Polizza Protezione dei beni

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1 Polizza Protezione dei beni DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Valore Vero Società Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Polizza Valore Vero Società è una Polizza Collettiva che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento. Che cosa è assicurato? Decesso da Infortunio per incidente stradale: il Decesso derivante da Infortunio cagionato da incidente stradale. La prestazione massima garantita è pari a Inabilità Temporanea Totale: derivante da Infortunio o Malattia. La prestazione massima garantita è pari ad per ciascuna Indennità. La prestazione è limitata, inoltre, ad un massimo 12 Indennità per Sinistro nonché ad un massimo di 24 Indennità nel corso dell intera durata della copertura assicurativa. Che cosa non è Assicurato Cliente con età superiore ai 65 anni alla data di adesione alla Polizza e con età superiore ai 70 anni alla scadenza del Finanziamento Cliente affetto da malattie o lesioni fisiche o da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo; Cliente assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio. Ci sono limiti di copertura? Le coperture sono escluse nei seguenti casi:! dolo dell'assicurato, dell Aderente ovvero del Beneficiario;! sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via! esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e! l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio! degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al! momento del loro insorgere;! sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali: suicidio dell Assicurato entro i! primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione! volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i sinistri che siano conseguenza! dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo! acuto o cronico;! sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non! autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;! infortuni già verificatisi o malattie già in essere, anche se non noti o diagnosticati, alla Data di! decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica,! affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci! psicotropi a scopo terapeutico;! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;! sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della! pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;! Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate. Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale:! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza. Dove vale la copertura? Le garanzia hanno validità in tutto il mondo.

2 Che obblighi ho? In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennità, o persino la cessazione dell Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Come e quando devo pagare? Il Premio è unico ed anticipato. Esso è calcolato in misura percentuale fissa del capitale finanziato qualunque sia la durata della copertura. Il Premio è incluso nel capitale finanziato ed il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento. Quando comincia la copertura e quando finisce? Le garanzie assicurative decorrono dalle ore del giorno di erogazione del Finanziamento. La copertura cessa alla data di scadenza dell ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 84 mesi dalla data di erogazione del Finanziamento. Per la sola garanzia Inabilità Totale e Temporanea, questa cessa alla data di pensionamento dell Assicurato Come posso disdire la polizza? Puoi ripensarci e recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza inviando tale comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, FAX oppure tramite .

3 NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA della POLIZZA COLLETTIVA n. 5063/01 Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire un illustrazione sintetica delle caratteristiche delle coperture assicurative prestate dalla Polizza Collettiva n. 5063/01 stipulata da Findomestic Banca S.p.A. nell interesse dei propri clienti. Il presente documento non sostituisce il Fascicolo Informativo, contenente le condizioni di assicurazione complete, che il cliente è invitato a leggere con attenzione prima dell adesione. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE CARDIF ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: REA: Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I PEC: cardifvie@pec.cardif.it servizioclienti@cardif.com Telefono: Sito web: INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE Aderendo alla Polizza Collettiva n. 5063/01, come specificamente indicato nei documenti contrattuali, la persona fisica, indicata dall Aderente a cui viene concesso un finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A., viene assicurata contro il rischio di Decesso, Invalidità Permanente, Decesso da Infortunio per incidente stradale e Inabilità Totale e Temporanea. Le prestazioni assicurative offerte dalla Polizza sono illustrate qui di seguito. POLIZZA COLLETTIVA n. 5063/01 Copertura assicurativa per Decesso Rischio assicurato: il Decesso dell assicurato salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. Prestazione Assicurativa: l Assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari a 10 volte il Premio. Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente Rischio assicurato: l Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 66%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. Prestazione Assicurativa: l Assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari a 10 volte il Premio. Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento; in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale. Copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale Rischio assicurato: il Decesso derivante da Infortunio cagionato da incidente stradale. Pagina 1 di 3 TA 3212 Ed. 10/2018

