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1 EVENTO FORMATIVO Manuale Operativo Formazione 52LC120 GESTIONE DELLA BUSTA PAGA NEL SETTORE AGRICOLO Documentazione 2 A cura di LUIGI ARMENTANO

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3 13/06/2011 Massima Corte di Cassazione civ Sezioni Unite Civile Sentenza del 13 gennaio 1997, n. 265 LAVORO SUBORDINATO AGRICOLO - DURATA A TEMPO INDETERMINATO La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale prevista dalla legge n. 230 del 1962 non trova applicazione nel caso di rapporti di lavoro agricolo atteso che l'art. 6 della legge medesima deve essere interpretato estensivamente nel senso che - nell'escludere espressamente dalla disciplina da quest`ultima legge dettata i salariati fissi <<comunque denominati, tipici lavoratori a tempo determinato, secondo la contrattazione collettiva di categoria dell'epoca, ai quali la precedente disciplina speciale aveva approntato, al fine di assicurare una certa stabilita` del rapporto, una specifica tutela prescrivendo (con norma a carattere inderogabile) una durata del rapporto non inferiore a due annate agrarie ( legge n. 533 del 1949) e fissando in pari durata il rinnovo in caso di mancata disdetta ( legge n del 1955) - si riferisce, al di la` del suo tenore letterale, a maggior ragione anche ai braccianti, sia avventizi che giornalieri, caratterizzati dalla intrinseca precarieta` e dalla saltuarieta` dell'occupazione, ed in generale a tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria (quali gli operai fissi, i braccianti fissi, i braccianti semifissi, gli obbligati, i giornalieri di campagna), a nulla rilevando che l'elencazione contenuta nell'articolo unico del d.p.r. 7 ottobre 1963 n. 1525, attuativo dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge n. 230 del 1990 cit., contemplava alcune ipotesi di lavori stagionali in agricoltura che legittimavano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, atteso che la successiva normativa ampliativa dell'area di applicazione del contratto a termine (art. 8 bis D.L. n. 17 del 1983, conv. in legge n. 79 del 1983; art. 23, comma primo, l. n. 56 del 1987) non contiene alcuna limitazione al lavoro stagionale agricolo. Consegue che non trova applicazione, tra l'altro, la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine al contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge n. 230 del 1990 cit.), ma operano le formalita` procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli ( legge n. 83 del 1970 cit., e succ. mod.), parimenti dirette a tutelare questi ultimi, in quanto onerano il datore di lavoro di indicare la durata del rapporto nella sua richiesta all'ufficio del lavoro ed assicurano al lavoratore la comunicazione dell'atto di avviamento. da vedere: Sen 16/12/ sez L Civ Sen 09/05/ sez L Civ Sen 10/08/ sez L Civ Sen 26/06/ sez L Civ Sen 11/04/ sez L Civ Sen 24/04/ sez L Civ Repertorio24 PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, SEAC Cefor - Trento

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50 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 1 di 9 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dal CES. Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'unice e dal CEEP; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001; Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Apposizione del termine 01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro. (12) ((1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.)) 2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, 48 SEAC Cefor - Trento

51 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 2 di 9 produttivo o sostitutivo. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia' costituite". Art. 2 Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo. ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.)) Art. 3 Divieti 49 SEAC Cefor - Trento

52 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 3 di 9 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; ((1)) d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". Art. 4. Disciplina della proroga 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni. 2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro. 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)). Art. 4-bis (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a 50 SEAC Cefor - Trento

53 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 4 di 9 indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. ((6)) AGGIORNAMENTO (6) La Corte costituzionale, con sentenza 8-14 luglio 2009, n. 214 (in G.U. 1a s.s. 22/07/2009, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro ((, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,)) continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)). ((3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonche' di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.)) 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi 51 SEAC Cefor - Trento

54 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 5 di 9 comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. (3) 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali. 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42: a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis 52 SEAC Cefor - Trento

55 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 6 di 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo". Art. 6. Principio di non discriminazione 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Art. 7. Formazione 1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale. Art. 8. (( (Criteri di computo). )) ((1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro)). ((14)) AGGIORNAMENTO (14) La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data". Art. 9. Informazioni 1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi definiscono le modalita' per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. 2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende. Art. 10 Esclusioni e discipline specifiche 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 53 SEAC Cefor - Trento

56 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 7 di 9 a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; b) i contratti di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro. c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione. c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, e'' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. ((Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico)). 4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in 54 SEAC Cefor - Trento

57 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 8 di 9 considerazione della necessita' di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis. 5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni. 8. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N (4) 10. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N (4) AGGIORNAMENTO (4) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio marzo 2008, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12 ) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, nonche' dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dal CES) nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)". Art. 11. Abrogazioni e disciplina transitoria 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.((4)) 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.((4)) 55 SEAC Cefor - Trento

58 *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 9 di 9 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza. 4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e AGGIORNAMENTO (4) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio marzo 2008, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12 ) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, nonche' dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dal CES) nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56." Art. 12. S a n z i o n i 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L (pari a 25,82 euro) a L (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L (pari a 154,94 euro) a L (pari a 1.032,91 euro). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Ruggiero, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli 56 SEAC Cefor - Trento

59 Decreto legislativo del 11 agosto 1993, n. 375 Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1993, n. 224 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi Preambolo Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993; Acquisito il parere della Commissione permanente del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1: Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro [Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro 1. Le comunicazioni relative all'avviamento al lavoro ed alla cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere effettuate con apposito modello a piu` copie, di cui parte a lettura ottica, distintamente per ciascun lavoratore.] (1) 2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico. 3. Con uno o piu` decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate: a) [le caratteristiche tecniche ed i dati da acquisire con il modello di cui al comma 1;] (2) b) le modalita` di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge; c) le modalita` di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali; d) le modalita` di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art E` fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo SEAC Cefor - Trento

60 5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (3) 6. [Copia del modello di cui al comma 1 deve essere: a) consegnata al lavoratore avviato al lavoro per ogni verifica ritenuta necessaria dall'ispettorato del lavoro e dagli enti previdenziali; b) trasmessa, entro quattro giorni, all'ufficio provinciale dello SCAU che garantisce la tempestiva disponibilita` delle relative informazioni per l'anagrafe dei lavoratori e per gli enti previdenziali, anche avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall'inps e dall'inail in base ad apposita convenzione.] (1) 7. [Con i decreti di cui al comma 3 sono definite le modalita` di comunicazione, entro quattro giorni, dell'assunzione diretta, per i coltivatori diretti, fino a due lavoratori e, per tutte le imprese, di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di cui all'art. 10, quarto comma, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.] (1) (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2 del D.L , n. 40, reiterato dall'art. 3 del D.L , n. 181, dall'art. 3 del D.L , n. 301, dall'art. 2 del D.L , n. 405, dall'art. 2 del D.L , n. 511 e dall'art. 9 ter del D.L , n. 510 convertito dalla L n (2) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 2 del D.L , n. 40, reiterato dall'art. 3 del D.L , n. 181, dall'art. 3 del D.L , n. 301, dall'art. 2 del D.L , n. 405, dall'art. 2 del D.L , n. 511 e dall'art. 9 ter del D.L , n. 510 convertito dalla L n (3) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 2: Registro d'impresa 1. [A decorrere dall'1 gennaio 1994 i datori di lavoro agricolo devono tenere un registro nel quale devono essere annotati, per ciascun lavoratore occupato, le generalita`, la residenza, il codice fiscale, nonche` i dati relativi all'occupazione, ivi compresi quelli riguardanti la categoria, la qualifica, i periodi di occupazione, le giornate di lavoro prestato, il lavoro svolto, le retribuzioni corrisposte, le ritenute fiscali operate ai fini IRPEF. Le annotazioni devono essere operate entro il termine di tre giorni dalla data cui esse si riferiscono. Il registro ha validita` anche agli effetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n. 482.] (1) 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda. (2) 3. [Le caratteristiche, le modalita` di tenuta, di impiego e di conservazione del registro e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti, in conformita` con le disposizioni in vigore nei settori extra agricoli, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.] (1) 4.[ Il datore di lavoro che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tiene in luogo diverso da quello prescritto e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.] (1) 5. [Il datore di lavoro che ometta di registrare i dati prescritti o li registri in modo incompleto o infedele e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.] (1) 58 SEAC Cefor - Trento

