Bollettino. n /30 giugno Anno XXXI. 9 luglio Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 giugno 2014

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1 Bollettino Anno XXXI n luglio

2 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Comunicazioni 98 3 Altre decisioni 102 Indice cronologico 103 Indice per materia 104 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2

3 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 1.1 Delibera n Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della sig.ra Felicia Russo per violazione dell art. 94, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; CONSIDERATO che, nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Consob ha riscontrato la presenza, sul web, di una iniziativa promossa da MGM Studio Web di Russo Felicia (di seguito anche MGM ) la quale, tramite il proprio sito - si proponeva di raccogliere fondi attraverso l'offerta di quote associative del valore minimo di ,00 euro al fine di dare avvio ad un progetto imprenditoriale di creazione di un casinò on line; - mirava alla raccolta fondi per un totale di euro + IVA per arrivare alla creazione di casino e giochi on line, invitando il pubblico di diventarne comproprietari a partire da , attraverso l acquisizione di quote associative della costituenda società offshore preposta alla gestione economica dell iniziativa; - rappresentava all investitore che, a fronte del versamento della quota associativa, avrebbe ottenuto un guadagno netto mensile [ ] che [sarebbe stato] versato mensilmente indipendentemente dall andamento, dalla buona riuscita e dagli incassi del sito internet, calcolato in modo predefinito in ragione del capitale impiegato e non correlato all andamento degli utili eventualmente prodotti dall attività di impresa; CONSIDERATO che la Divisione Tutela del Consumatore, ritenuto che il contratto proposto fosse qualificabile come una forma di investimento di natura finanziaria, ha svolto ulteriori indagini finalizzate all accertamento dell esistenza sul sito della MGM di altre contemporanee iniziative potenzialmente sussumibili nell ambito di un disegno unitario riconducibile ad un unica offerta, onde verificare se l operazione posta in essere, unitariamente intesa, fosse stata artatamente parcellizzata in più operazioni al fine di godere dell esenzione dagli obblighi di prospetto in ragione del controvalore offerto; CONSIDERATO che, al medesimo fine di cui innanzi, la Divisione Tutela del Consumatore, con nota del 14 febbraio 2012, nuovamente inoltrata il 9 marzo 2012, ha richiesto, alla MGM e alla sig.ra Russo, ai sensi dell art. 97, comma 4, del TUF: - di trasmettere copia della modulistica contrattuale di adesione al progetto e dei contratti sottoscritti dai soggetti che hanno aderito al Progetto; - di comunicare il numero di soggetti che avevano aderito all iniziativa e l ammontare del capitale complessivamente raccolto; - di specificare in che modo essa avrebbe inteso procedere nel caso di raccolta di capitale di ammontare superiore rispetto a quanto necessario per l avvio del progetto; - di comunicare gli elementi relativi alla tempistica dell offerta, avendo cura di specificare se la stessa fosse ancora in corso, nonché le eventuali modalità di promozione dell offerta ulteriori rispetto a quella posta in essere tramite internet; - di comunicare ogni elemento informativo e/o documentale utile a chiarire le caratteristiche della iniziativa in questione, le modalità di offerta, nonché ogni altro dato idoneo a definire l attività svolta, corredato da adeguata documentazione di supporto; 3

4 - di riferire se dal 16 agosto 2010 (data in cui la sig.ra Russo risultava essere divenuta titolare della ditta MGM) e- rano stati avviati e realizzati ulteriori progetti di casinò on line in compartecipazione. In caso affermativo, di indicare con riferimento a ciascun progetto l ammontare del capitale richiesto per l avvio dello stesso, il numero di soggetti che hanno aderito all iniziativa e l ammontare del capitale complessivamente raccolto; VISTA la nota, datata 22 febbraio 2012 ma pervenuta in Consob solo il 24 aprile 2012, con cui la sig.ra Russo ha fornito riscontro alla citata nota inoltrata dalla Consob il 14 febbraio 2012; CONSIDERATO che con la predetta missiva la sig.ra Russo - eletto quale proprio domicilio lo studio legale dell'avv. Alessandro Macchi - ha precisato che: - il progetto di creazione di casinò on line poggiava sull idea "di rendere un servizio che [potesse] dilettare e intrattenere, stando nella propria abitazione, soprattutto persone anziane, che hanno difficoltà a spostarsi materialmente per raggiungere le sedi in loco ; - avrebbe così coltivato l'idea di rendere un servizio online agli interessati prospettando per gli stessi anche dei vantaggi concreti"; - avrebbe altresì "riassunto il prospetto di base per intervenire in codesta operazione, fornendo agli interessati le informazioni del caso anche se appare ovvio che le garanzie fornite volenti o nolenti sono, come immediatamente intuibile, ancorate in parte agli esiti aleatori del gioco di cui si tratta"; - lo scopo perseguito con l iniziativa è solo quello di creare i presupposti per rendere operativo il [ ] casinò in fieri e che ogni rapporto contrattuale con terzi per il predetto fine è inefficace e sub condicione fino alla data in cui non siano maturate tutte le premesse formali per l avvio del casinò stesso ; VISTA la nota del 9 maggio 2012, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, ritenendo la risposta inoltrata dalla sig.ra Russo evasiva e incoerente rispetto a quanto richiesto, ha indirizzato all interessata una nuova richiesta di informazioni, pervenuta il 19 giugno 2012 al domicilio eletto e rimasta priva di riscontro; VISTA l ulteriore nota di sollecito del 12 luglio 2012 inoltrata dalla Consob, non ritirata dall interessata e restituita il 19 agosto 2012, decorso il prescritto periodo di giacenza presso l Ufficio postale; CONSIDERATO che quanto sopra assume rilevanza ai fini dell adempimento degli obblighi in materia di informativa societaria di cui all art. 97, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale «qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo [relativo all «Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita»] o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti [...]. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall art. 94»; CONSIDERATO che, nel caso di specie, la mancata ottemperanza da parte della sig.ra Russo alle richieste effettuate dalla Divisione Tutela del Consumatore configura violazione dell art. 97, comma 4, del TUF, sanzionata ai sensi dell art. 191, comma 2, del medesimo decreto, a norma del quale «Chiunque viola gli articoli [...] 97, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro»; VISTA la lettera del 7 febbraio 2013 (notificata il 22 febbraio 2013 al domicilio eletto ed il 15 aprile 2013 presso la sua residenza), con cui la Divisione Tutela del Consumatore, rilevata l elusione, da parte della sig.ra Felicia Russo, dell obbligo di fornire alla Consob le informazioni ed i documenti richiesti, ha contestato alla stessa, ai sensi dell art. 195, comma 1, del TUF, la violazione dell art. 97, comma 4, del medesimo decreto; VISTA la nota, datata 14 aprile 2013, con cui l Avv. Alessandro Macchi ha formulato deduzioni difensive nell interesse della sig.ra Russo rappresentando che: - la sua assistita non ha eluso le [richieste della Consob] avendo in ogni caso risposto a quanto dovuto per legge ; - la richiesta di conoscere i nominativi degli eventuali interessati all acquisizione di quote societarie nonché l entità di ciascuna di esse rischia di configurare l induzione a violare l art. 622 c.p. [nonché] talune disposizioni della normativa in materia di privacy ; - a suo avviso sussisterebbero serie perplessità nell inquadrare sul piano giuridico la fattispecie in esame nell istituto della offerta al pubblico di prodotti finanziari ritenendo, di contro, che il caso di specie consisterebbe in una fattispecie di semplice [ ] associazione in partecipazione di cui all art c.c. o in figure analoghe, non sottoposte ai vincoli richiamati ; VISTA la nota del 6 agosto 2013, con cui la Divisione Tutela del Consumatore ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo relativi al procedimento in oggetto; RILEVATO che, nella predetta Relazione Istruttoria, la Divisione Tutela del Consumatore ha ritenuto accertata nei confronti della sig.ra Russo la violazione oggetto di contestazione; VISTA la nota del 2 settembre 2013, ricevuta dal destinatario il 4-20 settembre 2013, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla sig.ra Russo l avvio della parte istruttoria della decisione, allegando copia della Relazione Istruttoria innanzi citata e rendendo edotta la stessa della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa comunicazione; RILEVATO che la sig.ra Russo non ha inteso avvalersi, nell ambito della seconda fase del procedimento sanzionatorio, di nessuno degli strumenti difensivi a sua disposizione; 4

