GABLE - Flotte Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT FLOTTE - Edizione

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: ) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E DANNI MATERIALI E DIRETTI GABLE - Flotte Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT FLOTTE - Edizione SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Definizioni Per le definizioni si rimanda al Glossario contenuto nella Nota informativa. ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI assicura, in conformità alle norme di legge, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di Danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza. L Assicurazione copre anche: (1) la responsabilità civile per i Danni causati dalla Circolazione del Veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla Circolazione; (2) la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, per i Danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo indicato in Polizza; sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo, nonché i danni al Veicolo stesso; (3) la responsabilità civile per i Danni causati dal traino di Carrelli appendice a non più di due ruote, così come definiti dal Codice della Strada, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; (4) la responsabilità civile per i Danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla Circolazione del Veicolo; (5) la responsabilità civile per Danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l ausilio di mezzi meccanici; (6) PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità civile del Contraente, del Proprietario del Veicolo, del conducente e del committente per i Danni involontariamente cagionati a Terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 29 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 1 di 22 Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz Telephone Facsimile Registered at the Public Register in Vaduz under FL Regulated by the Liechtenstein Financial Market Authority A member of the Liechtenstein Insurance Association UK Contact Office 34 Lime Street London EC3M 4AT Telephone +44 (0) Facsimile + 44 (0) è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

2 dispositivi meccanici, esclusi i Danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi; inoltre assicura, sulla base di quanto indicato nelle Condizioni Aggiuntive, i Rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria ivi riportati, solamente laddove le stesse siano state espressamente richiamate in Polizza e se per l estensione è stato corrisposto il relativo Premio. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti (1), (2) e (6), i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni. FORMULA TARIFFARIA A TARIFFA FISSA La formula tariffaria applicabile al contratto è del tipo a Tariffa Fissa, che prevede premi differenziati oppure indifferenziati, eventualmente determinati a seconda del tipo di Veicolo, secondo la struttura tariffaria proposta da. La formula tariffaria a Tariffa Fissa non prevede maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA Salvo che non sia diversamente convenuto, l Assicurazione non è operante: (a) per i Danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del Sinistro; (b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; (c) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; (d) nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; (e) per i Danni causati all interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili; (f) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal Proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché esista un rapporto di collaborazione conforme alle normative vigenti; (g) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i Danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione; (h) in caso di dolo del conducente; (i) per i Danni causati a Terzi in conseguenza di un Sinistro funzionalmente provocato da vizio di conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada riscontrato sul Veicolo circolante; (j) durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; (k) per Danni causati a Terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell Art. 9-bis del Codice della Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall Art. 141 del Codice della Strada; (l) se il conducente al momento del Sinistro guidava con patente scaduta; (m) se il conducente al momento del Sinistro si trovava in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada; (n) per i Danni provocati dall inquinamento graduale dell acqua e del suolo, determinati da qualunque causa; (o) nel caso di Veicoli su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze; (p) Sanzioni Internazionali nei termini specificati al successivo Art. 17. Nei predetti casi e in tutti i casi in cui sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 30 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 2 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

3 rinuncia comunque ad esercitare il diritto di Rivalsa, se al momento del Sinistro il conducente guidava con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo indicato in Polizza a causa del Sinistro stesso; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo. ARTICOLO 3 - QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI L Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: (a) il Proprietario del Veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; (b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto (a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; (c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto (b). ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Ai sensi delle disposizioni di cui agli Artt e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente - al momento della stipulazione del Contratto - relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa grave, l Indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come, ad esempio, la variazione di residenza del proprietario del Veicolo o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo); in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall Art del Codice Civile. Sono comunque fatti salvi i diritti dei Terzi, quindi, nei casi in cui sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma. ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, indicate in Polizza, contro rilascio di quietanze emesse da che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Intermediario incaricato dal Contraente, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione, il Contrassegno e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni vigenti. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il Premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. ARTICOLO 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all Unione Europea, nonché per il territorio dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 31 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 3 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

