Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

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1 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito 18 novembre 2013

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL Provvedimento n A447 - (QG2) BG GAS MARKETING AND TRADING Provvedimento n A453 - (QG8) ENERGETIC SPA Provvedimento n A454 - (QG9) ENERGETIC SOURCE SPA Provvedimento n A455 - (QG10) ENERGY.COM SPA Provvedimento n A457 - (QG12) ENOVA SRL Provvedimento n A458 - (QG13) ERG SPA Provvedimento n A459 - (QG14) EXERGIA SPA Provvedimento n A460 - (QG15) GALA SPA Provvedimento n A461 - (QG16) GAS PLUS ITALIANA SRL Provvedimento n A463 - (QG18) GRUPPO OPENLOGS SRL Provvedimento n A465 - (QG20) PHLOGAS SRL Provvedimento n A466 - (QG21) REPOWER ITALIA SPA Provvedimento n A467 - (QG22) ROMA GAS & POWER SPA Provvedimento n A468 - (QG23) SINERGIE ITALIANE SRL Provvedimento n A469 - (QG24) SUISSEGAS ITALIA SPA Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 69 C11924 API ANONIMA PETROLI ITALIANA/S.E.A.D Provvedimento n C VENICE HOLDINGS/UNIEURO Provvedimento n

4 ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 75 AS SEGNALAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 123, COMMA 7, DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 75 AS UFFICIO DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI FERROVIARI DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI DI CABOTAGGIO IN TERRITORIO ITALIANO SULLA TRATTA INTERNAZIONALE MILANO-PARIGI 77 AS REGIONE ABRUZZO SCELTA DEI MODELLI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 82 AS COMUNE DI L AQUILA ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SED S.P.A. 88 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 92 IP166 - DODOTOUR EVOLUTION TRAVEL Provvedimento n PS OPEL ITALIA Provvedimento n PS ALITALIA-CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Provvedimento n PS LAVTECH-VENDITE ON LINE Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento 149

5 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e, in particolare, il comma 1 dell articolo 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, e il comma 6 del medesimo articolo 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l attestazione, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all uno per cento del fatturato dell anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, relativo ai valori di cui all articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130; VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 giugno 2013; VISTA la propria delibera del 31 luglio 2013, notificata in data 5 agosto 2013, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Alma Energy Trading S.r.l. per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 130/10 per la mancata ottemperanza all obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso previsto dall articolo 3 del medesimo Decreto; VISTA la memoria difensiva della società Alma Energy Trading S.r.l., pervenuta in data 5 settembre 2013; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:

6 6 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 I. LA PARTE La società Alma Energy Trading S.r.l. è un operatore che nel periodo 1 aprile marzo 2013 ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti; nel 2012 la Alma Energy Trading S.r.l. ha realizzato un fatturato di euro. II. RISULTANZE ISTRUTTORIE Il fatto Secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 giugno 2013, la società Alma Energy Trading S.r.l. risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo La medesima società Alma Energy Trading S.r.l. era, pertanto, obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all articolo 3, comma 3, del predetto Decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013, nonché, ai sensi del comma 3 dell articolo 3 del medesimo Decreto, a trasmettere la predetta attestazione al Ministero stesso, all Autorità garante della concorrenza e del mercato e all Autorità per l energia elettrica ed il gas. Alla data del 31 luglio 2013 la società Alma Energy Trading S.r.l. non risultava aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma. Pertanto, in pari data, l Autorità, ai sensi del comma 6 dell art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ha deliberato di contestare alla società Alma Energy Trading S.r.l. la violazione dell obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso, avviando nei confronti della medesima un procedimento per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto per l inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato. Il provvedimento di avvio del procedimento risulta esser stato notificato alla società Alma Energy Trading S.r.l. in data 5 agosto La società Alma Energy Trading S.r.l. ha poi comunicato la propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 in data 5 settembre Detta quota, espressa in termini percentuali, calcolata secondo i criteri previsti dal Decreto e arrotondata, come indicato nel decreto stesso, alla prima cifra intera inferiore, risulta esser stata dello 0 (zero) per cento. L istruttoria La società Alma Energy Trading S.r.l. ha ricevuto la notifica del provvedimento di avvio il 5 agosto Il 5 settembre 2013 ha fatto pervenire una memoria difensiva. In data 5 settembre 2013 ha altresì fatto pervenire la attestazione della propria quota di mercato calcolata secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo n. 130/10 (pari allo 0%). La società non ha sollevato obiezioni circa la veridicità di quanto contestato nel provvedimento di avvio, vale a dire la mancata comunicazione da parte della medesima, nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 130/2010, della propria quota del mercato all ingrosso di gas naturale. Il principale argomento difensivo avanzato da Alma Energy Trading S.r.l. nella memoria è stato che la mancata comunicazione della propria quota sul mercato all ingrosso del gas naturale

