Comune di Pozzuolo del Friuli

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comune di Pozzuolo del Friuli"

Transcript

1 Comune di Pozzuolo del Friuli INTERNET sito web: Via XX Settembre, POZZUOLO DEL FRIULI (UD) C.F.: P.IVA Servizio Tesoreria ccp tel.: 0432 / fax: 0432 / REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, come disciplinato dalla L. n. 241 del e ss.mm.ii. Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del Esecutivo dalla stessa data Ripubblicato dal 21 dicembre al 05 gennaio 2010

2 INDICE Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni) pag. 3 Art. 2 (Oggetto dell'accesso) pag. 3 Art. 3 (Responsabile del procedimento) pag. 3 Art. 4 (Garanzie relative all esercizio del diritto) pag. 4 Art. 5 (Presentazione della richiesta e verifica dell identità) pag. 4 Art. 6 ( Accesso informale) pag. 4 Art. 7 (Accesso formale) pag. 5 Art. 8 (Modalità operative per la visione dei documenti) pag. 5 Art. 9 (Limitazione e differimento dell accesso) pag. 5 Art. 10 (Esclusione del diritto di accesso) pag. 6 Art. 11 (Tutela della riservatezza) pag. 6 Art. 12 (Azione popolare) pag. 6 Art. 13 (Accesso dei consiglieri comunali) pag. 6 Art. 14 (Rinvio a discipline specifiche) pag. 7 Art. 15 (Abrogazioni) pag. 7 Art. 16 (Entrata in vigore) pag. 7 ALLEGATO A DOCUMENTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO pag. 8 ALLEGATO B) Legge n. 241/1990 e ss.mm. Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) pag.10 2

3 Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni) 1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative per l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dal Comune di Pozzuolo del Friuli o da altri enti e da esso stabilmente detenuti. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) servizio, la struttura amministrativa del Comune cui compete lo svolgimento del procedimento conseguente alla richiesta di accesso; b) responsabile del procedimento di accesso, il soggetto preposto al servizio cui compete l istruttoria, gli adempimenti procedimentali e l adozione del provvedimento finale. c) responsabile dell istruttoria l incaricato dal responsabile del procedimento di accesso degli adempimenti istruttori; d) istruttoria, la fase del procedimento amministrativo preordinata alla acquisizione degli elementi necessari e/o utili per la formazione del provvedimento finale che decide sulla richiesta di accesso; e) provvedimento finale, il provvedimento esplicito conclusivo del procedimento amministrativo che decide, accogliendo, differendo o negando, sull esercizio del diritto di accesso. f) legge, la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; g) regolamento nazionale sull accesso, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; h) codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni; i) regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; l) codice dell'amministrazione digitale, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2 (Oggetto dell'accesso) 1. Il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dal Comune. 2. Il Comune non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso ai fini di soddisfare le richieste di accesso. 3. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione, grafica o elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni e/o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Art. 3 (Responsabile del procedimento) 1. Responsabile del procedimento di accesso è il funzionario preposto al servizio competente a formare il documento oggetto della richiesta di accesso, o a detenerlo stabilmente qualora sia formato da soggetti terzi. 2. Il Responsabile del procedimento di accesso può assegnare a sé o ad altro dipendente del suo servizio la responsabilità dell istruttoria. 3. Il Responsabile dell istruttoria provvede all istruttoria delle richieste d accesso, fornendo le informazioni necessarie sulle modalità di esercizio del relativo diritto e dei relativi costi. 3

