REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Transcript

1 COMUNE DI ALBINEA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ******************************************************************************** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con Delibera CC n.14 del 03/03/1997

2 INDICE CAPO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Documento amministrativo Art. 3 - Ambito di applicazione CAPO II MODALITÀ PER L ACCESSO Art. 4 - Pubblicazione degli atti Art. 5 - Guida per l accesso Art. 6 - Accesso informale Art. 7 - Procedimento di accesso formale Art. 8 - Contenuto della richiesta di accesso Art. 9 - Presentazione della richiesta formale Art Termini per la conclusione del procedimento di accesso Art Responsabile del procedimento di accesso Art Accoglimento della richiesta e modalità di accesso Art Responsabilità a carico dei cittadini Art Esame dei documenti e rilascio di copie CAPO III DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE Art Documenti amministrativi sottratti all accesso Art Non accoglimento della richiesta e differimento Art Accesso all archivio 1

3 CAPO IV DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI Art I Consiglieri comunali Art Accesso agli atti del procedimento amministrativo CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art Richiesta di accesso proveniente da soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi Art Casi non previsti dal presente regolamento Art Entrata in vigore APPENDICE LEGISLATIVA CAPO I 2

4 NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità alle seguenti disposizioni: - art. 7 commi 3, 4 e 5 della legge 8/6/1990 n. 142; - art. 24 della legge 7/8/1990 n. 241; - DPR 27/6/1992 n. 352; - Statuto Comunale. Art. 2 - Documento amministrativo 1. Per documento amministrativo, secondo le previsioni dell art. 22 della L. n. 241/90, si intende: a) qualunque rappresentazione grafica di fatti, dati, informazioni (scritti, mappe, disegni, progetti, prospetti); b) qualunque rappresentazione fotocinematografica (fotografie, diapositive, lucidi, pellicole, microfilms); c) qualunque rappresentazione elettromagnetica (registrazioni audio, nastri e dischi magnetici, supporti informatici contenenti dati per gli elaboratori); d) qualunque altra rappresentazione inerente al contenuto di atti amministrativi. 2. La definizione di cui al comma 1) ricomprende anche gli atti interni. Art. 3 - Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. 2. Il diritto di accesso agli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, e alle determinazioni aventi rilevanza esterna dei Responsabili di Servizio è esercitabile da chiunque secondo le medesime modalità. 3. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo Comune se competente a formare l atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. 3

5 4. Il diritto di accesso si realizza con una delle forme di pubblicità previste dal presente regolamento. CAPO II MODALITÀ PER L ACCESSO 4

6 Art. 4 - Pubblicazione degli atti 1. Al fine di garantire il diritto di accesso, quando la legge o il presente regolamento comunale la dispongono in forma generica, la pubblicità degli atti è realizzata con la pubblicazione dei medesimi all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Art. 5 - Guida per l accesso 1. La conoscenza dell assetto organizzativo e funzionale degli uffici e dei servizi comunali viene favorita attraverso la pubblicazione e la diffusione a tutti i nuclei familiari di una guida per l accesso agli uffici e ai servizi. 2. La Guida contiene l elencazione delle strutture organizzative del Comune, la loro ubicazione, le competenze esercitate, i servizi forniti, l indicazione dei rispettivi responsabili ed ogni altra informazione utile all utenza. Art. 6 - Accesso Informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. L interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l interesse connesso alla richiesta, dichiarare la propria identità e dimostrare i propri poteri rappresentativi. 3. La richiesta esaminata immediatamente e senza formalità è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie relative. 4. Qualora venga richiesta l esibizione del documento o l estrazione di copia, il funzionario fissa un termine non superiore a giorni cinque per la visura del documento e la consegna di copie. 5. Al momento della visione del documento richiesto o dell eventuale rilascio di copia del medesimo, il funzionario annota su un apposito registro i dati identificativi del richiedente, la data e l oggetto della richiesta. Art. 7 - Procedimento di accesso formale 5

