Bollettino. n /15 novembre Anno XXXIV. 17 novembre Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 novembre 2017

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1 Bollettino Anno XXXIV n novembre

2 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Altre decisioni 15 3 Appendice 18 Indice cronologico 25 Indice per materia 26 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2

3 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Massimiliano Muzzi e Luca Bucciarelli, directors di LUX Finance Ltd e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Società, per violazione dell art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche «TUF») e, in particolare: - l art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l «offerta al pubblico di prodotti finanziari» come «ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati»; - l art. 94, comma 1, ai sensi del quale «Coloro che intendono effettuare un offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l Italia è Stato membro d origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob»; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTE le risultanze dell attività di vigilanza condotta nei confronti di LUX Finance Ltd (di seguito, anche solo «LUX» o la «Società»), impresa di investimento di diritto estero, con sede legale nel Regno Unito, sottoposta alla vigilanza della competente Autorità di vigilanza inglese (Financial Conduct Authority, di seguito anche solo «FCA») e autorizzata in Italia, sino al 19 ottobre 2015, ad operare in regime di libera prestazione di servizi, e di cui i Sig.ri Massimiliano Muzzi e Luca Bucciarelli sono risultati essere «directors», rispettivamente, dal 14 luglio 2011 al 6 ottobre 2015 e dal 14 luglio 2011 al 31 maggio 2015; CONSIDERATO che dall esame delle risultanze e della documentazione acquisita è emerso che: - nel periodo compreso tra il mese di maggio 2011 e il mese di ottobre 2012, la LUX Finance Ltd ha stipulato contratti di mandato con alcuni consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e tramite i medesimi, ha offerto un prodotto finanziario denominato «Capital Guaranteed Growth Plan», emesso dalla predetta Società; - il citato «Capital Guaranteed Growth Plan» presenta tutte le caratteristiche per essere qualificato come prodotto finanziario, sub specie di «forma di investimento di natura finanziaria» ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. u), del TUF, essendo in esso rinvenibili: i) un impiego di capitale, ii) un aspettativa di rendimento, legato all andamento di un indice, iii) il rischio di natura finanziaria connesso all impiego del capitale che è stato conferito e correlato sia al capitale iniziale, sia agli eventuali rendimenti; - l offerta del «Capital Guaranteed Growth Plan» da parte della LUX è risultata veicolata al pubblico italiano attraverso un attività realizzata su base continuativa, posta in essere mediante la collaborazione di alcuni consulenti finanziari, a cui la Società ha fornito indicazioni verbali e materiale contenente informazioni sulle condizioni del prodotto finanziario tali da mettere il potenziale investitore in grado di decidere di sottoscrivere il prodotto medesimo; - l offerta del «Capital Guaranteed Growth Plan» è stata descritta dalla Società in termini standardizzati ed uniformi, essendo stata predeterminata dall offerente, ed è risultata rivolta ad una pluralità di persone non individuabili ex ante; - tale attività, svolta nei termini sopra descritti, confi- 3

