REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

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1 COMUNE DI TORTORICI CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 gennaio 2017 Pagina 1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO PAG. 3 CAPO II INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ARTICOLO 2 - INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PAG. 3 ARTICOLO 3 - VALORE PROBATORIO DEI DOCUMENTI E GESTIONE DELLA DE MATERIALIZZAZIONE PAG. 4 CAPO III ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ORGANI MONOCRATICI ARTICOLO 4 - ATTI DEGLI ORGANI MONOCRATICI PAG. 4 ARTICOLO 5 - REQUISITI FORMALI DEGLI ATTI DEGLI ORGANI MONOCRATICI PAG. 4 CAPO IV ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ORGAN! COLLEGIALI ARTICOLO 6 - DELIBERAZIONI PAG. 5 ARTICOLO 7 - REQUISITI FORMALI DELLE DELIBERAZIONI PAG. 5 CAPO V ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEI DIRIGENTI E/O DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ARTICOLO 8 - DETERMINAZIONI PAG. 6 ARTICOLO 9 - REQUISITI FORMALI DELLE DETERMINAZIONI PAG. 6 CAPO VI ALBO PRETORIO INFORMATICO, PROTOCOLLO INFORMATICO, POSTA ELETTRONICA ARTICOLO 10 ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI PAG. 7 ARTICOLO 11 - ALBO PRETORIO INFORMATICO PAG. 7 ARTICOLO 12 - POSTA CERTIFICATA PAG. 7 ARTICOLO 13 - PROTOCOLLO INFORMATICO PAG. 8 CAPO VII CONVOCAZIONI SEDUTE E ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ARTICOLO 14 CONVOCAZIONI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PAG. 8 ARTICOLO 15 ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PAG. 8 ARTICOLO 16 ACCESSO AL CRUSCOTTO AMMINISTRATORI E INDIRIZZI PEC DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PAG. 9 CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI PAG. 9 ARTICOLO 18 - DISCIPLINA FASE TRANSITORIA PAG. 9 ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE PAG. 10 Pagina 2 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi costituisce un obiettivo programmatico fondamentale del Comune di Tortorici oltre che un tassello fondamentale del programma digitale del legislatore. 2. Il presente regolamento, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione agli enti locali, costituisce fonte normativa secondaria attuativa dei principi e delle norme di legge in materia di gestione informatizzata degli atti e dei procedimenti, con particolare riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 241, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al D.P.C.M. 13 novembre 2014 e al D.Lgs. n. 179 del 26 agosto Gli organi di governo, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa, promuovono l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 82/ L'implementazione nell'impiego delle tecnologie informatiche, l'estensione della digitalizzazione dell'amministrazione, la gestione del flusso dei dati con tecnologie informatiche sono finalizzati ad accrescere l'efficienza dei servizi erogati, a migliorare la qualità degli stessi, a ridurne i costi, nonché a garantire la fruibilità delle informazioni in modalità digitale. CAPO II INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Art. 2 Informatizzazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa 1. L'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., utilizza prioritariamente al suo interno, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, i professionisti, le imprese e con i privati, le tecnologie informatiche e telematiche con obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione e di progressivo abbandono dell'uso della carta. 2. Gli interessati secondo quanto previsto dall art. 3 e 3-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., hanno diritto di richiedere ed ottenere, nei limiti delle risorse tecnologiche a disposizione dell'amministrazione Comunale e della progressiva informatizzazione dei procedimenti, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con l'amministrazione, ferma restando la facoltà per il cittadino privato, a sua discrezione, di utilizzare e richiedere modalità cartacee. 3. Nei casi in cui sia richiesto o sia necessario il rilascio e/o il recapito di atti o documenti su supporto cartaceo, gli interessati hanno diritto di ottenere copia analogica cartacea degli stessi, conforme all'originale informatico, predisposto e conservato ai sensi di legge. 4. Nel caso previsto al precedente comma 3 del presente articolo, nella copia analogica da rilasciare è necessario apporre la seguente dicitura: Il documento informatico originale la cui copia è tratta, è stato predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (C.A.D.). Pagina 3 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

