Bollettino. n /30 settembre Anno XXXIII. 3 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 settembre 2016

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1 Bollettino Anno XXXIII n ottobre Delibere e provvedimenti urgenti

2 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Altre decisioni 24 2 Appendice 27 Indice cronologico 46 Indice per materia 48 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2 Delibere e provvedimenti urgenti

3 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Delibera n Radiazione del sig. Massimo Mauri dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera del 19 luglio 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Massimo Mauri, nato a Roma il 21 luglio 1970, residente ; VISTA la propria delibera n del 5 agosto 2015, notificata all interessato il 19 agosto 2015, con cui il Sig. Mauri è stato sospeso in via cautelare per un periodo di sessanta giorni; VISTA la documentazione trasmessa da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. con note del 29 maggio 2015, 26 giugno 2015 e 7 luglio 2015, da cui sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Massimo Mauri nello svolgimento dell attività di consulente finanziario, in relazione alle quali ha comunicato, tra l altro, la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia in essere con il medesimo a far data dal 29 maggio 2015; VISTA la nota del 24 settembre 2015, notificata all interessato il 29 settembre 2015, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai medesimi fatti posti a base del provvedimento di sospensione cautelare già adottato, ha contestato al Sig. Massimo Mauri, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007: art. 107, comma 1, per avere: - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - simulato operazioni di investimento; - comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero; art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte; RILEVATO che il Sig. Mauri non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito; VISTA la Relazione per la Commissione del 1 aprile 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e dato atto che il Sig. Mauri non ha ritenuto di svolgere alcuna attività difensiva nel corso dell intero procedimento sanzionatorio, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Mauri ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Mauri la violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 5, del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007, per avere il medesimo acquisito, anche mediante distrazione, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, simulato operazioni di investimento, comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero, e per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento non conformi a quelli prescritti dallo stesso regolamento; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di al- 3 Delibere e provvedimenti urgenti

4 tre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 5 del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell investitore e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b) n. 6), del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione dall Albo, da uno a quattro mesi, nell ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento; - per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguente alla simulazione di operazioni di investimento, non è prevista una specifica sanzione, con l effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell eventuale recidiva; - anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazioni particolarmente gravi della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con gli atti acquisitivo/distrattivi posti in essere; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Massimo Mauri, nato a Roma il 21 luglio 1970, residente, è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 11 maggio 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n. n Radiazione del sig. Mario Calderone dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la delibera Consob n. 611 del 28 ottobre 2014, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Mario Calderone, nato a Messina il 5 ottobre 1966 e residente a ; VISTA la documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. con note del 26 giugno 2015, 20 luglio 2015 e 12 agosto 2015, e da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il 2 ottobre 2015, da cui sono emerse talune irregolarità poste in essere dal Sig. Mario Calderone nello svolgimento dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; VISTA la nota del 22 ottobre 2015, notificata all interessato in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Mario Calderone, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per avere acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - art. 108, comma 5, per avere accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte; ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 24 dicembre 2015; RILEVATO che l audizione del Sig. Calderone, richiesta con separata nota del 24 dicembre 2015, non si è svolta per intervenuta indisponibilità dell interessato; VISTA la Relazione per la Commissione del 19 aprile 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Calderone ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; VISTA la nota del 22 aprile 2016 con la quale è stata 4 Delibere e provvedimenti urgenti

