1) Proposta Tracking. 2) Proposta corsi di aggiornamento u.d.g.
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1 In relazione alla Consulta tenutasi a Soligo (TV) il 10 luglio 2014 la Commissione Sportiva dell AC Treviso ha provveduto ad inviare alla CSAI le sotto riportate proposte di variazione regolamentare. Ovviamente auspichiamo che in CSAI possano tenere di buon conto quanto da noi tutti suggerito e trovino applicazione nel rinnovo della Regolamentazione Con l occasione la Commissione Sportiva dell AC Treviso ringrazia tutti gli sportivi intervenuti che con competenza e passione hanno reso possibile questo importante risultato. Proposte A.C. Treviso annuario ) Proposta Tracking SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE VETTURE (TRACKING SYSTEM) Nei Rally con validità CIR, C.I. WRC, TRT, Internazionali Non Titolati, ivi comprese le gare del TRN che si svolgono all interno delle stesse è obbligatorio un sistema di localizzazione per tutte le vetture in gara, Tracking Sistem esclusivamente con finalità di ausilio alla Direzione di Gara. Dall obbligo del sistema di localizzazione delle vetture sono escluse le gare della tipologia: Rally in Circuito, Rally Day, e Ronde. Nelle gare valide per il TRN inserite nelle gare valide per CIR, C.I.WRC, TRT e Internazionali non titolate, fermo restando l obbligatorietà del sistema tracking, l utilizzo del kit di installazione è facoltativo. Il sistema fornirà la localizzazione dei veicoli che partecipano ai Rally durante lo svolgimento di ogni Prova Speciale (tratto di strada chiusa al traffico) e la rilevazione del sussistere di condizioni di pericolo per gli equipaggi; garantirà inoltre la localizzazione delle vetture anche nel corso dei trasferimenti (tratti di strada aperti al traffico che i concorrenti devono percorrere attenendosi scrupolosamente al tracciato indicato dall organizzatore), individuando eventuali scostamenti tra il percorso di gara e la posizione della vettura. Le modalità di effettuazione del Sistema di localizzazione delle vetture in gara sono specificate, con apposita comunicazione, nel sito della Federazione alla pagina Discipline Sportive, Rally, Aggiornamenti Regolamentari SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE VETTURE (TRACKING SYSTEM) Nei Rally con validità CIR, C.I. WRC, TRT, Internazionali Non Titolati, ivi comprese le gare del TRN che si svolgono all interno delle stesse verrà sperimentato un sistema di localizzazione per tutte le vetture in gara, Tracking Sistem esclusivamente con finalità di ausilio alla Direzione di Gara. Dalla sperimentazione del sistema di localizzazione delle vetture sono escluse le gare della tipologia: Rally in Circuito, Rally Day, e Ronde. Nelle gare valide per il TRN inserite nelle gare valide per CIR, C.I.WRC, TRT e Internazionali non titolate, fermo restando la sperimentazione del sistema tracking, l utilizzo del kit di installazione è facoltativo. Il sistema dovrà fornire la localizzazione dei veicoli che partecipano ai Rally durante lo svolgimento di ogni Prova Speciale (tratto di strada chiusa al traffico) e la rilevazione del sussistere di condizioni di pericolo per gli equipaggi; dovrà garantire inoltre la localizzazione delle vetture anche nel corso dei trasferimenti (tratti di strada aperti al traffico che i concorrenti devono percorrere attenendosi scrupolosamente al tracciato indicato dall organizzatore), individuando eventuali scostamenti tra il percorso di gara e la posizione della vettura. Durante tutta la fase di sperimentazione non saranno attribuiti costi né agli organizzatori né ai concorrenti/conduttori. Al termine della sperimentazione e secondo i dati desunti dalle singole manifestazioni saranno nuovamente definite le condizioni di utilizzo e le specifiche per eventuale gara d appalto da indire secondo i criteri previsti dalla legge in materia di appalti. Le modalità di sperimentazione del Sistema di localizzazione delle vetture in gara saranno specificate, con apposita comunicazione, nel sito della Federazione alla pagina Discipline Sportive, Rally, Aggiornamenti Regolamentari entro il 31/01/ ) Proposta corsi di aggiornamento u.d.g. N.S. 4 - ARTICOLO 18 - UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI A. Gli Ufficiali di Gara Provinciali sono distinti per funzioni nelle seguenti categorie: a) Segretari di Manifestazione; b) Verificatori Sportivi; c) Verificatori Tecnici; d) Capi Posto; e) Commissari di Percorso. B. Gli Ufficiali di Gara Provinciali, indifferentemente auto e karting, sono compresi in Albi Provinciali e locali tenuti ed aggiornati annualmente dagli Automobile Club Provinciali e locali. Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara Provinciale occorre frequentare, in funzione della qualifica richiesta, un corso di preparazione indetto ed organizzato dagli Automobile Club provinciali o locali e/o dal CD del GUG. Il corso, che deve essere opportunamente pubblicizzato tramite media locali e sul sito web, deve svolgersi in almeno quattro sedute. La Commissione Esaminatrice, composta da tre membri, in funzione delle categorie da abilitare è nominata dal GUG. Al termine degli esami la Commissione deve abilitare i candidati che hanno ottenuto una valutazione non inferiore a 21/30. I candidati per l ammissione ai corsi devono avere in aggiunta a quelli previsti all articolo 17 lettera B - di norma - il titolo di studio della scuola d obbligo. È ammessa l autocertificazione per quanto consentito dalla legge. Superato l esame di abilitazione, gli idonei sono iscritti nell apposito albo provinciale tenuto dall Automobile Club provinciale o locale; il conseguimento della licenza di Ufficiale di Gara comporta la partecipazione di fatto e di diritto al GUG. Ogni titolare di licenza, indipendentemente dalla qualifica di cui al precedente punto, deve espletare almeno due servizi l anno. Il mancato rispetto per due anni consecutivi può comportare la perdita della qualifica.
