BREVE INFORMAZIONE Segretariato generale CDPE, 10 luglio 2017
|
|
- Adamo Bucci
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BREVE INFORMAZIONE Segretariato generale CDPE, 10 luglio 2017 Accordo intercantonale universitario (AIU): revisione totale Il progetto in breve La CDPE mette in consultazione per sei mesi, presso tutti i cantoni e altri interessati, il progetto per un nuovo accordo intercantonale universitario (in seguito AIU II) risultato dalla sua revisione totale. Con la revisione si desidera modernizzare questo accordo del 1997 e introdurre un nuovo sistema di calcolo delle tariffe. La consultazione dura fino al 31 gennaio Situazione iniziale L AIU rende possibile l accesso a pari diritti in tutte le scuole universitarie. Motivo della revisione: in prima linea sono gli sconti da emigrazione. In Svizzera gli studenti e le studentesse hanno gli stessi diritti d accesso a tutte le scuole universitarie. Ciò è possibile grazie all accordo intercantonale universitario (AIU), al quale hanno aderito tutti i cantoni. Nell ambito dell AIU, i cantoni comprano delle prestazioni: per i loro studenti e le loro studentesse che frequentano un università in un altro cantone, il cantone d origine paga un contributo annuale il cui importo è fissato nell AIU (tariffa dell AIU) ed è versato ai cantoni universitari. In questo modo, contribuisce ai costi di formazione dei suoi cittadini (circa tre quarti 1 ). In cambio, questi hanno all università gli stessi diritti di tutti gli altri studenti. L AIU adesso in vigore data del 1997 e deve essere riveduto. Il motivo di questa revisione viene, principalmente, dagli sconti accordati in caso di elevate perdite da emigrazione. Questo sistema di sconti, creato alla conclusione dell AIU del 1997, pone parecchi problemi e deve essere abolito. Con la revisione di questo e altri punti, sarà possibile un avvicinamento agli altri accordi di finanziamento della CDPE, (ad es. l accordo sulle scuole universitarie professionali), che sono più recenti e funzionano senza sconti da emigrazione. La revisione offre, contemporaneamente, la possibilità di portare l AIU II sulla stessa linea della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) in vigore dal 1 gennaio Sono presi in considerazione i costi generati dall insegnamento e dalla ricerca (esclusi i costi generati dalle infrastrutture a carico dei cantoni responsabili). Generalsekretariat Secrétariat général Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern T: +41 (0) , F: +41 (0) , edk@edk.ch IDES Informationszentrum Centre d information T: +41 (0) , F: +41 (0) , ides@edk.ch
2 Il sistema di sconti da emigrazione è superato per tanti aspetti. Attualmente, sei cantoni beneficiano di sconti sulle tariffe dell AIU. Nel 1995, sono stati inseriti nel gruppo dei cantoni con alte perdite da emigrazione poiché un gran numero dei loro studenti e studentesse al termine dello studio non riprendeva più domicilio nel loro cantone d origine. Si tratta dei cantoni d Uri, Vallese e Giura (10 % di sconto) nonché di Glarona, Grigioni e Ticino (5 % di sconto). Ora, le cifre recenti mostrano che a parte i cantoni universitari di Zurigo, Basilea, Berna, Vaud, Ginevra e Friburgo, tutti i cantoni subiscono delle perdite da emigrazione che talvolta sono anche più elevate che nei sei cantoni sopraccitati. Figura 1: Perdite da emigrazione secondo cantone, dati del 1995 in paragone a dati attuali Cantoni con riduzione per perdite da emigrazione Saldo da emigrazione, studio 1995 Fonte: CDPE/UST, analisi specifica Saldo da emigrazione, dati attuali (5 anni dopo l ottenimento del diploma, ) La linea al 25 %, nel 1995, è stata presa come criterio per ammettere i cantoni nella categoria che beneficia