4 gura un ipotesi di «offerta al pubblico di prodotti finanziari», ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera t), del TUF; - lo svolgimento della suddetta attività di offerta è avvenuto senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall art. 94 comma 1, del TUF; VISTA la nota del 27 giugno 2016, notificata al Sig. Massimiliano Muzzi in data 17 agosto 2016 e al Sig. Luca Bucciarelli in data 25 luglio 2016, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra esposti, ai sensi degli artt. 191 e 195 del TUF, nel testo vigente ratione temporis, ha contestato ai predetti la violazione dell art. 94, comma 1, del TUF; VISTA la nota in pari data, notificata il 5 agosto 2016, con cui la medesima violazione è stata altresì contestata a LUX Finance Ltd, in qualità di soggetto responsabile in solido con gli autori della violazione, ai sensi dell art. 195, comma 9, del TUF, nel testo vigente ratione temporis; RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; RILEVATO che nessuno dei destinatari delle contestazioni ha esercitato alcuna delle facoltà difensive riconosciutegli o ha fatto pervenire proprie deduzioni; VISTA la Relazione per la Commissione del 23 febbraio 2017, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni; RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che, in relazione all offerta del «Capital Guaranteed Growth Plan», la LUX Finance Ltd ha svolto un attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari senza che il relativo prospetto informativo fosse stato pubblicato, come previsto dall art. 94, comma 1, del TUF, e che tale violazione è imputabile ai Sig.ri Massimiliano Muzzi e Luca Bucciarelli, i quali, nel periodo oggetto di contestazione, risultavano directors della predetta Società; VISTO l art. 191, comma 1, del TUF, nel testo vigente all epoca della violazione, il quale disponeva che: «Chiunque effettua un offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro»; RILEVATO che, avuto riguardo all offerta avente ad oggetto il «Capital Guaranteed Growth Plan», le risultanze istruttorie non consentono di determinare il «controvalore offerto» e, dunque, la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra l importo minimo di euro centomila e l importo massimo di euro due milioni; VISTO l art. 191, comma 3, del TUF, nel testo vigente all epoca della violazione, il quale disponeva altresì che: «L applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni»; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni; - la durata dell offerta svolta in assenza del prospetto, protrattasi nel periodo compreso tra il mese di maggio 2011 e il mese di ottobre 2012; - il numero di clienti (66) che, sulla base degli elementi informativi in atti, risultano aver sottoscritto il prodotto finanziario oggetto dell offerta; - la carica ricoperta dai Sig.ri Muzzi e Bucciarelli, quali directors della LUX Finance Ltd, in relazione alle irregolarità accertate; - il ruolo concretamente svolto dal Sig. Muzzi, il quale risulta avere sottoscritto tutti i contratti di mandato stipulati con i consulenti finanziari. RITENUTO che, con riferimento all elemento soggettivo, la violazione è imputabile ai Sig.ri Muzzi e Bucciarelli quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; 4

5 D E L I B E R A: a) nei confronti dei soggetti di seguito indicati sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto a ciascuno il pagamento, nonché le seguenti sanzioni amministrative accessorie: - Sig. Massimiliano Muzzi, nato a Roma il 14 giugno 1972, nella qualità di director di LUX Finance Ltd nel periodo oggetto di contestazione: sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro ,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di mesi sei; - Sig. Luca Bucciarelli, nato a Fabriano (AN) il 23 novembre 1977, nella qualità di director di LUX Finance Ltd nel periodo oggetto di contestazione: sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro ,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di mesi quattro; b) è ingiunto a LUX Finance Ltd, con sede legale in 30 Finsbury Square, Londra, Regno Unito, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, del TUF, pro tempore vigente, il pagamento dell importo complessivo di euro ,00, quale somma delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente facsimile precompilato; se l interessato risiede all estero, il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero entro sessanta giorni se l interessato risiede all estero. 15 marzo 2017 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti della sig.ra Erika Alcibar Rodriguez, nonché, a titolo di responsabile in solido, della Marshall Advanced Innovation ltd per violazione dell art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF ); VISTO il Regolamento adottato con delibera n del 29 ottobre 2007 (di seguito Regolamento Intermediari ) e le successive modificazioni; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni; VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per strumenti finanziari si intendono contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( ) «swap» ( ) e altri contratti derivati, e l art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti nel corso dell attività di vigilanza svolta dalla Consob in data 17 settembre 2015 e 19 ottobre 2015 è emerso che la società Marshall Advanced Innovation Ltd, in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, ha proposto agli investitori italiani la possibilità di avvalersi dei servizi di trading offerti sul sito e, in particolare, di operare tramite le piattaforme presenti sul medesimo sito, previa apertura di un account su cui depositare somme di denaro; RILEVATO che, in esito alle verifiche svolte, in data 24 settembre 2015 e 7 ottobre 2015, la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito, anche, DTC ) ha inviato alla Marshall Advanced Innovation Ltd le note contenenti due richiami d attenzione e che tali note sono rimaste prive di riscontro; VISTA la nota del 3 ottobre 2016, con cui la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato alla sig.ra Erika Alcibar Rodriguez, in qualità di Director della Marshall Advanced Innovation Ltd ed alla medesima società quale responsabile in solido, la violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998; RILEVATO che la predetta lettera di contestazione è stata notificata, rispettivamente, in data 24 ottobre 2016 alla Marshall Advanced Innovation Ltd e in data 23 gennaio 2017 alla sig.ra Erika Alcibar Rodriguez; 5