7 1. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero si ritenga di dover procedere ad accertamenti relativamente: - alla legittimazione del richiedente; - alla sua identità; - ai suoi poteri rappresentativi; - alla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite; - alla accessibilità del documento; il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. 2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale di cui l ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta. 3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 del precedente art. 6. Art. 8 - Contenuto della richiesta di accesso 1. La richiesta di accesso formale deve contenere: - gli estremi identificativi del richiedente; - gli estremi identificativi del documento amministrativo; - legittimazione all accesso ed eventuali poteri rappresentativi; - la modalità di accesso prescelta (visione o estrazione di copia); - data di presentazione; - sottoscrizione. 2. Per favorire l accesso l Amministrazione comunale fornirà gratuitamente moduli per la presentazione della domanda. Art. 9 - Presentazione della richiesta formale 1. La richiesta formale per la consultazione ed il rilascio di copie dei documenti dovrà essere presentata al protocollo del Comune, il quale nei due giorni immediatamente successivi, dopo averla registrata, la inoltra al responsabile del Servizio competente per materia. 6

8 2. Nei dieci giorni successivi il responsabile del Servizio competente, individuati i documenti, riscontrata la legittimazione del richiedente e ogni altra circostanza relativa alla regolarità dell istanza ed all accessibilità ai documenti, accoglie la richiesta e ne da comunicazione all interessato secondo quanto previsto dall art. 12 del presente regolamento. 3. La richiesta formale erroneamente presentata agli uffici comunali di competenza di altre amministrazioni, è trasmessa negli stessi termini del comma precedente, alle medesime ove sia possibile individuarle. 4. Di tale trasmissione è data comunicazione al richiedente. Art Termini per la conclusione del procedimento di accesso 1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell art. 26, comma 4, della legge 7/8/90 n. 241, decorrenti dalla presentazione al protocollo della richiesta, o dalla ricezione della medesima nell ipotesi di trasmissione da parte di altra Amministrazione Pubblica. 2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l ufficio entro dieci giorni è tenuto a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Art Responsabile del procedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile del servizio o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all unità organizzativa competente a formare l atto o a detenerlo stabilmente. 2. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è parimenti il responsabile del servizio o il dipendente da lui delegato, competente all adozione dell atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. Art Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 7

9 1. L atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l indicazione dell ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e ottenerne copia. 2. L accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti dallo stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento fatto salvo le esclusioni di legge o di speciali regolamenti. 3. L esame dei documenti avviene presso l ufficio e nelle ore indicate nell atto di accoglimento della richiesta, alla presenza ove necessaria del personale addetto. 4. Salvo comunque l applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 5. La consultazione dei documenti è effettuata dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti consultati. Art Responsabilità a carico dei cittadini 1. Il cittadino che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose). Art Esame dei documenti e rilascio di copie 1. La consultazione dei documenti è gratuita. Per il rilascio delle copie dei documenti troveranno applicazione, in relazione al disposto dell art. 25, comma 1 della legge 7/8/1990 n. 241, le tariffe determinate con atto deliberativo della Giunta Comunale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rilascio delle copie è subordinato soltanto al pagamento del costo di riproduzione. 2. Le copie non autenticate richieste dall interessato, esenti dall imposta di bollo, devono riportare l espressa indicazione copia non autenticata priva di valore legale. 8

10 3. E data facoltà agli interessati di richiedere, in luogo delle copie integrali, gli estratti dei documenti; tuttavia tenuto conto che di norma vengono rilasciate fotocopie, gli estratti dovranno in ogni caso essere relativi a pagine intere e comprendere la prima e l ultima pagina del documento. 4. Delle pagine omesse dovrà essere fatta menzione nella dichiarazione di copia conforme. 5. Le somme di cui al comma 1 saranno riscosse dagli incaricati comunali. CAPO III DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE Art Documenti amministrativi sottratti all accesso 9

11 1. Sono sottratti all accesso tutti quei documenti per i quali il relativo divieto è previsto dalla legge ed in particolare dal DPR n. 1405/1963 artt. 21 e 22, dalla legge n. 801/1977 art Sono esclusi dal diritto di accesso i seguenti documenti amministrativi formati dall Amministrazione Comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi responsabili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, quali: a) i fascicoli personali dei dipendenti per la sola parte relativa alla loro sfera strettamente personale; b) i documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; c) la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell attività amministrativa; d) i rapporti alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; e) atti di promovimento di azioni di responsabilità fronte alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie; 3. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la consultazione degli atti dei procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 4. Sono parimenti sottratti all accesso e rientrano nell istituto del differimento di cui all art. 24 della legge 241/90: a) gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi (dall avvio della procedura concorsuale vera e propria fino a quando non sarà approvata la graduatoria finale); 10