degli sconti da emigrazione. La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in vigore nel 2008, ha inoltre portato dei cambiamenti. I vantaggi che possono derivare a un cantone da persone con un diploma universitario che vi stabiliscono domicilio, sono contemplati nella perequazione svolta dalla NPC del 2008 e parzialmente compensati. I contenuti della revisione La funzione fondamentale del vigente AIU è mantenuta. La funzione dell accordo non cambia: per il suo tramite i cantoni garantiscono la libera circolazione dei loro studenti e delle loro studentesse e regolano la compensazione intercantonale degli oneri. Le disposizioni dell AIU del 1997 sono state riprese in buona parte con la revisione, ad esempio quelle riguardanti le seguenti questioni: chi paga? quanto tempo dura l obbligo di pagamento? come si raggruppano le materie? 2/6
3 Nuovo è il sistema proposto per il calcolo delle tariffe. La deduzione d ubicazione sostituisce gli sconti per perdite da emigrazione. Ecco i principali cambiamenti proposti con l AIU II in materia di finanziamento: le tariffe dell AIU II sono, d ora in avanti, calcolate in base al costo effettivo delle formazioni e sono fisse per un periodo di quattro anni. Si applica, a tal fine, la statistica sui costi delle scuole universitarie rilevata dall Ufficio federale di statistica (UFS). Lo sconto per perdite da emigrazione è abolito. Tutti i cantoni pagano le stesse tariffe AIU. il vantaggio dei cantoni che hanno un università (vantaggio d ubicazione) ha il suo peso nel calcolo delle tariffe. I costi delle infrastrutture non ne fanno parte; essi rimangono a carico dei cantoni universitari. Per il calcolo delle tariffe vengono utilizzati tre meccanismi che sono rappresentati nella figura 2. Figura 2: Il nuovo sistema di calcolo delle tariffe 1 Esclusi i costi per le infrastrutture 2 Deduzione ricerca 15 % 3 Deduzione d ubicazione 15 % Infrastrutture 100 % ricerca 100 % ricerca 85 % ricerca Costi dopo deduzione forfettaria per i contributi federali e per le tasse di studio Tariffa dell AIU (copre il 78 % dei costi d esercizio che restano a carico del cantone responsabile) Costi d esercizio Costi d esercizio Costi d esercizio Spiegazioni: (1) Esclusi i costi per le infrastrutture: Per il calcolo non sono considerati i costi totali, ma i costi medi d esercizio annuali, senza i costi per le infrastrutture. (2) Deduzione ricerca 15 %: I costi per la ricerca non coperti da terzi, come ad esempio dal Fondo nazionale svizzero, sono tenuti in considerazione nella misura dell 85 %. In questo modo, si tiene conto del fatto che sebbene la ricerca sia indispensabile per un insegnamento di qualità, una parte dei suoi costi tuttavia non è direttamente indispensabile per un insegnamento di qualità. Per i cantoni universitari, la ricerca rappresenta anche un vantaggio d ubicazione che favorisce, ad esempio, l insediamento d imprese. Dai costi d esercizio sono dedotti i contributi federali a favore dei cantoni responsabili/delle scuole universitarie (20 % secondo la LPSU) e un importo forfettario per le tasse di studio. (3) Deduzione d ubicazione 15 %: Dai costi d esercizio è dedotto un ulteriore importo per vantaggi d ubicazione del 15 %. 3/6
