LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Banca Tercas s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazioni dell art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato dalla Banca d Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni; VISTE le risultanze dell attività di vigilanza condotta nei confronti di Banca Tercas S.p.A. (di seguito anche la Banca ) e, in particolare, gli scambi informativi avvenuti con il Commissario straordinario, da cui sono emersi profili di irregolarità nella valutazione di adeguatezza degli investimenti, nella tenuta delle registrazioni e nella gestione del conflitto di interesse; VISTE le lettere del 7 gennaio 2014, notificate ai destinatari tra il 15 gennaio ed il 16 aprile 2014, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione, ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, le seguenti violazioni: 1) del combinato disposto dell art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007, che dettano regole in materia di valutazione di adeguatezza degli investimenti in ordine a due profili: A) irregolarità nella profilatura della clientela, commesse nell ambito dell operatività avente ad oggetto la negoziazione di azioni di propria emissione (periodo della violazione dal 15 dicembre 2010 al 29 giugno 2011); B) carenze nel processo di mappatura del profilo di rischio delle emissioni subordinate della Banca dei prodotti che hanno inficiato la valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela (periodo della violazione dal 1 luglio 2009 al 4 maggio 2012); 1

2 2) del combinato disposto dell art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 15, commi 1 e 2, lettera e), e dell art. 29 del Regolamento Congiunto Banca d'italia/consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, e di tenere, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire l adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti (periodo della violazione 1 febbraio maggio 2012); 3) dell art. 21, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007 che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e di gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti (periodo della violazione 1 febbraio maggio 2012); RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 1A è stata contestata, tra gli altri, ai sig.ri Lino Nisii, Mario Russo, [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], Guglielmo Marconi, Luigi Marini, Federica Morricone, [ omissis ] (componenti il Consiglio di Amministrazione), Gianfranco Scenna, Luca Di Eugenio, Simona Conte (membri effettivi del Collegio Sindacale), Antonio Di Matteo (Direttore Generale), Francesco Corneli (Vice Direttore Generale), Lucio Pensilli (Responsabile Area Finanza), Franco Maiorani (Responsabile Servizio Finanza Clienti); RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 1B è stata contestata, tra gli altri, ai sig.ri Lino Nisii, Mario Russo, Claudio Di Gennaro, [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], Guglielmo Marconi, Luigi Marini, Federica Morricone, Alfredo Rabbi, [ omissis ] (componenti il Consiglio di Amministrazione), Gianfranco Scenna, Luca Di Eugenio, Simona Conte, Luigi Montironi, Massimo Dell Orletta (membri effettivi del Collegio Sindacale), Antonio Di Matteo (Direttore Generale), Lucio Pensilli (Responsabile Area Finanza), Franco Maiorani (Responsabile Servizio Finanza Clienti); RILEVATO che le sopraindicate violazioni n. 2 e 3 sono state contestate, tra gli altri, ai sig.ri Lino Nisii, Mario Russo, Claudio Di Gennaro, [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], Guglielmo Marconi, Luigi Marini, Federica Morricone, Alfredo Rabbi, [ omissis ] (componenti il Consiglio di Amministrazione), Gianfranco Scenna, Luca Di Eugenio, Simona Conte, Luigi Montironi, Massimo Dell Orletta (membri effettivi del Collegio Sindacale), Antonio Di Matteo (Direttore Generale), Francesco Corneli (Vice Direttore Generale), Lucio Pensilli (Responsabile Area Finanza), Alessio Trivelli (Responsabile Area Commerciale), Piero Lattanzi (Responsabile Servizio Privati) e Franco Maiorani (Responsabile Servizio Finanza Clienti); VISTA la lettera del 7 gennaio 2014, notificata il 16 gennaio 2014, con la quale le sopraindicate violazioni sono state altresì contestate a Banca Tercas S.p.A., in qualità di soggetto responsabile in solido con gli autori delle violazioni, ai sensi dell art. 195, comma 9, del TUF; VISTE le note presentate tra il 20 gennaio 2014 ed il 28 aprile 2014, con le quali taluni dei destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di accesso agli atti posti alla base del procedimento sanzionatorio e di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive; RILEVATO che dette istanze sono state accolte e che gli accessi hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2014 ed il 30 maggio 2014; 2