4 Art. 4 (Garanzie relative all esercizio del diritto) 1. Il Responsabile dell istruttoria è tenuto a dare comunicazione della richiesta di accesso a tutti i soggetti che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, individuati o facilmente individuabili come controinteressati, mediante invio, di copia della richiesta stessa, con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica (posta elettronica certificata). 2. I controinteressati entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell avvio del procedimento di accesso, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica. 3. Accertata la ricezione della comunicazione e decorso il termine previsto dal secondo comma, il Responsabile del procedimento assume la propria decisione in merito alla richiesta di accesso, anche nel caso di opposizione da parte dei contro-interessati. 4. L accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti, nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge. 5. Tutti gli atti pubblici, o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria, sono acquisiti dagli interessati mediante accesso informale. Art. 5 (Presentazione della richiesta e verifica dell identità) 1. La richiesta formale può essere presentata al Comune in uno dei seguenti modi: a) per via telematica, all indirizzo di posta elettronica dell Ente; c) mediante telefax; d) di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso la struttura organizzativa competente. 2. La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi del documento o gli elementi che consentono di individuarlo; b) l identità dell interessato o, quando occorre, i propri poteri di rappresentanza per conto dell interessato in conformità al successivo comma 3; c) l interesse diretto, concreto e attuale all accesso, in capo al richiedente, con espresso specifico riferimento al proprio diritto di cui si teme la lesione. 3. L identità dell interessato è verificata dal Responsabile dell istruttoria, sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell interessato esibisce o allega copia della procura, o della delega, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare della richiesta. Se l accesso è richiesto per conto di una persona giuridica, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata, in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 4. La data di ricezione della richiesta inoltrata con qualsiasi mezzo, anche telematico, è quella risultante dal protocollo del Comune. Art. 6 ( Accesso informale) 1. Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via informale, mediante richiesta verbale presentata personalmente al servizio competente a formare il provvedimento finale del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. In apposito registro il responsabile del procedimento istruttorio provvederà ad annotare, per ogni accesso informale, gli elementi di cui all art. 5 comma 2 e 3 del presente regolamento, anche la decisione sull istanza verbale. L annotazione deve essere controfirmata dal richiedente. 3. Il procedimento di accesso informale si conclude contestualmente alla richiesta. 4

5 4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale. Art. 7 (Accesso formale) 1. L interessato presenta richiesta di accesso formale al protocollo generale dell Ente che ne rilascia apposita ricevuta. 2. Se il documento richiesto non è detenuto dal Comune stabilmente, in quanto di competenza di altra pubblica amministrazione, il Responsabile dell istruttoria trasmette la richiesta all Amministrazione competente, e ne dà comunicazione all interessato. 3. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta al protocollo generale dell Ente o, nell ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, dalla ricezione della medesima nei termini previsti dalla Amministrazione competente. 4. Se la richiesta è irregolare o incompleta, il Comune, entro 10 giorni, ne dà comunicazione all interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo, anche telematico, idoneo a comprovarne l avvenuta ricezione. In tal caso, il termine del procedimento viene sospeso e ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta e/o integrata. Art. 8 (Modalità operative per la visione dei documenti) 1. Il provvedimento che accoglie la richiesta di accesso, sia per prendere visione dei documenti che per ottenerne copia, deve essere inviato all interessato e deve contenere l indicazione della struttura organizzativa competente, della sede presso cui rivolgersi, completa della data e dell ora in cui presentarsi. 2. L esame dei documenti avviene nel luogo e nelle ore indicate, alla presenza di un dipendente comunale. 3. I documenti sui quali è consentito l accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 4. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente che può prendere appunti e trascrivere i documenti presi in visione, ovvero fotografarli o videoriprenderli con mezzi propri. 5. In ogni caso la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento dei costi nella misura stabilita dalla Giunta. 6. Su richiesta dell interessato, le copie possono essere autenticate; in tal caso, sia l istanza che la copia rilasciata debbono essere in regola con quanto disposto dalla legislazione in materia di bollo. Art. 9 (Limitazione e differimento dell accesso) 1. Il Responsabile del procedimento può limitare l accesso a un documento, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento agli elementi dichiarati dallo stesso, nell istanza di accesso. 2. Il Responsabile del procedimento di accesso dispone il motivato differimento dell accesso quando sia necessario e sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi e/o per salvaguardare specifiche esigenze del Comune, specie nella fase 5

6 preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento del procedimento. 3. L atto che dispone il differimento dell accesso ne indica la durata. 4. Il differimento dell accesso è disposto con provvedimento del Responsabile del procedimento di accesso, che lo motiva, indicando le ragioni di fatto e di diritto. Art. 10 (Esclusione del diritto di accesso) 1. Il Responsabile del procedimento di accesso, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione, esclude l accesso per le seguenti tipologie di documenti: a) documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall articolo 24, comma 1, della legge (Allegato B); b) documenti inseriti nell elenco, di cui all allegato A) del presente Regolamento 2. Inoltre esclude l accesso quando la richiesta riguardi un accesso preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal comma 3 art. 24 della Legge; 3. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non siano contenute in un documento amministrativo. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse; 4. Il rifiuto, la limitazione dell accesso sono disposti con provvedimento del Responsabile del procedimento di accesso, che motiva il diniego o le limitazioni, indicando le ragioni di fatto e di diritto, anche con riferimento ai casi individuati all articolo 11, per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 5. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il interessato entro trenta giorni può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Art. 11 (Tutela della riservatezza) 1. Il Responsabile del procedimento garantisce comunque all interessato l accesso ai documenti amministrativi contenenti dati comuni, sensibili e giudiziari la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. 2. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l'accesso è consentito soltanto se il diritto che l interessato deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e nei termini previsti dall articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 12 (Azione popolare) 1. L accesso a documenti e/o informazioni in materia ambientale è sempre ammissibile così come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n Art. 13 (Accesso dei consiglieri comunali) 1. I consiglieri comunali nell esercizio del loro mandato hanno diritto di accesso alle informazioni e ai documenti formati o detenuti stabilmente dal Comune dietro presentazione di semplice richiesta, anche verbale. 2. La richiesta dev essere formulata in modo circostanziato e non richiede una motivazione che giustifichi l esercizio del diritto d accesso. 6