4 Art. 3 Valore probatorio dei documenti e gestione della dematerializzazione 1. La disciplina del valore probatorio dei documenti informatici è regolata dalla legge. 2. Per la gestione della dematerializzazione dei documenti si fa rinvio alla normativa sulla semplificazione ed al Codice dell Amministrazione Digitale (CAD). 3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo valgono come principi generali per l'esercizio dell'autonomia regolamentare ed organizzativa. CAPO III ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ORGANI MONOCRATICI Art. 4 Atti degli organi monocratici 1. Gli atti amministrativi posti in essere dagli organi monocratici del Comune nell'esercizio delle loro funzioni assumono le seguenti denominazioni: ordinanze, determinazioni. 2. Le ordinanze sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti una dichiarazione di volontà che si concretizza in un ordine dell'organo monocratico dell'ente nell'esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. 3. Le determinazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti indicazioni o norme di indirizzo dell'organo monocratico dell'ente nell'esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. 4. Per la disciplina degli elementi essenziali di tutti gli atti emanati dagli organi monocratici del Comune, comunque denominati, si fa espressamente rinvio alla legge, allo statuto, ai regolamenti, con particolare riferimento alla L. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così come recepita dalla L.R. n. 10/91 e s.m.i. in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto. 6. Gli atti emanati dagli organi monocratici sono predisposti rispettando un iter standard informatizzato, secondo una numerazione progressiva per tipologia di atto, che prevede i seguenti passi minimi: proposta o redazione atto, creazione atto finale, firma digitale atto finale da parte dell organo monocratico, pubblicazione atto, conservazione a norma atto. Art. 5 Requisiti formali degli atti degli organi monocratici I requisiti formali degli atti degli organi monocratici di cui al precedente articolo sono: a) Forma: documento informatico digitale ovvero, solo in casi eccezionali motivati, documento cartaceo; b) Indicazione univoca dell'organo promanante; c) Integrità e completezza dell'atto inclusi gli eventuali allegati, l'indicazione della data e numerazione progressiva per anno solare relativa a ciascuna tipologia di atto; d) Sottoscrizione, con firma digitale dell'organo emanante o, solo in casi eccezionali motivati, con firma autografa della stampa analogica del documento elettronico. Pagina 4 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

5 CAPO IV ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ORGANI COLLEGIALI Art. 6 Deliberazioni 1. Gli atti amministrativi posti in essere dagli organi collegiali di governo della Amministrazione Comunale nell'esercizio delle loro funzioni assumono la denominazione di "deliberazioni". 2. Le deliberazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza (giuridica, contenenti prevalentemente una dichiarazione di volontà dell'organo collegiale di governo dell'ente nell'esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. 3. Gli elementi essenziali delle deliberazioni sono: l'indicazione del soggetto emittente, la motivazione, l'oggetto, il dispositivo, la data, la sottoscrizione nonché il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ed il parere di regolarità contabile per le deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata. 5. Le deliberazioni possono consistere in atti di manifestazione di scienza e conoscenza, manifestazioni di giudizio, pareri di natura politico-amministrativa, atti propulsivi, ecc. 6. Le deliberazioni sono predisposte rispettando un iter standard informatizzato, secondo una numerazione unica progressiva, che prevede i seguenti passi minimi: a) Deliberazioni che non impegnano spese: proposta, firma digitale proposta, invio in discussione, gestione ordine del giorno, gestione seduta, creazione atto finale, firma digitale atto finale da parte dei componenti dell organo, pubblicazione atto, conservazione a norma atto. b) Deliberazioni che impegnano spese: proposta, firma digitale proposta, parere di regolarità tecnica, parere di regolarità contabile, invio in discussione, gestione ordine del giorno, gestione seduta, creazione atto finale, firma digitale atto finale da parte dei componenti dell organo, pubblicazione atto, conservazione a norma atto. Art.7 Requisiti formali delle deliberazioni I requisiti formali, senza i quali la deliberazione non acquista rilevanza giuridica, sono: a) Forma: documento informatico digitale ovvero, solo in casi eccezionali motivati, documento cartaceo; b) Indicazione univoca dell'organo promanante con l'indicazione della regolare convocazione, composizione e costituzione dell'organo; c) Integrità e completezza dell'atto inclusi gli eventuali allegati, l'indicazione della data ed orario di inizio della seduta e numerazione progressiva per anno solare, l'indicazione delle modalità di votazione della rilevazione dei presenti e degli assenti all'inizio delle operazioni di voto, le risultanze delle operazioni di voto con indicazione dei votanti, degli astenuti, dei favorevoli, dei contrari; d) Sottoscrizione, con firma digitale o, solo in casi eccezionali motivati con firma autografa della stampa analogica del documento elettronico, del Presidente dell'organo, del Consigliere o Assessore Anziano e del Segretario. Pagina 5 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