4 Il cantone d origine copre i tre quarti dei costi di formazione. L obbligo di pagamento resta, per principio, al cantone d origine, con delle eccezioni. Nuova è l istituzione di una Conferenza dei cantoni membri dell accordo. Con questo sistema, il cantone d origine paga per i suoi cittadini il 78 % dei costi di formazione, nel senso di costi d esercizio, ricerca compresa, ma senza i costi per le infrastrutture che restano a carico dei cantoni responsabili. Il grado di copertura del 78 % è circa paragonabile a quello dell AIU ora in vigore. Come finora, è il cantone d origine che paga i contributi, cioè il cantone nel quale lo studente o la studentessa ha ottenuto la maturità liceale o un certificato equivalente. In certi casi però (per esempio in caso di pausa di più di tre anni tra l ottenimento della maturità e l inizio degli studi) d ora in avanti i contributi sono pagati dal cantone nel quale lo studente o la studentessa elegge domicilio all inizio dello studio, ciò permette di alleggerire un po gli oneri dei cantoni di origine. L esecuzione dell AIU 1997 è affidata a una commissione formata da rappresentanti a livello governativo. Nuova è la proposta dell AIU II d istituire anche una conferenza di tutti i cantoni membri. Questa conferenza può adeguare le tariffe ogni quattro anni (maggioranza dei due terzi). Le ripercussioni finanziarie: esempi di calcolo Il cambio di sistema porta, in complesso, a dei cambiamenti di costi contenuti. Aumentano le tariffe per il gruppo MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Il progetto d AIU II non indica tariffe concrete, ma definisce i principi d applicare al loro calcolo. Le tariffe stesse saranno calcolate all entrata in vigore dell AIU II sulla base della statistica dei costi che in quel momento sarà più recente e la spesa complessiva a carico dei diversi cantoni dipenderà naturalmente anche dall evoluzione del numero dei loro rispettivi studenti e da come il numero degli studenti si ripartisce nelle diverse materie. Quest ultimo fatto è importante, poiché, come finora, ci sono tariffe diverse per i tre gruppi di materie. Per la consultazione si sono calcolati degli esempi in base alle cifre 2014/2015 (costi per la formazione e numero di studenti effettivi) così da paragonare gli effetti rispettivi dell AIU del 1997 e dell AIU II. Pertanto, la compensazione degli oneri tra i cantoni sarebbe complessivamente di 579 milioni invece di 563 milioni (+16 milioni). Ciò rappresenta un aumento del 2.9 %. Le ripercussioni finanziarie per i singoli cantoni possono essere diverse (vedi figura 3). Sulla base di esempi di calcolo con i dati concernenti i costi 2014/2015, con l AIU II i contributi per le tre categorie di costo, in paragone all AIU del 1997, cambierebbero come segue: la tariffa per le scienze umane e sociali diminuirebbe leggermente da a 10'067 franchi, quella delle scienze esatte, naturali e tecniche aumenterebbero da 25'700 a 29'264 franchi. Per quanto riguarda la medicina siccome non abbiamo ancora a disposizione statistiche dei costi affidabili, il calcolo si basa, per il momento, ancora in buona parte sulle tariffe attuali. Si tratta ogni volta di contributi annui, quindi per due semestri. 4/6
5 Tabella 1: Paragone delle tariffe oggi valide con quelle calcolate sulla base della statistica dei costi 2014/2015 Per studente Per anno Categoria di costo I Scienze umani e sociali Categoria di costo II Scienze, esatte, nat., e tec.; farmacia; ing.; med. (formazione preclinica) Categoria di costo III Med. (formazione clinica) Tariffe oggi valide Tariffe secondo il nuovo sistema di calcolo (statistica dei costi 2014/15) '119 (ipotesi) Le ripercussioni sono diverse per i singoli cantoni. Per i singoli cantoni, le ripercussioni del passaggio dall AIU del 1997 all AIU II possono variare. In base ad esempi di calcolo con i dati dei costi e il numero degli studenti 2014/2015, le ripercussioni per circa la metà dei cantoni sarebbero piuttosto limitate. Nel sistema della compensazione degli oneri, ci saranno cantoni che dovranno pagare di più di oggi, mentre alcuni cantoni ne potrebbero approfittare maggiormente. Di regola, i costi aumentano per esempio per quei cantoni che perdono l attuale sconto