contratti: di durata inferiore all anno, compresi i contratti temporanei per veicoli usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo, dimostrazione; relativi a motoveicoli per trasporto di persone, ciclomotori e quadricicli leggeri, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare U, se richiamata in polizza; amministrati nella forma libro matricola. Non è inoltre consentita la sospensione nel caso di furto del veicolo assicurato in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 9. Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue. Nel caso di comprovata vendita, demolizione o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, su richiesta del Contraente la Società restituisce la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, corrisposta e non usufruita calcolato dal giorno di decorrenza della sospensione. All atto della sospensione la Società rilascia un appendice alla polizza che dev essere sottoscritta dal Contraente. ART ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO La Società rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un Attestazione contenente: la denominazione dell Impresa di assicurazione; 13 di 27

15 il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica; il numero del contratto di assicurazione; la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per il quale l Attestazione viene rilasciata; i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; il numero dei Sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni; il numero e gli importi delle franchigie formalmente richieste all Assicurato e da questi non corrisposte; la firma dell Assicuratore; Nel caso di polizza ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, l Attestazione contiene l indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, vengono indicati: la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva; la classe di merito di assegnazione del contratto per l annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU); i sinistri pagati, con responsabilità principale o paritaria, nel periodo di osservazione considerato, con la relativa percentuale di responsabilità. È legittimato al ritiro dell Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l acquirente con patto di riservato dominio o l usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal Contraente. L Attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo, la Società rilascia al Contraente: il duplicato dell Attestazione relativa all ultima annualità effettivamente terminata qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; oppure l Attestazione relativa all annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con libro matricola, la Società non rilascia l Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l Attestazione viene rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l attestazione nel caso di: sospensione della garanzia nel corso del contratto; 14 di 27

16 contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il periodo di validità dell Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale quest ultima è stata rilasciata. La validità dell Attestazione è posticipata fino ad un massimo di sessanta mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile: 1) che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto; 2) che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto. In caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo, il periodo di validità dell attestazione è pari a sessanta mesi dalla data di scadenza del contratto per il quale quest ultima è stata rilasciata. Qualora siano decorsi più di sessanta mesi l Attestazione non è più valida. ART «BONUS/MALUS» PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI E MOTO- VEICOLI La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe. Periodo di osservazione dei sinistri Per l applicazione delle regole evolutive sono considerate, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Stipulazione del contratto Il Contraente è tenuto ad esibire: per i ciclomotori ed i quadricicli leggeri, copia del certificato di autorizzazione alla circolazione e l appendice di cessione del contratto; per i motoveicoli, copia della carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà, nonché l appendice di cessione del contratto. Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a: ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l acquisto o un passaggio di proprietà 15 di 27

17 motoveicoli assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura. In difetto della predetta documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella di seguito riportata. Veicoli assicurati presso la stessa o altra Società Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato presso la Società o altra impresa di assicurazione, all atto della stipulazione la classe di merito di assegnazione viene determinata prendendo in considerazione il numero complessivo dei sinistri, pagati e riservati, rilevati dall attestazione dello stato di rischio di cui all art. 19 rilasciata dal precedente assicuratore ed applicando la tabella di inserimento riportata in calce al presente articolo. Qualora il veicolo sia di nuova proprietà (assicurato per la prima volta dopo l acquisto, la prima immatricolazione o dopo una voltura) e sia stato acquistato in sostituzione di un altro, il cui contratto di assicurazione si è risolto anticipatamente per furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà, il contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione determinata prendendo in considerazione il numero complessivo dei sinistri, pagati e riservati, rilevati dall attestazione dello stato di rischio di cui all art. 19 rilasciata dal precedente assicuratore ed applicando la tabella di inserimento riportata in calce al presente articolo e sempreché il proprietario del nuovo veicolo (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Se l incarico di vendita non va a buon fine e l Assicurato rientra in possesso del veicolo, la Società stipulerà un nuovo contratto attribuendo alla polizza la classe di merito 14. Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi: copia dell Attestazione del veicolo precedente in corso di validità; copia della denuncia di furto rilasciata dalle competenti Autorità; copia della documentazione comprovante l esportazione definitiva all estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo; copia del precedente contratto assicurativo; copia della carta di circolazione (certificato di autorizzazione alla circolazione) del veicolo da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In mancanza della consegna dell attestazione dello stato di rischio o di altra documentazione precedentemente indicata, il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive, riportata in calce al presente articolo, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento - anche parziale - di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. 16 di 27