61 ----- (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2 del D.L , n. 40, reiterato dall'art. 3 del D.L , n. 181, dall'art. 3 del D.L , n. 301, dall'art. 2 del D.L , n. 405, dall'art. 2 del D.L , n. 511 e dall'art. 9 ter del D.L , n. 510 convertito dalla L n (2) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 3: Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo 1. Presso lo SCAU e` istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilita` agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura. 2. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali gia` disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali. 3. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell'art. 5, ed e` aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati. 4. L'anagrafe e` realizzata e gestita in modo da garantire: a) l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura; b) la piena connettivita` con l'anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita` con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono definiti i limiti e le modalita` di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati. 6. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU puo` utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'inps e dall'inail. (1) (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 4: Prospetto di paga 1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e` esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. (1) (1) Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal , in virtù di quanto disposto dall'art. 2, D.L , n Articolo 5: Denuncia aziendale 59 SEAC Cefor - Trento

62 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; b) generalita`, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro; c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalita` di allevamento; e) attivita` complementari ed accessorie connesse con l'attivita` agricola; f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda. 2. La denuncia aziendale e` compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e` presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita` al predetto ente. 3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denuncie di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU. 4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale e` presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre Le denuncie aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila. (1) (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 6: Dichiarazione della manodopera occupata 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati. 2. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere: le generalita`, il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro; il codice contribuente attribuito dallo SCAU; le generalita`, la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonche`, per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, deve altresi` contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori od inferiori alle cinquecento lire. 3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati. 4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta 60 SEAC Cefor - Trento

63 giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione e` altresi` presentata, nei casi di variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perche` possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma secondo, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa puo` essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. L'ufficio provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonche` alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura. 5. Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalita` previste dall'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti. (1) (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 7: Piano colturale [1. I commi quarto e quinto dell'art. 11 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 sono sostituiti dai seguenti: " 4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno tutti i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare alle commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola competenti per territorio il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera sulla base di apposito modello a lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia del piano colturale va trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno alle competenti sedi dello SCAU, dell'inps e dell'inail. 5. In caso di omissione o di dichiarazione infedele il datore di lavoro e` tenuto a versare una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, a titolo di sanzione amministrativa, secondo i criteri stabiliti dalla commissione centrale preposta al Servizio medesimo.".](1) (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 9 ter, D.L , n Articolo 8: Controlli 1. Nei casi di omissione e per il controllo dei dati dichiarati, gli uffici provinciali dello SCAU, nell'esercizio degli accertamenti di ufficio, possono tra l'altro: a) relativamente alle denunce di cui all'art. 5: 1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; 2) inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati; 3) richiedere agli uffici pubblici, che hanno l'obbligo di fornirli anche su supporti informatici o in rete telematica qualora dispongano di idonea strumentazione, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti delle aziende e di singoli lavoratori, con esenzione di spese e diritti. Dei risultati degli accertamenti e` data comunicazione agli interessati. b) per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all'art. 6, avvalersi degli atti del collocamento e di elementi attinenti a 61 SEAC Cefor - Trento

64 posizioni individuali riferibili ad effettive prestazioni di lavoro sulla scorta di ogni altro elemento di riscontro. Gli effetti di carattere contributivo derivanti dall'accertamento sono notificati ai datori di lavoro. 2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonche` alle consuetudini locali, previa decurtazione: a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche; b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti; c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli; d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario. 3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'inps diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il temine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'inps procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. (2) 4.[ Nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo e` stato adibito, nonche` al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l'impossibilita` che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale.] (1) 5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 e` notificato al datore di lavoro interessato, nonche` al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura. (3) (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2 del D.L , n. 40, reiterato dall'art. 3 del D.L , n. 181, dall'art. 3 del D.L , n. 301, dall'art. 2 del D.L , n. 405, dall'art. 2 del D.L , n. 511, e dall'art. 9 ter del D.L , n. 510 convertito dalla L n (2) Il presente comma è stato cosi' sostituito dall'art. 2 del D.L , n. 40, reiterato dall'art. 3 del D.L , n. 181, reiterato dall'art. 3 del D.L , n. 301, reiterato dall'art. 2 del D.L , n dall'art. 2 del D.L , n e dall'art. 9 ter del D.L , n. 510 convertito dalla Legge n Si riporta, di seguito, il testo originario: " 3. Il numero delle giornate di manodopera, accertato ai sensi del comma 2, rileva anche per l'imposizione induttiva dei contributi, da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni". (3) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 9: Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratori per manifesta illegittimita` 1. Tra i motivi di manifesta illegittimita` di cui al terzo comma dell'art. 15 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, rientrano i casi in cui l'ufficio SCAU abbia emesso, ai sensi dell'art. 8, ovvero sulla base di accertamenti ispettivi, provvedimento di disconoscimento della prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale ed abbia adottato i conseguenti provvedimenti di non iscrizione o di cancellazione. (1) 62 SEAC Cefor - Trento

65 ----- (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 10: Ricorsi in materia di accertamento contributivo 1. Contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni e` data facolta` ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU entro trenta giorni dalla data della notifica. 2. La decisione della commissione e` pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU. (1) (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 11: Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e` data facolta` agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. (1) 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 12: Categorie di lavoratori agricoli subordinati 1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si 63 SEAC Cefor - Trento

66 distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato. 2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato. Articolo 13: Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato 1. A decorrere dall'1 gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori alla data di cui al comma 1. Articolo 14: Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni Il comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e` sostituito dal seguente: " 1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni e` determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.". Articolo 15: Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonche` contro la non iscrizione, e` data facolta` agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU. 2. La decisione e` pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU. (1) (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 16: Organi di amministrazione e controllo dello SCAU 64 SEAC Cefor - Trento

67 1. La commissione centrale dello SCAU di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e` composta da: a) il presidente, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra persone esperte in economia sociale agraria; b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale o un suo delegato, il direttore generale per l'impiego o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) due funzionari di qualifica non inferiore a primo dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze; d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; e) un rappresentante dell'inps; f) un rappresentante dell'inail. 2. La commissione e` costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed e` assistita da un funzionario del Servizio, in qualita` di segretario, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava. 3. Il collegio dei revisori dello SCAU di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e` composta da: a) due funzionari con qualifica di dirigente generale, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e l'altro in rappresentanza del Ministero del tesoro, entrambi collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza; b) un esperto in materia di bilancio e revisione, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella commissione di cui al comma Il collegio dei revisori e` costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. (1) (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 17: Agevolazioni contributive [1. In attesa di una organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e della revisione del sistema delle agevolazioni contributive oggi previste per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e` sostituito dai seguenti: "5. A decorrere dall'1 ottobre 1993, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 30 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 60 per cento. 5 bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.".] (1) 65 SEAC Cefor - Trento