di migrazione. Altro esempio: nei cantoni universitari con un numero di studenti sopra la media nella categoria di costo I (scienze umane e sociali) le entrate possono diminuire. Figura 3: Ripercussioni finanziarie sui cantoni derivanti dal passaggio all AIU II (esempi di calcolo in base alla statistica dei costi e al numero degli studenti 2014/2015 / per anno) Cantoni con riduzione per perdite da emigrazione Esempio: il cantone Berna riceve 3.7 milioni in più dalla perequazione, il cantone dei Grigioni, con l abolizione degli sconti da migrazione, deve pagare 1.5 milioni in più. 5/6
6 Il calendario Come è il calendario? l progetto d AIU II è messo in consultazione per sei mesi (dal 1 agosto al 31 gennaio 2018) presso tutti i cantoni e altre parti interessate. L accordo potrà essere approvato dalla CDPE dopo due letture. Potranno allora cominciare le procedure cantonali d adesione, ciò che secondo la pianificazione attuale sarà possibile al più presto nell autunno del Ogni cantone deciderà in seguito se vuole o non vuole aderire all accordo. La decisione, di regola, spetta al legislativo cantonale e sottostà a referendum. Il Comitato della CDPE può mettere in vigore l accordo dal momento in cui vi hanno aderito 18 cantoni. Calcolando da uno a due anni per la procedura di adesione dei cantoni, l entrata in vigore potrebbe essere all incirca per l anno Per maggiori informazioni Documenti della consultazione: > Attualità > Consultazioni Contatto Francis Kaeser, responsabile servizio risorse, CDPE /6
BREVE INFORMAZIONE Segretariato generale della CDPE 26 febbraio 2015
BREVE INFORMAZIONE Segretariato generale della CDPE 26 febbraio 2015 L Accordo intercantonale nel settore svizzere (Concordato sulle scuole ) Dal 2015 la Confederazione ed i Cantoni percorrono una nuova
DettagliBREVE INFORMAZIONE Segretariato generale CDPE
BREVE INFORMAZIONE Segretariato generale CDPE 24.10.2018 Il Concordato sulle borse di studio della CDPE Considerato che per la concessione delle borse di studio sono competenti i Cantoni, con il Concordato
DettagliACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI AI COSTI DI FORMAZIONE DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (ACCORDO INTERCANTONALE UNIVERSI- TARIO, AIU)
ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI AI COSTI DI FORMAZIONE DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (ACCORDO INTERCANTONALE UNIVERSI- TARIO, AIU) Rapporto esplicativo concernente il progetto di accordo posto in consultazione
DettagliAccordo amministrativo
Traduzione Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
DettagliAccordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
6.0 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliAccordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
6.0 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 0 giugno 0 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliVista d insieme sul probabile contenuto del nuovo concordato sul settore delle scuole universitarie
Stato 6 giugno 2007 Progetto Panorama universitario svizzero elementi in merito alla consultazione sulla Legge federale concernente l aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle
DettagliAccordo intercantonale sulle università
3.1. Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 I. Disposizioni generali Art. 1 Scopo 1 L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio
DettagliAccordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013 6.0 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliAccordo amministrativo
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
DettagliUN RITRATTO. Al Segretariato generale è annesso. IDES Centro informazioni e. sul sistema educativo in Svizzera.
