Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni.

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1 Generali Italia S.p.A. GenMar Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni. Il presente Set informativo, contenente: - DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni; - DIP Aggiuntivo Responsabilità Civile Auto - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto; - Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Ultimo aggiornamento 01/01/2019 Set Informativo - GenMar - Mod T23

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3 Assicurazione per la copertura dai rischi di responsabilità civile Auto e dei danni DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "GENMAR" Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile derivanti dalla navigazione a motore. Responsabilità Civile Che cosa è assicurato? Sono assicurati i danni involontariamente causati a: Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L assicurazione è estesa: Alla navigazione e giacenza in acque private. Alla responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente causati terzi durante la navigazione o giacenza in acqua. Alla responsabilità dell istruttore durante la scuola guida. Sono disponibili garanzie aggiuntive. Che cosa non è assicurato? La copertura non assicura: I danni conseguenti a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Il conducente non abilitato alla guida. Natante utilizzato per esercitazione alla guida se al fianco dell allievo non vi è una persona abilitata alla funzione di istruttore. Natante con navigazione temporanea se la stessa avviene senza l osservanza delle norma prescritte che ne disciplinano l autorizzazione. Nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Natante condotto da persona in sotto di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione delle disposizioni vigenti. Danni a cose di terzi trasportate sul natante adibito a trasporto pubblico. DIP - GenMar - Mod T23 Pagina 1 di 4

4 Nel caso di natante utilizzato per l attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa: Il conducente del natante. e, limitatamente ai danni alle cose: Il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato e tutti i componenti della sua famiglia risultanti dal certificato Stato di famiglia. Nel caso in cui l assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti del punto precedente. Il proprietario del veicolo, l usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio. Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto. Ci sono limiti di copertura? Il contratto prevede dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l importo, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate. Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere grassetto. Dove vale la copertura? L assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell Unione Europea. Vale inoltre per gli stati elencati e non barrati sulla carta verde. In caso di circolazione all estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Pagina 2 di 4 DIP - GenMar - Mod T23

5 Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l omessa comunicazione dell aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la cessazione del contratto. Quando e come devo pagare? Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro per la garanzia R.C.A. e 750,00 euro per le garanzie accessorie). Il premio è comprensivo di imposte. Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, l assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente nel caso di pagamento del premio successivo. Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che entro questi 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Come posso disdire la polizza? Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto. DIP - GenMar - Mod T23 Pagina 3 di 4

6 Pagina lasciata intenzionalmente bianca Pagina 4 di 4 DIP - GenMar - Mod T23

7 Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni Settore: NATANTI (SETTORI VIII e IX) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto) Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: GENMAR Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. Auto pubblicato: 01/01/2019 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Generali Italia S.p.A. Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP Tel: sito internet: info.it@generali.com - PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all Albo delle Imprese IVASS n , soggetta all attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi. Il patrimonio netto ammonta a euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell impresa. Si specifica che: - il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a euro; - il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a euro; - i fondi ammissibili (EOF) sono pari a euro; - l indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare dei fondi propri di base e l ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Al contratto si applica la legislazione nazionale. DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23 Pagina 1 di 12

8 Che cosa è assicurato? Responsabilità Civile La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza. QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? Massimali I massimali minimi per legge sono: ,00 euro nel caso di danni alle persone; ,00 nel caso di danni alle cose. È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa. Garanzie estese Tipo di guida In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, con la garanzia R.C.A. sono inoltre coperti: - i danni involontariamente cagionati a terzi nell esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa. Non sono previste personalizzazioni in base al tipo di conducente. OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio R.C.A. OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Dietro pagamento del relativo premio, è prevista la possibilità per l assicurato di acquistare una delle seguenti opzioni alla garanzia R.C.A. - La copertura per i danni a cose di terzi trasportati, quali indumenti ed oggetti di comune uso personale, cagionati durante la navigazione o giacenza in acqua di natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. - L attività idrosciatoria, il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano per coprire i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. - L Estensione dei limiti di operatività affinchè la garanzia sia estesa a coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediterranee dei paesi africani. - La limitazione alla rivalsa di Generali Italia in caso di sinistro con guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Pagina 2 di 12 DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23

