VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

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1 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Deliberazione n. 141 del 26/08/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL INFANZIA: FONDAZIONE EDUCATIVA SCUOLA MATERNA G. GARIBALDI - SCUOLA MATERNA MADDALENA DI CANOSSA E SCUOLA DELL INFANZIA S.P.E. CERIOLI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA MATERNA. L anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze previa l osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE RATTI ANDREA Sindaco X COMINOTTI PAOLA Assessore X SCALVENZI MICHELE Assessore X AMICO FRANCESCO Assessore X BATTAGLIA ALESSANDRO Assessore X DE SANTIS ROCCO Assessore X SALERA MARIA TERESA Assessore X Partecipa alla seduta il Segretario Generale Filippo Raco che provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco Andrea Ratti - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull argomento sopra indicato.

2 N. 141 del 26/08/2013 OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL INFANZIA: FONDAZIONE EDUCATIVA SCUOLA MATERNA G. GARIBALDI - SCUOLA MATERNA MADDALENA DI CANOSSA E SCUOLA DELL INFANZIA S.P.E. CERIOLI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA MATERNA. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che nel comune di Orzinuovi è attiva una sola scuola dell infanzia statale che non è in grado di soddisfare la domanda di servizio espressa dalla popolazione; Considerato che nel territorio di Orzinuovi sono attive le seguenti scuole dell infanzia autonome che ospitano complessivamente circa 350 bambini residenti in Orzinuovi: Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi ; Scuola Materna Maddalena di Canossa ; Scuola dell Infanzia P.E. Cerioli ; Richiamato quanto previsto dalla legge regionale n , n. 31, relativa agli interventi per il diritto allo studio e la legge regionale 6/08/2007, n. 19, che definiscono gli impegni a favore della scuola dell infanzia; Preso atto che con propria deliberazione n. 146 del 19/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, erano state approvate le convenzioni con le citate scuole dell infanzia secondo lo schema indicato dalla Regione, la cui scadenza era fissata per il giorno 31/08/2013; Presa visione degli allegati schemi di convenzione predisposti dal Comune di Orzinuovi regolante i rapporti tra lo stesso e le scuole sopra citate ritenutoli meritevoli di approvazione e che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; Visto l art.1 c.8 della legge 10 marzo 2000, n.62; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell Area Servizi ai Cittadini Dott.ssa Loda Ornella ai sensi dell art. 49 del T.U.EE.LL.; Con voti unanimi favorevoli; D E L I B E R A 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le convenzioni annuali (1 settembre agosto 2014), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che regolano i rapporti in relazione agli interventi previsti dal Piano comunale per il diritto allo studio e alla legge regionale 6/08/2007, n. 19, tra l Amministrazione comunale e le seguenti Scuole dell Infanzia: Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi (allegato a) Scuola Materna Maddalena di Canossa gestita dalla Casa Primaria dell Ordine delle Canossiane - Brescia (allegato b) Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli gestita dalla Congregazione Sacra Famiglia Martinengo con sede in Orzinuovi (allegato c) 2. di dare atto che gli oneri derivanti dall approvazione delle convenzioni saranno impegnati con successivi atti del Responsabile Area Servizi ai Cittadini; 3. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4 T.U.EE.LL., come risultato da separata e unanime votazione.

3 Allegato a alla Deliberazione GC N. 141 DEL 26/08/2013 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORZINUOVI E LA FONDAZIONE EDUCATIVA SCUOLA MATERNA G. GARIBALDI DI ORZINUOVI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA Premesso: - che a norma dell art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap ; - che a norma di Legge Regionale 20 marzo 1980 n 31 tutti gli alunni delle scuole dell infanzia pubbliche e private fruiscono dei servizi previsti dalla legge stessa e che ai sensi dell art. 5, comma 3, per garantire nelle scuole dell infanzia autonome l attuazione dei servizi disciplinati dalla legge stessa sono, di norma, stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori in modo da conseguire la parità di trattamento degli utenti nelle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio; - che la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione, conferma l intervento economico dei Comuni a favore delle scuole dell infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro; - che da tale normativa discende, tra l altro, per il Comune l obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza alla scuola; - che la scuola dell infanzia statale sita nel comune di Orzinuovi non copre totalmente la domanda di servizi della popolazione; Preso atto: che la Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale; che la stessa è aperta alla generalità dei cittadini, in età prescolare di entrambi i sessi, secondo le vigenti normative, senza alcuna discriminazione di ordine sociale, razziale o religiosa; che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza a quelli residenti nel Comune; che la Scuola è autorizzata al funzionamento dalle competenti autorità scolastiche in base alle vigenti normative; che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio Tra il Comune di Orzinuovi - rappresentato dal Responsabile Area Servizi ai Cittadini Dott.ssa Ornella Loda - e la Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi, legalmente rappresentata dal Presidente Sig. Tironi Sergio si conviene e stipula quanto segue Art. 1 Normativa di riferimento La presente convenzione regola i rapporti tra la Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi e il Comune di Orzinuovi in attuazione di quanto disposto nel piano comunale per