7 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE sarebbe stata conseguenza esclusivamente di un errore interpretativo, ingenerato da notizie di stampa secondo le quali una modifica legislativa in realtà mai intervenuta avrebbe limitato l obbligo di comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 130/2010 alle sole imprese la cui quota di mercato fosse superiore al 10%. III. VALUTAZIONI Gli elementi acquisiti nel procedimento per inottemperanza all obbligo di comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso, di cui all art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10, condotto nei confronti della società Alma Energy Trading S.r.l., hanno confermato che la medesima era soggetta all obbligo di attestare e comunicare all Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico e all Autorità per l energia elettrica e il gas la propria quota nel mercato all ingrosso di gas naturale e ha omesso di inviare nei termini la prescritta comunicazione. Pertanto, accertata la violazione dell articolo 3, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 130/2010 e la sua imputabilità alla società Alma Energy Trading S.r.l., si ritiene di dover procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 3, comma 6, del medesimo Decreto. Al fine della quantificazione della sanzione rileva quanto previsto dall articolo 11 della legge n. 689/81. In particolare, va considerata la peculiarità e la novità della fattispecie in esame, che non era finora mai stata oggetto di intervento sanzionatorio da parte dell Autorità. Sulla base dell insieme degli elementi descritti, si ritiene quindi che sussistano i presupposti per irrogare alla società Alma Energy Trading S.r.l. una sanzione pecuniaria simbolica, pari a 500 (cinquecento euro). Rimane fermo, tuttavia, che la rilevata novità e peculiarità della fattispecie in esame potrebbe non assumere rilievo in caso di eventuale e futura violazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10. CONSIDERATO, pertanto, che la società Alma Energy Trading S.r.l. ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti nel periodo intercorrente tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013; CONSIDERATO che la medesima società non ha effettuato nei termini la comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale, come previsto dall art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10; RITENUTI, nel complesso, sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo n. 130/10, a carico della società Alma Energy Trading S.r.l. nella misura simbolica di 500 (cinquecento euro); ORDINA alla società Alma Energy Trading S.r.l. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 500 (cinquecento euro) per la mancata comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale relativamente al periodo 1 aprile marzo La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in

8 8 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società Alma Energy Trading S.r.l. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

9 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE A447 - (QG2) BG GAS MARKETING AND TRADING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e, in particolare, il comma 1 dell articolo 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, e il comma 6 del medesimo articolo 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l attestazione, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all uno per cento del fatturato dell anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, relativo ai valori di cui all articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130; VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 giugno 2013; VISTA la propria delibera del 31 luglio 2013, notificata in data 26 settembre 2013, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 130/10 per la mancata ottemperanza all obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso previsto dall articolo 3 del medesimo Decreto; VISTA la memoria difensiva della società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A., pervenuta in data 30 settembre 2013; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LA PARTE La società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. è un operatore che nel periodo 1 aprile marzo 2013 ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti; nel 2012 la Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. ha realizzato un fatturato di euro.