9 Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo? In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza di seguito riportati: INFORTUNI - sottoscrizione opzionale Garanzie di base Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Limitazioni, Esclusioni e Rivalse La garanzia prevede le seguenti prestazioni: Morte: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. Morte presunta: qualora il corpo dell Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l Impresa liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. Invalidità permanente: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità. Indennità giornaliera di ricovero: verrà corrisposta l indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero. Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo - L assicurazione non è operante: se il Conducente/Comandante non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme vigenti o alle indicazioni del certi ficato o licenza di navigazione; se l unità da diporto è utilizzata per scopi diversi dalla navigazione da diporto; se l unità da diporto è concessa in locazione o a noleggio; nel caso di unità da diporto condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti. - Sono inoltre esclusi dall assicurazione: gli infortuni verificatisi durante le operazioni di messa in acqua e ricovero a riva dell unità da diporto; gli infortuni occorsi all Assicurato in conseguenza di sua ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, salvo che si tratti di regate veliche; le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23 Pagina 3 di 12

10 gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, conflitto o guerra civile, insurrezione, mine, bombe, torpedini o altri ordigni bellici; le lesioni da sforzo, le ernie e gli infarti da qualsiasi causa determinati; gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche; gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell Assicurato; le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche, derivanti da atto terroristico o guerra. ASSISTENZA AUTO - sottoscrizione opzionale Garanzie di base Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Limitazioni, Esclusioni e Rivalse Sono previste le seguenti prestazioni: invio di personale tecnico; invio pezzi di ricambio; invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio; rientro dell Assicurato; rientro sanitario; rientro con un accompagnatore assicurato; consulenze mediche; anticipo di denaro. Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. - Le prestazioni possono essere erogate: per un massimo di tre volte nel corso dell annualità assicurativa - Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: gare motonautiche e relative prove ed allenamenti; guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell Assicurato; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni; tentato suicidio o suicidio. - Le prestazioni non sono inoltre dovute: in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; Pagina 4 di 12 DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23

11 per danni causati dall intervento dalle Autorità del Paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l erogazione della prestazione; per le imbarcazioni che l Assicurato sottopone ad uso improprio. ASSICURAZIONE PER DANNI ALL UNITÀ DA DIPORTO - sottoscrizione opzionale Garanzie di base Sono assicurati i danni: - per MAESTRALE: derivanti dalla perdita totale e abbandono; allo scafo derivanti da qualsiasi avvenimento; all apparato motore, all impianto elettrico, alle vele e alle parti pneumatiche derivanti da determinate casistiche quali ad esempio incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina; - per LIBECCIO: derivanti dalla perdita totale e abbandono; parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina; - per GRECALE: derivanti dalla perdita totale e abbandono esclusi furto e rapina. Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Sono previste le ulteriori estensioni con premio aggiuntivo: l estensione ai danni verificatisi quando il natante è utilizzato in locazione con equipaggio e/o scuola vela/guida oppure in locazione senza equipaggio; la rinuncia alla rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio per i danni derivanti dall incendio dal natante; l estensione ai danni verificatisi durante i trasferimenti a terra; l estensione ai danni derivanti da eventi sociopolitici; l estensione della garanzia in coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediterranee dei paesi africani; l estensione della garanzia in acque non protette; l estensione ai danni derivanti da alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica; l estensione ai danni a bagagli ed oggetti personali; l estensione ai danni parziali all apparato motore ed all impianto elettrico; la possibilità che non venga applicata la regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%. DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23 Pagina 5 di 12

