ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI AI COSTI DI FORMAZIONE DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (ACCORDO INTERCANTONALE UNIVERSI- TARIO, AIU)

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1 ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI AI COSTI DI FORMAZIONE DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (ACCORDO INTERCANTONALE UNIVERSI- TARIO, AIU) Rapporto esplicativo concernente il progetto di accordo posto in consultazione dal 1 agosto 2017 al 31 gennaio 2018

2 INDICE 1 IL PROGETTO D ACCORDO IN BREVE: DI COSA SI TRATTA? 2 2 SITUAZIONE INIZIALE E MOTIVI PER UNA REVISIONE DELL AIU Breve retrospettiva: dal rifiuto di una legge federale alla conclusione dell accordo intercantonale L AIU del 1997 e la situazione attuale Motivi per una revisione Lavori e decisioni preliminari della CDPE in merito alla procedura 11 Editore: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) Titolo dell edizione francese: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU). Rapport explicatif concernant le projet d'accord soumis à consultation du 1 er août 2017 au 31 janvier 2018 Titolo dell edizione tedesca: Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge an Ausbildungskosten von universitären Hochschulen (Interkantonale Universitätsvereinbarung, IUV). Erläuterungen zum Konkordatsentwurf für die Vernehmlassung vom 1. August 2017 bis 31. Januar 2018 Ordinazioni presso: Segretariato generale CDPE Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale, 3001 Berna 3 CONCEZIONE DELLA REVISIONE TOTALE DELL AIU (AIU II) Obiettivi e principi Determinazione delle tariffe Altre innovazioni 21 4 COMMENTO DEGLI ARTICOLI DELL ACCORDO 23 5 ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE LE TARIFFE E GLI SCENARI Opzioni fondamentali per il finanziamento delle università Schema degli scenari I principali valori secondo ogni scenario Ripercussioni sui cantoni Perdite da emigrazione 48 6 IL CONCORDATO 49 Accordo intercantonale sui contributi ai costi di formazione delle scuole universitarie (accordo intercantonale universitario, AIU). Testo dell 11 maggio 2017 posto in consultazione 49 > Attualità > Consultazioni 2017, Segretariato generale CDPE Stampa: Ediprim SA, Bienne 1

3 1 IL PROGETTO D ACCORDO IN BREVE: DI COSA SI TRATTA? La CDPE mette in consultazione per sei mesi il testo del nuovo accordo intercantonale universitario (in seguito: AIU II). La consultazione durerà fino al 31 gennaio Cosa è l AIU? Perché è necessaria la revisione dell AIU del 1997? In Svizzera gli studenti e le studentesse hanno gli stessi diritti d accesso a tutte le scuole universitarie. Ciò è possibile grazie all accordo intercantonale universitario (AIU), al quale hanno aderito tutti i cantoni. Nell ambito dell AIU, i cantoni comprano delle prestazioni: per i loro studenti e le loro studentesse che frequentano un università in un altro cantone, il cantone d origine paga un contributo annuale il cui importo è fissato nell AIU (tariffa dell AIU) ed è versato ai cantoni universitari. In questo modo, contribuisce ai costi di formazione dei suoi cittadini. In cambio, questi hanno all università gli stessi diritti di tutti gli altri studenti. L AIU adesso in vigore data del 1997 e deve essere riveduto. Il primo motivo di questa revisione viene dagli sconti accordati in caso di elevate perdite da emigrazione. Attualmente, sei cantoni (UR, VS, JU, GL, GR, TI) beneficiano di sconti sulle tariffe dell AIU (-10 %, -5 %), poiché un gran numero dei loro studenti e studentesse al termine dello studio non riprendono più domicilio nel loro cantone d origine. Questo sistema di sconti, creato alla conclusione dell AIU del 1997, pone parecchi problemi e deve essere abolito. In tal modo, sarà possibile un avvicinamento agli altri accordi di finanziamento della CDPE, (ad es. l accordo sulle scuole universitarie professionali), che sono più recenti e funzionano senza sconti da emigrazione. Bisogna considerare, inoltre, che nella perequazione svolta dalla NPC del 2008, i vantaggi che possono derivare a un cantone da persone con un diploma universitario che vi stabiliscono domicilio, sono contemplati e parzialmente compensati. A cosa si è prestato particolarmente attenzione durante la revisione? Dall AIU del 1997 all AIU II: quali sono le maggiori novità? La funzione dell AIU II non cambia: per il suo tramite i cantoni garantiscono la libera circolazione dei loro studenti e delle loro studentesse e la compensazione intercantonale degli oneri. Le disposizioni dell AIU del 1997 sono state riprese in buona parte, ad esempio riguardo alle seguenti questioni: chi paga? quanto tempo dura l obbligo di pagamento? come si raggruppano le materie? Ecco i principali cambiamenti proposti con l AIU II in materia di finanziamento: le tariffe dell AIU II sono, d ora in avanti, calcolate in base al costo effettivo delle formazioni e sono fisse per un periodo di quattro anni. L orientamento ai costi effettivi permette così di fare un passo importante verso la nuova Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), legge nella quale il calcolo dei contributi federali avviene pure in base ai costi. la riduzione per perdite da emigrazione è abolita; tutti i cantoni pagano i loro contributi con le stesse tariffe; il vantaggio dei cantoni che hanno un università (vantaggio d ubicazione) ha il suo peso nel calcolo delle tariffe attraverso le deduzioni quanto segue: Costo medio d esercizio dell insegnamento contributi 85 % del federali 15 % vantaggio + costo della - - = tariffa d ubicazione ricerca tasse di studio I costi delle infrastrutture non ne fanno parte; essi rimangono a carico dei cantoni universitari. Un altro cambiamento concerne l obbligo di pagamento: Come finora, il cantone d origine paga i contributi, cioè paga il cantone nel quale lo studente o la studentessa ha ottenuto la maturità liceale o un certificato equivalente. In certi casi però (per esempio in caso di pausa di più di tre anni tra l ottenimento della maturità e l inizio degli studi) d ora in avanti i contributi sono pagati dal cantone nel quale lo studente o la studentessa elegge domicilio all inizio dello studio, ciò permette di alleggerire un po gli oneri dei cantoni di origine. 2 3

