D. G. R del 3 giugno 2013
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1 D. G. R del 3 giugno 2013 Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti
2 TIROCINI EXTRACURRICULARI Il tirocinio è una misura formativa, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l arricchimento del bagaglio di conoscenze, l acquisizione di competenze professionali e l inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro LIMITE DI ETA MINIMO 16 ANNI OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO
3 TIROCINI EXTRACURRICULARI NORMATI DALLA DGR n Tirocinio formativo e di orientamento. E finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Durata. Max 6 mesi (proroghe comprese) Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro. E finalizzato a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro ed è rivolto a persone inoccupate e disoccupate. Durata. Max 6 mesi (proroghe comprese) Tirocinio rivolto a disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati. E finalizzato a percorsi di recupero sociale, formativo ed orientamento, di inserimento/reinserimento Durata. Max 24 mesi per i disabili/12 mesi per svantaggiati e particolarmente svantaggiati (proroghe comprese) Tirocini estivi. Approvata disciplina sulle deroghe
4 SOGGETTI PROMOTORI Province e CPI Università e ist. di istruzione universitaria (statali/non statali) abilitati al rilascio di titoli accademici Istituzioni scolastiche Istituzioni formative private Soggetti pubblici/privati, accreditati dalla RP alla gestione dei SpL Soggetti accreditati dalla RP per l'erogazione di servizi di FP e O Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 Comunità terapeutico riabilitative e cooperative sociali (iscritte negli elenchi regionali); enti gestori istituzionali delle attività socio assistenziali ASL Comuni, camere di commercio, associazioni ed enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione Enti bilaterali Agenzie ed enti in house del MLPS
5 SOGGETTI OSPITANTI Deve essere in regola con L.68/99 e con applicazione dei contratti collettivi di lavoro Si impegna a rispettare normativa in materia di sorveglianza sanitaria e fornire al tirocinante sufficiente ed adeguata formazione LIMITI DI ATTIVAZIONE IMPRESE CHE ABBIANO IN CORSO SOSPENSIONI DI LAVORATORI, LIMITATAMENTE ALLE AREE ORGANIZZATIVE ED ALLE FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTI A TERMINE NEI PERIODI DI PICCO DELLE ATTIVITA IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN MALATTIA, MATERNITA O FERIE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE CHE RICOPRA RUOLI NECESSARI ALL ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE STESSO. NEL CASO DI LICENZIAMENTI SIA COLLETTIVI CHE INDIVIDUALI O PLURIMI OER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO NEI 6 MESI ANTECEDENTI IL SOGGETTO OSPITANTE NON PUO REALIZZARE PIU DI UN TIROCINIO CON IL MEDESIMO TIROCINANTE
6 SOGGETTI OSPITANTI LIMITI NUMERICI datori con 0 dipendenti, imprenditori e liberi professionisti, di qualsiasi settore di attività (no lavoro domestico) 1 tirocinante unità operative con max 5 dipendenti 1 tirocinante unità operative con n. dipendenti compreso tra 6 e 20 Non più di 2 tirocinanti contemporaneamente unità operative con 21 o più dipendenti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente (arrotondamento unità sup.) Nel caso in cui il datore di lavoro senza dipendenti subordinati ospiti un tirocinante, deve seguirlo in modo costante durante l orario nel quale il tirocinio viene svolto Sono esclusi dai limiti sopra indicati i tirocini a favore di disabili, persone svantaggiate e particolarmente svantaggiate.
7 SOGGETTI OSPITANTI LIMITI DI ATTIVAZIONE PER I SOGGETTI OSPITANTI L utilizzo dell istituto dei tirocini formativi e di orientamento e d inserimento/reinserimento NON È AMMESSO: nelle imprese che abbiano in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla CIGO, CIGS o CIGD limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate nei confronti delle persone disabili ai sensi dell art. 1, L. 68/99, qualora l azienda abbia in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla CIGO, CIGS o CIGD e tra i soggetti coinvolti siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione in sostituzione di lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione del soggetto ospitante per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo (V. referenziazione CP ISTAT2011) Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio L impegno dei tirocinanti presso l impresa ospitante non deve superare l orario previsto dal CCNL di riferimento
8 COMPITI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORE supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nelle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; individuare un referente o tutor; promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso l accompagnamento e il monitoraggio in itinere; rilasciare, in collaborazione con il soggetto ospitante, l attestazione dei risultati, specificando competenze, abilità e conoscenze acquisite; OSPITANTE stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore; designare un tutor che affianchi il tirocinante sul luogo di lavoro. (max 3 tirocinanti per tutor); assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio in coerenza con il progetto formativo; valutare l esperienza del tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell attestazione dell attività svolta e delle competenze acquisite il soggetto PROMOTORE è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL e per la responsabilità civile verso terzi TIROCINANTE svolgere le attività previste dal progetto formativo; rispettare le disposizioni di cui all art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ( Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
9 TUTORSHIP Il soggetto promotore individua un referente o tutor che: collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio; programma e coordina l organizzazione del tirocinio; monitora l andamento del tirocinio; acquisisce dal tirocinante elementi in merito all esperienza svolta ed agli esiti della stessa; concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell attestazione finale Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile di: attuare il piano formativo e supervisionare il percorso formativo; inserire e affiancare il tirocinante sul luogo di lavoro; promuovere l acquisizione delle competenze del tirocinante, anche coordinandosi con altri lavoratori dell azienda; aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente I tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante collaborano per: favorire l apprendimento del tirocinante; garantire il monitoraggio del percorso formativo, attraverso verifiche in itinere e finali attestare l attività svolta e le eventuali competenze acquisite dal tirocinante