10 10 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 II. RISULTANZE ISTRUTTORIE Il fatto Secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 giugno 2013, la società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo La medesima società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. era, pertanto, obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all articolo 3, comma 3, del predetto Decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013, nonché, ai sensi del comma 3 dell articolo 3 del medesimo Decreto, a trasmettere la predetta attestazione al Ministero stesso, all Autorità garante della concorrenza e del mercato e all Autorità per l energia elettrica ed il gas. Alla data del 31 luglio 2013 la società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. non risultava aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma. Pertanto, in pari data, l Autorità, ai sensi del comma 6 dell art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ha deliberato di contestare alla società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. la violazione dell obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso, avviando nei confronti della medesima un procedimento per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto, per l inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato. Il provvedimento di avvio del procedimento risulta esser stato notificato alla società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. in data 26 settembre La società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. ha poi comunicato la propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, in data 19 settembre Detta quota, espressa in termini percentuali, calcolata secondo i criteri previsti dal Decreto e arrotondata, come indicato nel decreto stesso, alla prima cifra intera inferiore, risulta esser stata dello 0 (zero) per cento. L istruttoria La società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. ha ricevuto la notifica del provvedimento di avvio il 26 settembre Il 30 settembre 2013 ha fatto pervenire una memoria difensiva. In data 19 settembre 2013 ha altresì fatto pervenire la attestazione della propria quota di mercato calcolata secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo n. 130/10 (pari allo 0%). La società non ha sollevato obiezioni circa la veridicità di quanto contestato nel provvedimento di avvio, vale a dire la mancata comunicazione da parte della medesima, nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 130/10, della propria quota del mercato all ingrosso di gas naturale. Il principale argomento difensivo avanzato da Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. nella memoria è che la società non aveva intenzione di commettere l omissione, ma non ha potuto inviare la comunicazione in quanto è venuta a conoscenza dell avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico del dato di cui all art. 3, comma 3 del Decreto

11 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE Legislativo n. 130/10 solo una volta avuta notizia dell avvio del procedimento da parte dell Autorità. III. VALUTAZIONI Gli elementi acquisiti nel procedimento per inottemperanza all obbligo di comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso, di cui all art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10, condotto nei confronti della società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A., hanno confermato che la medesima era soggetta all obbligo di attestare e comunicare all Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico e all Autorità per l energia elettrica e il gas la propria quota nel mercato all ingrosso di gas naturale e ha omesso di inviare nei termini la prescritta comunicazione. Pertanto, accertata la violazione dell articolo 3, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 130/10 e la sua imputabilità alla società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A., si ritiene di dover procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 3, comma 6, del medesimo Decreto. Al fine della quantificazione della sanzione rileva quanto previsto dall articolo 11 della legge n. 689/81. In particolare, va considerata la peculiarità e la novità della fattispecie in esame, che non era finora mai stata oggetto di intervento sanzionatorio da parte dell Autorità. Sulla base dell insieme degli elementi descritti, si ritiene quindi che sussistano i presupposti per irrogare alla società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. una sanzione pecuniaria simbolica, pari a 500 (cinquecento euro). Rimane fermo, tuttavia, che la rilevata novità e peculiarità della fattispecie in esame potrebbe non assumere rilievo in caso di eventuale e futura violazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10. CONSIDERATO, pertanto, che la società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti nel periodo intercorrente tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013; CONSIDERATO che la medesima società non ha effettuato nei termini la comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale, come previsto dall art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10; RITENUTI, nel complesso, sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo n. 130/10, a carico della società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. nella misura simbolica di 500 (cinquecento euro); ORDINA alla società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di 500 (cinquecento euro) per la mancata comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale relativamente al periodo 1 aprile marzo La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi

12 12 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società Bg Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

13 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE A453 - (QG8) ENERGETIC SPA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e, in particolare, il comma 1 dell articolo 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, e il comma 6 del medesimo articolo 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l attestazione, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all uno per cento del fatturato dell anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, relativo ai valori di cui all articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130; VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 giugno 2013; VISTA la propria delibera del 31 luglio 2013, notificata in data 6 agosto 2013, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Energetic S.p.A. per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 130/2010 per la mancata ottemperanza all obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso previsto dall articolo 3 del medesimo Decreto; VISTA la memoria difensiva della società Energetic S.p.A., pervenuta in data 17 settembre 2013; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LA PARTE La società Energetic S.p.A. è un operatore che nel periodo 1 aprile marzo 2013 ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti; nel 2012 la Energetic S.p.A. ha realizzato un fatturato di euro.