4 Dall AIU del 1997 all AIU II: quali sono le ripercussioni finanziarie? Come è il calendario? Il progetto d AIU II non indica tariffe concrete, ma definisce i principi d applicare al loro calcolo. Le tariffe stesse saranno calcolate all entrata in vigore dell AIU II sulla base della statistica dei costi che in quel momento sarà più recente e la spesa complessiva a carico dei diversi cantoni dipenderà naturalmente anche dall evoluzione del numero dei loro rispettivi studenti e da come il numero degli studenti si ripartisce nelle diverse materie. Questo ultimo fatto è importante, poiché, come finora, ci sono tariffe diverse per i tre gruppi di materie (scienze umane e sociali, scienze naturali e tecniche, medicina). Per la consultazione si sono calcolati degli esempi in base alle cifre disponibili più recenti (2014/2015) così da paragonare gli effetti rispettivi dell AIU del 1997 e dell AIU II. Ne risulta che il cambiamento di sistema ha un influsso moderato sui costi. Per i singoli cantoni, le ripercussioni del passaggio dall AIU del 1997 all AIU II possono variare; calcoli rispettivi sono stati fatti anche per ogni cantone e sono riportati nel presente opuscolo. Il progetto d AIU II è messo in consultazione per sei mesi (dal 1 agosto 2017 al 31 gennaio 2018) presso tutti i cantoni e altre parti interessate. L accordo potrà essere approvato dalla CDPE dopo due letture. Potranno allora cominciare le procedure cantonali d adesione, ciò che secondo la pianificazione attuale sarà possibile al più presto nell autunno del Ogni cantone deciderà in seguito se vuole o non vuole aderire all accordo. La decisione, di regola, spetta al legislativo cantonale e sottostà a referendum. Il Comitato della CDPE può mettere in vigore l accordo dal momento in cui vi hanno aderito 18 cantoni. 2 SITUAZIONE INIZIALE E MOTIVI PER UNA REVISIONE DELL AIU L Accordo intercantonale universitario del 20 febbraio 1997 (AIU) ha lo scopo di garantire la libera circolazione alle studentesse e agli studenti, cioè l accesso a parità di diritti alle università di tutta la Svizzera. Inoltre, regola la compensazione degli oneri tra i cantoni, poiché i cantoni universitari 1 ricevono dai cantoni di origine degli studenti i contributi stabiliti dall AIU. In seguito, si descrive in breve l origine dell attuale regolamento e si presentano i motivi di una revisione totale dell AIU, per poi approfondire nel capitolo 3 il concetto della nuova proposta di AIU (in seguito, indicato nel testo con AIU II per distinguerlo dall Accordo intercantonale universitario del 20 febbraio 1997). 2.1 Breve retrospettiva: dal rifiuto di una legge federale alla conclusione dell accordo intercantonale Fino all inizio degli anni 1980, le università cantonali erano finanziate esclusivamente dai cantoni sede, con dei contributi finanziari di base e dei contributi per gli investimenti da parte della Confederazione, a partire dal Con l aumento del numero delle studentesse e degli studenti crescono le spese dei cantoni universitari e anche i costi a loro carico per gli studenti provenienti da altri cantoni. Per limitare il numero, i cantoni universitari prendono pertanto in considerazione l introduzione di un numerus clausus e contemporaneamente mettono in questione la parità di trattamento delle studentesse e degli studenti provenienti da altri cantoni. Nel 1978 su referendum è stata bocciata una «Legge federale sulla promozione delle università e sulla ricerca» con la quale si mirava a un sostegno rafforzato dei cantoni universitari da parte della Confederazione e dei cantoni non universitari. Di conseguenza, nel 1979 i cantoni negoziarono un accordo intercantonale concernente i contributi universitari che garantivano alle studentesse e agli studenti dei cantoni non universitari l accesso a pari diritti alle università. In cambio, i cantoni 1 Si usa il termine «cantone universitario» per indicare in modo più semplice i cantoni responsabili di un università riconosciuta. 4 5

5 non universitari si assumevano l obbligo di partecipare alle spese con un importo forfait di 3000 franchi per ogni studente. Quest accordo è entrato in vigore nel Poiché il numero delle studentesse e degli studenti e quindi dei costi continuarono a crescere, già nel 1984, è stato elaborato un secondo accordo intercantonale, valevole dal 1987 al Il contributo per uno studente fuori cantone è stato successivamente aumentato a 8000 franchi. Nel terzo accordo, in vigore dal 1993 al , i contributi hanno di nuovo subito un rialzo. Figura 1: Tariffe del vigente AIU Gruppo di facoltà Materie di studio Tariffe del vigente AIU in CHF per studente per anno 1997 Adattamenti fino al 2003 Attuali tariffe dal 2013 dopo adattamenti al rincaro I Scienze umane e sociali idem II Scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria e formazione preclinica in medicina umana, dentaria e veterinaria L AIU del 1997 e la situazione attuale III Formazione clinica in medicina umana, dentaria e veterinaria Gli accordi finanziari in vigore tra il 1981 e il 1998 nel fissare l importo dei contributi non facevano differenza tra i settori di studio onerosi e quelli a buon mercato. Questo trattamento non differenziato ha avuto come effetto che i costi di formazione nel settore delle scienze economiche e del diritto erano coperte quasi integralmente dalle tasse di studio e dai contributi della Confederazione e dei cantoni di origine, mentre, nel settore delle materie scientifiche e naturali, le somme versate coprivano soltanto una minima parte delle spese generate. Pertanto, nella metà degli anni 1990, è stato negoziato l oggi vigente «Accordo intercantonale universitario del 20 febbraio 1997 (AIU)», entrato in vigore nel 1999, alla fine della procedura cantonale di adesione. Quest accordo di finanziamento, a differenza dei precedenti, non era più per un periodo limitato. Con l AIU la tariffa unica è stata abbandonata a favore di tre cosiddetti gruppi di facoltà per i quali valgono tariffe diverse (cfr. Figura 1). Per stabilire le diverse tariffe per i tre gruppi di facoltà si è applicata la statistica finanziaria concernente le università 5. Siccome il materiale in merito non era allora abbastanza preciso, le tariffe, oggi in vigore, non si basano su dati affidabili relativi ai 2 Accordo intercantonale del 26 novembre 1979 per la partecipazione al finanziamento delle università 3 Accordo intercantonale del 26 ottobre 1984 sulla partecipazione