MODIFICHE LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003
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- Viola Rossini
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1 MODIFICHE LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003 Art. 9 Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza 1. L esercizio del voto è un diritto. Ogni elettore dispone di un voto per il candidato Presidente della Provincia e per le liste collegate. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze per candidati alla carica di consigliere compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e con le modalità stabilite da questa legge, nel rispetto, in particolare, dei principi stabiliti dall'ar ticolo 51, primo comma,della Costituzione". Art. 51della costituzione Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art. 25 Formazione delle candidature "6 bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito." "6 bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro se non quando il numero complessivo delle candidature della lista è dispari: in questo caso è ammesso che un genere sia sovra rappresentato di un'unità. Ogni lista è formata alternando candidature di genere diverso. Per le candidate coniugate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito."
2 Art. 26 Programmi di comunicazione politica 1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio provinciale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere provinciale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni. 2. L inosservanza della predetta norma comporta l obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). La sanzione è irrogata dal Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi nell ambito della sua attività di vigilanza. 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidature e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garanti re il rispetto della partecipazione attiva di persone di entrambi i generi nella misura minima del 50 per cento. 2. L'inosservanza del comma 1 obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di persone candidate appartenenti al genere precedentemente sottorappresentato le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)." Art 10 della l legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Provvedimenti e sanzioni) 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di quelle emanate dalla Commissione e dall'autorita' sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato puo', comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia e' comunicata, anche a mezzo telefax: a) all'autorita'; b) all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione; c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale
3 per i servizi radiotelevisivi; d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 2. L'Autorita', avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonche' del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'autorita' ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni. 4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'autorita' ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge: a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche; b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita. 5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'autorita' ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione. 6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'autorita' ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicita' elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi. 7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'autorita' ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. 8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'autorita' ordina: a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della
4 gravita', di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa; b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravita', di rettifiche, alle quali e' dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare. 9. L'Autorita' puo', inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica. 10. I provvedimenti dell'autorita' di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'autorita', entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'autorita' stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.
5 Art. 63 Espressione del voto per l elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia 3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita. 3. Inoltre ogni elettore ha il diritto di esprimere fino a due preferenze per i candidati e le candidate alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime entrambe le preferenze queste devono essere dirette a persone di genere diverso. L'espressione della seconda preferenza è inefficace se è diretta a una persona dello stesso genere di quella a cui è diretta la prima. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome dei candidati nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Quando c'è la possibilità di confondere più candidati l'elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita." Art. 69 Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista 1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide le prime tre. 1. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito dall'articolo 63, comma 3, sono inefficaci; rimane efficace la prima preferenza e, se espressa per una persona di genere diverso, anche la seconda."
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