12 Limitazioni, Esclusioni e Rivalse Non sono assicurati i danni da: dolo e colpa grave del Contraente, Assicurato o della persona alla quale è affidata l unità da diporto; alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica; insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio; innavigabilità dell unità da diporto; partecipazione a competizioni motonautiche o veliche; guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili. ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL UNITÀ DA DIPORTO NON DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE A MOTORE - sottoscrizione opzionale Garanzie di base Sono assicurati i danni: - per GIACENZA A TERRA: da urto, collisione o caduta dell unità da diporto quando la stessa si trovi in giacenza a terra; - per RICORSO TERZI: a terzi derivanti dall incendio del natante non in navigazione; parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina; - per NAVIGAZIONE A VELA: a terzi derivanti dalla navigazione del natante con il solo ausilio delle vele. Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Limitazioni, Esclusioni e Rivalse Sono previste le ulteriori estensioni con premio aggiuntivo: l estensione della garanzia durante la partecipazione del natante a regate veliche; l estensione della garanzia in coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediterranee dei paesi africani; l estensione della garanzia quando il natante sia adibito a scuola di vela. Non sono assicurati i danni da: sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità; atti di terrorismo; inquinamento dell atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d acqua; partecipazione a gare e relativi allenamenti e prove; adibizione del natante a scuola di vela. Pagina 6 di 12 DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23

13 Che cosa non è assicurato? Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Ci sono limiti di copertura? In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, - l assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare Che obblighi ho? Quali obblighi ha l impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro L Assicurato in caso di sinistro deve: - presentare entro 3 giorni denuncia presso l Agenzia o la sede di Generali Italia oppure telefonare al numero verde Risarcimento Diretto Non previsto Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di risarcimento diretto Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap - Il Fondo di garanzia per le Vittime della strada risarcisce in caso d incidenti provocati da: veicoli o imbarcazioni non identificati; veicoli o imbarcazioni non assicurati. - Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve: inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, ROMA ( gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito diretta/in convenzione Le prestazioni relative alla garanzia sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di EuropAssistance. Rimborso del sinistro per evitare il malus Non previsto DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23 Pagina 7 di 12

14 Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: - In caso di garanzia : Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di a: EUROPASSI- STANCE - Piazza Trento, Milano. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. Dichiarazioni inesatte e reticenti Obblighi dell Impresa Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Ricevuta la richiesta di risarcimento da parte dell assicurato, la Compagnia di Assicurazione del responsabile dell incidente formula un offerta di risarcimento o comunica i motivi di rifiuto nei tempi indicati dalla legge: 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i Conducenti/Comandanti coinvolti; 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; 90 giorni da quando ha ricevuto la richiesta danni contenente tutti i requisiti previsti dall art 148 Codice delle Assicurazioni. Garanzie diverse dall R.C.A. L indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro. Quando e come devo pagare? Premio Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (alienazione o furto e rapina totali) il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN. Pagina 8 di 12 DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23

15 Quando comincia la copertura e quando finisce? Durata Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. La sospensione del contratto non è prevista. Come posso disdire la polizza? Clausola di tacito rinnovo Ripensamento dopo la stipulazione Risoluzione In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, per le garanzie diverse dall R.C.A.: - non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto. Non previsto. Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi: distribuzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione; esportazione definitiva del veicolo vendita o deposito in conto vendita furto o rapina A chi è rivolto questo prodotto? Il prodotto è rivolto ai proprietari di natanti che: - debbano adempiere all obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla navigazione del proprio natante; - voglia assicurare il proprio natante per i rischi accessori. Quali costi devo sostenere? Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è: - per la garanzia R.C.A.: 11%; - per le altre garanzie: 13%. Come posso presentare reclami e risolvere le controversie? All Impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23 Pagina 9 di 12

16 Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP fax e mail: reclami.it@ generali.com. Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente fornirà una risposta al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso. All Ivass Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, Roma, fax , PEC ivass@pec. ivass.it, info su: PRIMA DI RICORRERE ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Mediazione Negoziazione assistita Prima di interessare l Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito (Legge 9/8/2013, n 98). L esperimento dell azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa Mogliano Veneto (TV) Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare la conciliazione paritetica per le: - Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi; - Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo ; - Controversie nell ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale; - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm). Pagina 10 di 12 DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23