al finanziamento delle università per gli anni Accordo intercantonale del 26 ottobre/7 dicembre 1990 sulla partecipazione al finanziamento delle università per gli anni Spillmann A, Meier A., Frey R.L. (1995), Interkantonale Vereinbarung zur Hochschulfinanzierung: Prüfung der Finanzierungskriterien aus ökonomischer Sicht. costi, ma rappresentano piuttosto, un compromesso politico tra cantoni universitari e cantoni non universitari. In questo compromesso rientra anche l introduzione di riduzioni per cosiddette «perdite da emigrazione»: i cantoni di origine finanziano con i contributi AIU una parte delle spese generate dai loro studenti. Alla conclusione dello studio, però, tanti studenti non rientrano nel loro cantone di origine e, così, questi ultimi approfittano solo in parte dei loro investimenti nella formazione. Per questo motivo, l AIU ha concesso ai cantoni fortemente colpiti dal fenomeno delle perdite dovute all emigrazione una riduzione sui contributi a loro fatturati. Questa regola faceva parte di un compromesso politico, poiché già allora l AIU non si basava su un concetto di costi-benefici, ma prevalentemente sull idea base di un obbligo di cofinanziamento di un offerta di formazione che i cantoni stessi, interessati, non potevano mettere a disposizione. 2.3 Motivi per una revisione L avvio della revisione viene dalla crescente critica verso gli sconti, validi ancora oggi, per le perdite da emigrazione. Inoltre, nel 2015, è entrata in vigore la Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) 6 che prevede nell articolo 3 un finanziamento secondo principi unitari. La revisione offre la possibilità di adeguare l AIU alle nuove condizioni quadro. 6 Legge sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero, del 30 settembre 2011 (RS ), in vigore dal 1 gennaio

6 2.3.1 Questioni fondamentali sulle perdite da emigrazione e sulla NPC Gli sconti in vigore non corrispondono più alla situazione odierna Durante l elaborazione del vigente AIU non esistevano dati adeguati in materia di perdite da emigrazione. Si poteva calcolare unicamente la differenza tra le persone che avevano ottenuto la maturità in un cantone e le persone con diploma universitario che vi lavoravano. Alcuni cantoni avevano quote sotto la media di persone con diploma universitario in rapporto alle persone che avevano superato un esame di maturità (cfr. anche Allegato, punto 5.5). In base a questi dati, i contributi AIU sono stati ridotti del 10 % per i cantoni Uri, Vallese e Giura e del 5 % per i cantoni Glarona, Grigioni e Ticino. Questi sconti per emigrazione sono ancora concessi oggi. Sono finanziati dai cantoni universitari in proporzione al numero degli studenti extracantonali che accolgono. Dalla metà degli anni 1990, la situazione riguardo alle perdite da emigrazione è sostanzialmente cambiata. Ad esempio, il Cantone Ticino che approfitta sempre ancora di una riduzione per perdite da emigrazione è diventato nel frattempo un cantone universitario e anche in Vallese è stato creato un istituto universitario. Inoltre oggi, a differenza del 1995, esistono dati longitudinali per le perdite da emigrazione. Questi dati si basano sullo studio di candidati al diploma dell Ufficio federale di statistica (UST) e mostrano che tranne i cantoni universitari di Zurigo, Basilea, Berna, Vaud, Ginevra e Friburgo, tutti i cantoni subiscono perdite da emigrazione. Ciò significa che 20 cantoni pagano una formazione universitaria a un numero di persone maggiore di quelle che poi abitano di fatto nel cantone, una volta concluso lo studio. Comunque solo sei cantoni 7 ricevono una riduzione per perdite da emigrazione. In particolare, i dati mostrano che oggi i cantoni toccati maggiormente da questo fenomeno da emigrazione non sono obbligatoriamente quelli che ricevono uno sconto. Secondo dati attuali dell UST, le maggiori perdite da emigrazione si registrano nei cantoni UR, TG, AR, NW e AI. I cantoni VS, JU, GR e TI, ai quali oggi è concesso uno sconto, non sono (più) tra i cinque cantoni maggiormente colpiti da perdite da emigrazione. Una domanda di revisione porta a chiarimenti In base a questi dati, nel 2010, il Consiglio di Stato del Cantone Appenzello Interno ha chiesto che fosse concesso uno sconto anche al suo cantone. Nell ambito dell attua- 7 Cfr. in merito il rapporto dell Ufficio federale di statistica del 2007 «Regionale Abwanderung von jungen Hochqualifizierten in der Schweiz Empirische Analyse der Hochschulabsolventenjahrgänge 1998 bis 2004». le AIU non è possibile evadere una simile domanda, poiché la Commissione AIU ha la competenza di adeguare l importo della riduzione, ma non può allargare il numero dei cantoni ai quali è concessa una tale riduzione. Il Cantone Appenzello Interno ha quindi proposto una revisione dell AIU. La proposta è stata rifiutata, ma il Segretariato ha accettato l incarico di verificare la relativa disposizione e il 22 marzo 2012 l Assemblea plenaria della CDPE ha dato mandato di procedere a precisi chiarimenti del problema concernente le perdite da emigrazione. Problemi riguardanti i dati Uno dei risultati di questi chiarimenti è già stato citato sopra, cioè i mutati bilanci di emigrazione (cfr. anche l Allegato, punto 5.5). Nei piccoli cantoni, però, le statistiche si basano su un numero esiguo di casi e quindi in parte non sono statisticamente rappresentativi. Inoltre, di anno in anno, i dati possono variare sensibilmente. In più, i dati sulle perdite da emigrazione, per natura, sono disponibili sempre solo diversi anni dopo lo studio (esempio: studio , rilevamento del domicilio 5 anni dopo il diploma 2021, dati disponibili circa 2023, possibilità di prenderli in considerazione per determinare i contributi dal 2026 circa). Lacune fondamentali nella concezione Inoltre, è emerso che la regola di compromesso con gli «sconti da emigrazione» è in contraddizione con la seguente idea base del finanziamento universitario: il cantone d origine deve garantire un primo studio; quando, senza una sua università, non può assolvere questo compito, deve risarcire il cantone universitario per questa prestazione, se desidera offrire alla sua gioventù un accesso conveniente e a parità di diritti a un università. Si tratta, quindi, dell acquisto di una prestazione, indipendente dall utile diretto o indiretto derivante dal domicilio scelto più avanti