Bollettino. n /15 maggio Anno XXXIV. 17 maggio Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 maggio 2017

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1 Bollettino Anno XXXIV n maggio

2 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni 72 3 Altre decisioni 74 Indice cronologico 75 Indice per materia 77 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2

3 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 1.1 Delibere di carattere generale Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. per violazioni del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme attuative La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito «TUF»); VISTO, in particolare: - l art. 114, comma 1, del TUF, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all epoca dei fatti contestati ( ) gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni ( ), nonché il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti ( ) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico ; - l art. 116, comma 1, del TUF, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all epoca dei fatti contestati Gli articoli 114 ( ) si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione ; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ( Regolamento Emittenti ) e, in particolare: - l art. 109, comma 1, ai sensi del quale Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall articolo 114, comma 1, del Testo unico: a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 66-bis ;( ) ; - l art. 66, ai sensi del quale ( ) Gli emittenti strumenti finanziari assicurano che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti ( ) ; VISTO l art. 181, comma 1, del TUF, il quale stabilisce che costituisce informazione privilegiata un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. ; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; RILEVATO che, all esito della vigilanza svolta dalla Consob nel periodo compreso tra il 22 aprile 2015 ed il 24 febbraio 2016 e dalla conseguente attività istruttoria posta in essere dalla Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, sono state riscontrate omissioni, inesattezze o ritardi concernenti la diffusione di informazioni al pubblico da parte della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito anche «BPVi», «la Società» o «la Banca») nel periodo ; VISTA la nota del 29 marzo 2016, ricevuta dalla Società in pari data, con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, in merito alla suddetta attività istruttoria, ha contestato alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. la violazione dell art. 114 del TUF in combinato disposto con l art. 3

4 116, comma 1, del medesimo Decreto e delle relative disposizioni di attuazione di cui all art. 109 del Regolamento Emittenti, nella parte in cui rinvia all art. 66 del medesimo Regolamento, con riguardo a: a) l incompletezza e la non correttezza delle informazioni relative alla valorizzazione del prezzo delle azioni BPVi, contenute nei comunicati diffusi in data 1 aprile 2014, 26 aprile 2014, 8 aprile 2015 e 11 aprile 2015, nonché di quelle diffuse il 25 marzo 2015, con riferimento alla mancata indicazione del ridimensionamento del prezzo delle azioni BPVi; b) la non correttezza delle informazioni relative agli esiti degli aumenti di capitale riservati ai soci, contenute nei comunicati diffusi il 9 agosto 2013 e l 8 agosto 2014, e riproposte nei comunicati del 27 agosto 2013 e del 18 marzo 2014 (con riferimento agli esiti dell aumento di capitale del 2013) e nei comunicati del 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015 (con riferimento agli esiti dell aumento di capitale del 2014); c) la non correttezza delle dichiarazioni relative all evoluzione della compagine sociale contenute nei comunicati diffusi il 27 agosto 2013, 18 marzo 2014, 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015; VISTA la nota del 14 aprile 2016 con la quale la Banca ha formulato istanza di accesso agli atti posti a fondamento del procedimento sanzionatorio ; RILEVATO che tale istanza è stata accolta e, in data 18 maggio 2016, ha avuto luogo l accesso presso la sede della Consob di Milano ed è stata consegnata alla parte copia della documentazione posta a base del presente procedimento; VISTA la nota del 18 aprile 2016 con la quale la Banca ha formulato istanza di proroga di trenta giorni dei termini per la presentazione delle deduzioni; VISTA la nota del 19 aprile 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha informato la Banca circa l accoglimento dell istanza di proroga; ESAMINATA la nota del 30 giugno 2016 con la quale la Banca ha, altresì, formulato deduzioni difensive in merito ai fatti contestati; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 4 ottobre 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 4 ottobre 2016 con cui è stata tramessa alla Banca copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 3 novembre 2016 dalla Banca in replica alle considerazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella propria Relazione per la Commissione; VISTA la Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017 predisposta dall Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame; VISTA la nota del 6 febbraio 2017 con cui è stata tramessa alla Società copia della predetta Relazione Integrativa; ESAMINATE ATE le ulteriori controdeduzioni alla citata Relazione Integrativa presentate dalla Banca con nota del 7 marzo 2017; CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalla Banca in replica alla Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 4 ottobre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive; RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dalla Società; RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertate le contestate violazioni degli artt. 114 del TUF (in combinato disposto con l art. 116, comma 1, del TUF) e dell art. 66 del Regolamento Emittenti (in combinato disposto con l art. 109 del Regolamento medesimo); VISTO l art. 193, comma 1, del TUF, il quale, nel testo vigente all epoca dei fatti contestati, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a ,00 euro per la violazione dell art. 114 del medesimo decreto e delle relative disposizioni applicative; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: l esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; 4