12 b) gli atti relativi all istruttoria di gara di appalto (dall avvio della procedura di gara vera e propria fino a quando non sarà dato corso all aggiudicazione). Art Non accoglimento della richiesta e differimento 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del servizio cui è rivolta la richiesta, con riferimento specifico alla norma che li disciplina ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. Il differimento dell accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessati di cui al precedente art. 15 o per salvaguardare esigenze di riservatezza, anche dell amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell azione amministrativa. 3. L atto motivato che dispone il differimento dell accesso ne indica la durata. 4. Il richiedente può rinnovare l istanza al Sindaco, che decide definitivamente. Art Accesso all Archivio 1. L accesso dei cittadini o di chiunque vi abbia interesse all Archivio del Comune è disciplinato da apposito Regolamento di consultazione da approvarsi dalla Sovrintendenza Archivistica per l Emilia Romagna. CAPO IV DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI Art I consiglieri Comunali 11

13 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il quinto comma dell art. 31 della legge 8 giugno 1990, n I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell Amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti. 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l esercizio del mandato elettivo anche mediante semplice richiesta verbale. L esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente. 4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. Art Accesso agli atti del procedimento amministrativo 1. E consentito l accesso, previa istanza scritta, ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dall art. 15 del presente Regolamento. 2. La visione ed il rilascio di copie dei documenti acquisiti, relativi ad un procedimento amministrativo in corso, vengono assicurati dal responsabile: a) nello stesso giorno della richiesta, per la consultazione dei documenti; b) entro il terzo giorno successivo, per il rilascio di copie. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art Richiesta di accesso proveniente da soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi 12

14 1. Il diritto di accesso è garantito, secondo le modalità del presente regolamento, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Art Casi non previsti dal presente regolamento 1. Per i casi non previsti dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le norme al momento vigenti per le Amministrazioni Statali. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento alla intervenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione verrà pubblicato per 15 gg. nell albo pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione. ******************** APPENDICE LEGISLATIVA (Norme richiamate nel Regolamento) 1) LEGGE 8/6/1990 N ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI 13

15 Art. 7 Azione popolare, diritti d accesso e di informazione dei cittadini. - Comma 3 : Tutti gli atti dell Amministrazione Comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia che ne vieti l esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. - Comma 4 : Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l Amministrazione. - Comma 5 : Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all attività dell Amministrazione, gli Enti Locali assicurano l accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 2) LEGGE 7/8/1990 N NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Art Comma 1 : Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall ordinamento. - Comma 2 : Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 14

16 decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. - Comma 3 : Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. - Comma 4 : Le singole Amministrazioni hanno l obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all accesso per le esigenze di cui al comma 2. - Comma 5 : Restano ferme le disposizioni previste dall art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l accesso ai documenti amministrativi. - Comma 6 : I soggetti indicati nell art. 23 hanno facoltà di differire l accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell azione amministrativa. Non è comunque ammesso l accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all art. 13, salvo diverse disposizioni di legge. Art Comma 1 : Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L esame dei documenti è 15

17 gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. - Comma 4 : Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 3) CODICE PENALE - ART VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253-2-, 354 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un altra cosa mobile particolarmente custodita in pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale (3579) o un impiegato che presti un pubblico servizio (358), qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni. 4) DPR 27/6/1992 N REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL ART. 24, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Art. 8 Disciplina dei casi di esclusione - Comma 1 : Le singole amministrazioni provvedono all emanazione dei regolamenti di cui all art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. - Comma 2 : I documenti non possono essere sottratti all accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell art. 24 della legge 7 agosto 1990, n I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all accesso. 16

18 - Comma 3 : In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. - Comma 4 : Le categorie di cui all art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. - Comma 5 : Nell ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. 5) DPR 30/9/1963 N NORME RELATIVE ALL ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. Art. 21 Limiti alla consultabilità dei documenti 17

19 - Comma 1 : I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento. - Comma 2 : Il Ministro per l interno, previo parere del direttore dell archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio Superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. - Comma 3 : I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. - Comma 4 : I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per titolo di acquisto. Art. 22 Estensione delle norme contenute nell articolo precedente - Comma 1 : Le disposizioni dell articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari: a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato; b) agli archivi degli Enti Pubblici. 18