68 ----- (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 11, L , n Articolo 18: Fiscalizzazione [1. A decorrere dall'1 ottobre 1993 la riduzione contributiva di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e` fissata nella misura del 20 per cento, fermi restando i limiti di durata ivi previsti. 2. Alla riduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni ed integrazioni.] (1) (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 11, L , n Articolo 19: Attivita` di vigilanza 1. Presso ciascun ufficio dello SCAU e` istituito, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche e previa definizione del processo riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un nucleo operativo di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore ad otto unita`, in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia. (1) (1) Il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso dall'art. 19, L , n. 724, con decorrenza dal 1 luglio 1995; le sue funzioni ed il suo personale sono state trasferite all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze. Articolo 20: Sanzioni 1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di gionrate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo. (1) 2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. (1) (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 del D.L , n. 40, reiterato dall'art. 3 del D.L , n. 181, dall'art. 3 del D.L , n. 301, dall'art. 2 del D.L , n. 405, dall'art. 2 del D.L , n. 511 e dall'art. 9 ter del D.L , n. 510 inserito dalla legge di conversione n Si riporta, di seguito, il testo originario: "1. Chiunque ometta la tenuta del registro di cui all'art. 2, la denunzia aziendale di cui all'art. 5 e la dichiarazione di cui all'art. 6 perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni e/o riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo. 2. La medesima esclusione opera nei confronti dei datori di lavoro per i quali l'ispettorato del lavoro accerti violazioni di contratti collettivi, ovvero di legislazione sociale del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." 66 SEAC Cefor - Trento

69 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE I.N.P.S.- PROGETTO PER LA GESTIONE, LO SVILUPPO ED IL COORDINAMENTO DELL AREA AGRICOLA MODALITA DI COMPILAZIONE DENUNCIA AZIENDALE AI FINI DELL ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI PER GLI OPERAI AGRICOLI E DELLA GESTIONE DELL ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE (ARTICOLO 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 375/1993) _ PREMESSA Con la Legge , n. 81 (G.U. n.59, suppl.ord.), si dispone: - all art.01, comma 7, che entro il tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all art.5 del Decreto Legislativo , n.375, con le modalità previste dall art.44, comma 7, del Decreto Legge , n.269, convertito, come modificazioni, dalla Legge , n.326 e successive modificazioni; - all art.01, comma 8, che a decorrere dal la denuncia aziendale di cui all art.5 del Decreto Legislativo , n.375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall INPS. Il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.) si inserisce nel percorso evolutivo del Progetto in ordine alle fasi gestionali delle aziende agricole che, come noto, si è affinato in parallelo all evoluzione delle tecnologie informatiche ed alla esigenza di conoscere ed implementare gli archivi con le informazioni che rappresentano e qualificano gli aspetti dinamici delle aziende. In tale ottica il modello è frutto di una attenta e coordinata riflessione su alcuni fattori, ritenuti strategici per il raggiungimento di obiettivi comuni a tutti gli attori impegnati nel panorama della previdenza agricola: ridefinire il rapporto INPS-Aziende in termini qualificativi e interattivi; favorire lo sviluppo di processi di semplificazione; implementare il colloquio telematico con l utenza mediante il ricorso sistematico ad internet; attivare iniziative di miglioramento in stretta connessione tra evoluzione tecnologica e riassetto organizzativo e produttivo; adeguare la modulistica al quadro evolutivo della normativa di riferimento (introduzione della nuova figura dell Imprenditore agricolo professionale, applicazione delle disposizioni introdotte nel settore dalla legge Biagi, etc ); costruire una banca dati, archivio-contenitore, delle informazioni legate agli aspetti evolutivi delle aziende: prima iscrizione; fasi di variazione della consistenza aziendale che incidono sui valori occupazionali e/o sull inquadramento aziendale con effetti di carattere contributivo; sospensione e ripresa attività; cessazione definitiva dell attività; disporre di dati statistici articolati per tipologia, dimensione, localizzazione, ecc. delle aziende sul territorio. Il nuovo modello D.A., inoltre, rappresenta una ulteriore evoluzione, in ordine alle iniziative di miglioramento e di semplificazione della modulistica, in quanto consente ai titolari delle aziende di segnalare alcune delle informazioni, come in precedenza evidenziate (variazioni, sospensioni, cessazioni), riportando solo i dati variati rispetto alla denuncia originaria SEAC Cefor - Trento

70 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE IL MODELLO D.A. Il modello D.A., nella nuova versione deve essere utilizzato dal titolare dell azienda assuntrice per fornire l insieme delle informazioni riferite all avvio di un attività agricola (iscrizione), nonché per denunciare le notizie legate agli aspetti dinamici ed evolutivi dell azienda stessa (variazioni). Al riguardo si osserva che il modello sarà disponibile esclusivamente con procedura di trasmissione e/o compilazione via internet. Al fine di agevolare la compilazione del modello sono state predisposte le istruzioni-guida articolate in due parti: Parte prima : ISCRIZIONE Parte seconda: VARIAZIONE Il modello è composto da 17 quadri, contrassegnati dalla lettera A alla lettera T. Il quadro T è riservato all Ufficio. Nell ipotesi di rilascio della delega all Associazione di categoria deve essere utilizzato il modello DELEGA debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell azienda e dal responsabile dell associazione. La maggior parte dei dati richiesti nella Denuncia Aziendale, per le finalità di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali, devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 193 (codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L Istituto si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme. PARTE PRIMA: ISCRIZIONE QUADRO A DENUNCIA Il titolare dell azienda, dopo aver barrato la corrispondente casella successivi campi collegati all iscrizione: SI deve compilare i CODICE AZIENDA: il codice azienda, seguito dal codice fiscale, identifica il codice contribuente inerente al rapporto dell obbligo contributivo nei confronti dell Istituto. E composto complessivamente da otto caselle: tre caselle rappresentano il codice ISTAT della Provincia, tre caselle il codice ISTAT del Comune, ove sono ubicati i fondi e/o condotti gli allevamenti, e le ultime due caselle rappresentano il codice progressivo dell azienda che per le aziende strutturate in forma unitaria corrisponde allo 01. I relativi codici sono desumibili dal sito internet dell Istituto ( ). Avvertenza: nell ipotesi di un azienda che esplichi due attività di natura diversa e rappresenti l esigenza di gestirle separatamente è consentita la presentazione di due modelli D.A. Il primo sarà contrassegnato, nelle ultime due caselle, dal codice 01 ed il secondo dal codice 02. CODICE FISCALE: indicare, con la massima esattezza e chiarezza, il codice fiscale assegnato, al titolare o alla società, dal Ministero delle Finanze; 68 SEAC Cefor - Trento