5 quanto ai comunicati relativi ai criteri sottesi alla determinazione del prezzo delle azioni, l omessa indicazione dei criteri valutativi utilizzati non ha consentito agli investitori di comprendere il processo di formazione del prezzo e, conseguentemente, di valutare la congruità del prezzo rispetto agli indicatori patrimoniali e reddituali della Banca; quanto, poi, al comunicato del 25 marzo 2015, l omessa indicazione dell imminente ridimensionamento del prezzo delle azioni ha privato il mercato di un rilevante warning sulla congruità dell investimento in parola; i comunicati relativi agli esiti degli aumenti di capitale 2013 e 2014, nell enfatizzarne il successo, sono risultati gravemente fuorvianti per gli investitori, non consentendo agli stessi di pervenire ad una valutazione corretta in merito al tasso di adesione spontaneo e all effettività solidità patrimoniale della Banca; più specificamente, i comunicati del 27 agosto 2013, 18 marzo 2014, 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015, hanno fornito informazioni non corrette, non soltanto in ordine agli esiti degli aumenti di capitale, ma anche in ordine all evoluzione della compagine sociale e della relativa solidità patrimoniale della Banca; CONSIDERATO che, con riferimento all elemento soggettivo, dalle risultanze istruttorie, si ritiene di qualificare quantomeno come colposa la condotta ascritta alla Banca in ordine alle violazioni in esame; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, all istituto del cumulo giuridico previsto dall art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, Via BTG. Framarin, 18, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento: - euro ,00 in relazione ai comunicati del 1 aprile 2014 e del 26 aprile 2014 (omessa informativa dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni 2014); - euro ,00 in relazione ai due comunicati dell 8 aprile 2015 e dell 11 aprile 2015 (omessa informativa dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni 2015); - euro ,00 in relazione al comunicato del 25 marzo 2015 (omesso warning sull imminente deprezzamento del titolo); - euro ,00 in relazione ai comunicati del 9 agosto 2013, 27 agosto 2013 e 18 marzo 2014 (fuorviante informativa in merito agli esiti degli aumenti di capitale 2013 e alla relativa evoluzione della compagine sociale); - euro ,00 in relazione ai comunicati dell 8 agosto 2014, 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015 (fuorviante informativa in merito agli esiti degli aumenti di capitale 2014 e alla relativa evoluzione della compagine sociale). Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Banca e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 30 marzo 2017 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazione del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 34-decies del regolamento Consob n del 1999 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio 5