2 I corsi di aggiornamento sono indetti dal CD del GUG che provvede alla nomina dei docenti su proposta delle Delegazioni Regionali. N.S. 4 - ARTICOLO 18 - UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI A. Gli Ufficiali di Gara Provinciali sono distinti per funzioni nelle seguenti categorie: a) Segretari di Manifestazione; b) Verificatori Sportivi; c) Verificatori Tecnici; d) Capi Posto; e) Commissari di Percorso. B. Gli Ufficiali di Gara Provinciali, indifferentemente auto e karting, sono compresi in Albi Provinciali e locali tenuti ed aggiornati annualmente dagli Automobile Club Provinciali e locali. Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara Provinciale occorre frequentare, in funzione della qualifica richiesta, un corso di preparazione indetto ed organizzato dagli Automobile Club provinciali o locali e/o dal CD del GUG. Il corso, che deve essere opportunamente pubblicizzato tramite media locali e sul sito web, deve svolgersi in almeno quattro sedute. La Commissione Esaminatrice, composta da tre membri, in funzione delle categorie da abilitare è nominata dal GUG. Al termine degli esami la Commissione deve abilitare i candidati che hanno ottenuto una valutazione non inferiore a 21/30. I candidati per l ammissione ai corsi devono avere in aggiunta a quelli previsti all articolo 17 lettera B - di norma - il titolo di studio della scuola d obbligo. È ammessa l autocertificazione per quanto consentito dalla legge. Superato l esame di abilitazione, gli idonei sono iscritti nell apposito albo provinciale tenuto dall Automobile Club provinciale o locale; il conseguimento della licenza di Ufficiale di Gara comporta la partecipazione di fatto e di diritto al GUG. Ogni titolare di licenza, indipendentemente dalla qualifica di cui al precedente punto, deve espletare almeno due servizi l anno. Il mancato rispetto per due anni consecutivi può comportare la perdita della qualifica. Ogni anno dovranno effettuare corsi di aggiornamento al termine dei quali sosterranno una prova teorica per verificare il grado di apprendimento. La partecipazione al corso, che si terrà nel mese di gennaio, sarà determinante al rinnovo della licenza. I corsi di aggiornamento sono indetti dal CD del GUG che provvede alla nomina dei docenti su proposta delle Delegazioni Regionali. 3) Proposta licenze concorrenti/conduttori N.S. 3 - ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI Nel dettaglio, le disposizioni relative al tesseramento sportivo ACI/CSAI, sia auto che Karting, sono pubblicate ogni anno in una apposita circolare informativa, alla quale si rinvia. Chiunque, direttamente o indirettamente, partecipa all attività sportiva automobilistica è tenuto ad essere titolare di una tessera sportiva rilasciata dall ACI/CSAI, d ora in avanti denominata licenza. In applicazione del Codice Sportivo Internazionale (Codice) e del Regolamento Nazionale Sportivo (RNS), la ACI/CSAI rilascia ai soci dell Automobile Club d Italia, che ne fanno richiesta e che ne hanno i requisiti, le seguenti licenze e tessere: - licenze di concorrente - licenze di conduttore - licenze speciali - licenza giornaliera di regolarità Le licenze hanno validità annuale con scadenza al 31 dicembre. Il rinnovo annuale dà titolo a partecipare all attività sportiva dalla data di rinnovo al 31 dicembre successivo. I titolari di licenza ACI/CSAI non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un altra Autorità Sportiva Nazionale della FIA. La licenza non è necessaria per partecipare ad attività di natura ludica, come definite all art. 16 del RNS. Salvi gli obblighi di cui al RNS, i titolari di licenza hanno facoltà di tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni e di partecipare alle manifestazioni da questi indette per lo svolgimento delle attività sportive automobilistiche di natura ludica, come definite all art. 16 del RNS. Per lo svolgimento di manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole e licenze speciali. Solo i titolari di una licenza ACI/CSAI possono essere menzionati nei documenti ufficiali di gara. Per il rilascio di una licenza ACI/CSAI, salvo diverse disposizioni, è necessario essere titolare di una tessera associativa ACI. Per le modalità di rilascio si rinvia alla circolare tesseramento sportivo 2014 emanata dalla ACI/CSAI. a)per il rilascio di una licenza ad un soggetto diverso dalla persona fisica, l associazione ACI sarà intestata al suo legale rappresentante. I licenziati avranno facoltà di inserire la propria fototessera sulla licenza: i soggetti interessati, entro 5 gg dalla data di rilascio/rinnovo della licenza, potranno accedere all area riservata del sito ed inserire la foto digitale con le modalità che verranno indicate. L attestato provvisorio di licenza conterrà le caratteristiche tecniche che la foto dovrà possedere e i dati necessari relativi all accesso dei licenziati nella zona riservata del sito. In caso di uso improprio della foto-tessera o di inserimento di foto non veritiera è prevista una penale di Euro 250,00 ed il deferimento ai competenti organi di giustizia sportiva. L associazione ACI costituisce titolo a partecipare, a condizione che il titolare sia in possesso di patente di guida, alle seguenti manifestazioni non agonistiche o ludiche organizzate sotto l ègida ACI/CSAI: raduni, gimkane, cacce al tesoro, prove di consumo, attività episodiche di promozione, fieristiche e/o benefiche con tipologia regolaristica. L associazione all ACI non è legata ad alcuna copertura assicurativa. La ACI/CSAI rilascia, inoltre, delle Licenze Giornaliere di Regolarità per piloti stranieri non residenti in Italia senza abbinamento alla tessera associativa ACI e con validità limitata alla manifestazione per la quale sono richieste e rilasciate. Per il tesseramento Karting si rimanda alla N.S. 12 ed alla circolare sul tesseramento 2014 emanata dalla ACI/CSAI. Ai fini della copertura assicurativa della licenza ACI/CSAI, tutti i conduttori ultra 75enni devono inviare annualmente alla ACI/CSAI di Roma un certificato di idoneità agonistica; tutti gli altri ultra 75enni in possesso di una licenza ACI/CSAI di persona fisica diversa da quella di conduttore devono invece inviare alla ACI/CSAI di Roma annualmente un certificato medico attestante il loro stato in buona salute. La validità del certificato medico di idoneità agonistica è un dato inserito nella card della licenza ACI/CSAI
