I nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocinio

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1 I nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocinio Francesco Maresca Provincia di Varese 19 settembre 2018

2 L entrata in vigore I nuovi Indirizzi sono stati approvati con DGR 7763 del 17 gennaio 2018 e sono entrati in vigore a partire dall 11 giugno Per il testo: Si applicano a: tirocini extracurriculari, extracurriculari estivi per studenti e curriculari. Non si applicano a: tirocini transnazionali (Lifelong Learning Programme), tirocini per extracomunitari (disciplinati dal Dduo 12/12/2016 n. 909) e tirocini di inclusione sociale (disciplinati dal DGR 25/7/2016 n. 5451).

3 1. Eliminato il tirocinio orientativo I tirocini Extracurriculari sono stati accorpati nell unica tipologia formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavorativo ; pertanto non sussiste il tirocinio orientativo con i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi. Tutto rientra nella categoria del TIROCINIO EXTRACURRICULARE che si rivolge alle persone in stato di disoccupazione, ai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno in costanza di rapporto di lavoro (CIG), a lavoratori a rischio di disoccupazione, a lavoratori occupati in cerca di altra occupazione e a soggetti disabili e svantaggiati (ex l. n. 381/1991, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, vittime di violenza, vittime di tratta).

4 2. Il tirocinio extracurriculare per studenti Una novità è l introduzione del Tirocinio extracurriculare rivolto a studenti solo per il periodo estivo il cui soggetto promotore è esclusivamente il CPI. Mentre, nulla è cambiato per i tirocini estivi curriculari, previsti nei relativi piani di studio, per i quali l attivazione è riservata all istituto scolastico presso cui risulta iscritto il tirocinante. Nel caso di tirocinio extracurriculare non è necessario inserire Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) o Patto di servizio (PSP), a meno che lo studente non lo richieda. E richiesta la comunicazione obbligatoria (COB). I Centri per l Impiego possono avvalersi della collaborazione dell Istituto scolastico per la redazione del PFI e per il tutoraggio. In tal caso, la Convenzione dovrà essere sottoscritta anche dal rappresentante scolastico (convenzione a triplice firma).

5 3. Esclusione di professionisti abilitati Non possono essere attivati tirocini a favore di professionisti qualificati o abilitati nell esercizio di professioni regolamentate (Par. 3.2). Un elenco indicativo, non esaustivo, di professioni regolamentate è all indirizzo: A titolo semplificativo citiamo quella di avvocato, oppure di acconciatore e di estetista. La ratio della clausola è di evitare un utilizzo improprio in sostituzione di professionisti. Restano naturalmente attivabili i tirocini curriculari nei percorsi formativi.

6 4. Divieto su mansioni elementari QRSP Quadro Regionale degli Standard Professionali Il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) definisce e classifica l'insieme dei profili professionali, declinati in competenze. L EQF (European Qualification Framework) è composto da 8 livelli ed è una griglia di referenziazione per mettere in relazione le diverse qualifiche/titoli rilasciati nei paesi UE. Ogni profilo può avere più competenze e ogni competenza ha un suo EQF. Nel Progetto bisogna indicare almeno due competenze/eqf e almeno una tecnico professionale.

7 4. Divieto su mansioni elementari Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per attività elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata. Sono da ritenersi tali le attività riconducibili al livello EQF 1. In verità il QRSP di Regione Lombardia indica tutte le competenze e gli EQF, per cui sono attivabili i tirocini. Non indica esplicitamente quali sono le mansioni elementari. Si procede quindi per esclusione. Facciamo un esempio: lavori di pulizie, semplice manovalanza ecc. A tal proposito si ricordi che i Tirocini per disabili e svantaggiati non sono interessati da questo divieto.

8 5. Limitazioni: in caso di precedenti lavorativi, sostituzioni per picchi, maternità Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per la sostituzione di lavoratori nei periodi di picco dell attività per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per ruoli necessari all organizzazione. Non può essere messo in tirocinio il lavoratore che ha prestato nella medesima azienda lavoro dipendente o altre forme di collaborazione nei due anni precedenti all avvio del tirocinio, oppure prestazioni di lavoro accessorio nei sei mesi precedenti l avvio di tirocinio per un totale superiore a trenta giorni anche non consecutivi (Par. 3.2).