6 CAPO V ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEI DIRIGENTI E/O DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Art. 8 Determinazioni 1. Gli atti amministrativi posti in essere dai dirigenti e/o dai titolari di posizione organizzativa nell'esercizio delle loro funzioni assumono la denominazione di "determinazioni". 2. Le determinazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenente prevalentemente una dichiarazione di volontà dell'organo burocratico dell'ente nell'esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. 3. Gli elementi essenziali delle determinazioni sono: l'indicazione del soggetto emittente, la motivazione, l'oggetto, il dispositivo, la data, la sottoscrizione e l'attestazione della copertura finanziaria sulle determinazioni che comportano impegni di spesa o diminuzione di entrata. 4. Le determinazioni sono immediatamente esecutive all'atto dell'emissione, ad esclusione di quelle che impegnano spese le quali divengono esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 5. Ai fini di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa le determinazioni vengono pubblicate all'albo Pretorio del Comune. 6. Le determinazioni sono predisposte rispettando un iter standard informatizzato, secondo una numerazione unica progressiva, che prevede i seguenti passi minimi: c) Determinazioni che non impegnano spese: proposta, convalida del responsabile/dirigente, creazione atto finale, firma digitale atto finale da parte del proponente e del responsabile/dirigente, pubblicazione atto, conservazione a norma atto. d) Determinazioni che impegnano spese: proposta, convalida del responsabile/dirigente, gestione copertura finanziaria e visto contabile, creazione atto finale, firma digitale atto finale da parte del proponente e del responsabile/dirigente, pubblicazione atto, conservazione a norma atto. Art. 9 Requisiti formali delle determinazioni I requisiti formali, senza i quali la determinazione non acquista rilevanza giuridica, sono: a) Forma: documento informatico digitale ovvero, solo in casi eccezionali motivati, documento cartaceo; b) Indicazione univoca dell'organo promanante; c) Integrità e completezza dell'atto inclusi gli eventuali allegati, numerazione progressiva per anno solare, indicazione della data di sottoscrizione dell'organo promanante, visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per quelle che impegnano spese; d) Sottoscrizione, con firma digitale dell'organo emanante o, in casi eccezionali con firma autografa della stampa analogica del documento elettronico. Pagina 6 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

7 Art. 10 Altri Atti Amministrativi 1. Ogni atto/provvedimento amministrativo, diverso dalle determinazioni (ordinanze, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, ecc.), adottate dai dirigenti e/o dai titolari di posizione organizzativa nell'esercizio delle loro funzioni, assumono efficacia e rilevanza giuridica contenente prevalentemente una dichiarazione di volontà dell'organo burocratico dell'ente nell'esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento; 2. Gli atti/provvedimenti, di cui sopra, sono predisposti rispettando un iter standard informatizzato, secondo una numerazione progressiva per tipologia di atto, che prevede i seguenti passi minimi: proposta, convalida del responsabile/dirigente, creazione atto finale, firma digitale atto finale da parte del proponente e del responsabile/dirigente, pubblicazione atto, conservazione a norma atto. CAPO VI ALBO PRETORIO INFORMATICO, PROTOCOLLO INFORMATICO, POSTA ELETTRONICA Art. 11 Albo Pretorio Informatico 1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi del Comune di Tortorici, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi all'albo Pretorio Informatico sul sito internet ufficiale, nel link ad esso dedicato. 2. La durata della pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi del Comune è fissata dalle leggi ovvero dai regolamenti in materia. 3. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati. 4. Nei casi non espressamente disciplinati dalla legge, dai regolamenti ovvero da pronunce dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, la durata ordinaria della pubblicazione nell'albo pretorio informatico è stabilita in quindici giorni consecutivi, salvo le eventuali eccezioni adottate dall'organo dell'ente competente per materia. 5. L'Amministrazione Comunale individua nell ambito della propria struttura organizzativa, e con atto dell'organo di governo competente, l unità organizzativa responsabile della gestione del flusso documentale e della tenuta dell'albo Pretorio Informatico. 6. Il responsabile di cui sopra dovrà provvedere in particolare alla tenuta del registro informatico di pubblicazione, all'inserimento, al mantenimento e disinserimento dei dati informatici nell Albo Pretorio Informatico del Comune di Tortorici, così come comunicati e come richiesto dagli organi di governo o dalle altre Unità Organizzative dell'ente. Lo stesso responsabile non risponde del contenuto dei dati informatici e della documentazione informatica pubblicata all'albo Pretorio Informatico. Art. 12 Posta certificata 1. I documenti informatici del Comune, validamente formati ai sensi del presente regolamento e della disciplina normativa vigente, debbono essere trasmessi ad altra pubblica amministrazione, impresa, professionista o al cittadino che abbia dichiarato il proprio domicilio Pagina 7 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

