2 Decreto del Ministro della Sanità Attività libero professionale e incompatibilità del personale della
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- Patrizia Orsini
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1 Allegato REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DELL 'UFFICIO ISPETTIVO AZIENDALE PER LE VERIFICHE SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO. ART. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) Il presente regolamento disciplina i compiti dell Ufficio Ispettivo (di seguito indicato con l'acronimo U.I.) ai fini dell accertamento dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia d'incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, del corretto svolgimento dell'attività libero - professionale intra ed extra muraria, nonché dell'applicazione del divieto di cumulo di impieghi e incarichi relativamente al personale dipendente, anche a tempo determinato. 1 Analogamente disciplina i compiti dell Ufficio relativamente al personale convenzionato di cui agli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti ambulatoriali interni, con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Vengono altresì disciplinati gli ambiti di intervento, le procedure e le modalità di esercizio dell attività del medesimo Ufficio in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge e dalla contrattazione. ART. 2 (Composizione e costituzione dell Ufficio Ispettivo) Per i fini di cui all articolo precedente, l U.I. è composto da sei membri scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale nelle materie in oggetto e, per le attività ispettive riguardanti il personale convenzionato, potrà avvalersi di esperti del settore. Per fare fronte a specifiche problematiche, possono essere assegnate temporaneamente all attività ispettiva altre figure professionali. Inoltre, ove, ad esempio, nel corso delle operazioni di controllo risultassero oggetto di verifica i componenti dell U.I. stesso, per le relative operazioni di verifica gli stessi verranno sostituiti con apposito atto. L attività ispettiva è svolta congiuntamente da non meno di due componenti dell Ufficio e si attua secondo il programma annuale di lavoro definito e predisposto dal Responsabile del U.I. d intesa con la Direzione Generale Il Responsabile del U.I. è il direttore della struttura complessa Servizio di Internal Audit e Disciplinare. Nei casi di assenza o di impedimento del Dirigente Responsabile dell Ufficio, questi attribuisce le funzioni vicarie e di sostituzione ad altro componente dello stesso Ufficio Ispettivo. ART. 3 (Tesserino di riconoscimento) Al Responsabile ed ai componenti dell U.I. viene rilasciato dall Azienda un apposito tesserino di riconoscimento da utilizzare ed esibire nell attività ispettiva dell Ufficio. 1 di cui all'art. 1, comma 5, da 56 a 60 e 123 della legge n. 662, così come integrate altresì dalle disposizioni di cui all'art. 3 e 6 del DM , del DPCM oltre all'art.58, commi da 1 a 10 del D. Lgs , n.29 e dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165. ed in particolare l articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ; legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; Delibera n. 47 del Direttore Generale AUSL Modena dell'11/03/2014 avente per oggetto "Regolamento Aziendale sul regime delle incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi
2 ART. 4 (Funzioni del Responsabile ) Il Dirigente Responsabile dell Ufficio: ha la responsabilità in merito alla conduzione delle indagini e relativi adempimenti con indicazione dei criteri e delle modalità operative; svolge funzioni di coordinamento dell attività; cura la predisposizione del calendario annuale secondo un programma di lavoro predisposto d intesa con la Direzione Generale, comprendente l'attività ordinaria e l accertamento sulle attività di libera professione; richiede al personale soggetto a verifica, nei casi di particolare complessità, i chiarimenti necessari all istruttoria delle pratiche; sottoscrive i verbali e gli esiti delle verifiche. ART. 5 (Attribuzioni dell Ufficio ispettivo) L U.I. effettua periodiche verifiche sui dipendenti dell Azienda e sul personale convenzionato e svolge attività di accertamento nei confronti del personale di altri enti (azienda ospedaliera etc.) a seguito di esplicita richiesta dei rispettivi organi di gestione e previa apposita convenzione 2. ART. 6 (Modalità di svolgimento dell'attività) L'attività di verifica ed ispezione del U.I. viene distinta in attività ordinaria ed attività straordinaria. Le verifiche, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle già citate disposizioni in materia, saranno svolte sul personale dipendente e su quello convenzionato. Per lo svolgimento della propria attività, l'u.i. si doterà di apposite procedure operative interne tali da garantire la migliore efficacia delle singole verifiche. Attività ordinaria Si tratta dell'attività di verifica a campione su tutto il personale di ruolo e non di ruolo anche a tempo parziale. La percentuale del campione da selezionare che potrà variare tra il 2% e il 5% verrà