5 ESAMINATA la Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 9 dicembre 2013, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla sig.ra Russo nel corso del procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione amministrativa; CONSIDERATO, relativamente alla qualificazione dei fatti, che sussistono elementi tali da far ritenere fondata la contestata violazione dell art. 97, comma 4, del TUF da parte della sig.ra Felicia Russo, alla quale va quindi ascritta la relativa responsabilità, poiché: - la richiesta di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti del 14 febbraio 2012 (successivamente reiterata con le note del 9 maggio 2012 e del 12 luglio 2012) è stata totalmente disattesa dall interessata, la quale ha eluso i quesiti della Consob (svolgendo argomenti generici e pretestuosi, peraltro non inerenti all oggetto delle richieste rivoltele) ed omesso di trasmettere la documentazione richiesta; - il comportamento posto in essere dalla sig.ra Russo, indubitabilmente elusivo degli obblighi a cui era tenuta, ha impedito all Autorità di acquisire elementi informativi e documenti necessari per lo svolgimento delle sue attività di vigilanza; - inconferenti, in tale contesto, sono le argomentazioni addotte dall interessata in chiave difensiva, potendosi al riguardo osservare che: la richiesta di trasmettere copia dei contratti sottoscritti dagli investitori si è legittimamente svolta nell ambito dei peculiari poteri conferiti alla Consob dall art. 97, comma 4, del TUF (essendosi ritenuto sussistente il fondato sospetto che, tramite il richiamato sito web, la sig.ra Russo stesse svolgendo, ovvero avesse svolto, un offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione della disciplina di cui agli artt. 93-bis e ss. del TUF) con l effetto che sono insussistenti le predicate violazioni sia dell art. 622 c.p. che di non meglio precisate normative a tutela della riservatezza; la peculiare struttura dell operazione posta in essere (nella quale l investitore, per fini di profitto, avrebbe impiegato propri capitali allo scopo di ottenere un rendimento finanziario, predefinito nel contratto e correlato ad un certo rischio), sia l assenza di qualsivoglia indicazione in ordine al concorso dell associato alle eventuali perdite che potrebbero derivargli dalla gestione dell impresa escludono che, nel caso di specie, si sia in presenza di una ipotesi di associazione in partecipazione di cui all art c.c. o di figure analoghe non sottoposte ai vincoli previsti dal TUF in tema di obblighi di prospetto; RITENUTO, relativamente alla quantificazione della sanzione, che: - l art. 191, comma 2, del TUF, prevede in caso di violazione delle disposizioni contenute nell art. 97 dello stesso Testo Unico, l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di 5.000,00 ed un massimo di ,00; - la condotta posta in essere dalla sig.ra Russo non può che qualificarsi come dolosa, essendosi sostanziata in un comportamento cosciente e volontario di reiterata inottemperanza alle richieste della Consob; - disattendendo le reiterate richieste di informazioni di cui sopra, la sig.ra Russo non ha consentito alla Consob di acquisire le necessarie informazioni funzionali allo svolgimento delle proprie attribuzioni a tutela degli investitori; D E L I B E R A: Alla sig.ra Felicia Russo, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 18 maggio 1949 e residente, è applicata, ai sensi degli artt. 191 e 195 del TUF, la sanzione amministrativa pecuniaria di ,00 per violazione dell art. 97, comma 4, del medesimo Testo Unico, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della predetta sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 8 gennaio 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Pietro Adolfo Delorenzi dall albo unico dei promotori finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 5

6 VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 28 settembre 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo Unico dei promotori finanziari del sig. Pietro Adolfo Delorenzi, nato ad Acqui Terme (AL) il 26 maggio 1960 e residente a ; VISTA la nota del 2 ottobre 2012, con la quale Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha comunicato di avere proceduto al recesso dal contratto di agenzia in essere con il sig. Pietro Adolfo Delorenzi per fatto e causa allo stesso imputabile, a seguito di quanto emerso in ordine a presunti illeciti compiuti dal medesimo nell esercizio dell attività di promotore finanziario e di quanto dichiarato dal medesimo nel corso dell incontro del 20 settembre 2012 con funzionari della Banca; VISTE le note del 30 ottobre 2012, 7 dicembre 2012 e 10 maggio 2013, con cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha fornito ulteriore documentazione e notizie per l accertamento delle suddette irregolarità, facendo seguito alle richieste di dati e notizie formulate, con note del 23 ottobre 2012 e 30 novembre 2012, dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari; RILEVATO che, in particolare, dalle suddette note, nonché dalla documentazione allegata alle medesime è emerso che, dal 2007 al 2009, la avrebbe consegnato al promotore, per finalità d investimento in prodotti finanziari, circa ,00 euro, che sarebbero stati, invece, trattenuti e gestiti personalmente dal medesimo. Il sig. Delorenzi avrebbe, inoltre, rilasciato alla cliente documentazione contrattuale e rendiconti riepilogativi non ufficiali e non rispondenti al vero, come ammesso dallo stesso nel corso dell incontro del 20 settembre 2012 con l Intermediario. Copia della suddetta documentazione è stata prodotta dalla cliente alla Banca. Al riguardo, si è evidenziato che i documenti sottoscritti dalla cliente, consistenti in una proposta di polizza denominata e in moduli di versamento aggiuntivo sulla predetta polizza per l importo complessivo di ,00 euro, mai inoltrati ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. per l esecuzione, sono stati compilati e, nella parte relativa all identificazione della cliente, firmati dal sig. Pietro Adolfo Delorenzi. Parimenti, i rendiconti sintetici, espressamente disconosciuti da Allianz Bank, che il promotore ha consegnato alla cliente recano l indicazione, tra i prodotti detenuti nel portafoglio, della polizza, il logo non ufficiale di Allianz Bank Financial Advisors e appunti scritti a mano dal medesimo relativi alla predetta polizza. Con dichiarazione scritta del 12 maggio 2011 la ha dato atto di aver ricevuto dal sig. Delorenzi - con assegni circolari, di cui ha fornito copia - l importo di euro ,13, frutto della vendita delle quote del Fondo Comune d Investimento, come da me richiesto ; VISTA la nota del 24 maggio 2013, notificata in data 28 maggio 2013, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione a tali fatti, ha contestato al sig. Pietro Adolfo Delorenzi la violazione dell art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007, per avere: - acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme e valori di pertinenza della cliente; - comunicato e trasmesso alla cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero; - omesso di dare corso ad operazioni di investimento; - simulato operazioni di investimento; CONSIDERATO che, con la stessa nota del 24 maggio 2013, il sig. Pietro Adolfo Delorenzi è stato reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa; RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive, non ha richiesto l accesso agli atti, né ha chiesto di essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 28 novembre 2013, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al promotore finanziario sig. Pietro Adolfo Delorenzi; RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione; VISTA la nota del 2 dicembre 2013, recapitata in data 5 dicembre 2013, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Pietro Adolfo Delorenzi l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione ed allegando alla stessa copia della citata Relazione; RILEVATO che neppure in tale fase del procedimento il promotore si è avvalso degli strumenti di difesa a sua disposizione; VISTA la Relazione per la Commissione del 17 marzo 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il promotore non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto che l esame della documentazione complessivamente acquisita conduce a ritenere conclusivamente accertate tutte le violazioni in esame, a far data dal 24 maggio 2008, per avere il promotore acquisito, anche temporaneamente, la di- 6

7 sponibilità di somme e valori di pertinenza della citata cliente, comunicato e trasmesso alla medesima informazioni e documenti non rispondenti al vero, omesso di dare corso ad operazioni di investimento, simulato operazioni di investimento. Induce a tale conclusiva valutazione l insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono particolare rilievo gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, che attestano con evidenza le violazioni commesse dal sig. Pietro Adolfo Delorenzi. In particolare, vi è evidenza della predetta sottoscrizione di ordini di investimento ai quali il promotore non ha dato corso e della consegna alla cliente, da parte del medesimo, di rendiconti non rispondenti al vero. Lo stesso promotore, d altronde, ha ammesso, tra l altro - in una dichiarazione autografa del 20 settembre 2012, resa in occasione del citato incontro in pari data con funzionari dell Intermediario - di avere incassato assegni emessi dalla cliente per investimenti e rilasciato alla medesima documentazione (sottoscrizioni e rendicontazioni) non reale. Ha altresì dichiarato di avere, nel 2011, provveduto a liquidarla con circa euro ,00, riconoscendole quanto promesso attingendo al mio patrimonio personale. A fronte di ciò, agli atti risulta documentata l emissione di assegni circolari in favore della cliente soltanto per un importo di euro ,13; B) relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, l Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l adozione, nei confronti del sig. Pietro Adolfo Delorenzi, del provvedimento di radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari di cui all art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 5, del Regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n /2007, conseguente alla mancata esecuzione di operazioni di investimento disposte dai clienti e alla simulazione di operazioni di investimento, non è prevista una specifica sanzione, con l effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, a- vuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell eventuale recidiva; anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, gravi violazioni della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con la fattispecie acquisitiva; - la pluralità delle condotte illecite accertate e le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Pietro Adolfo Delorenzi, nato ad Acqui Terme (AL) il 26 maggio 1960 e residente a, è radiato dall Albo Unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 26 marzo 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Giancarlo Iannazzo dall albo unico dei promotori finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 23 febbraio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo Unico dei promotori fi- 7