71 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE INIZIO ATTIVITÀ: deve essere indicata la data d inizio attività che non può essere successiva a quella di presentazione del modello D.A. QUADRO B ANAGRAFICA AZIENDA Nel quadro devono essere riportate tutte le informazioni utili per l identificazione dell anagrafica aziendale. Cognome /Ragione Sociale Cognome del titolare dell azienda o ragione sociale. Nel caso di cognome composto devono essere riportati ambedue i cognomi, con la possibilità, in caso d esaurimento dello spazio disponibile, di troncare il secondo dopo non meno di quattro caratteri. La denominazione e/o ragione sociale è identificata da quella riportata nello statuto e deve, comunque, contenere l indicazione della natura giuridica della società o cooperativa e loro consorzi. Avvertenza: Ai sensi dell art. 2 D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 è fatto obbligo a tutte le società di inserire nella ragione sociale o denominazione la locuzione società agricola ed ove redatto, modificare in tal senso lo statuto. Deve in ogni caso essere indicato se trattasi di persona fisica o persona giuridica e in caso di società, se trattasi di cooperativa, barrando la relativa casella. Nome Nome del titolare. Nel caso di doppio nome devono essere riportati i due nomi, con la possibilità, in caso d esaurimento dello spazio disponibile di troncare il secondo, dopo non meno di quattro caratteri. Comune o Stato estero di nascita Comune o Stato estero di nascita del titolare qualora si tratti di una persona fisica. Pr/EE Sigla automobilistica della Provincia di nascita del titolare (RM per Roma). Per Stato estero indicare EE. Data di nascita/sesso/persona fisica o giuridica/cooperativa Data di nascita del titolare (es ), qualora si tratti di persona fisica. Indicare il sesso nel formato M/F. Barrare la casella se trattasi di persona fisica o giuridica SEAC Cefor - Trento

72 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Barrare la casella se trattasi di cooperativa. Comune di residenza Comune di residenza del titolare o della sede legale. Generalmente la residenza anagrafica coincide con il domicilio fiscale. Qualora il domicilio fiscale sia diverso dalla residenza anagrafica, il domicilio fiscale va espressamente indicato nel quadro B1. Provincia Sigla automobilistica della Provincia di residenza del titolare o della sede legale (RM per Roma). Cap Codice d avviamento postale del Comune di residenza del titolare o della sede legale. Codice ISTAT Codice ISTAT della Provincia e del Comune di residenza del titolare o della sede legale. Indirizzo Indirizzo del titolare o della sede legale (via/piazza/frazione/contrada/etc ). Numero Civico Numero civico del titolare o della sede legale (es. 15 oppure 14/A). Recapito telefonico Numero telefonico, preceduto dal prefisso. La compilazione del campo non è obbligatoria. Tuttavia si sottolinea l importanza di tale informazione nel facilitare eventuali contatti che possano rendersi necessari. Indicare l eventuale indirizzo di posta elettronica. La compilazione del campo non è obbligatoria. Tuttavia si sottolinea l importanza di tale informazione nel facilitare eventuali contatti che possano rendersi necessari. Agenzia Somministrazione Lavoro Avvalorare la casella SI se trattasi di agenzia di somministrazione lavoro autorizzata ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n SEAC Cefor - Trento

73 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE B1 domicilio fiscale ( solo se diverso da anagrafica) Qualora il domicilio fiscale sia diverso dalla residenza anagrafica indicata nel quadro B deve essere indicato: - Comune - Provincia - C.A.P. - Codice ISTAT - Indirizzo e numero civico B2 Indirizzo di domiciliazione delle comunicazioni Identifica l indirizzo presso il quale il dichiarante intende ricevere tutte le comunicazioni; deve essere indicato solo se diverso dall indirizzo indicato nel quadro B. - Comune: deve essere indicato il Comune; - CAP: deve essere indicato il Cap; - Indirizzo: deve essere indicato la Via/Piazza, ecc.; - Numero civico: deve essere indicato il numero civico. QUADRO C CENTRO AZIENDALE Il Centro aziendale identifica l unità operativa dell azienda e deve essere obbligatoriamente indicato. Corrisponde al Comune di ubicazione dei fondi indicato nel quadro F. Nell ipotesi di indicazione nel quadro F di più fondi ubicati in Comuni diversi della stessa provincia sarà indicato tra questi in base al principio della libertà di scelta organizzativa dell imprenditore. Nell ipotesi di imprese senza terra deve essere indicato, quale Centro aziendale il Comune ove si effettuano le lavorazioni per le quali si assume la manodopera agricola. QUADRO D ACCENTRAMENTO Il quadro deve essere compilato dall azienda che si avvale dell accentramento contributivo presso un unica Sede INPS. Accentramento contributivo La casella SI deve essere, pertanto, avvalorata dall azienda che ha ottenuto preventivamente e/o ha richiesto agli uffici competenti l autorizzazione all accentramento degli adempimenti contributivi. Qualora l azienda sia in possesso dell autorizzazione deve avvalorare anche i successivi campi Provincia e data di autorizzazione. Sigla Provincia 71 SEAC Cefor - Trento

74 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Sigla automobilistica della Provincia accentrante ( RM per Roma). Data autorizzazione Data di rilascio dell autorizzazione all accentramento contributivo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro. QUADRO E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Il quadro, riservato alle dichiarazioni integrative rilevanti ai fini del corretto inquadramento previdenziale, deve essere sempre compilato da qualsiasi dichiarante. Data iscrizione CCIAA Data d iscrizione alla Camera del Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura. Il dato è obbligatorio per le aziende tenute, ai sensi delle vigenti disposizioni, all iscrizione alla Camera di Commercio. Numero REA Riportare il numero REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative) attribuito dalla CCIAA. Sigla Provincia Sigla automobilistica della provincia d iscrizione alla CCIAA ( RM per Roma ). Partita IVA Numero di partita IVA attribuito dall Agenzia delle Entrate. Codice attività Riportare il codice d attività rilevabile dall attestato d iscrizione IVA. Operai agricoli a tempo determinato Avvalorare la casella se si assumono solo operai a tempo determinato per le aziende di nuova costituzione a decorrere dal 1/7/ SEAC Cefor - Trento

75 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Numero libretto UMA Riportare il numero di libretto rilasciato dall U.M.A. Impresa senza terra Avvalorare la casella SI qualora l azienda, per l esercizio dell attività agricola, non disponga, ad alcun titolo, dei fondi sui quali viene impegnata la relativa manodopera. Coltivatore diretto Avvalorare la casella SI se il soggetto dichiarante riveste anche la qualifica di coltivatore diretto in quanto iscritto alla relativa gestione previdenziale. IAP Avvalorare la casella SI se il soggetto dichiarante riveste anche la qualifica di imprenditore agricolo professionale in quanto iscritto alla relativa gestione previdenziale. Colono/mezzadro Avvalorare la casella SI se il soggetto dichiarante riveste anche la qualifica di colono/mezzadro in quanto iscritto alla relativa gestione previdenziale. Azienda agrituristica Avvalorare la casella SI qualora l azienda eserciti attività di agriturismo così come definite e secondo le modalità previste dalla Legge n.730/1985 e successive modificazioni e integrazioni (D.Lgs.228/2001- cfr:circolare 34/2002). In tal caso indicare la data dell autorizzazione regionale. Azienda con processi produttivi di tipo industriale Barrare la casella SI se l azienda, singola o associata, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari, utilizza processi produttivi di tipo industriale. L ipotesi ricorre se per uno o più fasi del processo produttivo l azienda si avvale di mezzi meccanici per il cui funzionamento non è richiesta l applicazione costante e determinante dell uomo, se non per alcuni stadi del processo (cfr:circolare INPS n. 194/1997) SEAC Cefor - Trento