6 RILEVATO che le parti non hanno svolto alcuna attività difensiva; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 3 maggio 2017, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione; RITENUTO che, sulla base delle evidenze in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertato che, almeno dal 17 settembre 2015 al 19 ottobre 2015, la società Marshall Advanced Innovation Ltd ha svolto un attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; in particolare, tale società, attraverso il sito ha proposto agli investitori italiani di avvalersi dei servizi di trading offerti sul medesimo sito; RILEVATO che per la violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, l art. 190, comma 1, del medesimo Decreto, nel testo vigente all epoca dei fatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere quantomeno dal 17 settembre 2015 al 19 ottobre 2015; - nessun riscontro è stato fornito ai richiami d attenzione del 24 settembre 2015 e 7 ottobre 2015; - risulta in atti che un significativo numero di risparmiatori italiani ha investito nei servizi di trading offerti sul sito mediante l apertura di un conto, segnalando le difficoltà riscontrate nel rientrare in possesso delle somme di pertinenza; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla sig.ra Erika Alcibar Rodriguez quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: A. è applicata, nei confronti della sig.ra Erika Alcibar Rodriguez, nella qualità di Director della Marshall Advanced Innovation Ltd, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a ,00, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento; B. è ingiunto alla Marshall Advanced Innovation Ltd con sede a Office 7, Ludgate Hill, EC4M 7JN, Londra, Regno Unito, quale responsabile in solido, ai sensi dell art.195, comma 9, del D.Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all epoca dei fatti, il pagamento della sopra indicata sanzione amministrativa pecuniaria, con obbligo di regresso nei confronti dell autore della violazione sopra nominativamente indicato. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 31 maggio 2017 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6

7 Delibera n Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti del sig. Mickael Zeitoun, nonché, a titolo di responsabilità solidale, di Oklycapital Limited per violazione dell art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF ); VISTO il Regolamento adottato con delibera n del 29 ottobre 2007 (di seguito Regolamento Intermediari ) e le successive modificazioni; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni; VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per strumenti finanziari si intendono contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( ) «swap» ( ) e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, e l art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti nel corso dell attività di vigilanza svolta dalla Consob è emerso che la società Oklycapital Limited, in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, ha proposto agli investitori italiani la possibilità di avvalersi dei servizi di trading offerti sui siti e e, in particolare, di operare tramite la piattaforma presente sui siti medesimi, previa apertura di un account su cui depositare somme di denaro; RILEVATO che, in esito alle verifiche svolte, in data 2 ottobre 2015, 14 ottobre 2015, 4 novembre 2015 e 17 novembre 2015 la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito, anche, DTC ) ha inviato alla Oklycapital Limited le note contenenti richiami d attenzione e che tali note sono rimaste prive di riscontro da parte della medesima Società; VISTE le note del 18 ottobre 2016 e del 24 ottobre 2016, con cui la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato al Sig. Mickael Zeitoun, in qualità di Director della Oklycapital Limited ed alla medesima Società quale responsabile in solido, la violazione dell art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998; RILEVATO che l Ufficio Sanzioni Amministrative, tenuto conto dei profili di connessione oggettiva e soggettiva che connotano i procedimenti sanzionatori avviati con le sopra citate lettere di contestazione, ne ha disposto la riunione, dandone comunicazione alla parte in data 17 maggio 2017; RILEVATO che le parti non hanno svolto alcuna attività difensiva; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 25 maggio 2017, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione; RITENUTO che, sulla base delle evidenze in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertato che, nel periodo compreso quantomeno tra il 29 settembre 2015 e il 2 dicembre 2015, la società inglese Oklycapital Limited ha svolto un attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; tale Società ha proposto agli investitori italiani la possibilità di avvalersi dei servizi di trading offerti sui siti e e, in particolare, di operare tramite la piattaforma presente sui siti medesimi, previa apertura di un account su cui depositare somme di denaro; RILEVATO che per la violazione dell art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, l art. 190, comma 1, del medesimo Decreto, nel testo vigente all epoca dei fatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere quantomeno dal 29 settembre 2015 al 2 dicembre 2015; - nessun riscontro è stato fornito ai richiami d attenzione del 2 ottobre 2015, 14 ottobre 2015, 4 novembre 2015 e 17 novembre 2015 da parte della Società, che ha continuato a fornire l offerta dei servizi in Italia mediante il menzionato sito; 7

