REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO - SABATO 17 OTTOBRE N. 53
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1 REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PARTE PRIMA PALERMO - SABATO 17 OTTOBRE N. 53 SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E PALERMO INFORMAZIONI TEL ABBONAMENTI TEL INSERZIONI TEL FAX omissis CIRCOLARI PRESIDENZA CIRCOLARE 24 settembre 1998, prot. n Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, decreto legislativo 31 marzo 1998, n Nuove norme in materia di protezione civile. Prime disposizioni attuative. Ai Sindaci dei Comuni della Regione siciliana PREMESSA Com'è noto, le recenti disposizioni statali in materia di protezione civile (decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, artt. 107, 108, 109), nonché le norme regionali in materia emanate con legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 conferiscono maggiori competenze alla Regione ed agli enti locali in materia di protezione civile. Più in particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 14/98, con l'istituzione dell'ufficio regionale di protezione civile, individua la struttura che dovrà curare il collegamento fra Stato, regioni ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali in tale campo. Inoltre, il recepimento, nella Regione siciliana dei principi e delle norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("istituzione del Servizio nazionale di protezione civile") nonché dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali" in materia di protezione civile) rende improcrastinabile una rapida riflessione sul nuovo assetto che dovranno assumere gli uffici provinciali e quelli degli enti locali per assolvere queste nuove funzioni. LEGISLAZIONE Conviene, quindi, sinteticamente riproporre il dettato delle summenzionate norme, per darne un sintetico quadro. Competenze della Regione (art. 108, lett. A, decreto legislativo n. 112/98) 1) predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali; 2) attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107; 6) dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato. Come si vede, fatte salve le attività previste ai punti 5 e 6, che l'art.1 della recente legge regionale n. 14/98 assegna ad altri rami dell'amministrazione (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste), per le altre la competenza è attribuita al nuovo ufficio regionale di protezione civile. Va ancora ricordato che, con disposizione dell'assessore alla Presidenza delegato alla protezione civile n. 346/Gab. del 14 maggio 1998, sono state attribuite detto Ufficio le materie relative agli obiettivi di cui alle lettere g), h), i) ed i-bis) della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, nella Sicilia orientale), che qui di seguito di riportano:
2 g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base del disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema; h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta; i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province disiracusa, Ragusa, Catania e Messina; Competenze delle province regionali (art. 108, lett. b, decreto legislativo n. 112/98) 1) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Competenze dei comuni (art. 108, lett. c, decreto legislativo n. 112/98) 1) attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali; 2) adozione di tutti i provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Va, ancora, ricordato che l'art. 7 della legge regionale n. 14/98, assegna all'ufficio regionale di protezione civile, la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari. UFFICI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE ASPETTI GENERALI Fondamentale innovazione introdotta dalla legge regionale n. 14/98 è quella dell'art. 4, laddove prevede che "le province regionali ed i comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività". Dal che scaturisce l'obbligo, per i suddetti enti, dell'istituzione di detti uffici dotati di proprio budget finanziario per spese in conto corrente ed in conto capitale, derivante anche da una percentuale sulle somme trasferite dalla Regione siciliana (art. 5 della legge regionale n. 14/98) alla quale dovrà aggiungersi ogni altra risorsa che gli enti locali vorranno destinare. Al fine di uniformare le azioni in un settore tanto delicato inerente la sicurezza della vita dei cittadini, detti uffici di protezione civile dovranno occuparsi unitariamente di tutte le problematiche riferentesi alla protezione civile, e come appresso specificato in dettaglio. La presente direttiva è impartita ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 14/98 e costituisce momento strategico nell'organizzazione del servizio regionale di protezione civile. PERSONALE DA IMPIEGARE Non sfuggirà alla sensibilità delle SS.LL. l'importanza rivestita dalla scelta dei soggetti che faranno parte dei suddetti uffici, che va effettuata tenendo conto di predisposizione, capacità, spirito di iniziativa, anche dimostrata in occasione di precedenti emergenze. Atale proposito si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art.2, terzo comma e dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 14/98. Inoltre è necessario che sia tenuta nella debita considerazione la complessiva preparazione in attività di protezione civile (maturata in corsi, in seminari, nella partecipazione a comitati, ad esercitazioni etc.) puntando sul personale dotato di capacità di analisi e di sintesi complessive nelle medesime attività. COMPITI DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE I compiti che vanno attribuiti ai suddetti uffici sono sintetizzabili nei seguenti: collegamento con l'ufficio regionale di protezione civile; attività concernenti la previsione dei rischi presenti sul territorio e la preparazione all'emergenza; predisposizione dei piani comunali di emergenza; vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti in ambito locale; utilizzo del volontariato in ambito locale; attivazione, anche mediante reperibilità, di un primo nucleo immediatamente operativo in caso di particolari situazioni di crisi, ferme restando, come suddetto, la competenza dell'intero ente in caso di eccezionali evenienze;