3 N.S. 3 - ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI Nel dettaglio, le disposizioni relative al tesseramento sportivo ACI/CSAI, sia auto che Karting, sono pubblicate ogni anno in una apposita circolare informativa, alla quale si rinvia. Chiunque, direttamente o indirettamente, partecipa all attività sportiva automobilistica è tenuto ad essere titolare di una tessera sportiva rilasciata dall ACI/CSAI, d ora in avanti denominata licenza. In applicazione del Codice Sportivo Internazionale (Codice) e del Regolamento Nazionale Sportivo (RNS), la ACI/CSAI rilascia ai soci dell Automobile Club d Italia, che ne fanno richiesta e che ne hanno i requisiti, le seguenti licenze e tessere: - licenze di concorrente - licenze di conduttore - licenze speciali - licenza giornaliera di concorrente - licenza giornaliera di conduttore - licenza giornaliera di regolarità Le licenze hanno validità annuale con scadenza al 31 dicembre. Il rinnovo annuale dà titolo a partecipare all attività sportiva dalla data di rinnovo al 31 dicembre successivo. Le licenze giornaliere concorrente, conduttore e di regolarità verranno rilasciate, previo possesso di tessera ACI in corso di validità e di tutti i requisiti previsti per il rilascio di tali licenze all art e successivi, alle persone fisiche che ne facciano espressa richiesta per la partecipazione ad un unica manifestazione che dovranno dichiarare in fase di rilascio. Tali licenze daranno atto a tutti i diritti e doveri derivanti dal possesso di una licenza ACI/CSAI anche per il periodo successivo del possesso in quanto non decadono le attribuzioni di licenziato analogamente alle altre licenze come stabilito dal successivo art I titolari di licenza ACI/CSAI non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un altra Autorità Sportiva Nazionale della FIA. La licenza non è necessaria per partecipare ad attività di natura ludica, come definite all art. 16 del RNS. Salvi gli obblighi di cui al RNS, i titolari di licenza hanno facoltà di tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni e di partecipare alle manifestazioni da questi indette per lo svolgimento delle attività sportive automobilistiche di natura ludica, come definite all art. 16 del RNS. Per lo svolgimento di manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole e licenze speciali. Solo i titolari di una licenza ACI/CSAI possono essere menzionati nei documenti ufficiali di gara. Per il rilascio di una licenza ACI/CSAI, salvo diverse disposizioni, è necessario essere titolare di una tessera associativa ACI. Per le modalità di rilascio si rinvia alla circolare tesseramento sportivo 2015 emanata dalla ACI/CSAI. a)per il rilascio di una licenza ad un soggetto diverso dalla persona fisica, l associazione ACI sarà intestata al suo legale rappresentante. I licenziati avranno facoltà di inserire la propria fototessera sulla licenza: i soggetti interessati, entro 5 gg dalla data di rilascio/rinnovo della licenza, potranno accedere all area riservata del sito ed inserire la foto digitale con le modalità che verranno indicate. L attestato provvisorio di licenza conterrà le caratteristiche tecniche che la foto dovrà possedere e i dati necessari relativi all accesso dei licenziati nella zona riservata del sito. In caso di uso improprio della foto-tessera o di inserimento di foto non veritiera è prevista una penale di Euro 250,00 ed il deferimento ai competenti organi di giustizia sportiva. L associazione ACI costituisce titolo a partecipare, a condizione che il titolare sia in possesso di patente di guida, alle seguenti manifestazioni non agonistiche o ludiche organizzate sotto l ègida ACI/CSAI: raduni, gimkane, cacce al tesoro, prove di consumo, attività episodiche di promozione, fieristiche e/o benefiche con tipologia regolaristica. L associazione all ACI non è legata ad alcuna copertura assicurativa. La ACI/CSAI rilascia, inoltre, delle Licenze Giornaliere di Regolarità per piloti stranieri non residenti in Italia senza abbinamento alla tessera associativa ACI e con validità limitata alla manifestazione per la quale sono richieste e rilasciate. Per il tesseramento Karting si rimanda alla N.S. 12 ed alla circolare sul tesseramento 2015 emanata dalla ACI/CSAI. Ai fini della copertura assicurativa della licenza ACI/CSAI, tutti i conduttori ultra 75enni devono inviare annualmente alla ACI/CSAI di Roma un certificato di idoneità agonistica; tutti gli altri ultra 75enni in possesso di una licenza ACI/CSAI di persona fisica diversa da quella di conduttore devono invece inviare alla ACI/CSAI di Roma annualmente un certificato medico attestante il loro stato in buona salute. La validità del certificato medico di idoneità agonistica è un dato inserito nella card della licenza ACI/CSAI 4) Proposta acquisto annuario CSAI N.S ANNUARIO ACI/CSAI L Annuario ACI/CSAI, pubblicato in formato digitale ed aggiornato alla data dell accesso può essere consultato liberamente dai licenziati ACI/CSAI direttamente nel sito internet della ACI/CSAI, N.S ANNUARIO ACI/CSAI L Annuario ACI/CSAI, pubblicato in formato digitale ed aggiornato alla data dell accesso può essere consultato liberamente dai licenziati ACI/CSAI direttamente nel sito internet della ACI/CSAI, Sarà disponibile per l acquisto, da parte di tutti i licenziati, ad esclusione degli attuali aventi diritto, l annuario in forma cartacea. La prenotazione potrà avvenire tramite mail a: info@csai.aci.it Per l importo ed il versamento da effettuare si rinvia alla circolare tesseramento sportivo 2015 emanata dalla ACI/CSAI. 5) Proposta abilitazioni per conduttori N.S. 3 - Art ABILITAZIONI PER WRC, SUPER 2000, K 11 e R5 Per condurre le vetture delle classi WRC, Super 2000, K11 ed R5, oltre al possesso della licenza C/R Internazionale o C Senior Nazionale, è obbligatorio solo per il primo conduttore aver superato un test di abilitazione.