8 - risulta in atti che alcuni risparmiatori hanno eseguito dei versamenti finalizzati ad investimenti tramite servizi di trading offerti sui predetti siti, segnalando le difficoltà riscontrate nel rientrare in possesso delle somme oggetto di bonifico; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al Sig. Zeitoun quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: A. è applicata, nei confronti del Sig. Mickael Zeitoun, nella qualità di Director della Oklycapital Limited, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro ,00, somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento; B. è ingiunto alla Oklycapital Limited, con sede in Nwms Center 31 Southampton Row Office 3.11, 3rd Floor, Londra, Regno Unito, quale responsabile in solido, e agli eventuali aventi causa obbligati, ai sensi dell art. 195, comma 9, del D.Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all epoca dei fatti, il pagamento della sopra indicata sanzione amministrativa pecuniaria, con obbligo di regresso nei confronti dell autore della violazione sopra nominativamente indicato. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 7 giugno 2017 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n Sospensione sanzionatoria, per il periodo di un mese, del sig. Emanuele Guiducci, dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 10 marzo 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (già Albo unico dei promotori finanziari) del sig. Emanuele Guiducci, nato il 26 gennaio 1973 a Firenze e residente a Bagno a Ripoli (FI 50012); VISTA la propria delibera n del 9 marzo 2016, notificata al sig. Guiducci con effetto dall 11 maggio 2016, con cui lo stesso è stato sospeso in via sanzionatoria dall Albo unico dei consulenti finanziari per il periodo di quattro mesi, ai sensi dell art. 196, comma 1, lett. c), del TUF; VISTA la nota, pervenuta il 25 agosto 2016, con cui Banca Widiba S.p.A. (di seguito, anche solo «Widiba») ha informato di aver accertato che il sig. Emanuele Guiducci, successivamente alla data di inizio di efficacia della sospensione di cui alla citata delibera n del 9 marzo 2016 (ossia, successivamente all 11 maggio 2016), aveva «sia pure per un numero limitato di rapporti (5 sui 148 ad egli assegnati [ ]) e per un lasso di tempo circoscritto [ ] continuato ad operare assistendo i propri clienti nell esecuzione» di operazioni di investimento, nonché la pertinente documentazione comprovativa delle irregolarità emerse alla stessa allegata; VISTA la richiesta di dati e notizie inoltrata dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari Rete e Consulenti Finanziari (di seguito, anche solo «Divisione Intermediari» o «DIN») il 28 settembre 2016 e la correlata nota di riscontro inviata il 10 ottobre 2016, con cui Widiba ha fornito ulteriori informazioni in merito ai fatti illeciti emersi; RILEVATO che, dalla documentazione innanzi citata, emerge che il sig. Emanuele Guiducci ha continuato ad esercitare l attività di consulente finanziario nel periodo compreso tra il 23 maggio 2016 e l 8 giugno 2016, ossia mentre egli sospeso dall Albo per effetto della citata delibera Consob n del 9 marzo 2016, a lui notificata il 11 maggio 2016, avendo egli assistito propri clienti nell esecuzione di talune operazioni di collocamento OICR/SICAV, di ricezione e trasmissione di ordini, di nuova sottoscrizione, riscatto di polizza in essere e versamento aggiuntivo su polizze e di aggiornamento del questionario 8

