Le assicurazioni obbligatorie Parte IV. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo
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1 Le assicurazioni obbligatorie Parte IV Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo
2 I sistemi di indennizzo: il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica ed in altro Stato membro 1/5 Fondo di garanzia per le vittime della strada Garantisce margini di tutela elevati in favore del soggetto che abbia riportato dei danni da un sinistro occorso in circostanze particolari. Costituito presso la CONSAP e da questa amministrato.
3 I sistemi di indennizzo: il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica ed in altro Stato membro 2/5 Finanziamento del Fondo di garanzia Le imprese autorizzate all esercizio nel settore della r.c.a. devono versare annualmente una somma commisurata al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell obbligo di assicurazione. L entità del contributo in questione è stabilita nel limite del quattro per cento del premio imponibile.
4 I sistemi di indennizzo: il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica ed in altro Stato membro 3/5 Art.128 cod.ass. (autovetture ad uso privato) Sinistro cagionato da un veicolo o natante non identificato Art.128 cod.ass. (categoria cui appartiene il mezzo) Sinistro cagionato da veicolo: non assicurato; assicurato da un impresa posta in l.c.a.; in circolazione probibente domino; spedito da uno Stato membro o aderente allo Spazio economico europeo; estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
5 I sistemi di indennizzo: il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica ed in altro Stato membro 4/5 Qual è la natura del Fondo di garanzia? Non ha natura indennitaria, ma è correlato alla responsabilità altrui ed il contenuto della prestazione è il risarcimento dei danni ivi compresi quelli morali.
6 I sistemi di indennizzo: il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica ed in altro Stato membro 5/5 Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto a risarcire i sinistri causati nel territorio di un altro Paese aderente all Ue da veicoli ivi immatricolati, che siano assicurati presso un impresa con sede legale in Italia, operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro o immediatamente dopo sia posta in stato di liquidazione coatta amministrativa.
7 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell impresa designata 1/5 Sinistri cagionati da veicoli o natanti: non identificati; non assicurati; messi in circolazione prohibente domino; spediti da Stato membro o aderente allo spazio economico europeo; estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. L azione per il risarcimento deve essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento a mezzo di raccomandata, all impresa designata ed al Fondo di garanzia.
8 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell impresa designata 2/5 Sinistri cagionati da veicoli a motore o natanti assicurati presso imprese di assicurazione che al momento del sinistro o immediatamente dopo di esso siano state poste in stato di liquidazione coatta amministrativa. L azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno.
9 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell impresa designata 3/5 Assicurati con imprese poste in stato di l.c.a. Possono far valere i diritti derivanti dal contratto nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, proponendo la relativa azione nei confronti dell impresa designata per il territorio.
10 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell impresa designata 4/5 Più persone danneggiate Qualora l impresa designata, decorsi trenta giorni dall incidente ed ignorando l esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone curato l identificazione con la normale diligenza, abbia pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponderà nei confronti delle altre nei limiti dell eccedenza della somma assicurata rispetto a quella versata.
11 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell impresa designata 5/5 In caso di pluralità di danneggiati, l impresa designata può depositare una somma con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. L impresa di assicurazione designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro, per il recupero dell indennizzo corrisposto.
12 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura del commissario dell impresa in liquidazione coatta 1/2 Art. 293 cod. ass. Il commissario dell impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto con cui si dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia, alla corresponsione degli indennizzi con riferimento ai danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del menzionato decreto, nonché di quelli che si siano verificati successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
13 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura del commissario dell impresa in liquidazione coatta 2/2 Gli aventi diritto al risarcimento dovranno presentare la relativa domanda al commissario, a mezzo di lettera raccomandata. Decorsi 6 mesi dall inoltro della richiesta, potrà essere proposta l azione risarcitoria.
14 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell Organismo di indennizzo italiano 1/5 Organismo di indennizzo italiano CONSAP Tutela per i soggetti che riportano danni in un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, qualora siano coinvolte compagnie di assicurazione straniere.
15 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell Organismo di indennizzo italiano 2/5 Gli aventi diritto al risarcimento possono presentare domanda all Organismo di indennizzo italiano se: l impresa di assicurazione ovvero il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio italiano non abbiano fornito risposta alcuna; qualora l impresa di assicurazione non abbia designato alcun mandatario.
16 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell Organismo di indennizzo italiano 3/5 Ricevuta la richiesta di risarcimento, l Organismo deve informare, di ciò e del suo intervento entro 2 mesi: l impresa di assicurazione del veicolo che ha cagionato il sinistro ovvero il mandatario per la liquidazione; l organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento della compagnia che ha stipulato il contratto; la persona che ha provocato l incidente; l ufficio nazionale per l assicurazione dello Stato in cui si è verificato il sinistro.
17 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell Organismo di indennizzo italiano 4/5 Art. 299 cod. ass. L Organismo di indennizzo italiano, che abbia risarcito gli aventi diritto, acquisisce un credito, nei confronti dell organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura ed alle condizioni che risultino previste nell ambito degli accordi intercorsi tra gli stessi organismi di indennizzo, nonché fra di essi ed i fondi di garanzia.
18 I sistemi di indennizzo: la liquidazione dei danni a cura dell Organismo di indennizzo italiano 5/5 Sinistri causati da veicoli non assicurati L Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, dovrà informare il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro, se diverso da quello ove questo staziona abitualmente. Sinistri causati da veicoli non identificati L Organismo di indennizzo italiano dovrà informare il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro.
19 Il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all estero. Il Centro di informazione italiano 1/3 Art.153 cod.ass. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che abbiano subito dei danni a seguito di sinistri derivanti della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della «carta verde», hanno il diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro, anche all impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
20 Il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all estero. Il Centro di informazione italiano 2/3 Centro di informazione italiano Tiene un registro in cui risultano: le targhe di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione; le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile; i mandatari per la liquidazione dei sinistri.
21 Il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all estero. Il Centro di informazione italiano 3/3 Gli aventi diritto, nel limite di 7 anni dalla data del sinistro, possono chiedere informazioni concernenti: nome ed indirizzo dell impresa di assicurazione; numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento.
22 FINE Grazie per averci seguito Per problemi o chiarimenti ci contatti: info@formazioneintermediari.com supporto@formazioneintermediari.com
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