6 della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito TUF ) e, in particolare, l art. 95, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo; VISTO l art. 34-decies del Regolamento Consob n del 1999 (di seguito, anche, Regolamento Emittenti ) che, in attuazione del citato art. 95, comma 1, lett. c), del TUF prevede che «prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti all'offerta al pubblico purché: a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto; b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione; c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo; d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto»; RILEVATO che, dall esame delle risultanze ispettive, è emerso che, tra il 20 marzo 2014 e il 7 maggio 2014, vale a dire nei due mesi precedenti alla pubblicazione del prospetto di offerta inerente al primo aumento di capitale del 2014 di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito anche BPVi o la Banca ) avvenuta l 8 maggio 2014, è stata svolta dalla Banca un attività di raccolta di intenzioni di acquisto attinenti alla medesima offerta; RILEVATO che dall analisi della corrispondenza di posta elettronica intercorsa per la veicolazione delle informazioni a supporto dell avvio della medesima attività di raccolta da parte della rete commerciale della Banca è emerso che tale iniziativa, sin dalla fase prodromica, è stata predisposta da taluni esponenti aziendali in via riservata, senza che ne venisse data informativa alla Consob; VISTE le lettere del 1 aprile 2016 e 5 aprile 2016, notificate ai destinatari tra il 1 aprile 2016 e il 3 maggio 2016, con le quali la Divisione Informazione Emittenti, Ufficio Prospetti Equity e IPO, in merito ai fatti sopra delineati, ha contestato la violazione del combinato disposto dell art. 95, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell art. 34-decies, comma 1, del Regolamento Emittenti, nei confronti, tra gli altri, dei sig.ri Samuele Sorato, direttore generale pro tempore della Banca ed Emanuele Giustini, vice direttore generale e responsabile della divisione mercati pro tempore della Banca, nonché della stessa Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in qualità di responsabile in solido con gli autori della violazione ai sensi dell art. 195, comma 9, del d. l.gs. n. 58/98, vigente all epoca dei fatti; VISTE le note pervenute tra il 13 aprile 2016 e il 5 ottobre 2016, con cui la Banca ed i suoi esponenti aziendali hanno formulato istanze di accesso agli atti posti a fondamento del procedimento sanzionatorio sia dinanzi alla Divisione Informazione Emittenti che dinanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative e visti altresì i verbali di accesso agli atti datati tra il 18 maggio 2016 e il 12 ottobre 2016; VISTE le note trasmesse l 11 aprile 2016 ed il 25 maggio 2016, con cui, rispettivamente, la Banca ed il sig. Giustini hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle memorie difensive, cui è stato fornito positivo riscontro; ESAMINATE le memorie difensive trasmesse dai destinatari delle contestazioni nel periodo compreso fra l 11 maggio 2016 e il 4 luglio 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 14 novembre 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata, in merito ai fatti sopra delineati, la violazione del combinato disposto dell art. 95, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell art. 34-decies, comma 1, del Regolamento Emittenti, nei confronti dei sig.ri Sorato e Giustini, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; RILEVATO che la predetta Relazione è stata tramessa agli interessati con nota del 15 novembre 2016; ESAMINATE le note datate tra il 6 e il 15 dicembre 2016 con cui gli interessati hanno presentato controdeduzioni in replica alle considerazioni ed alle proposte contenute nella predetta Relazione; ESAMINATA la Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017 predisposta dall Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame; RILEVATO che la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa agli interessati con nota del 6 febbraio 2017; ESAMINATE le note datate tra il 1 marzo 2017 e l 8 marzo 2017 con cui gli interessati hanno presentato ulteriori controdeduzioni in replica alle considerazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella Relazione Integrativa; CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alla Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 14 novembre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nella fase istruttoria; RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dai soggetti interessati; RITENUTO accertata la violazione del combinato disposto dell art. 95, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell art. 34-decies, comma 1, del Regolamento Emittenti e che la stessa, sotto il profilo degli adempimenti previsti dal citato art. 34-decies, comma 1, del Regolamento Emittenti, sia ascrivibile ai sig.ri Samuele Sorato (Direttore Generale) e Emanuele Giustini (Vice Direttore Generale e Responsabile Divisione Mercati), per avere, il primo, organizzato e diretto l iniziativa di raccolta di manifestazioni di interesse ed il secondo, svolto il ruolo di collettore delle indicazioni di raccolta impartite alla rete commerciale in collaborazione con il medesimo sig. Sorato; 6

7 CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare: - per la violazione dell art. 95, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, l art. 191, comma 2, del medesimo decreto, nel testo vigente all epoca dei fatti, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di ,00 euro; - in applicazione delle prescrizioni generali della legge n. 689/1981 e, in particolare, di quanto previsto dal relativo art. 11, la determinazione della misura delle sanzioni è stata effettuata in osservanza dei criteri ivi indicati; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza gli elementi di seguito indicati: - nell ambito dell attività in discorso sono state raccolte manifestazioni di interesse su complessivi n rapporti di BPVi, che hanno riguardato n azioni per un controvalore pari ad , calcolato sulla base del prezzo del relativo aumento di capitale pari a 62,50; - il periodo in cui la violazione è stata posta in essere, compreso tra il 20 marzo 2014 e il 7 maggio 2014; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale all epoca dei fatti, l effettiva funzione svolta all interno della Banca e i comportamenti a ciascuno riferibili; RITENUTO, con riferimento all elemento soggettivo, che la violazione accertata sia imputabile ai sig.ri Sorato e Giustini a titolo di dolo; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: 1) sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: sig. Samuele Sorato (Direttore Generale pro tempore): ,00 euro; sig. Emanuele Giustini (Vice Direttore Generale e Responsabile Divisione Mercati pro tempore): ,00 euro; 2) è ingiunto alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all epoca dei fatti, il pagamento dell importo complessivo di ,00 euro, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 30 marzo 2017 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Banca, per violazione dell art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito anche «TUF») e, in particolare l art. 94, comma 2, del TUF, il quale dispone che: Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, so- 7