9 MIFID, da cui si è generato un ritorno commissionale in suo favore di poco superiore ai 150 euro; VISTA la nota del 16 febbraio 2017, notificata in pari data, con cui la DIN ha contestato al sig. Emanuele Guiducci la violazione dell art. 196, comma 1, del TUF, per aver esercitato l attività di consulente finanziario in violazione della delibera Consob n del 9 marzo 2016, notificata in data 11 maggio 2016, con cui è stata disposta a suo carico la sanzione amministrativa della sospensione dall attività per un periodo di quattro mesi a partire dall 11 maggio 2016; RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, il sig. Guiducci è stato reso edotto della facoltà di svolgere attività difensiva in relazione ai fatti contestati; VISTA l istanza di audizione personale presentata dall interessato l 8 marzo 2017 e la correlata corrispondenza intercorsa con la Consob; VISTO il verbale dell audizione personale del sig. Guiducci tenutasi il 29 marzo 2017, nel corso della quale il consulente, dopo aver riconosciuto di aver effettivamente posto in essere le attività oggetto di contestazione, ha sostenuto di aver agito in buona fede avendo equivocato circa la data di decorrenza dell efficacia della citata delibera di sospensione sanzionatoria n del 9 marzo 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 10 agosto 2017, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e quanto osservato in chiave difensiva dall incolpato, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l addebito contestato al sig. Emanuele Guiducci e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; VISTA la nota del 10 agosto 2017 con cui è stata trasmessa al sig. Guiducci copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la nota in data 8 settembre 2017 con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell ambito dell attività istruttoria e confermato dall Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Emanuele Guiducci, la violazione dell art. 196, comma 1, del TUF, per aver esercitato l attività di consulente finanziario in violazione della delibera Consob n del 9 marzo 2016, con cui è stata disposta a suo carico la sanzione amministrativa della sospensione dall attività per un periodo di quattro mesi a partire dall 11 maggio 2016; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - con riguardo all irregolarità concernente la violazione dell art. 196, comma 1, del TUF, che impone l osservanza anche delle disposizioni particolari emanate dalla Consob, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dal medesimo art. 196, comma 1, del Testo Unico; - nel caso di specie, la condotta illecita, consistita nell esercizio dell attività di consulente finanziario durante l esecutività di un provvedimento di sospensione sanzionatoria dall Albo irrogato dalla Consob, si caratterizza per una modesta gravità oggettiva, avuto riguardo alla durata dell arco temporale in cui le condotte si collocano (circa 16 giorni, tra la prima e l ultima), al numero delle operazioni poste in essere (pari a 9), ed agli invero modesti ritorni commissionali maturati dal sig. Guiducci (pari a poco oltre 150 euro), che egli ha peraltro sostenuto non essergli stati liquidati dall Intermediario giacché correlati ad attività svolte al di fuori dell ambito del regolare esercizio della professione; - quanto contestato è ascrivibile al sig. Guiducci quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il sig. Emanuele Guiducci, nato il 26 gennaio 1973 a Firenze e residente a Bagno a Ripoli (FI ), è sospeso dall Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195, del TUF, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 11 ottobre 2017 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 9

10 Delibera n Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Salvatore Cipolla per violazione dell art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 18, comma 1, secondo il quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; VISTA la nota pervenuta alla Consob in data 23 febbraio 2016, concernente l attività svolta dal sig. Salvatore Cipolla; VISTE le note trasmesse tra il 14 marzo 2016 e l 11 novembre 2016, con cui alcuni investitori e alcuni intermediari, a riscontro di richieste di informazioni, hanno fornito informazioni e documenti in merito all attività posta in essere dal sig. Cipolla per conto di alcuni investitori; VISTA la lettera del 20 febbraio 2017, notificata in pari data, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell attività di vigilanza, ha contestato al sig. Salvatore Cipolla la violazione dell art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, che riserva la prestazione in via professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari a determinati soggetti in possesso di specifici requisiti e della relativa autorizzazione ad operare; RILEVATO che con nota pervenuta in data 8 aprile 2017 il sig. Cipolla ha presentato le proprie deduzioni difensive con riguardo all addebito contestatogli; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 3 agosto 2017, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 3 agosto 2017 con cui è stata trasmessa al sig. Cipolla copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la nota del 4 settembre 2017 con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell ambito dell attività istruttoria e confermato dall Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTA, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la contestata violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, da imputarsi al sig. Cipolla, per avere il medesimo esercitato in via professionale e nei confronti del pubblico un attività riconducibile al servizio di gestione di portafogli, rientrante nel novero della menzionata riserva; VISTO l art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all epoca dei fatti contestati, il quale, per la violazione dell art. 18, comma 1, del medesimo Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - l arco temporale entro cui la violazione è stata posta in essere, che decorre quanto meno dal mese di maggio 2015 al mese di febbraio 2016; - l ambito dell attività, riguardo alla quale è stato segnalato che circa 40 soggetti terzi hanno effettuato movimenti in entrata sul conto del sig. Cipolla, per un importo complessivo di oltre un milione di euro, con casuali che richiamano conferimenti con finalità di investimento; - non risultano in atti perdite subite dai soggetti per conto dei quali è stata effettuata l attività di gestione, né esposti nei confronti del sig. Cipolla; 10