5 trasmessa copia della citata Relazione per la Commissione del 19 maggio 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Calderone ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RILEVATO che il Sig. Calderone non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Calderone le contestate violazioni degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 5, del Regolamento Intermediari, per avere egli acquisito, anche mediante distrazione, somme di pertinenza dei clienti e accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell investitore; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione dall Albo, da uno a quattro mesi, nell ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento; - anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivo/distrattivi posti in essere; - la reiterazione delle condotte illecite, che hanno riguardato n. 5 clienti, l entità delle disponibilità liquide sottratte, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Mario Calderone, nato a Messina il 5 ottobre 1966 e residente a, è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 6 luglio 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Luigi Colò dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 10 febbraio 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Luigi Colò, nato a Riva del Garda (TN) il 6 settembre 1955 e residente. VISTA la propria delibera n del 14 ottobre 2015, notificata all interessato il successivo 16 ottobre, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il Sig. Colò è stato sospeso in via cautelare dall attività di promotore finanziario (oggi «consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede») per un periodo di sessanta giorni; VISTA la documentazione trasmessa da Banca Fideuram S.p.A. con note del 24 aprile 2015 e 18 maggio 2015, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Luigi Colò nello svolgimento dell attività di consulente finanziario; VISTA la nota del 2 novembre 2015, notificata al consulente nella stessa data del 2 novembre, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai medesimi fatti posti a base del provvedimento di sospensione cautelare già adottato, ha contestato al Sig. Luigi Colò, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: 5 Delibere e provvedimenti urgenti

6 art. 107, comma 1, per avere: - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - elaborato e consegnato ai clienti rendiconti e documenti riportanti informazioni non veritiere; - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - omesso di eseguire operazioni di investimento disposte dai clienti; - falsificato la firma dei clienti; art. 108, comma 5, per avere accettato dai clienti mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte; RILEVATO che il consulente, con nota datata 1 dicembre 2015, ha presentato deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 5 aprile 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Colò ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Colò la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere egli acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; elaborato e consegnato ai clienti rendiconti e documenti riportanti informazioni non veritiere; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; omesso di eseguire operazioni di investimento disposte dai clienti e falsificato la firma dei clienti, e dell art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento, per aver egli accettato dagli investitori mezzi di pagamento non conformi a quelli prescritti dallo stesso Regolamento; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4), 5) e 7) del citato Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari nell ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori); di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest ultimo, o comunque al medesimo collegati; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione dall Albo, da uno a quattro mesi, nell ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - per l omessa esecuzione di operazioni di investimento la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva; anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela (pari a circa ,00 euro), la pluralità degli investitori coinvolti, l arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Luigi Colò, nato a Riva del Garda (TN) il 6 settembre 1955 e residente a, è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 6 luglio 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6 Delibere e provvedimenti urgenti

7 Delibera n Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un mese, del sig. Massimo Mearelli dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 11 marzo 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Massimo Mearelli, nato il 3 marzo 1962 a Roma ; VISTA la documentazione trasmessa con note del 29 giugno 2015 e del 24 agosto 2015 da Banca Generali S.p.A. (di seguito anche la Banca ) con cui sono state segnalate talune irregolarità commesse dal sig. Massimo Mearelli nello svolgimento dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede (di seguito anche consulente finanziario ); VISTA la nota del 30 ottobre 2015, notificata in data 7 novembre 2015, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, e la Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio hanno contestato al consulente finanziario sig. Massimo Mearelli la violazione dell art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007 per non avere osservato le disposizioni legislative e regolamentari relative all attività svolta, nonché le procedure e i codici interni di comportamento di Banca Generali S.p.A., in connessione con quanto prescritto dall art. 15 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 in tema di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari ai fini antiriciclaggio e relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob con delibera n del 18 dicembre 2013, in quanto non ha provveduto ad individuare il titolare effettivo del rapporto né in fase di apertura né nel corso di svolgimento del medesimo; RILEVATO che con nota del 18 novembre 2015 il sig. Mearelli ha formulato un istanza di accesso agli atti del procedimento in oggetto al quale è stato dato riscontro con nota del 24 novembre 2015, trasmettendo alla parte la documentazione e che con nota del 14 dicembre 2015 il medesimo sig. Mearelli ha presentato le proprie deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 6 aprile 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Massimo Mearelli e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione (di seguito anche Relazione USA ); VISTA la nota del 6 aprile 2016 con le quale è stata tramessa al sig. Mearelli copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 4 maggio 2016 dal sig. Mearelli in replica alla predetta Relazione USA; ESAMINATA altresì la dichiarazione spontanea del 13 aprile 2016, resa dal medesimo sig. Mearelli, con la quale quest ultimo formula proprie specifiche considerazioni al fine di contribuire alla migliore valutazione dei fatti da parte [della] Commissione ; CONSIDERATO che le controdeduzioni e la predetta dichiarazione spontanea non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza e non sono idonee, pertanto, a configurare una diversa qualificazione giuridica delle condotte illecite accertate imputabili al Sig. Mearelli; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Massimo Mearelli la violazione dell art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007 per non avere osservato le disposizioni legislative e regolamentari relative all attività svolta, nonché le procedure e i codici interni di comportamento di Banca Generali S.p.A., in connessione con quanto prescritto dall art. 15 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 in tema di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari ai fini antiriciclaggio e relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob con delibera n del 18 dicembre 2013, in quanto non ha provveduto ad individuare il titolare effettivo del rapporto né in fase di apertura né nel corso di svolgimento del medesimo; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n /2007, conseguente all inosservanza delle procedure e dei codici interni di comportamento dell intermediario, non è prevista una specifica sanzione, con l effetto che la relativa determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e te- 7 Delibere e provvedimenti urgenti