3 ESAMINATE le deduzioni difensive presentate da tutti i destinatari delle contestazioni nel periodo compreso fra l 11 febbraio e il 24 giugno 2014; VISTA la nota del 27 gennaio 2014, con cui Banca Tercas ha comunicato l intenzione di non esercitare la facoltà di presentare deduzioni, atteso il contributo fornito dal Commissario nell emersione delle irregolarità oggetto dell odierno procedimento; VISTA la nota del 24 luglio 2014, con la quale la Divisione Intermediari ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative, unitamente al Fascicolo Istruttorio, la Relazione istruttoria, nella quale ha ritenuto che le deduzioni presentate non fossero idonee a superare gli addebiti contestati; VISTE le note del 31 luglio 2014, ricevute dagli interessati tra il 31 luglio 2014 ed il 27 settembre 2014, con le quali l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato l avvio della parte istruttoria per la decisione relativa al presente procedimento a tutti i soggetti destinatari delle lettere di contestazione, trasmettendo loro copia della Relazione istruttoria; VISTE le note pervenute tra il 1 e il 26 agosto 2014, con le quali, taluni dei suindicati esponenti aziendali hanno presentato istanze di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni integrative che sono state riscontrate positivamente dalla Consob; VISTE le note pervenute tra il 6 agosto e il 20 novembre 2014, con cui taluni dei sopra indicati destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di audizione personale innanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative; ESAMINATI i verbali delle audizioni che si sono svolte tra l 8 ottobre e il 4 novembre 2014; VISTE le note pervenute tra il 19 agosto e il 16 ottobre 2014, con cui taluni esponenti aziendali hanno formulato istanza di accesso agli atti; RILEVATO che, a seguito dell accoglimento delle predette richieste da parte della Consob, i relativi accessi hanno avuto luogo tra il 17 settembre e il 24 ottobre 2014; ESAMINATE le note pervenute tra il 1 settembre 2014 ed il 22 ottobre 2014 con le quali taluni destinatari delle contestazioni hanno svolto deduzioni integrative difensive; VISTA la Relazione per la Commissione dell 11 dicembre 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 14 maggio e del 4 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione delle sanzioni nonché copia della Nota integrativa per la Commissione dell'8 aprile 2015; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; 3

4 VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate da Lino Nisii (1 luglio 2015), Guglielmo Marconi (1 luglio 2015), Luigi Marini (1 luglio 2015), Alfredo Rabbi (datate 30 giugno 2015), [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ], Gianfranco Scenna (2 luglio 2015), Luca Di Eugenio (2 luglio 2015), Franco Maiorani (6 luglio 2015), Piero Lattanzi (25 giugno 2015), Alessio Trivelli (29 giugno 2015), Lucio Pensilli (3 luglio 2015), Mario Russo (9 luglio 2015); Francesco Corneli (6 luglio 2015); [ omissis ] ; [ omissis ] e [ omissis ]; Luigi Montironi (9 luglio 2015); Massimo Dell Orletta (9 luglio 2015); Simona Conte (15 luglio 2015); RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le seguenti violazioni da parte degli esponenti aziendali sopra indicati in relazione a ciascun illecito contestato: 1) violazione del combinato disposto dell art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché dell art. 21, comma 1, lettera a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007, essendo emerse, nell ambito della valutazione di adeguatezza degli investimenti, carenze di carattere procedurale che hanno consentito, per un verso, che la rete commerciale facesse un uso distorto degli strumenti a disposizione modificando il profilo della clientela in modo di renderlo adeguato alla vendita delle azioni proprie e, per altro verso, che si verificassero anomalie nella mappatura del profilo di rischio delle emissioni subordinate della Banca; 2) violazione del combinato disposto dell art. 21, comma 1, lettera d) del TUF, dell'art. 15, commi 1 e 2, lettera e), e dell art. 29 del Regolamento Congiunto Banca d'italia/consob del 29 ottobre 2007, per non avere adottato la Banca procedure, anche di controllo, idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e per non avere tenuto, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, con particolare riferimento alle negoziazioni su titoli propri che, pur essendo accompagnate da impegni verbali di riacquisto a una data prefissata, sono state tuttavia registrate nella documentazione ufficiale della Banca come operazioni a fermo; 3) violazione dell art. 21, comma 1-bis, lettera a) del TUF e degli artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007, per avere la Banca, nell ambito del collocamento dei titoli propri, omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interessi che, già insiti nell impianto e negli obiettivi dell operazione, hanno assunto rilevanza e dimensioni ancora maggiori a causa di specifiche iniziative commerciali e di pressione sulla rete distributiva; VISTO l art. 190 del TUF, che punisce l inosservanza delle disposizioni previste, tra l altro, dall art. 21 dello stesso decreto, nonché delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob in base al medesimo articolo, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro ,00 per ciascuna violazione; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/81, ai sensi del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, 4