7 3. L accesso mediante estrazione di copia avviene gratuitamente anche mediante riproduzione del documento su supporto informatico (CD, DVD, o chiavetta USB), fornito dallo stesso richiedente. 4. La richiesta dovrà essere improntata ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e non dovrà avere finalità meramente emulative o che aggravi eccessivamente la funzionalità del Comune. 5. La richiesta del consigliere comunale eccessivamente ampia, minuziosa e specifica relativamente ad un numero eccessivo di documenti o informazioni dovrà essere formulata dallo stesso sottoforma di interrogazione consigliare. Art. 14 (Rinvio a discipline specifiche) 1 L accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dagli articoli 13 e 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n L accesso ai dati personali è disciplinato dagli articoli 7 e ss. del decreto legislativo 30 giugno 2003 n Art. 15 (Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia. Art. 16 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione di approvazione e viene pubblicato sul sito del Comune. 7

8 ALLEGATO A DOCUMENTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO Sono sottratti all accesso, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi formati o comunque detenuti stabilmente dal Comune ai fini dell'attività amministrativa: 1. DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, PER FINI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ O PER LA TUTELA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO: a) relazioni di servizio ed altri documenti relativi ad attività istruttorie finalizzate alla adozione di provvedimenti di competenza dell Autorità di Pubblica Sicurezza; b) documenti attinenti all organizzazione ed al funzionamento della Polizia Municipale, ed all impiego dei relativi addetti, in ordine alla programmazione dell attività di vigilanza e di controllo ed alle operazioni che vengono effettuate in collaborazione con le forze di polizia; c) documenti relativi alla protezione e custodia delle armi in dotazione della polizia municipale nonché alla sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici del Comune; d) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici adibiti a sedi di uffici ed organi con compiti di tutela dell ordine pubblico e repressione della criminalità; e) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all esercizio dell attività creditizia e valutaria; f) elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa relativamente ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza riguardanti edifici pubblici e privati; g) documenti sottoposti a sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria. 2. DOCUMENTI INACCESSIBILI PER PREVISIONE NORMATIVA E IN PARTICOLARE: a) relazioni riservate per disposizioni di legge dei direttori dei lavori e dei collaudatori di opere pubbliche, dei servizi e delle forniture; b) pareri legali espressi da consulenti giuridici o tecnici in relazione ad una lite in potenza o in atto e la corrispondenza inerente; c) atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza inerente; 3. DOCUMENTI INACCESSIBILI PER ASSICURARE LA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI O IMPRESE ED IN PARTICOLARE: a) provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e documenti allegati; b) se richiesti da terzi i documenti relativi: alle situazioni personali familiari dei cittadini risultanti dagli atti dell anagrafe e dallo stato civile la cui riservatezza è stabilita dalla legge (adozione, affido familiare, paternità e maternità, cambiamento di sesso, etc.); allo stato di servizio, agli accertamenti medici e della salute del personale dipendente, ai procedimenti disciplinari ed alle richieste ad essi preliminari; c) documenti o parti di documenti che contengono dati sensibili, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti previsti dalla stessa normativa; d) corrispondenza tra privati ed atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell attività amministrativa. 4. DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI DI SEGRETO ISTRUTTORIO E DI RISERVATEZZA: a) atti propulsivi di azioni di responsabilità erariale o penale di fronte alle competenti Autorità giudiziarie; 8

