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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Capstone Equities Manager LLC per violazioni dell art. 103, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative del Regolamento Emittenti LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito «TUF») e, in particolare, l art. 103 (Svolgimento dell'offerta), comma 4, ai sensi del quale La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina: a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta; b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta; ( ) ; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni (Regolamento Emittenti) e, in particolare: - l art. 41 ( Norme di trasparenza ), comma 2, lett. c, n. 1), che, in attuazione del suddetto art. 103, comma 4, lett. b), del TUF, stabilisce: Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data ultima di pagamento del corrispettivo: ( ) c) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni da essi compiute, anche indirettamente o per interposta persona: ( ) 1) di acquisto e vendita dei prodotti finanziari oggetto d'offerta indicando i corrispettivi pattuiti ; - l art. 37-ter ( Promozione dell offerta ), comma 1, lett. a), che, in attuazione dell art. 103, comma 4, lett. a), del Tuf, prevede: L offerente promuove l offerta presentando alla Consob: a) il documento d offerta e l eventuale scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi contenuti negli Allegati 2A e 2B [ ]. A sua volta, il citato Allegato 2A al Regolamento Emittenti prevede, alla Sezione D d.1 Strumenti finanziari della società emittente o aventi come sottostante detti strumenti finanziari posseduti dall offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, che l offerente fornisca nel documento d offerta l indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso e di quelli in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto ; - l art. 35, comma 1, lett. b), ai sensi del quale per soggetti interessati si intendono: l offerente, l emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo, le società collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell offerente o dell emittente aderenti ad uno dei patti oggetto di comunicazione ai sensi dell articolo 122 del Testo unico nonché coloro che operano di concerto con l offerente o l emittente ; RILEVATO che, con comunicazione diffusa in data 4 novembre 2014 ai sensi dell art. 102, comma 1, del TUF e dell art. 37 del Regolamento Emittenti, SP 101 Finance Ireland Limited ( SP 101 ) e Capstone Equities Capital Management, LP ( Capstone e, congiuntamente a SP 101, gli Offerenti ) hanno reso nota la decisione di promuovere una offerta pubblica di acquisto volontaria 1

2 parziale ( Offerta ) su quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato denominato Fondo Europa Immobiliare n. 1 ( Fondo ) gestito da Vegagest SGR S.p.A. Emittente ); RILEVATO che, nel Documento relativo all Offerta approvato dalla Consob con delibera n del 27 novembre 2014 e pubblicato in pari data (di seguito anche: Documento ), veniva espressamente dichiarato che: a) al punto D.1 ( Numero di quote possedute dagli Offerenti ) della Sezione D (rubricata: Quote del Fondo possedute dagli Offerenti anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelle possedute da società controllate ): Alla data [di pubblicazione] del presente Documento di Offerta gli Offerenti non possiedono nessuna Quota del Fondo ; b) al punto E.5 ( Valori ai quali son state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte degli Offerenti, operazioni di acquisto e vendita sulle Quote ) della Sezione E (rubricata: Corrispettivo unitario e sua giustificazione ): Gli Offerenti non hanno posto in essere alcuna operazione sulle Quote nei 12 mesi antecedenti il Periodo di Offerta ; RILEVATO che, dal suddetto documento di offerta si evinceva, altresì, che Capstone Equities Manager LLC ( CEM LLC ) era il soggetto preposto alla gestione degli Offerenti ed era, altresì, responsabile di tutte le decisioni prese in merito alla promozione e allo svolgimento dell Offerta, di talché risultava essere soggetto interessato ai sensi del citato art. 35 del Regolamento Emittenti; RILEVATO che, con comunicato stampa diffuso in data 1 dicembre 2014, gli Offerenti A rettifica di quanto indicato nel documento di offerta approvato con delibera CONSOB n del 27/11/2014. e, in particolare, a quanto inter alia indicato nella premessa del Documento in relazione alla circostanza che alla data [di pubblicazione] del Documento di Offerta, gli Offerenti non detengono alcuna Quota del Fondo hanno reso noto di aver effettuato nel periodo compreso tra il 21/11/2014 ed il 28/11/ operazioni di acquisto di quote del Fondo Europa Immobiliare N. 1, ISIN IT ; RILEVATO, in particolare, che, secondo quanto riportato nel citato comunicato, nelle giornate del 21, 24, 25, 26 e 28 novembre 2014 SP 101 e Capstone hanno acquistato, ciascuno, quote del Fondo per un totale complessivo, rispettivamente, di n. 920 e di n. 64 quote; VISTA la nota del 20 novembre 2015, notificata il 14 dicembre 2015, con la quale, alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione Corporate Governance, Ufficio Opa e Assetti Proprietari, ha contestato a Capstone Equities Manager LLC le violazioni di seguito indicate: a) violazione del combinato disposto degli artt. 103, comma 4, lett. b) del Tuf e 41, comma 2, lett. c, n. 1), del Regolamento Emittenti, per non avere adempiuto, in relazione alle operazioni di acquisto delle quote dell Emittente concluse sia da SP 101 che da Capstone prima dell inizio del periodo di adesione all Offerta, i prescritti obblighi di comunicazione nei confronti della Consob e del mercato; b) violazione del combinato disposto degli artt. 103, comma 4, lett. a), del Tuf e 37-ter, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, per non aver redatto il Documento d Offerta conformemente all Allegato 2A al Regolamento Emittenti omettendo, in particolare, di dichiarare, nella Sezione D Quote del fondo possedute dagli offerenti anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelle possedute da società controllate, il possesso da parte degli Offerenti delle quote del Fondo già acquistate sul mercato; 2

