ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE. La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici

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1 Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco f.to dr.ssa Elisabetta Pian Il Segretario Comunale f.to dr.ssa Ivana Bianchi Copia conforme all originale ad uso amministrativo. Addì, 1 agosto 2016 dr.ssa Francesca Furlan ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al Addì, 1 agosto 2016 f.to dr.ssa Francesca Furlan La presente deliberazione è stata affissa all albo comunale dal al senza reclami. Addì, 17 agosto 2016 f.to ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. Addì, 27 luglio 2016 f.to dr.ssa Elena Soranzio

2 COPIA n. 25 del reg. COMUNE DI SAGRADO Provincia di Gorizia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza in prima convocazione Seduta pubblica OGGETTO: modifica al Regolamento Generale delle Entrate a seguito della revisione della disciplina degli interpelli. L anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi scritti recapitati in tempo utile ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti: - Pian Elisabetta - Novacchi Matteo - Visintin Simonetta - Visintin Alessandra - Boschin Alberto - Zotti Franca - Perazzi Barbara - Zimolo Cristian - Visintin Roberto - Zonta Bruno - Zavaldi Alessio Alberto Assenti i Consiglieri Marco Vittori e Daniela Visintin. Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi. Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000. Addì, 27 luglio 2016 Il Responsabile Ufficio Tributi f.to dr. Paolo Bisanzi Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. Addì, ========= Il Titolare P.O. Area Amministrativa-Finanziaria f.to ========= Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dr. Elisabetta Pian nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente deliberazione.

3 OGGETTO: modifica al Regolamento generale delle Entrate a seguito della revisione della disciplina degli interpelli. Premesso che: A partire dall anno 2001, a seguito dell introduzione dello Statuto del Contribuente (Legge 212 del 27 Luglio 2000), questo Ente si è dotato di un Regolamento delle Entrate. Nell anno 2007, a seguito dell introduzione di nuove norme e modifiche a norme esistenti effettuate con la Legge finanziaria 2007, si è provveduto ad aggiornare e modificare parzialmente il Regolamento. Con deliberazione consiliare n. 20 dd. 30/09/2008, in ottemperanza a quanto disposto dal succitato Statuto del Contribuente e facendo seguito alla riapprovazione della convezione attuativa, ai sensi della Legge Regionale 1/2006, dell Ufficio Unico Tributi dei Comuni facenti parti del mandamento della sinistra Isonzo, è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, tutt ora vigente, con l obiettivo di Realizzare una piattaforma gestionale, regolamentare, informatica procedurale e di standard di qualità, omogenea sul territorio mandamentale relativamente al servizio tributi. Il vigente regolamento è diviso in 5 parti: la prima enuncia alcuni principi a difesa del cittadinocontribuente, la seconda propone alcuni principi generali sulle entrate, la terza aspetti particolari sulla disciplina delle entrate, la quarta l autotutela e la quinta l accertamento con adesione. L art. 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, già disciplinati all art. 9 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di maggiore tempestività nella redazione dei pareri. In attuazione della delega è stato emanato il D. Lgs. N. 156/2015 recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, che è intervenuto a modificare la disciplina dell interpello prevista dall art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000). Dal 1 gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell interpello risulta regolata dalle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 156/2015 inerenti. L art. 9 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali che disciplina l interpello va quindi adeguato a quanto previsto dall attuale art. 11 dello Statuto del contribuente del citato D. Lgs. 156/2015, con valenza dal 01/01/2016. LETTA la relazione che precede; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali; PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell Ufficio Tributi D.Lgs 267/2000; SENTITO il Segretario Comunale in ordine alle sue competenze ex art. 97 D.Lgs 267/2000; CON voti, su n. 11 votanti, favorevoli unanimi espressi in forma palese, DELIBERA 1. DI APPROVARE il nuovo testo dell art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate, che disciplina l istituto dell interpello, adeguandolo alle Disposizioni attuative e regolamenti procedurali di cui all art. 8 del D.Lgs. 156/2015, come di seguito riportato e che sostituisce integralmente il precedente:

4 Art. 9 - Interpello del contribuente 1. Ciascun contribuente ovvero il soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all adempimento dell obbligazione tributaria, può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 2. L istanza di interpello va presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l effettuazione del versamento relativo alla fattispecie cui si riferisce l istanza medesima. A tale fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta. L istanza di interpello è presentata con una delle seguenti modalità: a) A mezzo pec all indirizzo comune.sagrado@certgov.fvg.it b) Con consegna al protocollo generale dell Ente c) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo Comune di Sagrado - Ufficio Tributi via Dante Alighieri 19, SAGRADO (GO) 3. L istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all interpello e deve contenere: a) I dati identificativi dell istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; c) Le specifiche disposizioni di cui si richiede l interpretazione, l applicazione o la disapplicazione; d) L esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) L indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell istante o dell eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell Amministrazione e deve essere comunicata la risposta; f) La sottoscrizione dell istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce a margine dell atto, essa deve essere allegata allo stesso. All istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni indicate nell istanza, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all istanza devono essere allegati i pareri resi dall ufficio competente. 4. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell istanza di interpello, e limitatamente al

5 richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro novanta giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l interpretazione o il comportamento eventualmente prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto successivamente emanato dovrà tenere conto, a pena di nullità, delle indicazioni emerse in sede di risposta alla richiesta di interpello. 5. Nell ipotesi in cui l istanza d interpello sia carente dei requisiti di cui al precedente comma 2, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. 6. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all istanza, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, di integrare la documentazione presentata. In tal caso è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia dell istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti. 7. L istanza di interpello è inammissibile se: a) è priva dei dati identificativi dell istante; b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; c) non è presente prima della scadenza degli obblighi tributari; d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie; e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; g) il contribuente, invitato a integrare l istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. 8. Limitatamente alla questione oggetto dell istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo. 9. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello. 10. La risposta all istanza di interpello non è impugnabile. Con voti, su n. 11 votanti, favorevoli unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 1 comma 19 della L.R. 21/03.

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