9 5. Limitazioni: in caso di sostituzioni di lavoratori licenziati Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per la sostituzione nella stessa mansione di lavoratori licenziati nel corso dei 12 mesi precedenti all attivazione (con eccezione di licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo). Nel progetto formativo (PFI) l azienda dichiara

10 6. Limitazioni: procedure concorsuali Non possono essere attivati tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui siano sottoscritti accordi con le organizzazioni sindacali che ne prevedono la possibilità (Par. 3.2). Per procedure concorsuali si intendono tutte le procedure promosse quando un imprenditore è insolvente, ovvero incapace di saldare i debiti con i creditori: -Fallimento -Concordato preventivo -Liquidazione coatta amministrativa. Si ricorda che nel caso di concordato con continuità aziendale (cessione unitaria di azienda o di ramo di azienda) può essere adottato il trattamento di CIGS, ma non c è la possibilità di attivare tirocini.

11 7. Durata minima e massima E stata introdotta la durata minima dei tirocini. In particolare: due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese; 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo. La durata massima e la possibilità di proroga sono correlate al livello delle competenze referenziate con EQF. In particolare: sei mesi per i tirocini extracurriculari se prevedono l acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3 dodici mesi per i tirocini extracurriculari se prevedono l acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4; due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

12 7. Durata massima e EQF 1 Esempio - un ESPERTO DI MARKETING deve acquisire due competenze: 1) Effettuare il controllo dell'implementazione del piano di marketing (EQF: 4); 2) Effettuare la definizione del posizionamento aziendale (EQF: 5). Può fare fino a 12 mesi. 2 Esempio un 11.9 FOTOGRAFO nella prima fase deve acquisire competenze di EQF 3 (Effettuare sviluppo e stampa della fotografia); per questo motivo si fissa una durata di 6 mesi. Per la seconda fase l azienda comunica che l obiettivo sarà di acquisire competenze di EQF 4 (Trattare l'immagine fotografica). Sarà allora possibile prorogare fino a 12 mesi.

13 7. Durata massima e sospensione In caso di sospensione del tirocinio (per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate dell azienda di almeno 15 giorni solari esplicitamente indicate nel Progetto Formativo) non sussiste l obbligo di corresponsione dell indennità di partecipazione durante il periodo medesimo di sospensione. Suddetto periodo non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

14 8. Limiti numerici I limiti numerici sono gli stessi del precedente regolamento. Si ricorda tra l altro che ai tirocini curriculari non si applicano vincoli numerici. L unica novità è che è stato introdotto un complesso meccanismo di deroga ai limiti (oltre il contingentamento al 10%) per le aziende con più di 20 addetti a tempo indeterminato. Le nuove attivazioni sono subordinate a quote (dal 20 al 100%) di assunzioni di almeno 6 mesi dei tirocinanti avviati negli ultimi 24 mesi. I nostri CPI hanno predisposto un apposito modulo per dichiarare questa condizione, a completamento di quanto indicato nel progetto formativo (PFI).

15 8. Limiti numerici e deroga

16 9. L indennità e la Naspi L indennità sale a 500 per un attività a tempo pieno, a 400 in caso di buoni pasto o mensa e a 350 per un impegno giornaliero non superiore a 4 ore. Inoltre l indennità deve essere erogata per intero a fronte di una partecipazione pari all 80%; se la partecipazione è inferiore l indennità viene ridotta proporzionalmente fermo restando il minimo di 300 mensili. Nel caso di beneficiari di sostegno al reddito non vige l obbligo di corresponsione dell indennità. Le aziende hanno la facoltà di erogare un contributo: - fino a concorrenza di 500 per i percettori di CIG; - anche oltre 500 per i percettori di Naspi. Le somme corrisposte al tirocinante sono reddito assimilato al lavoro dipendente (Par. 3.8).