8 nanziari del sig. Giancarlo Iannazzo, nato a Malles Venosta (BZ) il 14 giugno 1951 e residente [ omissis ]; VISTA la nota del 5 giugno 2012, con cui Banca Fideuram ha comunicato di aver revocato al sig. Iannazzo il mandato di agenzia, in ragione delle gravi irregolarità riscontrate a suo carico nello svolgimento dell attività di promotore; VISTE le note del 20 giugno 2012 e del 10 dicembre, con cui Banca Fideuram ha segnalato che il promotore ha acquisito euro mediante le seguenti operazioni di bonifico addebitate sul conto corrente n. [ omissis ] intestato ai sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ], clienti dallo stesso seguiti: - disposizione di bonifico del 18 ottobre 2011, a favore della sig.ra [ omissis ], [ omissis ] promotore, per euro accreditata sul conto corrente n. [ omissis ], presso Banca Unicredit, cointestato alla sig.ra [ omissis ]ed al promotore; - disposizione di bonifico del 28 novembre 2011, a favore della sig.ra [ omissis ], per euro accreditata sul medesimo conto corrente; RILEVATO, inoltre, che la Banca ha inoltre comunicato che in data 9 novembre 2011 il sig. Iannazzo ha presentato una richiesta di disinvestimento del contratto Fonditalia n. [ omissis ], per euro ,42, sottoscritta dalla sig.ra [ omissis ] e accreditata sul conto corrente intestato alla stessa cliente. Al riguardo, la Banca ha rilevato che le firme riferibili alla sig.ra [ omissis ], apposte sulle disposizioni di bonifico e sulla richiesta di disinvestimento sopra indicate, non appaiono conformi a quelle rinvenibili dallo specimen della cliente. In merito alle suddette operazioni, Banca Fideuram ha trasmesso le dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal sig. Iannazzo a rappresentanti della stessa durante l incontro del 4 giugno 2012, con cui il promotore ha riconosciuto di: - essersi appropriato di euro di pertinenza dei sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ]; - aver disinvestito in data 9 novembre 2011 il contratto Fonditalia n. [ omissis ], intestato alla sig.ra [ omissis ], per euro ,42, al fine di creare liquidità sul conto corrente intestato ai sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ]; - aver apposto la firma della sig.ra [ omissis ] sul modulo di disinvestimento; - aver presentato in data 18 ottobre 2011 una disposizione di bonifico per euro con addebito sul conto corrente intestato ai sigg.ri [ omissis ] e accredito sul proprio conto corrente, cointestato alla [ omissis ], indicando quest ultima come beneficiaria ed apponendo anche in questo caso la firma della sig.ra [ omissis ]; - aver presentato in data 28 novembre 2011 una disposizione di bonifico per euro sempre con addebito sullo stesso conto corrente intestato ai sigg.ri [ omissis ] e sempre con il medesimo conto corrente di accredito del precedente bonifico, contraffacendo la firma della sig.ra [ omissis ]; - aver indicato sulle disposizioni di bonifico un utenza telefonica attivata dal medesimo promotore, presentando al gestore telefonico i documenti della sig.ra [ omissis ]. Banca Fideuram ha infine trasmesso il reclamo presentato dalla sig.ra [ omissis ], con cui quest ultima ha disconosciuto i bonifici sopra citati. Infine, la Banca ha segnalato le ulteriori irregolarità poste in essere dal sig. Iannazzo, concernenti il versamento, in data 14 luglio 2010, sul conto corrente n. [ omissis ] intestato al promotore, di un assegno bancario per euro 1.000, tratto su Banca Fineco, con la firma di traenza del sig. [ omissis ], cliente del sig. Iannazzo. Al riguardo, in data 4 giugno 2012 il promotore ha riferito ai rappresentanti della Banca di aver chiesto aiuto, a causa di difficoltà economiche, a due clienti in virtù del forte legame di amicizia con gli stessi. In particolare, il sig. Iannazzo ha dichiarato di aver ricevuto: - euro 3.000, di cui tramite assegno bancario, dal sig. [ omissis ]; - euro dal sig. [ omissis ], altro cliente dallo stesso seguito; VISTA la nota del 27 maggio 2013, ricevuta dall interessato in data 30 maggio 2013, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Iannazzo la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: A) art. 107, comma 1, per aver: - acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - perfezionato operazioni non autorizzate; - contraffatto la firma dei clienti; B) art. 107, comma 2, per aver disatteso l obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti; C) art. 108, comma 6, per aver percepito finanziamenti dai clienti; RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la nota trasmessa in data 15 novembre, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate le ipotesi di violazione contestate al promotore; VISTA la nota del 13 dicembre 2013, ricevuta dal promotore in data 19 gennaio 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Iannazzo l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; RILEVATO che anche in tale fase del procedimento il sig. Iannazzo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 7 aprile 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A. dall esame della documentazione in atti, emergono elementi idonei a far ritenere pienamente accertata l illiceità 8

9 delle condotte poste in essere dal promotore, il quale, nel corso di un incontro con esponenti dell intermediario, risulta aver confermato le irregolarità contestategli. Le risultanze istruttorie attestano, in particolare, che il sig. Iannazzo ha operato per conto di alcuni clienti, a loro insaputa, contraffacendo la firma degli stessi e talora violando l obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti e ha percepito finanziamenti da altri clienti; B. relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto, nei confronti del sig. Iannazzo, l adozione del provvedimento di radiazione dall Albo Unico dei promotori finanziari di cui all art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del proprio Regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4), e 7), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo del promotore nell ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma della clientela, di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e di perfezionamento di operazioni non autorizzate; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), nn. 3) e 6), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo del promotore nell ipotesi, rispettivamente, di mancato rispetto dell obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti e di percezione di finanziamenti dai clienti; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità dei clienti coinvolti, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Giancarlo Iannazzo, nato a Malles Venosta (BZ) il 14 giugno 1951 e residente [ omissis ], è radiato dall Albo Unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 23 aprile 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari, del sig. Marcello Solmi La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 22 febbraio 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari del Sig. Marcello Solmi, nato a Modena il 4 luglio 1970 e [ omissis ]; VISTE le note del 27 luglio 2012 e 27 dicembre 2012, con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso alla Consob documentazione concernente irregolarità poste in essere dal Sig. Marcello Solmi nello svolgimento dell attività di promotore finanziario; CONSIDERATO, più in particolare, che con riferimento ai sotto indicati clienti del promotore, sarebbe risultato quanto segue: - la Sig.ra [ omissis ] avrebbe riscontrato una differenza nella valorizzazione del proprio portafoglio tra i dati risultanti dai rendiconti consegnateli dal promotore e quelli riportati nei rendiconti ufficiali della Banca. Il promotore, convocato dall Intermediario al fine di fornire chiarimenti 9