8 nuto conto della sua gravità e dell eventuale recidiva; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tenere conto delle seguenti circostanze: - l assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio è preordinato alla tutela di rilevanti interessi di carattere generale ed implica pertanto, da parte del promotore finanziario, una scrupolosa osservanza degli incombenti relativi; - non risulta che il promotore abbia tratto alcuno specifico vantaggio per effetto della condotta posta in essere; - si è trattato di un solo cliente; - sulla base degli atti del procedimento le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Mearelli a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Massimo Mearelli, nato il 3 marzo 1962 a Roma, è sospeso dall Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 6 luglio 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Up & Down- Marketing Limited per violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per «strumenti finanziari» si intendono «contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( future ) swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse o rendimenti, e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse, o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziario misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti», e l art. 18, comma 1, secondo cui «l esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»; RILEVATO che in esito all attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC»), sulla base degli accertamenti anche ispettivi svolti sul web, è emerso che la società Up & Down Marketing Limited in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 ha proposto agli investitori italiani la possibilità, tramite la piattaforma di trading presente sul sito redatto anche in lingua italiana, di investire in strumenti finanziari quali opzioni binarie; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, con note del 15 ottobre 2014 e del 27 ottobre 2014, la DTC ha inoltrato alla predetta società due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste alla medesima precisazioni sui servizi offerti via web e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della società; VISTA la nota del 9 novembre 2015, notificata il 20 novembre 2015, con cui la DTC ai sensi dell art. 195, commi 1 e 9, del D. Lgs. n. 58/1998 ha contestato ad Up & Down Marketing Limited, nella sua qualità di soggetto obbligato in solido l autore dell illecito, la violazione dell art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 in relazione ai fatti sopra rappresentati; VISTE le note pervenute in data 1 dicembre 2015, con cui, in nome e per conto di Up & Down Marketing Limited, sono state formulate alla DTC una istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio e all Ufficio Sanzioni Amministrative una richiesta di proroga di trenta giorni del termine per presentare le deduzioni difensive, nonché una richiesta di avere accesso agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all avvio del medesimo; VISTA la nota del 3 dicembre 2015, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato l accoglimento della richiesta di proroga; VISTA la nota del 21 dicembre 2015, con cui la DTC ha comunicato al richiedente l accoglimento dell istanza di accesso formulata ed ha quindi osteso gli atti richiesti; ESAMINATE le deduzioni difensive formulate nell interesse della società e pervenute con nota del 30 gennaio 2016; 8 Delibere e provvedimenti urgenti