9 b) relazioni e rapporti redatti su richiesta delle Procure della Corte dei Conti e della Repubblica o comunque connessi all espletamento dell'attività istruttoria delle suddette Autorità; 5. SONO ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO I DOCUMENTI PROVENIENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE LI ABBIANO ESCLUSI DALL'ACCESSO E CHE L'AMMINISTRAZIONE DI POZZUOLO DEL FRIULI DETIENE IN QUANTO ATTI DI UN PROCEDIMENTO DI SUA COMPETENZA. 9

10 ALLEGATO B) Legge n. 241/1990 e ss.mm. Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e 10

11 delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 11

COMUNE DI BASILIANO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI BASILIANO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI BASILIANO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Dettagli

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 FEBBRAIO 2008 - esecutiva TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente

Dettagli

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30 agosto 2012 1 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

Comune di Tarcento Provincia di Udine Regolamento in materia di accesso

Comune di Tarcento Provincia di Udine Regolamento in materia di accesso Comune di Tarcento Provincia di Udine Regolamento in materia di accesso Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 4.2.2011, n. 12 1 Art. 1 (Finalità del regolamento e definizioni) 1. Il presente

Dettagli

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI C.I.S.I. REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI C.I.S.I. REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI C.I.S.I. REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione n.9/da del 29 aprile 2011 I N D I C E Art. 1 Finalità Art. 2 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento: 1) E stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del

Dettagli

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 - Oggetto.... 2 Art. 2 - Ambito di applicazione...... 2 Art. 3

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE di VOLPIANO Provincia di TORINO Tel. 011 9954511 Fax n. 011 9954512 e mail info@comune.volpiano.to.it SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI Allegato A REGOLAMENTO COMUNALE PER L

Dettagli

L accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018

L accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018 L accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018 Nuovo quadro normativo 2 Art. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05),

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 04/06/2012 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 184/2006 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16.09.2008

Dettagli

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA BANCA D'ITALIA Deliberazione 11 dicembre 2007 Regolamento per la disciplina delle modalità dell esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l attività di vigilanza in materia

Dettagli

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Allegato n. 5 RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di Istituto il 14/02/2018 Delibera n.26 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto

Dettagli

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso). LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Vigente al: 11-6-2012 CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1.

Dettagli

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi marzo 2012 Scopo e campo d applicazione Il diritto di accesso si esercita nei confronti di Insula spa, per le attività di pubblico interesse

Dettagli

- Dr. Cecilia d'addio LORO SEDI

- Dr. Cecilia d'addio LORO SEDI 3 0 MAG. 2008 Roma, COMUNICAZIONE N. 24 FNOMCEO 30/05/08 Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI Prot. N : _ RGP.0005966 2008 DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI CI. 01.09.0111 ODONTOIATRI Rif. Nota: Al PRESIDENTI

Dettagli

R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I

R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I Delibera di approvazione: atto del Consiglio Comunale n.143 dell'1.07.1993, ricevuto dal Comitato di

Dettagli

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni; PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007 BANCA D ITALIA Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

Dettagli

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (cosiddetto accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (cosiddetto accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (cosiddetto accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Dettagli

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia PREMESSA REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Varese, nella seduta del 9 giugno 2015 ha deliberato quanto segue: CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell impresa Piana Palmi Multiservizi SpA secondo

Dettagli

(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017)

(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017) (Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017) Premessa Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito

Dettagli

Regolamento di accesso agli atti amministrativi

Regolamento di accesso agli atti amministrativi Regolamento di accesso agli atti amministrativi Di seguito il Regolamento di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015 Regolamento di accesso agli

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO PIOSSASCO - RIVALTA VOLVERA Strada Volvera, 63 ORBASSANO (TO) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Dettagli

Regolamento per lʼaccesso agli atti amministrativi TITOLO I

Regolamento per lʼaccesso agli atti amministrativi TITOLO I CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI (D.P.R. n 1383 del 27 Settembre 1965 ) (Ente Pubblico Economico art. 36 Legge n 317 del 05 Ottobre 1991) Regolamento per lʼaccesso agli atti

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90, DEL D.P.R. N. 184/06E S.M.I. E DEL D.LGS. 196/2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 1.1 L'Istituto

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibera del Consiglio dell

Dettagli

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI (delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 24/10/2012) PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibere del Consiglio dell

Dettagli

Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Delibera 31 del 23.06.2011 INDICE Art.1 Finalità... 3 Art.2 Definizioni... 3 Art.3 Ambito di applicazione... 3 Art.4 Controinteressati.. 4

