Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri A. MARTINI REGOLAMENTO INTERNO PREMESSE

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1 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri A. MARTINI Via Verdi Castelfranco Veneto (TV) Tel Fax segreteriamartini@tiscali.it sito internet: C.F COD.MECC. TVTD04000G REGOLAMENTO INTERNO PREMESSE A) L Istituto, in collaborazione con le famiglie, svolge un azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civica, a prepararli ad assolvere i doveri sociali e a porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale, culturale e professionale. B) Gli allievi, assistiti quotidianamente dai docenti e dal dirigente scolastico, si educano all autogoverno e all esercizio della democrazia, partecipando attivamente alla vita della scuola, quali componenti necessari della comunità educativa. C) I rapporti fra docenti e studenti si basano sul colloquio e sulla collaborazione. D) Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, degli alunni guidati dagli insegnanti. E) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, purchè nel pieno rispetto della libertà altrui, da cui discende il rifiuto categorico di ogni forma di violenza. Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell organo collegiale e mediante affissione all albo di apposito avviso; in ogni caso, l affissione all albo dell avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell organo collegiale. La lettera e l avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell organo collegiale. Di ogni seduta dell organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali Ciascuno degli organi collegiali, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 3 Svolgimento coordinato dell attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Il coordinamento fra i vari organi collegiali è fondamentale, in particolare quando l esercizio delle competenze dell uno costituisce presupposto necessario ed opportuno per l esercizio delle competenze d un altro.

2 Art. 4 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. Art. 5 Convocazione del Consiglio di Classe Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata, della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo del presidente. Il Consiglio di classe si riunisce di norma entro i primi 15 giorni di ottobre di ogni anno scolastico e tutte le volte che lo si riterrà opportuno. Art. 6 Programmazione e coordinamento dell attività del Consiglio di classe Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall art. 2 e coordinate con quelle degli altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall art. 3. Art. 7 Convocazione del Collegio Docenti Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall art. 7 del D.L. 297/1994 Art. 8 Programmazione e coordinamento dell attività del collegio dei Docenti Per la programmazione e il coordinamento dell attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti art. 2 e 3. Art. 9 Prima convocazione del Consiglio d Istituto La prima convocazione del consiglio d Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal dirigente scolastico. Art. 10 Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio d Istituto Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal preside ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo modalità previste per l elezione del presidente. Art. 11 Convocazione del consiglio d Istituto Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

3 Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio, su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. Art. 12 Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dal D.L. 297/1994, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell istituto, della copia integrale sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L affissione all albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla sua approvazione. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell ufficio di segreteria dell Istituto e - per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all albo è consegnata dal segretario del consiglio al dirigente scolastico che ne dispone l affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell interessato. Art. 13 Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico : a) alla conclusione dell anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi del D.L. 297/1994 b) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Parte prima: ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E ORGANISMI RAPPRESENTATIVI. Ar. 14 Gli studenti hanno facoltà di riunirsi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti e integrate, ove occorra, da deliberazioni dei competenti organi, dopo accordi organizzativi fra i loro rappresentanti e il dirigente scolastico, per studiare insieme, costituire seminari e gruppi di studio, tenere assemblee plenarie e parziali che trattino problemi scolastici, culturali, sociali e formulino proposte e richieste. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o di ciclo. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. E consentito lo svolgimento di un assemblea di istituto e una di classe al mese nel limite, la prima, nelle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d Istituto svolte durante l orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d istituto.