4 il Diritto allo studio, ai sensi del disposto di cui alla legge regionale , n. 31, nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 6/08/2007, N. 19. Art. 2 - Modalità di svolgimento dell attività La Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi si impegna a: operare, nell autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti; non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi; impiegare personale docente in possesso di specifico diploma riconosciuto dal Ministero della Pubblica istruzione; ad applicare per il personale dipendente, docente e non docente, i CCNL vigenti ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose; a costituire, ove non già esistenti, gli organismi di partecipazione con i rappresentanti del personale e delle famiglie; a garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché il rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti; a conformare il proprio calendario e l orario scolastico a quello previsto dalle vigenti normative, fatta salva la possibilità di ampliare l offerta del servizio; a produrre, al fine di evidenziare l assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale, secondo le modalità previste dalla presente convenzione; a costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti della scuola, dei genitori e del Comune per l esame del rendiconto annuale e per il controllo sull applicazione della convenzione; utilizzare le fasce ISEE stabilite annualmente dall Amministrazione Comunale in sede di Piano Diritto allo Studio per determinare la retta mensile a carico delle famiglie. Art. 3 - Durata La presente convenzione ha decorrenza dal 1 settembre 2013 e scadenza il 31 agosto Essa è rinnovabile prima della scadenza previo accordo tra le parti con provvedimento espresso. In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data all altra parte mediante lettera raccomandata con preavviso di tre mesi. Art. 4 Edificio La sede della Scuola dell infanzia è ubicata in Orzinuovi, Via Mazzini, 4. L edificio e le relative pertinenze, di proprietà comunale, sono concesse a titolo di comodato gratuito ai sensi degli artt e segg. del Codice Civile. La struttura è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della sottoscrizione della presente convenzione e di cui entrambe le parti sono perfettamente a conoscenza. Art. 5 - Oneri a carico Scuola dell infanzia Sono a carico della Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi le competenze previste dal Codice civile, in particolare: * le manutenzioni ordinarie dell immobile, degli spazi esterni, della recinzione e degli impianti; * la tinteggiatura dei locali; * gli interventi di igienizzazione e di disinfezione; * lo sfalcio dell erba e il mantenimento del giardino e dell area di gioco esterna. Art. 6 - Oneri a carico del Comune Fatto salvo quanto previsto dal Codice civile sono a carico del Comune di Orzinuovi: * le manutenzioni straordinarie; * gli interventi strutturali che modificano gli spazi interni e esterni dell immobile Il Comune prevede annualmente, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale e nell ambito del Piano Diritto allo Studio, uno specifico contributo finalizzato al contenimento dei