17 10. Limiti al tutoraggio del promotore I nuovi indirizzi (Par. 2.3) stabiliscono che il tutor del soggetto promotore possa accompagnare fino a un massimo di venti tirocini extracurriculari contemporaneamente. L interpretazione più semplice è che ogni tutor del promotore non possa attivare contemporaneamente più di 20 tirocini. La FAQ 8 di Regione Lombardia dà una interpretazione più permissiva: il tutor avrebbe un limite di azioni di verifica per un numero di tirocinanti non superiore a 20 su base giornaliera. Sul punto, soprattutto in considerazione del fatto che questa è una disposizione applicata su tutto il territorio nazionale, era d uopo fare un confronto con l Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che ha confermato l interpretazione più restrittiva.

18 11. Verifica quindicinale con il tirocinante Sempre in merito alla disciplina della tutorship (Par. 2.3) si stabilisce che il tutor del soggetto promotore deve contattare il tirocinante e fare una azione di verifica della sua attività almeno una volta ogni quindici giorni. Per venire incontro a questa disposizione i CPI della Provincia di Varese richiedono al tirocinante l invio del registro di presenza ogni quindici giorni. Oltre a questo la tutorship potrà prevedere scambio di mail, telefonate, incontri e visite. Alla fine del tirocinio il tutor aziendale e il tirocinante dovranno consegnare al soggetto promotore una scheda di valutazione.

19 12. Previsione di un dossier individuale per i tirocinanti Il soggetto ospitante nomina un tutor che può seguire contemporaneamente fino a tre tirocinanti. Il tutor è responsabile dell attuazione del progetto e dell affiancamento. Tra le novità c è la compilazione del Dossier individuale del tirocinante. Si tratta di una evoluzione della precedente scheda di valutazione. L aspetto più innovativo è che nella valutazione sia delle competenze tecniche che di quelle relazionali, si chiede di indicare le modalità di accertamento (osservazione on the job, colloquio tecnico, peer review ) ed eventuali evidenze a supporto (risultanze di prove, documentazione relativa a prodotti/servizi realizzati, note disciplinari ).

20 12. Previsione di un dossier individuale per i tirocinanti A = Eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia); B = Ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità); C = Adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità); D = Sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con un superiore); E = Bassa (ha praticato l attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri).

21 13. Chiarimenti sul tirocinio transnazionale Il tirocinio transnazionale è escluso dall ambito di applicazione del nuovo regolamento perché realizzato nell ambito di specifici progetti europei (Lifelong Learning Programme). Un cittadino europeo può soggiornare in Italia e sottoscrivere un tirocinio secondo il regolamento vigente. Regione Lombardia ha inoltre emanato una specifica disciplina per i tirocini da attivare con tirocinanti provenienti da paesi extraue: Dduo 12/12/16 n. 909.

22 14. Chiarimenti sul tirocinio presso aziende multilocalizzate Gli indirizzi regionali (Par. 3.1) stabiliscono che, nel caso di azienda con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla Regione nel cui territorio il tirocinio stesso è realizzato o, in alternativa, dove il soggetto ospitante ha la sede legale. In fase transitoria, regione Lombardia in una nota suggerisce di optare per la sede legale e di accentrare le COB presso il SIU della Provincia in cui è ubicata la sede legale. Attualmente c è il problema che la Piattaforma regionale Gefo non riconosce le COB di altre regioni. Si sta cercando comunque di rimediare a questo inconveniente tecnico.

23 15. Piattaforma dei tirocini Entro 30 giorni dall attivazione del tirocinio, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell apposito Portale Gefo di Regione Lombardia ( indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria. Si tratta di una Piattaforma per registrare i tirocini extracurriculari a livello regionale per il loro monitoraggio. La registrazione viene fatta richiamando la COB e i suoi dati. Non è possibile procedere se non si inserisce una QRSP e relativo EQF.