4 Prestazione Assicurativa: l Assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari a 10 volte il Premio corrisposto. Tale prestazione si cumula con la prestazione relativa alla garanzia Decesso. La copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale non è operante nei casi di Decesso verificatosi dopo un anno dal giorno in cui si è verificato l Infortunio. Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale Rischio assicurato: l Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia. La garanzia si applica a tutti gli Assicurati che al momento del Sinistro esercitino un attività lavorativa regolare. Prestazione assicurativa: l Assicuratore, perdurando l Inabilità al termine del Periodo di Franchigia, corrisponderà un'indennità pari al 60% dell'importo del Premio. Successivamente, dopo ogni periodo di trenta giorni consecutivi di Inabilità Temporanea e Totale, l Assicuratore corrisponderà un ulteriore Indennità pari al 60% dell'importo del Premio. Qualora l'assicurato, dopo una ripresa dell attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia. Attenzione: E importante che l Aderente o l Assicurato leggano con estrema attenzione e comprendano: - la Polizza esclude la copertura in alcuni specifici casi oltre a specifiche ipotesi di Franchigia, Carenza di copertura e massimali, come altresì precisato nelle condizioni di assicurazione, di cui si raccomanda al cliente la lettura integrale; - le condizioni che devono sussistere al momento dell Adesione e che devono permanere durante l Assicurazione (artt. 2.1 e 2.2 sulle condizioni a cui opera l assicurazione delle Condizioni di Assicurazione); - le conseguenze per l eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra (artt. 3.2 sulla cessazione delle garanzie e 4 sul recesso della Compagnia delle Condizioni di Assicurazione). PREMIO Il Premio è unico, anticipato, incluso nel capitale finanziato ed è indicato sul Modulo di Adesione. Il Premio è calcolato in misura percentuale fissa sul capitale finanziato qualunque sia la durata della copertura. Il pagamento del Premio avverrà con le modalità previste per la restituzione del finanziamento. Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale. Il Premio indicato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. È altresì comprensivo dell eventuale imposta di assicurazione. DECORRENZA E DURATA Le garanzie assicurative decorrono dalle ore del giorno di erogazione del Finanziamento concesso dalla Contraente. Le coperture assicurative hanno termine: alla data di scadenza dell ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 84 mesi dalla data di erogazione del Finanziamento; in caso di estinzione anticipata o di Portabilità del Finanziamento salvo che l Aderente, ai sensi dell art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto; in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione; in caso di Decesso; Pagina 2 di 3 TA 3212 Ed. 10/2018

5 in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente; se l Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio; se il Titolare Effettivo dell Aderente e l Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America con effetto dall acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America allo Stato di cittadinanza originaria del Titolare Effettivo dell Aderente e dell Assicurato, con effetto dalla data di applicazione. l Aderente trasferisce la sede in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America, con effetto dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America allo Stato di sede originaria dell'aderente con effetto dalla data di applicazione. L Aderente perde la sede legale in Italia Con riferimento alla sola garanzia Inabilità Totale e Temporanea, la stessa cessa alla data di pensionamento dell Assicurato. Pagina 3 di 3 TA 3212 Ed. 10/2018

6 CARDIF ASSURANCES VIE Rappresentanza Generale per l Italia VALORE VERO Polizza Collettiva n 5063/01 Ed. 10/2018 SOCIETÀ Polizza Collettiva n 5063/01 Edizione ottobre 2018 Il presente Fascicolo informativo contenente: Nota informativa Condizioni di Assicurazione Glossario Modulo di Adesione deve essere consegnato al Contraente e all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa FASCICOLO INFORMATIVO Pagina 1 di 1

7 NOTA INFORMATIVA della POLIZZA COLLETTIVA n. 5063/01 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente e l Aderente/Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). La polizza collettiva n. 5063/01 che prevede la copertura assicurativa per Decesso, Invalidità Permanente, Decesso da Infortunio per incidente stradale e Inabilità Temporanea Totale è stipulata con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurance Vie. Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: REA: Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I PEC: cardifvie@pec.cardif.it servizioclienti@cardif.com Telefono: Sito web: 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.568,297 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.849,130 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato. B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto non potrà eccedere la durata del Finanziamento al quale lo stesso è abbinato. In alcuni casi particolari, sono previsti termini di durata inferiori. Si rinvia all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La Polizza offre le seguenti coperture assicurative di ramo vita: a) Prestazioni in caso di Decesso; b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente. La Polizza offre, inoltre, in via complementare sul ramo vita, le seguenti coperture assicurative danni: Pagina 1 di 8