10 in merito al proprio operato, nel corso dell incontro svoltosi in data 6 luglio 2012, secondo quanto rappresentato dalla Banca avrebbe nell occasione dichiarato di avere consegnato alla cliente falsi rendiconti per coprire le perdite che si erano realizzate nel corso degli anni ed ha specificato di non avere tra i suoi clienti altre posizioni analoghe. Il promotore nel corso dell incontro ha, inoltre, prodotto una dichiarazione del 4 luglio 2012 firmata dalla Sig.ra [ omissis ], con la quale la medesima cliente ha affermato che da indagine contabile con il mio commercialista attesto che in data attuale non esistono errori contabili presso il vostro Istituto ; - il Sig. [ omissis ] avrebbe riscontrato una differenza nella valorizzazione del proprio portafoglio tra i dati risultanti dal rendiconto asseritamente consegnatoli dal promotore e quelli riportati nel rendiconto ufficiale della Banca; - i signori [ omissis ] avrebbero dichiarato di non trovare corrispondenza tra gli investimenti che ritenevano di avere sottoscritto e risultanti dal rendiconto asseritamente prodotto dal promotore (sottoscrizione della polizza denominata Trio per un importo pari a ,00 e sottoscrizione della polizza denominata Dipiù per un importo pari a ,00) e quelli riepilogati nel documento ufficiale della Banca. In proposito la Banca, con nota del 27 settembre 2012, ha comunicato alla clientela quanto segue: - relativamente alle presunte rendicontazioni prodotte dal promotore, che le stesse riportano una palese alterazione della descrizione dei prodotti e dei corrispondenti importi; - relativamente alle citate polizze, che dalle verifiche effettuate le stesse non risultano essere state mai sottoscritte dai clienti; - al fine di completare le opportune verifiche in merito all eventuale comportamento fraudolento posto in essere dal Sig. Solmi, risulta necessario produrre un dettagliato elenco delle operazioni contestate ; - il Sig. [ omissis ] avrebbe riscontrato una differenza nella valorizzazione del proprio portafoglio tra i dati risultanti dal rendiconto asseritamente consegnatoli dal promotore e quelli riportati nel rendiconto ufficiale della Banca. Il cliente avrebbe altresì dichiarato di avere riscontrato, dall analisi della movimentazione dei propri fondi, alcune operazioni di disinvestimento di cui non ricorda di avere sottoscritto i relativi moduli. Il Sig. [ omissis ] ha, inoltre, inviato alla Banca copia della proposta di sottoscrizione della polizza Tax Benefit New n. [ omissis ], non completamente compilata in tutte le sue parti. In proposito la Banca, con nota del 18 ottobre 2012, ha comunicato al cliente quanto segue: - relativamente alla presunta rendicontazione prodotta dal promotore, che la stessa risulta difficilmente riconducibile ai suoi investimenti, non essendovi riportato alcun numero di contratto e/o data di sottoscrizione degli asseriti investimenti e di fatto la mancanza di alcun riferimento reale ai soggetti sottoscrittori e/o contratti effettivamente sottoscritti impedisce nella sostanza ogni collegamento con il portafoglio in essere con il Gruppo Mediolanum ; - relativamente alle operazioni di disinvestimento fondi, che per ogni operazione di disinvestimento evidenziata nella movimentazione del ( ) Portafoglio Cliente è pervenuta ( ) regolare richiesta di rimborso debitamente sottoscritta ed ha allegato, a titolo esemplificativo, copia di una richiesta sottoscritta dal cliente medesimo; - relativamente alla polizza Tax Benefit New n. [ omissis ] con contributo iniziale di 3.000,00, di non avere trovato riscontro della stessa nel portafoglio del cliente, risultando, invece, sottoscritta la polizza Tax Benefit New n. [ omissis ] per il medesimo importo di 3.000,00; - pertanto, a fronte della ( ) segnalazione in merito alla non corrispondenza del ( ) Portafoglio Cliente ( ), di verificare con attenzione la presenza di eventuali anomalie, fornendoci debito riscontro scritto in merito a quanto ( ) eventualmente rilevato ; - il Sig. [ omissis ] avrebbe riscontrato una differenza nella valorizzazione del proprio portafoglio tra i dati risultanti dai rendiconti asseritamente consegnatili dal promotore e quelli riportati nei rendiconti ufficiali della Banca. In proposito la Banca, con nota del 17 settembre 2012, ha comunicato al cliente che le presunte rendicontazioni prodotte dal promotore riportano una palese alterazione dello stato dei fatti, rimanendo in attesa di un riscontro scritto in merito alle anomalie riscontrate; - i signori [ omissis ] avrebbero riscontrato una differenza nella valorizzazione del proprio portafoglio tra i dati risultanti dai rendiconti asseritamente consegnatili dal promotore e quelli riportati nei rendiconti ufficiali della Banca. In proposito la Banca, con nota del 17 settembre 2012, ha comunicato alla clientela che le presunte rendicontazioni prodotte dal promotore riportano una palese alterazione dello stato dei fatti, rimanendo in attesa di un riscontro scritto in merito alle anomalie riscontrate; TENUTO CONTO che la Banca, con la citata nota del 27 dicembre 2012, nel riepilogare schematicamente le anomalie segnalate dai clienti [ omissis ] nel corso delle visite di riassegnazione svolte, ha fatto presente che in relazione alle presunte rendicontazioni prodotte dai clienti ( ), stante la mancanza di alcun riferimento reale ai contratti effettivamente sottoscritti dai clienti e/o riportando le stesse delle non meglio precisate note trascritte a mano, è del tutto impossibile alla scrivente Banca effettuare qualsiasi raffronto con il portafoglio prodotti in essere presso il Gruppo Mediolanum. La Banca ha, infine, precisato che nessuno dei sopra citati clienti ha fatto pervenire, nonostante le nostre richieste, alcun riscontro oggettivo in merito alle presunte anomalie segnalate ; VISTA la nota del 27 giugno 2013, notificata all interessato il successivo 2 luglio, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Marcello Solmi la violazione dell art. 107, comma 1, del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007, per avere: - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - predisposto e consegnato ai clienti rendicontazioni non rispondenti al vero; - omesso di trasmettere all Intermediario operazioni di investimento; CONSIDERATO che il Sig. Solmi è stato altresì reso edotto, con la stessa nota del 27 giugno 2013, della facoltà di pre- 10

11 sentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa; VISTA la nota del 1 agosto 2013, con cui il Sig. Solmi ha presentato deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione, con le quali ha esposto quanto segue: in via preliminare - ha contestato in toto quanto rappresentato dalla Banca per la non veridicità delle informazioni raccolte ( ) e i tentativi di forzatura che hanno cercato ( ) di estrapolare firme o denunce da parte di alcuni clienti che, o per età o per non cultura finanziaria, dimostravano debolezze o segnali di non conoscenza dei prodotti o servizi sottoscritti ; - che le comunicazioni trasmesse dalla Banca sono frutto delle interviste effettuate sulla clientela assegnatagli e della tentata forzatura da parte degli ex colleghi del promotore di spingere gli investitori a sporgere denuncia nei propri confronti; - di avere chiarito con i propri clienti le rispettive posizioni, circostanza evidenziata dal fatto che i medesimi non hanno effettuato alcuna denuncia nei propri confronti; relativamente al Sig. [ omissis ] - cliente anziano e con una cultura finanziaria molto bassa, assolutamente falso e tendenzioso il perfezionamento di operazioni non autorizzate: il modulo di adesione della polizza Tax Benefit New non corrisponde alla polizza effettivamente sottoscritta in quanto la modulistica raccolta in un primo tempo da una collega era scaduta; il promotore ha, quindi, provveduto a raccogliere su una nuova proposta la firma del cliente (il promotore, a sostegno delle proprie ragioni, ha allegato alla memoria difensiva sia il modulo scaduto e respinto dalla Banca, sia il modulo relativo alla polizza Tax Benefit New n. [ omissis ] effettivamente sottoscritta e ricevuta dalla Banca, come da quest ultima comunicato al cliente - cfr. supra); - quanto al disinvestimento dei fondi, il Sig. [ omissis ] non ricordava che le relative somme erano state reinvestite sulla citata polizza, operazioni effettuate personalmente recandosi a casa del cliente; pertanto, le operazioni di disinvestimento erano finalizzate al successivo reinvestimento e non a spostamenti di denaro presso altri I- stituti; relativamente ai signori [ omissis ] - il promotore contesta quanto affermato dalla Banca in merito alla non sottoscrizione delle polizze in contestazione, dichiarando al contrario che il Sig. [ omissis ] ha sottoscritto le polizze ma che, per seri motivi di salute, non ricordava di averle sottoscritte: a sostegno delle proprie argomentazioni, il promotore ha prodotto copia del modulo della polizza denominata Trio, sottoscritta dal cliente in data 19 luglio 2007 per un importo pari a ,00; - il cliente ha successivamente confermato tutto: ciò è indicativo della superficialità con cui la Banca ha accusato il promotore delle irregolarità in argomento; relativamente ai fratelli [ omissis ] - le rendicontazioni prodotte tenevano conto sia degli investimenti riferiti alle singole posizioni dei clienti, sia degli investimenti cointestati e riconducibili ad entrambi i fratelli; - diversamente, i funzionari della Banca rilevavano gravi irregolarità; i clienti, tuttavia, una volta ricevute delucidazioni dal promotore al riguardo e chiarite le rispettive posizioni, hanno comunicato al promotore stesso che a- vrebbero cessato i propri rapporti con Banca Mediolanum a seguito del comportamento scorretto assunto dalla Banca nei suoi confronti; relativamente al Sig. [ omissis ] - al cliente, persona semplice che ha completato gli studi elementari, sulla base di un rendiconto del 1 giugno 2012, attribuito al promotore ma dallo stesso disconosciuto, risultava una somma diversa da quella reale perché la Banca non aveva riportato le polizze con i Bonus Fedeltà e i Bonus a Scadenza; - successivamente, il promotore ha provveduto a chiarire con l investitore la sua posizione; relativamente alla Sig.ra [ omissis ] - di avere consegnato alla cliente una falsa rendicontazione: ciò era scaturito dalla circostanza che la cliente aveva delle problematiche importanti con cause penali e doveva avere pertanto ( ) investimenti nel comparto assicurativo ( ). Avendo possibilità solo di assicurativo come tipologia di investimenti e amante comunque di un flusso cedolare è stato l unico portafoglio che nel 2000 era molto esposto con i Dipiù Money. Grande strumento assicurativo, pessimo come struttura finanziaria ( ). Con l inizio delle scadenze del 2008 (piena crisi) abbiamo anche imparato successivamente che le obbligazioni dell assicurativo potevano anche non rimborsare ( ). Insomma questo portafoglio era una catastrofe ( ) e ho pensato che dovevo intervenire personalmente per sistemare tale posizione, che più di una cliente è di un amica, posticipando di 2 e 3 anni le durate degli investimenti, al fine di sistemare e posizionare in modo corretto il suo portafoglio ; - nel corso di un incontro tenutosi con la Banca, di avere confermato quanto sopra esposto; - di avere chiarito con la cliente la posizione della medesima; conclusivamente dichiarando di svolgere altra attività e per tale motivo, nonostante l infondatezza delle irregolarità contestategli, di non avvalersi di un legale per far valere le proprie ragioni; VISTA la nota del 17 gennaio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari Rete, Promotori e Consulenti Finanziari (già Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari), ha trasmesso allo scrivente Ufficio la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione; VISTA la nota del 20 gennaio 2014, ricevuta dal promotore il successivo 29 gennaio, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Solmi l avvio della parte i- struttoria della decisione relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; 11