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO P.A. COPPOLA Via Medaglie D Oro 25 Catania

ISTITUTO COMPRENSIVO P.A. COPPOLA Via Medaglie D Oro 25 Catania ISTITUTO COMPRENSIVO P.A. COPPOLA Via Medaglie D Oro 25 Catania Modello Richiesta di accesso agli atti amministrativi (ai sensi della L.241/90, come modificata dalla L.15/2005) Prot. n. Data (Riservato

Dettagli

COMUNE di BINASCO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE di BINASCO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE di BINASCO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2010

Dettagli

Oggetto: Regolamento accesso agli atti -Delibera Consiglio d Istituto del

Oggetto: Regolamento accesso agli atti -Delibera Consiglio d Istituto del MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA KM 18.700 L. go C.V. Lodovici, n. 9 00123 Roma Tel.0630888160 Fax 0630888569

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI CARANO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale dd. 24.03.2015, n. 13. Regolamento per

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PTOF

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONE Infanzia Primaria Secondaria I grado Via Provinciale, 14 10010 SETTIMO VITTONE (TO) e-mail: toic849008@istruzione.it - PEC: toic849008@pec.istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 36 del 13/05/2016 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti della società Actv S.p.A. secondo le modalità previste dai seguenti

Dettagli

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) Art. 1. Oggetto 1. Il presente

Dettagli

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Dettagli

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Dettagli

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA

GUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Assessorato alla Comunicazione ed ai Rapporti con il Personale Servizio Affari Generali Consigliere Delegato alla Trasparenza

Dettagli

POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO POLITECNICO DI TORINO Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Emanato

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI certificato di sistema qualità n. 50 100 6212 REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Rev. 0 del 09.05.2007 REG.01 SOMMARIO ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5

Dettagli

Regolamento interno per il diritto di ACCESSO AGLI ATTI

Regolamento interno per il diritto di ACCESSO AGLI ATTI Regolamento interno per il diritto di ACCESSO AGLI ATTI dell Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio Approvato con delibera del Consiglio in data 6

Dettagli

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa D.R. 15 settembre 2014, n. 28851 - Emanazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti

Dettagli

COMUNE DI LABICO. Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LABICO. Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LABICO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con delibazione del Commissario Prefettizio n. 55 in data 17/11/1997 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI ART.

Dettagli

Ordine degli Avvocati di Perugia

Ordine degli Avvocati di Perugia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADEL DIRITTO DI ACCESSO Deliberato dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 2007, approvato dall Assemblea Generale degli Iscritti il 15 giugno 2007, integrato e modificato

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI Approvato con deliberazione di Comitato di Bacino n. 003 in data 04/09/2015 Via Donatori del Sangue, 1 31020

Dettagli

ISTITUTO di istruzione superiore G. MARCONI

ISTITUTO di istruzione superiore G. MARCONI ISTITUTO di istruzione superiore G. MARCONI Via Verdi, 60 Dalmine (BG) Tel. 035 561230 Fax 035 370805 URL: http://www.itisdalmine.it e-mail: segreteria@itisdalmine.it REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO

Dettagli

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri REGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso

Dettagli

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Articolo 1 (Ambito di applicazione) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GENOVA Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Dettagli

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel. 0431/409111 C.F. 83000710307 Fax. 0431/73288 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO Articolo 1 Principi generali Il presente regolamento disciplina, al

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 20 luglio 2011. INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Definizioni Art. 3 -

Dettagli

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell art. 24, comma 2,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. n. 184/06e s.m.i. - del D.Lgs. 196/2003 D.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. n. 184/06e s.m.i. - del D.Lgs. 196/2003 D. MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA USR-LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 Via Latina, 303 00179 ROMA 17 Distretto Municipio VII (ex IX) - tel. 06 788 00 95 fax 06 783 98

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Articolo 1 Ambito di applicazione del Regolamento

Dettagli

ANNO 2008 REPERTORIO N.378 PROTOCOLLO N IL RETTORE. il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352;

ANNO 2008 REPERTORIO N.378 PROTOCOLLO N IL RETTORE. il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352; ANNO 2008 REPERTORIO N.378 PROTOCOLLO N.12311 IL RETTORE V I S T A V I S T A la legge del 7 agosto 1990, n.241 così come modificata ed integrata dalla legge 11.02.2005, n.15 e dal D.L. 14.03.2005, n.35

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA Via S. Rocco, 5 ESPERIA (FR) C.F. 81004630604