dalla persona diplomata. Il vero utile sta, piuttosto, nel diritto d accesso alle università per i suoi giovani residenti, poiché se agli studenti provenienti da cantoni non universitari quest accesso fosse negato o molto oneroso, stabilire il domicilio in un simile cantone sarebbe per le famiglie con prole in futuro candidata a degli studi, poco attraente. Altro problema di questa regola è che tante persone, dopo la conclusione degli studi, non stabiliscono il loro domicilio e quindi il «domicilio fiscale» nel cantone dove ha sede l università e oltre ciò, lo cambiano sovente nel corso della loro vita. Così, ad esempio, l università di San Gallo partecipa al finanziamento dello sconto per una diplomata proveniente dal cantone Grigioni, anche se quest ultima stabilisce magari la sua residenza nel Cantone Turgovia e più avanti, trasloca nel cantone Argovia. Oltre a tutto, non è detto che la persona diplomata trovi sempre un impiego adeguato nel suo cantone d origine: pertanto è problematico ritenere che un «rientro al cantone d origine» con corrispondente provento fiscale rappresenti il caso standard. 8 9

7 La NPC e gli altri accordi nel settore della formazione Le riflessioni esposte riguardo ai problemi di concezione sono sostenute anche da innovazioni entrate in vigore da alcuni anni, in particolare la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni NPC del 2008, nonché diverse normative sulla collaborazione dei cantoni e la compensazione delle prestazioni. 8 Secondo i principi di queste disposizioni, i vantaggi economici dell ubicazione che potrebbero derivare dal domicilio preso in un cantone da persone con diploma universitario, sono tenuti in considerazione e in parte compensati nella perequazione delle risorse della NPC. I vantaggi d ubicazione dei cantoni universitari possono comunque essere ancora tenuti ulteriormente in considerazione con delle corrispondenti deduzioni quando si fissano le tariffe. Le «riduzioni da emigrazione» alla luce dei principi appena citati, risultano invece problematiche. Inoltre, anche l accordo delle scuole universitarie professionali (ASUP) e altri accordi intercantonali con compensazione degli oneri 9 non contemplano simili deduzioni, come ad es. gli Accordi regionali dell Altopiano e della Svizzera centrale («Regionalen Schulabkommen im Mittelland 10 und in der Zentralschweiz 11») o anche l Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS). La nuova proposta di AIU II rispetta queste considerazioni nella misura in cui tiene conto direttamente dei vantaggi d ubicazione dei cantoni universitari invece di farlo indirettamente, come avviene ora, con un problematico sistema di riduzioni per le emigrazioni (cfr. riguardo alla nuova proposta il punto 3.2). 8 Art. 48a Cost. (dovere di collaborazione ed ev. obbligatorietà generale delle convenzioni); «Collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri» secondo la Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri LPFC art. 10 ss., Convenzione quadro intercantonale (secondo l art. 13 LPFC), in particolare l articolo 27 e 28 della Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (Convenzione quadro CQI) del 24 giugno Collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri secondo l art. 48a Cost., cfr. interkantonale-zusammenarbeit-mit-lastenausgleich/ Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero LPSU La proposta di revisione totale dell AIU offre al tempo stesso la possibilità di portare l AIU II sulla stessa linea della Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). 12 La LPSU, tra l altro, persegue l obiettivo di finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari (articolo 3 LPSU). Il 1 gennaio 2017, il Consiglio federale ha messo in vigore le pertinenti disposizioni finanziarie (articolo LPSU). Da questa data, i cosiddetti costi di riferimento costituiscono la base del finanziamento delle scuole universitarie da parte della Confederazione. Sono calcolati a partire dai costi medi dell insegnamento e della ricerca necessaria a tale scopo secondo la statistica dei costi delle università dell UST. La Confederazione si assume il 20 % dei costi di riferimento sotto forma di sussidi di base alle università. Quindi è opportuno e corrisponde agli obiettivi e alle finalità dell articolo 3 LPSU che la Confederazione e i cantoni prendano la stessa base di partenza per il finanziamento delle università. Ciò significa che con l AIU II bisogna, per principio, tendere a un sistema che si basi anche lui sui costi. Questo contrariamente all AIU 1997 che opera con delle tariffe negoziate. Pertanto, l AIU II favorisce il passaggio a un sistema basato sui costi, in armonia con la LPSU. 2.4 Lavori e decisioni preliminari della CDPE in merito alla procedura Istituzione di un gruppo di progetto Sulla base delle spiegazioni sopra esposte e su incarico del gruppo di lavoro settore scuole universitarie, il Comitato della CDPE, con decisione del 23 gennaio 2014, ha istituito il «Gruppo di progetto accordi di finanziamento nel settore scuole universitarie», per prendere in esame una rielaborazione degli accordi di finanziamento e di libero passaggio a livello di scuola universitaria. L esame dettagliato ha messo in evidenza che la situazione delle scuole universitarie, in paragone al 1995, è sostanzialmente cambiata. Per questo motivo, il Comitato della CDPE ha deciso, l 11 settembre del 2014, di dare avvio alla revisione dell intero finanziamento intercantonale delle scuole universitarie. 12 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) in vigore dal 1 gennaio 2015 (RS )