4 A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo. All assemblea d Istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino. L Assemblea d Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l ordine del giorno dell assemblea devono essere comunicati al dirigente scolastico tre giorni prima in via ordinaria o un giorno prima in via straordinaria. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dalla assemblea, garantisce l esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il dirigente scolastico, sentito il parere dei collaboratori e del presidente dell assemblea, ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell assemblea. Art. 15 Viene riconosciuto agli studenti il diritto di partecipare a manifestazioni di protesta per questioni di carattere sia locale che generale, con preavviso alla presidenza di almeno tre giorni da parte del comitato studentesco e dopo discussione con la stessa presidenza sulle motivazioni e sulle modalità attuative delle iniziative. Per le vertenze interne, prima di avviare la procedura per la manifestazione generale di protesta, i rappresentanti degli studenti al Consiglio d Istituto devono cercare di risolvere il problema con il dirigente scolastico o con il competente organo collegiale. Gli studenti possono proporre l organizzazione di momenti di cogestione di attività scolastiche. Quest ultima iniziativa deve essere deliberata dall assemblea generale degli studenti a maggioranza qualificata (i due terzi) degli stessi regolarmente presenti a scuola nel giorno dell assemblea e deve essere approvata dal Consiglio d Istituto. Art. 16 Ogni classe elegge, nello stesso giorno ed entro il primo mese dell anno scolastico, i propri rappresentanti. Risultano eletti i due candidati che abbiano raccolto il numero maggiore di voti. Ciascun allievo ha diritto di presentare la propria candidatura. I rappresentanti eletti da tutte le classi, oltre a far parte del consiglio di ogni singola classe, costituiscono il Comitato degli studenti. Art. 17 Il Comitato si riunisce, su proposta dei rappresentanti di una o più classi, una volta al mese in seduta ordinaria, preceduta dall esposizione nell albo dell Istituto, almeno per tre giorni, dell elenco degli argomenti da trattarsi successivamente; può essere convocato in seduta straordinaria, preceduta dalla esposizione degli argomenti almeno per un giorno, a richiesta di un terzo dei consiglieri. Le proposte da sottoporre all approvazione del Comitato devono essere comunicate a tutte le classi in tempo utile perché ne sia consentito l esame da parte delle stesse in ore libere dall insegnamento, quando sia possibile. Il Comitato, all inizio dei lavori di ogni adunanza, elegge tra i suoi componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario che curerà la stesura del verbale. Il Comitato elegge le delegazioni incaricate di esporre voti, proposte e istanze agli organi scolastici. Per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti il Comitato. Art. 18 Gli studenti, i genitori, i docenti e i non docenti hanno facoltà di manifestare il loro pensiero con la parola e con lo scritto; possono, nell ambito dell Istituto, redigere, esporre negli spazi stabiliti e diffondere gratuitamente fogli e periodici, che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.

5 Tali fogli e periodici che vengono esposti nell ambito dell Istituto devono essere firmati dai redattori responsabili. E esclusa ogni forma di censura ideologica. Art. 19 Il Consiglio d istituto nomina, su proposta vincolante delle varie componenti, entro il primo mese dell anno scolastico, una commissione composta di tre rappresentanti degli studenti, tre dei professori, tre dei genitori e due del personale non docente, per una programmazione delle attività parascolastiche. Alle attività parascolastiche programmate possono partecipare tutti gli studenti dell Istituto con la presenza del personale docente. Il genitore o chi ne fa le veci, dovrà rilasciare una dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per quanto potesse accadere ai figli minorenni fuori dai locali scolastici. Art. 20 Gli allievi per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, possono usare aule, stanze, palestre e attrezzature a ciò destinate, dopo accordi fra i loro rappresentanti e il Dirigente Scolastico. Art. 21 Il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali, a seconda delle competenze, ascoltano i delegati eletti dalle assemblee e dal Comitato degli studenti, esaminano richieste, proposte e voti espressi dagli stessi e li informano circa le deliberazioni adottate in merito. Parte seconda: DISCIPLINA Art. 22 La disciplina è affidata all autocontrollo degli studenti e alla responsabilità del Dirigente Scolastico e di tutti i professori. La scuola adotta, in conformità degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 249 del 26/6/98 ( Statuto degli Studenti ) un regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d Istituto. Art. 23 L accesso alla scuola, controllato dal personale non docente, è comune a tutti coloro che ne hanno diritto e non può essere impedito da alcuno. Gli studenti entrano nei dieci minuti che precedono l inizio delle lezioni e devono essere nell aula loro assegnata al secondo suono della campana. Gli insegnanti dovranno trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell inizio delle lezioni. Gli allievi in ritardo sono ammessi in classe entro un limite stabilito di tempo, dopo che il Dirigente Scolastico o insegnanti delegati abbiano accettato la giustificazione. Il Dirigente Scolastico permette agli alunni di lasciare la scuola prima del termine delle attività scolastiche solo in casi straordinari; ai minori, in seguito a domanda scritta di un genitore o di chi ne fa le veci. Art. 24 La presenza alle lezioni, alle esercitazioni, ai tirocini eventualmente richiesti ed alle visite istruttive gratuite, è obbligatoria. Le giustificazioni delle assenze sono vagliate dal Dirigente Scolastico o da docenti delegati. I minori, che siano stati assenti dalla scuola, possono esservi riammessi senza giustificazione di un genitore o di chi ne fa le veci, sottoscritta con firma autografa e corrispondente a quella depositata presso la segreteria dell Istituto. Le malattie, che abbiano causato assenze di oltre sei giorni consecutivi, devono essere documentate con certificato medico.