4 L Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde: a questo scopo GABLE Insurance AG rilascia il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). L Assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. L Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza del Premio o della rata di Premio. Qualora la Polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest ultima a, la quale eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall Art. 2 delle presenti Condizioni Generali. ARTICOLO 7 - DURATA DEL CONTRATTO Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, Il Contratto ha durata annuale o, su richiesta dell Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all Art. 1899, primo e secondo comma, del Codice Civile. è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ed a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. ARTICOLO 8 - FURTO O RAPINA DEL VEICOLO Nel caso di Furto o Rapina del Veicolo il Contraente deve darne notizia a, secondo le modalità indicate all Art. 13, fornendo copia della denuncia di Furto presentata all Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde. In tal caso, il Contratto di Assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di Furto presentata all Autorità competente e rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia di Furto del Veicolo e fino alla data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione. Per i Contratti di durata inferiore ad un anno, non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto. Per i Contratti con frazionamento del Premio, rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 5 delle presenti Condizioni Generali. Se il Furto o la Rapina del Veicolo sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso della parte di Premio pagata e non fruita decorre dalla data di effetto della sospensione. ARTICOLO 9 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO Nel caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo indicato in Polizza, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a, restituendo il certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde all Intermediario incaricato dal Contraente. Il Contraente deve inoltre consegnare a detto Intermediario: in caso di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, l attestazione comprovante la restituzione della carta di Circolazione e delle targhe di immatricolazione, in caso di demolizione, copia del certificato attestante l avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 32 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 4 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

5 ARTICOLO 10 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita del certificato di assicurazione o del Contrassegno è dovuta a sottrazione od a smarrimento, il Contraente deve fornire copia della relativa denuncia presentata all Autorità competente. ARTICOLO 11 - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. L importo da restituire al debitore / Assicurato verrà calcolato in misura di 1/365 del premio annuale al netto di contributo SSN, imposte e trattenuta per spese amministrative di cui al paragrafo precedente, per ogni giorno di periodo residuo rispetto alla scadenza originale. In alternativa, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. ARTICOLO 12 - RINNOVO DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO Per consentire la prosecuzione del Contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio e di Polizza, presso l Intermediario incaricato dal Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del Contratto stesso. Qualora il Contraente provveda, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto, al pagamento del nuovo Premio, tale pagamento comporterà l accettazione, a tutti gli effetti di legge, delle nuove condizioni ed il rinnovo del Contratto. Se il Contraente NON accetta le nuove condizioni, oppure se il Contraente NON provvede, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto stesso, al pagamento del nuovo Premio, il Contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. ARTICOLO 13 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI L Assicurato ha l obbligo di dare avviso del Sinistro a. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del Codice delle Assicurazioni, il Rappresentante per la Gestione dei Sinistri nominato da per la gestione e la liquidazione dei sinistri è la società Multi Serass S.r.l., con sede a Milano, Via Roncaglia 13, Milano (MI). Pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, Milano (MI), Italy Tel , Fax , gable@multiserass.com, sito internet oppure all Intermediario incaricato dal Contraente. La denuncia del Sinistro deve essere inviata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l Assicurato ne ha avuta conoscenza. Ai sensi dell Art. 143 del Codice delle Assicurazioni, per la denuncia del Sinistro l Assicurato deve utilizzare l apposito Modulo Blu (CA.I. - Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro); tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il Sinistro si è verificato e delle relative conseguenze. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 33 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 5 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

6 Qualora al momento del sinistro il presente contratto preveda agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del Nucleo Familiare, si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l esibizione del certificato di Stato di Famiglia. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. NON-APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Non trovando applicazione la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato o gli aventi diritto devono richiedere il Risarcimento dei Danni subiti alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, con le modalità previste dall Art. 148 del Codice delle Assicurazioni. In caso di sinistro è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla controparte, nei casi di accertamento della responsabilità del Veicolo indicato in Polizza con la propria Polizza. RICHIESTA DI RISARCIMENTO Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve essere presentata alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo CAI descritto in precedenza e deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso, la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, dalla dichiarazione del danneggiato attestante se lo stesso abbia o meno diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo Stato di Famiglia della vittima. In caso di danni subiti dai terzi trasportati, la richiesta di risarcimento deve essere presentata, con le stesse modalità e documentazione allegata sopra descritte, alla compagnia di assicurazione del Veicolo sul quale questi erano a bordo al momento del sinistro e si applica quanto disposto dall Art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Come disposto dall Art. 145 del Codice delle Assicurazioni, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 (sessanta) giorni, ovvero 90 (novanta) in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento del danneggiato in un Sinistro stradale è di 2 (due) anni. SINISTRI CON CONTROPARTI ESTERE In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un Veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: U.C.I. - Corso Sempione, MILANO. In caso di incidente avvenuto all estero provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 34 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 6 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