8 Niente accordo unico per le scuole universitarie professionali e le università I due accordi sulle scuole universitarie (Accordo intercantonale universitario AIU e Accordo delle scuole universitarie professionali ASUP) non devono comunque essere integrati in un unico accordo, ma riveduti ognuno singolarmente. La fusione in un unico accordo avrebbe poco senso, da una parte data la differenza tra i due tipi di scuole universitarie e d altra parte perché l AIU 1997 e l ASUP non hanno la stessa definizione del cantone debitore e nemmeno le medesime modalità di indennizzo. 13 Siccome la necessità di adeguamento dell AIU 1997 è più urgente, la sua revisione ha la precedenza. Le perdite da emigrazione sono il tema principale che ha dato avvio alla revisione. Questa problematica non si pone nell ASUP perché non conosce sconti per perdite da emigrazione. Si calcola, invece, tenendo conto di una riduzione per vantaggi d ubicazione come ora è proposto anche per l AIU II. Nell elaborazione dell ASUP, a suo tempo, è stato possibile disporre di una tale riduzione poiché le tariffe poggiano sui costi effettivamente causati e non su importi forfettari negoziati politicamente come per l AIU. 3 CONCEZIONE DELLA REVISIONE TOTALE DELL AIU (AIU II) 3.1 Obiettivi e principi Il progetto per un AIU II mantiene invariato il seguente principio di base: l accesso a parità di diritti alle università è garantito agli studenti di tutti i cantoni, in cambio i cantoni d origine versano ai cantoni universitari un equo contributo. Gli obiettivi più importanti della revisione mirano a una soluzione semplice e comprensibile che garantisca ai cantoni d ubicazione e d origine sicurezza di pianificazione e che sia tuttavia adattabile anche ai cambiamenti. Inoltre, la nuova soluzione deve poggiare su delle basi oggettive, conformarsi ai principi della LPSU e della NPC e della collaborazione intercantonale e possibilmente non contenere falsi incentivi. Il concetto del vigente AIU deve quindi essere adeguato in tre punti: 1. sistema basato sui costi: le tariffe sono stabilite in conformità ai costi effettivi e adeguate periodicamente. I settori di studio sono sempre ancora suddivisi in tre categorie di costi per tener conto delle differenze di costo tra le diverse discipline. 2. niente «sconti da emigrazione», ma riduzioni per i vantaggi d ubicazione: i vantaggi d ubicazione dei cantoni universitari sono sempre ancora tenuti in considerazione, tuttavia non più con l attuale sistema di «sconti da emigrazione», ma attraverso tre meccanismi: le spese d infrastruttura sono a carico dei cantoni d ubicazione, i costi per la ricerca sono considerati solo parzialmente e sulle spese rimanenti si pratica un ulteriore deduzione per i vantaggi d ubicazione. 3. cantone d origine: le disposizioni restano in gran parte invariate. Per alcuni casi particolari è introdotto un adeguamento (cfr e articolo 12 ss. dell AIU II). A questi obiettivi si aggiunge un altra condizione generale da rispettare: il volume dei contributi non deve subire grandi variazioni con il cambiamento di sistema. Un importante aumento dei contributi a seguito del cambiamento di sistema, anche se dovesse essere giustificato dai costi, incontrerebbe difficilmente l approvazione presso i cantoni non universitari. D altro canto, anche i cantoni universitari accetterebbero difficilmente una diminuzione dei contributi, visto l aumento del numero degli studenti e dei costi. Tuttavia, bisogna notare che il volume dei contributi, già finora, in seguito al cambiamento del numero degli studenti era soggetto a fluttuazioni. 13 Importi forfettari semestrali secondo l AIU 1997 e computo in base ai punti ECTS registrati secondo l ASUP. Con la scelta delle deduzioni come spiegato qui sopra nel punto 2, gli obiettivi mirati possono essere raggiunti (e, in principio, anche qualsiasi altro risultato desidera

9 to per quanto riguarda il volume dei contributi e la copertura dei costi). Questo è mostrato in diversi scenari, documentati nel punto 5.3 dell Allegato. Bisogna notare, tuttavia, che i risultati non risultano uguali per tutti i cantoni. Il volume dei contributi, inoltre, con il passare del tempo, come già finora, può cambiare in seguito a variazioni del numero degli studenti o ad adeguamenti delle tariffe dovuti a un aumento dei costi o a una migliorata efficienza. 3.2 Determinazione delle tariffe Principi di calcolo Le tariffe saranno calcolate e questo è nuovo, secondo i seguenti principi (cfr. anche la Figura 2): 1. In linea di principio, i costi si basano sui dati rilevati dall Ufficio federale di statistica. Dal costo totale sono dedotti i fondi di terzi e i costi delle infrastrutture e si prendono in considerazione solo i costi medi d esercizio (cfr. colonna A nella Figura 2) 2. Il costo delle infrastrutture come ad es. affitto, ammortamenti, dovrebbero per principio essere considerati in una visione d insieme dei costi. Tuttavia non lo sono e restano a carico dei cantoni d ubicazione. Con ciò, da un lato è compensata una parte del vantaggio d ubicazione. Dall altro lato, tener conto in modo equo delle condizioni, altamente diverse, presenti nei luoghi d ubicazione (edificio nuovo e vecchio, oggetto in affitto, sistemi contabili diversi) sarebbe molto difficile. Anche nell accordo delle scuole universitarie professionali (ASUP), per delle ragioni simili, il costo delle infrastrutture non è stato computato nella compensazione applicata. 3. I costi per la ricerca, non coperti da terzi, come ad es. dal Fondo nazionale svizzero, in linea di principio sono pure tenuti in considerazione, ma non al 100 %. Subiscono una deduzione del 15 % (cfr. colonna B nella Figura 2) 14. Pertanto, anche se la ricerca è indispensabile a un insegnamento universitario di qualità, si considera che una parte dei suoi costi non sia direttamente indispensabile all insegnamento di qualità. La ricerca rappresenta per i cantoni universitari oltretutto un vantaggio d ubicazione, poiché favorisce, ad esempio, l insediamento d imprese. Il 14 Una deduzione percentuale fissa sul costo della ricerca che resta a carico del cantone universitario per tutte le categorie di costo significa che la deduzione in franchi sarà più alta per le categorie di costo dove la ricerca ha un ruolo più importante (scienze tecniche e naturali, nonché medicina) che per le categorie di costo che comprendono scienze economiche e scienze umane e sociali (cfr. Figura 3). saldo rimanente è chiamato «costo standardizzato» e corrisponde, per formularlo in modo semplificato, ai «Costi d esercizio di un insegnamento di qualità». 4. Dai costi d esercizio è dedotta la media dei contributi federali (secondo LPSU). Inoltre, per le tasse d immatricolazione, di studio, d esame è dedotto un importo forfettario di CHF per studente (cfr. colonna C nella Figura 2). Il risultato può essere definito come «Costi d esercizio non coperti per un insegnamento di qualità». 5. Per tenere conto di altri vantaggi d ubicazione, dal saldo rimanente è dedotto un ulteriore importo (deduzione d ubicazione) del 15 % (cfr. colonna D nella Figura 2). 