Bollettino. n /15 ottobre Anno XXXIII. 17 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 ottobre 2016

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1 Bollettino Anno XXXIII n ottobre Delibere e provvedimenti urgenti

2 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni 23 3 Altre decisioni 29 4 Appendice 31 Indice cronologico 42 Indice per materia 44 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2 Delibere e provvedimenti urgenti

3 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Delibera n Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Peter Brendon Wyllie per violazione dell art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per strumenti finanziari si intendono contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati () «swap» () e altri contratti derivati, e l art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; RILEVATO che, all esito degli accertamenti, anche ispettivi, svolti sul web, è emerso che il sito offriva servizi di trading on line su contratti differenziali; RILEVATO, in particolare, che dalle verifiche svolte sul predetto sito nel periodo decorrente dal 28 febbraio 2014 al 26 maggio 2014, è emerso quanto segue: i) la disponibilità del sito anche in lingua italiana; ii) la presenza sul predetto sito di comunicazioni volte ad illustrare al potenziale cliente la possibilità di investire in strumenti finanziari quali i contratti differenziali ( contract for difference /CFD) su azioni, materie prime, indici e valute (CFD sul Forex ); iii) la possibilità per i risparmiatori italiani eventualmente interessati di accedere ai servizi di trading offerti e di utilizzare la piattaforma di negoziazione, previa apertura on line sul sito di un conto su cui depositare somme di denaro necessarie per poter operare (cfr. la sezione del sito intitolata Registrati Apri Account Attivo ); iv) la circostanza secondo cui l effettuazione delle operazioni di trading richiede un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, nel sito sono indicate le tipologie di conto e gli importi minimi richiesti (la tipologia Combinazione richiede il deposito di una somma di denaro compresa tra e ; il Mini Account richiede un deposito compreso tra i 100 e i 500 ; il deposito minimo richiesto per aprire un Account Platinum è pari a , mentre per l Account Classico è pari a ; per l Account Islamico, invece, non è previsto un deposito minimo; infine, il Conto ECN richiede un deposito minimo di ); v) l indicazione nelle pagine Contattaci e Terms & Conditions del sito della denominazione della società IBC CAPITAL LIMITED e dei relativi recapiti; vi) le informazioni, pubblicate nella sezione Chi siamo e a piè di ogni pagina del sito, secondo cui, rispettivamente, IBCFX è regolata e monitorata dalla FSP NZ in modo che gli investitori possano operare in modo sicuro e IBC CAPITAL LIMITED è certificata dalla New Zealand Financial Service ; RILEVATO che le suindicate risultanze evidenziano che l attività svolta tramite il sito è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in via professionale nei confronti del pubblico italiano, in quanto: a) sino al 26 maggio 2014 il sito risultava consultabile anche in lingua italiana e non conteneva avvertenze che escludessero espressamente la possibilità per gli investitori italiani di aderire ai servizi offerti o che, comunque, evidenziassero limitazioni derivanti dalla normativa applicabile in Italia; b) IBC Capital Ltd ha svolto un attività riconducibile alla prestazione di servizi di investimento avendo offerto 3 Delibere e provvedimenti urgenti

