AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina. Ufficio Ispettivo Interno REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA ISPETTIVE AZIENDALI

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1 Ufficio Ispettivo Interno REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA ISPETTIVE AZIENDALI Adottato con delibera n. 674 del

2 I N D I C E Articolo 1 (Principi generali) pag. 3 Articolo 2 (Ufficio Ispettivo Interno)..... pag. 3 Articolo 3 (Finalità)... pag. 4 Articolo 4 (Attività ispettive). pag. 4 Articolo 5 (Attribuzioni). pag. 6 Articolo 6 (Criteri delle verifiche)..... pag. 7 Articolo 7 (Esiti delle verifiche).... pag. 8 Articolo 8 (Norma finale).. pag. 8 Articolo 9 (Pubblicizzazione). pag. 9 Nome di riferimento.. pag. 10 Note... pag. 11 2

3 Articolo 1 (Principi generali) 1. Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l AOU è esclusivo. 2. I dipendenti dell AOU, il cui rapporto di lavoro è soggetto a norme pubblicistiche, non possono svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e fatto salvo quanto previsto per i dipendenti che fruiscano dei rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50%. 3. L AOU, con delibera n. 387 del 08/11/2017, ha adottato il Regolamento Autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro e anagrafe degli incarichi. Articolo 2 (Ufficio Ispettivo Interno) 1. Ai sensi dell art.1, comma 62 della Legge 23/12/1996 n. 662 e s.m.i., è istituito l Ufficio Ispettivo Interno per la verifica del rispetto, da parte del personale dipendente, dell'osservanza delle disposizioni di cui all art. 1, commi da 56 a 65, della stessa Legge n. 662 del 23/12/ Ai sensi del Decreto Assessoriale n. 337 del 07/03/2014, Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l attività libero-professionale, pubblicato sulla GURS n. 15 dell 11/04/2014, al paragrafo Controlli Funzioni di Controllo e Verifica l Ufficio Ispettivo Interno provvede all accertamento dell osservanza delle disposizioni sull incompatibilità, ed, in particolare, in materia di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, di rapporto di lavoro part-time, di consulenze e di consulti, anche attraverso periodiche verifiche a campione, nonché su specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private. 3. Gli ambiti di intervento, le procedure e le modalità di esercizio dell attività dell Ufficio Ispettivo Interno, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge, sono disciplinati dal presente Regolamento Aziendale, che dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dell Azienda, pubblicato nel sito aziendale, e trasmesso in copia all Assessorato Regionale della Salute. 4. Le attività di verifica, da svolgere in piena autonomia, in staff alla direzione aziendale, qualora necessario, potrà comportare anche il coinvolgimento di personale di altre amministrazioni pubbliche, fra le quali il dipartimento della funzione pubblica e la Guardia di finanza (comma 62, art. 1, legge n. 662/96). 5. Le verifiche si estendono a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Nel caso in cui si rilevi l esistenza di anomalie, tali da configurare una violazione degli obblighi di cui ai commi da 56 a 65 dell art. 1 della legge n. 662/96 ovvero della legge n. 412/91, per le quali si renda necessario un ulteriore approfondimento, l Ufficio Ispettivo Interno relaziona alla Direzione Generale che, a sua volta. ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Ispettorato, perché attivi il nucleo ispettivo della Guardia di finanza, per le opportune verifiche. Nel caso 3