3 accertamenti di danni a seguito di eventi calamitosi; attività concernenti il ritorno alle normali condizioni di vita; interventi comunque collegabili ad attività di protezione civile, anche scaturenti da disposizioni legislative quali, in linea esemplificativa dalla legge n. 225/92, dalla legge n. 433/91 e da altre analoghe disposizioni nazionali e regionali. MODELLO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI In altre parole, il modello di ufficio comunale di protezione civile che questa Amministrazione ritiene funzionale ai compiti assegnati ai comuni potrebbe essere mutuato dallo schema di quello regionale e così articolato: coordinamento; attività di previsione; attività di prevenzione; attività di emergenza; cooperazione alle attività di accertamento danni e di ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione; attuazione normativa nazionale e regionale in materia di interventi comunque riferentisi alla protezione civile; attività di utilizzo del volontariato locale. Pur lasciando alla valutazione di ogni singola amministrazione l'incardinamento nell'apparato comunale di quello che la legge definisce "ufficio di protezione civile", si ritiene di dovere dare indicazione che le amministrazioni dei comuni capoluogo nonché dei comuni con oltre abitanti o che comunque per vastità di territorio o complessità delle problematiche di protezione civile presenti lo rendano opportuno, istituiscano settori di protezione civile organizzati in servizi. PROGRAMMI FUTURI Va doverosamente preannunciato che l'ufficio regionale di protezione civile, nell'ambito del Programma operativo multiregionale (Pass 3) ha avuto approvato due progetti finalizzati in campo di protezione civile alla formazione del personale degli Assessorati regionali, delle province regionali e dei comuni capoluogo (il primo) e dei restanti comuni (il secondo). CONCLUSIONI Da quanto sin qui esposto, appare evidente che l'assolvimento, da parte dell'ufficio regionale di protezione civile, dei gravosi compiti assegnatigli dalla legge regionale n. 14//98, abbisogna di un costante dialogo con analoghe strutture regionali e degli enti locali, posti sul territorio. Non appare infatti immaginabile che la protezione civile siciliana possa operare dal centro, senza il contributo proficuo e continuo di validi organismi periferici, peraltro, già investiti di un ruolo che è strategico per i fini di protezione civile. Per i suddetti motivi le SS.LL. sono invitate a provvedere alla sollecita riorganizzazione dei propri uffici, mediante la creazione, come più volte detto, di un apposito "ufficio di protezione civile", tenendo conto delle indicazioni fornite, in grado di curare, con la continuità che la materia richiede, le diverse problematiche poste sul tappeto dalle nuove disposizioni normative. Si resta in attesa di sollecito riscontro da inviare all'ufficio regionale di protezione civile, viale Regione Siciliana, Palermo con il seguente oggetto: "Costituzione ufficio di protezione civile". L'Assessore alla Presidenza delegato alla Protezione civile: BUFARDECI( ) CIRCOLARE 24 settembre 1998, prot. n Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, decreto legislativo 31 marzo 1998, n Nuove norme in materia di protezione civile. Prime disposizioni attuative. Ai Presidenti delle Province regionali della Sicilia PREMESSA Com'è noto, le recenti disposizioni statali in materia di protezione civile (decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, artt. 107, 108, 109), nonché le norme regionali in materia emanate con legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 conferiscono maggiori competenze alla Regione ed agli enti locali in materia di protezione civile. Più in particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 14/98, con l'istituzione dell'ufficio regionale di protezione civile, individua la struttura che dovrà curare il collegamento fra Stato, Regioni ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali in tale campo. Pur prendendo atto che codeste Amministrazioni provinciali hanno già costituito il comitato provinciale di protezione civile, nonché gli uffici ed avviati gli studi dei piani provinciali di emergenza e dei programmi di previsione e prevenzione, il recepimento, nella Regione siciliana, dei principi e delle norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("istituzione del Servizio nazionale di protezione civile") nonché dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("funzioni conferite alle Regioni ed agli enti locali" in materia di protezione civile) rende improcrastinabile una rapida riflessione sul nuovo assetto che dovranno assumere gli uffici provinciali e quelli degli enti locali per assolvere queste nuove funzioni. LEGISLAZIONE Conviene, quindi, sinteticamente riproporre il dettato delle summenzionate norme, per darne un sintetico quadro. Competenze della Regione (art. 108, lett. A, decreto legislativo n. 112/98) 1) predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali;
4 2) attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107; 6) dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato. Come si vede, fatte salve le attività previste ai punti 5 e 6, che l'art.1 della recente legge regionale n. 14/98 assegna ad altri rami dell'amministrazione (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste), per le altre la competenza è attribuita al nuovo Ufficio regionale di protezione civile. Va ancora ricordato che, con disposizione dell'assessore alla Presidenza delegato alla protezione civile n. 346/Gab. del 14 maggio 1998, sono state attribuite a detto Ufficio le materie relative agli obiettivi di cui alle lettere g), h), i) ed i-bis) della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, nella Sicilia orientale), che qui di seguito si riportano: g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base del disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema»; h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,»; i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta; i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province disiracusa, Ragusa, Catania e Messina; Competenze delle Province regionali (art. 108, lett. b, decreto legislativo n. 112/98) 1) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Competenze dei comuni (art. 108, lett. c, decreto legislativo n. 112/98) 1) attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali; 2) adozione di tutti i provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Va, ancora, ricordato che l'art. 7 della legge regionale n. 14/98, assegna all'ufficio regionale di protezione civile la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari. UFFICI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE ASPETTI GENERALI Fondamentale innovazione introdotta dalla legge regionale n. 14/98 è quella dell'art. 4, laddove prevede che "le Province regionali ed i comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività". Dal che scaturisce l'obbligo, per i suddetti enti, dell'istituzione di detti uffici dotati di proprio budget finanziario per spese in conto corrente ed in conto capitale, derivante anche da una percentuale sulle somme trasferite dalla Regione siciliana (art. 5 della legge regionale n. 14/98) alla quale dovrà aggiungersi ogni altra risorsa che le province vorranno destinare. Al fine di uniformare le azioni in un settore tanto delicato inerente la sicurezza della vita dei cittadini, detti uffici di protezione civile dovranno occuparsi unitariamente di tutte le problematiche riferentesi alla protezione civile, e come appresso specificato in dettaglio. La presente direttiva è impartita ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 14/98 e costituisce momento strategico nell'organizzazione del servizio regionale di protezione civile.