5 costi di gestione della scuola e delle rette a carico delle famiglie. Entro il mese di maggio la Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi invia l elenco dei bambini che frequenteranno la scuola dell infanzia nel successivo anno educativo. Il contributo verrà erogato alla Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi in tre rate distinte: 1^ acconto entro il mese di novembre; 2^ acconto ad approvazione del bilancio di previsione 2014; saldo entro il mese di agosto a presentazione di consuntivo finale dell anno educativo di riferimento accompagnato dalla rendicontazione del numero effettivo dei bambini che hanno frequentato. Nel Piano Diritto allo studio sono altresì indicate le rette mensili, preventivamente comunicate alla Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi, poste a carico delle famiglie e applicate dalla Fondazione Educativa stessa. Il Comune di Orzinuovi si impegna inoltre ad attivare i vari servizi previsti nel Piano comunale per il diritto allo studio al fine di favorire la frequenza alla scuola dell infanzia, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla innovazione didattica del servizio stesso. Art. 7 - Verifiche e controlli Al fine di garantire un adeguato controllo circa l utilizzo delle risorse che l Amministrazione mette a disposizione a integrazione delle rette di frequenza, la Scuola materna G. Garibaldi si impegna a trasmettere al Comune copia del bilancio entro 15 giorni dalla sua approvazione entro i termini statutari, accompagnato da una relazione sull andamento finanziario e gestionale della scuola. Resta salvo quanto indicato nell art. 6 sulla presentazione della rendicontazione a consuntivo relativamente all anno scolastico. Art. 8 - Responsabilità verso terzi Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni,derivanti dalla presente convenzione, sia all ente gestore della scuola che a terzi. Il Comune garantisce comunque la copertura della polizza R.C. e incendio sull immobile a carico del proprietario. Art. 9 - Adempimenti L.R. n. 19/2007 Al fine di conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio regionale, la Regione Lombardia interviene, ai sensi della legge regionale n. 19/2007, a sostegno del funzionamento delle scuole dell infanzia autonome,riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro. Ne sostiene l attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. Detto contributo viene erogato, da parte della Regione, direttamente all Ente gestore della scuola. Art Mensa Il servizio di ristorazione scolastica è gestito direttamente dalla Fondazione educativa Scuola Materna G.Garibaldi con la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalle prescrizioni vigenti. Le tariffe da applicare all utenza sono stabilite dal Comune nell ambito del Piano Diritto allo Studio e vengono riscosse direttamente dalla Fondazione educativa Scuola Materna G.Garibaldi. Art. 11 Informativa e consenso D. Lgs. N. 196/2003 La Fondazione Educativa Scuola Materna G. Garibaldi fornirà i propri dati personali necessari e utili per l esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. Il Comune conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative all adeguamento alle msure di sicurezza.

6 Il Comune nominerà la Fondazione Educativa Scuola Materna G. Garibaldi responsabile del trattamento ai sensi dell articolo 29, comma 2, D. Lgs. N. 196/2003, con specifico atto nel quale saranno dettagliatamente elencati i compiti affidati. Il Comune in quanto titolare del trattamento, senza pregiudicare l autonomia della Fondazione Educativa Scuola Materna G. Garibaldi nello svolgimento della propria attività, potrà in ogni momento chiedere alla Fondazione Educativa Scuola Materna G. Garibaldi di dimostrare di avere correttamente eseguito le direttive impartite con la nomina a responsabile del trattamento. La Fondazione Educativa Scuola Materna G. Garibaldi assicura di avere adeguato i propri trattamenti a quanto prescritto dal decreto legislativo 196/2003, compreso l allegato b) allo stesso e di comunicare il nominativo del responsabile. Art Disposizioni generali e finali Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. In considerazione della natura di servizio pubblico e sociale del servizio oggetto della convenzione, le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dalla Fondazione Educativa Scuola Materna G.Garibaldi e uno dal Presidente del Tribunale di Brescia; le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato la domanda di arbitrato. Orzinuovi, IL PRESIDENTE Fondazione Educativa Scuola Materna G. Garibaldi Tironi Sergio IL RESPONSABILE Area Servizi ai Cittadini Dott.ssa Ornella Loda

7 Allegato b alla Deliberazione GC N. 141 DEL 26/08/2013 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORZINUOVI E LA SCUOLA MATERNA MADDALENA DI CANOSSA DI ORZINUOVI PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA MATERNA. Premesso: - che a norma dell art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap ; - che a norma di Legge Regionale 20 marzo 1980 n 31 tutti gli alunni delle scuole dell infanzia pubbliche e private fruiscono dei servizi previsti dalla legge stessa e che ai sensi dell art. 5, comma 3, per garantire nelle scuole dell infanzia autonome l attuazione dei servizi disciplinati dalla legge stessa sono, di norma, stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori in modo da conseguire la parità di trattamento degli utenti nelle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio; - che la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione, conferma l intervento economico dei Comuni a favore delle scuole dell infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro; - che da tale normativa discende, tra l altro, per il Comune l obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza alla scuola; - che la scuola dell infanzia statale sita nel comune di Orzinuovi non copre totalmente la domanda di servizi della popolazione; Preso atto: che la Scuola Materna Maddalena di Canossa svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale; che la stessa è aperta alla generalità dei cittadini, in età prescolare di entrambi i sessi, secondo le vigenti normative, senza alcuna discriminazione di ordine sociale, razziale o religiosa; che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza a quelli residenti nel Comune; che la Scuola è autorizzata al funzionamento dalle competenti autorità scolastiche in base alle vigenti normative; che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio Tra il Comune di Orzinuovi, rappresentato dal Responsabile Area Servizi ai Cittadini Dott.ssa Ornella Loda - e la Scuola Materna Maddalena di Canossa gestita dalla Casa Primaria dell Ordine delle Canossiane Brescia nella persona del legale rappresentante Madre Maria Rosa Archetti si conviene e stipula quanto segue Art. 1 Normativa di riferimento La presente convenzione regola i rapporti tra la Scuola Materna Maddalena di Canossa e il Comune di Orzinuovi in attuazione di quanto disposto nel piano comunale per il Diritto allo studio, ai sensi del disposto di cui alla legge regionale , n. 31, nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 6/08/2007, n. 19.