4 ai clienti - dietro apertura di un conto per il quale era richiesto un versamento di denaro - la possibilità di immettere, tramite una piattaforma di trading on line, ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari quali i contratti differenziali; c) la società non era autorizzata nel periodo considerato ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano alcun servizio di investimento: la stessa non risultava iscritta nella sezione dell albo tenuto dalla Consob ai sensi dell art. 20 del TUF delle imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia; RILEVATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, in data 27 marzo 2014 e 29 aprile 2014 la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi, ha inviato due note di richiamo d attenzione, con cui sono state richieste precisazioni sui servizi offerti sul sito e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un attività configurabile come un servizio di investimento, per la cui prestazione in via professionale la normativa italiana richiede apposita autorizzazione ed in assenza della quale si configura una fattispecie di illecito; RILEVATO che la stessa non ha tuttavia riscontrato i predetti richiami; RILEVATO che, in esito alle verifiche svolte, l attività svolta tramite il sito nel periodo considerato risulta riconducibile alla società IBC Capital Ltd e che l incarico di director della stessa risulta all epoca ricoperto dal sig. Peter Brendon Wyllie; VISTA la nota del 9 febbraio 2015, notificata in data 3 marzo 2015, con cui la Divisione tutela del Consumatore, Ufficio vigilanza su fenomeni abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato al sig. Peter Brendon Wyllie la violazione dell art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998; VISTA la nota del 3 marzo 2015, con cui la parte ha presentato deduzioni difensive osservando che: - il sig. Peter Brendon Wyllie, in qualità di director della IBC Capital Ltd, non ha in alcun modo autorizzato the advertising for business in Italy ; - the beneficial owner della società ha ignorato le direttive impartite dal director della società, anche con riguardo a quanto sopra; - constatato il disallineamento dalle direttive impartite, il sig. Peter Brendon Wyllie si è dimesso dall incarico di amministratore e ha chiuso la società al fine di evitare danni nei confronti del pubblico; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 31 agosto 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 15 settembre 2015 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 3, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, l articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 12 ottobre 2015 dal sig. Peter Brendon Wyllie; CONSIDERATO che: - la società IBC Capital Ltd fosse di proprietà di un terzo soggetto non può esonerare l amministratore dai propri compiti e dalla proprie responsabilità; - non vi è evidenza delle attività effettuate dal sig. Wyllie e menzionate in atti; - in ogni caso non appare smentibile che (i) all epoca dei fatti la IBC Capital Ltd svolgesse un attività riconducibile alla prestazione di servizi di investimento senza essere autorizzata in Italia; (ii) il sig. Wyllie fosse amministratore della citata società; (iii) nessun controllo sia stato effettuato dal sig. Wyllie con riferimento alle attività effettuate dalla società attraverso il sito RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti e delle deduzioni di parte, emergono elementi idonei a ritenere accertate le contestazioni mosse al sig. Peter Brendon Wyllie, in quanto: - in esito alle accertamenti svolti sul web è emerso che il predetto soggetto, attraverso un sito riconducibile alla IBC Capital Ltd, consultabile anche in lingua italiana, ha invitato i clienti italiani ad eseguire sulle piattaforme di trading disponibili sul medesimo dominio operazioni su contratti differenziali mediante l apertura di un conto corrente online e contestuale versamento in denaro, continuando a prestare i servizi di investimento in discorso anche dopo i richiami di attenzione; - sotto il profilo oggettivo, l attività in oggetto si è sostanziata in un ipotesi di svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari, in via professionale, nei confronti del pubblico italiano, effettuata mediante mezzi di comunicazione a di- 4 Delibere e provvedimenti urgenti

