REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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1 COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA Piazza IV Novembre n. 3, Bagnara di Romagna -RA- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del

2 INDICE: CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 1 Oggetto del Regolamento 4 CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 Documenti amministrativi: definizione 4 Art. 3 Diritto di accesso: definizione e finalità 4 Art. 4 Diritto di accesso: ambito di applicazione 5 Art. 5 Diritto di accesso: limiti 5 Art. 6 Esclusione temporanea di atti 7 Art. 7 Responsabile del procedimento di accesso 8 Art. 8 Divieto di riproduzione, diffusione a fini commerciali di documenti o di informazioni ottenute mediante l esercizio del diritto di accesso 8 CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MODALITA DI ESERCIZIO Art. 9 Modalità di esercizio 9 Art. 10 Identificazione e legittimazione del richiedente 9 Art. 11 Accesso informale 10 2

3 Art. 12 Procedura di accesso formale 10 Art. 13 Accoglimento della richiesta di accesso 11 Art. 14 Non accoglimento della richiesta di accesso: rifiuto, differimento, limitazione 11 Art. 15 Silenzio rifiuto 12 Art. 16 Ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di non accoglimento della richiesta 12 CAPO IV - DELLA VISIONE DEGLI ATTI Art. 17 Atti visionabili 12 Art. 18 Atti non visionabili 12 Art. 19 Visione degli atti non deliberativi della Giunta 13 f Art. 20 Diritti dell acquirente di un immobile 13 Art. 21 Visione degli atti da parte degli interessati al procedimento 13 Art. 22 Prescrizioni e divieti nel corso della visione 13 Art. 23 Responsabilità 14 Art. 24 Procedura per la visione degli atti in corso di pubblicazione 14 f CAPO V - DEL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI DEL COMUNE Art. 25 Atti di cui si puo ottenere copia 15 3

4 Art. 26 Atti di cui non e consentito il rilascio di copia 15 Art. 27 Copia degli atti non deliberativi della Giunta 15 Art. 28 Atti di natura privata 15 Art. 29 Forma del rilascio delle copie 16 CAPO VI - DEL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI AI CITTADINI Art. 30 Diritto di informazione dei cittadini. 16 Art. 31 Notizie inibite alla informazione. 16 Art. 32 Atti relativamente segreti 17 Art. 33 Divieto di rilascio di informazioni relative ad atti commerciali aggregati 17 Art. 34 Informazioni agli interessati al procedimento 17 Art. 35 Istanza per la richiesta di informazioni 18 Art. 36 Informazioni in materia ambientale 18 Art. 37 Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi 18 CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4

5 Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione dell art. 25 della legge n. 816, dell art. 7 della legge n. 142, dell art. 22 della legge n. 241 e dello Statuto del Comune di Bagnara di Romagna, disciplina il diritto di informazione dei cittadini e le modalità di accesso agli atti amministrativi formati dall Amministrazione comunale o da questa utilizzati e/o detenuti per il conseguimento dei propri fini. CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 Documenti amministrativi: definizione 1. Sono considerati documenti amministrativi ogni rappresentazione grafica, fotografica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dal Comune o, comunque, utilizzati ai fini dell attività amministrativa. Art. 3 Diritto di accesso: definizione e finalità 1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell attività amministrativa e al fine di favorirne lo svolgimento imparziale, riconosce ai cittadini, singoli e/o associati, residenti nel proprio territorio, ed a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento: - il diritto di visione; - il diritto di estrazione di copia dei documenti amministrativi; - il diritto alle informazioni sullo stato degli atti e dei procedimenti, che comunque li riguardino, ed, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l Amministrazione. 2. Tale diritto è esteso agli enti, alle associazioni, ai comitati e ad altri soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi. 5

6 Art. 4 Diritto di accesso: ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti dell Amministrazione Comunale e dei terzi concessionari di pubblici servizi comunali. Art. 5 Diritto di accesso: limiti 1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all accesso se non nei casi di segreto o di divieto previsti dalla legge. 2. Sono sottratte all accesso le seguenti categorie di documenti: a) gli atti per i quali la legge prevede direttamente la segretezza; b) rapporti informativi sul personale dipendente del Comune, nonché notizie sugli aspiranti all accesso nel ruolo del Comune; c) notizie, documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali; d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime; e) documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali, nonché socioassistenziali; f) documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all adozione, da parte dell Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento; g) documentazione contenuta nel fascicolo personale del dipendente; atti e documenti desumibili dal fascicolo personale del dipendente attinenti alla sua sfera personale (quali lettere, corrispondenza privata e documenti il cui contenuto possa ledere l onorabilità del dipendente e/o della sua famiglia) ovvero documenti relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria o economica del dipendente e dei suoi familiari (mod. 101, 201, 740, 730, cedolino dello stipendio, ecc.); h) documentazione attinente ai procedimenti penali e disciplinari, nonché quella concernente l istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; i) documentazione attinente ad inchieste ed ispezioni; j) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; k) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all attività professionale, commerciale ed industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell attività amministrativa, in conformità alle disposizioni di legge regolanti la riservatezza di tali documenti; 6