Dettagli

COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona ACCESSO DOCUMENTALE Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n.241 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) Al (indicare l ufficio destinatario dell istanza) Il Sottoscritto cognome*

Dettagli

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS Piazza Aldo Moro n. 6/a MANERBIO (BS )

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS Piazza Aldo Moro n. 6/a MANERBIO (BS ) Regolamento per il Diritto di Accesso ai documenti amministrativi e sanitari della Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS Sommario Capo I Ambito di applicazione e definizioni... 1 Art. 1: Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 2 del 7/11/2014 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso

Dettagli

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (da conservare nel Faldone Vigilanza) SOMMARIO

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (da conservare nel Faldone Vigilanza) SOMMARIO Allegato 31 Pag.1 di 8 SOMMARIO Capo I Ambito di applicazione e definizioni... 1 Art. 1: Finalità e oggetto... 1 Art. 2: Definizioni... 1 Art. 3: Soggetti legittimati... 2 Art. 4: Documenti accessibili...

Dettagli

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti D I R E Z I O N E G E N E R A L E S E R V I Z I O S T U D I Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti Giugno 2014 modificato a Novembre 2016 1 P a g i n a CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO IVASS N. 19 DEL 15 MARZO 2016 REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

REGOLAMENTO IVASS N. 19 DEL 15 MARZO 2016 REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. REGOLAMENTO IVASS N. 19 DEL 15 MARZO 2016 REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. L IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni VISTA la legge 7 agosto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 15.07.94) Art. 1 Pubblicita degli atti e accesso ai documenti amministrativi

Dettagli

~ Bologna ~ REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

~ Bologna ~ REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Conservatorio

Dettagli

COMUNE DI MONGHIDORO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI MONGHIDORO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI MONGHIDORO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.02.1994 Modificato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ISTITUTO BOSELLI-ALBERTI PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DELL ISTITUTO BOSELLI-ALBERTI PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DELL ISTITUTO BOSELLI-ALBERTI PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 20 del 11 febbraio 2015 Si riassumono qui di seguito le modalità di

Dettagli

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell Ordine degli Psicologi del Lazio

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell Ordine degli Psicologi del Lazio Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell Ordine degli Psicologi del Lazio Art.1 Oggetto In osservanza ai principi di trasparenza e d imparzialità dell azione amministrativa, il

Dettagli

Richiesta accesso atti amministrativi

Richiesta accesso atti amministrativi QUESTO MODULO E' SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA' PERTANTO SONO GRADITE PROPOSTE DI MODIFICA Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3-04100

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1 Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione... 3 Articolo 2- Definizioni... 3 Articolo 3- Soggetti legittimati... 3 Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE Articolo 1 Indirizzi generali 1. Il presente regolamento garantisce la trasparenza, la pubblicità

Dettagli

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio

Dettagli

REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE Cod. Fisc.: 92012570757 Cod. Mecc.: LEIC82100G Via A. Manzoni, n. 2 73024 MAGLIE (LE) Tel. e Fax: 0836 483339 e-mail: leic82100g@istruzione.it - pec: leic82100g@pec.istruzione.it

Dettagli

Adottato dal Commissario Straordinario in data con provvedimento n. 238

Adottato dal Commissario Straordinario in data con provvedimento n. 238 COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AM- MINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990,

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l esercizio del diritto di accesso civico

Dettagli

Accesso civico Istruzioni per la presentazione delle istanze ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013

Accesso civico Istruzioni per la presentazione delle istanze ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 Accesso civico Istruzioni per la presentazione delle istanze ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 Sommario Premessa... 2 Accesso civico semplice... 2 Modalità di presentazione della richiesta... 2 Conclusione

Dettagli

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO Prot. n. 325/A23 Roma, 15 gennaio 2014 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V

Dettagli

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PREMESSA Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Riferimento normativi: legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni D.P.R n. 352/1992 D.M n. 60/1996 D.L.vo n. 165/2001 Legge n.

Dettagli

Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 138 del 21.12.2006. Indice Art. 1 Oggetto del

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO N. 54 DEL 21/09/2017 Regolamento per il Diritto di Accesso ai documenti amministrativi e sanitari

Dettagli

C O M U N E F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI

C O M U N E F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI C O M U N E D I F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI Approvato con deliberazione consiliare n 9 del 30.03.2017 1 INDICE TITOLO I Principi generali Art. 1 Oggetto

Dettagli