5 stanza, rilevante ai sensi del citato art. 18, comma 1; - le verifiche svolte sul web attestano le evidenze a base degli addebiti contestati, in quanto sul sito risultava possibile per i clienti italiani sino al 26 maggio 2014, e dunque anche dopo i richiami di attenzione inviati dalla Consob, investire in strumenti finanziari, senza idonei disclaimer che tenessero conto dei vincoli posti al riguardo dal citato art. 18 del Tuf. Peraltro, nel 2014 due risparmiatori hanno segnalato che all epoca risultava possibile operare in Italia tramite lo stesso sito e che gli stessi avrebbero subito perdite sugli investimenti effettuati tramite detto dominio, riconducibile alla IBC Capital Ltd; - all epoca dei fatti il sig. Wyllie ricopriva la qualifica di director della IBC Capital Ltd; - l asserita circostanza che il sig. Wyllie non aveva autorizzato la prestazione di servizi di investimento in Italia non ne esclude la responsabilità, in quanto egli avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi, in veste di director, che la stessa società non svolgesse attività in contrasto con la normativa vigente in Italia; RITENUTO, con riguardo al profilo soggettivo, che la condotta del sig. Wyllie è qualificabile come colposa; RILEVATO, in merito alla quantificazione della sanzione, che: - l art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 prevede l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila per la violazione dell articolo 18, comma 1, del medesimo decreto; - l art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; - nel caso di specie la violazione si è protratta per un limitato lasso temporale; - l incolpato si è in un secondo tempo dimesso dall incarico di director assunto nella società; - nel 2014 due investitori hanno segnalato che all epoca risultava possibile operare in Italia tramite lo stesso sito e che gli stessi avrebbero subito perdite sugli investimenti effettuati su detto dominio; D E L I B E R A: Per effetto di quanto sopra nei confronti del sig. Peter Brendon Wyllie, director della IBC Capital Ltd, residente [omissis], è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento. Il pagamento della indicate sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 2 dicembre 2015 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Alessandro Moschetti dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le l e Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la delibera dell Organismo per la tenuta dell Albo dei promotori finanziari n. 599 del 30 luglio 2014, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Alessandro Moschetti, nato a Seravezza (LU) l 11 febbraio 1979 e residente [omissis]; VISTA la propria delibera n del 14 aprile 2015, notificata all interessato il 21 aprile 2015, con cui il sig. Alessandro Moschetti è stato sospeso dall esercizio dell attività di 5 Delibere e provvedimenti urgenti

6 promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; VISTE la nota del 17 dicembre 2014 e la successiva nota del 9 marzo 2015, con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche solo «Banca») ha comunicato quanto emerso in ordine a presunti illeciti compiuti dal sig. Alessandro Moschetti, dipendente della Banca medesima e promotore finanziario (oggi «consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede»; di seguito, anche solo «consulente finanziario»), trasmettendo altresì documenti in merito; VISTA la nota del 9 giugno 2015, con la quale il sig. Alessandro Moschetti ha formulato deduzioni difensive e chiesto l accesso agli atti e l audizione personale; VISTO il verbale dell audizione personale del sig. Alessandro Moschetti in data 15 luglio 2015, tenutasi presso la sede della Consob di Milano; VISTA la nota del 23 luglio 2015, con la quale il sig. Alessandro Moschetti ha formulato ulteriori deduzioni difensive; VISTA la nota di contestazione del 21 agosto 2015, notificata in data 1 settembre 2015, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al sig. Alessandro Moschetti la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari: - art. 107, comma 1, per aver: acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme o di valori di pertinenza dei clienti; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; - art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela fuori dai casi ammessi dalla stessa norma; VISTO il verbale dell audizione personale del sig. Alessandro Moschetti in data 11 novembre 2015, tenutasi presso la sede della Consob di Roma a seguito di richiesta formulata dal medesimo, per il tramite del difensore, con nota del 22 settembre 2015; VISTA la Relazione per la Commissione dell 11 marzo 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto delle deduzioni difensive e di quanto dichiarato in sede di audizione, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Alessandro Moschetti ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTE conclusivamente accertate a carico del sig. Alessandro Moschetti le contestate violazioni degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, per avere egli acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme o di valori di pertinenza di un cliente, perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente fuori dai casi normativamente ammessi; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest ultimo, o comunque al medesimo collegati; - per la violazione dell art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, che pone divieto all utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento, stante la connessione e/o strumentalità con la fattispecie acquisitiva; - la pluralità delle condotte illecite accertate, la reiterazione delle medesime, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; VISTA la nota dell 11 marzo 2016 con le quale è stata tramessa al sig. Moschetti copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 7 aprile 2016 dal sig. Moschetti; CONSIDERATO che le stesse non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza e non sono idonee, pertanto, a configurare una diversa qualificazione giuridica delle condotte illecite accertate imputabili al sig. Moschetti; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; 6 Delibere e provvedimenti urgenti