10 INDENNITA DI PARTECIPAZIONE Al tirocinante DEVE essere corrisposta un indennità per la partecipazione al tirocinio E prevista un indennità di partecipazione minima mensile di 300,00 lordi corrispondente all impegno massimo di 20 ore settimanali Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un indennità di partecipazione minima mensile pari a 600,00 lordi L erogazione dell indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o in accordo con soggetti terzi attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o percettori di forme di sostegno al reddito (A.S.), l'indennità non viene corrisposta. Il soggetto ospitante è tenuto però a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto e trasporto, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi L indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante la non configurabilità del tirocinio quale attività lavorativa, né il tirocinio né la percezione dell indennità, comportano la perdita dello stato di disoccupazione
11 CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO I soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati devono stipulare una convenzione sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali La convenzione deve essere sottoscritta da entrambe le parti, datata e registrata con protocollo del soggetto promotore prima di accedere alla successive fasi. Il soggetto promotore è tenuto a conservare la copia originale della convenzione. La convenzione è un documento che disciplina i rapporti di collaborazione e reciproci impegni tra i due soggetti (promotore e ospitante) per l attivazione di uno o più tirocini. Il progetto formativo è il documento che formalizza, in un momento successivo, il percorso di tirocinio previsto nell ambito della suddetta convenzione e coinvolge il terzo soggetto necessario per la realizzazione del tirocinio stesso, ossia il tirocinante. PORTALE TIROCINI
12 ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FASI PER L ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO Stipula della convenzione Trasmissione della comunicazione obbligatoria Definizione del progetto formativo
13 TRASMISSIONE DELLA COB - ATTIVAZIONE Dovrà essere effettuata a cura del soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali amministrativi (GECO). Deve essere indicata la DATA DI EFFETTIVO AVVIO del tirocinio. Nella necessità di dover anticipare o ritardare l avvio effettivo del tirocinio rispetto alla data dichiarata nella comunicazione obbligatoria, è possibile: entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione obbligatoria provvedere ad una comunicazione obbligatoria di RETTIFICA, modificando la data di effettivo avvio del tirocinio. Si ricorda che in caso di anticipo dell'avvio del tirocinio rispetto alla data di comunicazione (che deve essere antecedente almeno di un giorno) si incorre nella sanzione amministrativa. dal 6 giorno e fino alla data di avvio indicata nella comunicazione obbligatoria la comunicazione deve essere ANNULLATA e si deve provvedere ad una nuova comunicazione obbligatoria, con la nuova data di inizio del rapporto di tirocinio. In casi eccezionali per cui la COB diventi efficace senza che il tirocinio venga effettivamente avviato, si rende necessaria una verifica della situazione presso il CpI di competenza.
14 DEFINIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO Avviene su PORTALE TIROCINI a cui possono accedere Soggetto PROMOTORE Soggetto OSPITANTE Entrambi intervengono nella sua stesura Si procede individuazione della figura professionale REPERTORIO REGIONALE Il documento dovrà essere stampato, sottoscritto e allegato al progetto formativo in quanto parte integrante dello stesso L originale del progetto formativo e l allegato dovranno essere conservati a cura del soggetto promotore
15 DISPOSIZIONI OPERATIVE da ricordare: Queste fasi devono essere CONCLUSE entro l avvio effettivo del tirocinio (ossia della data indicata nella comunicazione obbligatoria). Stipula della convenzione Trasmissione della comunicazione obbligatoria Definizione del progetto formativo
16 GESTIONE DEL TIROCINIO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO Il progetto formativo può essere aggiornato anche dopo l avvio del percorso di tirocinio. Non è richiesta una specifica comunicazione obbligatoria. Non possono essere variati gli elementi fondamentali del tirocinio: i tre soggetti coinvolti e il periodo di tirocinio, salvo la possibilità di proroga. PROROGA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI TIROCINIO E possibile effettuare proroghe del tirocinio purché non si superi la durata complessiva prevista dalla normativa. In caso di proroga occorre effettuare una comunicazione obbligatoria ed accedere nuovamente al Portale dove è possibile modificare o confermare il progetto formativo. Il progetto confermato o modificato dovrà essere nuovamente stampato e sottoscritto. Si provvede alla chiusura del progetto formativo con conseguente valutazione delle competenze acquisite e rilascio dell attestato
17 GESTIONE DEL TIROCINIO SOSPENSIONE Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati INTERRUZIONE Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo
18 TRASMISSIONE DELLA COB - TERMINE Se il termine del tirocinio non corrisponde alla data di scadenza naturale del tirocinio, e cioè alla data di fine rapporto dichiarata, si procede nel seguente modo: CONCLUSIONE ANTICIPATA CONCLUSIONE POSTICIPATA CONCLUSIONE NEI TEMPI PREVISTI comunicazione obbligatoria di cessazione comunicazione obbligatoria di proroga non occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione
19 GARANZIE ASSICURATIVE il soggetto promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo
20 CONCLUSIONE DEL TIROCINIO Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le competenze, abilità, e conoscenze eventualmente acquisite (gli standard di attestazione verranno appositamente definiti dalla Regione Piemonte) Per la descrizione delle competenze il riferimento è: una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale ovvero, nelle more della sua istituzione: il Repertorio regionale per i tirocini formativi e di orientamento, i profili professionali del CCNL per quelli di inserimento/reinserimento lavorativo
21 Informazioni amministrative e normative Tel Assistenza tecnica
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