8 Art. 2 - Modalità di svolgimento dell attività La Scuola Materna Maddalena di Canossa si impegna a: operare, nell autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti; non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi; impiegare personale docente in possesso di specifico diploma riconosciuto dal Ministero della Pubblica istruzione; ad applicare per il personale dipendente, docente e non docente, i CCNL vigenti ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose; a costituire, ove non già esistenti, gli organismi di partecipazione con i rappresentanti del personale e delle famiglie; a garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché il rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti; a conformare il proprio calendario e l orario scolastico a quello previsto dalle vigenti normative, fatta salva la possibilità di ampliare l offerta del servizio; a produrre, al fine di evidenziare l assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale, secondo le modalità previste dalla presente convenzione; a costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti della scuola, dei genitori e del Comune per l esame del rendiconto annuale e per il controllo sull applicazione della convenzione; utilizzare le fasce ISEE stabilite annualmente dall Amministrazione Comunale in sede di Piano Diritto allo Studio per determinare la retta mensile a carico delle famiglie. Art. 3 - Durata La presente convenzione ha decorrenza dal 1 settembre 2013 e scadenza il 31 agosto Essa è rinnovabile prima della scadenza previo accordo tra le parti con provvedimento espresso. In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data all altra parte mediante lettera raccomandata con preavviso di tre mesi. Art. 4 - Oneri a carico del Comune Il Comune prevede annualmente, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale e nell ambito del Piano Diritto allo Studio, uno specifico contributo finalizzato al contenimento dei costi di gestione della scuola e delle rette a carico delle famiglie. Entro il mese di maggio la Scuola Materna Maddalena di Canossa invia l elenco dei bambini che frequenteranno la scuola dell infanzia nel successivo anno educativo. Il contributo verrà erogato alla Scuola Materna Maddalena di Canossa in tre rate distinte: 1^ acconto entro il mese di novembre; 2^ acconto ad approvazione del bilancio di previsione 2014; saldo entro il mese di agosto a presentazione di consuntivo finale dell anno educativo di riferimento accompagnato dalla rendicontazione del numero effettivo dei bambini che hanno frequentato. Nel Piano Diritto allo studio sono altresì indicate le rette mensili, preventivamente comunicate alla Scuola Materna Maddalena di Canossa, poste a carico delle famiglie e applicate dalla Scuola Materna stessa. Il Comune di Orzinuovi si impegna inoltre ad attivare i vari servizi previsti nel Piano comunale per il diritto allo studio al fine di favorire la frequenza alla scuola dell infanzia, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla innovazione didattica del servizio stesso. Art. 5 - Verifiche e controlli Al fine di garantire un adeguato controllo circa l utilizzo delle risorse che l Amministrazione mette a disposizione a integrazione delle rette di frequenza, la Scuola Materna Maddalena di Canossa si impegna a trasmettere al Comune copia del bilancio entro 15 giorni dalla sua