9 VISTA la Relazione per la Commissione del 17 maggio 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 17 maggio 2016 con cui è stata trasmessa alla società Up & Down Marketing Limited (Malta) copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la nota del 30 maggio 2016 con cui la società, in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA, ha presentato le proprie controdeduzioni scritte nelle quali: (i) ribadisce le argomentazioni difensive, le richieste e le conclusioni contenute nella memoria depositata il 30 gennaio 2016 (ii) fornisce informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione concernete la stessa società Up & Down Marketing Limited in essere presso la Malta Financial Services Authority avente ad oggetto la concessione di una apposita licenza allo svolgimento di servizi di investimento; CONSIDERATO che le difese svolte nelle predette controdeduzioni e gli ulteriori elementi informativi ivi forniti non sono idonei ad elidere l antigiuridicità della condotta ascritta alla società come rappresentata nella Relazione da USA rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell ambito dell attività istruttoria e confermato dall Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, nonché delle difese di parte, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della società Up & Down Marketing Limited, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che, nel periodo compreso tra il giorno 11 settembre 2014 e il 19 novembre 2014, la medesima società ha svolto un attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; VISTO l art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 pro tempore vigente, il quale, per la violazione dell art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere nel periodo 11 settembre novembre 2014; - l offerta dei servizi in Italia mediante il sito non si è interrotta a seguito dei richiami d attenzione del 15 ottobre 2014 e del 27 ottobre 2014; - dagli atti risulta che un numero, ancorché circoscritto, di soggetti residenti in Italia abbia investito somme di denaro in tale attività; - successivamente alla violazione, la società ha posto in essere comportamenti volti a conformarsi alla disciplina vigente; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all autore dell illecito quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Up & Down Marketing Limited, con sede legale a Cobalt House, Level 2, Notabile Road, Mriehel- Birkirkara, Malta quale responsabile in solido con l autore della violazione, ai sensi dell art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 7.000,00, di cui è ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe 9 Delibere e provvedimenti urgenti

10 gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla società e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, alla Corte d Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 13 luglio 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione della sig.ra Maria Cristina Mannoni dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n dell 11 ottobre 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Maria Cristina Mannoni, nata a La Spezia il 5 ottobre 1969 ; VISTA la documentazione trasmessa da Credit Suisse (Italy) S.p.A. (di seguito anche Banca ) con note del note del 9 marzo 2015, del 31 luglio 2015 e del 23 settembre 2015 dalle quali sono emerse irregolarità poste in essere dalla Sig.ra Maria Cristina Mannoni nello svolgimento dell attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede; VISTA la nota del 16 novembre 2015, notificata in data 19 novembre 2015, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari Rete e Consulenti Finanziari ha contestato alla Sig.ra Maria Cristina Mannoni, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per aver acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme e valori di pertinenza di due clienti; - art. 108, comma 5, per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte; RILEVATO che con nota del 27 novembre 2015 la sig.ra Mannoni ha formulato un istanza di accesso agli atti del procedimento in oggetto alla quale è stata data riscontro l 11 dicembre 2015, trasmettendo alla parte la documentazione richiesta, che con nota del 15 gennaio 2016 la parte ha formulato le proprie deduzioni difensive e che in data 11 aprile 2016 la parte è stata personalmente ascoltata sui fatti del procedimento; RILEVATO, altresì, che il 5 aprile 2016 è pervenuta alla Consob una nota di Credit Suisse SpA datata 4 aprile 2016 riguardante il procedimento in esame. Inoltre, dando ulteriore riscontro all istanza di accesso sopra citata, tale nota è stata consegnata alla parte nel corso della riferita audizione, accordando alla stessa un ulteriore termine di dieci giorni per replicare. La sig.ra Mannoni ha integrato le precedenti deduzioni difensive con la nota del 18 aprile 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 12 maggio 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla Sig.ra Maria Cristina Mannoni ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; VISTA la nota del 12 maggio 2016 con le quale è stata tramessa alla Sig.ra Mannoni copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota pervenuta il 9 giugno 2016 dalla Sig.ra Mannoni in replica alla predetta Relazione USA; CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza e non sono idonee, pertanto, a configurare una diversa qualificazione giuridica delle condotte illecite accertate imputabili alla Sig.ra Mannoni; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie; RITENUTA conclusivamente accertata a carico della Sig.ra Maria Cristina Mannoni la violazione dell art. 107, comma 1, per aver acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme e valori di pertinenza di due clienti e dell art. 108, comma 5, per aver accettato dai suddetti clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento 10 Delibere e provvedimenti urgenti