4 in cui al termine delle predette operazioni di verifica emergessero elementi di incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare, vengono attivate le conseguenti procedure disciplinari previste dai CC.NN.LL. vigenti, nel rispetto delle previsioni contenute dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché quelle relative al recupero delle somme indebitamente percepite e quanto altro disposto dell art. 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 n L esito delle operazioni di verifica viene trasmesso dall Azienda con cadenza annuale all Osservatorio Regionale dell ALPI istituito presso il Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 Personale dipendente del SSR. 6. L Ufficio Ispettivo Interno si può avvalere della collaborazione del Nucleo di Valutazione Aziendale nonché, qualora ne ravvisi la necessità, di altre figure professionali presenti in Azienda, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei Direttori di altre Strutture Aziendali. 7. L attività svolta dall Ufficio Ispettivo Interno rientra nei compiti istituzionali dell AOU. Articolo 3 (Finalità) 1. L attività dell Ufficio Ispettivo Interno è finalizzata, ai sensi della normativa vigente, all accertamento dell osservanza delle disposizioni in materia d incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, del corretto svolgimento di attività libero-professionale intra ed extra muraria, nonché all applicazione del divieto di cumulo di impieghi e incarichi di cui all art. 1, commi 5, e 123 della legge 23/12/1996 n. 662, così come integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 del DM , del DPCM e dell art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n Il presente regolamento disciplina quindi le attribuzioni, i criteri e le modalità delle verifiche che l Ufficio Ispettivo Interno è tenuto ad effettuare, nonché la formalizzazione degli esiti delle verifiche. Articolo 4 (Attività ispettive) 1. L attività di verifica e di ispezione dell Ufficio Ispettivo Interno viene suddivisa in attività ordinaria e in attività straordinaria. Le verifiche, finalizzate all accertamento dell osservanza delle già citate disposizioni in materia, sono svolte su tutto il personale dipendente. 2. Attività Ordinaria: - si tratta dell attività di verifica a campione, con cadenza annuale, previo sorteggio, su tutto il personale, anche a tempo parziale, che presta servizio presso l AOU. - Le verifiche vengono effettuate su un campione rappresentativo del personale pari ad almeno il 5% del totale dei dipendenti in servizio. La segnalazione dei dipendenti da sottoporre a verifica viene effettuata a seguito di sorteggio o selezione casuale informatizzata, utilizzando, a tal fine, il numero identificativo dipendente per come 4

5 risultante dalla procedura paghe dell Azienda, riscontrabile sul cedolino stipendiale di ciascun dipendente; le operazioni di sorteggio, debitamente verbalizzate, avverranno in seduta pubblica ed alla presenza del Direttore dell UOC Risorse Umane o di un suo delegato, di almeno un componente del dell Ufficio Ispettivo Interno, di un rappresentante delle OO.SS. dell Area della Dirigenza Medica, di un rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza non medica e di un rappresentante delle OO.SS. del Comparto. I rappresentanti vengono individuati unitariamente dalle stesse Organizzazioni Sindacali; in caso di mancata designazione unitaria l Azienda potrà procedere, tramite sorteggio, di un dipendente appartenente all area d interesse. Le operazioni di sorteggio verranno, comunque, effettuate anche in assenza dei rappresentanti delle OO.SS. - In considerazione che il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n 6 del 18 luglio 1997 ha rappresentato l opportunità che il campione da sottoporre a verifica sia prioritariamente individuato tra il personale turnista, il personale degli uffici tecnici, il personale che svolge mansioni connotate da spiccata professionalità, in quanto potenzialmente più esposto a richieste di lavoro esterno, la determinazione del campione viene così definita: a) calcolo del 5% con arrotondamento all unità superiore, del totale dei dipendenti dell AOU in servizio nel mese precedente la data dell estrazione; b) una volta determinato il corrispondente numero, la suddivisione avverrà come di seguito indicato: 40% personale dirigente Area Medica; 40% personale turnista del Comparto (infermieri professionali, tecnici di radiologia o di laboratorio, ausiliari, ecc); 4% restante personale dirigente di tutti i ruoli di cui: - 1% del ruolo sanitario non medico; - 1% del ruolo amministrativo; - 1% del ruolo professionale; - 1% del ruolo tecnico; 1% personale in servizio presso gli uffici Tecnici ed appartenente al ruolo tecnico; 15% restante personale del Comparto. - Al fine di pervenire al corrispondente totale, gli arrotondamenti potranno essere operati sia in eccesso che in difetto. - Ove nel corso delle operazioni di sorteggio risultassero estratti i numeri di matricola e/o lettere alfabetiche dei componenti del Servizio Ispettivo, per le relative operazioni di verifica, gli stessi verranno sostituiti con apposito provvedimento del Direttore Generale. - Il sorteggio del campione da selezionare si svolge presso i locali dell AOU, anche con l ausilio di mezzi informatici ed ha natura pubblica. Esso è preceduto dalla pubblicazione nell albo informatico aziendale, con preavviso di almeno 10 giorni, del relativo avviso in cui sono riportati sia la data e il luogo della procedura stabiliti dal Ufficio Ispettivo Interno per l effettuazione del sorteggio. 5