24 15. Controllo ispettivo e estensione delle sanzioni anche al soggetto promotore Il controllo ispettivo spetta all INL, in collaborazione con le Regioni, secondo le indicazioni operative della circolare 8/2018. Sono previste violazioni non sanabili (limiti numerici, durate ) e violazioni sanabili (inadempienza dei compiti dei tutor, violazioni di convenzioni o piani formativi ). Nel primo caso si procede all intimazione alla cessazione del tirocinio e all interdizione fino a 12 mesi rivolta al soggetto promotore e/o ospitante. Nel secondo, si invita alla regolarizzazione e in caso di inerzia, si procede con le sanzioni. La novità è l estensione delle sanzioni anche al soggetto promotore.

25 I CPI come soggetti promotori 1. La convenzione La convenzione è sottoscritta presso il Centro per l impiego dai rappresentanti legali o dai loro delegati (allegare delega alla firma e copia del documento di identità del delegante) e dal Responsabile del CPI. Ha durata di 36 mesi. Ai sensi del d.p.r. 131 del 26/4/1986, la convenzione è soggetta a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da ogni 4 facciate). L originale della convenzione necessita di 1 marca da bollo di All azienda verrà data una copia (FAQ 39). Un altra novità è che sia la copertura assicurativa INAIL che RC (Responsabilità Civile) sono a carico del soggetto ospitante.

26 I CPI come soggetti promotori 2. Il progetto Il progetto deve essere compilato relativamente ai dati del tirocinante, dell azienda (soggetto ospitante) ed è sottoscritto dai rappresentanti legali o dai loro delegati, dal tutor del Centro per l Impiego e dal tirocinante. Devono essere dettagliati: Durata ed articolazione oraria del tirocinio Attività oggetto del tirocinio e gli obiettivi dell esperienza Indennità di partecipazione. Per l attivazione di un tirocinio extracurriculare il PFI deve contenere almeno 2 competenze di cui almeno una tecnico professionale. Non è possibile avviare tirocini che riguardino esclusivamente competenze di base e trasversali.

27 I CPI come soggetti promotori 2. Il progetto Nel PFI non è più necessario indicare i corsi sulla sicurezza ex D.Lgs 81/2008. Si riassumono le Misure di tutela e degli obblighi stabiliti dal D.Lgs n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante: formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell art. 37, formazione generale e formazione specifica (Dovranno essere documentate al Centro per l impiego competente entro 60 giorni dall inizio del tirocinio: il mancato adempimento, comporta l interruzione del tirocinio art. 7 della Convenzione e la decadenza della Convenzione per gravi inadempienze art. 9 della Convenzione); sorveglianza sanitaria (visita medica) ai sensi dell art. 41; informazione ai lavoratori ai sensi dell art. 36.

28 I CPI come soggetti promotori 3. Preselezione e Tempi standard Nel caso in cui l'azienda non abbia già individuato il tirocinante, l azienda può rivolgersi all ufficio preselezione del Centro per l Impiego che, interrogando la propria banca dati, proporrà una rosa di persone interessate a questa esperienza da sottoporre all'azienda. La ricerca può essere ampliata diffondendo l'offerta, in forma anonima, tramite la rete dei servizi InFormaLavoro, settimanali e siti di offerte di lavoro, quotidiani locali. La ricezione e la scrematura dei curriculum in risposta agli annunci pubblicati viene effettuata gratuitamente dai Centri per l'impiego. Ricerca candidati Attività di matching tirocinante/azienda Convenzionamento dell azienda ospitante e progettazione del tirocinio Corsi 81/08 e invio attestati al CPI Monitoraggio esiti occupazionali di ogni tirocinio 3 settimane 1 settimana 1 settimana 60 giorni entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio

29 I CPI come soggetti promotori 3. Attestazione del tirocinio Alla fine del tirocinio, come detto, il tutor aziendale, in accordo con il tutor del CpI, dovrà predisporre il Dossier Individuale. Sulla base di tale dossier e del registro presenze verrà rilasciato al tirocinante un attestato che indica le attività svolte che sono quelle indicate nel PFI e verificate mediante Registro e le competenze sviluppate con relativa valutazione del tutor sulla base del PFI e del dossier.

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