7 In caso di sinistro avvenuto con Veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP, Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono , sito internet ARTICOLO 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del Danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora lo richieda espressamente. ARTICOLO 15 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ Come previsto dal Regolamento ISVAP N 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell applicazione dell annotazione nell Attestazione sullo Stato del Rischio dei sinistri provocati sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: in caso di Veicolo indicato in Polizza per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa; per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa. ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Almeno 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto, rilascia al Contraente l Attestazione sullo Stato del Rischio contenente le seguenti informazioni: la denominazione della compagnia di assicurazione; il nome del Contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta, ovvero la ragione sociale, se trattasi di Contraente persona giuridica; il numero del Contratto di Assicurazione; i dati della targa del Veicolo per la cui Circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del Veicolo indicato in Polizza; la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto; la data di scadenza del Contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; l indicazione del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 (cinque) esercizi, intendendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell Assicurato, con indicazione della relativa percentuale; gli eventuali importi delle franchigie richieste non corrisposte dall Assicurato; la firma della compagnia di assicurazione. È legittimato al ritiro dell Attestazione, oltre al Contraente, anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei Contratti di leasing o l acquirente con patto di riservato dominio o l usufruttuario) del Veicolo, se persona diversa dal Contraente. rilascia al Contraente l attestazione relativa all ultimo Periodo di Osservazione effettivamente concluso, anche nei casi di risoluzione anticipata del Contratto per Furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, Distruzione, Demolizione, trasferimento di proprietà o cessata Circolazione del Veicolo. Nel caso di Veicoli assicurati con Polizze amministrate con Libro Matricola, non rilascia l attestazione per i Veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali Veicoli l attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 35 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 7 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

8 Nel caso di Contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più compagnie, l attestazione viene rilasciata dalla delegataria. non rilascia l Attestazione sullo Stato del Rischio nel caso di: Contratti sospesi, qualora il Periodo di Osservazione non risulti concluso; Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; Contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, Distruzione, Demolizione, trasferimento di proprietà o cessata Circolazione del Veicolo; Cessione del Contratto per trasferimento di proprietà del Veicolo indicato in Polizza. VALIDITÀ DELL ATTESTAZIONE Il periodo di validità dell Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. Tale periodo di validità è esteso fino ad un massimo di cinque anni, dalla scadenza del contratto a cui si riferisce, nei seguenti casi: documentata cessazione del rischio assicurato per Furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, Distruzione, Demolizione, trasferimento di proprietà; sospensione o mancato rinnovo del Contratto di assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente. L Attestazione in corso di validità può essere utilizzata per la stipula di un nuovo Contratto, a copertura di un altro Veicolo della medesima tipologia ed intestato al medesimo Proprietario. ARTICOLO 17 - ESCLUSIONE SANZIONI INTERNAZIONALI La garanzia prestata con la presente polizza, o con certificati assicurativi o altri documenti che costituiscono evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stati Uniti d'america, quali a titolo esemplificativo e non limitativo le Sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (U.K. Treasury) o dall'ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control - "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 Maggio 2002 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 4 Novembre 2013, N. 1091/2013. E' tuttavia convenuto che la presente clausola non esclude la prestazione di garanzia assicurativa che risulti obbligatoria in base alle Leggi vigenti. ARTICOLO 18 - PRESCRIZIONE Ai sensi dell Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, i diritti derivanti dal Contratto assicurativo Danni si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell Assicurazione della Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il Risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. ARTICOLO 19 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R o fax all attenzione di, Pflugstrasse 20 LI-9490, Vaduz, Liechtenstein, fax , oppure all Intermediario incaricato dal Contraente. ARTICOLO 20 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da GABLE Insurance AG. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 36 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 8 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