20 6) DPR 24/10/1977 N ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA E DISCIPLINA DEL SEGRETO DI STATO. Art Comma 1 : Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni connessi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. - Comma 2 : In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell ordine costituzionale. 19

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 FEBBRAIO 2008 - esecutiva TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente

Dettagli

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 - Oggetto.... 2 Art. 2 - Ambito di applicazione...... 2 Art. 3

Dettagli

Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi

Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi C o m u n e di S P I R A N O Cümü de Spirà Provincia di Bergamo Bèrghem REGOLAMENTI Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30 agosto 2012 1 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO POLITECNICO DI TORINO Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Emanato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del C. S. n. 631 del 22.06.1994 In vigore dal 21.07.1994 I 20099 Sesto San Giovanni

Dettagli

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel. 0431/409111 C.F. 83000710307 Fax. 0431/73288 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO

Dettagli

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi marzo 2012 Scopo e campo d applicazione Il diritto di accesso si esercita nei confronti di Insula spa, per le attività di pubblico interesse

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI (delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 24/10/2012) PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito

Dettagli

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni; PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007 BANCA D ITALIA Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 184/2006 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16.09.2008

Dettagli

Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n.

Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n. Comune di ORINO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge 07-08-1990 n. 241 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03-12-1993

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Varese, nella seduta del 9 giugno 2015 ha deliberato quanto segue: CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Dettagli

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA BANCA D'ITALIA Deliberazione 11 dicembre 2007 Regolamento per la disciplina delle modalità dell esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l attività di vigilanza in materia

Dettagli

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia PREMESSA REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Articolo 1. Fonti e finalità

REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Articolo 1. Fonti e finalità REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione consiliare n. 10(ex 11)/8690 del 22/12/1997 Articolo 1 Fonti e finalità 1. Il presente Regolamento

Dettagli

Rev. 0 del 17/04/2012 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Rev. 0 del 17/04/2012 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Rev. 0 del 17/04/2012 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1 Sommario Art. 1 - Definizione... 3 Art. 2 - Soggetti legittimati... 3 Art. 3- Oggetto del diritto di accesso... 3 Art. 4 -

Dettagli

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL ART. 43 co. 2 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI ESEGUIBILI PER L ESPLETAMENTO DI ATTIVITA CON RILEVANTI FINALITA DI INTERESSE

Dettagli

COMUNE DI MURISENGO (AL) Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi

COMUNE DI MURISENGO (AL) Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi COMUNE DI MURISENGO (AL) Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi Regolamento accesso documenti e tutela della riservatezza pag. 1 Indice Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità

Dettagli

Richiesta accesso atti amministrativi

Richiesta accesso atti amministrativi QUESTO MODULO E' SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA' PERTANTO SONO GRADITE PROPOSTE DI MODIFICA Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3-04100

Dettagli

Adottato Con Delibera Di Consiglio Comunale N. 25 del 29/04/2011. Pagina 1 di 6

Adottato Con Delibera Di Consiglio Comunale N. 25 del 29/04/2011. Pagina 1 di 6 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, COMMA 2, DEL D.LGS.267/2000. Adottato Con Delibera

Dettagli

Art.1 OGGETTO. Art.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art.1 OGGETTO. Art.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO R E G O L A M E N T O PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ED IL RILASCIO DI COPIE DISPOSIZIONI GENERALI (Approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 29.05.1996, registrata alla

Dettagli

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA D.D. n. 251/2014 IL DIRETTORE Visto il D. Lgs n. 138/2003; Visto il Regolamento sull amministrazione, sulla contabilità e sull attività contrattuale dell INAF pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI PISTOIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 07/07/2008 esecutiva ai sensi di legge In

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI VIA VARSAVIA, 5 00055 LADISPOLI (RM) TEL. 069910537 TEL 0699220826/FAX

Dettagli

COMUNE DI CAMPODARSEGO

COMUNE DI CAMPODARSEGO COMUNE DI CAMPODARSEGO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28.11.1997 2 Titolo I: DISPOSIZIONI

Dettagli

( Zcrii. F ) (Provincia di Ancona) J1rrr2J. FECDILA. ESIITc FSASSJZ F A. 13 1E.IAJT CD (A. I.T )