7 l) rapporti alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali sia palese la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali per le sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza; m)atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti Autorità Giudiziarie, per le sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza; n) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, delle Forze di Polizia; o) provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità; p) i pareri relativi a procedimenti amministrativi non ancora conclusi, ad eccezione che il richiedente non sia interessato; q) atti preparatori nella formazione di provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, ai sensi dell art. 24, comma 4 della legge n. 241/90; r) i documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali all attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza; s) i rapporti trasmessi all Autorità Giudiziaria; t) le schede anagrafiche (AP/5; AP/6; AP/6a; APR/4); u) i cartellini delle carte d identità fatta eccezione per le richieste di visione effettuate dall interessato oppure dalle Forze dell Ordine, per motivi di sicurezza; v) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali; w) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni, fino a quando in ordine ad essi non sia stata conclusa la necessaria istruttoria x) i documenti che le altre Amministrazioni sottraggono all accesso e che il Comune detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza; y) atti di stato civile. 3. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici. 4. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 7

8 5. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, le offerte sono accessibili dai partecipanti dopo la conclusione del procedimento salvo brevetti e casi analoghi protetti. 6. E esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione e alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal presente regolamento. 7. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente Regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l esclusione e in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l attività giurisdizionale. Art. 6 Esclusione temporanea di atti 1. L esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell amministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco, ai sensi dell art. 7 della n. 142, in quanto risulti necessario vietarne l esibizione o la riproduzione, per un periodo di tempo limitato, al fine di evitare con le loro diffusioni un concreto pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. L esclusione temporanea è altresì disposta, ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell azione amministrativa. 3. Il responsabile del procedimento, qualora motivatamente ritenga che una richiesta di accesso ad atti o documenti possa comportare nell immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1, invia gli atti al Sindaco per l eventuale adozione del provvedimento di esclusione temporanea dall accesso. 4. Il Sindaco dispone l esclusione temporanea dal diritto di accesso. Nel provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno determinato, il periodo del divieto, l elenco dettagliato dei documenti interessati dal provvedimento e l autorità alla quale può essere proposto ricorso. Il provvedimento deve essere comunicato dal responsabile del procedimento all interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 8

9 Art. 7 Responsabile del procedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi è il responsabile dell ufficio o servizio (o su designazione di questi, altro dipendente) competente a formare l atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti che investono la competenza di più uffici o servizi, responsabile del procedimento di accesso è il responsabile(o il dipendente da lui delegato) competente all adozione dell atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. 2. Il responsabile del procedimento: a) provvede direttamente, in caso di accesso informale di cui al successivo art. 11, al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione; b) riceve, in caso di accesso formale di cui al successivo art. 12, le richieste di accesso ed esegue gli adempimenti di cui al precedente punto a); c) decide l accoglimento delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l esercizio dei diritti di accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal presente Regolamento; d) comunica agli interessati l esclusione ed il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal Regolamento; e) dispone l esercizio dei diritti di accesso secondo l ordine temporale di presentazione delle richieste. Art. 8 Divieto di riproduzione, diffusione a fini commerciali di documenti o di informazioni ottenute mediante l esercizio del diritto di accesso 1. Non è consentito, in ogni caso, riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali, i documenti e le informazioni ottenute mediante l esercizio del diritto di accesso. 9

10 CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MODALITA DI ESERCIZIO Art. 9 Modalità di esercizio 1. L esame dei documenti amministrativi è gratuito. 2. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione nella misura stabilita con deliberazione di Giunta, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, e dei diritti di segreteria. 3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. intestato al Tesoriere di questo Comune con indicazione, sull apposito spazio del bollettino postale, della causale del versamento, ed esibizione della ricevuta all ufficio che rilascia la copia. Art. 10 Identificazione e legittimazione del richiedente 1. L identificazione del richiedente viene effettuata dal responsabile del procedimento di accesso: a) per conoscenza diretta; b) mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dagli artt. 288, 292 e 293 del R.D. n. 635/40 e successive modificazioni; c) mediante due testimoni fidefacienti in possesso dei documenti di identificazione di cui al punto b). 2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. 3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata. 4. Nelle richieste inviate con le modalità previste dall art. 12, comma 4, il richiedente deve annotare il numero e la data della carta d identità, se rilasciata dal Comune, oppure allegare o trasmettere copia di altro documento d identità valido. Nel caso in cui non abbia inviato gli elementi di identificazione richiesti, l interessato dovrà provvedere personalmente all accesso, esibendo in quel momento un valido documento d identità. 10