IN SVIZZERA LA RESPONSABILITÀ PRINCIPALE PER LA FORMAZIONE E LA CULTURA È DEI CANTONI. RIUNITI NELLA CDPE, I CANTONI COORDINANO IL LORO LAVORO SUL PIANO NAZIONALE. UN RITRATTO Il servizio centrale della
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 2 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 7 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2015 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2013 2014 2015 14 / 15 Entrate ordinarie 65 032 63 876 67 580 5,8 Uscite ordinarie
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2014 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2012 2013 2014 13 / 14 Entrate ordinarie 62 997 65 032 63 876-1,8 Uscite ordinarie
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2017 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2015 2016 2017 16 / 17 Entrate ordinarie 67 580 67 441 71 087 5,4 Uscite ordinarie
DettagliI. Disposizioni generali
5.2.3.1 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) (del 22 giugno 2006) I. Disposizioni generali
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2018 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2016 2017 2018 17 / 18 Entrate ordinarie 67 441 70 857 73 512 3,7 Uscite ordinarie
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 19 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente
DettagliIndice di sfruttamento fiscale 2012
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Data: 1º dicembre 2011 Indice di sfruttamento fiscale 2012 Concetto ed eloquenza L indice di sfruttamento fiscale è stato
Dettagli01 Popolazione Movimento naturale della popolazione nel 2018: risultati provvisori. Leggero aumento dei divorzi in Svizzera nel 2018
Comunicato stampa Embargo: 26.2.2019, 8.30 01 Popolazione Movimento naturale della popolazione nel 2018: risultati provvisori Leggero aumento dei divorzi in Svizzera nel 2018 Il 2018 è stato caratterizzato
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Prestazioni. del 6 ottobre 2004
Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 del 6 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 613.11 del 9 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 4 della legge
DettagliInterruzioni di gravidanza in leggera diminuzione
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 14.06.2010, 9:15 14 Salute N. 0352-1005-70 Statistica delle interruzioni di gravidanza 2009 Interruzioni
DettagliRallentamento dell attività economica in Svizzera nel 2015
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 04.12.2017, 9:15 4 Economia N. 2017-0262-I Prodotto interno lordo per Cantone nel 2015 Rallentamento
DettagliOrdinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001 del 17 novembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2-4 della legge federale del 19 giugno 1959 1
DettagliDecreti federali che determinano i contributi di base alla perequazione finanziaria per il periodo di contribuzione
Il Consiglio federale Berna, 14 marzo 2014 Decreti federali che determinano i contributi di base alla perequazione finanziaria per il periodo di Allegato al rapporto sull efficacia 2012 2015 della perequazione
DettagliIndice di sfruttamento fiscale per il 2013
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Data: 4 dicembre 2012 Indice di sfruttamento fiscale per il 2013 L indice in breve L indice di sfruttamento fiscale analizza
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno
Dettagli1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2017, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:
1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2017, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 20 05.01.2018 Centro nazionale di prestazioni, Ernst
DettagliAccordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005
3.3. Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 del 12 giugno 2003 I. Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi 1 L'accordo regola l'accesso alle scuole universitarie
DettagliInterruzioni di gravidanza in calo tra le adolescenti
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 05.07.2011, 9:15 14 Salute N. 0352-1107-10 Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010 Interruzioni
DettagliIl settore dei Campeggi in Svizzera e Ticino
in Svizzera e Ticino Numeri chiave Nel settore dei a livello Svizzero nel 218: il numero totale degli arrivi è di 1'237'844 (+13,9% rispetto al 217). il numero totale dei pernottamenti è di 3'579'715 (+12,8%
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione
DettagliRegolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1
Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Il Consiglio dell Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull Università della
DettagliRisultati provvisori del movimento naturale della popolazione nel 2015
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 25.02.2016, 9:15 1 Popolazione N. 0352-1601-80 Risultati provvisori del movimento naturale della popolazione
DettagliLa Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato
Dettaglidel 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3. Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali Regolamento concernente
DettagliDiploma di Insegnamento per le scuole di maturità
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento formazione e apprendimento Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità www.supsi.ch/go/insegnamento-maturita Obiettivi e competenze
