Convenzione del 3 settembre 1976 istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)
|
|
- Artemisia Volpi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Convenzione del 3 settembre 1976 istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) RS ; RU Emendamenti della Convenzione e dell Accordo operativo Adottati dall Assemblea di INMARSAT il 19 gennaio 1989 Entrati in vigore per la Svizzera il 26 giugno 1997 Traduzione 1 Preambolo Il terzo paragrafo del Preambolo è sostituito con il testo seguente: Tenuto conto dell importanza che rivestono i trasporti marittimi, aerei e terrestri per il commercio mondiale, Il settimo paragrafo del Preambolo è sostituito con il testo seguente: Dichiarando che un sistema marittimo a satelliti deve essere aperto anche alle comunicazioni aeronautiche e mobili terrestri, come pure alle comunicazioni via acqua che non fanno parte dell ambiente marino, nell interesse di tutti i Paesi, Art. 1 Definizioni Il paragrafo f) dell articolo 1 è sostituito con il testo seguente: f) il termine «nave» indica un imbarcazione di qualsiasi tipo usata nell ambiente marino o in acque non facenti parte dell ambiente marino e include fra l altro i congegni a portanza dinamica, i sommergibili, i natanti e le piattaforme non ancorate in permanenza; Alla fine dell articolo 1, sono aggiunte le nuove definizioni seguenti: i) il termine «stazione terrestre mobile» indica una stazione terrestre del servizio mobile via satellite destinata a essere utilizzata in movimento o durante le soste in punti non determinati; j) il termine «stazione terrestre di terra» indica una stazione terrestre del servizio fisso via satellite o, in determinati casi, del servizio mobile via satellite, situata in un determinato punto al suolo o all interno di una zona determinata al suolo e destinata ad assicurare il collegamento di connessione del servizio mobile via satellite. 1 Dal testo originale francese (RO )
2 Art. 3 Finalità I paragrafi 1 e 2 dell articolo 3 sono sostituiti con il testo seguente: 1. Finalità dell Organizzazione è porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime e, per quanto possibile, quelle aeronautiche e mobili terrestri, come pure le comunicazioni nelle acque non facenti parte dell ambiente marino, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso, quelle per la salvaguardia della vita umana e quelle per i servizi della circolazione aerea, nonché l efficienza e la gestione dei trasporti via mare, aria e terra, i servizi marittimi, aeronautici e altri servizi mobili di corrispondenza pubblica e le possibilità di radiointercettazione. 2. L Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessità di comunicazioni marittime, aeronautiche, nonché di altre comunicazioni mobili. Art. 7 Accesso al settore spaziale I paragrafi 1, 2 e 3 dell articolo 7 sono sostituiti con il testo seguente: 1. Il settore spaziale INMARSAT dovrà essere aperto all uso da parte delle navi e degli aeromobili di tutti i Paesi, nonché delle stazioni terrestri mobili di terra, alle condizioni che saranno decise dal Consiglio. Nel fissare tali condizioni, il Consiglio non dovrà procedere a discriminazioni tra le navi, gli aeromobili o le stazioni terrestri mobili di terra sulla base della loro nazionalità. 2. Il Consiglio potrà autorizzare l accesso al settore spaziale INMARSAT a stazioni terrestri situate su strutture operanti nell ambiente marino, diverse dalle navi, e a stazioni terrestri mobili situate su punti fissi al suolo, se e finché l utilizzo di tali stazioni di terra non rischia di ostacolare in maniera significativa l erogazione dei servizi mobili via satellite. 3. Le stazioni terrestri di terra comunicanti tramite il settore spaziale INMARSAT dovranno essere su un territorio di terraferma posto sotto la giurisdizione di una Parte e saranno interamente di proprietà delle Parti o degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Il Consiglio potrà autorizzare deroghe a tale norma se riterrà che ciò sia nell interesse dell Organizzazione. Alla fine dell articolo 7, è aggiunto il nuovo paragrafo seguente: 4. L utilizzazione del settore spaziale INMARSAT da parte di stazioni terrestri mobili situate nel perimetro di un territorio terrestre posto sotto la giurisdizione di uno Stato è sottoposta alle norme applicabili alle radiocomunicazioni di tale Stato e non dovrà pregiudicare la sicurezza dello stesso Stato. 3366