11 Art. 11 Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale mediante richiesta, anche verbale, all ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. L interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi, nonché, ove occorra, specificare e/o comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. Art. 12 Procedura di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. 2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta. 3. Nella richiesta formale redatta in carta semplice l interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, anche mediante l intervento collaborativo dell ufficio competente ad accogliere la richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi, nonché, ove occorra, specificare e/o comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta. 4.La richiesta di accesso formale può anche essere inviata a mezzo postale oppure via telefax perché contenente i dati necessari all identificazione e legittimazione del richiedente di cui al comma 4 dell art

12 5. La richiesta presentata al responsabile di un ufficio o servizio diverso da quello nei cui confronti, ai sensi dell art. 7 del presente Regolamento, va esercitato il diritto di accesso, è dallo stesso immediatamente trasmessa a quello competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all interessato. 6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di trenta giorni a norma dell art. 25, comma 4, della legge n. 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta al responsabile del procedimento competente o dalla ricezione della medesima nell ipotesi disciplinata al comma Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro dieci giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Se l interessato non provvede a completare la propria richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta l istanza verrà considerata implicitamente rinunciata e pertanto sarà collocata agli atti. Art. 13 Accoglimento della richiesta di accesso 1. L accoglimento della richiesta di accesso è formalizzata in apposito atto emanato dal responsabile del procedimento di accesso. 2. L atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l indicazione dell ufficio presso cui rivolgersi, del responsabile del procedimento nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 3. L accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. Art. 14 Non accoglimento della richiesta di accesso: rifiuto, differimento, limitazione 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell accesso richiesto in via formale sono motivati con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all art. 5 del Regolamento, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta come proposta. 12

13 Art. 15 Silenzio rifiuto 1 Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 della legge n Art. 16 Ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di non accoglimento della richiesta 1. Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento dell accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi dell art. 25, comma 5 della legge n CAPO IV - DELLA VISIONE DEGLI ATTI Art. 17 Atti visionabili 1. Tutti gli atti dell Amministrazione comunale sono pubblici ed ogni cittadino residente, o chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha il diritto di prenderne visione, unitamente ai loro allegati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo. Art. 18 Atti non visionabili 1. Non sono visionabili gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per dichiarazione del Sindaco effettuata ai sensi dell art. 7 della legge n Il rifiuto, il differimento e la limitazione del diritto di visione sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento e debbono essere opportunamente motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro trenta giorni dalla domanda. 13

14 Art. 19 Visione degli atti non deliberativi della Giunta 1. Non è consentito prendere visione del contenuto delle determinazioni adottate dalla Giunta di carattere interlocutorio e preparatorio che non si concretizzino in un atto deliberativo e non vengano richiamate nell atto deliberativo stesso in quanto attengono al processo formativo della volontà dell organo. Art. 20 Diritti dell acquirente di un immobile 1. Ai sensi dell art. 47 della legge n. 47/85, l acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di un contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione di qualsiasi documento relativo e/o connesso all immobile stesso. 2. Per la visione si osservano le norme previste nel presente capo. 3. Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda di cui all art. 12 il titolo che legittima la visione ed esibirlo in originale o in copia autentica al momento della visione. Art. 21 Visione degli atti da parte degli interessati al procedimento 1. Ai sensi dell art. 10 della legge n. 241 hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento: a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale del procedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire al procedimento stesso; b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento; c) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 2. E fatto salvo quanto previsto dall art. 24 della legge suddetta. Art. 22 Prescrizioni e divieti nel corso della visione 1. La visione degli atti avviene, nelle ore di ufficio, presso l ufficio indicato nell atto di accoglimento della richiesta o, in mancanza di tale indicazione, nei locali dell archivio comunale o dell ufficio presso il quale gli atti stessi si trovano. 14

15 2. L esame dei documenti avviene alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 3. E tassativamente vietato: a) portare, anche temporaneamente, il documento fuori dai locali dell ufficio; b) fare segni particolari, cancellature o comunque manomettere gli atti ed i fascicoli. 4. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata, con l eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Art. 23 Responsabilità 1. Chiunque danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose). Art. 24 Procedura per la visione degli atti in corso di pubblicazione 1. Per la più precisa visione degli atti in corso di pubblicazione all albo comunale, è possibile rivolgersi, senza formalità alcuna, agli addetti all albo pretorio, i quali provvedono direttamente alla richiesta. 2. La visione dovrà avvenire sotto la loro sorveglianza con i divieti di cui alle lettere a) e b) dell art In caso di danneggiamento, distruzione, perdita o sottrazione di documenti da parte del visionante si applica il disposto dell art