8 no necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell' emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti ; CONSIDERATO che, nel corso del 2014, la Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni, oggi Banca Popolare di Vicenza S.p.a. (di seguito anche BPVi o la Banca ) ha realizzato due offerte relative ai seguenti aumenti di capitale deliberati dal proprio Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2014: a) un aumento di capitale mediante emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro ( Primo aumento di capitale dell anno 2014) il cui periodo di offerta era compreso tra il 12/5/2014 e l 8/8/2014; b) un aumento di capitale mediante emissione di azioni finalizzato all ampliamento della base sociale, da offrire quindi esclusivamente a non soci, fino a un importo massimo di euro 300 milioni, nel corso di massimo un triennio ( Secondo aumento di capitale dell anno 2014) il cui periodo di offerta era compreso tra il 12/5/2014 e il 19/12/2014; CONSIDERATO, altresì, che, in relazione alle citate due offerte la Banca, in data 9 maggio 2014, ha depositato presso la Consob: - il Documento di Registrazione, a seguito dell approvazione comunicata dalla Consob con nota n /14 dell 8 maggio 2014; - la Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi relative all aumento indicato sub lett. a), a seguito dell approvazione comunicata dalla Consob con nota n /14 dell 8 maggio 2014; - la Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di sintesi relative all'aumento indicato sub lett. b), la cui approvazione è stata comunicata con nota n /14 dell 8 maggio 2014; CONSIDERATO che dall esame delle risultanze e della documentazione acquisita all esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato ( DIS ) presso la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito anche solo la Banca ) dal 22 aprile 2015 al 24 febbraio 2016, sono state riscontrate omissioni in relazione alla mancata rappresentazione nei citati Prospetti 2014 di informazioni concernenti: - la metodologia di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; - la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; - la compravendita delle azioni della Banca; VISTE le lettere del 1 e del 5 aprile 2016, notificate ai destinatari tra l 1 ed il 18 aprile 2016, con le quali la Divisione Informazione Emittenti, Ufficio Prospetti Equity e IPO, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato la violazione dell art. 94, comma 2, del TUF, con particolare riguardo alla mancata rappresentazione nel Documento di registrazione, nelle Note informative e nelle Note di sintesi, approvate dalla Consob in data 8 maggio 2014 e pubblicate dalla Banca in data 9 maggio 2014, di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell emittente nonché sui relativi prodotti finanziari offerti, tra l altro, ai soggetti sotto indicati, in qualità di esponenti pro tempore della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: - sig.ri Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Marino Breganze, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Andrea Monorchio, Alvise Rossi Di Schio, Luigi Sciarrino, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto, Giovanni Zonin e Roberto Zuccato, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della Banca; - sig.ri Giovanni Zamberlan, Laura Piussi, e Paolo Zanconato, nella qualità di componenti del collegio sindacale della Banca; - sig. Samuele Sorato, in qualità di direttore generale della Banca; - Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in qualità di responsabile in solido con gli autori della violazione ai sensi dell art. 195, comma 9, del d. l.gs. n. 58/98; VISTE le note pervenute tra il 13 aprile e il 5 ottobre 2016 con cui la Banca e i relativi esponenti aziendali hanno formulato istanze di accesso agli atti posti a fondamento del procedimento sanzionatorio e visti altresì i relativi verbali di accesso agli atti svoltisi tra il 19 maggio e il 12 ottobre 2016; ESAMINATE le note trasmesse tra l 11 maggio 2016 e l 11 luglio 2016 con cui tutte le parti hanno presentato proprie deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto del procedimento; ESAMINATI i verbali delle audizioni personali dei sig.ri Bianchi, Breganze, Domenichelli, Monorchio, Rossi di Schio, Sciarrino, Stella, Tibaldo, Tognana, Zuccato, Zigliotto, Fantoni, Colutta, Macola, Zamberlan, Piussi e Zanconato, svolte, su istanza di parte, dinanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative tra il 20 ed il 22 luglio 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 28 ottobre 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; RILEVATO che la predetta Relazione è stata tramessa agli interessati con nota del 3 novembre 2016; ESAMINATE le note datate tra il 25 novembre 2016 e il 13 dicembre 2016 con cui i destinatari delle contestazioni hanno presentato controdeduzioni in replica alle considerazioni ed alle proposte contenute nella predetta Relazione; 8

