Regolamento di Attuazione

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1 Regolamento di Attuazione dell art. 21 L.247/2012 commi 8-9 e 10

2 La Cassa al fine di adempiere alle prescrizioni previste dai commi 8, 9 e 10 dell art. 21 della LEGGE N.247/2012, nei termini previsti, ha emanato il Regolamento per disciplinare l iscrizione alla Cassa così come previsto dalla Nuova Legge Professionale. Ma cosa prevedono i commi 8, 9 e 10 della L.247/12?

3 Comma 8: L iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense. Comma 9: La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l eventuale applicazione del regime contributivo. Comma 10: Non è ammessa l iscrizione ad alcuna altra forma se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4 Principi ispiratori del Regolamento Preservare la sostenibilità del sistema previdenziale forense Mantenere un unico sistema previdenziale per tutti gli iscritti Garantire la par condicio tra nuovi ingressi e professionisti già iscritti con le medesime condizioni oggettive e soggettive

5 QUALI SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE VENGONO INTRODOTTI CON LA LEGGE 247/2012 1) Il regime dell iscrizione alla Cassa non è più facoltativo ma diventa obbligatorio e contestuale all iscrizione all ALBO 2) L iscritto acquisisce il DIRITTO ad avere una prestazione pensionistica al termine della sua attività lavorativa a fronte del DOVERE di pagare i CONTRIBUTI previsti dall Ente PREVIDENZIALE 3) Viene meno l accertamento della continuità professionale legata ad un criterio reddituale. Dal 2013 ogni anno sarà valido, ai fini previdenziali, a prescindere dal reddito effettivamente percepito dall iscritto.

6 QUALI SONO I CAMBIAMENTI CHE SONO STATI PREVISTICON IL NUOVO REGOLAMENTO? - Cambia radicalmente il principio dell iscrizione: non più a domanda ma conseguente all iscrizione all ALBO; - Vengono previste delle facilitazioni di pagamento dei contributi nei primi anni 8 anni dell iscrizione alla CASSA per soggetti con redditi inferiori ad ,00 - Sono state previste norme transitorie per disciplinare la posizione degli iscritti Albo e non ancora iscritti Cassa alla data del

7 L ISCRIZIONE ALLA CASSA A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data d iscrizione all Albo, se successiva, l iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi Forensi. L iscrizione non avviene più a domanda ma è contestuale all iscrizione all Albo. Saranno i CONSIGLI DELL ORDINE ed il CNF a dare notizia alla Cassa delle iscrizioni all Albo dagli stessi deliberate. L iscrizione viene deliberata dalla GIUNTA ESECUTIVA DELLA CASSA. Dell avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista a cui viene anche comunicata la possibilità di richiedere «l iscrizione retroattiva» e quella speciale prevista per gli «ultraquarantenni».

8 ISCRIZIONI PARTICOLARI L iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli iscritti agli Albi Forensi che sono contemporaneamente iscritti in altri Albi (esempio commercialisti). Sono obbligati ad iscriversi alla Cassa anche gli iscritti agli Albi forensi che svolgono funzioni di Giudici di Pace, GOT e V.P.O. Per gli avvocati che esercitano l attività professionale in modo concorrente o esclusivo in uno Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari.

9 ISCRIZIONE RETROATTIVA Gli iscritti agli albi, al momento della loro iscrizione alla Cassa possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell iscrizione alla Cassa per gli anni d iscrizione nel registro dei Praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del Conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato. Tale facoltà deve essere esercitata entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa. L interessato deve procedere al pagamento, a pena di decadenza, in un unica soluzione oppure è possibile chiedere la rateazione in tre anni.

10 ISCRIZIONE PER GLI ULTRAQUARANTENNI Gli iscritti agli albi, che al momento della loro iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40 anno di età possono ottenere la tutela contro invalidità e premorienza (pensione d inabilità, invalidità e indiretta) ed una maggiore anzianità per poter acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell anno di presentazione della domanda per ciascun anno a partire da quello del 39 anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza d iscrizione, entrambi inclusi. L interessato deve procedere al pagamento, a pena di decadenza, in un unica soluzione ovvero con una rateazione a tre anni.

11 ISCRIZIONE FACOLTATIVA ALLA CASSA L iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti all Albo dei praticanti avvocati senza o con patrocinio. L interessato deve procedere al pagamento dell onere d iscrizione in un unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero con rateazione in tre anni.