76 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Utilizzo di contoterzisti SI Avvalorare la casella in tutti i casi in cui l azienda si avvale dell opera di contoterzisti per lo svolgimento dell attività aziendale. Presunto fabbisogno di manodopera Il dato è obbligatorio per le aziende costituite dal 1/7/2006 che assumono operai agricoli a tempo determinato (OTD). Azienda inquadrata nel settore extra agricolo per i soli contributi dovuti all INAIL Avvalorare la casella SI per le aziende inquadrate in settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi dovuti all INAIL. Posizione assicurativa territoriale INAIL ( PAT) Indicare il numero di PAT attributo dall INAIL. QUADRO F TERRENI Il quadro racchiude tutte le informazioni relative ai terreni. Non deve essere compilato dalle imprese senza terra e dalle aziende condotte da coltivatori diretti sugli stessi fondi dichiarati con il modello CD1 a decorrere dall anno (cfr circolare 128/2002) Avvertenza: nell ipotesi in cui i campi non siano sufficienti a segnalare tutti i dati, il dichiarante deve utilizzare un ulteriore foglio, riportando come dati identificativi il codice fiscale ed il codice azienda. Avvertenza: Indipendentemente dal numero dei modelli utilizzati, il totale estensione e il totale superficie disponibile devono essere riportati sul primo modello. Codice ISTAT UBICAZIONE FONDO Riportare i codici ISTAT della Provincia e del Comune in cui sono ubicati i fondi. Il dato è 74 SEAC Cefor - Trento

77 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE consultabile sul sito Internet dell Istituto ( Avvertenza: se i fondi insistono tutti su un Comune nell ambito della Provincia è sufficiente indicare solo una volta i codici ISTAT. Diversamente, nell ipotesi in cui i fondi ricadono in più Comuni nell ambito di una Provincia o di più Province, devono essere riportati i relativi codici. Zona Tariffaria Nel campo indicare il codice della zona tariffaria rilevandolo dall apposita tabella. Codice Descrizione 01 Normale 02 Ex cassa del mezzogiorno 03 Svantaggiata nord 04 Svantaggiata sud 05 Zona montana 13 Normale/ex svantaggiato nord 15 Normale/ex zona montana 31 Svantaggiata nord/ex normale 35 Svantaggiata nord/ex zona montana 45 Svantaggiata sud/ex zona montana 51 Zona montana/ex normale 53 Zona montana/ex svantaggiata nord 54 Zona montana/ex svantaggiata sud Foglio Riportare il numero di foglio di mappa rilevabile dall estratto catastale. Particella Riportare il numero di particella rilevandolo dall estratto catastale. In presenza di più particelle riferite allo stesso foglio mappale il numero del foglio catastale deve essere indicato una sola volta in corrispondenza della prima particella. Estensione Indicare il totale della superficie (ettari-are- centiare) rilevabile dall estratto catastale SEAC Cefor - Trento

78 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Codice fiscale proprietario terreno Il relativo campo deve essere compilato esclusivamente nell ipotesi in cui il proprietario del terreno è persona diversa dall intestatario dell azienda. Avvertenza: nell ipotesi di più proprietari devono essere riportati i relativi codici fiscali a fianco di ciascun rigo. Qualora il fondo sia costituito da più particelle provenienti da un unico proprietario, il codice non deve essere ripetuto. Percentuale possesso Va indicata la percentuale di possesso del conduttore e la decorrenza. Possesso Indicare il codice, relativo al titolo di possesso del fondo, rilevabile dalla sottostante tabella: CODICE DESCRIZIONE 01 Proprietà/usufrutto 02 Affitto 03 Comodato 04 Enfiteusi 05 Subaffitto 06 Altro Riportare inoltre la data di decorrenza del possesso. La colonna percentuale, che segue, deve essere avvalorata esclusivamente in presenza di più titolari del terreno. Dati contrattuali Vanno indicati i dati relativi al contratto oggetto del possesso, nell ipotesi in cui l intestatario dell azienda è soggetto diverso dal proprietario o dall usufruttuario. Il quadro è suddiviso in tre sezioni cui corrispondono i dati relativi a uno, due o tre contratti. In presenza di ulteriori contratti deve essere utilizzato un foglio aggiuntivo, riportando il codice fiscale ed il codice azienda. Riportare la data di scadenza del contratto. Scadenza contratto 76 SEAC Cefor - Trento

79 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Estremi registrazione Nei casi previsti dalla vigente normativa, riportare gli estremi di registrazione dell atto presso l Agenzia delle Entrate, desumendolo dal modello F23, nella forma : codice ufficio, causale, anno, numero atto. Il dato non è obbligatorio quando il codice possesso indicato nel quadro F è diverso da 2 o 3. Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Nel campo l azienda può evidenziare il totale effettivo della superficie (ettari, are e centiare) utilizzata per lo svolgimento della propria attività. Modalità Il relativo campo deve essere compilato nell ipotesi di colture avvicendate, consociate, biologiche ed irrigue, utilizzando il codice riportato nella tabella che segue. TABELLA CODICI MODALITA DI COLTURA CODICI A B C D E F G H I L M N O P Q MODALITA Colture avvicendate Colture biologiche Colture consociate Colture irrigue Colture avvicendate e consociate Colture avvicendate e biologiche Colture avvicendate e irrigue Colture consociate e biologiche Colture consociate e irrigue Colture biologiche e irrigue Colture avvicendate consociate e biologiche Colture avvicendate consociate e irrigue Colture avvicendate biologiche e irrigue Colture consociate biologiche e irrigue Colture avvicendate consociate irrigue e biologiche A titolo di esempio si osserva che nell ipotesi di colture avvicendate (quando, nello stesso anno solare, sullo stesso appezzamento di terreno o parte di esso si avvicendano due colture) e/o consociate (quando sullo stesso appezzamento di terreno o parte di esso insistono contemporaneamente due colture), che interessano la stessa particella, devono essere riportati nel rigo successivo, il codice coltura e il codice modalità lasciando in bianco tutti gli altri campi identificativi della particella. Per le colture consociate l azienda dovrà anche indicare approssimativamente l estensione del terreno SEAC Cefor - Trento

80 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Codice coltura Riportare i codici coltura rilevabili dalla tabella riportata nelle specifiche tecniche del programma di trasmissione. La tabella è aggiornata con l elencazione delle varie tipologie di colture praticate. Ai fini di agevolare la compilazione del quadro l azienda, nell ipotesi di attività similari che non determinano scostamenti significativi in relazione al fabbisogno di manodopera, può indicare il codice della coltura prevalente. QUADRO G ALLEVAMENTI Il quadro racchiude tutte le informazioni relative agli allevamenti. Non deve essere compilato dalle aziende condotte da coltivatori diretti per gli stessi allevamenti dichiarati con il modello CD1 a decorrere dall anno (cfr circolare 128/2002) Codice specie/quantità o peso Riportare il codice della specie animale specificando nel successivo campo, per ciascun codice specie i valori espressi in numero ovvero in quintali, rilevabili dall apposita tabella nelle specifiche tecniche del programma di trasmissione. Modalità di allevamento Indicare le modalità di allevamento rilevabili dall apposita tabella allegata al programma. Possesso Riportare in codice il titolo di possesso degli animali rilevabile dalla sottostante tabella, nonchè la data di decorrenza del stesso: CODICE DESCRIZIONE 01 Proprietà 02 Soccida Codice fiscale proprietario animali Riportare a fianco di ciascuna specie animale il codice fiscale dell effettivo proprietario, se diverso dall intestatario dell azienda SEAC Cefor - Trento

