LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito «TUF»); VISTO, in particolare l art. 114, comma 1, del TUF, ai sensi del quale ( ) gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni ( ), nonché il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti ( ) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico ; VISTO, altresì, l art. 115-bis del TUF, il quale stabilisce: «Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri»; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ( Regolamento Emittenti ) e, in particolare, l art. 66, ai sensi del quale ( ) Gli emittenti strumenti finanziari assicurano che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti ( ) ; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; RILEVATO che, all esito della vigilanza svolta dalla Consob sull attività posta in essere da Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom o la Società ) in merito all emissione del prestito obbligazionario subordinato equity-linked a tasso fisso per milioni di euro a conversione obbligatoria (di seguito prestito convertendo o bond convertendo o Progetto Duetto ), con scadenza 16 novembre 2016, emesso il 7 novembre 2013, da Telecom Italia Finance S.A. e garantito da Telecom, nonché in merito alla tenuta da parte di Telecom dei Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di cui all art. 115-bis del d.lgs. n. 58/1998 ( TUF ), sono state riscontrate violazioni della normativa di settore con riferimento, da un lato, all informativa resa da Telecom in merito al prestito convertendo e, dall altro, alla tenuta dei Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate; 1

2 RILEVATO, in particolare, che, con riguardo al prestito convertendo, l informativa resa da Telecom mediante due comunicati stampa diffusi il 7 novembre e il comunicato diffuso il 2 dicembre 2013 è risultata non corretta e lacunosa, posto che: 1) la modifica dell ambito dei destinatari del collocamento è stata comunicata al mercato nella seconda versione del comunicato stampa del 7 novembre 2013 come se fosse stata stabilita già in sede di avvio dell emissione; 2) l indicazione nel comunicato del 2 dicembre 2013 secondo cui le banche incaricate del collocamento avrebbero potuto concedere il trattamento prioritario agli investitori azionisti di Telecom, risultava erronea in quanto non evidenzia il coinvolgimento di Telecom nel processo di allocazione ai beneficiari di tale trattamento; 3) l allocazione al 100% agli investitori che hanno richiesto il trattamento prioritario, di cui al comunicato del 2 dicembre 2013, è risultata comprovata solo per [ omissis ] e risultava, quindi, erronea; RILEVATO, altresì, che, con riguardo alla tenuta dei Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate: - le modalità adottate dalla Società per la tenuta di tale Registro non erano idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla certezza della data di ogni annotazione e all immodificabilità del relativo contenuto, non assicurando un agevole consultazione ed estrazione di dati; - con riferimento a determinate operazioni (operazione convertendo; operazione relativa alla cessione delle partecipazioni detenute in [ omissis ]; predisposizione del piano industriale ) taluni soggetti non sono stati censiti nei relativi Registri, altri sono stati iscritti solo tardivamente, e altri, infine, non hanno ricevuto la prescritta informativa in merito alla loro iscrizione nel Registro medesimo; VISTA la nota del 22 settembre 2014, ricevuta dalla Società in pari data, con la quale, ai sensi degli artt. 193 e 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, la Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci, e la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, hanno contestato, tra l altro, a Telecom: - con riguardo alle informazioni fornite al pubblico il 7 novembre e il 2 dicembre 2013 in merito al prestito convertendo, la violazione dell art. 114, commi 1 e 5, del TUF, dell art. 66 del Regolamento Emittenti; - con riguardo alla gestione dei Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, la violazione dell art. 115-bis, del D.lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione ; VISTA la nota del 26 settembre 2014 con la quale la Società ha formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; RILEVATO che tale istanza è stata accolta e, in data 11 novembre 2014, la Divisione Corporate Governance ha trasmesso alla Società, in allegato su supporto ottico, la documentazione afferente al procedimento in esame. 2

3 VISTA la nota del 12 novembre 2014 con la quale la Società ha formulato istanza di proroga di trenta giorni dei termini per la presentazione delle deduzioni; VISTA la nota del 18 novembre 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha informato la Società circa l accoglimento dell istanza di proroga; ESAMINATA la nota del 7 gennaio 2015 con la quale Telecom ha, altresì, formulato deduzioni difensive volte a chiedere l archiviazione del procedimento in esame; ESAMINATO il verbale relativo all audizione tenutasi in data 8 gennaio 2015 e i relativi allegati; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 30 marzo 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 24 aprile 2015 e del 5 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 1 luglio 2015 da Telecom; VISTO l art. 193, comma 1, del TUF, il quale commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a ,00 euro per ciascuna delle violazioni in esame (artt. 114 e 115-bis del medesimo decreto, nonché relative norme attuative); VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; 3

4 CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza gli elementi di seguito indicati: a) con riguardo alla violazione degli obblighi informativi: l esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; per quanto concerne i comunicati stampa del 7 novembre 2013, le violazioni risultano aggravate alla luce della circostanza che tali comunicati non sono mai stati portatati all attenzione del Consiglio di Amministrazione; b) con riguardo alla violazione degli obblighi di tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate: l esatto adempimento da parte degli emittenti quotati dell obbligo di tenuta ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale gestione delle informazioni privilegiate al fine di ridurre il fenomeno dei rumor di mercato e, al contempo, agevolare l attività di vigilanza della Consob sul rispetto delle norme previste a presidio dell integrità dei mercati; nel caso di specie, le modalità di tenuta del registro, stante la riscontrata assenza dei prescritti requisiti di qualità in ordine alla certezza della data di iscrizione e all inalterabilità del relativo contenuto, ha reso inattendibile la rappresentazione dei dati contenuti nel registro medesimo; CONSIDERATO che, con riferimento all elemento soggettivo, dalle risultanze istruttorie, si ritiene di qualificare quantomeno come colposa la condotta ascritta alla Società in ordine alle violazioni in esame; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con sede a Milano, Via Gaetano Negri, n. 1, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento: euro, con riguardo all informativa resa al mercato in data 7 novembre 2013 in violazione del combinato disposto dell art. 114, comma 1, del TUF e dell art. 66 del Regolamento Emittenti; euro, in relazione all erronea informativa resa con il comunicato del 2 dicembre, in violazione dell art. 114, comma 5, del TUF; euro, in relazione alla violazione dell art. 115-bis del TUF e delle relative norme attuative del Regolamento Emittenti, con riguardo alla tenuta dei registri di persone che hanno accesso a informative privilegiate. 4

5 Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 7 agosto 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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