stabilita dal U.I. nell'ambito della programmazione annuale dell'attività. I controlli a campione dovranno svolgersi, con le stesse modalità previste per i propri dipendenti, anche nei confronti del personale convenzionato con l'azienda USL ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti ambulatoriali interni e con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Tale attività viene svolta dai componenti dell'u.i. nell'ambito della competenza loro assegnata dal presente regolamento. Nella determinazione del campione il personale dipendente e quello convenzionato sottoposto a verifica è individuato con estrazione a sorte effettuata tenendo conto dei nominativi di tutto il personale, come sopra specificato, che risultano in servizio alla data del sorteggio. Le operazioni di sorteggio vengono svolte collegialmente dall'u.i. A cadenza annuale l U.I. richiede l elenco dei collaboratori ad ogni titolo assunti da parte delle case di cura private e strutture sanitarie accreditate con l Azienda e ne verifica la corrispondenza con gli elenchi dei dipendenti in servizio e cessati dell azienda per verificare la normativa in essere in relazione al tema delle incompatibilità. Attività Straordinaria Si tratta dell'attività di verifica presso case di cura ed ambulatori privati accreditati e non accreditati. Tale attività viene realizzata su specifica richiesta della Direzione Aziendale interessata 2 Decreto del Ministro della Sanità Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N, (art.li 3 e 6)
3 al controllo, sia che si tratti di verifiche riguardanti il personale dipendente che quello convenzionato. L'U.I. ha facoltà di procedere con verifiche e controlli a seguito di sopralluogo. ART. 7 (Attribuzioni) L'Ufficio Ispettivo, al fine di consentire opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente i nominativi dei dipendenti inadempienti per il seguito disciplinare al responsabile della struttura di appartenenza. 3 L'U.I. ha facoltà di procedere anche all audizione degli interessati. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'u.i. ha accesso a tutti i documenti (contenuti e non nei fascicoli personali) riguardanti la situazione giuridica ed economica, nonché la situazione patrimoniale, finanziaria, industriale e commerciale dei dipendenti ed ad ogni altra documentazione riferita agli stessi, comunque acquisita agli atti dell Azienda e che possa risultare rilevante ai fini della verifica stessa. Conseguentemente, può quindi accedere a detti documenti, esaminandoli ed estraendo copia, presso tutte le unità organizzative competenti a formarli o a detenerli stabilmente, nel rispetto dei principi di indispensabilità e pertinenza. 4 L Ufficio nel quale sono conservati i fascicoli del personale sottoposto a verifica è tenuto a mettere a disposizione dell U.I. l intero fascicolo personale, nonché ogni altra documentazione disponibile e a ciò rilevante, che riguardi i dipendenti interessati. Ai componenti dell U.I. non può quindi essere opposto da parte di chi detiene la documentazione, il segreto d'ufficio 5, né il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei dipendenti ai quali si riferiscono i dati e il cui trattamento sia necessario per l'applicazione della normativa in materia di anagrafe dei dipendenti pubblici, di assunzione d'incarichi, di incompatibilità e dì rapporti di lavoro a tempo parziale. Qualora dall'attività del comma precedente risultasse la necessità di acquisire chiarimenti specifici, l'u.i. può richiederli, anche in forma verbale, ai dipendenti interessati, che sono tenuti a fornirli, presso la sede del Servizio o ad altra sede in data ed ora stabilita, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 6, oppure richiederli direttamente ai Dirigenti responsabili dell'u.o. di appartenenza del dipendente. che sono tenuti a fornirli in forma scritta. In quest'ultimo caso, i Dirigenti dovranno fornire le relazioni ed informazioni richieste anche quando esse mirino oltre ad acquisire documenti individuali e specifici, anche a promuovere una ricognizione che richieda apposita elaborazione di dati e/o ricerche complesse. In relazione al personale della dirigenza sanitaria, l'ufficio può altresì effettuare specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate e non accreditate e assumere dalle stesse, che sono tenute a fornirle, tutte le informazioni utili all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità 7 previa comunicazione. Qualora, dopo i primi accertamenti di cui ai commi che precedono, venissero individuate situazioni di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento di natura diversa e tale da comportare indagini di polizia amministrativa o giudiziaria, il Responsabile dell'u.i., previa informazione alla Direzione Generale e al Dirigente responsabile di U.O., deve comunicarle al Dipartimento della Funzione Pubblica 8. 3 Delibera n. 227 del 16/11/2016 avente per oggetto: Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari - composizione - approvazione del regolamento di organizzazione. 4 Legge - 27/12/1997, n. 449, art 39, comma 28 5 art.39, comma 28 della legge , n art 45, DPR 28/12/2000 n art.6, commi 1), 2) e 3), del D.M perché attivi, ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge , n. 662, il Corpo della Guardia di Finanza che a sua volta, e come previsto dal già citato art.39, comma 28 della legge , n. 449, agirà nell'esercizio dei compiti attribuitigli, avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal DPR , n. 633 e dal DPR , n.600
