Radiazione dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
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1 Delibera n Radiazione dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 14 giugno 2005, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi, nato a Napoli il 20 aprile 1977 e [ omissis ]; VISTE le note del 15 gennaio 2013 e del 26 marzo 2013, con cui UBI Banca Private Investment S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto in data 3 dicembre 2012 un reclamo presentato per conto della sig.ra [ omissis ], cliente assegnata al sig. Riccardi, con cui si segnalava che lo stesso promotore, dopo aver spinto la medesima cliente a firmare un contratto per l apertura di un rapporto di c/c abbinato al servizio di collocamento e negoziazione di ordini, percepiva da quest ultima l assegno bancario n. [ omissis ]per l importo di ,00 euro, tratto su [ omissis ], intestato al medesimo sig. Riccardi. Nel reclamo si evidenziava, altresì, che tale titolo di credito costituiva la provvista per dare esecuzione ad un investimento di durata annuale e che avrebbe maturato una cedola annuale del 10% pagata mensilmente, come emerge dalla copia del relativo contratto, allegata al reclamo; RILEVATO che in merito al suddetto esposto, la Banca ha riscontrato che: 1) la sig.ra [ omissis ] è intestataria del c/c n. [ omissis ]aperto in data 30 aprile 2012; 2) l ordine di compravendita di valori mobiliari in pronti contro termine allegato al reclamo della stessa cliente non è mai pervenuto alla stessa Banca; 3) l assegno n. [ omissis ]per l importo di ,00 è stato negoziato presso [ omissis ] ed accreditato sul c/c del sig. Riccardi, acceso presso l agenzia n. [ omissis ] del [ omissis ]; VISTE le note del 9 aprile 2013 e dell 8 novembre 2013, con cui Finecobank S.p.A. ha trasmesso, tra l altro, il reclamo presentato dal sig. [ omissis ], con riferimento all attività svolta dal sig. Riccardi in qualità di promotore finanziario per conto della stessa Banca; RILEVATO che dall esame del reclamo del sig. [ omissis ] è emerso che: - quest ultimo ha sottoscritto in data 15 dicembre 2007, tramite il sig. Riccardi, un contratto d investimento in pietre preziose denominato contratto di vendita con patto di riscatto con la società [ omissis ]. Inoltre, al fine di dare esecuzione a tale contratto, il sig. [ omissis ] ha tratto un assegno bancario di ,00 euro ed ha ricevuto quale controprestazione delle pietre 1
2 preziose che, si precisa nel reclamo, sono state depositate presso una banca del vs. Gruppo direttamente nel [ omissis ]. Il cliente ha dichiarato, altresì, di aver provveduto, tramite lo stesso promotore, al rinnovo del descritto investimento, nella convinzione che fosse distribuito direttamente da Finecobank. Al riguardo, il sig. [ omissis ] ha allegato al reclamo copia delle distinte di spedizione dei citati contratti d investimento in metalli preziosi redatte su carta intestata Finecobank S.p.A.; - Finecobank ha riscontrato l esposto comunicando al sig. [ omissis ]: 1) di non offrire investimenti in pietre preziose né direttamente né per il tramite di promotori finanziari; 2) che tra la medesima Banca e la società [ omissis ] non è mai intercorso alcun rapporto; 3) che non risultava evidente, dalla documentazione allegata al reclamo, il coinvolgimento del sig. Riccardi, in qualità di promotore finanziario di Finecobank, nel collocamento degli investimenti in pietre preziose e che le distinte di spedizione dei contratti sottoscritti tra il sig. [ omissis ] e la [ omissis ] redatte su carta intestata Finecobank S.p.A. presentano elementi evidenti di falsità e contraddizione ; VISTA la nota del 4 aprile 2014, notificata all interessata in data 11 aprile 2014, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Riccardi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: I. art. 106, comma 1, lett. e), per aver svolto attività di promozione di investimenti non rientranti tra quelli oggetto del mandato conferitogli da Finecobank ed aver quindi posto in essere comportamenti che si pongono in grave contrasto con il corretto svolgimento dell'attività del promotore finanziario; II. art. 107, comma 1, per aver: - acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza, tra l altro, della sig.ra [ omissis ]; - omesso di eseguire operazioni d investimento sottoscritte della sig.ra [ omissis ]; - comunicato e trasmesso ai clienti documenti ed informazioni non rispondenti al vero; III. art. 108, comma 5 per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte; VISTA la nota del 10 maggio 2014, con cui l avv. [ omissis ], nel chiedere l archiviazione del procedimento, ha formulato deduzioni difensive per conto del promotore, chiedendo altresì l accesso agli atti e l audizione del proprio assistito. Nella citata nota, l avv. [ omissis ] ha dichiarato che: con riferimento alla sig.ra [ omissis ]: - l esposto della cliente è oggetto di incomprensioni, se non addirittura prodromica al recupero di un credito, anche nei confronti di un soggetto più solvibile del singolo promotore; 2
3 - in ragione dei pregressi rapporti di amicizia tra le parti, già in precedenza la sig.ra [ omissis ] aveva concesso un prestito al promotore, regolarmente onorato; - sulla scorta di tali rapporti e delle contingenti esigenze del sig. Riccardi, la stessa ha concesso a quest ultimo un ulteriore prestito di , tramite l assegno oggetto di contestazione; - ne consegue l irrilevanza di tale addebito e di quello connesso concernente il ricevimento di mezzi di pagamento irregolari, in quanto riferiti ad una sfera estranea all attività di promotore svolta dal sig. Riccardi; con riferimento al sig. [ omissis ]: - il sig. [ omissis ], già cliente della società [ omissis ], ha richiesto al promotore di trasferire gli investimenti in essere con la suddetta società presso Fineco; - il sig. Riccardi ha riferito la suddetta richiesta al proprio superiore, dott. [ omissis ], per chiarire taluni dubbi sorti in merito all operazione, ricevendo da quest ultimo la piena disponibilità all inserimento della stessa nel circuito bancario; - ciò ha ingenerato nel promotore, esente da responsabilità nel caso di specie, la falsa convinzione che l investimento in pietre preziose fosse distribuito direttamente da Finecobank; - alla