3 Art. 12 Assemblea Funzioni La lettera c) del paragrafo 1 dell articolo 12 è sostituita con il testo seguente: c) autorizza, su raccomandazione del Consiglio, la messa in funzione di impianti addizionali del settore spaziale il cui scopo speciale o primario sia quello di assicurare servizi di intercettazione radio, di soccorso o di sicurezza. Tuttavia, gli impianti del settore spaziale destinati a fornire servizi marittimi e aeronautici, nonché altri servizi mobili, di corrispondenza pubblica possono essere utilizzati senza questa autorizzazione per le telecomunicazioni a fini di soccorso, di sicurezza e di intercettazione radio; Art. 15 Consiglio Funzioni Le lettere a), c) e h) dell articolo 15 sono sostituite con il testo seguente: a) determinazione delle esigenze relative alle telecomunicazioni marittime, aeronautiche, nonché ad altre telecomunicazioni mobili via satellite e adozione delle politiche, dei piani, dei programmi, delle procedure e delle misure relative alla progettazione, messa a punto, costruzione, impianto, acquisizione mediante acquisto o affitto, sfruttamento, mantenimento e utilizzo del settore spaziale INMARSAT, incluse le stipule dei contratti al fine di assicurare tutti i necessari servizi di lancio per rispondere a tali esigenze; c) adozione di criteri e procedure di approvazione di stazioni terrestri di terra, di stazioni terrestri mobili e di stazioni terrestri di strutture in ambiente marittimo che debbono avere accesso al settore spaziale INMARSAT nonché di verifica e di sorveglianza del funzionamento di stazioni terrestri aventi accesso a tale settore e che ne facciano uso. Nel caso di stazioni terrestri mobili, i criteri debbono essere abbastanza precisi da consentirne l uso discrezionale da parte delle autorità nazionali incaricate della concessione di licenze di utilizzazione, in vista dell approvazione per tipo; h) determinazione delle disposizioni da adottare per la consultazione su base permanente di organismi riconosciuti dal Consiglio come rappresentanti i proprietari di navi, gli esercenti di aeromobili e i gestori di trasporti terrestri, il personale dei trasporti marittimi, aeronautici e terrestri e altri utenti delle telecomunicazioni marittime e aeronautiche, nonché di altre telecomunicazioni mobili; Art. 21 Invenzioni e informazioni tecniche I paragrafi 2 lettera b) e 7 lettera b) comma i) sono sostituiti con il testo seguente: 2. b) il diritto di comunicare e di far comunicare tali invenzioni e tali informazioni tecniche alle Parti, ai Firmatari e a chiunque altro dipenda dalla giurisdizione di una Parte, nonché il diritto di utilizzare, autorizzare o di fare autorizzare Parti, Firmatari o tali altre persone a utilizzare quelle invenzioni e informazioni tecniche a titolo gratuito in relazione al settore spaziale INMARSAT e 3367
4 a qualsiasi altra stazione terrestre mobile o stazione terrestre di terra funzionante in collegamento con questa. 7. b) i) a titolo gratuito per quanto riguarda il settore spaziale INMARSAT o qualsiasi altra stazione terrestre di terra o stazione terrestre mobile operante in collegamento con essa; Art. 32 Firma e ratifica Il paragrafo 3) dell articolo 32 è sostituito con il testo seguente: 3. Allorché diviene Parte della presente convenzione o in qualsiasi momento dopo questa data, uno Stato può fare conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, quali sono i registri marittimi, gli aeromobili e le stazioni terrestri mobili di terra sotto la sua autorità e le stazioni terrestri di terra sotto la sua giurisdizione alle quali si applicherà la convenzione. Accordo operativo Art. V Quote d investimento Il paragrafo 2 dell articolo V è sostituito con il testo seguente: 2. Per la determinazione delle quote di investimento, l utilizzazione nei due sensi sarà divisa in due parti uguali, una corrispondente al territorio, una corrispondente alla stazione terrestre mobile. La parte corrispondente alla nave, all aeromobile o alla stazione terrestre mobile di terra da cui proviene o a cui è destinato il traffico sarà attribuita al Firmatario designato dalla Parte che esercita la sua autorità sulla nave, sull aeromobile o sulla stazione terrestre mobile di terra. La parte corrispondente al territorio del Paese dal quale proviene o al quale è destinato il traffico verrà attribuita al Firmatario designato dalla Parte corrispondente al territorio dal quale proviene o al quale il