16 CAPO V - DEL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI DEL COMUNE Art. 25 Atti di cui si può ottenere copia 1. Tutti gli atti dell Amministrazione comunale sono pubblici e ogni cittadino residente, o chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di ottenerne copia, unitamente ai loro allegati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo. Art. 26 Atti di cui non è consentito il rilascio di copia 1. Non è consentito il rilascio di copia degli atti riservati per espressa disposizione di legge o per dichiarazione del Sindaco effettuata ai sensi dell art. 7 della legge n Il rifiuto, il differimento e la limitazione del diritto di rilascio di copia sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento e debbono essere opportunamente motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro trenta giorni dalla domanda. Art. 27 Copia degli atti non deliberativi della Giunta 1. Non è possibile ottenere copia delle determinazioni adottate dalla Giunta di carattere interlocutorio e preparatorio che non si concretizzino in un atto deliberativo stesso in quanto attengono al processo formativo della volontà dell organo. Art. 28 Atti di natura privata 1. Ai sensi dell art. 80 del R.D n. 1163, degli atti che per la loro origine e la loro connotazione sono di natura privata è consentito il rilascio di copie soltanto a coloro ai quali direttamente l atto si riferisce ed ai loro aventi causa. 16

17 Art. 29 Forma del rilascio delle copie 1. E possibile richiedere il rilascio di copie informali o conformi all originale. 2. Il rilascio di copia non autenticata è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione nella misura stabilita con deliberazione di Giunta. 3. Il rilascio di copia conforme all originale è subordinato: a) al rimborso dei costi di riproduzione; b) al versamento dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla legge n. 604, tabella D; c) all assolvimento dell imposta di bollo, nei casi previsti dalla legge. 4. Al momento della consegna delle copie, il ricevente appone in calce alla domanda la propria firma e la data per ricevuta. CAPO VI - DEL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI AI CITTADINI Art. 30 Diritto di informazione dei cittadini. 1. Il comune di Bagnara di Romagna favorisce per quanto possibile la pubblicità e la trasparenza della propria attività amministrativa, garantendo la più ampia informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Art. 31 Notizie inibite alla informazione. 1. I cittadini non possono ottenere informazioni relative agli atti segreti, cioè a quegli atti la cui divulgazione è o per la loro natura, o per disposizione di legge o regolamento, o per ordine dell autorità competente, vietata in maniera assoluta. 2. I cittadini non possono altresì ottenere notizie relative ad atti o affari che, per le particolari situazioni coinvolte, impongono all Amministrazione comunale di mantenere la riservatezza necessaria, sia a tutela della sfera giuridica dei soggetti interessati, sia per garantire l ente circa il corretto funzionamento della propria attività ed il buon esito delle iniziative intraprese. 17

18 3. Il Sindaco, qualora ritenga che la diffusione di informazioni in merito al contenuto di uno o più atti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, con provvedimento motivato temporaneo può dichiarare l atto o gli atti riservati. 4. Il provvedimento con cui si negano informazioni sul contenuto dell atto dichiarato riservato deve essere comunicato per iscritto al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 5. Ad eccezione di quanto previsto dall articolo seguente non è consentito ad alcun cittadino, fino alla scadenza del termine previsto nella relativa dichiarazione, il rilascio di informazioni in merito al contenuto dell atto dichiarato riservato. Art. 32 Atti relativamente segreti 1. Ai sensi dell art. 80 del R.D n sono atti relativamente segreti quelli che per la loro origine e la loro natura sono di indole privata. Hanno diritto di ottenere informazioni riguardanti tali atti soltanto coloro ai quali gli stessi si riferiscono ed i loro aventi causa. Art. 33 Divieto di rilascio di informazioni relative ad atti commerciali aggregati 1. Non sono rilasciabili informazioni concernenti dati aggregati relativi ad imprese ed operatori economici. 2. La Giunta può autorizzare deroghe a quanto sopra soltanto per ricerche ispirate da motivi istituzionali o scientifico divulgativi. Art. 34 Informazioni agli interessati al procedimento 1. Ai sensi dell art. 10 della legge n. 241 hanno diritto di avere informazioni in merito a tutti gli atti del procedimento: a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale del procedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire al procedimento stesso; b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento; c) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 18

19 2. E fatto salvo quanto previsto dall art. 24 della legge suddetta. I soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) hanno altresì diritto di conoscere il settore competente e il nominativo del responsabile del procedimento. Art. 35 Istanza per la richiesta di informazioni 1. Per richiedere le informazioni desiderate i cittadini devono redigere apposita istanza in carta semplice rivolta all Amministrazione comunale indicando: a) le proprie generalità; b) le informazioni richieste e gli atti o affari a cui si riferiscono. Art. 36 Informazioni in materia ambientale 1. L esercizio del diritto di accesso alle informazioni in materia di ambiente è disciplinato dal decreto legislativo n. 39. Art. 37 Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi 1. L Amministrazione comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell ambito dell attività procedimentale. 2. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, il responsabile del procedimento deve tener conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675 e successive modificazioni. 19

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