( Zcrii. F ) (Provincia di Ancona) J1rrr2J. FECDILA. ESIITc FSASSJZ F A. 13 1E.IAJT CD (A. I.T ) J1rrr2J. FECDILA. ESIITc FSASSJZ ( Zcrii. F ) F A. 13 1E.IAJT CD (A. I.T ) (Provincia di Ancona) ]E FT I.2. IDI.S CDX FLIÌ4A. E)1I.IF 14D [,IPA. IDI F f 1F(DI 2 I CD 1 1DF I DI IDI 1JSI CD1TT idm ID I

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Regolamento per l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE Provvedimento organizzatorio relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241 DEL 1990 PREMESSO che l'articolo n. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri

Dettagli

Accesso agli atti (Legge 241/90)

Accesso agli atti (Legge 241/90) Accesso agli atti (Legge 241/90) Come accedere agli atti amministrativi La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni

Dettagli

COMUNE DI NOVIGLIO REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

COMUNE DI NOVIGLIO REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. COMUNE DI NOVIGLIO REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO relativo al DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO relativo al DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate C.so Venezia, 29 10147 TORINO Tel. 011 2293811 http://iispeano.gov.it e-mail: tois061003@istruzione.it

Dettagli

Regolamento d accesso agli atti amministrativi

Regolamento d accesso agli atti amministrativi Regolamento d accesso agli atti amministrativi Art. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi garantito dall'amministrazione Comunale a tutti coloro

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 20 luglio 2011. INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Definizioni Art. 3 -

Dettagli

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa D.R. 15 settembre 2014, n. 28851 - Emanazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

COMUNE DI CAMERANO P R O V I N C I A D I A N C O N A REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

COMUNE DI CAMERANO P R O V I N C I A D I A N C O N A REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI COMUNE DI CAMERANO P R O V I N C I A D I A N C O N A REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti della società Actv S.p.A. secondo le modalità previste dai seguenti

Dettagli

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Pagina 1 di 10 Documento COMUNALE SULL Rev. Data Oggetto della revisione 1 2 30.11.04 20.11.06 1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2004 Entrato in vigore il 07/01/2005

Dettagli

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Sommario ART. 1 - FONTI E FINALITÀ... 3 ART. 2 - OGGETTO... 3 ART. 3 - SOGGETTI... 3 ART. 4 - UFFICIO RELAZIONI

Dettagli

Regolamento per l'accesso ai documenti Amministrativi dell'ente. (recepite le modifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Regolamento per l'accesso ai documenti Amministrativi dell'ente. (recepite le modifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri) Regolamento per l'accesso ai documenti Amministrativi dell'ente. (recepite le modifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri) Art. 1 (Ambito di applicazione) 2 Art. 2 (Misure organizzative) 2 Art.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Approvato con atto consiliare n.

Dettagli

A.S.I.S. Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. Regolamento per l accesso agli atti e ai documenti amministrativi

A.S.I.S. Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. Regolamento per l accesso agli atti e ai documenti amministrativi A.S.I.S. Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. Regolamento per l accesso agli atti e ai documenti amministrativi CAPO I - PRINCIPI ART. 1 (FINALITA ) 1. Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 36 del 13/05/2016 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento favorisce il diritto dei cittadini all informazione e il dovere alla trasparenza dell attività amministrativa

Dettagli

APPENDICE 10 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

APPENDICE 10 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI APPENDICE 10 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Art.1 Oggetto del Regolamento Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito

Dettagli

Regolamento per lʼaccesso agli atti amministrativi TITOLO I

Regolamento per lʼaccesso agli atti amministrativi TITOLO I CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI (D.P.R. n 1383 del 27 Settembre 1965 ) (Ente Pubblico Economico art. 36 Legge n 317 del 05 Ottobre 1991) Regolamento per lʼaccesso agli atti

Dettagli

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Provincia di Genova REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Provincia di Genova REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Provincia di Genova REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 9.9.1994, adeguato con deliberazione

Dettagli

PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA

PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA D.G. Infrastrutture e Mobilità ART. 1 - OGGETTO DELL ACCESSO 1. Il presente documento disciplina, al fine di pervenire