9 ARTICOLO 21 - LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO Come previsto dall Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dall ordinamento Italiano, prevalgono su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. Il contratto assicurativo proposto da prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana. ARTICOLO 22 - COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie nascenti dal presente Contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall Art bis del Codice Civile, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto. ARTICOLO 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti vigenti. CONDIZIONI AGGIUNTIVE Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e se per l estensione è stato corrisposto il rispettivo Premio. A1. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DELL ENTE PROPRIETARIO / LOCATARIO O DELLA SOCIETÀ PROPRIETARIA / LOCATARIA Preso atto che il Veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall Ente Proprietario o dalla società Proprietaria / Locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali,, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario o della sola società Proprietaria / Locataria: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; per i Danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di Circolazione; se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. non rinuncia alla Rivalsa nel caso in cui l Ente Proprietario o la Società Proprietaria / Locataria fossero stati a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di Rivalsa. A2. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I SINISTRI CAUSATI DA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tal caso, tuttavia, il conducente è tenuto a rimborsare a il Risarcimento pagato al Terzo fino al limite massimo di Euro 5.000,00. A3. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell Assicurato in conseguenza dell inoperatività della garanzia per i Danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 37 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 9 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

10 indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di Circolazione. si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di Danni a persone trasportate contro la propria volontà. A4. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI E PER I SINISTRI CAUSATI DA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa: nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tal caso, tuttavia, il conducente è tenuto a rimborsare a il Risarcimento pagato al Terzo fino al limite massimo di Euro 5.000,00; nei confronti dell Assicurato in conseguenza dell inoperatività della garanzia per i Danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di Circolazione. si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di Danni a persone trasportate contro la propria volontà. CONDIZIONI SPECIALI Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza. S1. TARIFFA FISSA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA Il presente Contratto è stipulato nella formula tariffaria a Tariffa Fissa con l applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro, dell ammontare precisato in Polizza. Il Contraente e l Assicurato sono quindi tenuti in solido a rimborsare a l importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. In difetto, eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell inopponibilità di tale franchigia. conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. GABLE INSURANCE AG Il Rappresentante Legale Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 38 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 10 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

11 SEZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI Definizioni Per le definizioni si rimanda al Glossario contenuto nella Nota informativa. ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI tiene indenne l Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del Veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie elencate nelle Condizioni Particolari ed espressamente richiamate in Polizza, con l applicazione delle franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Polizza stessa. ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI L Assicurazione non comprende i danni: (a) causati da Veicoli con targa prova ; (b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari; (c) derivanti dallo sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; (d) salvo specifica pattuizione, verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamenti di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti Vandalici; (e) determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo Deprezzamento; (f) derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove; (g) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell Assicurato, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo indicato in Polizza; (h) Sanzioni Internazionali nei termini specificati al successivo Art. 22. Per i Veicoli provvisti di Teloni, i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al Veicolo. ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Ai sensi delle disposizioni di cui agli Artt e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente - al momento della stipulazione del Contratto - relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa grave, l Indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come, ad esempio, la variazione di residenza del proprietario del Veicolo o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo); in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall Art del Codice Civile. ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute. In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto che si risolve, senza restituzione di Premio, dal giorno in cui il recesso è comunicato a. ARTICOLO 4 - VALORE ASSICURATO - FORMA DI ASSICURAZIONE Il Valore Assicurato indicato in Polizza si riferisce al Veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sullo stesso. L Assicurazione viene prestata a Valore Intero, nella Forma Valore Commerciale; questa Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 39 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 11 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