12 CONSIDERATO che in tale fase procedimentale il Sig. Solmi non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione; VISTA la Relazione per la Commissione del 28 aprile 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto: - accertata la contestazione sostanziatasi nella trasmissione di documentazione non rispondente al vero alla Sig.ra [ omissis ]: la documentazione, infatti, fornisce esaustivo riscontro della violazione rilevata, deponendo, in tale senso, anche la dichiarazione ammissiva resa dal promotore sia innanzi all Intermediario sia in sede difensiva; - accertata la contestazione per avere il promotore trasmesso documentazione non rispondente al vero ai clienti [ omissis ]: agli atti del procedimento, infatti, vi è una rendicontazione prodotta dal promotore ove sono riportati i dati relativi alla polizza denominata Trio (di importo pari a ,00) e alla polizza denominata Dipiù (di importo pari a ,00) polizze che, come evidenziato dalla Banca, non risultano nel portafoglio clienti; - accertata, sempre con riferimento ai clienti [ omissis ], la violazione contestata per avere il promotore omesso di trasmettere all Intermediario la modulistica relativa alla sottoscrizione quanto meno della sopra citata polizza Trio : la documentazione consegnata dal promotore in sede difensiva attesta sì l avvenuta sottoscrizione della suddetta polizza, ma non anche la trasmissione della stessa all Intermediario, essendo il modulo prodotto dal promotore privo del timbro a data che avrebbe dovuto apporre la Banca all atto del suo ricevimento; - non accertata la suddetta violazione dell art. 107, comma 1, del regolamento Consob n /2007 per avere il promotore trasmesso documentazione non rispondente al vero ai clienti [ omissis ], non essendo al riguardo e- mersi elementi di prova univoci. A fronte delle dichiarazioni dei clienti, vi è, infatti, la contraria e ferma affermazione del promotore di non aver mai prodotto falsa documentazione. La Banca, inoltre, come sopra rappresentato, ha manifestato l impossibilità di effettuare alcun tipo di raffronto tra gli asseriti falsi rendiconti prodotti dal promotore e la documentazione ufficiale relativa al portafoglio clienti, stante la mancanza di alcun riferimento reale ai contratti effettivamente sottoscritti dai clienti. In alcuni casi, infatti, la documentazione in argomento non è ascrivibile in modo univoco al promotore, risultando priva degli elementi essenziali a tal fine (sottoscrizione ovvero indicazione esplicita del nome del promotore); in altri casi non è riconducibile univocamente ai singoli investitori, mancando la specifica indicazione del titolare del contratto e/o del numero del contratto medesimo e/o della data di sottoscrizione dello stesso. La mancanza di elementi di prova circostanziati non consente, pertanto, di ritenere sussistenti i presupposti minimi per considerare accertata, con riferimento ai sopra menzionati clienti, tale violazione a carico del promotore; - non accertata, infine, la violazione relativa al perfezionamento di operazioni non autorizzate dal Sig. [ omissis ]. Relativamente alle operazioni di disinvestimento fondi, è la Banca stessa ad avere comunicato al cliente la regolarità di dette operazioni, essendo al riguardo pervenuti i moduli di richiesta di rimborso sottoscritti dal cliente medesimo; relativamente alla polizza Tax Benefit New, si osserva che la polizza n. [ omissis ] non era debitamente compilata in tutte le sue parti e, pertanto, non era idonea al perfezionamento del relativo contratto, mentre la polizza Tax Benefit New n. [ omissis ], presente nel portafoglio cliente, è regolarmente pervenuta alla Banca e risulta essere stata sottoscritta dal Sig. [ omissis ] e, conseguentemente, allo stesso riconducibile; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto l adozione del provvedimento di sospensione, per un periodo di quattro mesi, dall Albo unico dei promotori finanziari, di cui all art. 196, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 5) del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo nell ipotesi di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - per l omessa trasmissione di modulistica relativa ad operazioni di investimento la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del regolamento Consob n /2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto delle seguenti circostanze attenuanti: - le condotte illecite hanno riguardato due soli clienti; - non risulta che il promotore abbia tratto alcun specifico e diretto vantaggio dalle condotte violative poste in essere; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il Sig. Marcello Solmi, nato a Modena il 4 luglio 1970 e [ omissis ], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. 12

13 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 7 maggio 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari della sig.ra Giovanna Binetti La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n dell 11 marzo 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo Unico dei promotori finanziari della sig.ra Giovanna Binetti, nata a Torino il 25 ottobre 1947 e residente a Roma [ omissis ]; VISTA la nota inviata in data 4 aprile 2013, con cui Banca Fideuram ha comunicato di aver sospeso dall esercizio dell attività per un periodo di due settimane la sig.ra Binetti, a seguito delle irregolarità riscontrate a suo carico nello svolgimento dell attività di promotore, in esito alle verifiche svolte in relazione al reclamo presentato dal cliente sig. [ omissis ]; RILEVATO, in particolare, che con la suddetta nota Banca Fideuram ha segnalato che la sig.ra Binetti, come dalla medesima affermato in una dichiarazione scritta rilasciata nel corso di un incontro tenutosi con ispettori della medesima Banca in data 21 febbraio 2013, avrebbe posto in essere le seguenti irregolarità nei confronti di alcuni clienti alla stessa assegnati: - avrebbe contraffatto la firma dei sigg.ri [ omissis ] sulla modulistica relativa al Contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento ; - avrebbe omesso di identificare i sigg.ri [ omissis ] nella fase di sottoscrizione/aggiornamento del contratto di consulenza e del modulo di profilatura del cliente: VISTA la nota del 28 agosto 2013, notificata in data 5 settembre 2013, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato alla sig.ra Binetti la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: art. 107, comma 1, per aver contraffatto la firma dei clienti sulla relativa modulistica contrattuale; art. 108, comma 4, per aver omesso di verificare l identità del cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni; RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento la sig.ra Binetti non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni difensive, né ha chiesto di essere sentita personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota inviata in data 6 marzo 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate le ipotesi di violazione contestate al promotore, sulla base della documentazione acquisita; VISTA la nota dell 11 marzo 2014, ricevuta dal promotore in data 13 marzo 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla sig.ra Binetti l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendola edotta della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; RILEVATO che anche in tale fase del procedimento la sig.ra Binetti non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 19 maggio 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) dall esame della documentazione in atti, emergono elementi idonei a far ritenere pienamente accertata l illiceità delle condotte poste in essere dalla sig.ra Binetti, la quale, nel corso di un incontro con esponenti dell intermediario, risulta aver confermato le irregolarità contestate. Le risultanze istruttorie attestano, in conclusione, che il promotore ha contraffatto la firma di alcuni clienti sulla relativa modulistica contrattuale e ha omesso di verificare l identità di altri clienti prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto, nei confronti della sig.ra Binetti, l adozione del provvedimento di sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro me- 13