81 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Avvertenza: nell ipotesi di più proprietari devono essere riportati i relativi codici fiscali a fianco di ciascun rigo. Qualora gli allevamenti siano costituiti da più specie provenienti da un unico proprietario, il codice non deve essere ripetuto. QUADRO H MACCHINE AGRICOLE Il quadro racchiude tutte le informazioni relative al parco macchine. Per ogni tipo di macchinario deve essere indicato il codice rilevabile dall apposita tabella riportata nelle specifiche tecniche del programma di trasmissione e la quantità degli stessi. QUADRO L AGENZIA SOMMINISTRAZIONE LAVORO Il quadro è riservato alle Agenzie di somministrazione che stipulano contratti per la fornitura di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 276/2003. L1 Data di autorizzazione rilasciata al somministratore Indicare gli estremi dell autorizzazione rilasciata avvalorando la casella data. SI e riportare la relativa QUADRO M SOCIETA Il quadro deve essere avvalorato esclusivamente dalle società. Pertanto non deve essere compilato dalle ditte individuali e dalle ditte che assumono la veste di società cooperative e loro consorzi. M1 Tipo società Indicare il codice numerico che contraddistingue il tipo società, ai fini dell attribuzione di eventuali esoneri contributivi a seguito di calamità, desumendolo dall apposita tabella. TIPO SOCIETA Codice 01 Società semplice 02 Società in nome collettivo 03 Società in accomandita semplice 04 Società a responsabilità limitata 05 Società per azioni 06 Società in accomandita per azioni 79 SEAC Cefor - Trento

82 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE Soci/Amministratori qualifica Avvalorare la casella IAP qualora nelle società di persone almeno un socio e nelle società di capitali almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Avvalorare la casella CD qualora nelle società di persone almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Esclusivo oggetto sociale agricolo Barrare la casella SI nell ipotesi che ricorre. M2 Data stipula atto costitutivo Data di stipula dell atto costitutivo. QUADRO N AZIENDA DIRETTO COLTIVATRICE Il quadro è dedicato ai soggetti dichiaranti, coltivatori diretti, che assumono manodopera agricola sugli stessi fondi o per le stesse attività per le quali abbiano diritto alla iscrizione nella relativa gestione previdenziale. N1 Azienda assuntrice di manodopera Avvalorare la casella SI se il titolare dell azienda è iscritto alla gestione autonoma per gli stessi fondi e/o per le stesse attività dichiarate con il modello di iscrizione e/o di variazione. La seconda casella SI dovrà essere avvalorata qualora l azienda utilizzi manodopera dipendente su fondi e/o per attività diverse da quelle dichiarate all atto dell iscrizione e/o con successiva denuncia di variazione alla predetta gestione autonoma. QUADRO O COOPERATIVE E LORO CONSORZI Il quadro deve essere compilato esclusivamente da aziende che assumono la veste giuridica di società cooperative e loro consorzi. O 1 Tipo cooperativa Indicare il codice numerico che contraddistingue il tipo cooperativa desumendolo dall apposita tabella SEAC Cefor - Trento

83 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE SOCIETA COOPERATIVE E LORO CONSORZI Codice Natura giuridica 01 Società cooperativa a mutualità prevalente 02 Società cooperativa diversa 03 Società cooperativa a mutualità prevalente che esercita esclusivamente attività agricola ed almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di IAP 04 Consorzio tra società cooperative a mutualità prevalente 05 Consorzio tra società cooperative diverse 06 Consorzio tra società cooperative a mutualità prevalente che esercitano esclusivamente attività agricola e in cui almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di IAP O2 Data stipula atto costitutivo Data di stipula dell atto costitutivo. O3 Numero iscrizione albo delle società cooperative Riportare il numero d iscrizione all albo delle società cooperative. O4 Cooperativa di trasformazione ex lege 240/84 Barrare la casella SI qualora trattasi di cooperativa di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli ex Lege 240/1984. O5 Cooperativa sociale ex lege 381/91 Avvalorare la casella SI se trattasi di Cooperativa sociale ex Legge 381/1991. O6 Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi ex art c.c., comma 2 Avvalorare la casella SI se trattasi di Cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi ex art c.c., 2 comma. Ai sensi di tale ultima disposizione si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all art del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti allo sviluppo e alla cura del ciclo biologico (cfr: circolare 53/2003). QUADRO P IMPRESA SENZA TERRA Il quadro si articola in due sezioni: P1 per le imprese che effettuano raccolta di prodotti ortofrutticoli o attività connesse; P7 per le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, rimboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde SEAC Cefor - Trento

84 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE P1 Impresa che effettua raccolta di prodotti ortofrutticoli e attività connesse Avvalorare la casella SI se trattasi di imprese non agricole assoggettate al regime contributivo delle aziende agricole limitatamente alla manodopera assunta e addetta alle operazioni di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta (Legge n. 92/1979, art. 6, lettera d), così come modificata dal D. Lgs. N. 173/1998 (esempio tipico è il commerciante ortofrutticolo all ingrosso che acquista direttamente il prodotto sulla pianta ed assume manodopera agricola per le operazioni di raccolta). La casella SI deve, inoltre, essere avvalorata dalle aziende: inquadrate nel settore agricolo, che svolgono operazioni di mera raccolta di prodotti agricoli (es.: cooperative di raccolta per conto dei soci produttori); singole o associate che stipulano contratti per la sola operazione di raccolta per conto dei produttori, ecc.). esercenti attività agromeccanica così come definita dal D. Lgs. n. 99/2004 di attuazione della Legge delega n. 38/2003 ( cfr:circolare 85/2004). Tutte le aziende su indicate sono tenute a dichiarare il settore di inquadramento ed il codice attività, la data del contratto, la data presumibile di inizio lavori, il codice fiscale del contraente, il codice coltura e la quantità. Avvertenza: eventuali ulteriori contratti stipulati successivamente alla presentazione del modello di denuncia aziendale di iscrizione essere dichiarati con un modello di variazione, compilato secondo le specifiche indicate nella parte seconda dell allegato, da presentarsi entro il 31 dicembre dell anno solare cui si riferiscono. La disposizione è estesa anche alle aziende risultanti già iscritte. P2 Settore di inquadramento previdenziale e Codice attività Riportare il settore di inquadramento previdenziale rilevandolo dall apposita tabella e il codice statistico di attività esercitata che può essere rilevato dalla tabella ATECOFIN 2004 (sito internet TABELLA SETTORI DI INQUADRAMENTO CODICE 01 Industria 02 Terziario 03 Agricoltura DESCRIZIONE Al fine di consentire, nell ipotesi di più contratti, l indicazione della data del contratto, la data presumibile inizio lavori, il codice fiscale contraente, nonché il codice coltura e quantità, sono state predisposte numero tre sezioni (identificate dai codici P3-P4-P5-P6) per specificare gli estremi di ogni contratto stipulato SEAC Cefor - Trento