11 e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4) del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo nell ipotesi di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dei clienti; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 6) del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo da uno a quattro mesi nell ipotesi di accettazione dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelli previsti dall art. 108, comma 5 del medesimo regolamento; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; - sulla base degli atti del procedimento le violazioni accertate risultano imputabili alla sig.ra Maria Cristina Mannoni a titolo di dolo; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: La Sig.ra Maria Cristina Mannoni nata a La Spezia il 5 ottobre 1969, è radiata dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 21 luglio 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Radiazione del sig. Paolo Perego dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la delibera dell Organismo per la tenuta dell Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») n. 233 del 19 ottobre 2010 recante l'iscrizione all'albo del Sig. Paolo Perego, nato a Vimercate (MB) il 1 gennaio 1965 e residente [ omissis ]; VISTA la documentazione trasmessa da Banca Fideuram S.p.A. con note del 10 febbraio 2015, 9 marzo 2015 e 24 agosto 2015, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Paolo Perego nello svolgimento dell attività di consulente finanziario; VISTA la nota del 26 gennaio 2016, notificata al consulente nella stessa data del 26 gennaio, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Paolo Perego, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: art. 107, comma 1, per avere: - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - contraffatto la firma dei clienti; - ricevuto o utilizzato dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; art. 108, comma 5, per avere accettato dai clienti mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte; art. 108, comma 6, per avere percepito compensi o finanziamenti dai clienti; RILEVATO che il consulente non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito; VISTA la Relazione per la Commissione del 27 aprile 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Perego ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Perego la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere egli acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, contraffatto la firma della clientela, ricevuto o utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti e concesso prestiti alla clientela con propria liquidità, nonché la violazione dell art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento, per aver egli accettato dagli investitori mezzi di pagamento non con- 11 Delibere e provvedimenti urgenti

12 formi a quelli prescritti dallo stesso Regolamento e dell art. 108, comma 6, dello stesso Regolamento, per avere il consulente percepito compensi o finanziamenti dalla clientela; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3) e 4) del citato Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari nell ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere e di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori); - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), nn. 6) e 7), del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione dall Albo, da uno a quattro mesi, nell ipotesi, rispettivamente, di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento e di percezione di compensi o finanziamenti da parte della clientela; in particolare, l accettazione di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - per la ricezione e l utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela e per l aver concesso prestiti alla clientela la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva; in particolare, la ricezione e l utilizzo delle credenziali d accesso costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - l entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, la pluralità degli investitori coinvolti, l arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Paolo Perego, nato a Vimercate (MB) il 1 gennaio 1965 e residente a, è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 7 settembre 2016 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di RCS MEDIAGROUP S.p.A. per violazione dell art. 115-bis del d.lgs. n. 58/1998 e delle relative norme di attuazione La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»); VISTO, in particolare, l art. 115-bis del TUF, il quale stabilisce che «Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri»; VISTO, altresì, il Regolamento adottato con propria delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni («Regolamento Emittenti») ed, in particolare: - l art. 152-ter, lett. b) e c), rubricato «Aggiornamento del registro», ai sensi del quale «b) una persona deve essere iscritta nel registro; c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando»; - l art. 152-quinquies, denominato «Obblighi di informazione», secondo cui «I soggetti tenuti all obbligo previsto dall art. 115-bis del testo unico informano 12 Delibere e provvedimenti urgenti

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