traffico è destinato. Tuttavia allorché per un dato Firmatario il rapporto fra le parti corrispondenti alla stazione terrestre mobile e le parti corrispondenti al territorio è superiore al rapporto 20:1, a tale Firmatario sarà attribuita, dopo che egli ne avrà fatto richiesta al Consiglio, una quota di utilizzazione equivalente a due volte la parte corrispondente al territorio oppure ad una quota di investimento dello 0,1 per cento se questa è più elevata. Ai fini del presente paragrafo si considerano navi le strutture utilizzate nell ambiente marino per le quali il Consiglio ha autorizzato l accesso al settore spaziale INMARSAT. Art. XIV Approvazione delle stazioni terrestri Il paragrafo 2 dell articolo XIV è sostituito con il testo seguente: 2. Qualsiasi richiesta per tale approvazione sarà presentata all Organizzazione dal Firmatario designato dalla Parte sul territorio della quale la stazione terrestre di terra è o sara situata, o dalla Parte o dal Firmatario designato dalla Parte sotto l autorità della quale la stazione terrestre mobile o la stazione terrestre situata su una struttura operante in ambiente marino ottiene la licenza oppure, nel caso di stazioni terrestri 3368
5 di terra e di stazioni terrestri mobili situate su un territorio, su una nave, su un aeromobile o in una stazione terrestre su una struttura operante in ambiente marino che non sia sotto la giurisdizione di una Parte, da un organismo delle telecomunicazioni autorizzato. 3369
6 3370
Convenzione del 3 settembre 1976 istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite (Inmarsat)
Convenzione del 3 settembre 1976 istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite (Inmarsat) RS 0.784.607; RU 1989 1926 Emendamento della Convenzione e dell Accordo
DettagliConvenzione istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)
Traduzione 1 Convenzione istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) Conclusa a Londra il 3 settembre 1976 Approvata dall Assemblea federale
DettagliVersion date: International Outer Space Law, Volume 3, Part 5 11/19/2014 1:36:00 PM OPS-Alaska
EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI MOBILI VIA SATELLITE (INMARSAT) E DELL ACCORDO OPERATIVO Adottato dall Assemblea Inmarsat il 24 aprile
DettagliConvenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 4/2015 del Consiglio recante modifica dell appendice dell allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione
DettagliAdottato dall Assemblea dell INMARSAT il 25 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001
Traduzione 1 Accordo di modifica del Protocollo del 1 dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) Adottato dall
DettagliOrdinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) 784.106 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 5, 41 capoverso 1, 56
DettagliCooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004
Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo
DettagliAccordo di emendamento al Protocollo sui privilegi e le immunità dell Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite
Traduzione 1 Accordo di emendamento al Protocollo sui privilegi e le immunità dell Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) Concluso a Parigi il 12 giugno 2001 Strumento di
DettagliServizio di radiocomunicazione marittima
Dipartimento federale dell ambiente dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Prescrizioni d esame 784.0. Allegato N. 0 Servizio di radiocomunicazione
DettagliOrdinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) 784.106 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 5, 41 capoverso 1, 56
DettagliConvenzione istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite 2. Traduzione 1
Traduzione 1 0.784.607 Convenzione istitutiva dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite 2 Conclusa a Londra il 3 settembre 1976 Approvata dall Assemblea federale
DettagliOrdinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni del 7 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni,
DettagliVISTO VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO
il Regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate
DettagliGLOSSARIO. Termini e definizioni
GLOSSARIO Termini e definizioni 1. Termini generali Onde radioelettriche - Onde elettromagnetiche, la cui frequenza è per convenzione inferiore a 3.000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale.
DettagliSesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa
Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il
DettagliOrdinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili
Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 13 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)
DettagliProtocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione Concluso a Strasburgo il 15 maggio 2003 Approvato dall Assemblea federale il 7 ottobre 2005 2 Ratificato con strumenti depositati
DettagliCONVENZIONE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI PORTATORI DI PROGRAMMI TRASMESSI VIA SATELLITE
CONVENZIONE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI PORTATORI DI PROGRAMMI TRASMESSI VIA SATELLITE Gli Stati contraenti, 1144 UNTS 3 Conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974 Entrato in vigore il 25 agosto
DettagliOrdinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell
DettagliOrdinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni 784.106.12 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliConvenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari
Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Conclusa a Roma il 6 novembre 1990 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Firmata dalla Svizzera
DettagliVersion date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska
ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI ASTRONAUTI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO 672 UNTS 119 Adotatto a Londra, Mosca e Washington il 22
DettagliOrdinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) 784.106 del 6 ottobre 1997 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 4, 41 capoverso 1, 56
DettagliOrdinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) 784.106 del 6 ottobre 1997 (Stato 22 gennaio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 4, 41 capoverso 1, 56
DettagliOrdinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni 784.106.12 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 settembre 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliConvenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati
Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall Assemblea federale il 16
DettagliOrdinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni 784.106.12 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2018) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
Dettagliche modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare
Traduzione 1 Protocollo che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare 0.747.331.521 Concluso a Bruxelles
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliSOVRANITÀ DELLO STATO SULLO SPAZIO ATMOSFERICO SOVRASTANTE IL TERRITORIO
GLI SPAZI AEREI E COSMICI. LE REGIONI POLARI PROF. GIUSEPPE CATALDI Indice 1 GLI SPAZI AEREI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliProtocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati
Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997 Approvato dall Assemblea federale il 19 dicembre 2003 2 Ratificato con strumenti
DettagliLa legge regionale n disciplina le modalità di installazione degli impianti di
La legge regionale n. 25-2001 disciplina le modalità di installazione degli impianti di telecomunicazioni che possono comportare l esposizione della popolazione a campi elettromagnetici. E inoltre previsto
DettagliCONVENZIONE SULLE NORME MINIME DA OSSERVARE SULLE NAVI MERCANTILI,
Convenzione 147 CONVENZIONE SULLE NORME MINIME DA OSSERVARE SULLE NAVI MERCANTILI, 1976 1 La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione
DettagliConvenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)
Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie 0.414.5 Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento
DettagliTURISMO E DIPORTO NAUTICO
TURISMO E DIPORTO NAUTICO La nautica da diporto è la navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi e ricreativi senza fine di lucro o esercitata a scopi commerciali la disciplina
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 contenente il testo unico della radiotelevisione, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 208 del 7 settembre
DettagliConvenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite
Testo ufficiale italiano 1 Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite 0.231.173 Conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974 Approvata dall Assemblea federale
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza dell Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza dell Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione 784.101.21 del 14 giugno 2002 (Stato 1 gennaio 2008) L Ufficio federale delle comunicazioni, visto l articolo 31
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1793 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) di concerto col Ministro dell
DettagliAccordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero
Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale il
DettagliOrdinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliConvenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative
Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea
DettagliConvenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee
Traduzione 1 0.221.211.4 Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliConvenzione europea sul conseguimento all estero d informazioni e di prove in materia amministrativa
Traduzione Convenzione europea sul conseguimento all estero d informazioni e di prove in materia amministrativa Conclusa a Strasburgo il 15 marzo 1978 Approvata dall Assemblea federale il 1 Entrata in
DettagliProtocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 0.131.11 Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995 Approvato
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 15 giugno 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliConvenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti
Serie dei Trattati Europei - n 87 Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti Strasburgo, 10 marzo 1976 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera Gli Stati
DettagliConvenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale
Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale RS 0.748.0; RU 1971 1299 I Emendamento all ultimo paragrafo Nella sua ventiduesima sessione a Montreal il 30 settembre 1977,
DettagliStatuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)
Statuto della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato RS 0.201; RU 1957 495 Emendamento del 30 giugno 2005 (testo consolidato) Conchiuso in occasione della Ventesima sessione della Conferenza
DettagliConvenzione. Traduzione 1
Traduzione 1 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente i lavori e la partecipazione della Svizzera al finanziamento della riattivazione del traffico
Dettaglisul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi
Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d altura) Modifica del 4 dicembre 2017 L Ufficio svizzero della navigazione marittima
DettagliMinistero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto Concorso Interno, per titoli ed esami, a 40 posti per l ammissione al 21 corso di aggiornamento e formazione professionale
DettagliEmendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione
Traduzione 1 Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Adottati a Kampala l 11 giugno 2010 2 Approvati dall Assemblea federale il 20 marzo 2015
DettagliI beni della navigazione: concetto e definizione di nave e concetto e definizione di aeromobile. Prof. ssa Elisabetta Rosafio
I beni della navigazione: concetto e definizione di nave e concetto e definizione di aeromobile. Prof. ssa Elisabetta Rosafio egrosafio@unite.it Articolo 136 - Navi e galleggianti. «Per nave si intende
DettagliOrdinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) 784.102.1 del 6 ottobre 1997 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22, 24,
DettagliPIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE
PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE (versione ridotta ad uso dei radioamatori basata sul documento della Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze del Ministero delle Comunicazioni) Tabella
DettagliEmendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione
Traduzione 1 Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Adottati a Kampala l 11 giugno 2010 2 Approvati dall Assemblea federale il 3 Strumenti
DettagliREGOLAMENTO CONVENZIONE ICAO ART. 83 BIS TRASFERIMENTO DI ALCUNI COMPITI E FUNZIONI DELLO STATO DI REGISTRAZIONE
REGOLAMENTO CONVENZIONE ICAO ART. 83 BIS TRASFERIMENTO DI ALCUNI COMPITI E FUNZIONI DELLO STATO DI REGISTRAZIONE Edizione n 1 approvata con delibera CdA n 28/2008 del 8/5/2008 Convenzione ICAO Art. 83
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2092-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore CASTAGNETTI) Comunicata alla Presidenza l 11 novembre 2003 SUL DISEGNO
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
5.2.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 34/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 96/2010 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004
DettagliCapitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1
Traduzione 1 0.747.224.31 Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per la navigazione sul Lago Inferiore e il Reno tra Costanza e Sciaffusa Conchiuso il 1 giugno 1973
DettagliAccordo del 15 aprile che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio
Traduzione 1 Accordo del 15 aprile 1994 2 che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio Decisione ministeriale: Stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare Adottata il 7 dicembre 2013
DettagliTraduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)
Traduzione 1 0.101.09 Protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione
DettagliTELEGRAFIA MORSE SENZA FILI
TELEGRAFIA MORSE SENZA FILI Scrivo in merito ad un emendamento mondiale, emanato dalla U.I.T., Unione Internazionale delle Telecomunicazioni di cui l'italia aderisce. La UIT verso la fine del secolo scorso,
DettagliLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