4 Ne consegue che, qualora il secondo conduttore non sia in possesso della abilitazione di cui sopra, non potrà condurre in gara le vetture in questione, laddove fosse necessario. Il test potrà essere effettuato presso la Scuola Federale, oppure in località differenti, più vicine alla residenza dei richiedenti, sempre dalla Scuola Federale. I piloti che hanno già condotto una delle vetture delle classi sopra elencate negli ultimi 5 anni potranno ottenere l abilitazione anche senza effettuare il test, presentando alla Scuola Federale le classifiche delle gare portate a termine (risultato finale). Tutti i piloti (1 conduttore e 2 conduttore) oltre alle classifiche dovranno presentare anche una autocertificazione in cui gli interessati attestino le gare in cui abbiano guidato realmente la vettura WRC, S2000, K11, R5. Sono esentati dal produrre i documenti sopra citati i piloti inclusi negli elenchi prioritari FIA e CSAI per l anno corrente per i quali l abilitazione è automatica. È comunque facoltà dell ACI/CSAI abilitare i piloti alla conduzione delle vetture WRC, Super 2000, K11 ed R5 sulla base di rilevanti curriculum sportivi. N.S. 3 - Art ABILITAZIONI PER WRC, SUPER 2000, K 11 e R5 Per condurre le vetture delle classi WRC, Super 2000, K11 ed R5, oltre al possesso della licenza C/R Internazionale o C Senior Nazionale, è obbligatorio solo per il primo conduttore aver superato un test di abilitazione. Ne consegue che, qualora il secondo conduttore non sia in possesso della abilitazione di cui sopra, non potrà condurre in gara le vetture in questione, laddove fosse necessario, solo se dichiara di aver partecipato già con tali vetture, almeno negli ultimi cinque anni, in qualità di secondo conduttore. Il test potrà essere effettuato presso la Scuola Federale, oppure in località differenti, più vicine alla residenza dei richiedenti, sempre dalla Scuola Federale o da altre strutture abilitate dalla CSAI, delle quali verrà diffuso l elenco entro 31 gennaio 2015, dopo aver esaminato le richieste pervenute e le titolarità degli istruttori impiegati. I piloti che hanno già condotto una delle vetture delle classi sopra elencate negli ultimi 5 anni potranno ottenere l abilitazione anche senza effettuare il test, presentando alla Scuola Federale le classifiche delle gare portate a termine (risultato finale). Tutti i piloti (1 conduttore e 2 conduttore) oltre alle classifiche dovranno presentare anche una autocertificazione in cui gli interessati attestino le gare in cui abbiano guidato realmente la vettura WRC, S2000, K11, R5. Sono esentati dal produrre i documenti sopra citati i piloti inclusi negli elenchi prioritari FIA e CSAI per l anno corrente per i quali l abilitazione è automatica. È comunque facoltà dell ACI/CSAI abilitare i piloti alla conduzione delle vetture WRC, Super 2000, K11 ed R5 sulla base di rilevanti curriculum sportivi. 6) Proposta corsi concorrente/conduttore e conduttore auto N.S CORSI TEORICI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA LICENZA DI CONCORRENTE/CONDUTTORE E CONDUTTORE AUTO I corsi teorici sono obbligatori e vengono organizzati ed effettuati presso le sedi degli Automobile Club Provinciali. Sono escluse da tale obbligo le licenze Giornaliere di Regolarità, le licenze di Navigatore Regolarità, le licenze di conc./cond. Regolarità Fuoristrada, le licenze di conc./cond. ACI/CSAI/EPS. N.S CORSI TEORICI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA LICENZA DI CONCORRENTE/CONDUTTORE E CONDUTTORE AUTO I corsi teorici sono obbligatori e vengono organizzati ed effettuati presso le sedi degli Automobile Club Provinciali. Sono escluse da tale obbligo le licenze Giornaliere di Regolarità, le licenze di Navigatore Regolarità, le licenze di conc./cond. Regolarità Fuoristrada, le licenze di conc./cond. ACI/CSAI/EPS CORSI TEORICI PER CONCORRENTE/CONDUTTORE E CONDUTTORE AUTO Verranno tenuti annualmente dei corsi teorici obbligatori per concorrente/conduttore e conduttore auto presso le sedi degli Automobile Club Provinciali. Sarà compito degli A.C. Provinciali organizzare e pubblicizzare il corso che potrà essere tenuto in qualsiasi momento entro il 31 dicembre di ciascun anno. Durante questi corsi verranno riportati gli aggiornamenti regolamentari, per l anno in corso ed effettuato un aggiornamento generale delle norme in essere. Al termine del corso verrà inviata a CSAI Uff. licenze, a cura dell A.C. Provinciale, gli elenchi degli intervenuti. I corsi di aggiornamento sono indetti delle Delegazioni Regionali che provvederanno alla nomina dei docenti. 7) Proposte aggiornamenti regolamentari al 31 dicembre R.N.S. - ART. 6 - REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO La ACI/CSAI ha redatto ed emanato il presente Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) la cui osservanza è obbligatoria per chiunque svolga attività nell ambito dell automobilismo sportivo. Per quanto non è espressamente previsto nel presente RNS, si rinvia al Codice. Fanno parte integrante del RNS le Norme Supplementari (NS) che la ACI/CSAI ha emanato, come allegati del RNS, per la trattazione di specifici argomenti (campionati, tasse, licenze, prescrizioni di sicurezza, regolamenti tecnici nazionali, regolamentazione dei vari settori di attività, ecc.) ed alle quali si rimanda anche in assenza di specifico richiamo. Il RNS e le sue NS hanno lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell attività sportiva automobilistica nazionale e di incoraggiarne e facilitarne la pratica. Il RNS non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, salvo nei casi in cui la ACI/CSAI riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza e giustizia e nel rispetto delle regole. La ACI/CSAI può apportare in qualsiasi momento modifiche ed aggiornamenti al presente RNS e alle sue Norme Supplementari. Le modifiche e gli aggiornamenti hanno effetto a partire dalla data che la Giunta sportiva ACI indicherà di volta in volta in relazione alla tipologia di ciascuna modifica e/o aggiornamento. Ogni questione sull interpretazione del RNS è decisa dalla ACI/CSAI. R.N.S. - ART. 6 - REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO La ACI/CSAI ha redatto ed emanato il presente Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) la cui osservanza è obbligatoria per chiunque svolga attività nell ambito dell automobilismo sportivo. Per quanto non è espressamente previsto nel presente RNS, si rinvia al Codice.