12 forma di Assicurazione comporta l eventuale applicazione della Regola Proporzionale a carico dell Assicurato, così come previsto dall Art del Codice Civile. ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO Sia in caso di Danno parziale sia in caso di Danno totale, il Valore Commerciale del Veicolo (Valore Assicurato) è determinato: per le Autovetture, in base alla rivista Quattroruote del mese in cui si verifica il Sinistro, o del mese precedente; per le altre tipologie di Veicoli assicurati e per le Autovetture non valutate da Quattroruote, in base a Eurotax giallo del mese in cui si verifica il Sinistro o ultima edizione aggiornata. L I.V.A. concorre alla determinazione del valore del Veicolo nella misura in cui l Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in funzione delle norme fiscali vigenti. ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, indicate in Polizza, contro rilascio di quietanze emesse da che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Intermediario incaricato dal Contraente. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il Premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. ARTICOLO 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all Unione Europea, nonché per il territorio dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. ARTICOLO 8 - DURATA DEL CONTRATTO Il Contratto ha durata annuale o, su richiesta dell Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non prevede tacito rinnovo, pertanto non opererà il Periodo di Tolleranza di cui all Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. ARTICOLO 9 - FURTO O RAPINA DEL VEICOLO Nel caso di Furto o Rapina del Veicolo il Contraente deve darne notizia a, secondo le modalità indicate all Art. 14 delle presenti Condizioni Generali, fornendo copia della denuncia di Furto presentata all Autorità competente. In tal caso il Contratto di Assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di Furto presentata all Autorità competente. Per i Contratti con frazionamento del Premio: qualora il Veicolo sia assicurato per il Furto e questo avvenga durante i 15 (quindici) giorni seguenti alla data di scadenza della rata di premio successiva alla prima e tale rata non sia stata pagata, il Contraente è tenuto al pagamento della stessa; negli altri casi, rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla Risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 6 delle presenti Condizioni Generali. ARTICOLO 10 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO Nel caso di cessazione di Rischio a causa di Distruzione, Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo indicato in Polizza, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 40 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 12 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

13 Il Contraente, inoltre, deve consegnare all Intermediario incaricato dal Contraente: in caso di Distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, l attestazione certificante la restituzione della carta di Circolazione e delle targhe di immatricolazione; in caso di Demolizione, copia del certificato attestante l avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti. ARTICOLO 11 - RECUPERO DEL VEICOLO Relativamente alla Condizione Particolare P2. Incendio e Furto, l Assicurato è tenuto ad informare GABLE Insurance AG non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del Veicolo rubato prima della liquidazione dell Indennizzo, l eventuale Danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del Danno, l Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del Veicolo rubato a mediante sottoscrizione di idonea procura. L Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso l Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato, al netto del Danno valutato e riconosciuto da. ARTICOLO 12 - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. L importo da restituire al debitore / Assicurato verrà calcolato in misura di 1/365 del premio annuale al netto di Contributo SSN, Imposte e trattenuta per spese amministrative di cui al paragrafo precedente, per ogni giorno di periodo residuo rispetto alla scadenza originale. In alternativa, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. ARTICOLO 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO Per consentire la prosecuzione del Contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio e di Polizza presso l Intermediario incaricato dal Contraente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto. Qualora il Contraente provveda, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto, al pagamento del Premio della nuova proposta di rinnovo, tale pagamento comporterà l accettazione delle nuove condizioni ed il rinnovo del Contratto. Se il Contraente NON accetta le nuove condizioni, oppure qualora il Contraente NON provvede, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto stesso, al pagamento del nuovo Premio, il Contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. In tali casi la garanzia assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza e NON opera il Periodo di Tolleranza di 15 (quindici) giorni previsto dall Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, pertanto la garanzia assicurativa NON sussiste nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza contrattuale. ARTICOLO 14 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI L Assicurato ha l obbligo di dare avviso del Sinistro a, la quale dichiara di avvalersi, per la gestione e liquidazione dei sinistri, di servizi professionali esternalizzati, prestati dalla società Multi Serass S.r.l., con sede a Milano, Via Roncaglia 13, Milano (MI). Pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, Milano (MI), Italy Tel , Fax , gable@multiserass.com, sito internet oppure all Intermediario incaricato dal Contraente. Mod Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed pag. 41 di 50 Mod Condiz. di Ass.ne RC CVT FLOTTE - Ed pag. 13 di 22 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'elenco II annesso all'albo Imprese IVASS N II in data

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