11 RITENUTO, con riferimento all elemento soggettivo, che la violazione accertata sia imputabile al sig. Cipolla quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti del sig. Salvatore Cipolla è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro ,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento. Il pagamento della predetta sanzione deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente delibera, ad ogni buon conto, fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica. 11 ottobre 2017 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, del sig. Edgardo Santaniello dall esercizio dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni; VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 23 giugno 1998; VISTA la propria delibera n del 18 dicembre 2008; VISTA la delibera dell Organismo APF n. 1 del 14 gennaio 2009; VISTA la propria delibera n del 9 marzo 2004, con cui il sig. Edgardo Santaniello - nato a La Spezia (SP) il 21 gennaio 1972 e residente - è stato iscritto all Albo unico dei promotori finanziari (ora Albo unico dei consulenti finanziari); PREMESSO che con dell 11 gennaio 2017 (prot /17 di pari data) l Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico dei consulenti finanziari (di seguito anche solo OCF) ha comunicato che dai controlli periodici svolti in merito ai requisiti di onorabilità dei soggetti iscritti all Albo è emerso che il sig. Edgardo Santaniello è imputato nell ambito del procedimento penale n.. Il procedimento risulta pendente per i reati di cui agli articoli 640 e 61 c.p. (truffa aggravata); PREMESSO che con nota prot /17 del 29 marzo 2017 è stata inviata una richiesta al Tribunale di, al fine di ottenere copia della emessa nei confronti del sig. Santaniello e poter valutare le circostanze oggetto del procedimento penale in essere nei suoi confronti; PREMESSO che solo a seguito di ulteriore richiesta inoltrata via fax in data 3 maggio 2017, il Tribunale di con nota del 5 maggio 2017 (prot /17 di pari data) ha trasmesso copia della ; PREMESSO che ; PREMESSO che con nota prot /17 dell 8 maggio 2017 si è comunicato al sig. Edgardo Santaniello l avvio del procedimento di sospensione cautelare ad un anno ai sensi dell art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/1998, in relazione all assunzione della qualità di imputato nell ambito del procedimento penale n. ; RILEVATO che tale comunicazione, indirizzata al consulente finanziario presso l indirizzo di residenza risultante dall Albo, in data 4 luglio 2017 è stata restituita al mittente in quanto il plico non è stato richiesto entro il periodo di giacenza presso il competente Ufficio Postale. Atteso che la raccomandata era disponibile per il ritiro presso l Ufficio Postale dal 12 maggio 2017, la comunicazione risulta notificata per compiuta giacenza trascorsi 30 giorni dalla predetta data, ossia l 11 giugno 2017; PREMESSO che al fine di ulteriormente verificare l effettivo indirizzo di residenza del consulente finanziario interessato, con nota prot /17 del 4 luglio 2017 è stata rivolta un apposita richiesta al Comune di, il quale con nota del 17 luglio 2017 (prot /17 di pari data) ha trasmesso documentazione attestante che il sig. Edgardo Santaniello risiede ; 11

12 RILEVATO che a fronte della comunicazione inviatagli, il sig. Santaniello non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente; TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la persona che ha assunto la qualità di imputato conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna; TENUTO CONTO che, ai sensi dell art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l ordine pubblico, contro l economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998; TENUTO CONTO che, al fine di verificare l opportunità dell adozione del provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007, la Consob valuta le circostanze sulla base delle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato ed, in particolare, il titolo di reato e l idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell attività di offerta fuori sede; RILEVATO che i reati per i quali il sig. Santaniello è imputato rientrano nel novero delle fattispecie che l art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall esercizio dell attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno; RILEVATO, con riguardo alle condotte ascritte al sig. Santaniello nel capo d imputazione, che: RILEVATO che l idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Santaniello a pregiudicare gli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell attività di offerta fuori sede (c.d. periculum in mora) discende dal rischio che l allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza del sig. Santaniello ed, in generale, degli operatori del mercato; RILEVATO, inoltre, che la permanenza dell iscrizione all Albo del sig. Santaniello consente che il medesimo possa, in qualunque momento, assumere un mandato ad operare e commettere ulteriori irregolarità; TENUTO CONTO che il sig. Santaniello non ha fornito nuovi elementi in grado di superare la gravità delle accuse, atteso che ha ritenuto di non inviare osservazioni o documentazione inerente al procedimento penale nel quale è attualmente coinvolto; REPUTATO, in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed ai fini della tutela degli interessi dei potenziali investitori, che sussistano i presupposti per l adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007; RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Santaniello, per il periodo di un anno, dall esercizio dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; D E L I B E R A: Il sig. Edgardo Santaniello - nato a La Spezia (SP) il 21 gennaio 1972 e residente a - è sospeso dall esercizio dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera. La presente delibera sarà notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. 18 ottobre 2017 Delibera n p. IL PRESIDENTE Anna Genovese Estensione dell autorizzazione di Advance Sim s.p.a. alla prestazione del servizio di investimento di cui all articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato congiuntamente con Banca d Italia con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; 12

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