Bollettino. Settimanale. Anno XXVIII - n. 25

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1 Bollettino Settimanale Anno XXVIII - n. 25 Pubblicato sul sito 2 luglio2018

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE Provvedimento n I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n I773D - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 55 C11524E - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA- FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI Provvedimento n C DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS/CANEPA HOLDING/CANEPA IMMOBILIARE Provvedimento n C BANCA POPOLARE DI SONDRIO/PRESTINUOVA Provvedimento n

4 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 65 IP302 - DPI-DIAMOND PRIVATE INVESTMENT-DIAMANTI DA INVESTIMENTO Provvedimento n PS CHANTECLAIR-CONCORSO A PREMI Avviso di avvio di procedimento istruttorio 73

5 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTO gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell Unione europea (TFUE); VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE); VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217; VISTA la propria delibera del 5 aprile 2017, n , con la quale è stata avviata un istruttoria ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per accertare l esistenza di una violazione dell articolo 102 del TFUE e di Assomusica per accertare l esistenza di una violazione dell articolo 101 del TFUE; VISTA la propria delibera del 28 giugno 2017, n con la quale è stato sostituito il responsabile del procedimento; VISTA la propria delibera del 14 settembre 2017, n con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 18 settembre 2017, degli impegni proposti da Assomusica sul sito dell Autorità; VISTA la propria delibera del 31 gennaio 2018, n , che ha reso vincolanti gli impegni definitivi proposti da Assomusica e ha concluso l istruttoria con riguardo alla sola Assomusica e con riferimento alle sola violazione dell articolo 101 del TFUE prospettata nella delibera di avvio; VISTA la propria delibera del 18 aprile 2018, n , con la quale è stata disposta la proroga del termine di chiusura del procedimento al 31 luglio 2018; VISTA l istanza di SIAE pervenuta in data 28 maggio 2018 di proroga del termine per depositare, a propria difesa, memorie e documenti e del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria, giustificata dalla [ ] complessità e numerosità delle questioni alla base degli addebiti contenuti nella CRI e la copiosa attività istruttoria svolta [ ] ; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l accoglimento dell istanza anzidetta è giustificato dalla complessità dei temi trattati e dalla necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa al fine di garantire appieno il diritto del contraddittorio;

6 6 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento; RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 luglio 2018; DELIBERA di prorogare al 30 settembre 2018 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

7 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida); VISTO il proprio provvedimento n del 26 ottobre 2016, di chiusura dell istruttoria I-789 Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. Brave, D management Group S.r.l. (di seguito anche DMG), Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l associazione Assem Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), consistente in un unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del model management, con l esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l altro, disposta a carico della società DMG l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ,49 euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società DMG e, per l effetto, è stato annullato il provvedimento n del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all irrogazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a DMG, rinviando all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell importo-base della sanzione per le altre voci considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell impresa ai sensi dell art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto ; CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a DMG risultano puntuali, oggettivi e di

8 8 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n /2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; VISTI tutti gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l importo della sanzione riferita a DMG, pari a ,50 euro, non deve superare, ai sensi dell articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a ,33 euro; CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l importo finale della sanzione da irrogare alla società DMG per le condotte accertate con il provvedimento n del 26 ottobre 2016 risulta pari a ,33 euro; Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società D management Group S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell Autorità n del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di ,33 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

9 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

10 10 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida); VISTO il proprio provvedimento n del 26 ottobre 2016, di chiusura dell istruttoria I-789 Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. Brave, D management Group S.r.l., Elite Model Management Milano S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l associazione Assem Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), consistente in un unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del model management, con l esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l altro, disposta a carico della società ELITE l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ,26 euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società ELITE e, per l effetto, è stato annullato il provvedimento n del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all irrogazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a ELITE, rinviando all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell importo-base della sanzione per le altre voci considerate con la sola eccezione del computo dei riaddebiti per costi anticipati a terzi (par dec.), risulta errato, nella determinazione del fatturato dell impresa ai sensi dell art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto, per quanto di ragione ;

11 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a ELITE risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n /2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; VISTI tutti gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, scomputando dal valore delle vendite i riaddebiti per costi anticipati a terzi, si ottiene un importo pari a ,37 euro; CONSIDERATO che, moltiplicando tale importo iniziale per la percentuale che riflette la gravità dell infrazione e per il numero di anni di durata della stessa, tenendo altresì conto della percentuale di ribasso applicata quale circostanza attenuante, si ottiene un importo della sanzione pari a ,76 euro; CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, il fatturato totale cui far riferimento ai fini dell individuazione del limite edittale di cui all articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90 deve essere calcolato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle e che la percentuale del 10% di tale fatturato è pari a ,90 euro; CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l importo finale della sanzione da irrogare alla società ELITE per le condotte accertate con il provvedimento n del 26 ottobre 2016 risulta pari a ,90 euro; Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Elite Model Management Milano S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell Autorità n del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di ,90 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto

12 12 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

13 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida); VISTO il proprio provvedimento n del 26 ottobre 2016, di chiusura dell istruttoria I-789 Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. Brave, D management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l. (di seguito anche NEXT), Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l associazione Assem Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), consistente in un unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del model management, con l esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l altro, disposta a carico della società NEXT l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ,50 euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società NEXT e, per l effetto, è stato annullato il provvedimento n del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all irrogazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a NEXT, rinviando all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell importo-base della sanzione per le altri voci considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell impresa ai sensi dell art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve essere accolto ; CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a NEXT risultano puntuali, oggettivi e di

