REGOLAMENTO D ISTITUTO

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1 Scuola Secondaria di 1 grado G. PARINI Via Petruzzi, Putignano (Ba) Tel. / Fax : Cod. Mecc: BAMM c.c.p CF BAMM183002@istruzione.it Norme Generali REGOLAMENTO D ISTITUTO ART.1 Gli Alunni entrano nella Scuola in ordine e in silenzio al primo segnale della campanella, cinque minuti prima della lezione; il Personale Docente, pertanto, dovrà trovarsi presso l aula per accoglierli al loro arrivo. ART.2 Gli Alunni in ritardo giustificato rispetto all orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del Preside o del Docente delegato. ART.3 Qualora gli Alunni debbano lasciare la Scuola prima della fine delle lezioni, il Preside ne valuterà i motivi e li affiderà ai Genitori o a Persone di loro fiducia delegate per iscritto. ART.4 La presenza degli Alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate ecc.) che sono svolte nel contesto dei lavori scolastici. ART.5 Per le assenza causate da malattie è necessario esibire anche il certificato medico, quando esse si protraggono oltre il quinto giorno. ART.6 Durante l intervallo mattutino, che è di dieci minuti, dalle 10,50 alle11,00, il Docente della terza ora di lezione vigila in classe sul comportamento degli Alunni, in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose e lascia l aula dopo la ricreazione per il regolare cambio. ART.7 Al termine delle lezioni, l uscita degli Alunni del primo piano avviene dal portone centrale, quella degli Alunni del pianterreno dai portoni laterali, con la vigilanza del Docente dell ultima ora di lezione di ciascuna Scolaresca.

2 ART.8 I cambi dei Professori a fine ora avverranno simultaneamente. Il Collaboratore Scolastico addetto al settore avrà comunque il compito della vigilanza sulla classe in caso di ritardo del Docente subentrante. ART.9 Gli Alunni, durante le lezioni, non dovranno mai essere lasciati soli. Qualora l Insegnante, per assoluta e urgente necessità, sia costretto a lasciarli soli, dovrà affidare la classe alla vigilanza del Collaboratore Scolastico. ART.10 I Professori di Educazione Fisica preleveranno gli Alunni all inizio delle lezioni e li accompagneranno in classe al termine. Non sarà mai consentito agli Alunni raggiungere da soli la palestra o farne ritorno. ART.11 Gli Alunni potranno servirsi dei bagni durante tutto l orario scolastico. I Professori disciplineranno l uscita degli Alunni per l uso dei servizi igienici, facendoli uscire uno per volta. ART.12 Norme di comportamento e di disciplina degli Alunni. A DIRITTI 1) Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e umana che valorizzi la sua identità e favorisca l orientamento. 2) La Scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti nel rispetto del diritto alla riservatezza di ciascuno. 3) Lo Studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. 4) Lo Studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. 5) Lo Studente ha diritto ad essere informato sugli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo, sul percorso per raggiungerli, sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione. 6) Lo Studente ha diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla Scuola, previa autorizzazione dei Genitori. 7) Lo Studente ha diritto a ricevere interventi mirati sia al recupero di situazioni di ritardo e/o di svantaggio sia al potenziamento di abilità e conoscenze. 8) Lo Studente ha diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati anche ai diversabili. 9) Lo Studente ha diritto a servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 10) Lo Studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. 11) Lo Studente ha diritto ad una valutazione oggettiva, in cui la valutazione del profitto non venga svalutata a causa di eventuali sanzioni disciplinari.

3 B DOVERI Lo Studente deve: 1) frequentare con assiduità le lezioni; 2) impegnarsi nella partecipazione attiva e nello studio diligente e costante; 3) avere, nei confronti del Capo d Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei suoi Compagni, lo stesso rispetto che chiede per sé stesso; 4) mantenere un comportamento corretto nell esercizio dei diritti e nell adempimento dei doveri; 5) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità, che è allegato al primo; utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola. 7) pagare i danni arrecati al patrimonio scolastico; 8) adottare un abbigliamento decoroso, consono all ambiente scolastico. 9) non usare il cellulare, né qualsiasi altro dispositivo elettronico che effettui registrazioni video e audio. C DISCIPLINA 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all interno della Comunità Scolastica, mirando soprattutto ad evitare reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona ed atti di grave violenza diretti a persone o cose ( ad es: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie,..) 2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 3) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate soprattutto al principio della riparazione del danno e/o del risarcimento. 4) Le sanzioni disciplinari da infliggere sono: a) ammonizione verbale, privata o in classe, da parte del Docente, in tutti i casi della sezione B DOVERI; b) ammonizione scritta, annotata sul registro di classe, da parte del Docente, qualora lo studente persista nei comportamenti previsti nella sezione B DOVERI; c) allontanamento temporaneo dalla classe, per non più di un ora, annotato sul Registro di Classe da parte del Docente, qualora lo Studente comprometta il regolare svolgimento delle attività educativo - didattiche o si comporti in modo ineducato; d) ammonizione fatta dal Preside, su segnalazione del Docente, nei casi in cui un Allievo persista nel compromettere le attività educativo didattiche o si comporti in modo ineducato;