14 si, dall Albo unico dei promotori finanziari della sig.ra Giovanna Binetti, ai sensi dell art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, posto che: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del proprio Regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della e- ventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 3), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo del promotore nell ipotesi di contraffazione della firma del cliente o potenziale cliente; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 5), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo del promotore, per un periodo da uno a quattro mesi, nell ipotesi di violazione dell art. 108, comma 4, dello stesso Regolamento, che prescrive al promotore di verificare l identità del cliente o potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del Regolamento n /2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto, in senso attenuativo della gravità oggettiva dell illecito, della circostanza che in atti non risultano operazioni di investimento successive alle date di sottoscrizione dei moduli oggetto delle irregolarità concernenti la contraffazione della firma dei clienti; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: La sig.ra Giovanna Binetti, nata a Torino il 25 ottobre 1947 e residente a Roma [ omissis ], è sospesa, per un periodo di quattro mesi, dall Albo Unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 28 maggio 2014 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Piero Sacchetti ai sensi degli articoli 187- ter e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché nei confronti di Finrest S.p.A. a titolo di responsabilità solidale VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la nota del 6 giugno 2013, notificata il 12 giugno 2013, con la quale la Divisione Mercati Ufficio Abusi di Mercato ha formalmente contestato, ai sensi dell art septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, al Sig. Piero Sacchetti la violazione prevista dall art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli realizzato ripetutamente nel corso del periodo 1/01/ /09/2010, tramite i conti intestati o co-intestati allo stesso Sig. Piero Sacchetti, a Finrest S.p.A.,, un operatività ricorrente, consistente in serie di operazioni convenzionalmente definite incrociate e dettagliatamente descritte nel presente atto, per quantitativi rilevanti, che hanno fissato il prezzo di strumenti finanziari negoziati nel MOT a un livello artificiale ed erano altresì idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all offerta e alla domanda di tali strumenti finanziari; CONSIDERATO che, con la medesima lettera del 6 giugno 2013, la Divisione Mercati Ufficio Abusi di Mercato DME ha formalmente contestato al Sig. Piero Sacchetti, ai sensi dell art. 195, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, anche la violazione prevista dall art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli ritardato l esercizio delle funzioni della Consob, avendo egli reso dichiarazioni false e omissive alla Consob nelle audizioni tenute nelle date del 14/03/2011 e del 16/10/2012; VISTA la nota del 6 giugno 2013, notificata l 11 giugno 2013, con la quale la Divisione Mercati Ufficio Abusi di Mercato ha formalmente contestato a Finrest S.p.A., quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, la violazione prevista dall art ter, comma 3, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998 contestata al Sig. Piero Sacchetti; CONSIDERATO che il Sig. Piero Sacchetti e Finrest S.p.A. sono stati resi edotti, con le medesime note del 6 giugno 2013, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; 14

15 VISTA la nota del 10 luglio 2013, con la quale il Sig. Piero Sacchetti ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, nonché le proprie deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati; VISTA la nota del 26 luglio 2013, con la quale la Divisione Mercati ha accolto l istanza di accesso agli atti amministrativi e ha trasmesso su supporto informatico al Sig. Piero Sacchetti copia degli atti del procedimento; ESAMINATE le note del 10 luglio 2013 e del 9 ottobre 2013, con le quali Finrest S.p.A. ha prodotto deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati; ESAMINATE le Relazioni Istruttorie del 20 dicembre 2013, con le quali la Divisione Mercati Ufficio Abusi di Mercato ha espresso valutazioni in merito alle deduzioni di parte nel senso di ritenerle inidonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione; VISTE le note del 7 gennaio 2014, ricevute il medesimo giorno, con le quali l Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso ai suddetti soggetti le succitate Relazioni Istruttorie del 20 dicembre 2013, comunicando ai medesimi l avvio della Parte istruttoria per la decisione relativa al procedimento sanzionatorio, indicando altresì la facoltà per gli interessati di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note; ESAMINATA la nota del 6 febbraio 2014, con la quale il Sig. Piero Sacchetti ha prodotto deduzioni difensive integrative; CONSIDERATO che in questa fase del procedimento Finrest S.p.A. non ha presentato deduzioni difensive integrative; ESAMINATA la Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 19 maggio 2014, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dagli interessati nel corso dell intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative; RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione da parte del Sig. Piero Sacchetti dell art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli realizzato ripetutamente nel corso del periodo 1/01/ /09/2010, tramite i conti intestati o cointestati allo stesso Sig. Piero Sacchetti, a Finrest S.p.A.,, un operatività ricorrente, consistente in serie di operazioni convenzionalmente definite incrociate e dettagliatamente descritte nel presente atto, per quantitativi rilevanti, che hanno fissato il prezzo di strumenti finanziari negoziati nel MOT a un livello artificiale ed erano altresì idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all offerta e alla domanda di tali strumenti finanziari; - ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze: o all epoca dei fatti in esame il Sig. Piero Sacchetti era Vice Presidente di Finrest e Responsabile Finanziario di CAMST ed allo stesso erano affidate le decisioni di investimento in strumenti finanziari di Finrest, sulla base di un rapporto fiduciario con i vertici di CAMST; o Finrest investiva la liquidità del gruppo CAMST prevalentemente in titoli obbligazionari. Alla data del 31/12/2009 il valore nominale degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio di Finrest era pari a ,81 e alla data del 31/12/2010 era pari a ,55; o il Sig Piero Sacchetti godeva di un ampia discrezionalità nella scelta degli strumenti finanziari, nonché della tempistica e delle modalità di conferimento degli ordini; o nel periodo 1/01/ /09/2010, il Sig. Piero Sacchetti ha operato in titoli sul MOT tramite una pluralità di conti intestati e/o co-intestati oltre che a sé stesso ed alla Finrest, anche a diverse altre persone, fisiche e giuridiche, collegate a lui e/o a Finrest o al gruppo CAMST da rapporti professionali o relazioni di parentela e/o di amicizia ( gruppo Sacchetti ), in particolare: - o nel periodo 1/01/ /09/2010, tramite tutti i conti del gruppo Sacchetti sono state effettuate complessivamente, a seguito dell immissione diretta o indiretta nel MOT di ordini da parte del Sig. Piero Sacchetti, operazioni in acquisto su 120 titoli obbligazionari e operazioni in vendita su 133 titoli obbligazionari negoziati nel MOT. Tali operazioni sono state poste in essere in 444 giornate di negoziazione; o nel quadro di tale operatività sono state ripetutamente concluse operazioni incrociate mediante l inserimento a breve distanza di tempo di ordini di acquisto ed ordini di vendita tramite i conti intestati alle persone sopra menzionate; o la volontarietà degli incroci tra gli ordini immessi tramite i conti intestati alle persone appartenenti al gruppo Sacchetti risulta dimostrata da: - la sopra indicata riconducibilità di tutti gli ordini al Sig. Piero Sacchetti, che ne curava direttamente o indirettamente l immissione nel MOT; - i modi ed i tempi di immissione degli ordini nel MOT e, in particolare, l abbinamento di ordini di segno opposto inseriti di solito a breve distanza di tempo; - la frequenza con cui gli incroci sono stati realizzati; - le dimensioni degli incroci, significativamente grandi sia rispetto ai singoli scambi estranei al gruppo Sacchetti sia rispetto alle quantità complessivamente scambiate nella seduta; o l esecuzione di incroci faceva parte di una gestione unitaria dei conti del gruppo Sacchetti attuata dal Sig. Piero Sacchetti, come dimostrano: - il rapporto parentale tra Piero Sacchetti, e ; - il rapporto di amicizia di Piero Sacchetti con ; - la conoscenza e l utilizzo da parte di Piero Sacchetti delle credenziali di accesso per operare attraverso il c.d. servizio di trading on-line attivo sui conti intestati a ; - la delega formale a Piero Sacchetti ad operare sui conti intestati a Finrest, ; - l autorizzazione informale a Piero Sacchetti ad operare sul conto di ; - le dichiarazioni rese da riguardo la discrezionalità concessa a Piero Sacchetti ai fini della scelta dei titoli da compravendere e della definizione delle caratteristiche degli ordini; 15