POLITICHE INTERNE DELL UE: PESCA, TRASPORTI E RETI TRANSEUROPEE PROF.SSA MARIATERESA STILE Indice 1 LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA ------------------------------------------------------------------------------
DettagliPARTE I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE. Convenzione 148
Convenzione 148 CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI DOVUTI ALL INQUINAMENTO DELL ARIA, AI RUMORI E ALLE VIBRAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO, 1977 1 La Conferenza
DettagliComune di Roma Dipartimento X Politiche Ambientali ed Agricole. Dipartimento X- IV U.O. Sviluppo Sostenibile Arch. Mauro Degli Effetti
Il Piano di Azione Ambientale di Roma L obiettivo è la definizione di un programma strategico indirizzato allo sviluppo sostenibile per la città di Roma. - IV U.O. Sviluppo Sostenibile Arch. Mauro Degli
DettagliTraduzione 1
Traduzione 1 0.672.916.32 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conchiusa il 30 gennaio 1974
DettagliI beni della navigazione: concetto e definizione di nave e concetto e definizione di aeromobile. Prof. ssa Elisabetta Rosafio
I beni della navigazione: concetto e definizione di nave e concetto e definizione di aeromobile. Prof. ssa Elisabetta Rosafio egrosafio@unite.it Articolo 136 - Navi e galleggianti. «Per nave si intende
DettagliAccordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio Concluso il 3 marzo 2011 Strumenti di
DettagliTecnologie, sistemi e nuovi prodotti ecosostenibili nel mondo dello shipping
Tecnologie, sistemi e nuovi prodotti ecosostenibili nel mondo dello shipping Quadro normativo e iniziative nazionali, internazionali e comunitarie in materia di trasporti marittimi sostenibili Ing. Giuseppe
DettagliCOMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
21.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 338/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER
DettagliDr. Francesco Cicogna. Dirigente medico Direttore Ufficio III della Direzione Generale per i Rapporti Europei e Internazionali Ministero della Salute
Dr. Francesco Cicogna Dirigente medico Direttore Ufficio III della Direzione Generale per i Rapporti Europei e Internazionali Ministero della Salute Che cos è il Regolamento Sanitario Internazionale? Processo
DettagliOrdinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili
Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 25 ottobre 2006 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, ordina: I L
DettagliConvenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982
Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Si tratta di una Convenzione multilaterale relativa all istituzione di un certificato sulla
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1300
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1300 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) e dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI) di concerto con il Ministro
DettagliStatuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944
Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944 RS 0.979.1; RU 1992 2571 I Quarto emendamento dello Statuto del Fondo monetario internazionale Approvato mediante decisione n. 52-4 del Consiglio
DettagliAccordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia
Traduzione 1 0.748.127.197.63 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia Conchiuso il 16 febbraio 1949 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato in vigore
DettagliOrdinanza dell UFCOM sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza dell UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT) 784.101.21 del 26 maggio 2016 (Stato 13 giugno 2016) L Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visto l articolo 31 capoverso 5 della
DettagliProtocollo. Traduzione 1
Traduzione 1 Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
DettagliAccordo. Testo originale
Testo originale Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari Concluso
DettagliLimitazioni ed accorgimenti per l uso del presente modello
Norme per l utilizzo del VHF Per le unità da diporto (natanti ed imbarcazioni) il VHF (indistintamente fisso o portatile) è obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia. Mentre entro le 6 miglia è
DettagliLimitazioni ed accorgimenti per l uso del presente modello
Norme per l utilizzo del VHF Per le unità da diporto (natanti ed imbarcazioni) il VHF (indistintamente fisso o portatile) è obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia. Mentre entro le 6 miglia è
DettagliProtocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale (Protocollo III) Concluso a Ginevra l 8 dicembre 2005 Approvato
DettagliProtocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali
Traduzione 1 Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali 0.101.07 Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984 Approvato dall Assemblea federale
DettagliMinistero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto Concorso Interno, per titoli ed esami, a 40 posti per l ammissione al 21 corso di aggiornamento e formazione professionale
Dettagli