9 approvazione entro i termini statutari, accompagnato da una relazione sull andamento finanziario e gestionale della scuola. Resta salvo quanto indicato nell art. 4 sulla presentazione della rendicontazione a consuntivo relativamente all anno scolastico. Art. 6 - Responsabilità verso terzi Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni,derivanti dalla presente convenzione, sia all ente gestore della scuola che a terzi. Art. 7 - Adempimenti L.R. n. 19/2007 Al fine di conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio regionale, la Regione Lombardia interviene, ai sensi della legge regionale n. 19/2007, a sostegno del funzionamento delle scuole dell infanzia autonome,riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro. Ne sostiene l attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. Detto contributo viene erogato, da parte della Regione, direttamente all Ente gestore della scuola. Art. 8 - Mensa Il servizio di ristorazione scolastica è gestito direttamente dalla Scuola Materna Maddalena di Canossa con la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalle prescrizioni vigenti. Le tariffe da applicare all utenza sono stabilite dal Comune nell ambito del Piano Diritto allo Studio e vengono riscosse direttamente dalla Scuola Materna Maddalena di Canossa. Art. 9 Informativa e consenso D. Lgs. N. 196/2003 La Scuola Materna M. Di Canossa fornirà i propri dati personali necessari e utili per l esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. Il Comune conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative all adeguamento alle msure di sicurezza. Il Comune nominerà la Scuola Materna M. di Canossa responsabile del trattamento ai sensi dell articolo 29, comma 2, D. Lgs. N. 196/2003, con specifico atto nel quale saranno dettagliatamente elencati i compiti affidati. Il Comune in quanto titolare del trattamento, senza pregiudicare l autonomia della Scuola Materna M. di Canossa nello svolgimento della propria attività, potrà in ogni momento chiedere alla Scuola Materna M. di Canossa di dimostrare di avere correttamente eseguito le direttive impartite con la nomina a responsabile del trattamento. La Scuola Materna M. di Canossa assicura di avere adeguato i propri trattamenti a quanto prescritto dal decreto legislativo 196/2003, compreso l allegato b) allo stesso e di comunicare il nominativo del responsabile. Art Disposizioni generali e finali Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. In considerazione della natura di servizio pubblico e sociale del servizio oggetto della convenzione, le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dalla Scuola Materna M. di Canossa e uno dal Presidente del Tribunale di Brescia; le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato la domanda di arbitrato. Orzinuovi IL LEGALE RAPPRESENTANTE Scuola Materna M. di Canossa Maria Rosa Archetti IL RESPONSABILE Area Servizi ai Cittadini Dott.ssa Ornella Loda

10 Allegato c alla Deliberazione GC N. 141 DEL 26/08/2013 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORZINUOVI E LA SCUOLA DELL INFANZIA S.P.E.CERIOLI DI ORZINUOVI PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA MATERNA. Premesso: - che a norma dell art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap ; - che a norma di Legge Regionale 20 marzo 1980 n 31 tutti gli alunni delle scuole dell infanzia pubbliche e private fruiscono dei servizi previsti dalla legge stessa e che ai sensi dell art. 5, comma 3, per garantire nelle scuole dell infanzia autonome l attuazione dei servizi disciplinati dalla legge stessa sono, di norma, stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori in modo da conseguire la parità di trattamento degli utenti nelle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio; - che la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione, conferma l intervento economico dei Comuni a favore delle scuole dell infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro; - che da tale normativa discende, tra l altro, per il Comune l obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza alla scuola; - che la scuola dell infanzia statale sita nel comune di Orzinuovi non copre totalmente la domanda di servizi della popolazione; Preso atto: che la Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli di Orzinuovi svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale; che la stessa è aperta alla generalità dei cittadini, in età prescolare di entrambi i sessi, secondo le vigenti normative, senza alcuna discriminazione di ordine sociale, razziale o religiosa; che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza a quelli residenti nel Comune; che la Scuola è autorizzata al funzionamento dalle competenti autorità scolastiche in base alle vigenti normative; che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio Tra il Comune di Orzinuovi, rappresentato dal Responsabile Area Servizi ai Cittadini Dott.ssa Ornella Loda - e la Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli di Orzinuovi gestita dalla Congregazione Sacra Famiglia Martinengo nella persona del legale rappresentante Padre Michelangelo Moioli si conviene e stipula quanto segue Art. 1 Normativa di riferimento La presente convenzione regola i rapporti tra la Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli e il Comune di Orzinuovi in attuazione di quanto disposto nel piano comunale per il Diritto allo studio, ai sensi del disposto di cui alla legge regionale , n. 31, nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 6/08/2007, N. 19.