14 14 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 II. RISULTANZE ISTRUTTORIE Il fatto Secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 giugno 2013, la società Energetic S.p.A. risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo La medesima società Energetic S.p.A. era, pertanto, obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all articolo 3, comma 3, del predetto Decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013, nonché, ai sensi del comma 3 dell articolo 3 del medesimo Decreto, a trasmettere la predetta attestazione al Ministero stesso, all Autorità garante della concorrenza e del mercato e all Autorità per l energia elettrica ed il gas. Alla data del 31 luglio 2013 la società Energetic S.p.A. non risultava aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma. Pertanto, in pari data, l Autorità, ai sensi del comma 6 dell art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ha deliberato di contestare alla società Energetic S.p.A. la violazione dell obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso, avviando nei confronti della medesima un procedimento per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto per l inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato. Il provvedimento di avvio del procedimento risulta esser stato notificato alla società Energetic S.p.A. in data 6 agosto La società Energetic S.p.A. ha poi comunicato la propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, in data 17 settembre Detta quota, espressa in termini percentuali, calcolata secondo i criteri previsti dal Decreto e arrotondata, come indicato nel decreto stesso, alla prima cifra intera inferiore, risulta esser stata dello 0 (zero) per cento. L istruttoria La società Energetic S.p.A. ha ricevuto la notifica del provvedimento di avvio il 6 agosto Il 17 settembre 2013 ha fatto pervenire una memoria difensiva. In data 17 settembre 2013 ha altresì fatto pervenire la attestazione della propria quota di mercato calcolata secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo n. 130/10 (pari allo 0%). La società non ha sollevato obiezioni circa la veridicità di quanto contestato nel provvedimento di avvio, vale a dire la mancata comunicazione da parte della medesima, nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 130/2010, della propria quota del mercato all ingrosso di gas naturale. Il principale argomento difensivo avanzato da Energetic S.p.A. nella memoria consiste nel rilevare che la società non ha importato gas naturale in Italia nell anno di riferimento, ed ha immesso nella rete nazionale di gasdotti soltanto del gas importato da un altro operatore. Al riguardo si osserva che l argomento non appare condivisibile, in quanto la lettera del Decreto obbliga ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti (art. 3, comma 1) ad effettuare la attestazione e la comunicazione, a prescindere, quindi, dalla provenienza (importazione, stoccaggio, acquisto da altro operatore, ecc.) del gas immesso.

15 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE III. VALUTAZIONI Gli elementi acquisiti nel procedimento per inottemperanza all obbligo di comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso, di cui all art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10, condotto nei confronti della società Energetic S.p.A., hanno confermato che la medesima era soggetta all obbligo di attestare e comunicare all Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico e all Autorità per l energia elettrica e il gas la propria quota nel mercato all ingrosso di gas naturale e ha omesso di inviare nei termini la prescritta comunicazione. Pertanto, accertata la violazione dell articolo 3, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 130/10 e la sua imputabilità alla società Energetic S.p.A., si ritiene di dover procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 3, comma 6, del medesimo Decreto. Al fine della quantificazione della sanzione rileva quanto previsto dall articolo 11 della legge n. 689/81. In particolare, va considerata la peculiarità e la novità della fattispecie in esame, che non era finora mai stata oggetto di intervento sanzionatorio da parte dell Autorità. Sulla base dell insieme degli elementi descritti, si ritiene quindi che sussistano i presupposti per irrogare alla società Energetic S.p.A. una sanzione pecuniaria simbolica, pari a 500 (cinquecento euro). Rimane fermo, tuttavia, che la rilevata novità e peculiarità della fattispecie in esame potrebbe non assumere rilievo in caso di eventuale e futura violazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10. CONSIDERATO, pertanto, che la società Energetic S.p.A. ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti nel periodo intercorrente tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013; CONSIDERATO che la medesima società non ha effettuato nei termini la comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale, come previsto dall art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10; RITENUTI, nel complesso, sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo n. 130/10, a carico della società Energetic S.p.A. nella misura simbolica di 500 (cinquecento euro); ORDINA alla società Energetic S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 500 (cinquecento euro) per la mancata comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale relativamente al periodo 1 aprile marzo La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet

16 16 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società Energetic S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