5 Fanno parte integrante del RNS le Norme Supplementari (NS) che la ACI/CSAI ha emanato, come allegati del RNS, per la trattazione di specifici argomenti (campionati, tasse, licenze, prescrizioni di sicurezza, regolamenti tecnici nazionali, regolamentazione dei vari settori di attività, ecc.) ed alle quali si rimanda anche in assenza di specifico richiamo. Il RNS e le sue NS hanno lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell attività sportiva automobilistica nazionale e di incoraggiarne e facilitarne la pratica. Il RNS non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, salvo nei casi in cui la ACI/CSAI riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza e giustizia e nel rispetto delle regole. La ACI/CSAI può apportare in qualsiasi momento modifiche ed aggiornamenti al presente RNS e alle sue Norme Supplementari. Le modifiche e gli aggiornamenti hanno avranno effetto a partire dal 1 gennaio successivo alla data che la Giunta sportiva ACI indicherà di volta in volta in relazione alla tipologia di ciascuna modifica e/o aggiornamento. Ogni questione sull interpretazione del RNS è decisa dalla ACI/CSAI. 8) Proposta modifica Passaporto tecnico digitale N.S ART. 3 - PASSAPORTI TECNICI Il passaporto tecnico è un documento di identificazione dove sono riportati i dati tecnici fondamentali della vettura ed annotati i rilievi nei casi di non conformità rilevati in sede di verifica. Il passaporto tecnico è obbligatorio per tutte le vetture partecipanti alle competizioni che si svolgono sul territorio Nazionale iscritte da un Concorrente con licenza ACI/CSAI. Le licenza FAMS sono equiparate a quelle ACI/CSAI. Sono accettati i passaporti tecnici rilasciati da una A.S.N. e dalla FIA. Il passaporto tecnico (che non sostituisce la scheda di omologazione) va richiesto alla ACI/CSAI, da un titolare delle seguenti licenze: -Conduttore -Concorrente Conduttore -Concorrente Sia PF che PG -Noleggiatore -Preparatore -Scuderia Il passaporto deve essere vidimato esclusivamente da un Commissario Tecnico Nazionale. N.S ART. 3 - PASSAPORTI TECNICI Il passaporto tecnico è un documento di identificazione dove sono riportati i dati tecnici fondamentali della vettura ed annotati i rilievi nei casi di non conformità rilevati in sede di verifica ed è legato ad un titolare di licenza CSAI che ne abbia fatto richiesta. Il passaporto tecnico è obbligatorio per tutte le vetture partecipanti alle competizioni che si svolgono sul territorio Nazionale iscritte da un Concorrente con licenza ACI/CSAI. Le licenza FAMS sono equiparate a quelle ACI/CSAI. Sono accettati i passaporti tecnici rilasciati da una A.S.N. e dalla FIA. Il passaporto tecnico (che non sostituisce la scheda di omologazione) va richiesto alla ACI/CSAI, da un titolare delle seguenti licenze: -Conduttore -Concorrente Conduttore -Concorrente Sia PF che PG -Noleggiatore -Preparatore -Scuderia di licenza CSAI, in corso di validità all atto della richiesta, il titolare del passaporto potrà variare in qualsiasi momento tramite modifica dei dati nel data base da parte del licenziato intestatario del passaporto. Il passaporto deve essere vidimato esclusivamente da un Commissario Tecnico Nazionale. 9) Proposta Assicurazione danni tra concorrenti N.S. 3 Cap III Assicurazioni OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE In tutte le manifestazioni (art. 16 R.N.S.) gli Organizzatori devono consegnare al Collegio dei Commissari Sportivi o al Giudice Unico, in originale, la dichiarazione, rilasciata da una impresa autorizzata all esercizio dell assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell assicurazione prescritta dall art. 124 del citato Decr. Legs.. Nella dichiarazione debbono essere indicati: la manifestazione e la formula della/e gara/e o competizione/i alla quale l assicurazione si riferisce, la durata della stessa e gli estremi di registrazione a giornale cassa del premio anticipato, versato dall Organizzatore nonché ogni altro elemento utile per consentire il controllo dell effettivo adempimento dell obbligo assicurativo. Nelle manifestazioni soggette all art. 9 del Codice della Strada (Decr. Legs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.), l autorizzazione, a norma del comma 6, è subordinata alla stipula di un contratto di assicurazione di responsabilità civile di cui all art. 124 del Decr. Legs n. 209 e s.m.i. e gli estremi della Polizza sono citati nell autorizzazione rilasciata dall Autorità Amministrativa. In ogni caso gli estremi della polizza di ogni gara dovranno essere indicati in una dichiarazione firmata dall Organizzatore e dalla Società Assicuratrice nella quale vengono garantite le condizioni assicurative previste dalla legge. La presenza di questa dichiarazione nel documenti di gara dovrà essere accertata dal Commissario Sportivo delegato dalla ACI/CSAI o, in sua assenza, dal Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi: La dichiarazione stessa dovrà essere altresì allegata all incartamento di chiusura della competizione. L assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale può incorrere l Organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare e competizioni e alle relative prove. La stipulazione della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere. N.S. 3 Cap III Assicurazioni OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE In tutte le manifestazioni (art. 16 R.N.S.) gli Organizzatori devono consegnare al Collegio dei Commissari Sportivi o al Giudice Unico, in originale, la dichiarazione, rilasciata da una impresa autorizzata all esercizio dell assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell assicurazione prescritta dall art. 124 del citato Decr. Legs.. Nella dichiarazione debbono essere indicati: la manifestazione e la formula della/e gara/e o competizione/i alla quale l assicurazione si riferisce, la durata della stessa e gli estremi di registrazione a giornale cassa del premio anticipato, versato dall Organizzatore nonché ogni altro elemento utile per consentire il controllo dell effettivo adempimento dell obbligo assicurativo.