8 c) Prestazioni in caso di Decesso da Infortunio per incidente stradale; d) Prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Avvertenze: Alla copertura assicurativa di cui alla precedente lett. d) si applica un periodo di franchigia. Alle coperture assicurative si applicano le esclusioni specificamente indicate all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell art. 2 delle Condizioni di Assicurazione ed è prevista l applicazione di un massimale indicato nell art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. E importante che l Aderente e l Assicurato leggano con estrema attenzione e comprendano: le condizioni che devono sussistere al momento della sottoscrizione e che devono permanere durante l assicurazione all'artt. 2.1 e 2.2 delle Condizioni di Assicurazione; le conseguenze per l eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra, artt. 3.2 (sulla cessazione delle garanzie) e 4 (sul recesso della Compagnia) delle Condizioni di Assicurazione. Si richiama l'attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle informazioni rese dall Assicurato sul suo stato di salute. Esemplificazioni: Il Periodo di franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l operatività della copertura. Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 1.000,00 e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) ammonti a Euro 1.500,00, l Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000, Premi Il Premio è unico, anticipato, incluso nel capitale finanziato ed il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento. Il Premio è calcolato in misura percentuale fissa sul capitale finanziato qualunque sia la durata della copertura. L ammontare totale del premio, indicato sul Modulo di adesione è comprensivo dell imposta di assicurazione. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell Aderente: COSTI DI EMISSIONE: Euro 10,00; REMUNERAZIONE DELL'INTERMEDIARIO: in media 52% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00, la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 52,00. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, l Assicuratore restituisce all Aderente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L Aderente può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto. Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 2 di 8

9 C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1. Costi gravanti direttamente sull Aderente/Assicurato Costi gravanti sul premio: COSTI DI EMISSIONE: Euro 10,00; CON RIFERIMENTO ALL'INTERO FLUSSO COMMISSIONALE E' RICONOSCIUTA IN MEDIA ALL'INTERMEDIARIO UNA QUOTA PARTE PARI A: 52% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 52, Sconti Non sono previsti sconti di premio. 7. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, per le coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: - la totale esenzione da imposte sui premi versati in relazione alle garanzie Decesso e Invalidità Permanente; - un imposta sui premi versati nella misura del 2,50% in relazione alle garanzie Decesso da Infortunio per incidente stradale ed Inabilità Temporanea e Totale; - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati in relazione alle garanzie Decesso, Decesso da Infortunio per incidente stradale e Invalidità Permanente, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all Aderente/Assicurato; - la totale esenzione da imposte anche per la prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente superiore al 5%. D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Le modalità di perfezionamento dell adesione e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate agli artt. 2 e 3 delle condizioni contrattuali. 9. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza. 10. Diritto di recesso Recesso dell Aderente L Aderente/Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite ai seguenti recapiti: Cardif Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale Milano lineapersone@cardif.com.il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all Aderente, per il tramite della Contraente, del premio versato al netto delle spese di emissione di cui al precedente punto Pagina 3 di 8

10 5.1.1., delle imposte e della parte di premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Ai sensi dell art del Codice Civile l Assicuratore può proporre la sottoscrizione di contratti di assicurazione danni di durata poliennale qualora accordi un premio ridotto rispetto alla corrispondente tariffa annuale. In tal caso, l Aderente/Assicurato potrà recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. Recesso della Compagnia La Compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto di assicurazione se, dopo l accesso in copertura, l Aderente, l Assicurato (o il Titolare Effettivo se Aderente o Assicurato sono persone giuridiche) entrano a far parte di liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (iv comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Per la verifica della documentazione da presentare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all art. 10 delle Condizioni di assicurazione. L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. Tutti i pagamenti di Cardif, effettuati a qualunque titolo, sono: in euro versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un Agenzia che si trova in uno Stato membro dell Unione Europea. Ai sensi dell art cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Decesso da Infortunio per incidente stradale si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 12. Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 13. Lingua in cui è redatto il contratto La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 14. Reclami Reclami alla Compagnia Pagina 4 di 8