17 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE A454 - (QG9) ENERGETIC SOURCE SPA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e, in particolare, il comma 1 dell articolo 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, e il comma 6 del medesimo articolo 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l attestazione, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all uno per cento del fatturato dell anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, relativo ai valori di cui all articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130; VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 giugno 2013; VISTA la propria delibera del 31 luglio 2013, notificata in data 22 agosto 2013, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Energetic Source S.p.A. per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 130/10 per la mancata ottemperanza all obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso previsto dall articolo 3 del medesimo Decreto; VISTA la memoria difensiva della società Energetic Source S.p.A., pervenuta in data 30 agosto 2013; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LA PARTE La società Energetic Source S.p.A. è un operatore che nel periodo 1 aprile marzo 2013 ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti; nel 2012 la Energetic Source S.p.A. ha realizzato un fatturato di euro.

18 18 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 II. RISULTANZE ISTRUTTORIE Il fatto Secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 giugno 2013, la società Energetic Source S.p.A. risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo La medesima società Energetic Source S.p.A. era, pertanto, obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all articolo 3, comma 3, del predetto Decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013, nonché, ai sensi del comma 3 dell articolo 3 del medesimo Decreto, a trasmettere la predetta attestazione al Ministero stesso, all Autorità garante della concorrenza e del mercato e all Autorità per l energia elettrica ed il gas. Alla data del 31 luglio 2013 la società Energetic Source S.p.A. non risultava aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma. Pertanto, in pari data, l Autorità, ai sensi del comma 6 dell art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ha deliberato di contestare alla società Energetic Source S.p.A. la violazione dell obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso, avviando nei confronti della medesima un procedimento per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del decreto per l inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato. Il provvedimento di avvio del procedimento risulta esser stato notificato alla società Energetic Source S.p.A. in data 22 agosto La società Energetic Source S.p.A. ha poi comunicato la propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, in data 30 agosto Detta quota, espressa in termini percentuali, calcolata secondo i criteri previsti dal Decreto e arrotondata, come indicato nel decreto stesso, alla prima cifra intera inferiore, risulta esser stata dello 0 (zero) per cento. L istruttoria La società Energetic Source S.p.A. ha ricevuto la notifica del provvedimento di avvio il 22 agosto Il 30 agosto 2013 ha fatto pervenire una memoria difensiva. In data 30 agosto 2013 ha altresì fatto pervenire la attestazione della propria quota di mercato calcolata secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo n. 130/10 (pari allo 0%). La società non ha sollevato obiezioni circa la veridicità di quanto contestato nel provvedimento di avvio, vale a dire la mancata comunicazione da parte della medesima, nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 130/10, della propria quota del mercato all ingrosso di gas naturale. Il principale argomento difensivo avanzato da Energetic Source S.p.A. nella memoria è stato che il mancato invio della comunicazione è stato dovuto ad un disguido, causato principalmente da una riorganizzazione interna. III. VALUTAZIONI Gli elementi acquisiti nel procedimento per inottemperanza all obbligo di comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso, di cui all art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10, condotto

19 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE nei confronti della società Energetic Source S.p.A., hanno confermato che la medesima era soggetta all obbligo di attestare e comunicare all Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico e all Autorità per l energia elettrica e il gas la propria quota nel mercato all ingrosso di gas naturale e ha omesso di inviare nei termini la prescritta comunicazione. Pertanto, accertata la violazione dell articolo 3, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 130/2010 e la sua imputabilità alla società Energetic Source S.p.A., si ritiene di dover procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 3, comma 6, del medesimo Decreto. Al fine della quantificazione della sanzione rileva quanto previsto dall articolo 11 della legge n. 689/81. In particolare, va considerata la peculiarità e la novità della fattispecie in esame, che non era finora mai stata oggetto di intervento sanzionatorio da parte dell Autorità. Sulla base dell insieme degli elementi descritti, si ritiene quindi che sussistano i presupposti per irrogare alla società Energetic Source S.p.A. una sanzione pecuniaria simbolica, pari a 500 (cinquecento euro). Rimane fermo, tuttavia, che la rilevata novità e peculiarità della fattispecie in esame potrebbe non assumere rilievo in caso di eventuale e futura violazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10. CONSIDERATO, pertanto, che la società Energetic Source S.p.A. ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti nel periodo intercorrente tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013; CONSIDERATO che la medesima società non ha effettuato nei termini la comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale, come previsto dall art. 3 del Decreto Legislativo n. 130/10; RITENUTI, nel complesso, sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo n. n. 130/10, a carico della società Energetic Source S.p.A. nella misura simbolica di 500 (cinquecento euro); ORDINA alla società Energetic Source S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 500 (cinquecento euro) per la mancata comunicazione della propria quota di mercato all ingrosso di gas naturale relativamente al periodo 1 aprile marzo La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