7 SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il sig. Alessandro Moschetti, nato a Seravezza (LU) l 11 febbraio 1979 e [omissis] è radiato dall Albo Unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 14 maggio 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Fausto Alberto Peron dall esercizio dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata; VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato; VISTA la propria delibera n del 23 giugno 1998; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007; VISTA la propria delibera n del 18 dicembre 2008; VISTA la delibera dell Organismo per la tenuta dell Albo dei promotori finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009; VISTA la propria delibera n del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Fausto Alberto Peron, nato il 22 luglio 1955 a Senago (MI) e [omissis]; PREMESSO che con note del 15 marzo 2016 (prot del 18 marzo 2016) e del 22 aprile 2016 (prot /16 di pari data) San Paolo Invest Sim Spa ha segnalato irregolarità che il sig. Peron avrebbe posto in essere nello svolgimento dell attività di offerta fuori sede; PREMESSO che dalla documentazione sopra indicata emerge che il consulente avrebbe acquisito la disponibilità di somme e valori dei signori [omissis] per un importo complessivo pari ad euro ; RILEVATO al riguardo che il sig. Peron, con dichiarazione manoscritta del 10 marzo 2016, trasmessa a questa Commissione da San Paolo Invest Sim Spa con la nota del 22 aprile 2016 sopra citata, avrebbe affermato di avere percepito. dal sig. [omissis] Euro con assegni a me intestati, dalla sig.ra [omissis] ,00 Euro con assegni e bonifici a me intestati, ,00 Euro dalla sig.ra [omissis] e dalla sig.ra [omissis] ,00 Euro, dalla sig.ra [omissis] ,00 Euro e dalla sig.ra [omissis] ,00 Euro con assegni a me intestati, le somme sopraindicate sono conferite nelle mie disponibilità in parte utilizzate a titolo personale ed in parte da me investite, sempre a titolo personale, ed oggi per le somme la disponibilità residua è pari a circa 5.000,00 Euro. Per nessuno dei nomi citati ho rilasciato documenti o ricevute San Paolo Invest. Le somme sono state versate nelle [omissis] ; RITENUTI pertanto esistenti, a carico del sig. Fausto Alberto Peron, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere l acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei sigg.ri [omissis]; CONSIDERATO che, le circostanze rilevate ed accertate integrano ipotesi di violazione dell art. 107, comma 1, e dell art. 108, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007 per aver acquisito la disponibilità di somme e valori dei signori [omissis], accettando mezzi di pagamento non conformi; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede dall esercizio dell attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007, ai fini dell eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione; CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l affidabilità del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede nei confronti dei risparmiatori; CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal sig. Peron sono sanzionabili con la radiazione dall Albo; RITENUTA la necessità e l urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Fausto Alberto Peron dall attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e moti- 7 Delibere e provvedimenti urgenti

8 vato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Fausto Alberto Peron dall esercizio dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; D E L I B E R A: Il sig. Fausto Alberto Peron, nato il 22 luglio 1955 a Senago (MI) [omissis] è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera. La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. 23 agosto 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Fabrizio Manella dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 6 settembre 1994, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo unico dei promotori finanziari (oggi e di seguito: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Fabrizio Manella, nato a Castro (BG) l 8 maggio 1966 [omissis]; VISTE la nota della Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, del 27 gennaio 2015 e le note del 24 novembre 2014, del 3 dicembre 2014 e del 15 aprile 2015, con le quali la Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha trasmesso documentazione in merito ad un presunto illecito di abusivismo finanziario, coinvolgente tra l altro l operato di consulenti finanziari; VISTE le note del 1 settembre 2015 e del 30 settembre 2015, con le quali rispettivamente Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. e FinecoBank S.p.A. hanno fornito le informazioni richieste in merito al sig. Fabrizio Manella, facendo seguito alle richieste di dati e notizie formulate dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari con note del 1 giugno 2015 e del 16 settembre 2015; VISTA la nota di contestazione del 19 gennaio 2016, notificata in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite con le note sopra citate, ha contestato al sig. Fabrizio Manella la violazione dell art. 106, comma 1, lett. e) del Regolamento Intermediari, per aver svolto attività incompatibile con quella di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; RILEVATO che il consulente finanziario non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito; VISTA la Relazione per la Commissione del 15 luglio 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il consulente finanziario non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Fabrizio Manella ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Fabrizio Manella la violazione dell art. 106, comma 1, lett. e) del Regolamento Intermediari, per avere egli svolto attività incompatibile con quella di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 2 del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione del consulente finanziario dall Albo, da uno a quattro mesi, in caso di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell art. 106 del medesimo regolamento; - nel caso di specie, occorre tenere conto che la violazione accertata pur se protratta nel tempo è stata posta in essere nei confronti di una sola cliente e per un importo complessivo delle somme investite non particolarmente ingente; 8 Delibere e provvedimenti urgenti