16 RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata anche la violazione da parte del Sig. Piero Sacchetti dell art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli ritardato l esercizio delle funzioni della Consob, avendo egli reso dichiarazioni false e omissive alla Consob nelle audizioni tenute nelle date del 14/03/2011 e del 16/10/2012, in relazione sia all esistenza di deleghe ad operare a lui intestate che alle dinamiche ed alle modalità con cui egli aveva disposto direttamente ed indirettamente operazioni su strumenti finanziari a valere su conti intestati alle seguenti persone: - in particolare, il Sig. Piero Sacchetti: - nel corso dell audizione del 14/03/2011 ha negato di avere deleghe o procure ad operare su conti di terzi e di aver mai disposto operazioni sui conti intestati alla ; - nel corso dell audizione 16/10/2012 ha negato: i) di aver mai disposto operazioni sui conti intestati ad ; ii) di decidere personalmente le operazioni da far eseguire a a valere sui conti della famiglia ; iii) di gestire abitualmente gli investimenti in strumenti finanziari di ; VISTO l art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, il quale punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da minimo ,00 a massimo ,00 chiunque ponga in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari ovvero operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo od artificiale; VISTO l art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni; VISTO l art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; VISTA la propria delibera n del 7 maggio 2014, con la quale è stato disposto il sequestro dei beni del Sig. Piero Sacchetti fino alla concorrenza del valore del prodotto dell illecito a lui contestato, corrispondente al valore del profitto conseguito; VISTO l art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 58/1998, il quale punisce chiunque non ottemperi nei termini alle richieste della Consob ovvero ne ritardi l esercizio delle funzioni con una sanzione amministrativa pecuniaria da minimo ,00 a massimo ,00; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell autore dell illecito; in particolare: - con riferimento alla gravità obiettiva della violazione ed alla personalità dell autore dell illecito: o nel periodo 1/01/ /09/2010 il Sig. Piero Sacchetti ha posto in essere un intensa operatività su obbligazioni negoziate sul MOT tramite conti intestati o co-intestati a soggetti appartenenti al gruppo Sacchetti ; o l analisi delle operazioni incluse nel campione di indagine, composto da operazioni su 49 titoli obbligazionari negoziati in 245 sedute del MOT comprese nel periodo 1/01/ /09/2010 (354 combinazioni di titoli e giornate), ha evidenziato che: l incidenza degli acquisti del gruppo Sacchetti è stata pari o superiore al 50% della quantità scambiata sul mercato in 180 casi su 354; l incidenza delle vendite del gruppo Sacchetti è stata pari o superiore al 50% della quantità scambiata sul mercato in 112 casi su 354; in 329 dei 354 casi sono state rilevate operazioni incrociate eseguite a valere sui conti del gruppo Sacchetti; l incidenza della quantità associata alle operazioni incrociate sulla quantità complessivamente acquistata nella seduta dal gruppo Sacchetti è stata pari o superiore al 50% in 199 su 329 casi in cui sono state rilevate operazioni incrociate (60,49% dei casi in cui sono state rilevate operazioni incrociate e 56,21% dei 354 casi analizzati); l incidenza della quantità associata alle operazioni incrociate sulla quantità complessivamente venduta nella seduta dal gruppo Sacchetti è stata pari o superiore al 50% in 279 su 329 casi in cui sono state rilevate operazioni incrociate (84,80% dei casi in cui sono state rilevate operazioni incrociate e 78,81% dei 354 casi analizzati); o su 329 casi in cui sono state rilevate operazioni incrociate è stato riscontrato che: in 10 casi le operazioni incrociate non hanno determinato variazioni al rialzo o al ribasso del prezzo di mercato del titolo; in 281 casi le operazioni incrociate hanno determinato variazioni al rialzo o al ribasso del prezzo di mercato del titolo; in 38 casi sono compresenti operazioni incrociate che hanno determinato variazioni al rialzo o al ribasso del prezzo di mercato del titolo e operazioni incrociate che non hanno determinato variazioni di prezzo di mercato del titolo; 16

17 o nei 319 casi in cui le operazioni incrociate del gruppo Sacchetti hanno determinato variazioni del prezzo di mercato del titolo: in 45 casi le variazioni sono state al ribasso; in 200 casi le variazioni sono state al rialzo; in 74 casi le variazioni sono state sia al rialzo che al ribasso; o la variazione al ribasso del prezzo di mercato del titolo determinata dall operatività del gruppo Sacchetti: in 41 casi è stata superiore o uguale a -1%; in 8 casi è stata superiore o uguale a -1,8%; o la variazione al rialzo del prezzo di mercato del titolo determinata dall operatività del gruppo Sacchetti: in 115 casi è stata superiore o uguale a +1%; in 10 casi è stata superiore o uguale a +1,8%; o la percentuale degli incroci in acquisto di Finrest S.p.A. sul totale degli incroci in acquisto del gruppo Sacchetti è stata pari al 47,42% in termini di quantità acquistate ed al 44,07% in termini di contratti conclusi; o la percentuale degli incroci in vendita di Finrest S.p.A. sul totale degli incroci in vendita del gruppo Sacchetti è stata pari al 29,75% in termini di quantità vendute ed al 29,11% in termini di contratti conclusi; o il Sig. Piero Sacchetti ha ripetutamente, nel corso di due diverse audizioni, reso dichiarazioni false e omissive in relazione sia all esistenza di deleghe ad operare a lui intestate che alle dinamiche ed alle modalità con cui egli a- veva disposto direttamente ed indirettamente operazioni su strumenti finanziari a valere su conti intestati a diversi soggetti facenti parte del gruppo Sacchetti; o le succitate dichiarazioni false ed omissive del Sig. Piero Sacchetti hanno determinato un considerevole aggravio dell attività di vigilanza, ritardandone lo svolgimento; - per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione: o con riguardo alla violazione dell art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, che il comportamento posto in essere dal Sig. Piero Sacchetti sia da qualificarsi come doloso. Ciò anche avuto riguardo allo status professionale dell autore della violazione, il quale, al tempo dello svolgimento dei fatti in esame, era Vice Presidente di Finrest e Responsabile Finanziario di CAMST ed al quale erano affidate le decisioni di investimento in strumenti finanziari di Finrest, sulla base di un ultraventennale rapporto fiduciario di Piero Sacchetti con i vertici di CAMST; o con riferimento alla violazione dell art quinquiesdecies del D. Lgs. n. 58/98, che il comportamento posto in essere dal Sig. Piero Sacchetti, connotato da intento manifestamente falso, omissivo ed ostruzionistico, sia qualificabile come doloso; CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie; SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A: 1) al Sig. Piero Sacchetti, nato a Castel Maggiore (BO) il 1 giugno 1961 e residente a, sono applicate le seguenti sanzioni: o sanzione amministrativa pecuniaria di ,00, ai sensi dell art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento; o sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell art quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi dodici; o sanzione amministrativa pecuniaria di ,00, ai sensi dell art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento; 2) è, altresì, ingiunto a Finrest S.p.A., avente sede legale in Via Tosarelli n. 318, Villanova di Castenaso (BO), in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria di ,00, pari al 77% della sanzione amministrativa pecuniaria di ,00 applicata al Sig. Piero Sacchetti per violazione dell art ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. 58/1998, atteso che la società Finrest S.p.A. risponde solo delle operazioni incrociate effettuate dal Sig. Piero Sacchetti, in qualità di Vice Presidente, a valere sui conti intestati alla medesima Finrest S.p.A. e che queste sono appunto quantificabili nel 77% del totale delle operazioni incrociate poste in essere. Ai sensi dell art. 187-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, è disposta la confisca dei beni di pertinenza del Sig. Piero Sacchetti fino alla concorrenza del valore del prodotto dell illecito contestato, pari a ,00, corrispondente al valore del profitto conseguito. Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l interessato risiede all estero) dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. 17

