PROVINCIA DI AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4
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- Sara Vigano
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1 Copia Comune di Cavatore PROVINCIA DI AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno L anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. OLIVIERI ANDREA - Presidente Sì 2. BAZZANO DOMENICO STEFANO FRANCO - Consigliere No 3. BOBBIO GIOVANNI - Consigliere Sì 4. CORNARA CARLA - Consigliere Sì 5. GRATTAROLA DOMENICO PIERO - Consigliere No 6. LAMPERTI BRUNO - Vice Sindaco Sì 7. LAZZERI CARLO FORTUNATO - Consigliere No 8. MIGNONE PIETRO GIOVANNI - Consigliere Sì 9. MORETTI GIOVANNI RENATO - Consigliere No 10. NEGRINO GIORGIO - Consigliere No 11. REPETTO GIORGIO - Consigliere Sì Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 5 Con l intervento e l opera del Segretario Comunale Signor Dott. GIAN FRANCO FERRARIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor OLIVIERI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
2 IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni); Richiamato in particolare l art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell IMU ; Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; Visto l art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'imu, testualmente recitano «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
3 comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.» Visto l'art. 1, commi , della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: «676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»; Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita: «28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»; Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone: «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno Sono, altresì, esenti dall'imu i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;. Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
4 Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Visto l art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015; Visto inoltre l art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tut ti gli effetti adempimento dell obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell atto; Richiamata la nota del n del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; Visto il regolamento Comunale per l applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 05/09/2014; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali»; Visto anche l art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell art. 49, C.2 e 97, C.4b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese D E L I BERA 1) di confermare per l anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di confermare per l anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:
5 N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU Aliquote TASI 1 REGIME ORDINARIO DELL IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni... 9,0 1,0 2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7...XXXXXX XXXXXX 3 Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7... 4,0 1,0 4 Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n XXXXXX XXXXXX 5 Fabbricati rurali strumentali...xxxxxx 1,0 2) di determinare per l anno 2018 le detrazioni d imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue: N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d imposta - (Euro in ragione annua) 1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.. 200,00 3) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
6 Del che si è redatto il presente verbale Il Sindaco F.to : OLIVIERI ANDREA F.to : Dott. GIAN FRANCO FERRARIS CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 30 del Registro Pubblicazioni La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19-feb-2018 al 06-mar-2018 come prescritto dall art.124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267. Cavatore, lì 19-feb-2018 F.toDott. GIAN FRANCO FERRARIS E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Lì, Dott. GIAN FRANCO FERRARIS DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-feb-2018 [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267) [ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3 comma, D.Lgs. 18/082000, n.267) Dott. GIAN FRANCO FERRARIS
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE
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C O M U N E D I M O N D A V I O Provincia di Pesaro e Urbino COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE
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COMUNE DI LICENZA Città Metropolitana di Roma Capitale VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
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