9 - con riferimento all elemento soggettivo, sulla base degli atti del procedimento la violazione accertata risulta imputabile al sig. Fabrizio Manella quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il sig. Fabrizio Manella, nato a Castro (BG) l 8 maggio 1966 [omissis], è sospeso, per un periodo di tre mesi, dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. - art. 107, comma 1, per avere: acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; omesso di eseguire operazioni d investimento disposte dai clienti; - art. 108, comma 5, per avere accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte; - art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 27 dicembre 2015; 31 agosto 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas RILEVATO che l audizione del Sig. Lo Re, richiesta con la predetta nota del 27 dicembre 2015, si è svolta in data 24 febbraio 2016; Delibera n Radiazione del sig. Giuseppe Lo Re dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la delibera Consob n del 1 luglio 2008, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Giuseppe Lo Re, nato a San Cataldo (CL) il 3 agosto 1979 e residente a [omissis]; VISTA la documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. con note del 7 gennaio 2015 e 10 giugno 2015, da cui sono emerse talune irregolarità poste in essere dal Sig. Giuseppe Lo Re nello svolgimento dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; VISTA la nota del 18 novembre 2015, notificata all interessato il 25 novembre 2015, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Giuseppe Lo Re la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007: VISTA la Relazione per la Commissione del 28 aprile 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Lo Re ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; VISTA la nota del 29 aprile 2014 con la quale è stata trasmessa copia della citata Relazione per la Commissione con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Lo Re ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RILEVATO che il Sig. Lo Re non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Lo Re la contestata violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 5, del Regolamento Intermediari, per avere acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e per avere perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela mediante l utilizzo dei codici di accesso ai rapporti di pertinenza della medesima; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; 9 Delibere e provvedimenti urgenti

10 - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell investitore e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest ultimo o comunque al medesimo collegati; - per l utilizzo dei codici di accesso ai rapporti di pertinenza degli investitori la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva; anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - la reiterazione delle condotte illecite poste in essere nei confronti del cliente Sig. Li Puma, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Giuseppe Lo Re, nato a San Cataldo (CL) il 3 agosto 1979 e residente a [omissis], è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 31 agosto 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Giorgio Gerardi dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la delibera Consob n del 17 febbraio 1993, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Giorgio Gerardi, nato a Roma il 7 aprile 1950 e residente a [omissis]; VISTA la documentazione trasmessa da Banca Generali S.p.A. con note del 21 aprile 2015 e 3 settembre 2015, da cui sono emerse talune irregolarità poste in essere dal sig. Giorgio Gerardi nello svolgimento dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; VISTA la nota del 19 gennaio 2016, notificata all interessato il 25 gennaio 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. Giorgio Gerardi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per: l appropriazione di somme di pertinenza dei clienti anche mediante distrazione a favore di terzi; la comunicazione di informazioni non rispondenti al vero e la produzione di false rendicontazioni; - art. 108, comma 6, per la percezione di compensi o finanziamenti dai clienti; RILEVATO che il sig. Gerardi nel corso del procedimento sanzionatorio non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito; VISTA la Relazione per la Commissione del 28 giugno 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Giorgio Gerardi ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Giorgio Gerardi la contestata violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 6, del Regolamento Intermediari, per avere acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, somme di pertinenza dei clienti, per avere rilasciato falsa rendicontazione alla clientela e per avere percepito finanziamenti dalla medesima; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento In- 10 Delibere e provvedimenti urgenti