12 Nuovo Regolamento: COSA SI PAGA: (a regime) Agevolazioni sull importo dei contributi minimi dovuti Normativa 2012 Contributo soggettivo minimo ridotto al 50% nei primi 5 anni di iscrizione alla Cassa se la stessa decorre da prima dei 35 anni di età Nuovo Regolamento Contributo soggettivo minimo ridotto al 50% nei primi 6 anni di iscrizione alla Cassa se la stessa decorre da prima dei 35 anni di età Contributo integrativo minimo non dovuto per i primi 5 anni di iscrizione all Albo Contributo integrativo minimo non dovuto per i primi 5 anni di iscrizione all Albo + contributo integrativo minimo ridotto al 50% per ulteriori 4 anni se l iscrizione alla Cassa decorre da prima del 35 anno di età - Le agevolazioni contributive, di cui all art. 7, si applicano senza tener conto dei limiti di età, per chi era già iscritto all Albo ma non alla Cassa alla data del (Regime transitorio)

13 CASO PRATICO ISCRITTO PRIMA DI 35 ANNI DAL 2013 PER 6 ANNI: CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO AL 50% QUINDI INVECE DI 2.780,00 SI PAGHERA 1.390,00; CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVUTO: PER I PRIMI 5 ANNI: 4% DELL EFFETTIVO PERCEPITO PER ULTERIORI 4 ANNI: 50% DEL CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO. 350,00 INVECE DI. 700,00

14 Nuovo Regolamento: COME e QUANDO SI PAGA modalità di pagamento dei minimi nei primi 8 anni di iscrizione MAV in corso d anno 50% del dovuto (versamento obbligatorio) = 6 mesi di anzianità contributiva riconosciuta Autoliquidazione con mod.5 anno successivo (31/07 50% del dovuto a saldo del minimo) obbligatorio facoltativo Se reddito IRPEF uguale o superiore a Se reddito IRPEF inferiore a N.B: Se il saldo del contributo minimo è facoltativo esso potrà avvenire, maggiorato dei soli interessi, in qualsiasi momento purchè entro l 8 anno di iscrizione alla Cassa. In assenza del saldo del contributo soggettivo minimo entro il limite di tempo massimo stabilito, verrà accreditato un solo semestre di anzianità contributiva in luogo di un anno.

15 CASO PRATICO RISCOSSIONE CONTRIBUTI MINIMI NELLO STESSO ANNO DI COMPETENZA ESEMPIO PER IL 2014: PER I PRIMI I 6 ANNI: META DI 1.390,00 OSSIA 695,00 IMPORTO CHE SARA DIVISO IN 4 RATE DA 173,75 PER ALTRI DUE ANNI (7 E 8 ANNO) META DI 2.780,00 OSSIA 1.390,00 IMPORTO CHE SARA DIVISO IN 4 RATA DA 347,50 * A TALI CONTRIBUTI ANDRA AGGIUNTO IL CONTRIBUTO DI MATERNITA CHE VA DETERMINATO ANNO PER ANNO ED IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO NELLA MISURA DOVUTA.

16 Caso pratico (1) Avvocato di 35 anni (nel 2014) iscritto Albo e Cassa dal 2014 Contributi dovuti per l anno 2014 Contributo soggettivo minimo Contributo di maternità Contributo integrativo 695 (diviso in 4 rate) = 6 mesi di anzianità contributiva 151 (diviso in 4 rate) 4% del volume di affari IVA dichiarato (da pagarsi con il mod.5/2015) N.B: Per accredito ulteriori 6 mesi di anzianità contributiva: Ipotesi A) se reddito 2014 superiore a euro: 345 da pagare entro il 31/07/2015 e 350 entro il 31/12/2015 (versamenti obbligatori) Ipotesi B) se reddito 2014 inferiore a euro: interessi da pagare entro il 31/12/2021 (versamento facoltativo)

17 B) se reddito 2014 inferiore a euro: interessi da pagare entro il 31/12/2020 (versamento facoltativo) Caso pratico (2) Avvocato di 36 anni (nel 2014) iscritto Albo dal 2010 e Cassa dal 2013 Contributi dovuti per l anno 2014 Contributo soggettivo minimo Contributo di maternità Contributo integrativo 695 (diviso in 4 rate) = 6 mesi di anzianità contributiva 151 (diviso in 4 rate) 4% del volume di affari IVA dichiarato (da pagarsi con il mod.5/2015) N.B: Per accredito ulteriori 6 mesi di anzianità contributiva: A) se reddito 2014 superiore a euro: 345 da pagare entro il 31/07/2015 e 350 entro il 31/12/2015 (versamenti obbligatori)