8 digitale, con la posta elettronica certificata, salvo utilizzo di altro sistema informatico di cooperazione applicativa interoperabile con l'amministrazione pubblica ricevente, così come disciplinati dalla normativa vigente. 2. Ai cittadini che non hanno espressamente dichiarato il proprio domicilio digitale o che non abbiano espressamente richiesto la comunicazione elettronica, i documenti informatici del Comune, validamente formati ai sensi del presente regolamento, possono essere trasmessi come previsto dal comma 3 del precedente art. 2 secondo le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo; Art. 13 Protocollo Informatico 1. L invio dei documenti informatici tramite posta elettronica certificata, deve avvenire utilizzando la casella o le caselle di posta elettronica certificata configurate all interno del sistema di protocollo informatico dell Area Organizzativa Omogenea del Comune di Tortorici presente nell Indice della Pubblica Amministrazione (IPA). 2. la disciplina della registrazione obbligatoria di protocollo è stabilita dalla legge. 3. Le modalità di gestione del protocollo informatico sono contenute nel "Manuale di gestione del protocollo informatico" approvato dall Organo esecutivo dell Ente con apposito atto. CAPO VII CONVOCAZIONI SEDUTE E ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI Art. 14 Convocazioni delle sedute degli organi collegiali 1. La disciplina delle convocazioni dei diversi organi collegiali del Comune di Tortorici è specificamente regolata dai rispettivi regolamenti che in linea con la ratio delle norme sopra citate, volte alla semplificazione, alla riduzione dei costi e dei tempi necessari per la trasmissione degli avvisi di convocazione degli organi collegiali (Consiglio Comunale, Giunta Municipale, ecc.), sono aggiornati con appositi e separati atti di modifica. Le modifiche introducono l utilizzo della Posta Elettronica Certificata. Art. 15 Accesso agli atti da parte dei componenti degli organi collegiali 1. La disciplina dell accesso agli atti amministrativi in genere e in particolare quelli relativi agli argomenti iscritti all ordine del giorno delle sedute collegiali, è specificamente regolata dai rispettivi regolamenti che in linea con la ratio delle norme sopra citate, volte alla semplificazione, alla riduzione dei costi e dei tempi necessari per la trasmissione degli atti relativi alle sedute e di ogni altro documento debba essere portato a conoscenza dei rispettivi componenti, sono aggiornati con appositi e separati atti di modifica. 2. Le modifiche introducono l utilizzo della Posta Elettronica Certificata, laddove sia necessario ottenere una ricevuta di ritorno, altrimenti l utilizzo di un accesso riservato in cooperazione applicativa (cruscotto amministratori) nel sistema di gestione informatizzata degli atti amministrativi, consultabile anche on-line. Pagina 8 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

9 Art. 16 Accesso al cruscotto amministratori e indirizzi PEC dei componenti degli organi collegiali 1. L Ufficio sistemi informatici, comunicazione e innovazione predispone e comunica a tutti i componenti degli organi del Comune di Tortorici le modalità e le credenziali d accesso al sistema informatico della gestione degli atti amministrativi (cruscotto amministratori). 2. Al fine di consentire quanto previsto nei precedenti articoli 14 e 15, qualora i componenti degli organi del Comune non siano già in possesso di una casella di Posta Elettronica certificata o non abbiano fatto formale comunicazione dell indirizzo, l Ufficio sistemi informatici, comunicazione e innovazione predispone d ufficio una casella PEC nominativa e comunica le modalità e le credenziali d accesso ai componenti individuati. CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 17 Disposizioni finali 1. Rientra tra i doveri d'ufficio di ogni dipendente avvalersi delle tecnologie, dei beni strumentali informatici posti in dotazione dei diversi uffici, con particolare riferimento all'utilizzo del software in uso per la gestione degli atti amministrativi e del protocollo informatico. 2. Il mancato utilizzo delle risorse tecnologiche messe a disposizione costituisce, per il personale dipendente del Comune, negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati sanzionabile disciplinarmente. 3. I Responsabili dei settori rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui al D.Lgs.. 82/2005 e s.m.i., ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del D.Lgs. 165/2001, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari, penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. 4. Requisito essenziale per la nomina a Segretario, Dirigente, Posizione Organizzativa, Alta Professionalità, titolare di specifiche responsabilità, organi di collaborazione con gli Organi Politici, Organo di Revisione, Nucleo di Valutazione nonché a responsabile del procedimento, è quello dell'utilizzo, per la parte di propria competenza, delle suddette tecnologie informatiche. 5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si estendono anche a tutto il personale che svolga attività amministrativa che si concretizzi nella produzione di atti e documenti. Art. 18 Disciplina fase transitoria 1. La progressiva digitalizzazione è programmata dalla Giunta in attuazione dei principi di pianificazione adottati nei documenti approvati dal Consiglio Comunale. 2. Le disposizioni di cui all art. 17 del presente Regolamento si applicano al personale dipendente a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 3. Per coloro che sono titolari degli incarichi di cui al comma 4 del citato art. 17, la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento costituisce grave inadempimento ai propri doveri d'ufficio e come tale sanzionabile in via contrattuale e disciplinare e nei casi più gravi costituisce motivo di revoca dall'incarico. 4. Le regole previste nei precedenti articoli 14 e 15 si applicano a far data dall esecutività delle Pagina 9 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

10 deliberazioni di modifica dei regolamenti. Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso regolamento. Pagina 10 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

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