4 e) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni, decisa e comunicata dal Preside su proposta del Consiglio di Classe, dopo aver consultato tutti gli atti d ufficio, per gravi e reiterate infrazioni disciplinari, a norma dell art.4 comma 6 D.P.R. 249/98; durante il periodo di allontanamento, la Famiglia sarà coinvolta dalla Scuola al fine di preparare il rientro dell Alunno sanzionato (D.P.R. n.235, 21 novembre 2007). f) sospensione fino a 15 giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, riunito in seduta straordinaria, comminata dal Preside, a norma dell art.328 comma 2 del D.L.vo 297/94, per comportamenti gravemente offensivi e pericolosi per l incolumità propria e altrui, per danni arrecati intenzionalmente ai locali, alle attrezzature e a tutte le suppellettili dell Istituto, per indecoroso comportamento durante le attività scolastiche; le sanzioni che comportino un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l allontanamento fino al termine delle lezioni, l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di Classe; durante il periodo di allontanamento, la Famiglia sarà coinvolta dalla Scuola al fine di preparare il rientro dell Alunno sanzionato. (D.P.R. n.235, 21 novembre 2007) g) sanzione disciplinare, accompagnata da risarcimento, per danni procurati intenzionalmente a beni mobili ed immobili della Scuola o di Terzi; la Scuola comunicherà alle Autorità competenti gli atti di risarcimento; h) ammonizione scritta e allontanamento temporaneo dalla classe, nel caso in cui l Alunno indossi abbigliamento indecoroso; il Genitore sarà avvisato, affinché provveda a sostituire i capi inidonei; i) divieto di partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione per l Alunno che abbia totalizzato almeno cinque note disciplinari; l) insufficienza, alle voci del comportamento e della convivenza civile, fin dal primo quadrimestre e sospensione, se necessaria, per comportamenti scorretti di Alunni nei confronti di altri Alunni, onde prevenire eventuali fenomeni di bullismo.. 5) In caso di danni materiali, a norma dell art.4 comma 5 D.P.R. 249/98, le sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe possono essere commutate parzialmente in attività in favore della Comunità Scolastica. La Scuola si impegna ad individuare attività che inducano lo Studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica (ad es.: attività di volontariato nell ambito della Comunità Scolastica, attività di segreteria, di pulizia,[piccola manutenzione], di riordino,.) 6) Per comportamenti più gravi e per conseguenti provvedimenti si rimanda al D.L.vo 297/94 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre ) Tutte le sanzioni disciplinari scritte sono tempestivamente comunicate alla Famiglia da parte del Coordinatore di Classe.

5 D RICORSI 1) Contro le sanzioni disciplinari specificate al punto C4-e-f-g, è ammesso ricorso da parte dei Genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di Istituto, quale Organo di Garanzia, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. 2) Qualora tale Organo non decida entro 10 giorni, la sanzione si ritiene confermata. 3) Le decisioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei partecipanti più uno. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta, rispetto al numero dei presenti. 4) In caso di RECLAMI, i Genitori possono presentarli, entro 15 giorni dalla decisione dell Organo di Garanzia, al Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale, che deciderà in via definitiva. ART.13 Durante le ore di servizio i Collaboratori Scolastici cureranno l ordine e la pulizia delle aule, dei corridoi e dei servizi igienici loro affidati, non si allontaneranno dall edificio se non per giustificati motivi, sorveglieranno le aule le cui Scolaresche si trovino momentaneamente fuori per altre attività scolastiche o parascolastiche. Essi chiuderanno a chiave l aula vuota per evitare l introduzione di persone estranee alla classe. ART.14 Tutti a scuola devono mantenere comportamenti adeguati al decoro di una comunità educativa. ART.15 L uso delle dotazioni librarie è disciplinato dai criteri stabiliti dal Consiglio d Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare: modalità agevoli di consultazione e di prestito; la partecipazione, in via consultiva, dei Docenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare. ART.16 L uso dei laboratori è regolato dal POF e dai Docenti responsabili, sentito il parere del Responsabile della sicurezza. ART.17 L uso degli altri spazi è disciplinato nei tempi e nei modi dettati dal Responsabile che vigila sulla manutenzione delle dotazioni in essi esistenti. ART.18 L uso della palestra, coperta e scoperta, è disciplinato dal Consiglio d Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, in via prioritaria a tutte le classi della Scuola, e, su richiesta, ad altre Scuole o Società sportive locali. ART.19 Il Preside, all inizio dell anno scolastico, tenendo conto della disponibilità dei Docenti, propone al Collegio dei Docenti e designa i Responsabili della biblioteca, dei laboratori, degli spazi attrezzati, dei sussidi audiovisivi,