11 termediari la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5) del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo nell ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori), e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 7) del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo, da uno a quattro mesi, nell ipotesi di percezione di compensi o finanziamenti in violazione delle vigenti disposizioni regolamentari; anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - l entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, l arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il sig. Giorgio Gerardi, nato a Roma il 7 aprile 1950 e residente a [omissis], è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. Delibera n Istituzione dell Ufficio di Segreteria tecnica dell Arbitro per le Controversie Finanziarie La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n del 4 dicembre 2002 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e successive modifiche; VISTO il Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Consob con deliberazione n del 17 novembre 1994 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull ADR per i consumatori) ; VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ( Codice del consumo ) ed, in particolare, il titolo II-bis, disciplinante la Risoluzione extragiudiziale delle controversie, introdotto dall articolo 1 del sopra richiamato decreto legislativo n. 130 del 2015; VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, recante Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 5-ter, del richiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotto dall art. 1-bis del citato decreto legislativo n. 130 del 2015, secondo cui La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell organo decidente, in modo che risulti assicurata l imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. ; VISTA la delibera n del 4 maggio 2016, di Istituzione dell Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento di attuazione dell articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ; VISTO il Manuale della Struttura, approvato con delibera n del 5 ottobre 2012 e successive modifiche; 7 settembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas RITENUTO di procedere all istituzione dell Ufficio di Segreteria tecnica dell Arbitro per le Controversie Finanziarie, previsto dall art. 9 del predetto Regolamento di attua- 11 Delibere e provvedimenti urgenti

12 zione dell articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, introdotti dal citato decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130; ESPLETATI gli adempimenti informativi nei confronti delle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell art. 1 delle Relazioni Sindacali e valutate le relative risultanze; CONSIDERATO che, a norma dell art. 26 del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento, la Commissione, deliberando su proposta del Presidente, stabilisce il numero delle Divisioni e degli Uffici e ripartisce i compiti tra questi, secondo rigorosi criteri di economicità ed efficacia; D E L I B E R A: Art. 1 E istituito l Ufficio di Segreteria tecnica dell Arbitro per le Controversie Finanziarie, quale ufficio non coordinato nell ambito di Divisioni. Art. 2 Sono approvate le conseguenti modifiche al Manuale della Struttura - recante i compiti e le attività che l Ufficio di Segreteria tecnica dell Arbitro per le Controversie Finanziarie è chiamato a svolgere nonché le principali interazioni con le restanti Unità Organizzative - nel testo allegato alla presente delibera. Art. 3 La presente delibera entra in vigore a decorrere dal 15 ottobre 2016 e sarà pubblicata nel Bollettino della Consob. 21 settembre 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. José Victor Socorro Maria Venutolo dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n dell 11 marzo 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. José Victor Socorro Maria Venutolo, nato a Caracas (Venezuela) il 27 giugno 1959 e residente [omissis]; VISTA la documentazione trasmessa da Sanpaolo Invest Sim S.p.A. con note del 1 aprile 2015, 17 aprile 2015 e 18 agosto 2015, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. José Victor Socorro Maria Venutolo nello svolgimento dell attività di consulente finanziario; VISTA la nota del 29 gennaio 2016, notificata al consulente in data 15 febbraio 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. José Victor Socorro Maria Venutolo, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per avere: acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; RILEVATO che il consulente non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito; VISTA la Relazione per la Commissione del 21 luglio 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Venutolo ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Venutolo la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere egli acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e per aver perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi, nonché la violazione dell art. 108, comma 7, del medesimo Regolamento, per aver egli utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 7) del citato Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari 12 Delibere e provvedimenti urgenti

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