6. Ai cantoni responsabili, pertanto, come si vede nella colonna E della Figura 2 rimane il costo delle infrastrutture (circa il % del costo totale), il 15 % del costo della ricerca e la deduzione d ubicazione del 15 %. Il totale di questi elementi di costo non coperti può essere considerato come compensazione dei vantaggi d ubicazione. Figura 2: Schema dei principi di calcolo della tariffa (presentazione schematizzata, cioè l altezza delle colonne non è in proporzione ai contributi) Fondi di terzi Infrastrutture Ricerca Costi d esercizio A Costo totale Deduzione per la ricerca (15 % dei costi per la ricerca «Costi per un insegnamento di qualità» (senza infrastrutture) = costi standardizzati B Deduzione per la ricerca (15 % dei costi per la ricerca) Contributi federali e tasse di studio Costi non coperti per un «insegnamento di qualità» del cantone responsabile (senza infrastrutture) C Deduzione per la ricerca (15 % dei costi per la ricerca) Contributi federali e tasse di studio Deduzione d ubicazione (15 % dei costi non coperti per un «insegnamento di qualità») Importo dei contributi D Infrastrutture Deduzione per la ricerca (15 % dei costi per la ricerca) Deduzione d ubicazione (15 % dei costi non coperti per un «insegnamento di qualità») E Costi rimanenti al cantone responsabile 14 15

10 Con la deduzione per i costi di ricerca secondo il punto 3 (colonna B) e l ulteriore deduzione d ubicazione secondo il punto 5 (colonna D) si hanno due parametri («meccanismi di adeguamento») per regolare il funzionamento del sistema. Come indicato, è stata calcolata tutta una serie di scenari, nei quali si applicano diverse deduzioni (cfr. Allegato). Per evitare oneri maggiori ai cantoni che pagano, si propone lo scenario con una deduzione del 15 % per i costi di ricerca e una deduzione pure del 15 % per i vantaggi d ubicazione. Figura 3: Illustrazione concernente il calcolo delle tariffe secondo AIU II: esempio basato sulle cifre 2014/2015 Categorie di costo I II III* Insegnamento, costo d esercizio Ricerca, costo d esercizio % deduzione per la ricerca Costo standardizzato («Costo di un insegnamento di qualità») Costi e categorie di costo Il costo di una formazione universitaria varia da un settore di studio all altro. Per tener conto di queste diversità si distinguono tre gruppi come già fatto finora (cfr. Figura 1, pagina 7), che sono chiamati, e questo è nuovo, «categorie di costo». Siccome la statistica sui costi delle università, curata dall Ufficio federale di statistica (UST), è di un alto livello di qualità, eccezione fatta per il settore della medicina, serve di base per stabilire le tariffe dell AIU II. Al momento, non si utilizza per la medicina, perché tra l altro non si è ancora riusciti dappertutto a separare i costi degli ospedali universitari in modo affidabile e secondo lo stesso sistema. Per calcolare il contributo dell AIU per i semestri di formazione clinica in medicina si parte, pertanto, per dirlo semplicemente, dagli attuali contributi AIU. 15 Quando si avranno a disposizione dati affidabili, la Conferenza dei cantoni membri dell accordo potrà adeguare le tariffe (conformemente all articolo 16 capoverso 2 lettera a dell AIU II). La Figura 3 mostra come può aver luogo il calcolo, in base ai dati disponibili al momento e secondo il metodo descritto nel punto Sono stati usati i valori medi dei costi e del numero degli studenti corrispondenti agli anni 2014 e A dipendenza di come si sviluppano queste due variabili, questi valori possono cambiare. Non si tratta quindi di tariffe definitive AIU, bensì di un esempio di calcolo realizzato a partire dai dati attuali. Alcuni elementi del calcolo dei costi saranno ancora verificati in 15 In effetti, si è considerato che il tasso di copertura dei costi al quale corrispondono le tariffe del vigente AIU nella categoria di costi I e II (76.9 %, senza deduzione per la ricerca) vale anche per la categoria di costi III (medicina). Si è quindi calcolato su questa base il costo standardizzato («retropolazione»). 16 Attenzione: nella documentazione presentata all Assemblea plenaria della CDPE del marzo 2017 e in altri documenti precedenti, sono state usate le cifre degli anni 2013/2014 che ora sono state attualizzate. Deduzione del contributo federale (20 %) e delle tasse di studio Costo d esercizio per «un insegnamento di qualità» che rimane a carico del cantone universitario % deduzione d ubicazione Saldo rimanente = tasso di contributo In paragone: tariffa attuale AIU (stato 2013) Cambiamento in paragone alla tariffa AIU attuale -5.0 % % -0.5 % * Nella categoria di costo III (medicina), come indicato, i costi sono stati calcolati diversamente, cfr. nota a piè di pagina 15. parallelo alla procedura di consultazione. Nell estate 2018, probabilmente, saranno a disposizione dei dati attualizzati. Nella tabella si nota che in paragone ad oggi, con l AIU II le tariffe nella categoria di costi I diminuiscono, mentre quelle nella categoria II aumentano in misura relativamente consistente. Questo deriva dal fatto che l AIU, finora, non si è basato sui costi effettivi e la categoria di costo II ha avuto, finora, un tasso di copertura più basso della categoria I Scenari e ripercussioni finanziarie globali Lo scenario proposto, calcolato inizialmente sulla media dei costi e del numero di studenti degli anni 2013 e 2014 portava, con un rialzo del volume dei contributi dell 1,2 %, vicino alla neutralità dei costi. 17 Rifacendo il calcolo con i costi d esercizio e il numero di studenti in media degli anni 2014 e 2015, il passaggio al sistema dell A- 17 Queste cifre erano quelle che sono state presentate all Assemblea plenaria della CDPE nel marzo Le cifre più recenti, come annunciato all Assemblea plenaria, sono state calcolate più tardi e integrate nella presente documentazione