14 14 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n /2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; VISTI tutti gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l importo della sanzione riferita a NEXT, pari a ,40 euro, non deve superare, ai sensi dell articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a ,52 euro; CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l importo finale della sanzione da irrogare alla società NEXT per le condotte accertate con il provvedimento n del 26 ottobre 2016 risulta pari a ,52 euro; Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Next Italy S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell Autorità n del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di ,52 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

15 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

16 16 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida); VISTO il proprio provvedimento n del 26 ottobre 2016, di chiusura dell istruttoria I-789 Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. Brave, D management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l. (di seguito anche WHYNOT), Women Models S.p.A. e l associazione Assem Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), consistente in un unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del model management, con l esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l altro, disposta a carico della società WHYNOT l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ,71 euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società WHYNOT e, per l effetto, è stato annullato il provvedimento n del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all irrogazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a WHYNOT, rinviando all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della Sentenza: In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell importo-base della sanzione per le altri voci considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell impresa ai sensi dell art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve essere accolto ;

17 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a WHYNOT risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n /2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; VISTI tutti gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l importo della sanzione riferita a WHYNOT, pari a ,35 euro, non deve superare, ai sensi dell articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a ,63 euro; CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l importo finale della sanzione da irrogare alla società WHYNOT per le condotte accertate con il provvedimento n del 26 ottobre 2016 risulta pari a ,63 euro; Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Why Not S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell Autorità n del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di ,63 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

18 18 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

19 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida); VISTO il proprio provvedimento n del 26 ottobre 2016, di chiusura dell istruttoria I-789 Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. Brave, D management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. (di seguito anche WOMEN) e l associazione Assem Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), consistente in un unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del model management, con l esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l altro, disposta a carico della società WOMEN l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ,20 euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n. 4402/2018 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società WOMEN e, per l effetto, è stato annullato il provvedimento n del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all irrogazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a WOMEN, rinviando all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della Sentenza: In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell importo-base della sanzione per le altri voci considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell impresa ai sensi dell art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve essere accolto ;

20 20 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a WOMEN risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n /2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; VISTI tutti gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l importo della sanzione riferita a WOMEN, pari a ,29 euro, non deve superare, ai sensi dell articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a ,00 euro; CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l importo finale della sanzione da irrogare alla società WOMEN per le condotte accertate con il provvedimento n del 26 ottobre 2016 risulta pari a ,00 euro; Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Women Models S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell Autorità n del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di ,00 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

21 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

22 22 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 I789 - AGENZIE DI MODELLE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida); VISTO il proprio provvedimento n del 26 ottobre 2016, di chiusura dell istruttoria I-789 Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. Brave, D management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l. (di seguito anche MAJOR), Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l associazione Assem Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), consistente in un unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del model management, con l esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l altro, disposta a carico della società MAJOR l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ,10 euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società MAJOR e, per l effetto, è stato annullato il provvedimento n del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all irrogazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a MAJOR, rinviando all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell importo-base della sanzione per le altre voci considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell impresa ai sensi dell art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto ; CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a MAJOR risultano puntuali, oggettivi e di

23 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n /2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; VISTI tutti gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l importo della sanzione riferita a MAJOR, pari a ,22 euro, non deve superare, ai sensi dell articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a ,10 euro; CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l importo finale della sanzione da irrogare alla società MAJOR per le condotte accertate con il provvedimento n del 26 ottobre 2016 risulta pari a ,10 euro; Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Major Model Management S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell Autorità n del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di ,10 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

24 24 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

25 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, Linee guida ); VISTO il proprio provvedimento n del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 Gare ossigenoterapia e ventiloterapia, con il quale l Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicair Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un intesa restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l indizione di una gara ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell infrazione, è stata disposta a carico della società Eubios S.r.l. l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito Tar Lazio ) del 24 aprile 2018, n con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Eubios S.r.l. e, per l effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito che consente, ai sensi dell articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall AGCM, ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; VISTI i parametri per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare

26 26 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. terza fase, ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la riferita sentenza; CONSIDERATO quanto segue: La riduzione della percentuale del valore delle vendite 1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell infrazione, quale applicata dall Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%. 2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Eubios S.r.l. a euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a euro. La rideterminazione della sanzione 3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4467, l importo finale della sanzione da irrogare alla società Eubios S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a euro. Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Eubios S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell Autorità n del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

27 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

28 28 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018 I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217; VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, Linee guida ); VISTO il proprio provvedimento n del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 Gare ossigenoterapia e ventiloterapia, con il quale l Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicair Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A.. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un intesa restrittiva della concorrenza contraria all articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l indizione di una gara ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese; VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell infrazione, è stata disposta a carico della società Tergas S.r.l. l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di euro; VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito Tar Lazio ) del 24 aprile 2018, n con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Tergas S.r.l. e, per l effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione; VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito che consente, ai sensi dell articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall AGCM, ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; VISTI i parametri per la rideterminazione dell importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare

29 BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. terza fase, ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell Autorità ad esito dell eventuale appello avverso la riferita sentenza; CONSIDERATO quanto segue: La riduzione della percentuale del valore delle vendite 1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell infrazione, quale applicata dall Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%. 2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Tergas S.r.l. a euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a euro. La rideterminazione della sanzione 3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4487, l importo finale della sanzione da irrogare alla società Tergas S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a euro. Tuttavia, in considerazione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte relativo all anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90), l ammontare della sanzione comminabile appare doversi confermare nella misura di euro. Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Tergas S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell Autorità n del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è confermata nella misura di euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

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