C O M U N E D I M O N D A V I O Provincia di Pesaro e Urbino COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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- Giustina Rocco
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1 C O M U N E D I M O N D A V I O Provincia di Pesaro e Urbino COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Codice DELIBERAZIONE NUMERO 9 DEL Oggetto: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2017 L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: =================================================================================== ZENOBI DOTT. MIRCO P SIMONCELLI ALICE A ALBANI DAVIDE P MANCINELLI SILVIA P MORICO ANNUNZIATA A GUIDUCCI LUCA P GALASSI ROBERTA P MARTINO GIROLAMO P SECCHIAROLI ENRICO P BIGELLI SAURO P BONIFAZI ALICE A PASQUINI GABRIELE P BERTI CARLOTTA P =================================================================================== Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 3] Presenti n.[ 10] Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO SINDACO Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : BERTI CARLOTTA BIGELLI SAURO PASQUINI GABRIELE
2 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Visto il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del , pubblicato sulla g.u. Serie Generale n. 304 del , inerente il differimento al del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell anno 2017 da parte degli Enti Locali convertito nella Legge del n. 19; Vista la Deliberazione di G.C. n. 27 del ad oggetto Approvazione aliquote IMU anno 2017 proposta al Consiglio, esecutiva ai sensi di legge; Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni); Visto l art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'imu, testualmente recitano «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 2 - COMUNE DI MONDAVIO
3 Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.» Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone: «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno Sono, altresì, esenti dall'imu i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 3 - COMUNE DI MONDAVIO
4 Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del , con la quale l Ente ha provveduto a fissare per l anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell impost IMU; Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Visto l art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015,come modificato dal comma 42 della legge 232/2016, il quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015; Visto inoltre l art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell atto; Richiamata la nota del n del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; Visto il regolamento Comunale per l applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15, in data ; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 4 - COMUNE DI MONDAVIO
5 Visto il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data ; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali»; Visto anche l art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del , pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 304 del , inerente il differimento al del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell anno 2017 da parte degli Enti Locali convertito nella Legge del n. 19; Vista la delibera di G.C. n. 27 del avente all oggetto Approvazione aliquote IMU Anno 2017 proposta al Consiglio, esecutiva ai sensi di legge; P R O P O N E 1) di confermare per l anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU REGIME ORDINARIO DELL IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni... 0,98 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7... XXXXXX Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 0,36 Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. In caso di più unità immobiliari, l agevolazione può essre applicata ad una sola unità 0,00 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 0,00 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la 0,98 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 5 - COMUNE DI MONDAVIO
6 utilizzino come abitazione 7 Aree fabbricabili 0,98 Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 8 dicembre 2015, n ,76 9 Fabbricati rurali strumentali... XXXXXX 10 Immobili costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati XXXXXXX 11 Fabbricati destinati a Banche e Assicurazioni 1,06 12 Impianti fotovoltaici a terra 1,06 2) di determinare per l anno 2017 le detrazioni d imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue: N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d imposta - (Euro in ragione annua) Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l imposta 200,00 Unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati all ERAP 200,00 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale 50% Unità immobiliare (limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 200,00 3) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come modificato dal comma 42 della legge 232/2016; 4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 6 - COMUNE DI MONDAVIO
7 VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del , risultanti nell'allegato documento; Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: Presenti n astenuti n. = - votanti n voti favorevoli n voti contrari n. =; D E L I B E R A - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. INOLTRE; IL CONSIGLIO COMUNALE DATA l'urgenza che riveste il presente atto; CON voti favorevoli n contrari n. = - astenuti n. = - espressi per alzata di mano; D E L I B E R A - di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267 del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 7 - COMUNE DI MONDAVIO
8 Comune di Mondavio Provincia di Pesaro e Urbino PROPOSTA N. 10 DEL SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2017 PARERI OBBLIGATORI (Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) Sulla presente proposta di deliberazione: esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Mondavio, lì IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI F.to VOLPINI DOTT. ANDREA Sulla presente proposta di deliberazione: esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Mondavio, lì Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI F.to VOLPINI DOTT. ANDREA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 8 - COMUNE DI MONDAVIO
9 Approvato e sottoscritto: IL SINDACO F.to ZENOBI DOTT. MIRCO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. ANDREA VOLPINI Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio; Visto lo statuto comunale; ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Lì, Prot. n. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. ANDREA VOLPINI E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Dalla residenza comunale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA VOLPINI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA ; La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al Reg. n. 501 del ; La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); [S] E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). Li IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. ANDREA VOLPINI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del pag. 9 - COMUNE DI MONDAVIO
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C O M U N E D I M O N D A V I O Provincia di Pesaro e Urbino COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE
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COMUNE DI RUTIGLIANO CITTA METROPOLITANA DI BARI
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C O M U N E D I A L L U M I E R E
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Comune di Recetto Provincia di Novara
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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PROVINCIA DI SS COMUNALE N.12 DEL 28/03/2017
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COMUNE DI VALDISOTTO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3
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COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
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F I O R A N O C A N A V E S E
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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COMUNE DI PAVAROLO Città Metropolitana di Torino
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C O M U N E D I G R A V E D O N A E D U N I T I Provincia di Como
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Comune di Marsicovetere
Comune di Marsicovetere PROVINCIA DI POTENZA - DELIBERAZIONE COPIA DEL CONGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/03/2018 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU AN 2018. L
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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COMUNE DI VALPERGA Città Metropolitana di Torino
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COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Deliberazione n. 19 del 30/04/2016
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COMUNE DI VERDERIO Provincia di Lecco VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA Numero 5 del 31-01-2017 Oggetto: Determinazione aliquote anno 2017 dell'imposta Municipale Propria (IMU) e detrazioni
C O M U N E D I P O N N A
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COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Deliberazione n. 8 del 20/03/2019
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