5 all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza i criteri di seguito indicati: - la natura sia procedurale che comportamentale delle violazioni accertate, sostanziatesi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento (violazioni nn. 1, 2 e 3); - la rilevanza quantitativa delle operazioni interessate dalle irregolarità, il numero degli investitori coinvolti, nonché la circostanza che si trattasse di clientela al dettaglio; - i reclami pervenuti dai clienti sottoscrittori per il mancato rimborso di importi investiti nei titoli Tercas; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale (inclusa la circostanza che presso la Banca era stato costituito un Comitato esecutivo, di cui facevano parte, per il periodo 18 maggio aprile 2010, i sig.ri Nisii, Marini, Marconi, Di Gennaro, Rabbi e, per il periodo 14 maggio maggio 2012, dai sig.ri Nisii, Russo, Marini, Marconi e Morricone, e che l appartenenza al Comitato esecutivo comportava una specifica e particolare responsabilità che differenzia nettamente la posizione dei membri del Comitato rispetto agli altri componenti del consiglio di amministrazione), l effettiva funzione svolta all interno della Società all epoca degli illeciti e, nell ambito dei predetti criteri, il periodo di permanenza in carica; - la centralità del sig. Di Matteo nella vicenda ed il conseguente ruolo gregario svolto dagli altri esponenti aziendali; CONSIDERATO, con riferimento all elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati quantomeno da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa, ad eccezione della condotta posta in essere dal sig. Di Matteo che si ritiene ascrivibile a titolo di dolo; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A: A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: 1) Lino Nisii, Presidente del CdA dal 13 marzo 1981 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 5

6 2) Mario Russo, Vice Presidente del CdA dal 23 aprile 2010 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 3) Claudio Di Gennaro, Vice Presidente del CdA dal 25 aprile 1998 al 23 aprile 2010, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1b, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 4) [ omissis ], sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 5) [ omissis ], sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 6) [ omissis ], sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 7) [ omissis ], sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 8) [ omissis ], sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 9) Guglielmo Marconi, Consigliere di amministrazione dal 29 aprile 1995 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 10) Luigi Marini, Consigliere di amministrazione dal 18 aprile 2001 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 11) Federica Morricone, Consigliere di amministrazione dal 23 aprile 2010 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 12) Alfredo Rabbi, Consigliere di amministrazione dal 21 aprile 2007 al 23 aprile 2010, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1b, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 13) [ omissis ], sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 14) Gianfranco Scenna, nella duplice veste di Presidente del Collegio sindacale dal 23 aprile 2010 al 4 maggio 2012 e di componente del Collegio sindacale dal 21 aprile 2007 al 23 aprile 2010, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 15) Luigi Montironi, Presidente del Collegio sindacale dal 16 aprile 2004 al 23 aprile 2010, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1b, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 6

7 16) Luca Di Eugenio, componente del Collegio sindacale dal 23 aprile 2010 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 17) Massimo Dell Orletta, componente del Collegio sindacale dal 21 aprile 2007 al 23 aprile 2010, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1b, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 18) Simona Conte, componente del Collegio sindacale dal 23 aprile 2010 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 19) Antonio Di Matteo, Direttore Generale dal 1 giugno 2005 al 30 settembre 2011, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 20) Francesco Corneli, Vice Direttore Generale dal 25 febbraio 1999 al 1 giugno 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1a, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 21) Lucio Pensilli, Responsabile Area Finanza dal 26 novembre 2007 al 1 marzo 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 22) Alessio Trivelli, Responsabile Area Commerciale dal 1 settembre 2011 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 23) Piero Lattanzi, Responsabile Servizio Privati dal 19 febbraio 2007 al 14 ottobre 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3); 24) Franco Maiorani, Responsabile Servizio Finanza Clienti dal 3 marzo 2008 al 4 maggio 2012, sanzione amministrativa pecuniaria di (di cui per la violazione n. 1, per la violazione n. 2 e per la violazione n. 3). B. è ingiunto a Banca Tercas S.p.A., con sede in Teramo, Corso San Giorgio, n. 36, quale responsabile in solido ai sensi dell art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell importo complessivo di , quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta 7

8 per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 4 dicembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 8

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