6 - La contestuale comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, avviene a cura dell Ufficio Relazioni Sindacali dell AOU su formare richiesta dell Ufficio Ispettivo Interno. 3. Attività Straordinaria: - Si tratta dell attività di verifica e di ispezione su specifica segnalazione della Direzione Generale. 4. Sarà cura dell Ufficio Ispettivo Interno trasmettere, a tutti i dipendenti facenti parte del campione estratto, apposita comunicazione dell avvio del procedimento di verifica mediante raccomandata A.R. 5. E altresì compito del Servizio Ispettivo, a conclusione del procedimento, comunicare ai soggetti interessati l esito delle verifiche effettuate. Articolo 5 (Attribuzioni) 1. Nello svolgimento dei suoi compiti, l Ufficio Ispettivo Interno ha libero accesso a tutti i documenti in possesso dell AOU (contenuti nei fascicoli personali) riguardanti la situazione giuridica e stipendiale dei dipendenti e può accedere secondo le norme di legge a detti documenti, esaminandoli ed estraendo copia, presso tutte le Strutture dell AOU competenti a formarli o a detenerli stabilmente. Inoltre può secondo le norme di legge accedere alle banche dati necessarie. 2. All Ufficio Ispettivo Interno non può essere opposto, da parte dei Responsabili dei procedimenti di accesso o dei trattamenti dei dati personali, a norma anche dell art. 39, comma 28 della legge 29/12/1998, n. 449, il segreto d ufficio per le fasi istruttorie di propria competenza. 3. Allo stesso modo non può essere opposto, a norma dell art. 112, comma 2, lett. l) e m) del D.Lgs , n. 196, il diritto alla riservatezza e all identità personale dei dipendenti ai quali si riferiscono i dati e il cui trattamento sia necessario per l applicazione della normativa in materia di anagrafe dei dipendenti pubblici, di assunzione d incarichi, di incompatibilità e di rapporti di lavoro a tempo parziale. 4. Qualora dall attività ispettiva risultasse la necessità di acquisire chiarimenti specifici, l Ufficio Ispettivo Interno può richiederli, anche in forma verbale, ai dipendenti interessati, che sono tenuti a fornirli presso la sede del Servizio o ad altra sede, in data e ora stabilita, mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, oppure richiederli direttamente ai Dirigenti responsabili dell U.O. di appartenenza del dipendente che sono tenuti a fornirli in forma scritta. In quest ultimo caso, i Dirigenti dovranno fornire le relazioni ed informazioni richieste anche quando esse mirino, oltre ad acquisire documenti individuali e specifici, a promuovere una ricognizione che richieda apposita elaborazione di dati e/o ricerche complesse. 5. Qualora, dopo i primi accertamenti di cui ai commi che precedono, venissero individuate situazioni di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento di natura diversa e tale da comportare indagini di polizia amministrativa o giudiziaria, l Ufficio Ispettivo Interno ne da immediata comunicazione alla Direzione Generale che provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica perché attivi, ai 6