6 dell attrezzatura della palestra. Con identica procedura designa i Docenti referenti previsti e i Responsabili di dipartimenti e settori specifici. ART.20 Gli organi collegiali sono: CONSIGLIO D ISTITUTO COLLEGIO DEI DOCENTI CONSIGLI DI CLASSE Funzionamento degli OO.CC. La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data della riunione. Per il Consiglio d Istituto la convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell organo collegiale e mediante affissione all albo dell avviso; in ogni caso, l affissione all albo dell avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell organo collegiale. La lettera e l avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all ordine del giorno da trattare nella seduta dell O.C. Di ogni seduta dell O.C. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario steso su apposito registro. ART.21 Programmazione delle attività degli OO.CC.. Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui è possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri. ART.22 Svolgimento coordinato dell attività. Ciascuno degli OO.CC. opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. ART.23 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale. Le elezioni, per gli OO.CC. di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno e, precisamente, l ultimo giovedì del mese di ottobre. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. ART.24 Convocazione del Consiglio di classe. Il Cons. di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti. ART.25 Programmazione e coordinamento dell attività del Cons. di classe. Le riunioni del Cons. di classe devono essere programmate e coordinate secondo i criteri stabiliti all art.22. ART.26 Convocazione del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall art.4, terzultimo comma del DPR 416/74.

7 ART.27 Le riunioni del Collegio dei docenti devono essere programmate e coordinate secondo i criteri stabiliti all art.22. ART.28 Prima convocazione del Consiglio d Istituto. La prima convocazione del Cons. d Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Preside, a tal uopo delegato dal Provveditore agli studi, è disposta dallo stesso Capo d Istituto. ART.29 Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d Istituto. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i Genitori eletti membri del Consiglio. E considerato eletto il Genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si ripete la votazione fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice -presidente, scegliendo fra i genitori eletti con le stesse modalità previste per l elezione del Presidente. Gli effetti delle assenze ingiustificate dei membri del Consiglio restano regolati dall art.29 del DPR 416/74. ART.30 Convocazione del Consiglio. Il Consiglio d Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso; egli è tenuto a disporre la convocazione su richiesta motivata del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio. ART.31 Svolgimento delle riunioni del Consiglio d Istituto. Alle sedute del Cons. d Ist. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso in conformità della legge 8 aprile 1976 n.278, ma devono farne richiesta almeno tre giorni prima alla scuola affinché si possa provvedere alla preparazione dei locali. All atto della richiesta devono dimostrare di aver titolo a parteciparvi. ART.32 Relazione annuale. La relazione annuale del Cons. d Istituto prevista dall art.6, ultimo comma del DPR 416/74, è predisposta entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il 15 novembre successivo e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell organo, prima dell insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d Istituto e dal Presidente della Giunta

8 Esecutiva, è inviata dal Preside ai Superiori Uffici entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, e, in ogni caso, entro il 20 novembre. ART.33 Pubblicità degli atti. La pubblicità degli atti del Cons. d Istituto. disciplinata dall art.27 del DPR 416 cit. deve avvenire mediante affissione in apposito albo d Istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate. L affissione all albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell ufficio di segreteria dell Istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia delle delibere da affiggere all albo è consegnata al Preside dal Segretario del Consiglio; il Preside ne dispone l affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell interessato. ART.34 Convocazione del Comitato per la valutazione del Servizio degli insegnanti. Il Comitato è convocato dal Preside: a) in periodi programmati per la valutazione del servizio su richiesta dei singoli interessati a norma dell art.66 del DPR 417/74; b) alla conclusione del periodo di prova degli insegnanti con i.t.i.; c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

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