11 IU II proposto, rappresenterebbe un aumento del volume dei contributi del 2.9 % poiché i costi hanno avuto un leggero rialzo e la ripartizione degli studenti secondo le categorie di costo è un po cambiata. 18 Applicando un altro scenario, dove la deduzione d ubicazione aumenta, per esempio, dal 15 % al 17 % (scenario L nell Allegato, punto 5.3), si otterrebbe matematicamente quasi lo stesso preciso volume di contributi di oggi, cioè +0.4 %. 19 Il risultato, applicando nuove basi numeriche, potrebbe variare in una misura probabilmente limitata, in particolare, se i costi e il numero degli studenti non dovessero evolvere allo stesso ritmo o se il numero delle persone che studiano in un altro cantone fosse attualizzato. Bisogna tener conto che i cantoni universitari assumeranno una parte dei costi generati dagli studenti e dalle studentesse degli altri cantoni con le deduzioni per la ricerca e il vantaggio d ubicazione e che cofinanzieranno quindi il leggero aumento dei costi derivato dall attualizzazione delle cifre. Naturalmente, inoltre, assumeranno anche i costi generati dai loro studenti e studentesse. Questo crea un incentivo a non lasciare aumentare troppo i costi. In più, bisogna notare che il volume dei contributi finora non è sempre stato costante, ma che è cresciuto sotto l effetto dell aumento del numero degli studenti e degli adattamenti al rincaro applicati alle tariffe AIU. D altronde, non è comunque mai stato possibile raggiungere la neutralità dei costi per ogni singolo cantone. Il ritmo lento dell adattamento delle tariffe (ogni quattro anni, secondo l articolo 10 capoverso 2 AIU II) fa in modo che oltretutto i cantoni universitari, di regola, beneficiano solo in ritardo e senza effetto retroattivo di un adattamento dei contributi al rialzo dei costi. Per tutti questi motivi sembra più adeguato lavorare con delle cifre tonde (15 % per ognuna delle due deduzioni) e non cercare di raggiungere una neutralità dei costi presunta matematicamente esatta, ma che potrà essere di nuovo diversa con le cifre dell anno seguente. 18 L impatto della definizione leggermente modificata del cantone debitore (cfr. punto sotto) non è stato calcolato poiché è difficile esprimerlo in cifre. Comunque, sembra tendere verso un alleggerimento degli oneri dei cantoni d origine. 19 Di nuovo senza tener conto della definizione leggermente modificata del cantone debitore (cfr. punto sotto) Ripercussioni sui cantoni Il volume globale dei contributi aumenterà con l AIU II solo leggermente. Questo però non vale per ogni singolo cantone. Come risulta dalla Figura 3 qui sopra, il cambiamento delle tariffe varia da una categoria di costo all altra. A dipendenza del modo in cui gli studenti e le studentesse sono riparti nelle diverse categorie di costo, si avrà anche una variazione non soltanto delle somme versate in contributi dall insieme dei cantoni per i loro cittadini che studiano in un altro cantone, ma anche dei contributi ricevuti dai cantoni universitari (cfr. Allegato, punto 5.4). Ad esempio, le somme ricevute dai cantoni universitari dove il numero degli studenti della categoria di costo I sono superiori alla media, diminuiranno, perché la tariffa di questa categoria si sarà abbassata. Inoltre, l abolizione delle riduzioni da emigrazione avrà come effetto un aumento del volume dei contributi per quei cantoni che godono finora di tale riduzione. In ogni caso, questi cambiamenti non saranno superiori a franchi per abitante. Per questi cantoni l onere supplementare sarà, di regola, dell ordine di grandezza della riduzione attuale. La correzione di questo sistema, le cui basi sono superate, porterà automaticamente a un aumento degli oneri per i cantoni che attualmente beneficiano delle riduzioni da emigrazione. In base ai recenti dati concernenti le perdite da emigrazione, sembra comunque che in alcuni di questi cantoni le riduzioni non siano più giustificate da diversi anni, pertanto, in questi casi un paragone con lo stato attuale è in ogni modo problematico. Anche un sistema basato sulle cifre attuali concernenti le perdite da emigrazione porterebbe a un aumento dei costi in molti di quei cantoni che attualmente beneficiano di una riduzione (cfr. Allegato, punto 5.5). L Allegato contiene indicazioni più precise in merito alle ripercussioni del cambiamento di sistema sui cantoni Importo dei vantaggi d ubicazione e grado di copertura dei costi Costi importanti che restano a carico dei cantoni universitari Nell AIU II, i vantaggi legati all ubicazione sono tenuti in considerazione, come indicato, attraverso tre blocchi di costi che resteranno a carico dei cantoni d ubicazione (cfr. Figura 2, pagina 15): la totalità dei costi delle infrastrutture, il 15 % del costo della ricerca e una deduzione supplementare (ubicazione) del 15 %. Il grado di copertura che ne risulta è del 66 % del costo totale, così che i cantoni d ubicazione dovranno assumere un buon terzo dei costi per l insieme degli studenti e delle studentesse degli altri cantoni. Concretamente, il costo non coperto dai contributi versati per questi studenti e che andrà a carico delle università e dei cantoni responsabili, è di circa 5000 CHF nella categoria di costo I, CHF nella categoria di costo II e secondo stima circa CHF nella categoria di costo III

12 In rapporto al costo d esercizio totale (incluso il costo globale della ricerca dopo deduzione dei fondi di terzi) il grado di copertura dei costi con l AIU II si avvicinerà al 78 % 20. In rapporto ai costi d esercizio, considerando solo l 85 % del costo della ricerca, il grado di copertura sarà circa dell 85 %. Tuttavia, finché si manterranno le tariffe dell attuale AIU al loro livello mentre i costi aumenteranno, il grado di copertura diminuirà: con i costi 2014/2015, applicando le attuali tariffe AIU, passerà da circa il 78 % al 75,6 % del complessivo costo d esercizio. Per gli studenti e le studentesse provenienti dall estero, il grado di copertura dei costi, in mancanza dei contributi dello Stato d origine, è notevolmente più basso. Questi costi sono sopportati in buona parte dai cantoni universitari. Ciò vale anche per i costi generati da studenti che hanno superato il numero massimo di 12 semestri di studio (16 in medicina, cfr. articolo 11, AIU II). Entità dei vantaggi d ubicazione Ci si può domandare se il saldo rimanente a carico dei cantoni universitari sia compensato dai vantaggi di cui beneficiano come sede di un università. Definire in cifre i vantaggi che effettivamente ne traggono, porta a grossi problemi metodologici e tecnici. Teoricamente potrebbero essere svolti dei calcoli in merito, che però dipendono da tante ipotesi, per esempio, quale numero di anni, dopo la fine dello studio, è da considerare per un analisi. I vantaggi di una formazione universitaria non vanno, d altronde, unicamente a favore dei cantoni universitari, ma