7 sensi dell art. 1, comma 62 della legge , n. 662, il Corpo della Guardia di Finanza che a sua volta, e come previsto dal già citato art. 39, comma 28 della legge 27/12/1998, n. 449, agirà nell esercizio dei compiti attribuitigli, avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal DPR , n. 633 e dal DPR , n Articolo 6 (Criteri delle verifiche) 1. Le verifiche, per sorteggio o per segnalazione, per ciascun dipendente sottoposto al controllo, sono effettuate secondo un programma annuale di lavoro predisposto dall Ufficio Ispettivo Interno, in tre fasi: a) una prima fase interna di verifica documentale in cui, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo personale del dipendente interessato, sono acquisite d ufficio le informazioni esistenti riferite all anno precedente: - tipologia del rapporto, a tempo pieno o a tempo parziale; - autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 D.Lgs n. 165/2001; - autorizzazione allo svolgimento di altre attività di lavoro, limitatamente al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al 50%; - debito orario del dipendente; - opzione per la libera professione intra o extramuraria per le categorie professionali della dirigenza sanitaria ai sensi del D.M art. 2 comma 2; - attività rese nell ambito di rapporti di consulenza fra Aziende ed altri soggetti; - retribuzione percepita ed eventuale produzione della denuncia dei redditi relativa all anno precedente da richiedere all interessato quando non acquisita agli atti; b) una eventuale seconda fase successiva esterna di riscontro, articolata come segue: - documentale nella quale l Ufficio Ispettivo Interno può compiere verifiche presso uffici pubblici (Camere di Commercio, Ufficio Iva, Ordini, Collegi o Albi Professionali, ecc ) di volta in volta rilevanti a seconda della posizione esaminata; - convocazione del dipendente. c) una eventuale terza fase esterna con sopralluoghi nella sede di lavoro, articolata come segue: - verifiche della presenza in servizio del dipendente tramite i sistemi di rilevazione delle assenze-presenze (stampa marcature, ecc.); - sopralluogo in uffici/ambulatori al fine di verificare la effettiva presenza in servizio del dipendente interessato; - comunicazione al dirigente responsabile delle eventuali irregolarità riscontrate. 2. Qualora dal confronto dei dati risulti accertata la violazione delle disposizioni o si evidenzino situazioni di dubbio per cui si renda necessario un approfondimento di natura diversa, l Ufficio ispettivo Interno, relaziona alla Direzione Generale. 3. La posizione del dipendente sottoposto alla verifica periodica non può essere oggetto di nuova verifica prima che sia decorso almeno un anno dalla precedente. 7

8 4. La suddetta procedura è prevista anche per la verifica di posizioni di singoli dipendenti o di più dipendenti. Articolo 7 (Esiti delle verifiche) 1. Al termine di ogni attività di accertamento, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile dell Ufficio Ispettivo Interno e dagli eventuali Collaboratori (vedi art. 2, comma 6) che hanno effettuato l accertamento stesso e che ne assumono la responsabilità, in qualità di pubblici ufficiali nell esercizio delle loro funzioni. 2. L originale del verbale, unitamente alla documentazione raccolta ed utilizzata nel corso della procedura di verifica è conservato agli atti dell Ufficio Ispettivo Interno. 3. Per natura e contenuto, tale documentazione è riservata e viene considerata sottratta all accesso, salvo che si tratti del soggetto interessato, che potrà prenderne visione o chiedere il rilascio di copia conforme previa richiesta scritta. Per una piena tutela del diritto alla riservatezza, sono legittimati a prendere visione della documentazione e/o rilascio della stessa: - il soggetto direttamente interessato o persona da lui delegata (il delegato, munito di un documento di riconoscimento, dovrà, al momento della richiesta, esibire l atto di delega, debitamente firmato dal delegante); - l Autorità Giudiziaria; - la Direzione Aziendale. 4. Il Responsabile dell Ufficio ispettivo Interno trasmette al Direttore Generale copia del verbale e della relativa documentazione e, al termine di ciascun anno, predispone una relazione scritta sulle attività di accertamento svolte. Articolo 8 (Norma finale) 1. Le funzioni disciplinari rimangono in capo ai Dirigenti responsabili di Struttura nonché all Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari e, in via generale, il ruolo attribuito all Ufficio Ispettivo Interno non elimina, né sostituisce compiti e responsabilità di controllo già previste da disposizioni normative in capo ad altri responsabili ovvero ad altri organismi interni, nei confronti dei quali l Ufficio Ispettivo Interno può svolgere un ruolo di consulenza. Per evitare l insorgenza di conflitti di interessi, si applicano analogicamente all Ufficio Ispettivo Interno e Collaboratori le disposizioni previste dalla normativa generale in tema di astensione, nonché nei casi desumibili dal DPR n. 62/2013, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, che all art. 7 Obbligo di astensione dispone: Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 8

9 cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Articolo 9 (Pubblicizzazione) 1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all Albo dell Azienda e pubblicazione sul sito Internet dell AOU. 9