17 PER QUESTO CONTRATTO L IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod T23 Pagina 11 di 12

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20 Guida alla consultazione Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo costruito la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all utilizzo della tua polizza, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi. Il navigatore è il punto di partenza della guida che stai sfogliando, ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set Informativo GenMar. All interno delle sezioni troverai: Il Tuo Contratto, sezione che illustra i principali documenti contrattuali e la modulistica più utile. Le aree: R.C. Auto con condizioni aggiuntive,, Danni al veicolo,, Tutela legale e, che corrispondono alle diverse necessità di utilizzo del contratto. Contratto - Come si legge il Documento di Polizza. - Come si legge il Certificato di Assicurazione. - Cosa fare in caso d incidente. Responsabilità civile derivante dalla navigazione a motore. Pagina 2 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

21 del Conducente/Comandante e trasportati dall'unità da diporto. in navigazione. Assicurazione per danni all'unità da diporto. Assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore. L area che presenta i riferimenti normativi e le definizioni. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 3 di 68

22 Indice generale

23 Definizioni 11 Norme comuni a tutte le sezioni 18 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio 18 Art. 2 Limiti di operatività 18 Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 19 Art. 4 Foro competente 19 Art. 5 Oneri a carico del Contraente e dell Assicurato 19 Art. 6 Modifiche dell assicurazione 20 Art. 7 Rinvio alle norme di legge 20 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 5 di 68

24 Responsabilità Civile derivante dalla navigazione a motore Art. 1 Oggetto dell assicurazione 21 Art. 2 Esclusioni e rivalsa 22 Art. 3 Modalità per la denuncia dei sinistri 23 Art. 4 Gestione delle vertenze 23 Art. 5 Risoluzione anticipata del contratto 24 Art. 6 Durata ed efficacia dell assicurazione 25 Condizioni Aggiuntive 25 Clausola E Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 25 Clausola G Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano 26 Clausola L Estensione dei limiti di operatività 26 Clausola M Guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti 26 Pagina 6 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

25 del Conducente/Comandante e trasportati dall unità da diporto Art. 1 Oggetto dell assicurazione 27 Art. 2 Esclusioni 28 Art. 3 Situazioni di aggravamento del rischio 29 Art. 4 Somme assicurate e loro suddivisione 29 Art. 5 Invalidità permanente 30 Art. 6 Morte 33 Art. 7 Morte presunta 33 Art. 8 Indennità giornaliera di ricovero 34 Art. 9 Denuncia dell infortunio 34 Art. 10 Criteri d indennizzabilità 35 Art. 11 Controversie - Arbitrato irrituale 35 Art. 12 Esonero denuncia altre assicurazioni 35 Art. 13 Rinuncia all azione di surroga 36 Art. 14 Durata ed efficacia dell assicurazione 36 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 7 di 68

26 in navigazione Art. 1 Oggetto dell assicurazione 37 Art. 2 Limite per anno assicurativo 44 Art. 3 Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 44 Art. 4 Modalità per la richiesta di assistenza 45 Art. 5 Colpa grave 46 Art. 6 Sostituzione del contratto per cambio dell unità assicurata 46 Art. 7 Durata ed efficacia dell assicurazione 46 - Assicurazione per danni all unità da diporto Art. 1 Oggetto assicurato 47 Art. 2 Somma assicurata 48 Art. 3 Operatività della garanzia 48 Art. 4 Rischi assicurati 49 Art. 5 Rischi esclusi 50 Art. 6 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro 51 Art. 7 Accertamento del danno 52 Art. 8 Limite di indennizzo e spese ammesse al risarcimento 52 Art. 9 Perdita totale 52 Pagina 8 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