9 ESAMINATA la Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017 predisposta dall Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame; RILEVATO che la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa agli interessati con nota del 6 febbraio 2017; ESAMINATE le note datate tra il 1 marzo 2017 e l 8 marzo 2017 con cui i destinatari delle contestazioni hanno presentato ulteriori controdeduzioni in replica alle considerazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella Relazione Integrativa; CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alla Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 28 ottobre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nella fase istruttoria; RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dai soggetti interessati; RITENUTO conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell art. 94, comma 2, del TUF, in relazione alla mancata rappresentazione nel Documento di registrazione, nelle Note informative e nelle Note di sintesi, approvate dalla Consob in data 8 maggio 2014 e pubblicate dalla Banca in data 9 maggio 2014, di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente nonché sui relativi prodotti finanziari offerti, con particolare riguardo alle informazioni relative alla modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni e alla compravendita delle azioni della Banca, nonché alla sussistenza, all entità e agli effetti relativi alla concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all acquisto di azioni della Banca; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare: - per la violazione dell art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 l art. 191, comma 2, del medesimo Decreto, nel testo vigente all epoca dei fatti oggetto di contestazione, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila; - ai fini della formulazione delle proposte sanzionatorie si è, altresì, tenuto conto, dei criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni; - la circostanza che le carenze informative in parola concernevano aspetti significativi che si riflettevano su elementi del prospetto essenziali per consentire un consapevole apprezzamento dell offerta in parola; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, nonché l effettiva funzione svolta all interno della Banca; RITENUTO, con riferimento all elemento soggettivo, che le violazioni accertate siano addebitabili: - a titolo di dolo nei confronti del Sig. Sorato; - quantomeno a titolo di colpa grave nei confronti: - dei Sig.ri Miranda e Tibaldo, in ragione della loro partecipazione al Comitato Soci; - dei Sig.ri Stella ed Angius, in ragione della loro partecipazione al Comitato Reclami; - dei sindaci Sig.ri Zanconato e Piussi, cui pure erano stati rivolti specifiche richieste ed approfondimenti che costituivano segnali d allarme; - del Sig. Zamberlan, Presidente del Collegio Sindacale, che risulta, altresì, aver ignorato gli specifici segnali d allarme sopra rilevati ; - del Sig. Zigliotto in ragione del fatto che, oltre ad aver fatto parte del Comitato Reclami, il medesimo aveva in prima persona beneficiato di un finanziamento baciato e tale circostanza rappresentava specifico segnale d allarme ; - del Sig. Monorchio, in ragione della specifica delega ricevuta in ordine ai prospetti in esame (ancorché egli non risulti firmatario delle relative dichiarazioni di responsabilità); - del Sig. Breganze, in ragione della specifica delega ricevuta in ordine ai prospetti in esame e della circostanza che egli risulta firmatario di diverse dichiarazioni di responsabilità in ordine ai prospetti medesimi; - del Sig. Zonin, in ragione della specifica delega ricevuta in ordine ai prospetti in esame e della circostanza che egli risulta firmatario di diverse dichiarazioni di responsabilità in ordine ai prospetti medesimi; - a titolo di colpa nei confronti degli altri esponenti aziendali; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, all istituto del cumulo giuridico previsto dall art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981; 9