18 Si terrà conto, inoltre, dei sinistri con responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano l applicazione del malus. In mancanza di pagamento - anche parziale - di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Veicoli già assicurati presso Imprese in liquidazione Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un Impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell attestazione dello stato di rischio all Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell attestazione ove fosse stata rilasciata. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. In mancanza della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Attestazione mancante o consegnata successivamente alla stipulazione del contratto In assenza dell attestazione il contratto è assegnato alla classe 18; tuttavia tale assegnazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest ultima data. L eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest ultimo, sarà conteggiata sull ammontare del premio per la nuova annualità. Veicolo già assicurato all estero Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dalla precedente Impresa di assicurazione estera che consenta l assegnazione a specifica classe di merito per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Veicoli già assicurati per durata inferiore all anno Qualora il contratto precedente abbia avuto durata inferiore ad un anno, il nuovo contratto viene assegnato: a) alla classe di merito 18 se il contratto di durata inferiore all anno sia stato stipulato presso una diversa impresa di assicurazioni; b) alla classe di merito 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, qualora quest ultimo prevedesse la forma tariffaria bonus/malus, se il contratto di durata inferiore all anno sia stato stipulato presso la stessa Società. 17 di 27

19 Se il precedente contratto di durata inferiore ad un anno è cessato da più di 12 mesi e da non più di sessanta mesi, quanto previsto al precedente punto b) si applica solamente se il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18. Attestazioni relative a contratti scaduti da più di dodici mesi Le indicazioni riportate nell attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore sono considerate valide per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di scadenza del precedente contratto. Le stesse sono considerate valide per sessanta mesi qualora il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile: 1) che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto; 2) che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione del precedente contratto. In caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo il periodo di validità dell attestazione è pari a sessanta mesi dalla data di scadenza del precedente contratto.trascorsi sessanta mesi dalla data di scadenza del contratto per il quale l attestazione è stata rilasciata, il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Sinistri già a riserva ed eliminati come senza seguito La Società, qualora un sinistro già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell esercizio in cui l eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società rilascerà al Contraente una nuova attestazione dello stato di rischio e rimborsa il maggior premio corrisposto purché non siano trascorsi più di 5 anni dalla data di cessazione del contratto. Riapertura di sinistro dopo l eliminazione Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, con i conseguenti conguagli del premio. Rimborso del sinistro È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente ed è attribuita anche nel 18 di 27

20 caso di disdetta del contratto. Il rimborso del sinistro può essere richiesto anche prima della scadenza o del rinnovo della polizza; in ogni caso il rimborso non può più essere richiesto dopo il rinnovo o dopo la stipulazione di nuova polizza con la Società o con altra Compagnia assicuratrice. Sostituzione del contratto In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso e perciò comporta il mantenimento della classe di merito, purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso. Sostituzione del veicolo La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero o motoveicolo della classe di merito, purché il proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso e solo nel caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. Quanto previsto si applica anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita; qualora detto incarico di vendita non dovesse andare a buon fine e l Assicurato rientrasse in possesso del veicolo, la Società stipulerà un nuovo contratto attribuendo alla polizza la classe di merito 14, sempreché dalla sostituzione sia trascorso più di un mese e meno di un anno. In mancanza di tale condizione temporale il contratto è assegnato alla classe di merito 18. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Bonus/Malus con franchigia Se in polizza è richiamata la presente forma tariffaria, l assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus descritta alle sezioni precedenti con l applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell ammontare indicato sulla polizza. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Ai fini dell evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei sinistri il cui importo rientra nei limiti della franchigia purché il rimborso di tale franchigia sia stato regolarmente effettuato alla Società. Qualora tale rimborso venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, l evoluzione in bonus avviene alla prima scadenza annuale successiva al rimborso e la Società non procede ad alcun conguaglio di premio. Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo la Società mette a disposizione del Contraente una nuova attestazione dello stato di rischio. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Coefficienti di determinazione del premio A ciascuna classe di merito prevista dalla forma tariffaria Bonus/Malus sono applica bili i coefficienti di seguito riportati: 19 di 27

21 Classe Di merito Coefficiente 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,88 0,94 1,00 1,15 1,40 1,65 1,95 2,25 I coefficienti esposti nella tabella di cui sopra esprimono il valore massimo applicabile alla polizza; la Società si riserva il diritto di determinare coefficienti di MAGGIO- RE FAVORE per l Assicurato. Tabella di inserimento All atto della stipulazione la classe di merito viene assegnata sulla base dell osservazione dei sinistri riportati nell attestazione rilasciata dal precedente assicuratore TABELLA DI INSERIMENTO numero complessivo dei sinistri numero di anni precedenti (pagati e riservati) risultanti dall attestazione a quello della stipulazione rilasciata dal precedente assicuratore del contratto o più 1 anno Classe: anni Classe: anni Classe: anni Classe: anni Classe: La classe di merito cui il contratto è assegnato sulla base della presente tabella esprime il valore massimo applicabile alla polizza; la Società si riserva il diritto di determinare classi di assegnazione di MAGGIORE FAVORE per l Assicurato. Tabella delle regole evolutive All atto di ciascun rinnovo l assegnazione alla classe di merito viene determinata in base all osservazione dei sinistri pagati nel periodo di osservazione in base alla seguente tabella: Assegnazione Classe iniziale in caso di sinistri sinistro o più sinistri La classe di merito cui il contratto è assegnato sulla base della tabella di cui sopra esprime il valore massimo applicabile alla polizza; la Società si riserva il diritto di determinare regole evolutive di MAGGIORE FAVORE per l Assicurato. 20 di 27

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