4 L U.I. non può attivare procedure di verifica al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento. Eventuali segnalazioni scritte pervenute all Ufficio sono trasmesse alla Direzione Strategica per le determinazioni di competenza. ART. 8 (Procedure di verifica) La procedura di verifica seguita dall U.I. si costituisce nelle seguenti fasi: a) una prima fase esterna di riscontro documentale nella quale può compiere verifiche presso uffici pubblici quali ad esempio: Camera di Commercio, mediante accesso al patrimonio informativo della stessa, Ufficio IVA, Ordini, Collegi o Albi professionali, ecc: di volta in volta rilevanti a seconda della posizione esaminata; anche in questa fase può accedere ed utilizzare banche dati di cui abbia disponibilità, a vario titolo, l'azienda b) una fase interna di verifica documentale sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo personale del dipendente interessato o comunque acquisita agli atti dell Azienda, nella quale l U.I. raccoglie le seguenti informazioni: se il relativo rapporto di lavoro sia a tempo pieno, oppure a tempo parziale, ed in tal caso se la prestazione lavorativa sia o no superiore al 50% di quella a tempo pieno; debito orario del dipendente; se l interessato abbia optato per l esercizio dell attività libero-professionale intramuraria o extramuraria; se l interessato abbia avanzato eventuali richieste di autorizzazione all esercizio di altre attività estranee al rapporto di lavoro e se le stesse risultino debitamente autorizzate dall organo competente; pertanto occorre acquisire anche copia delle comunicazioni degli incarichi esterni già trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell Anagrafe delle Prestazioni; se l interessato abbia comunicato di svolgere altre attività; attività rese nell'ambito di rapporti di consulenza fra Aziende ed altri soggetti; retribuzione percepita ed eventuale produzione della denuncia dei redditi da richiedere all'interessato quando non acquisita agli atti; c) una terza fase, determinata dalla carenza di elementi chiarificatori e/o dalla presenza di situazioni di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento che prevede la convocazione del dipendente per i chiarimenti. La posizione del dipendente o del professionista convenzionato già sottoposto alla verifica periodica non può essere oggetto di nuova verifica prima che sia decorso almeno un anno dalla precedente. La stessa procedura è prevista anche per la verifica di posizioni di singoli dipendenti qualora venga formalmente richiesta dalla Azienda Ospedaliera che ha aderito alla convenzione di cui al precedente art 5 come utente. ART. 9 (Esito delle operazioni di verifica) AI termine di ogni attività di accertamento, deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dai componenti che hanno effettuato quella determinata indagine e che ne assumono la responsabilità, in qualità di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. ART. 10 (Conclusione del procedimento) Il termine di conclusione del procedimento di verifica è fissato in 120 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere
5 sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Ove, nel corso delle predette operazioni di verifica emergessero elementi di irregolarità, viene immediatamente trasmessa copia del verbale e della documentazione relativa alla Direzione Strategica dell Azienda. L'Ufficio Ispettivo dà comunicazione all interessato della conclusione del procedimento e delle risultanze delle verifiche. ART. 13 (Relazioni sui lavori) A cadenza annuale l U.I. inoltra alla Direzione Strategica Aziendale una breve relazione sull attività svolta. ART. 14 (Conservazione degli atti dell Ufficio ispettivo) L'originale del verbale, unitamente alla documentazione raccolta ed utilizzata nel corso della procedura di verifica è conservato agli atti del U.I. che ne assume la responsabilità in relazione alla corretta tenuta e conservazione. Per natura e contenuto tale documentazione è riservata e viene considerata sottratta all'accesso. Sono tuttavia legittimati a prendere visione della documentazione e/o al rilascio della stessa: il soggetto direttamente interessato o persona da lui delegata (il delegato, munito di un documento di riconoscimento, dovrà, al momento della richiesta, esibire l'atto di delega, debitamente firmato di pugno dal delegante); l'autorità Giudiziaria; la Direzione Aziendale. Saranno oggetto di valutazione eventuali richieste di accesso da parte di soggetti terzi, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, nel rispetto della normativa in materia di accesso e di protezione dei dati personali.
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