6 Nelle manifestazioni soggette all art. 9 del Codice della Strada (Decr. Legs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.), l autorizzazione, a norma del comma 6, è subordinata alla stipula di un contratto di assicurazione di responsabilità civile di cui all art. 124 del Decr. Legs n. 209 e s.m.i. e gli estremi della Polizza sono citati nell autorizzazione rilasciata dall Autorità Amministrativa. In ogni caso gli estremi della polizza di ogni gara dovranno essere indicati in una dichiarazione firmata dall Organizzatore e dalla Società Assicuratrice nella quale vengono garantite le condizioni assicurative previste dalla legge. La presenza di questa dichiarazione nel documenti di gara dovrà essere accertata dal Commissario Sportivo delegato dalla ACI/CSAI o, in sua assenza, dal Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi: La dichiarazione stessa dovrà essere altresì allegata all incartamento di chiusura della competizione. L assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale può incorrere l Organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare e competizioni e alle relative prove. La stipulazione della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere. Per eventuali danni tra concorrenti verrà emessa un appendice di polizza relativa alla copertura nel caso di danno effettuato da un concorrente, durante l effettuazione di una prova speciale, ad altro concorrente. N.S ASSICURAZIONI Il Comitato Organizzatore deve stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie previste nella NS Il premio assicurativo compreso nella tassa d iscrizione deve garantire al concorrente almeno la copertura per la responsabilità civile verso terzi prevista dalla legge e dalle disposizioni particolari di ACI-CSAI. La copertura dovrà avere effetto (lungo il percorso di gara, i percorsi di servizio indicati nel Service Book e il percorso di trasferimento all officina prevista per le Verifiche Tecniche post gara) dal momento in cui la vettura viene presentata alle verifiche preliminari ante-gara e cesserà alla fine del Rally (secondo la definizione del precedente Art. 1.13) o, in caso di ritiro o di esclusione, al momento dell arrivo della vettura nella località in cui è allestito il parco chiuso di fine tappa o di fine gara. L ora del ritiro sarà considerata quella della comunicazione o della riconsegna della Tabella di Marcia agli Ufficiali di Gara. Nel caso di esclusione, l ora sarà quella della notifica all equipaggio del provvedimento di esclusione Le vetture di assistenza (e le vetture Auxiliary ), anche se munite di appositi contrassegni rilasciati dall organizzatore, non verranno considerate in nessun caso come partecipanti al Rally (o come vetture ufficiali dell organizzazione). Esse non saranno pertanto coperte dall assicurazione del Rally e resteranno sotto la sola responsabilità dei loro proprietari All Organizzatore è fatto obbligo di sottoscrivere l assicurazione RC comprensiva della copertura per i terzi trasportati, ivi compreso il navigatore con lo stesso massimale di garanzia della responsabilità civile e di assicurare il rischio statico All Organizzatore è fatto obbligo di consegnare a tutti gli equipaggi verificati, perché la possano esibire, se necessario, alle Forse dell Ordine, un attestazione che contenga gli estremi della polizza RCT del Comitato Organizzatore, l indicazione dei rischi coperti e dei massimali e un richiamo agli articoli D. lgs e del Codice della Strada che regolano la copertura assicurativa delle vetture in gara In caso di incidente, il concorrente od un suo rappresentante dovrà farne denuncia per iscritto alla Direzione di Gara al più tardi entro 24 ore. N.S ASSICURAZIONI Il Comitato Organizzatore deve stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie previste nella NS Il premio assicurativo compreso nella tassa d iscrizione deve garantire al concorrente almeno la copertura per la responsabilità civile verso terzi prevista dalla legge e dalle disposizioni particolari di ACI-CSAI. La copertura dovrà avere effetto (lungo il percorso di gara, i percorsi di servizio indicati nel Service Book e il percorso di trasferimento all officina prevista per le Verifiche Tecniche post gara) dal momento in cui la vettura viene presentata alle verifiche preliminari ante-gara e cesserà alla fine del Rally (secondo la definizione del precedente Art. 1.13) o, in caso di ritiro o di esclusione, al momento dell arrivo della vettura nella località in cui è allestito il parco chiuso di fine tappa o di fine gara. L ora del ritiro sarà considerata quella della comunicazione o della riconsegna della Tabella di Marcia agli Ufficiali di Gara. Nel caso di esclusione, l ora sarà quella della notifica all equipaggio del provvedimento di esclusione Le vetture di assistenza (e le vetture Auxiliary ), anche se munite di appositi contrassegni rilasciati dall organizzatore, non verranno considerate in nessun caso come partecipanti al Rally (o come vetture ufficiali dell organizzazione). Esse non saranno pertanto coperte dall assicurazione del Rally e resteranno sotto la sola responsabilità dei loro proprietari All Organizzatore è fatto obbligo di sottoscrivere l assicurazione RC comprensiva della copertura per i terzi trasportati, ivi compreso il navigatore con lo stesso massimale di garanzia della responsabilità civile e di assicurare il rischio statico All Organizzatore è fatto obbligo di consegnare a tutti gli equipaggi verificati, perché la possano esibire, se necessario, alle Forse dell Ordine, un attestazione che contenga gli estremi della polizza RCT del Comitato Organizzatore, l indicazione dei rischi coperti e dei massimali e un richiamo agli articoli D. lgs e del Codice della Strada che regolano la copertura assicurativa delle vetture in gara In caso di incidente, il concorrente od un suo rappresentante dovrà farne denuncia per iscritto alla Direzione di Gara al più tardi entro 24 ore, scaduto questo termine non potrà essere avanzata più nessuna richiesta da parte del concorrente o suo rappresentate In caso di incidente tra concorrenti, il concorrente danneggiato od un suo rappresentante dovrà farne denuncia per iscritto alla Direzione di Gara specificando l accaduto e richiedere l intervento del Commissario Tecnico Delegato per la relazione e la documentazione del danno subito; tale documentazione sarà poi consegnata all organizzatore per la trasmissione entro 24 ore dal termine della gara alla compagnia assicuratrice. 10) Proposta abolizione numero massimo vetture ammesse N.S NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI AMMISSIBILI Il numero massimo di iscrizioni ammissibili non può essere complessivamente superiore a: a) a 120 nelle Ronde e nei Rally Day b) a 170 in tutti i Rally, comprese le iscrizioni relative ai conduttori con vetture storiche, classiche e/o di regolarità Sport e/o dei Trofei di Marca (quando previsti) e ai conduttori stranieri. In ogni caso, quando il numero complessivo delle domande di iscrizione è superiore