luce di tale ricostruzione, emerge la strumentalità della segnalazione della Banca, finalizzata a tutelare la propria posizione; VISTA la nota del 29 maggio 2014 con cui è stata riscontrata l istanza di accesso inoltrata dall avv. [ omissis ] è stata contestualmente trasmessa alla parte la documentazione contenuta nel fascicolo del presente procedimento sanzionatorio e si è inoltre invitata la stessa parte a prendere accordi per definire le modalità di svolgimento dell audizione del sig. Riccardi; RILEVATO, anche per gli effetti dell art. 5, comma 4, del citato regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013, che la audizione, inizialmente programmata per il 9 settembre 2014 e in seguito rinviata in più occasioni a causa della documentata [ omissis ], si è tenuta in data 21 ottobre 2014 e che in tale sede la parte: in merito alla somma percepita dalla sig.ra [ omissis ], ha confermato che si tratta di un prestito, legato a circostanze personali, in ragione dei risalenti rapporti di amicizia intercorrenti tra le parti, del tutto estraneo all attività di promotore svolta dal sig. Riccardi; con riferimento al reclamo presentato dal sig. [ omissis ], ha evidenziato che il promotore si è limitato a trasferire in Fineco l investimento in pietre preziose, che era stato già concluso dal cliente, dopo aver ricevuto assicurazioni circa la fattibilità dell operazione dal proprio superiore, che aveva dichiarato che tale l investimento era presente nei portafogli di altri clienti; con riguardo a quest ultima vicenda, i successivi dubbi manifestati dal promotore sull investimento in pietre preziose hanno provocato malumori all interno dell intermediario, tanto che in un secondo momento il promotore ha rassegnato le dimissioni; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 21 novembre 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive 3
4 nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate e ha formulato la conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione, in base alle seguenti considerazioni: - con riguardo al rapporto intercorso con la sig.ra [ omissis ], i documenti in atti escludono in radice, tanto l asserita estraneità di tali rapporti all attività di promotore prestata dal sig. Riccardi, quanto la riconducibilità degli stessi ad un finanziamento. In particolare, l ordine sottoscritto dalla cliente e dal promotore, avente ad oggetto la compravendita di valori mobiliari con la suddetta Banca, risulta redatto su carta intestata di Ubi Banca Private Investment, concluso con l assistenza del sig. Riccardi che lo ha siglato nella relativa sezione in qualità di promotore, e avente caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nell esposto per tipo di investimento, importo, durata e periodicità della cedola. L assegno utilizzato per regolare l operazione, identificato con il numero corrispondente a quanto indicato nell esposto, risulta incassato dallo stesso promotore il giorno successivo alla firma del contratto sopra richiamato; - pur essendo il predetto illecito acquisitivo commesso dal promotore ai danno della Sig.ra [ omissis ] di per sé sufficiente a fondare la sanzione della radiazione, si ritiene altresì accertata, quanto meno a titolo di colpa, anche l illiceità della condotta tenuta dal promotore nel rapporto intercorso con il sig. [ omissis ]. Infatti, l asserito ruolo assunto da superiori del promotore, volto a giustificare la correttezza del suo operato, è irrilevante ai fini della sussistenza dell illecito, il quale configura una condotta in grave contrasto con il corretto svolgimento dell'attività del promotore, essendo oltretutto estraneo come confermato dall intermediario al mandato conferitogli. Del resto, il promotore ha ammesso in sede difensiva di aver trasferito presso Finecobank gli investimenti in essere tra il cliente e la [ omissis ], sulla base della falsa convinzione che tale investimento fosse distribuito direttamente da Finecobank. Ed è la stessa Banca ad attestare evidenti elementi di falsità nelle distinte di spedizione dei contratti redatte su carta intestata Finecobank; VISTE le note del 24 aprile e del 3 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 3 giugno 2015 dall Avv. [ omissis ] per conto del Sig. Michele Riccardi; CONSIDERATO che non sussiste nessuna violazione dei termini di legge, poiché il termine per la contestazione degli addebiti previsto dall art. 196, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 è stato rispettato. L art. 14 della l. 689/81 non è applicabile, alla luce del principio di specialità: l art. 12 della l. 689/81 specifica che le disposizioni [del capo I] si applicano infatti solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito ; 4
5 CONSIDERATO che il requisito della gravità della violazione è stato correttamente considerato alla luce di profili oggettivi e soggettivi (entità delle somme liquide sottratte, reiterazione delle condotte illecite, modalità fraudolente con cui sono state attuate) che hanno confermato l applicabilità della sanzione della radiazione; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del proprio regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo del promotore nell ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e di comunicazione alla clientela di informazioni non rispondenti al vero; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), nn. 2) e 6), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo del promotore nell ipotesi, rispettivamente, di attività in grave contrasto con l ordinato svolgimento dell'attività del promotore finanziario e di accettazione dalla clientela di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte; - con riguardo all ulteriore irregolarità, concernente l omessa esecuzione di un operazione d investimento, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - l entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione delle condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; D E L I B E R A: Il sig. Michele Riccardi, nato a Napoli il 20 aprile 1977 e [ omissis ] è radiato dall Albo Unico dei Promotori Finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 23 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5
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