20 20 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società Energetic Source S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

21 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE A455 - (QG10) ENERGY.COM SPA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e, in particolare, il comma 1 dell articolo 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, e il comma 6 del medesimo articolo 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l attestazione, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all uno per cento del fatturato dell anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, relativo ai valori di cui all articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130; VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 giugno 2013; VISTA la propria delibera del 31 luglio 2013, notificata in data 6 agosto 2013, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Energy.Com S.p.A. per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 130/10 per la mancata ottemperanza all obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso previsto dall articolo 3 del medesimo Decreto; VISTA la memoria difensiva della società Energy.Com S.p.A., pervenuta in data 5 settembre 2013; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LA PARTE La società Energy.Com S.p.A. è un operatore che nel periodo 1 aprile marzo 2013 ha immesso gas naturale nella rete nazionale di gasdotti; nel 2012 la Energy.Com S.p.A. ha realizzato un fatturato di euro.

22 22 BOLLETTINO N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2013 II. RISULTANZE ISTRUTTORIE Il fatto Secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 giugno 2013, la società Energy.Com S.p.A. risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo La medesima società Energy.Com S.p.A. era, pertanto, obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all articolo 3, comma 3, del predetto Decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013, nonché, ai sensi del comma 3 dell articolo 3 del medesimo Decreto, a trasmettere la predetta attestazione al Ministero stesso, all Autorità garante della concorrenza e del mercato e all Autorità per l energia elettrica ed il gas. Alla data del 31 luglio 2013 la società Energy.Com S.p.A. non risultava aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma. Pertanto, in pari data, l Autorità, ai sensi del comma 6 dell art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ha deliberato di contestare alla società Energy.Com S.p.A. la violazione dell obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all ingrosso, avviando nei confronti della medesima un procedimento per l irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 3, comma 6, del decreto per l inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato. Il provvedimento di avvio del procedimento risulta esser stato notificato alla società Energy.Com S.p.A. in data 6 agosto La società Energy.Com S.p.A. ha poi comunicato la propria quota di mercato all ingrosso di cui al comma 1 dell articolo 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, in data 5 settembre Detta quota, espressa in termini percentuali, calcolata secondo i criteri previsti dal Decreto e arrotondata, come indicato nel decreto stesso, alla prima cifra intera inferiore, risulta esser stata dello 0 (zero) per cento. L istruttoria La società Energy.Com S.p.A. ha ricevuto la notifica del provvedimento di avvio il 6 agosto Il 5 settembre 2013 ha fatto pervenire una memoria difensiva. In data 5 settembre 2013 ha altresì fatto pervenire la attestazione della propria quota di mercato calcolata secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo n. 130/10 (pari allo 0%). La società non ha sollevato obiezioni circa la veridicità di quanto contestato nel provvedimento di avvio, vale a dire la mancata comunicazione da parte della medesima, nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 130/10, della propria quota del mercato all ingrosso di gas naturale. Il principale argomento difensivo avanzato da Energy.Com S.p.A. nella memoria consiste nel rilevare che la società non ha importato gas naturale in Italia nell anno di riferimento, ed ha immesso nella rete nazionale di gasdotti soltanto del gas importato da un altro operatore. Al riguardo si osserva che l argomento non appare condivisibile, in quanto la lettera del Decreto obbliga ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti (art. 3, comma 1) ad effettuare la attestazione e la comunicazione, a prescindere, quindi, dalla provenienza (importazione, stoccaggio, acquisto da altro operatore, ecc.) del gas immesso.

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