27 Art. 10 Abbandono 53 Art. 11 Danni parziali 53 Art. 12 Franchigie e scoperti 53 Art. 13 Rinuncia alla rivalsa contro il Comandante o il Conducente 54 Art. 14 Pagamento dell indennizzo 54 Art. 15 Alienazione dell unità da diporto 55 Art. 16 Durata ed efficacia dell assicurazione 55 Condizioni aggiuntive 55 D. Regate Veliche 55 E. Locazione con equipaggio e/o scuola vela/guida 57 F. Locazione a scafo nudo (senza equipaggio) 57 G. Rinuncia all azione di rivalsa per danni da incendio 57 H. Trasferimenti terrestri 57 I. Eventi socio-politici 57 L. Estensione dei limiti di operatività 58 K. Altri danni all apparato motore ed all impianto elettrico 58 M. Acque non protette 58 N. Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica 59 P. Bagagli ed oggetti personali 59 Q. Deroga alla regola proporzionale per danni parziali 59 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 9 di 68

28 Assicurazione per la Responsabilità Civile dell unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore Art. 1 Oggetto dell assicurazione 61 Art. 2 Pluralità di assicurati 63 Art. 3 Navigazione in acque interne 63 Art. 4 Esclusioni 63 Art. 5 Rischi atomici e danni all ambiente 64 Art. 6 Variazione nella persona dell Assicurato e alienazione dell unità da diporto 64 Art. 7 Assicurazioni complementari 65 Art. 8 Denuncia dei sinistri 65 Art. 9 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 65 Art. 10 Recesso in caso di sinistro 65 Art. 11 Proroga dell assicurazione 66 Condizioni particolari 66 D. Regate veliche 66 E. Estensione dei limiti di operatività 66 F. Scuola di vela 66 Pagina 10 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

29 Definizioni Aggravamento del rischio Alaggio Alienazione Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno. Manovra consistente nel trarre in secco il natante. Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del natante (es. vendita, successione caso morte). Anno/annuo/annuale Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell anno di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. Apparato motore Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l invertitore, la linea d asse od il piede poppiero, l elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo. Armamento frazionato Quando l attacco dello strallo di prua dell albero è posizionato ad una altezza inferiore del 95% della lunghezza dell albero stesso, misurata dalla coperta. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 11 di 68

30 Assicurato Nella Sezione Responsabilità Civile derivante dalla navigazione a motore e nella Sezione Responsabilità Civile non derivante dalla navigazione a motore: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Nella Sezione : il Comandante/Conducente ed i trasportati dall unità da diporto. Assicurazione Atto terroristico Boma Nelle altre Sezioni: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Si intende il sinistro subito dall unità da diporto per: usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l Assicurato l utilizzo dell unità da diporto in condizioni normali. Asta su cui viene inferita la base della randa: è collegato all albero dell unità da diporto a vela ed aiuta a mantenere tesa la base della randa e a regolarne l andamento. Certificato di assicurazione Codice (Codice delle Assicurazioni Private) Comandante/ Conducente Pagina 12 di 68 Il documento rilasciato al contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio. Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Il soggetto abilitato al comando e/o alla conduzione del natante/dell unità da diporto al quale è affidata la navigazione dello/a stesso/a nonché la/le persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre del natante/dell unità da diporto. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

31 Contraente Crocette acquartierate La persona fisica o giuridica - anche diversa dall Assicurato - che stipula il contratto. Le crocette dell albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è maggiore o uguale a 21 gradi. Day Hospital La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno. Denuncia Disdetta (solo per la ) Doloso Ebbrezza Esplosione Fiocco Franchigia Furto Genoa Guasto (solo per la ) Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall Assicurato all Impresa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno. Atto con cui il Contraente e/o l Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto assicurativo. Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge. Superamento, da parte del Comandante/Conducente, della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore per il comando e/o la conduzione del natante. Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Vela triangolare fissata all albero di prua. La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell Assicurato e del Contraente per ogni sinistro. La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale). Vela di prua di dimensioni maggiori del fiocco. Il danno subito dall unità da diporto, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 13 di 68

