04/04/2012 ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE. P.A. e informazioni. Ignoranza informatica nella P.A.
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- Fabiano Nigro
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1 ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE Informatica e Pubblica Amministrazione A.A P.A. e informazioni Enorme mole di informazioni Informazioni distribuite e frammentate Necessità di integrare informazioni possedute da P.A. differenti Rapidità e qualità dei servizi (efficienza) Automazione dei processi Supporto alla Governance 2 Ignoranza informatica nella P.A. Uno studio AICA-SDA Bocconi ha stimato che l ignoranza informatica degli impiegati della sola pubblica amministrazione centrale costa (ai contribuenti) più di 280 milioni di Euro all anno ; per quanto non particolarmente arretrata la P.A. italiana è penalizzata dalla scarsa formazione del personale all utilizzo di Internet e degli strumenti ICT; la ignoranza informatica determina una perdita di efficienza ed una diminuzione della qualità dei servizi erogati. 3 1
2 Codice della Amministrazione digitale Il D.Lgs. n.82/2005, coordinato con D.Lgs. n.159 del 4 Aprile 2006, tenta di affrontare per la prima volta in modo organico: il tema dell impiego delle tecnologie e degli strumenti ICT nell ambito della Pubblica Amministrazione; la disciplina i principi giuridici di base relativamente ai documenti informatici e alla firma digitale; Lo scopo del CAD è quello di : migliorare i servizi favorire la trasparenza costituire basi di conoscenza di supporto alla governance generare economie 4 Il NUOVO Codice della Amministrazione Digitale Il 25 gennaio 2011 è entrato in vigore il D.Lgs.235/2010; Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione 5 Punti salienti del nuovo CAD Validità dei documenti indipendente dal supporto (artt quater) Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter.) Conservazione digitale dei documenti (artt bis) Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65) dirigenti. Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63) 6 2
3 Punti salienti del nuovo CAD Moduli on line (art. 57) Trasmissione delle informazioni via web (art. 58) Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis) Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65) Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis) Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64) 7 Punti salienti del nuovo CAD Pagamenti elettronici (art. 5) Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41) Sicurezza digitale (art. 51) Basi dati di interesse nazionale (art. 60) Open data (artt. 52 e 68) 8 Efficienza, Efficacia, Economicità Le pubbliche amministrazioni nell organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie ICT per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese; Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie ICT nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo opportune regole tecniche. 9 3
4 Nuovi diritti Il CAD introduce nuovi diritti per i cittadini e per le imprese: Diritto all uso delle tecnologie Diritto alla partecipazione al procedimento informatico e all accesso ai documenti Diritto alla esecuzione dei pagamenti in forma digitale Diritto all utilizzo della PEC Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione Diritto alla disponibilità della modulistica on line 10 Diritto all uso delle tecnologie I cittadini e le imprese hanno il diritto di richiedere ed ottenere l uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con: le pubbliche amministrazioni i gestori di pubblici servizi nei limiti di quanto previsto dal Codice della Amministrazione Digitale 11 Partecipazione La partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l uso delle ICT secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Ogni atto e documento può essere trasmesso alle Pubbliche Amministrazioni con l uso delle ICT se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. 12 4
5 Pagamenti Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 13 Utilizzo della PEC Le Pubbliche Amministrazioni utilizzano la Posta Elettronica Certificata (PEC per le comunicazioni con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; La dichiarazione dell indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell invio, tramite PEC da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano; Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inserire ed aggiornare, almeno ogni sei mesi, nell Indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), i dati relativi agli indirizzi di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l invio di documenti fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini: 14 IndicePA 15 5
6 Qualità dei servizi e soddisfazione Le P.A. provvedono alla riorganizzazione e all aggiornamento dei servizi resi; A tale fine sviluppano l uso delle tecnologie ICT, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti; Entro il 31 maggio di ciascun anno le P.A. centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e per l innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell utenza. 16 Alfabetizzazione informatica Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. 17 Il documento informatico Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all articolo 71 del CAD sono validi e rilevanti agli effetti di Legge: L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità; Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 18 6
7 Copie di documenti informatici Copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; Duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; 19 Procedimento e fascicolo informatico Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente; La P.A. titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; All atto della comunicazione dell avvio del procedimento ai sensi dell articolo 8 della L 7 agosto 1990, n.241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all articolo 10 della L. 7 agosto 1990, n Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. 20 Contenuto del fascicolo informatico Il fascicolo informatico reca l'indicazione: dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; delle altre amministrazioni partecipanti; del responsabile del procedimento; dell'oggetto del procedimento; dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. dell identificativo del fascicolo medesimo. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; Esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; E costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241 del
8 Dematerializzazione Le P.A. valutano in termini di rapporto tra costi / benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione; provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell articolo 71; I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuati in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo Trasmissione informatica I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale; il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. 23 Nuovi strumenti Posta Elettronica Certificata Firma Digitale Documenti e protocollo informatici Siti Internet delle P.A. Carte elettroniche (CIE e CNS) 24 8
9 PEC sistema di comunicazione in grado di attestare l invio e l avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 25 PEC - debolezze non si tratta di uno standard: è consentito il ricorso ad altri sistemi di posta elettronica in grado di garantire la certificazione di invio e ricezione, l integrità del contenuto e l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali ( D.L. n. 185 del 29/11/2008 conv con. L. n.2 del 21/01/2009); Non è garantita (in teoria) la compatibilità di invio-ricezione tra caselle PEC e non; Le regole per la attivazione di una casella PEC non sono rigorose; L autenticazione sul server è «DEBOLE». 26 Firme elettroniche 1. firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; 2. firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; 3. firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; 4. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 27 9
10 Firma digitale La firma digitale garantisce la identità di chi firma e la volontà di firmare: essa sostituisce a tutti gli effetti firme autografe, timbri e sigilli e conferisce validità giuridica al documento; possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni; per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: l elenco di tali soggetti è pubblicato sul sito del CNIPA ( 28 Valore delle firme Un documento informatico: è liberamente valutabile in giudizio se firmato con firma elettronica semplice; è pienamente valido, come una qualsiasi sottoscrizione riconosciuta dall art c.c., se firmato con firma avanzata, qualificata o digitale; Nel caso di scritture private di particolare rilevanza (art c.c. comma 1 numeri da 1 a 12) il documento è pienamente valido solo se firmato con firma qualificata o digitale. 29 Protocollo informatico Sistema di gestione informatica dei documenti: l insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; il protocollo informatico si colloca all interno del sistema come infrastruttura di base per avviare concretamente il processo di ammodernamento della P.A.; ogni sistema di protocollo informatico deve ottemperare alle indicazioni riportate nel DPR /12/2000 e nel regolamento attuativo DPCM 31/10/2000. l introduzione di un protocollo informatico consente di: eliminare i registri cartacei e razionalizzare i flussi documentali rendere più efficace ed economica l azione amministrativa favorire la trasparenza dell azione amministrativa dei procedimenti 30 10
11 Siti web della P.A. Tutte le P.A. devono esser dotate di proprio sito Internet con adeguate caratteristiche accessibilità; I siti devono divenire il canale privilegiato per la interazione con le P.A. I siti devono contenere: la modulistica l organigramma l elenco dei procedimenti bandi di gara e concorsi 31 Carte elettroniche La Carta d Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni (secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui al solito articolo 71), di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Banca d Italia; La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è una smart card per accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione; 32 Sistema Pubblico di Connettività Insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della P.A., necessarie per assicurare l interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione; lo scopo è garantire l interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; 33 11
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