11 Art. 2 - Modalità di svolgimento dell attività La Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli si impegna a: operare, nell autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti; non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi; impiegare personale docente in possesso di specifico diploma riconosciuto dal Ministero della Pubblica istruzione; ad applicare per il personale dipendente, docente e non docente, i CCNL vigenti ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose; a costituire, ove non già esistenti, gli organismi di partecipazione con i rappresentanti del personale e delle famiglie; a garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché il rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti; a conformare il proprio calendario e l orario scolastico a quello previsto dalle vigenti normative, fatta salva la possibilità di ampliare l offerta del servizio; a produrre, al fine di evidenziare l assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale, secondo le modalità previste dalla presente convenzione; a costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti della scuola, dei genitori e del Comune per l esame del rendiconto annuale e per il controllo sull applicazione della convenzione; Art. 3 - Durata La presente convenzione ha decorrenza dal 1 settembre 2013 e scadenza il 31 agosto Essa è rinnovabile prima della scadenza previo accordo tra le parti con provvedimento espresso. In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data all altra parte mediante lettera raccomandata con preavviso di tre mesi. Art. 4 - Oneri a carico del Comune Il Comune prevede annualmente, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale e nell ambito del Piano Diritto allo Studio, uno specifico contributo finalizzato al contenimento dei costi di gestione della scuola e delle rette a carico delle famiglie. Entro il mese di maggio la Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli invia l elenco dei bambini residenti in Orzinuovi che frequenteranno la scuola dell infanzia nel successivo anno educativo. Il contributo verrà erogato alla Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli in tre rate distinte: 1^ acconto entro il mese di novembre; 2^ acconto ad approvazione del bilancio di previsione 2014; saldo entro il mese di agosto a presentazione di consuntivo finale dell anno educativo di riferimento accompagnato dalla rendicontazione del numero effettivo dei bambini che hanno frequentato. Il Comune di Orzinuovi si impegna inoltre ad attivare i vari servizi previsti nel Piano comunale per il diritto allo studio al fine di favorire la frequenza alla scuola dell infanzia, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla innovazione didattica del servizio stesso. Art. 5 - Verifiche e controlli Al fine di garantire un adeguato controllo circa l utilizzo delle risorse che l Amministrazione mette a disposizione a integrazione delle rette di frequenza, la Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli si impegna a trasmettere al Comune copia del bilancio entro 15 giorni dalla sua approvazione entro i termini statutari, accompagnato da una relazione sull andamento finanziario e gestionale della scuola. Resta salvo quanto indicato nell art. 4 sulla presentazione della rendicontazione a consuntivo relativamente all anno scolastico.

12 Art. 6 - Responsabilità verso terzi Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni,derivanti dalla presente convenzione, sia all ente gestore della scuola che a terzi. Art. 7 - Adempimenti L.R. n. 19/2007 Al fine di conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio regionale, la Regione Lombardia interviene, ai sensi della legge regionale n. 19/2007, a sostegno del funzionamento delle scuole dell infanzia autonome,riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro. Ne sostiene l attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. Detto contributo viene erogato, da parte della Regione, direttamente all Ente gestore della scuola. Art. 8 - Mensa Il servizio di ristorazione scolastica è gestito direttamente dalla Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli con la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalle prescrizioni vigenti. Art. 9 Informativa e consenso D. Lgs. N. 196/2003 La Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli fornirà i propri dati personali necessari e utili per l esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. Il Comune conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative all adeguamento alle msure di sicurezza. Il Comune nominerà la Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli responsabile del trattamento ai sensi dell articolo 29, comma 2, D. Lgs. N. 196/2003, con specifico atto nel quale saranno dettagliatamente elencati i compiti affidati. Il Comune in quanto titolare del trattamento, senza pregiudicare l autonomia della Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli nello svolgimento della propria attività, potrà in ogni momento chiedere alla Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli di dimostrare di avere correttamente eseguito le direttive impartite con la nomina a responsabile del trattamento. La Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli assicura di avere adeguato i propri trattamenti a quanto prescritto dal decreto legislativo 196/2003, compreso l allegato b) allo stesso e di comunicare il nominativo del responsabile. Art Disposizioni generali e finali Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. In considerazione della natura di servizio pubblico e sociale del servizio oggetto della convenzione, le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dalla Scuola dell Infanzia S.P.E. Cerioli e uno dal Presidente del Tribunale di Brescia; le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato la domanda di arbitrato. Orzinuovi, IL LEGALE RAPPRESENTANTE Scuola dell infanzia S. P. E. Cerioli Moioli Michelangelo IL RESPONSABILE Area Servizi ai Cittadini Dott.ssa Ornella Loda

13 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Andrea Ratti IL SEGRETARIO GENERALE F.to Filippo Raco =================================================== Oggi 30/08/2013 la presente deliberazione Viene pubblicata all Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. L INCARICATO F.to Vai Rosalba =================================================== C E R T I F I C A T O DI E S E C U T I V I T A La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma dell art. 134 del T.U. n. 267 del 18 agosto Orzinuovi, lì 25/09/2013 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Filippo Raco =================================================== Per copia conforme all originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo. Orzinuovi, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO

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