85 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE P7 Impresa che effettua lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, etc. Avvalorare la casella SI qualora trattasi di imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, limitatamente per i lavoratori addetti a tali attività (Legge n. 92/1979, art. 6, lettera e), così come modificata dal D. Lgs. n. 173/1998). In tale fattispecie rientrano anche le aziende che assumono lavoratori addetti al taglio dei boschi. Al fine di consentire l indicazione del codice fiscale del soggetto contraente, nell ipotesi di più contratti, sono state predisposte tre sezioni tutti identificate con il codice P8. Avvertenza: nell ipotesi di più contratti utilizzare un secondo foglio, riportando nel predetto foglio il codice fiscale ed il codice azienda. Eventuali ulteriori contratti stipulati successivamente alla presentazione del modello di denuncia aziendale di iscrizione essere dichiarati con un modello di variazione, compilato secondo le specifiche indicate nella parte seconda dell allegato, da presentarsi entro il 31 dicembre dell anno solare cui si riferiscono. La disposizione è estesa anche alle aziende risultanti già iscritte. QUADRO Q AZIENDA CHE ASSUME LAVORATORI ADDETTI A PARTICOLARI ATTIVITA Il quadro è riservato alle aziende assoggettate al regime previdenziale in agricoltura ed è limitato ai soli dipendenti che svolgono quelle particolari lavorazioni previste dalla norma, mentre la generalità dei dipendenti è inquadrata nel rispettivo settore di appartenenza in funzione della natura dell impresa ( Legge 92/1979, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/1998). Nella fattispecie avvalorare le caselle da R1 a R9 secondo le ipotesi che ricorrono: Q1: Amministrazione Pubblica che esegue lavori di forestazione Q2: Gestione ex Aziende di Stato Q3: Impresa singola o associata appaltatrice o concessionaria dei lavori di Amministrazioni pubbliche o ex Aziende di Stato Q4: data di iscrizione negli appositi elenchi o albi regionali di cui all art. 7, co. 1 del D. Lgs. 227/2001 Q5: data del contratto di appalto o della concessione Q6: codice fiscale dell Ente appaltatore o concessionario Q7:consorzio di cui alla lett. B), art. 6 della Legge 92/1979 (consorzi di irrigazione, di miglioramento fondiario, consorzi di bonifica, consorzi di sistemazione montana, di rimboschimento, attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione) Q8: consorzio di bonifica Q9: impresa singola o associata di cui alla lett. C), art. 6 della Legge 92/1979 (tali le imprese dedite alla cura e protezione della fauna selvatica ed all esercizio controllato della caccia) Avvertenza: eventuali ulteriori contratti stipulati, punti Q5 e Q6, successivamente alla presentazione del modello di denuncia aziendale di iscrizione essere dichiarati con un modello di variazione, compilato secondo le specifiche indicate nella parte seconda dell allegato, da presentarsi entro il 31 dicembre dell anno solare cui si riferiscono. La disposizione è estesa anche alle aziende risultanti già iscritte con il vecchio modello di denuncia aziendale SEAC Cefor - Trento

86 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE QUADRO R MODALITA GESTIONE REGISTRO D IMPRESA E DATI RELATIVI ALL ASSOCIAZIONE O AL CONSULENTE Il quadro permette di indicare le modalità di tenuta del registro d impresa. R1 Semplificato Avvalorare la casella SI qualora l azienda utilizzi per la propria attività manodopera dipendente a tempo determinato per un numero di giornate annue inferiori a 270 ed opti per la tenuta del registro semplificato. R2 Ordinario Avvalorare la casella SI qualora l azienda non opti per la tenuta del registro semplificato ovvero occupi alle proprie dipendenze operai a tempo indeterminato e/o a tempo determinato per più di 270 giornate annue. R3 Equipollenti Avvalorare la casella SI qualora l azienda si avvalga, in luogo del registro d impresa rilasciato dall INPS, di supporti informatici da considerarsi a tutti gli effetti equipollenti, ovvero sia stata autorizzata alla stampa laser dei registri obbligatori. R4 Dati relativi all associazione o al consulente Devono essere indicati i dati relativi all associazione o al consulente incaricati alla gestione e all amministrazione del personale. Denominazione: deve essere riportata la denominazione dell associazione; Cognome e nome: deve essere riportato il cognome e nome del soggetto abilitato di cui all art.1, Legge 12/1979; Indirizzo: deve essere riportato l indirizzo (via, piazza, ecc.); Numero civico: deve essere riportato il numero civico; Comune: deve essere riportato il Comune; CAP: deve essere riportato il codice di avviamento postale. QUADRO S DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA Considerato che il nuovo modello D.A. è stato strutturato in ottica di semplificazione degli adempimenti demandati al richiedente l iscrizione, si rileva che il QUADRO S deve essere compilato e sottoscritto correttamente, barrando le caselle, alfabeticamente elencate, corrispondenti a tutti i quadri per i quali viene autocertificata la loro compilazione. In caso di legale rappresentante indicare l anagrafica completa di indirizzo ed il codice fiscale SEAC Cefor - Trento

87 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE QUADRO T RISERVATO ALL UFFICIO DELEGA Il modello di delega deve essere allegato alla denuncia aziendale in tutti i casi in cui l azienda ha aderito ad una delle associazioni di categoria riconosciute, assumendo i diritti e gli obblighi conseguenti ed in particolare impegnandosi al versamento dei contributi associativi. Nel modello devono essere riportati esattamente i dati anagrafici dell azienda così come indicati nel quadro A del modello di denuncia aziendale e deve essere completato con l indicazione di tutti gli altri dati riferiti all Associazione. A riguardo è stata predisposta la tabella articolata per codice associazione, descrizione e sigla dell associazione stessa. TABELLA CODICI E DESCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CODICE DESCRIZIONE SIGLA 10 CONFED. NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI COLDIRETTI 11 CONFED. GENERALE AGRICOLTURA ITALIANA CONFAGRICOLTURA 12 CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI CIA 13 UNIONE GENERALE COLTIVATORI UGC-CISL 14 UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLONI UIL UIMEC-UIL 15 UNIONE NAZ. COLT. ALLEV. E PROD. AGRICOLI UGL- COLTIVATORI 16 UNIONE COLTIVATORI DIRETTI UCI 17 ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI AIC 19 FED. NAZ. AUT. COLT. MEZZ. E ALL. CISAL FNACOMAL CISAL 20 ACLITERRA ACLITERRA 23 CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI COPAGRI 25 FEDERAZ. NAZ. AUTON. PICCOLI IMPRENDITORI FENAPI 26 EUROCOLTIVATORI EUROCOLTIVATORI 27 UNSIC UNSIC Avvertenza: L atto di delega, firmato dal titolare legale rappresentante, deve essere convalidato con timbro e firma del responsabile dell associazione SEAC Cefor - Trento

88 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE PARTE SECONDA: VARIAZIONI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO D.A. IN CASO DI VARIAZIONE Come evidenziato nella premessa il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.) è stato ridisegnato per consentire alle aziende attive del settore di segnalare le informazioni che normativamente incidono in termini significativi sul fabbisogno dell azienda secondo quanto disposto dall art.9-ter, comma 3 della Legge n.608/1996 che recita: omissis. La denuncia aziendale di cui all art.5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significative rilevanze sul fabbisogno lavorativo dell azienda e comunque quando si chiede il passaggio al modello semplificato del registro di impresa di cui all art.9-quater, comma 1 Legge 608/1996. Considerato che il quadro aziendale può modificarsi anche in ordine a elementi e dati che non rientrano nella previsione del citato articolo 9-ter, ma che, comunque, sono determinanti per un costante aggiornamento dell archivio delle aziende, nonché per garantire una corretta e tempestiva imposizione contributiva, si è proceduto ad articolare in due sezioni le relative istruzioni: la prima racchiude la tipologia di informazioni che l azienda ha obbligo (art. 9- ter legge n. 608/1996), di comunicare entro 30 giorni dall intervenuta variazione (art.5 comma 3, D.lgs. n. 375/1993); la seconda che esemplifica tutte le variazioni che discendono da modificazioni legate agli aspetti evolutivi e gestionali dell azienda e che non incidono sul fabbisogno di manodopera. Per ogni variazione vanno riportati tutti i dati originariamente dichiarati aggiungendo o sostituendo i dati oggetto della variazione. N.B. per la trasmissione della Denuncia di Variazione deve essere obbligatoriamente riportato il CIDA (codice identificativo azienda) assegnato automaticamente in sede di primo invio della Denuncia Aziendale. SEZIONE PRIMA: variazioni che determinano modifiche del fabbisogno di manodopera Le istruzioni che seguono sono state predisposte affinché le aziende, obbligate ai sensi del citato art.9-ter, alla presentazione del modello D.A. di variazione, possono fornire corrette informazioni in relazioni alle modificazioni che, come più volte ribadito, sono solo quelle che incidono sul fabbisogno aziendale della manodopera. QUADRO A DENUNCIA Qualora sia stata avvalorata la casella variazione dati originariamente dichiarati: CODICE AZIENDA: vedi quadro A SI perché trattasi di denuncia di variazione dei Avvertenza: nell ipotesi di un azienda che esplichi due attività di natura diversa e rappresenti l esigenza di gestirle separatamente è consentita la presentazione di due modelli D.A. Il primo sarà contrassegnato dal codice 01 ed il secondo dal codice 02. CODICE FISCALE: indicare, con la massima esattezza e chiarezza, il codice fiscale assegnato, 86 SEAC Cefor - Trento