18 B) se reddito 2014 inferiore a euro: interessi da pagare entro il 31/12/2020 (versamento facoltativo) Caso pratico (3) Avvocato di 50 anni (nel 2014) iscritto Albo dal 2000 e Cassa dal 2013 Contributi dovuti per l anno 2014 Contributo soggettivo minimo Contributo di maternità Contributo integrativo 695 (diviso in 4 rate) = 6 mesi di anzianità contributiva 151 (diviso in 4 rate) 4% del volume di affari IVA dichiarato (da pagarsi con il mod.5/2015) N.B: Per accredito ulteriori 6 mesi di anzianità contributiva: A) se reddito 2014 superiore a euro: 345 da pagare entro il 31/07/2015 e 350 entro il 31/12/2015 (versamenti obbligatori)

19 Caso pratico (4) Avvocato di 43 anni (nel 2014) iscritto Albo e Cassa dal 2006 Contributi dovuti per l anno 2014 Contributo soggettivo minimo Contributo di maternità (diviso in 4 rate) = 1 anno di anzianità contributiva 151(diviso in 4 rate) Contributo integrativo 350 (anziché 700)

20 Nuovo Regolamento: ulteriori benefici Nei casi previsti dal comma 7 dell art. 21, L. 247/2012, si può chiedere, per un solo anno nell arco dell intero periodo di iscrizione alla Cassa, l esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando il contributo percentuale su reddito e volume d affari prodotti) mantenendo l intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Tale limite è aumentato fino a 3 anni in caso di maternità plurime.

21 CHI SONO I BENEFICIARI PREVISTI DALL ART.7 CO.21 DELLA L.247/12 Gli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; Gli avvocati che svolgono comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. Gli avvocati in maternità e nei primi due anni di vita del bambino

22 Nuovo Regolamento: ulteriori novità Cancellazione Sospensione la cancellazione dalla Cassa è possibile solo in caso di cancellazione dagli Albi la sospensione volontaria determina anch essa la cancellazione automatica dalla Cassa

23 Nuovo Regolamento: regime transitorio Chi si cancella dagli Albi entro 90 gg. dall approvazione del Regolamento, ovvero entro 90 gg. dalla comunicazione formale dell iscrizione da parte della Cassa è esonerato dal pagamento dei contributi minimi per gli anni 2013 e 2014; Le agevolazioni contributive di cui all art. 7 si applicano, senza tener conto dei limiti di età, per chi era già iscritto all Albo ma non alla Cassa alla data del 2 febbraio 2013; Le sanzioni sui contributi minimi sono sospese fino al 31/12 dell anno successivo a quello di approvazione del Regolamento. Dopo tale data esse saranno applicabili solo sugli omessi o ritardati versamenti nella misura obbligatoria stabilita dal Regolamento;

24 Nuovo Regolamento: Area di applicazione ed entrata in vigore ALTRA IMPORTANTE NOVITA : LA FACOLTA ED I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, SI APPLICHERANNO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA DA DATA ANTECEDENTE AL 3 FEBBRAIO 2013, QUALORA SUSSITANO I MEDESIMI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI. IL NUOVO REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE MINISTERIALE

25 CONCLUSIONI ABBIAMO APPROVATO UN REGOLAMENTO CHE: - RENDE PIU FLESSIBILE IL NOSTRO SISTEMA PREVIDENZIALE POICHE TIENE CONTO DEL CAMBIAMENTO DELLA PROFESSIONE INTRODUCENDO IL PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA DELL ANNO AI FINI PENSIONISTICI; - NON GRAVA SULLA SOSTENIBILITA DELL ENTE; - RICONOSCE ALL ISCRITTO LA POSSIBILITA DI INGRESSO NEL SISTEMA PREVIDENZIALE CON LA FACILITAZIONE DI PAGARE NELLA FASE DI START UP DELLA PROFESSIONE UNA CONTRIBUZIONE PIU GRADUALE E PROPORZIONATA AL PROPRIO REDDITO PROFESSIONALE.

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