7 a 170 e oltre alle vetture moderne (Gruppi A ed N ) sono ammesse anche le vetture storiche e/o classiche (comprese quelle di regolarità Sport), il numero massimo di iscrizioni, fermo restando il tetto massimo di 170, non potrà essere superiore a 140 per le vetture moderne e a 50 per quelle storiche. Nelle gare valevoli per i titoli nazionali il limite per le auto storiche è aumentato a 70 vetture. In tutte le gare, in caso di minore partecipazione di auto moderne o di auto storiche, il tetto massimo potrà essere raggiunto con le vetture della diversa tipologia. Nei Rally su più giorni, il numero massimo delle iscrizioni deve essere rispettato nel primo giorno. Nelle gare su fondo sterrato non sono ammesse le vetture storiche al seguito. N.S NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI AMMISSIBILI Il numero massimo di iscrizioni ammissibili non può essere complessivamente superiore a: a) a 120 nelle Ronde e nei Rally Day b) a 170 in tutti i Rally, comprese le iscrizioni relative ai conduttori con vetture storiche, classiche e/o di regolarità Sport e/o dei Trofei di Marca (quando previsti) e ai conduttori stranieri. In ogni caso, quando il numero complessivo delle domande di iscrizione è superiore a 170 e oltre alle vetture moderne (Gruppi A ed N ) sono ammesse anche le vetture storiche e/o classiche (comprese quelle di regolarità Sport), il numero massimo di iscrizioni, fermo restando il tetto massimo di 170, non potrà essere superiore a 140 per le vetture moderne e a 50 per quelle storiche. Nelle gare valevoli per i titoli nazionali il limite per le auto storiche è aumentato a 70 vetture. In tutte le gare, in caso di minore partecipazione di auto moderne o di auto storiche, il tetto massimo potrà essere raggiunto con le vetture della diversa tipologia. Nei Rally su più giorni, il numero massimo delle iscrizioni deve essere rispettato nel primo giorno. Nelle gare su fondo sterrato non sono ammesse le vetture storiche al seguito. 11) Proposta modifiche tassa ricorso al TNA N.S DEPOSITI CAUZIONALI DIRITTI ACI/CSAI a) Per reclamo ai Commissari Sportivi - Auto e Karting b) Per ricorso al Tribunale Nazionale d Appello - Auto e Karting c) Per ricorso al Tribunale Internazionale d Appello (deposito cauzionale spettante alla FIA) d) Per opposizione al decreto del Giudice Sportivo e) Per evitare il ritiro provvisorio della licenza in caso di infrazione all art. 69 del RNS N.S DEPOSITI CAUZIONALI DIRITTI ACI/CSAI a) Per reclamo ai Commissari Sportivi - Auto e Karting b) Per ricorso al Tribunale Nazionale d Appello - Auto e Karting c) Per ricorso al Tribunale Internazionale d Appello (deposito cauzionale spettante alla FIA) d) Per opposizione al decreto del Giudice Sportivo e) Per evitare il ritiro provvisorio della licenza in caso di infrazione all art. 69 del RNS Auto: * 6.000** Karting: Auto: * 6.000** Karting: ) Proposta di verifica unica N.S PROCEDURE PER LE VERIFICHE TECNICHE PRE-GARA Le verifiche pre-gara saranno di carattere generale: controllo della marca e del modello della vettura, apparente conformità della stessa al gruppo/formula e/o classe nei quali è stata iscritta e conformità degli elementi di sicurezza che dovranno essere corrispondenti con i dati riportati sulla scheda Equipaggiamenti di Sicurezza (vedere N.S.8) presentata dal/i Conduttore/i. Nel corso della verifiche pre-gara dovrà essere riscontrata la conoscenza/padronanza, da parte del/i Conduttore/i, dei dispositivi di sicurezza (attivi e passivi) della vettura prima del rilascio del documento di ammissione alla gara. In tutte le gare, in Autodromo, dovrà essere obbligatoriamente effettuato il controllo fonometrico sulla rumorosità delle vetture secondo le procedure descritte nell art Per tutte le vetture deve essere controllata la rispondenza del numero di telaio con il Passaporto Tecnico N.S PROCEDURE PER LE VERIFICHE TECNICHE PRE-GARA
8 Le verifiche pre-gara saranno di carattere generale ed effettuate una volta ad inizio stagione, poi durante la stagione a richiesta del Commissario tecnico a seguito fatti rilevanti alla vettura che ne impongano una nuova verifica: controllo della marca e del modello della vettura, apparente conformità della stessa al gruppo/formula e/o classe nei quali è stata iscritta e conformità degli elementi di sicurezza che dovranno essere corrispondenti con i dati riportati sulla scheda Equipaggiamenti di Sicurezza (vedere N.S.8) presentata dal/i Conduttore/i. Nel corso della verifiche pre-gara dovrà essere riscontrata la conoscenza/padronanza, da parte del/i Conduttore/i, dei dispositivi di sicurezza (attivi e passivi) della vettura e dell abbigliamento prima del rilascio del documento di ammissione alla gara. In tutte le gare, in Autodromo, dovrà essere obbligatoriamente effettuato il controllo fonometrico sulla rumorosità delle vetture secondo le procedure descritte nell art Per tutte le vetture deve essere controllata la rispondenza del numero di telaio con il Passaporto Tecnico. 