10 RITENUTO che, ai fini dell applicazione del cumulo, la violazione più grave sia rappresentata dall offerta pubblicata il 9 maggio 2014, relativa al primo aumento di capitale, di importo superiore rispetto al secondo aumento di capitale; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: 1) sono applicate, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie delle quali è contestualmente ingiunto a ciascuno il pagamento: - Samuele Sorato, Consigliere Delegato e Direttore Generale, dal al : euro ,00; - Giovanni Zonin, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal al : euro ,00; - Marino Breganze, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal : euro ,00; - Andrea Monorchio, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal : euro ,00; - Giuseppe Zigliotto, Consigliere di Amministrazione dal al : euro ,00; - Giovanni Zamberlan, Presidente dall : euro ,00; - Paolo Zanconato, sindaco effettivo dal : euro ,00; - Laura Piussi, sindaco effettivo dal : euro ,00; - Franco Miranda, Consigliere di Amministrazione dall al : euro ,00; - Giorgio Tibaldo, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Maurizio Stella, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Paolo Angius, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Alessandro Bianchi, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Giorgio Colutta, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Vittorio Domenichelli, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Giovanna Dossena, Consigliere di Amministrazione dal al : euro ,00; - Giovanni Fantoni, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Maria Carla Macola, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; - Alvise Rossi di Schio, Consigliere di Amministrazione dal al : euro ,00; - Luigi Sciarrino, Consigliere di Amministrazione dal al : euro ,00; - Nicola Tognana, Consigliere di Amministrazione dal : ,00; - Roberto Zuccato, Consigliere di Amministrazione dal : euro ,00; 2) è ingiunto alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A., ai sensi dell art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell importo complessivo di Euro quale somma delle sanzioni suindicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, e del quale è comunque allegato alla presente delibera un fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 30 marzo 2017 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 10

11 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Banca, per violazione dell art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito anche «TUF») e, in particolare l art. 94, comma 2, del TUF, il quale dispone che: Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell' emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti ; CONSIDERATO che, nel corso del 2014 e 2015, la Banca Popolare di Vicenza ha sottoposto all approvazione della Consob e poi pubblicato i seguenti Documenti di Registrazione: - Documento di Registrazione pubblicato il 9 maggio 2014, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. prot /14 dell 8 maggio 2014 (di seguito, anche Documento di Registrazione o DR 2014); - Documento di Registrazione pubblicato l 8 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. prot /15 del 7 maggio 2015 (di seguito, anche Documento di Registrazione o DR 2015); CONSIDERATO, altresì, che i suddetti Documenti di Registrazione sono stati inclusi mediante riferimento in 2 Prospetti di Base relativi ad emissioni obbligazionarie, come di seguito indicato: - Prospetto di Base pubblicato il 7 febbraio 2014 (anche Prospetto di Base o PB 2014), a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. prot /14 del 6 febbraio 2014, avente ad oggetto obbligazioni a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato, obbligazioni a tasso fisso con riconoscimento di una percentuale del valore nominale collocato a favore di soggetti non aventi fini di lucro che perseguono iniziative di utilità sociale, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a tasso variabile con riconoscimento di una percentuale del valore nominale collocato a favore di soggetti non aventi fini di lucro che perseguono iniziative di utilità sociale, obbligazioni step up step down con eventuale facoltà di rimborso anticipato, obbligazioni zero coupon, obbligazioni a tasso misto. Il DR 2014 è stato incorporato in questo prospetto di base mediante il 2 Supplemento al PB 2014 pubblicato il 9 maggio 2014, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. prot /14 del 8 maggio 2014; - Prospetto di Base pubblicato il 5 febbraio 2015 (anche Prospetto di Base o PB 2015), a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. prot /15 del 4 febbraio 2015, avente ad oggetto obbligazioni a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato, obbligazioni a tasso fisso con riconoscimento di una percentuale del valore nominale collocato a favore di soggetti non aventi fini di lucro che perseguono iniziative di utilità sociale, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a tasso variabile con riconoscimento di una percentuale del valore nominale collocato a favore di soggetti non aventi fini di lucro che perseguono iniziative di utilità sociale, obbligazioni step up step down con eventuale facoltà di rimborso anticipato, obbligazioni zero coupon, obbligazioni a tasso misto. Il Prospetto di Base approvato il 4 febbraio 2015 incorporava mediante riferimento il DR 2014; successivamente, contestualmente all approvazione del DR 2015, quest ultimo è stato incorporato nel Prospetto di Base mediante il 2 Supplemento al PB 2015 pubblicato l 8 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. prot /15 del 7 maggio 2015; CONSIDERATO, inoltre, che, a valere sui prospetti di base di cui sopra sono state emesse, nel periodo 9 maggio luglio 2015, n. 42 condizioni definitive, relative all offerta di obbligazioni per un controvalore complessivo collocato di Euro ; CONSIDERATO che dall esame delle risultanze e della documentazione acquisita all esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato ( DIS ) presso la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito anche solo la Banca ) dal 22 aprile 2015 al 24 febbraio 2016, sono state riscontrate omissioni in relazione alla mancata rappresentazione nella citata documentazione d offerta di informazioni concernenti la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; VISTE le lettere del 1 e del 4 aprile 2016, notificate tra il 1 e il 18 aprile con le quali la Divisione Informazione Emittenti, Ufficio Prospetti Non Equity in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato la violazione dell art. 94, comma 2, del TUF, con particolare riguardo alla mancata rappresentazione delle sopra citate informazioni nei Documenti di Registrazione 2014 e 2015, incorporati nei Prospetti di Base 2014 e 2015, e nelle Note di Sintesi di tali Prospetti, tra l altro, ai seguenti soggetti, in carica alla data di pubblicazione dei sopracitati Prospetti: - sig.ri Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Marino Breganze, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Franco Miranda, Matteo Marzotto, Andrea Monorchio, Alvise Rossi Di Schio, Luigi Sciarrino, Maurizio 11