32 Impianto elettrico Impresa Incendio Indennizzo/ Risarcimento Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici. Generali Italia S.p.A. La combustione del natante o di sue parti con sviluppo di fiamma. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma. La somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Inferire Inserire l inferitura della vela all albero, allo strallo, al boma nell apposita canaletta. o Invalidità permanente Istituto di cura Malattia Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o una inabilità temporanea, intendendosi per quest ultima la perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali. La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. L ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. L alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Massimali L importo fino a concorrenza del quale l Impresa presta l assicurazione. Pagina 14 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

33 Mese Natante Nodo Ormeggio Periodo di assicurazione Pirateria Polizza Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. Tutte le unità da diporto indipendentemente dalla loro lunghezza, i motori amovibili di qualsiasi potenza, i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone. L unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora. Serie di operazioni e manovre per fermare, fissare il natante in un porto impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostarlo dalla posizione prescelta. Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa. Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall equipaggio o dai passeggeri di una unità da diporto. Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte. Premio Prestazioni (solo per la ) La somma di denaro dovuta dal Contraente all Impresa quale corrispettivo dell obbligazione da quest ultimo assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge. Le assistenze prestate all Assicurato: tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto dell Impresa. Quadrante La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti. Randa Vela triangolare inserita all albero col suo lato verticale prodiero e al boma con quello inferiore. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 15 di 68

34 Rapina Relitto Ricovero Rischio Rivalsa/Azione di rivalsa Sartie Sartie volanti Scafo Scoperto Scoppio È il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a se o altri un ingiusto profitto (art. 628 del codice Penale). Unità da diporto danneggiata le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale dell unità da diporto stessa al momento del sinistro. La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. La probabilità che si verifichi il sinistro. Il diritto dell Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell Assicurato l importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Ciascuna delle manovre dormienti, in cavo metallico che sostengono lateralmente l albero sotto sforzo (possono essere alte, intermedie e basse). Le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l albero non è dotato di crocette acquartierate. L unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo. Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico del Contraente e dell Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Sinistro L evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Pagina 16 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

35 Spinnaker Struttura Organizzativa (solo per la ) Unità da diporto (unità) Valore commerciale Vela di prua di grandi dimensioni non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa. La struttura di EuropAssistance - P.zza Trento, n Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell Impresa al contatto con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla ssistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell Impresa. Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni. Il valore attribuito all unità da diporto dal corrente mercato dell usato. Varo Vizio occulto Messa in acqua dell unità da diporto (vedasi le considerazioni espresse per la definizione di Alaggio ) che è stata per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.). Vizio latente non scopribile mediante l ordinaria diligenza che compromette l attitudine dell unità da diporto assicurata alla navigazione. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 17 di 68

36 Norme comuni a tutte le sezioni Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio (esclusa la ssistenza in navigazione) Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui all art del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l art. 144 del Codice, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 2 - Limiti di operatività L assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi: a. assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all Impresa o all intermediario; Pagina 18 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

37 b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l Impresa; c. denaro contante, nel limite dell importo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per annualità assicurativa con riferimento ai premi relativi alle garanzie diverse da quelle di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, in navigazione e dei Conducenti/Comandanti e trasportati dall unità da diporto; d. denaro contante, nel limite dell importo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna rata di premio con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, in navigazione e dei Conducenti/Comandanti e trasportati dall unità da diporto. È comunque rimessa all Agenzia (o Ufficio), cui è assegnato il contratto, la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati all Impresa o all intermediario. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. L Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati. In tale ultima fattispecie l Impresa rilascia il duplicato previa restituzione dei documenti stessi deteriorati. L Impresa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Art. 4 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. Art. 5 - Oneri a carico del Contraente e dell Assicurato Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 19 di 68

38 Art. 6 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana. Pagina 20 di 68 Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23

39 - Responsabilità civile derivante dalla navigazione a motore Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in Polizza. Estensioni - Coperture sempre incluse L assicurazione è inoltre operante per i rischi sottoindicati non compresi nell assicurazione obbligatoria in base al Codice. Le somme indicate nella Polizza (massimali) sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sottoindicati. Navigazione o giacenza in acque private L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod T23 Pagina 21 di 68

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