13) Proposta di gomma unica e benzina unica a tutte le gare N.S CAMBIO PNEUMATICI E LORO MODIFICHE Limitatamente alle gare di Campionato Italiano (senza validità FIA), il kilometraggio totale delle prove speciali tra due cambi di pneumatici non dovrà essere inferiore a 50 Km (massimo 60 Km). Nell eventualità fossero predisposti parchi assistenza ad una distanza inferiore, questi dovranno essere posti tra 25 e 30 Km di prove speciali. In questi parchi sarà vietata la sostituzione degli pneumatici. Questi potranno essere comunque sostituiti in caso di condizioni atmosferiche incerte esclusivamente su autorizzazione del Direttore di Gara. Sarà esclusiva responsabilità del Concorrente la scelta degli pneumatici ritenuti più opportuni. Tutti i Concorrenti, all uscita dei Parchi Assistenza o dei Remote Service dove è consentita la sostituzione degli pneumatici, dovranno fornire ai Commissari Tecnici, mediante apposito modulo, l elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della vettura. I Commissari Tecnici potranno verificare, prima del successivo cambio autorizzato, la corrispondenza tra gli pneumatici dichiarati e quelli effettivamente presenti a bordo. E responsabilità del Concorrente assicurarsi della corretta fornitura delle matricole degli pneumatici da utilizzare. I Concorrenti ai quali fossero contestati errori e/o discrepanze saranno sanzionati con l esclusione dalla manifestazione dei propri Conduttori Relativamente alle gare di Campionato Italiano WRC e alle gare di Trofeo Terra ( senza validità FIA) il kilometraggio totale delle prove speciali tra due cambi di pneumatici non dovrà essere inferiore a 35 Km (massimo 60 Km). Nell eventualità fossero predisposti parchi assistenza ad una distanza inferiore, questi dovranno essere posti tra 20 e 30 Km di prove speciali. In questi parchi sarà vietata la sostituzione degli pneumatici. Questi potranno essere comunque sostituiti in caso di condizioni atmosferiche incerte esclusivamente su autorizzazione del Direttore di Gara. Sarà esclusiva responsabilità del Concorrente la scelta degli pneumatici ritenuti più opportuni. Tutti i Concorrenti, all uscita dei Parchi Assistenza o dei Remote Service dove è consentita la sostituzione degli pneumatici, dovranno fornire ai Commissari Tecnici, mediante apposito modulo, l elenco dei codici a barre degli pneumatici presenti a bordo della vettura. I Commissari Tecnici potranno verificare, prima del successivo cambio autorizzato, la corrispondenza tra gli pneumatici dichiarati e quelli effettivamente presenti a bordo. E responsabilità del Concorrente assicurarsi della corretta fornitura delle matricole degli pneumatici da utilizzare. I Concorrenti ai quali fossero contestati errori e/o discrepanze saranno sanzionati con l esclusione dalla manifestazione dei propri Conduttori Non è permessa, se non nei parchi assistenza, la modifica intenzionale del disegno o del numero dei chiodi presenti sui pneumatici montati o presenti su una vettura, neanche se effettuata con il solo equipaggiamento a bordo Ogni infrazione a tale norma può comportare l esclusione dell equipaggio da parte dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico RIFORNIMENTO DI CARBURANTE O REFUELLING Rifornimento di carburante o refuelling (applicazione nei Rally di Campionato Italiano Assoluto, di Campionato Italiano WRC, di Trofeo Rally Terra e in tutte le gare Nazionali C (con o senza validità) inserite nei Rally di Campionato Italiano Assoluto, di Campionato Italiano WRC, di Trofeo Rally Terra e nelle gare che compongono una serie riconosciuta da ACI-CSAI che ne richiederanno l applicazione in fase di approvazione del Regolamento della Serie). a) Vetture a benzina: tutti i concorrenti e i conduttori, compresi gli stranieri, devono utilizzare unicamente il carburante ufficiale che verrà loro distribuito all interno della zona refuelling. I concorrenti e i conduttori che non ottempereranno all obbligo di utilizzare il carburante unico, non saranno ammessi alla gara. La zona refuelling è indicata dall organizzatore nel road-book, con eccezione di quanto è indicato nel precedente Art I concorrenti appartenenti alle classi N0, N1, N2 e N3, R1A, R1B, Racing Start, (nelle gare titolate FIA la classe RC5 e le vetture Gruppo N da 1600 a 2000cc inserite nella classe RC4) hanno la facoltà di utilizzare sia il carburante di tipo A (RON 98,0) sia il carburante di tipo B (RON 102,00); quelli appartenenti alle altre classi devono utilizzare soltanto il carburantedi tipo B (RON 102). I concorrenti dovranno ordinare il carburante alla ditta incaricata della sua distribuzione (fornitore ufficiale) entro il giovedì della settimana precedente la manifestazione. La ditta incaricata della distribuzione carburante, sarà presente nella zona dove si svolge lo shakedown, indicata dall organizzatore nel RPG, per la distribuzione, a mezzo fusti, del carburante necessario ai concorrenti per lo shakedown e per la partenza della gara. La distribuzione del carburante per lo shakedown sarà effettuata negli orari indicati nel Regolamento particolare di gara. Il primo rifornimento deve essere effettuato presso il fornitore ufficiale. Tale rifornimento deve avvenire prima della prima Prova Speciale in un area appositamente attrezzata e sotto il controllo di Ufficiali di gara. Nei Rally dove non fosse possibile effettuare il primo rifornimento, è fatto obbligo di prevedere un prelievo di carburante a sorteggio, presso il riordino che precede il primo parco di assistenza, tra le vetture che risultano tra le prime dieci classificate. Sono esonerate dall applicazione di quest ultima disposizione le gare la cui struttura prevede soltanto una Super Prova Speciale nella prima sezione. Durante lo svolgimento della gara la distribuzione del carburante avverrà solo esclusivamente all interno della zona di refuelling con introduzione dello stesso all interno del serbatoio della vettura tramite personale della ditta incaricata. La rispondenza del carburante utilizzato a quello previsto dal regolamento potrà essere accertata, in via preliminare, in qualunque momento della competizione, per mezzo di apparecchiature poste nella disponibilità dei Commissari Tecnici, in grado di verificare per comparazione la conformità al campione di carburante di riferimento consegnato all atto delle verifiche ante gara dal fornitore unico. b) Vetture Diesel e GPL: ai concorrenti che partecipano alla gara con vetture diesel e GPL non sono applicabili le disposizioni della precedente lettera a). Tuttavia, anche il rifornimento di tali vetture, nel corso della gara, deve avvenire all interno della zona refuelling dove i concorrenti provvederanno a rifornirsi con mezzi propri. Le vetture a GPL nel caso d impossibilità a rifornirsi con mezzi propri all interno della zona refuelling potranno anche fare rifornimento in aree di servizio pubbliche (distributori di carburante), che l organizzatore avrà eventualmente individuato lungo il percorso e comunicato ai concorrenti. All interno delle stazioni di servizio l assistenza è proibita. f) Le zone di refuelling devono essere poste all uscita del parco di assistenza e, comunque, nei due kilometri successivi.
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