10 NORME DI RIFERIMENTO Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre Articolo 1, comma 62: Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. Decreto Assessoriale n. 337 del 07/03/2014, Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l attività libero-professionale, pubblicato sulla GURS n. 15 dell 11/04/2014, paragrafo Controlli Funzioni di Controllo e Verifica prevede che: Le aziende e gli enti provvedono all accertamento dell osservanza delle disposizioni sull incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione, nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, attivando apposite forme di controllo interno tramite gli organismi di verifica. A tal fine, dovrà essere prevista in ciascuna azienda un attività di controllo ispettivo interno, volto all accertamento dell osservanza da parte dei dipendenti dell amministrazione delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e di svolgimento di libera attività professionale, così come stabilito dall art. 1, commi dal 56 al 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge n. 412/91. Gli ambiti di intervento, le procedure e le modalità di esercizio dell attività del medesimo in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge dovranno essere disciplinati con apposito regolamento aziendale, che dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dell azienda sanitaria, pubblicato nel sito aziendale, e trasmesso in copia all Assessorato regionale della salute. Tale attività di verifica, da svolgere in piena autonomia, in staff alla direzione aziendale, qualora necessario, potrà comportare anche il coinvolgimento di personale di altre amministrazioni pubbliche, fra le quali il dipartimento della funzione pubblica e la Guardia di finanza (comma 62, art. 1, legge n. 662/96). Le relative verifiche si estendono a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Nel caso in cui si rilevi l esistenza di anomalie, tali da configurare una violazione degli obblighi di cui ai commi da 56 a 65 dell art. 1 della legge n. 662/96 ovvero della legge n. 412/91 e per le quali si renda necessario un ulteriore approfondimento, l organismo di verifica ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Ispettorato, perché attivi il nucleo ispettivo della Guardia di finanza, per le opportune verifiche. Nel caso in cui al termine delle predette operazioni di verifica 10

11 emergessero elementi di incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare, vengono attivate le conseguenti procedure disciplinari previste dai CC.NN.LL. vigenti, nel rispetto degli artt. 55 e segg. Del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché quelle relative al recupero delle somme indebitamente percepite e quanto altro disposto dell art. 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 n L esito delle operazioni di verifica viene trasmesso dall azienda con cadenza annuale all Osservatorio regionale dell ALPI istituito presso il Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 Personale dipendente del SSR. NOTE: - L art.1, comma 62, della L. n. 662 del 23/12/1996, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica che prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano dei propri servizi ispettivi per effettuare verifiche sul personale dipendente, finalizzate all accertamento del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità; - il decreto del Ministero della Sanità del 31/07/1997, recante disposizioni in ordine all attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, che prevede, in capo alle Aziende UU.SS.LL, l onere dell accertamento dell osservanza delle disposizioni sull incompatibilità, attraverso periodiche verifiche a campione ed accertamenti presso le istituzioni sanitarie private, anche nei confronti del personale delle Aziende Ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, a fronte di richiesta da parte degli organi di gestione di queste amministrazioni; - le circolari n. 3 del 19/02/1997 e n. 6 del 18/07/1997 entrambe della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che disciplinano in maniera ancora più dettagliata il sistema delle incompatibilità in relazione al personale con contratto di lavoro a tempo parziale; - il D.Lgs 30 luglio 1999 n. 286 concernente il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell attività svolta dalle amministrazioni pubbliche che demanda ad organi appositamente previsti all interno delle singole amministrazioni nonché ai servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all art. 1 comma 62 della legge 662/96 i controlli di regolarità amministrativa e contabile. - il DPCM che ha emanato atto di indirizzo e coordinamento concernente l attività libero professionale del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale; - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che all art. 53 ha ulteriormente regolamentato la disciplina delle incompatibilità, nel senso di un ulteriore restringimento rispetto al regime delle autorizzazioni all esercizio di incarichi per il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni. L art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 costituisce l attuazione di fondamentali principi costituzionali e si applica a tutti i pubblici dipendenti. La norma è infatti volta ad attuare e garantire l imparzialità, l efficienza e il buon andamento dell Amministrazione, oltre a costituire un espressione del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico. La materia è stata novellata in esito alla Legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e 11

12 arricchita con il D.Lgs n. 39/2013 in tema d incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, oltre che dal DPR n. 62/2013 recante il nuovo Codice di Condotta del pubblico dipendente. Da ultimo occorre considerare anche il dettato dell art 14 della legge 30 Ottobre 2014 n. 161 Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea Legge europea 2013 bis. 12

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