11 Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inoltrato per iscritto, a mezzo posta, telefax o all Ufficio Reclami di Cardif Assurance Vie: Cardif Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi Milano reclami@cardif.com fax La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l eventuale risposta della Compagnia. Reclami all intermediario assicurativo Il reclamo che riguarda il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Reclami all IVASS Il reclamo che riguarda l accertamento della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all IVASS: IVASS Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza:: il nome, cognome e domicilio dell Assicurato; la Compagnia, l intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo; i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.. E possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: l autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: l IVASS che lo inoltrerà all Autorità estera, informando l Assicurato per conoscenza.. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Pagina 5 di 8

12 15. Comunicazioni tra l Aderente/Assicurato e la Compagnia Le comunicazioni da parte dell Aderente/Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione Post Vendita - Casella Postale Milano, servizioclienti@cardif.com, fax n Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Aderente/Assicurato. 16. Conflitti d interesse La Compagnia vigila per l individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell ambito delle operazioni in conflitti d interesse, ha rilievo l assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. In ogni caso, la Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli assicurati e si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di tali situazioni avuto riguardo agli obiettivi assicurativi degli stessi. CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCE VIE Il Direttore Generale Pierluigi Verderosa Pagina 6 di 8

13 GLOSSARIO VITA Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Fascicolo informativo Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente o all aderente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Polizza Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Pagina 7 di 8

14 Polizza collettiva Polizza di assicurazione sulla vita Polizza di puro rischio Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell assicurato quali il decesso, l invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Premio Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio unico Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Rischio demografico Cessazione della garanzia Sinistro Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell assicurato che si ricollega l'impegno dell assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell assicurato. Pagina 8 di 8

15 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5063/01 DEFINIZIONI: Aderente: la persona giuridica cliente della Contraente che ha aderito alla Polizza. Assicurato: la persona fisica per la quale è prestata l assicurazione. Assicuratore Compagnia: CARDIF ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: REA: Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I PEC: cardifvie@pec.cardif.it servizioclienti@cardif.com Telefono: Sito web: Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l efficacia delle coperture assicurative è sospesa. Contraente: Findomestic Banca S.p.A. che stipula la Polizza per conto delle persone giuridiche proprie clienti. Data di Decorrenza: giorno di erogazione del Finanziamento concesso dalla Contraente. Decesso: la morte dell Assicurato. Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto tra l Aderente e la Contraente finalizzato all acquisto di autoveicoli. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta. Pagina 1 di 14

16 IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Parti: Aderente, Assicurato, Assicuratore, Contraente. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5063/01 stipulata fra Contraente ed Assicuratore. Portabilità: il trasferimento del contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l Aderente è una persona giuridica. Art. 1 Oggetto della copertura L Assicuratore riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all art. 5, le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo: - Copertura per Decesso; - Copertura per Invalidità Permanente; - Copertura per Decesso da Infortunio per incidente stradale; - Copertura per Inabilità Temporanea Totale. Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa È assicurabile la persona fisica di età, al momento dell adesione, non superiore ai 65 anni, indicata dall Aderente che sottoscrive un Finanziamento concesso dalla Contraente la cui scadenza è anteriore al compimento del 70 anno di età dell Assicurato stesso. L assicurando deve poter rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute predisposta dalla Compagnia. Si aderisce alla copertura sottoscrivendo la dichiarazione di adesione contenuta nel Modulo di adesione. 2.1 Condizioni al momento dell adesione L Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell adesione: L Aderente ha sede legale in Italia l Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia il Titolare Effettivo dell Aderente non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America oppure non è residente di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America l Aderente e l Assicurato non fanno parte di liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > l Assicurato non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America l Aderente non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti negli Stati indicati nel Modulo di Proposta oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate. Pagina 2 di 14