12 Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto, Giovanni Zonin e Roberto Zuccato, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della Banca; - sig.ri Giovanni Zamberlan, Laura Piussi, e Paolo Zanconato, nella qualità di componenti del collegio sindacale della Banca; - sig. Samuele Sorato, in qualità di direttore generale della Banca; - Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in qualità di responsabile in solido con gli autori della violazione ai sensi dell art. 195, comma 9, del d. l.gs. n. 58/98; VISTE le note pervenute tra il 13 aprile e il 5 ottobre 2016 con cui la Banca e i relativi esponenti aziendali hanno formulato istanze di accesso agli atti posti a fondamento del procedimento sanzionatorio e visti altresì i relativi verbali di accesso agli atti svoltisi tra il 19 maggio e il 12 ottobre 2016; ESAMINATE le note trasmesse tra l 11 maggio 2016 e il 12 luglio 2016 con cui tutte le parti hanno presentato proprie deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto del procedimento; ESAMINATI i verbali delle audizioni personali dei sig.ri Bianchi, Breganze, Domenichelli, Monorchio, Rossi di Schio, Sciarrino, Stella, Tibaldo, Tognana, Zuccato, Zigliotto, Fantoni, Colutta, Macola, Zamberlan, Piussi, Zanconato, svolte, su istanza di parte, dinanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative tra il 20 ed il 22 luglio 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 28 ottobre 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; RILEVATO che la predetta Relazione è stata tramessa agli interessati con nota del 3 novembre 2016; ESAMINATE le note datate tra il 25 novembre 2016 e il 13 dicembre 2016 con cui i destinatari delle contestazioni hanno presentato controdeduzioni in replica alle considerazioni ed alle proposte contenute nella predetta Relazione; ESAMINATA la Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017 predisposta dall Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame; RILEVATO che la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa agli interessati con nota del 6 febbraio 2017; ESAMINATE le note datate tra il 1 marzo 2017 e l 8 marzo 2017 con cui i destinatari delle contestazioni hanno presentato ulteriori controdeduzioni in replica alle considerazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella Relazione Integrativa; CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alla Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 28 ottobre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nella fase istruttoria; RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dai soggetti interessati; RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell art. 94, comma 2, del TUF, in relazione alla mancata rappresentazione di informazioni concernenti la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione di azioni della Banca nella documentazione di offerta relativa a obbligazioni, pubblicata nel periodo 9 maggio luglio 2015; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare: - per la violazione dell art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 l art. 191, comma 2, del medesimo Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila; - ai fini della formulazione delle proposte sanzionatorie si è, altresì, tenuto conto, dei criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni; - la circostanza che le carenze informative in parola concernevano aspetti significativi che si riflettevano su elementi del prospetto essenziali per consentire un consapevole apprezzamento dell offerta in parola; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, nonché l effettiva funzione svolta all interno della Banca; RITENUTO, con riferimento all elemento soggettivo, che le violazioni accertate siano addebitabili: - a titolo di dolo nei confronti del Sig. Sorato; - quantomeno a titolo di colpa grave nei confronti: - dei Sig.ri Miranda e Tibaldo, in ragione della loro 12

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