89 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE al titolare o alla società, dal Ministero delle Finanze nonché le caselle relative all ipotesi che ricorre: CESSAZIONE: deve essere indicata la data effettiva di cessazione dell attività; SOSPENSIONE: deve essere indicata la data effettiva della sospensione dell attività.per sospensione dell attività è da intendersi, il verificarsi di un evento, imputabile o meno alla volontà dell imprenditore, a seguito del quale il soggetto non assume manodopera agricola per il tempo della sospensione. Si differenzia dall evento della cessazione in quanto durante il periodo di sospensione il soggetto economico non cessa di esistere dal punto di vista giuridico-formale. Si forniscono alcuni esempi: l azienda coltivatrice-diretta assuntrice di manodopera agricola che, per un periodo di tempo, decide di continuare l attività avvalendosi solo dell opera propria del titolare e suoi familiari; l azienda sotto forma di assetto societario che temporaneamente sospende qualsiasi attività e non procede allo scioglimento della società poiché ritiene di riprendere l attività successivamente, l azienda normalmente dedita alla coltivazione del fondo che per un periodo di tempo non esercita tale attività per eventi naturali e non dipendenti dalla volontà dell imprenditore. Avvertenza: Non integra la fattispecie della sospensione dell attività, la condizione dell azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell anno in relazione alle proprie esigenze aziendali. RIPRESA ATTIVITÀ: deve essere indicata la data di ripresa dell attività dopo il periodo di sospensione; VARIAZIONE CONSISTENZA AZIENDALE: deve essere indicata la data di variazione della consistenza aziendale. La variazione della consistenza aziendale nella fattispecie assume particolare rilevanza in relazione alle informazioni che l azienda deve fornire. Pertanto il dichiarante deve seguire attentamente le specifiche istruzioni: QUADRI F-G-H TERRENI - ALLEVAMENTI - MACCHINARI Per ogni variazione vengono riproposti i dati originariamente dichiarati, possono essere aggiunti o tolti i dati oggetto della variazione di estensione dei terreni, consistenza allevamenti e macchinari in precedenza dichiarati, che ovviamente sono valutabili in termini di aumento o diminuzione di manodopera. Avvertenza: qualora la diminuzione dei beni aziendali ( terreni, allevamenti e macchinari) legittimano l azienda a richiedere il passaggio al modello semplificato del registro d impresa ( valori occupazionali inferiori a 270 giornate) l azienda deve anche segnalare la circostanza utilizzando il campo R1 del quadro R modalità gestione registro d impresa SEAC Cefor - Trento

90 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE QUADRO P Valori fabbisogno di manodopera Qualora l azienda senza terra stipuli nuovi contratti che ai fini dell impiego della manodopera utilizzata avvalori un effettivo aumento di unità lavorative o di giornate, deve compilare il QUADRO P, seguendo le modalità che sono contenute nella PARTE PRIMA al corrispondente quadro. SEZIONE SECONDA : Variazioni che determinano modifiche in relazione all imposizione contributiva Come precisato nella premessa dedicata alle istruzioni per la compilazione del modello D.A. in caso di variazione, possono concretizzarsi in tempi successivi all originaria denuncia modificazioni che caratterizzano la dinamicità della gestione di un azienda agricola, ma che, tuttavia, non incidono sul fabbisogno di manodopera ( in aumento e/o diminuzione ). In tale contesto rientrano le variazioni: QUADRO B: ANAGRAFICA AZIENDA QUADRO C: CENTRO AZIENDALE QUADRO D: ACCENTRAMENTO QUADRO E: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE QUADRO M: SOCIETA QUADRO N: AZIENDA DIRETTO COLTIVATRICE QUADRO O: COOPERATIVE E LORO CONSORZI QUADRO Q: AZIENDA CHE ASSUME LAVORATORI ADDETTI A PARTICOLARI ATTIVITA In tutti i casi sopraelencati è opportuno che l azienda presenti una denuncia di variazione seguendo le istruzioni già puntualizzate in merito alla compilazione del QUADRO A e segnalando nei, riquadri interessati, l intervenuta modifica. QUADRO B ANAGRAFICA AZIENDA Segnalare il dato variato (es. indirizzo, ecc.) in quanto determinante per una corretta e tempestiva notifica di eventuali provvedimenti ed in particolare del recapito del modello F24 per il pagamento dei contributi alle previste scadenze. QUADRO C CENTRO AZIENDALE Segnalare eventuali modifiche rispetto alla precedente denuncia SEAC Cefor - Trento

91 Istruzioni per la compilazione Modello DENUNCIA AZIENDALE QUADRO D ACCENTRAMENTO Segnalare l eventuale autorizzazione nonché la sigla della Provincia e la data della relativa autorizzazione. QUADRO E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Il quadro può essere interessato da variazioni intervenute rispetto ad una precedente denuncia in ordine a sopravvenute circostanze. QUADRO N AZIENDA DIRETTO COLTIVATRICE L azienda diretto coltivatrice che acquisisce o è in possesso di un fondo che non rientra nell insieme dei terreni che sono propri del nucleo deve comunicare ai fini dell imposizione contributiva l eventuale notizia utilizzando la casella SI in corrispondenza di fondi e attività diverse. QUADRO Q AZIENDA CHE ASSUME LAVORATORI ADDETTI A PARTICOLARI ATTIVITA Segnalare eventuali modifiche rispetto alla precedente denuncia. Avvertenza : l azienda che all origine e/o con successiva denuncia di variazione ha avvalorato informazioni ai predetti QUADRI B - C - D - M - N - O P - Q e nel corso dell attività, sia intervenuta una modifica dei dati dichiarati, nel presentare un nuovo modello D.A., non deve avvalorare la sezione e/o il campo oggetto di modifica. Al riguardo vengono fornite alcune specifiche esemplificazioni: Azienda che all atto della presentazione della prima denuncia aziendale ha avvalorato al QUADRO E la casella SI coltivatore diretto ovvero SI IAP o SI colonomezzadro ed è stata cancellata dalla relativa gestione, ma continua l attività quale semplice azienda agricola, nella denuncia di variazione deve lasciare in bianco le corrispondenti caselle; Azienda che ha dichiarato di avvalersi di contoterzisti e abbia deciso di non fare più ricorso al loro utilizzo, deve presentare la denuncia di variazione e lasciare in bianco la corrispondente casella. Avvertenza: tutti i restanti Quadri non devono essere compilati ad eccezione del QUADRO S ( Dichiarazione di responsabilità), secondo le istruzioni fornite nella Parte Prima: Iscrizione SEAC Cefor - Trento

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100 Per informazioni e documentazione SEAC CEFOR TRENTO - Via Solteri, 74 Tel. 0461/ Fax 0461/ Internet: info.cefor@seac.it

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