anche degli altri cantoni di domicilio delle persone con tale formazione. Per questa ragione abbiamo rinunciato al calcolo dei vantaggi legati all ubicazione o a differenziarli secondo università o cantoni sede. La deduzione d ubicazione avrà piuttosto una dimensione forfettaria, situata in un ordine di grandezza plausibile, ma che servirà comunque a garantire la neutralità approssimativa dei costi. Per fare un paragone d esempio, l accordo sui contributi alla cultura 21 dell agglomerato zurighese fissa il vantaggio d ubicazione al 25 % mentre il totale previsto nell AIU II rappresenterà circa il 34 % Corrisponde approssimativamente al tasso di copertura ottenuto con le cifre 2013/2014 (come presentate all Assemblea plenaria della CDPE il 23 marzo 2017) e applicando le tariffe attuali AIU. 21 Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen del 1 luglio Uno studio recente dell istituto BAK di Basilea mostra che il vantaggio effettivo derivante dall ubicazione supera appena il saldo rimanente a carico dei cantoni sede secondo AIU II. Secondo questo studio, le entrate fiscali supplementari da parte dell università di Basilea per i cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna ammontano a 46 milioni di franchi. Contando circa il 30 % di studenti e studentesse d altri cantoni, circa 14 milioni 3.3 Altre innovazioni Il resto delle disposizioni dell AIU in vigore è stato ripreso in larga misura, senza modifiche. Per delle spiegazioni più precise si rimanda al commento degli articoli dell accordo. Le principali innovazioni sono riassunte brevemente come segue Definizione del cantone debitore (articolo 12 AIU II) Oltre alla deduzione dei vantaggi d ubicazione, anche la ridefinizione del cantone debitore porterà un certo alleggerimento finanziario ai cantoni d origine. In casi ben precisi e relativamente rari (interruzione di oltre tre anni o inizio dello studio dopo più di tre anni dall ottenimento del certificato che dà accesso all università), sarà determinante il cantone di domicilio al 31 dicembre dell anno precedente l inizio dello studio e non più il cantone nel quale è stato ottenuto il certificato d accesso (di solito la maturità) Esecuzione: organi e competenze (articolo 16 ss. AIU II) Per mettere in atto l accordo, oltre al Segretariato e alla Commissione AIU come finora, ci sarà in più una Conferenza dei cantoni membri dell accordo formata da rappresentanti a livello governativo (cfr. Commento degli articoli dell accordo, articolo 16 ss). Si fa notare che l adeguamento dei contributi sarà eseguito ogni quattro anni dalla Conferenza e che la decisione dovrà essere presa con la maggioranza dei due terzi dei cantoni membri dell accordo Entrata in vigore e disposizioni transitorie (articolo 22 ss. AIU II) Per l entrata in vigore dell accordo è necessaria l adesione di 18 cantoni. In questo modo è garantito che l attuale AIU perderà automaticamente la sua validità, poiché di queste entrate fiscali sono dovute a questi ultimi, ciò che può essere considerato come vantaggio d ubicazione o una parte sostanziale di questo. I costi non coperti assunti dall università per questi studenti sono tuttavia di circa 38 milioni di franchi (costo delle infrastrutture, della ricerca e deduzione d ubicazione). Cfr. BAK Basel (2016), Regionale volkswirtschaftliche Bedeutung der Universität Basel, ch/de/aktuell/news/uni-info/universitaet-basel-erfolgreich-in-der-forschung-herausforderungen-bei-der-finanzierung.html 20 21

13 il numero minimo richiesto di cantoni concordatari non sarà allora più raggiunto. Per spiegazioni più dettagliate, si rimanda al commento dell articolo 22. Una transizione regolare dal vigente AIU all AIU II è così assicurata. Se, al momento dell entrata in vigore dell AIU II, ci fossero dei cantoni che non vi hanno ancora aderito, per loro varrà il termine transitorio di due anni, durante il quale i contributi saranno versati sulla base dell AIU 1997 (cfr. articolo 26 capoverso 2 AIU II). 4 COMMENTO DEGLI ARTICOLI DELL ACCORDO L Accordo intercantonale sui contributi ai costi di formazione delle scuole universitarie (AIU) è una convenzione normativa tra i Cantoni ai sensi dell articolo 48 della Costituzione (Cost.). Sul piano giuridico ha lo stesso statuto del Concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica (Concordato scolastico del 1970), dell Accordo intercantonale del 1993 sul riconoscimento dei diplomi o dell Accordo del 2005 sull armonizzazione della scolarizzazione obbligatoria (Concordato HarmoS). Sostituisce l Accordo intercantonale sulle università (AIU) del 20 febbraio 1997 (di seguito AIU 1997) come accordo di finanziamento dei Cantoni per quanto riguarda le scuole universitarie. L accordo tratta l insieme delle questioni poste dalla compensazione degli oneri e pertanto sottostà alla Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (CQI). A livello cantonale, l intervento dei parlamenti dei Cantoni membri dell accordo nella procedura di decisione segue le regole definite dal rispettivo diritto cantonale. Art. 1 Scopo 1 L accordo regola l accesso intercantonale alle scuole universitarie cantonali e agli istituti del settore universitario nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione versata dai cantoni ai cantoni responsabili. 2 Esso favorisce in questo modo la compensazione degli oneri tra i cantoni e il libero accesso agli studenti e contribuisce a coordinare la politica delle scuole universitarie in Svizzera. Lo scopo formulato nell articolo 1 del nuovo accordo corrisponde essenzialmente a quello dell accordo di finanziamento attuale (AIU 1997) ed è da leggere in relazione con l articolo 3: i cantoni responsabili delle scuole universitarie e degli istituti universitari (per le scuole universitarie private, i cantoni sede) garantiscono, agli studenti e alle studentesse dei cantoni membri dell accordo, un accesso che rispetti la parità di trattamento, in cambio i cantoni membri dell accordo versano una compensazione ai cantoni responsabili delle scuole universitarie (per le scuole universitarie private, ai cantoni sede). L accordo contribuisce, in questo modo, alla coordinazione della politica in materia di scuole universitarie e, in particolare, al miglioramento delle pari opportunità nello spazio formativo svizzero

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