6 Gli studenti maggiorenni devono presentare al Dirigente Scolastico o a un suo delegato le giustificazioni delle assenze firmate dagli stessi. Il Dirigente Scolastico, oltre le 7 giustificazioni presentate dallo studente maggiorenne, darà comunicazione scritta ai genitori con raccomandata tassa a carico. Art. 25 Nel corso delle ore di insegnamento, gli studenti possono lasciare l aula solo eccezionalmente, purchè li autorizzi l insegnante cui sono affidati. Art. 26 In classe ogni allievo deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. Art. 27 Le notizie dettate sul diario e il profitto scolastico devono essere comunicati dagli alunni minorenni ai propri genitori o a chi ne fa le veci. Art. 28 Gli allievi sono ricevuti dal Dirigente scolastico nel suo orario d ufficio e dai docenti nell ora di ricevimento settimanale. Art. 29 Durante l intervallo, di almeno dieci minuti, gli studenti devono cioè comportarsi in modo da non recare pregiudizio alle persone, alle cose ed evitare schiamazzi e la ressa. Durante l intervallo, come in orario di lezione, è fatto assoluto divieto di uscire dai locali scolastici. La sorveglianza durante l intervallo da parte del personale è organizzata dal dirigente scolastico. Art. 30 La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all educazione degli allievi. Di eventuali danni all arredamento scolastico sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. L istituto non è responsabile di beni, preziosi, oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito. Art. 31 In tutti i casi di assenze frequenti, ritardi, ripetuti e ingiustificati, abituale inosservanza dei doveri scolastici, il dirigente scolastico provvede con i mezzi consueti e convoca i genitori, o chi ne fa le veci, degli studenti in età minore. Art. 32 Gli allievi minorenni che siano stati sospesi dalle lezioni, prima di essere riammessi in classe, devono essere accompagnati a scuola da un genitore o da chi ne fa le veci, salvi i casi di impedimento da comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico. Art. 33 Il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici devono essere spenti durante le attività di lezione e, in caso di scorretto uso degli stessi, la sanzione immediata è quella del ritiro del cellulare e dei dispositivi elettronici che verranno consegnati al dirigente scolastico per i necessari contatti con la famiglia.

7 BIBLIOTECHE, GABINETTI SCIENTIFICI, LABORATORI, PALESTRA Art. 34 La biblioteca dell Istituto e quella di classe favoriscono l integrazione dell insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare e di approfondire la loro cultura. Art. 35 La biblioteca dell Istituto viene affidata dal Collegio dei docenti ad un suo componente eletto nella prima adunanza annuale. Le proposte di acquisto di libri vengono presentate da tutte le componenti della scuola (docenti, non docenti, allievi, genitori) all incaricato che le coordina e le sottopone al dirigente scolastico per le necessarie decisioni. Questo organo effettua un elenco definitivo in ordine di priorità. Il consiglio d Istituto delibera l acquisto dei libri seguendo l ordine dell elenco suddetto. Art. 36 Si può accedere alla biblioteca osservando il regolamento e l orario, stabiliti all inizio di ogni anno scolastico dal consiglio d istituto. Art. 37 Le persone, che ricevono in prestito libri della biblioteca d istituto e di classe, sono responsabili della loro diligente conservazione. Chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute in prestito, è tenuto a risarcire il danno recato. Art. 38 Il funzionamento dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre è regolato dal consiglio d istituto in modo da facilitare l uso da parte degli studenti, anche in ore pomeridiane, per studi, ricerche e attività sportive con la presenza di personale docente. Art. 39 Proposte di modifica al presente regolamento, presentate da almeno 1/3 di ogni singola componente scolastica, verranno poste subito all ordine del giorno del Consiglio d Istituto. Tutte le altre proposte diversamente presentate saranno poste in discussione dal Consiglio d istituto alla fine di ogni anno scolastico. Art. 40 ASSEMBLEA DEI GENITORI Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono formare un comitato dei genitori dell istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell Istituto, la data e l orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Nel caso previsto dal precedente terzo comma l assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. L assemblea d istituto è convocata su richiesta del presidente dell assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure quando lo richiedano, un quarto dei genitori. Il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all albo, rendendo noto anche l ordine del giorno. L assemblea si svolge fuori dell orario delle lezioni. L assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali l assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

8 All assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe o dell istituto. Art. 41 REGOLAMENTO ANTIFUMO Oltre al divieto assoluto all interno dei locali scolastici, stabilito dal dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente in merito che prevede anche sanzioni pecuniaria per i trasgressori, si fa divieto di fumare anche in tutte le pertinenze della scuola e a non meno di dieci metri esternamente all ingresso principale posto in Via Verdi.

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