5 PERSONALE DA IMPIEGARE Non sfuggirà alla sensibilità delle SS.LL. l'importanza rivestita dalla scelta dei soggetti che faranno parte dei suddetti uffici, che va effettuata tenendo conto di predisposizione, capacità, spirito di iniziativa, anche dimostrata in occasione di precedenti emergenze. Atale proposito si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art.2, terzo comma e dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 14/98. Inoltre è necessario che sia tenuta nella debita considerazione la complessiva preparazione in attività di protezione civile (maturata in corsi, in seminari, nella partecipazione a comitati, ad esercitazioni etc.) puntando sul personale dotato di capacità di analisi e di sintesi complessive nelle medesime attività. COMPITI DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE I compiti che vanno attribuiti ai suddetti uffici sono sintetizzabili nei seguenti: collegamento con l'ufficio regionale di protezione civile; attività concernenti la previsione dei rischi presenti sul territorio ed in particolare l'attuazione degli interventi di prevenzione stabiliti da programmi e piani regionali; predisposizione dei piani provinciali di emergenza; vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti da attivare in caso di necessità; interventi comunque collegabili ad attività di protezione civile, anche scaturenti da disposizioni legislative quali, in linea esemplificativa dalla legge n. 225/92, dalla legge n. 433/91 e da altre analoghe disposizioni nazionali e regionali. MODELLO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI In altre parole, il modello di ufficio provinciale di protezione civile che questa Amministrazione ritiene funzionale ai compiti assegnati alle province, potrebbe essere mutuato dallo schema di quello regionale e così articolato: coordinamento; attività di previsione; attività di prevenzione; attività di emergenza; cooperazione alle attività di accertamento danni e di ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione; attuazione normativa nazionale e regionale in materia di interventi comunque riferentisi alla protezione civile. Pur lasciando alla valutazione di ogni singola Amministrazione l'incardinamento nell'apparato provinciale di quello che la legge definisce "ufficio di protezione civile", si ritiene di dovere dare indicazioni affinché le Amministrazioni istituiscano settori di protezione civile organizzati in servizi. PROGRAMMI FUTURI Va doverosamente preannunciato che l'ufficio regionale di protezione civile, nell'ambito del Programma operativo multiregionale (Pass 3) ha avuto approvato due progetti finalizzati in campo di protezione civile alla formazione del personale degli Assessorati regionali, delle province regionali e dei comuni capoluogo (il primo) e dei restanti comuni (il secondo). CONCLUSIONI Da quanto sin qui esposto, appare evidente che l'assolvimento, da parte dell'ufficio regionale di protezione civile, dei gravosi compiti assegnatigli dalla legge regionale n. 14//98, abbisogna di un costante dialogo con analoghe strutture regionali e degli enti locali, posti sul territorio. Non appare infatti immaginabile che la protezione civile siciliana possa operare dal centro, senza il contributo proficuo e continuo di validi organismi periferici, peraltro, già investiti di un ruolo che è strategico per i fini di protezione civile. Per i suddetti motivi le SS.LL. sono invitate a provvedere alla sollecita riorganizzazione dei propri uffici, mediante la creazione, come più volte detto, di un apposito "ufficio di protezione civile", tenendo conto delle indicazioni fornite, in grado di curare, con la continuità che la materia richiede, le diverse problematiche poste sul tappeto dalle nuove disposizioni normative. Si resta in attesa di sollecito riscontro da inviare all'ufficio regionale di protezione civile, viale Regione Siciliana, Palermo con il seguente oggetto: "Costituzione ufficio di protezione civile". L'Assessore alla Presidenza delegato alla Protezione civile: BUFARDECI
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