17 2.2 Condizioni durante l Assicurazione L Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: l Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia gli Stati di cui il Titolare effettivo dell Aderente e l Assicurato erano cittadini al momento dell adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America oppure gli Stati di cui il Titolare effettivo dell Aderente e l Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America; Lo Stato in cui l'aderente, al momento dell adesione, aveva sede, continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America, oppure lo Stato in cui l Aderente trasferisce la sede dopo l adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America L'Aderente mantiene la propria sede legale in Italia L Assicurato e il titolare effettivo dell Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà all Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte, come indicate nel Modulo di Proposta. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell Italia, del domicilio abituale dell Assicurato [in caso di premi ricorrenti aggiungere: o della residenza dell Aderente], oppure dopo il trasferimento della residenza in o l acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America (o l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell Aderente o dell Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede dell'aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America (o dopo l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America allo Stato di sede originaria dell Aderente). Inoltre l'assicurazione non opera nemmeno per sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America (o l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del titolare effettivo dell'aderente. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America. Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie Le garanzie assicurative decorrono dalle ore della Data di Decorrenza. Art. 3.2 Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: alla data di scadenza dell ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 84 mesi dalla data di erogazione del Finanziamento; Pagina 3 di 14

18 in caso di estinzione anticipata o di Portabilità del Finanziamento salvo che l Aderente, ai sensi dell art. 3.3, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto; in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione; in caso di Decesso; in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente. se l Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio; se il Titolare Effettivo dell Aderente e l Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America con effetto dall acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America allo Stato di cittadinanza originaria del Titolare Effettivo dell Aderente e dell Assicurato, con effetto dalla data di applicazione. l Aderente trasferisce la sede in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America, con effetto dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU. dall Unione Europea e dagli Stati Uniti d America allo Stato di sede originaria dell'aderente con effetto dalla data di applicazione. L Aderente perde la sede legale in Italia Con riferimento alla sola garanzia Inabilità Totale e Temporanea, la stessa cessa alla data di pensionamento dell Assicurato. Art. 3.3 Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità In caso di estinzione anticipata o Portabilità del Finanziamento, la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell estinzione anticipata o della Portabilità, salvo che l Aderente non abbia richiesto alla Compagnia il mantenimento delle coperture fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di Portabilità. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata, per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di adesione. Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l Aderente ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento. Il mantenimento delle coperture potrà essere richiesto con le modalità di cui all art.13. Si invita, in ogni caso, l Aderente a contattare il Servizio Clienti al numero Art. 4 Diritto di recesso Recesso dell Aderente L Aderente può recedere dalle Polizze entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite ai seguenti recapiti: Cardif Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale Milano lineapersone@cardif.com.il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha Pagina 4 di 14

19 avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto anche le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto come quantificate nel Modulo di adesione. In caso di durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l Assicuratore ha concesso nella misura indicata sul Modulo di adesione, l Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. Pagina 5 di 14

20 Recesso della Compagnia La Compagnia può recedere dall Assicurazione se, dopo l accesso in copertura, il Titolare Effettivo dell Aderente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative 5.1 Copertura assicurativa per Decesso (a) (b) (c) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Rischio assicurato Il rischio coperto è il decesso, qualunque possa esserne la causa. Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all art. 9, l Assicuratore liquida una somma pari a 10 volte il Premio. 5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente (a) (b) (c) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Rischio assicurato Il rischio coperto è l Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 66%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell Invalidità rilevante per la prestazione. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all art. 9, l Assicuratore liquida una somma pari a 10 volte il Premio, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento; in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale. 5.3 Copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale (a) (b) (c) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Rischio assicurato Il rischio coperto è il Decesso derivante da Infortunio cagionato da incidente stradale. Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all art. 9, l Assicuratore liquida una somma pari a 10 volte il Premio. Tale prestazione si cumula con la prestazione relativa alla garanzia Decesso di cui all Art La copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale non è operante nei casi di Decesso verificatosi dopo un anno dal giorno in cui si è verificato l Infortunio. Pagina 6 di 14

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