18 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d Appello competente per territorio ai sensi dell art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/ maggio 2014 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Piero Sacchetti per violazione dell articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la nota del 12 luglio 2013, notificata il 19 luglio 2013, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore ha contestato, ai sensi dell art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, al Sig. Piero Sacchetti la violazione prevista dall art. 18, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli prestato abusivamente il servizio di gestione di portafogli disponendo operazioni in titoli a valore su conti intestati o co-intestati a persone fisiche o enti a lui legati da rapporti professionali, di parentela o di amicizia; ESAMINATA la nota del 1 agosto 2013, con la quale il Sig. Piero Sacchetti ha prodotto deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati; ESAMINATA la Relazione Istruttoria del 31 gennaio 2014, con le quali la Divisione Tutela del Consumatore ha espresso valutazioni in merito alle deduzioni di parte nel senso di ritenerle inidonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 3 febbraio 2014, ricevuta il medesimo giorno, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso al Sig. Piero Sacchetti la succitata Relazione Istruttoria del 31 gennaio 2014, comunicando al medesimo l avvio della Parte istruttoria per la decisione relativa al procedimento sanzionatorio, indicando altresì la facoltà di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della citata nota; ESAMINATA la nota del 5 marzo 2014, con la quale il Sig. Piero Sacchetti ha prodotto deduzioni difensive integrative; ESAMINATA la Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 19 maggio 2014, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dall interessato nel corso dell intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione amministrativa; RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione da parte del Sig. Piero Sacchetti dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli prestato il servizio di gestione di portafogli per conto di diversi soggetti, sia persone fisiche che enti, in assenza della prescritta autorizzazione; in particolare, il Sig. Piero Sacchetti ha operato in strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, tramite vari conti deposito titoli con il consenso degli intestatari dei conti medesimi, i quali mettevano a disposizione tutti i dati relativi alla composizione ed alla movimentazione del proprio portafoglio (prezzi e quantità di acquisto e vendita per ciascuno strumento finanziario) ed alla liquidità destinata agli investimenti finanziari; - ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze: il Sig. Piero Sacchetti ha avuto una delega per operare in strumenti finanziari sul conto del dal 13/07/2004 al 9/01/2012; tutti gli ordini di compravendita di titoli obbligazionari sul conto co-intestato al, sono stati decisi dal Sig. Sacchetti, al quale il Sig. Minella aveva affidato la gestione degli investimenti in strumenti finanziari a valere su tale conto, pur non avendogli conferito alcuna formale delega ad operare. La circostanza è stata ammessa dal ; su richiesta del, suo amico, il Sig. Sacchetti gestiva il patrimonio depositato presso i conti Unicredit e MPS su cui il medesimo era delegato ad operare. Anche se gli ordini di compravendita di titoli obbligazionari sono stati trasmessi dal, le decisioni di investimento e disinvestimento a valere sui suddetti conti erano state prese esclusivamente sulla base delle indicazioni fornite dal Sig. Piero Sacchetti. Inoltre, il Sig. Piero Sacchetti ha ricevuto un compenso pari a circa per l attività svolta. Tali circostanze sono state confermate dal ; gli ordini di compravendita di titoli obbligazionari della, amica del Sig. Piero Sacchetti, posti in essere nel periodo intercorrente tra il 2006 ed il febbraio 2011 e trasmessi e- sclusivamente mediante il c.d. servizio di trading on-line, sono stati sempre decisi dal Sig. Sacchetti sia fornendo precise indicazioni alla in merito alle operazioni da eseguire che ponendo in essere direttamente le operazioni, poiché il Sig. Sacchetti disponeva delle credenziali di accesso al conto della. Tali circostanze sono state confermate dalla medesima ; il Sig. Piero Sacchetti disponeva delle credenziali assegnate al, suo amico, per operare attraverso il c.d. servizio di trading on-line e le ha utilizzate per trasmettere direttamente ordini su titoli obbligazionari a valere sul conto a lui intestato, come dimostrato dal fatto che i suddetti ordini 18

19 sono stati inviati dal medesimo IP remoto da cui il Sig. Piero Sacchetti trasmetteva ordini a valere sui suoi conti personali e su quelli dei suoi familiari;, amico del Sig. Piero Sacchetti si è avvalsa delle specifiche indicazioni di investimento fornite via e/o telefonicamente dal Sig. Sacchetti nel periodo settembre marzo Tale circostanza è stata confermata dal medesimo Sig. Piero Sacchetti: il Sig. Piero Sacchetti ha dichiarato - in merito al che svolge l attività lavorativa nello stesso ufficio di - che: Anche lui rientra nella cerchia di persone che mi chiede consigli di investimento e di conseguenza opera sugli stessi titoli che tratto io ; il Sig. Piero Sacchetti appare aver operato professionalmente, poiché il medesimo Sig. Sacchetti ha gestito i conti dei soggetti sopra menzionati in maniera sistematica, abituale e sulla base di precise strategie di investimento, a- vendo a disposizione tutti i dati relativi sia alla composizione che alla movimentazione dei suddetti conti. In sostanza, il Sig. Sacchetti godeva di una piena discrezionalità professionale nel definire il piano di investimenti. Inoltre, in almeno un caso, il Sig. Sacchetti ha ricevuto un utilità in denaro direttamente connessa al proprio operato per conto del ; il Sig. Piero Sacchetti ha operato nei confronti del pubblico poiché ha operato nei confronti di una pluralità di soggetti terzi, anche se numericamente limitati; VISTO l art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento ed alle banche; VISTO l art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale prevede l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro duemilacinquecento ad un massimo di euro duecentocinquantamila per la violazione delle disposizioni del succitato art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell autore dell illecito; in particolare: - con riferimento alla gravità obiettiva della violazione ed alla personalità dell autore dell illecito: o la prestazione abusiva del servizio di gestione di portafogli è stata posta in essere nei confronti di sette diversi soggetti e si è protratta per un arco temporale rilevante; o in un solo caso il Sig. Piero Sacchetti ha ricevuto un utilità in denaro direttamente connessa al proprio operato, pari a 3.000; - per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione si ritiene che il comportamento posto in essere dal Sig. Piero Sacchetti sia da qualificarsi come doloso; CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie; SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A: Al Sig. Piero Sacchetti, nato a Castel Maggiore (BO) il 1 giugno 1961 e residente a, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di ,00, ai sensi dell art. 190, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento dell indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l interessato risiede all estero) dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 28 maggio 2014 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 19

20 Delibera n Iscrizione di The ING Project S.r.l. al registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative, previsto dall'articolo 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; VISTI, in particolare, gli artt. 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on line, adottato con propria delibera n del 26 giugno 2013; VISTO l art. 4 del regolamento adottato con propria delibera n del 26 giugno 2013, che ha istituito il registro dei gestori previsto dall art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTA l istanza, presentata in data 10 febbraio 2014, con la quale The ING Project S.r.l. ha chiesto l iscrizione al registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative; VISTI i successivi chiarimenti e le informazioni integrative fornite da The ING Project S.r.l. in data 24 aprile 2014, 12 maggio 2014 e 28 maggio 2014; RITENUTO che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell istanza; D E L I B E R A: E disposta l iscrizione di The ING Project S.r.l., con sede in Brescia, nel registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative, previsto dall art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L efficacia di tale iscrizione è subordinata, agli effetti fiscali, al pagamento della tassa sulle concessioni governative, di cui all art. 22, n. 8, della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972. La presente delibera verrà portata a conoscenza di The ING Project S.r.l. nei modi e nei termini di legge, e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. 18 giugno 2014 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n Approvazione del Manuale di gestione La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, approvativo del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni; VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, con cui è stato approvato il Codice dell Amministrazione Digitale, e successive modificazioni; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante le Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ; VISTO, in particolare, l art. 5 delle predette Regole tecniche per il protocollo informatico, ai sensi del quale Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi ; CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, il Manuale di gestione, tra l altro, descrive le fasi operative e organizzative del sistema di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi ed individua per ogni azione o processo i rispettivi livelli di esecuzione, responsabilità e controllo, in una visione d insieme e senza soluzione di continuità dalla protocollazione del documento digitale, alla sua gestione, archiviazione e fascicolazione, sino alla conservazione; VISTA la delibera n del 29 maggio 2013 con cui è stato approvato il Titolario di archivio dell Istituto; CONSIDERATO che l art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 attribuisce al responsabile della gestione documentale il compito di predisporre lo schema del Manuale di gestione; ESAMINATO lo schema di Manuale predisposto dal responsabile per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi nonché della conservazione, nominato con disposizione del Direttore generale n. 10 del 12 giugno 2013; RITENUTO di procedere all approvazione del predetto Manuale; D E L I B E R A: 20

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