3 VISTA la nota pervenuta in data 7 gennaio 2016 con la quale Capstone ha formulato dinanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; VISTA la nota del 27 gennaio 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, in accoglimento della predetta istanza di accesso, ha trasmesso alla Società copia degli atti richiesti; VISTE le note di identico contenuto pervenute in data 7 gennaio e 15 gennaio 2016 con le quali la Società ha, altresì, formulato deduzioni difensive; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 6 maggio 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive, formulando conseguenti proposte sanzionatorie; VISTA la nota del 6 maggio 2016 con la quale è stata tramessa copia, ai soggetti interessati, della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate da Capstone con nota del 3 agosto 2016; CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto rappresentato nelle precedenti fasi difensive e, in particolare, non formulano argomentazioni atte a diversamente qualificare gli addebiti contestati; VISTO l art. 192, comma 2, del TUF, il quale prevede, per ciascuna delle violazioni in esame, l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro ,00 fino a un massimo non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente; VISTO l art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo»; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza gli elementi di seguito indicati: - il puntuale e completo adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia di OPA rappresenta un importante strumento per consentire al mercato e alla Consob di essere 3

4 tempestivamente a conoscenza delle transazioni concernenti strumenti finanziari oggetto di OPA; informativa che acquisisce peculiare rilevanza quando tali transazioni sono poste in essere da soggetti connotati da un particolare status, quali devono ritenersi quelle figure che rientrano nel novero dei soggetti interessati come definiti dall art. 35 del Regolamento Emittenti; - con particolare riguardo alle omissioni del documento di offerta, le norme violate rivestono particolare importanza nell ambito della disciplina delle offerte pubbliche in quanto, indicando il contenuto del documento di offerta, mirano ad assicurare che vengano indicate dall offerente tutti gli elementi essenziali per garantire agli oblati una scelta consapevole in ordine all adesione all offerta; - gli acquisti effettuati dalla Società riguardano un numero limitato di quote oggetto dell Offerta (meno del 3%) per un corrispettivo inferiore al prezzo di offerta delle quote medesime; - l Offerta in esame è risultata essere inefficace per mancato avveramento della condizione sospensiva rappresentata dal raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari ad almeno n Quote; - la Società ha comunque provveduto spontaneamente, seppur tardivamente e con forma inappropriata alla pubblicazione delle informazione richieste dalla normativa di settore il primo giorno del periodo di adesione all offerta; CONSIDERATO che, con riferimento all elemento soggettivo, dalle risultanze istruttorie, si ritiene di qualificare come colposa la condotta ascritta alla Società in ordine alle violazioni in esame; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Capstone Equities Manager LLC, con sede in 545 Fifth Avenue, Suite 1209, New York, NY (USA), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di ,00 euro, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima Società il pagamento, determinata come di seguito indicato: in relazione alla violazione del combinato disposto degli artt. 103, comma 4, lett. a), del Tuf e 37-ter, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro ,00, aumentata sino a euro ,00, ai sensi dell art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, per la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal combinato disposto degli artt. 103, comma 4, lett. b), del Tuf e 41, comma 2, lett. c, n. 1), del Regolamento Emittenti (violazione che, ove autonomamente considerata, comporterebbe l applicazione di n. 5 sanzioni da ,00 euro ciascuna). Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le 4

5 sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 30 agosto 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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