Dettagli

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO

Dettagli

COMUNE DI PORCARI (PROVINCIA DI LUCCA)

COMUNE DI PORCARI (PROVINCIA DI LUCCA) COMUNE DI PORCARI (PROVINCIA DI LUCCA) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA D ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA D ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI PROVINCIA DI CUNEO ufficio relazioni con il pubblico, trasparenza e stampa REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA D ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - approvato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE (delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2012) ART. 1 Oggetto del Regolamento Il

Dettagli

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE Il D. lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 04/06/2012 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA

REGOLAMENTO SUL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA REGOLAMENTO SUL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA Art. 1 (Finalità) 1. Al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità della attività amministrativa,

Dettagli

Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 138 del 21.12.2006. Indice Art. 1 Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI L accesso agli atti consente a chiunque abbia un interesse legittimo, da motivare, di visionare gli atti dell amministrazione comunale. Il diritto di accesso

Dettagli

COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento

COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 - FINALITA, DEFINIZIONI ED OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO 1. Il

Dettagli

DPOTJHMJP!DPNVOBMF!! EJ!USBQBOJ. Sfhpmbnfoup!qfs!mb!ejtdjqmjob!efm!ejsjuup!! ej!bddfttp!bj!epdvnfouj!bnnjojtusbujwj

DPOTJHMJP!DPNVOBMF!! EJ!USBQBOJ. Sfhpmbnfoup!qfs!mb!ejtdjqmjob!efm!ejsjuup!! ej!bddfttp!bj!epdvnfouj!bnnjojtusbujwj DPOTJHMJP!DPNVOBMF!! EJ!USBQBOJ Sfhpmbnfoup!qfs!mb!ejtdjqmjob!efm!ejsjuup!! ej!bddfttp!bj!epdvnfouj!bnnjojtusbujwj 1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art.

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplinante in materia di procedimento amministrativo

Dettagli

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Dettagli

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio

Dettagli

Proposta di Delibera di Giunta Comunale

Proposta di Delibera di Giunta Comunale COMUNE DI ASSEMINI Provincia di Cagliari Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali Proposta di Delibera di Giunta Comunale Proposta n 161 Del 21/04/2016 Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI. Approvato all unanimità con delibera del Consiglio d Istituto n. 17 del 27/08/2013 Pubblicato all Albo il 29/09/2013

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI. Approvato all unanimità con delibera del Consiglio d Istituto n. 17 del 27/08/2013 Pubblicato all Albo il 29/09/2013 REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI Approvato all unanimità con delibera del Consiglio d Istituto n. 17 del 27/08/2013 Pubblicato all Albo il 29/09/2013 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Art.

Dettagli

azienda speciale Studio CAMILLO rag. WALTER Paderno Dugnano

azienda speciale Studio CAMILLO rag. WALTER Paderno Dugnano azienda speciale MULTISERVIZI SENAGO Regolamento sulla trasparenza ed accesso agli atti AA PPPRR P OO VV AA TT OO DDAA LL CC.. D. D.AA.. NN EE LL LL AA SSEE DD UU TT AA DDEE LL 1100 SSEE TT TT EE MM BB

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVI E SANITARI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVI E SANITARI REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DELL ISTITUTO CASA DI RIPOSO 1 Regolamento per il Diritto di Accesso ai documenti amministrativi e sanitari dell'istituto Casa

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

REGOLAMENTO INTERNO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Pagina: 1 di 13 OPERA PIA MUZI BETTI Residenza Protetta Città di Castello REGOLAMENTO INTERNO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Pagina: 2 di 13 TITOLO I Disposizioni Generali

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA Articolo 1 Principi generali La Camera di Commercio Industria Artigianato

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Articolo 1 Ambito di applicazione del Regolamento

Dettagli

COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Documento amministrativo Art. 3 - Ambito di applicazione

Dettagli

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA ***** REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI, ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Adottato con delib. C.C. n. 42 del 17.12.1997 approvata dall

Dettagli

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Prot. n 476/A22 Paternò, 09/02/2015 RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Coloro che fossero interessati ad ottenere la copia di uno o più documenti amministrativi giacenti nell'archivio

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ACCESSO E AGLI ATTI SOTTRATTI ALL ACCESSO PRESSO IL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CASSINO.

REGOLAMENTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ACCESSO E AGLI ATTI SOTTRATTI ALL ACCESSO PRESSO IL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CASSINO. REGOLAMENTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ACCESSO E AGLI ATTI SOTTRATTI ALL ACCESSO PRESSO IL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CASSINO. Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia

Dettagli

COMUNE DI BELLUNO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI BELLUNO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI BELLUNO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1 I N D I C E CAPO I Principi Art. 1 - Oggetto... pag. 4 Art. 2 - Definizione e individuazione dei procedimenti

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Riferimento normativi: legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni D.P.R n. 352/1992 D.M n. 60/1996 D.L.vo n. 165/2001 Legge n.

Dettagli

omissis Capo V DISCIPLINA DEL SEGRETO Art. 39. Segreto di Stato.

omissis Capo V DISCIPLINA DEL SEGRETO Art. 39. Segreto di Stato. L. 3-8-2007 n. 124 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Stralcio art.39, 40, 41 e 42 Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187. omissis Capo

Dettagli

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias Regolamento per l accesso agli atti del Consorzio Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni stabilite dalla

Dettagli

Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari. Fondazione Bellaria Onlus

Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari. Fondazione Bellaria Onlus Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari Fondazione Bellaria Onlus Approvato dal CDA il 28/09/2017 Sommario CAPO I- AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art. 1: Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL ACCESSO CIVICO

REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL ACCESSO CIVICO REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL ACCESSO CIVICO Approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 4 novembre 2015 Regolamento di accesso agli atti della

Dettagli

COMUNE DI FORTE DEI MARMI QUESTIONARIO 3

COMUNE DI FORTE DEI MARMI QUESTIONARIO 3 CFM1214 COMUNE DI FORTE DEI MARMI PROVA SCRITTA CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO QUESTIONARIO 3 NON APRIRE l involucro che racchiude il questionario prima che venga dato il segnale di inizio

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PREMESSA Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1 Art.1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l accesso agli atti ed alle informazioni del comune di Cercenasco provincia

Dettagli

COMUNE DI MONTELONGO

COMUNE DI MONTELONGO COMUNE DI MONTELONGO Provincia di Campobasso REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 241/90 Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Dettagli

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 1 REGOLAMENTO per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Circolare n. 38 Vallata, 17 ottobre 2016

Circolare n. 38 Vallata, 17 ottobre 2016 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI VIA FONTANA - 83059 VALLATA (AV) TEL 0827/1949101/9 FAX0827/1949102 Con sezioni associate:liceo SCIENTIFICO, I.T.E. AFM e ITT CAT. Vallata I.T.T. E.E.. Bisaccia

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERA 14 dicembre 2016 Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Deliberato dal Consiglio di Istituto il 17.01.2014 Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso

Dettagli

Alta Formazione Artistica e Musicale

Alta Formazione Artistica e Musicale Prot. n. 5505/C16 del 03/11/2010 REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA Parere del Consiglio Accademico del 29/03/2010 Approvato con deliberazione del

Dettagli

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso). LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Vigente al: 11-6-2012 CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1.

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell impresa GTT SPA, secondo le modalità previste

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Dettagli

REGOLAMENTO. di presa visione e rilascio copie atti. ai Consiglieri Comunali * * * * * * *

REGOLAMENTO. di presa visione e rilascio copie atti. ai Consiglieri Comunali * * * * * * * CITTA DI LIGNANO SABBIADORO C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel. 0431/409111 C.F. 83000710307 Fax. 0431/73288 REGOLAMENTO di presa visione e rilascio copie atti ai Consiglieri Comunali * * * * * * * -

Dettagli

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e annotato al 12 aprile 2006)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e annotato al 12 aprile 2006) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992, n. 352 G.U.R.I. 29 luglio 1992, n. 177 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria)

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria) COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Regolamento per l accesso ai documenti amministrativi presso l INPDAP. (G.U. n. 79 del 6-4-2010) Con deliberazione commissariale

Dettagli

REGOLAMENTO IVASS N. 19 DEL 15 MARZO 2016 REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

REGOLAMENTO IVASS N. 19 DEL 15 MARZO 2016 REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. REGOLAMENTO IVASS N. 19 DEL 15 MARZO 2016 REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. L IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni VISTA la legge 7 agosto

Dettagli