DettagliAccordo intercantonale sull armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS)
1.2. Accordo intercantonale sull armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) del 14 giugno 2007 I. Scopo e principi dell accordo Art. 1 Scopo I cantoni concordatari armonizzano la scuola
DettagliOrdinanza che limita l effettivo degli stranieri
Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri (OLS) Modifica del 23 maggio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1986 1 che limita l effettivo degli stranieri è modificata
DettagliNel 2016 la quota di aiuto sociale finanziario ha raggiunto la soglia del 3,3%
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 19.12.2017, 9:15 13 Sicurezza sociale N. 2017-0436-I Beneficiari dell'aiuto sociale in Svizzera 2016
DettagliComunicato stampa. 1 Popolazione N Più nascite e più decessi. Movimento naturale della popolazione Embargo:
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 03.07.2014, 9:15 1 Popolazione N. 0352-1406-00 Movimento naturale della popolazione 2013 Più nascite
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico del 10 giugno 1996 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale del
DettagliLa Svizzera: il federalismo fiscale
La Svizzera: il federalismo fiscale Audizione con la Commissione parlamentare per l attuazione del federalismo fiscale 13 aprile 2016 Roma Christian Vitta Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliLa Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'avs
1 La Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'avs Analisi della situazione intercantonale e conseguenze per il Canton Ticino Le riforme fiscali federale e cantonale Sala Aragonite,
DettagliIndice di sfruttamento fiscale 2011
Dipartimento federale delle finanze DFF Data 6 dicembre 2010 di sfruttamento fiscale 2011 Concetto ed eloquenza 1 L indice di sfruttamento fiscale è stato sviluppato nell ambito della nuova perequazione
DettagliIndirizzi di studio insegnante di scuola dell infanzia / insegnante di scuola elementare Tutte le informazioni utili
Indirizzi di studio insegnante di scuola dell infanzia / insegnante di scuola elementare Tutte le informazioni utili L alta scuola pedagogica dei Grigioni > trasmette le basi teoriche per poter intervenire
DettagliFarmacisti
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione politica della sanità Data: 217 Per informazioni supplementari: medreg@bag.admin.ch Farmacisti 217
DettagliAnalisi statistiche. 1. semestre 2010, analisi nazionale. Informazioni e moduli di richiesta:
Analisi statistiche 1. semestre 2010, analisi nazionale Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 18 22.07.2010 Centro nazionale di prestazioni, Ernst Basler + Partner AG, Zollikerstrasse
DettagliModifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) Entrata in vigore prevista per il 1 aprile Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)
DettagliIndice di sfruttamento fiscale 2015
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Documentazione Data: 4 dicembre 2014 Indice di sfruttamento fiscale 2015 L indice di sfruttamento fiscale mostra in che
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della
DettagliModifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPC-AVS/AI)
Dipartimento federale dell interno Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Berna, 28 marzo 2018 Modifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
DettagliRapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
11.439 Iniziativa parlamentare Disposizioni transitorie complementari sull introduzione del finanziamento ospedaliero Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli
Dettagli1 / 18. Analisi statistiche. Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera
1 / 18 Analisi statistiche Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 18 06.01.2012 Centro nazionale di prestazioni,
Dettagli19 Criminalità e diritto penale N
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Embargo: 19.01.2010, 9:15 19 Criminalità e diritto penale N. 0352-1000-50 Privazione della libertà Incremento del numero di detenuti,
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio
DettagliImporto (milioni Fr) Berna Vallese 524 Friburgo 456 Grigioni 269 Argovia 181 Turgovia 221 Neuchatel 167 SanGallo 387 Soletta 204 Giura 157
Mozione Nuova Perequazione Finanziaria: verifica degli effetti e eventuale richiesta di revisione dei parametri della Legge Federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato
DettagliStatuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Statuto della CDPE)
2.1.1. Statuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Statuto della CDPE) del 3 marzo 2005 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliLegge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato
Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso
DettagliAccordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 18 febbraio 1993)
5.4.1.1 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) 1 Accordo intercantonale sul riconoscimento
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 3 ottobre
DettagliLa statistica svizzera del turismo 2007
La statistica svizzera del turismo 2007 Format: A4 297 x 210 82 mm 99 mm 110 mm 5 mm Neuchâtel, 2007 6,5 mm Offerta Nel 2006, la statistica della ricettività turistica (HESTA) ha registrato una media annuale
DettagliRapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla
DettagliComunicato stampa. 1 Popolazione N Più riconoscimenti di paternità e divorzi. Movimento naturale della popolazione 2015
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Versione corretta (07.09.2016) : correzioni in rosso Comunicato stampa Embargo: 30.06.2016, 9:15 1 Popolazione N. 0352-1606-50
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 3 ottobre
DettagliProfessioni sanitarie 2017
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione politica della sanità Data: 2017 Per informazioni supplementari: medreg@bag.admin.ch Professioni sanitarie
Dettaglipuò partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università; LAU) dell 8 ottobre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
DettagliProfessioni sanitarie 2015
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione politica della sanità Data: 215 Per informazioni supplementari: medreg@bag.admin.ch Professioni sanitarie
DettagliOrdinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Ginevra e
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliMovimento naturale della popolazione 2016: risultati provvisori
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 27.02.2017, 9:15 1 Popolazione N. 2017-0272-I Movimento naturale della popolazione 2016: risultati provvisori
DettagliConvenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 3 marzo 2015) Approvata dal Consiglio federale il 12 novembre 2014 1 Il Consiglio
DettagliCrescite cantonali moderatamente divergenti con un'unica eccezione
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 27.03.2015, 9:15 4 Economia N. 0352-1501-40 Prodotto interno lordo per Cantone nel 2012 Crescite cantonali
DettagliMovimento naturale della popolazione 2017: risultati provvisori. Nel 2017 aumento dei decessi con un picco a gennaio
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 27.2.2018, 9.15 1 Popolazione N. 2018-0271-I Movimento naturale della popolazione 2017: risultati provvisori
Dettagli17.xxx Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale sull assicurazione malattie (adeguamento delle franchigie all evoluzione dei
17.xxx Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale sull assicurazione malattie (adeguamento delle franchigie all evoluzione dei costi) Rapporto per la procedura di consultazione del
DettagliCommento alle singole disposizioni ConSU
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Commento alle singole disposizioni ConSU Articolo 1 Obiettivi comuni Con il rinvio all articolo 3 LPSU, gli obiettivi fissati
DettagliRisultati provvisori sull'evoluzione demografica in Svizzera nel La popolazione aumenta in modo più marcato
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 21.02.2008, 9:15 1 Popolazione N. 0352-0801-60 Risultati provvisori sull'evoluzione demografica in Svizzera
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliRapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla
DettagliRegolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS
4.1.1.3. Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 1 luglio 2015 la Commissione di ricorso della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza
DettagliModifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPC-AVS/AI)
Dipartimento federale dell interno Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Berna, 14 novembre 2018 Modifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia,
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliIndice di sfruttamento fiscale 2014
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Documentazione Data: 5 dicembre 2013 Indice di sfruttamento fiscale 2014 L indice di sfruttamento fiscale analizza in
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 16 luglio 2002) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della
DettagliDECS Cosa cambierà nella scuola dell obbligo con l adesione del Cantone Ticino al Concordato HarmoS
Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino telefono 091 814 42 86 fax 091 814 44 30 e-mail decs-com@ti.ch Internet /DECS Funzionario incaricato Direzione-Comunicazione Dipartimento dell educazione,
DettagliLegge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Termine di referendum: 17 marzo 2005 Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 3 ottobre 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliRapporto sui risultati dell indagine conoscitiva
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Modifica dell ordinanza / del regolamento concernente
DettagliTITOLO PRIMO Disposizioni generali
Le parti contraenti Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito Cantone Ticino) Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito SUPSI) rappresentata
DettagliLegge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)
45.000 Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) accettata dal Popolo il 7 ottobre 96 I. Disposizioni generali Art. Scopo Il Cantone provvede all'insegnamento
DettagliAccordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 5 ottobre 007 I. Scopo e principi dell accordo
DettagliComunicato stampa. 1 Popolazione N I. Più nascite e meno decessi nel Movimento naturale della popolazione 2016
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 29.06.2017, 9:15 1 Popolazione N. 2017-0279-I Movimento naturale della popolazione 2016 Più nascite
Dettagli