Diritto dei Mezzi di Comunicazione. Indice
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- Bartolomeo Corradi
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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE XI IL DOCUMENTO ELETTRONICO PROF. ERNESTO PALLOTTA
2 Indice 1 Il documento elettronico La firma digitale La crittografia a chiavi asimmetriche Il sistema delle firme elettroniche di tipo comunitario Il certificatore Il codice della Pubblica Amministrazione digitale di 8
3 1 Il documento elettronico Secondo la dottrina il documento informatico rientra nel concetto di scritto, tutte le volte che viene citato dalla legislazione di riferimento. Sulla base di questa considerazione si può affermare che l'attività di documentazione può essere svolta tramite un computer e può interessare sia un dato presente fisicamente sul computer, sia un flusso elettronico intercorrenti tra due computer distanti tra loro e collegati per mezzo di un modem. In base alla legge Bassanini, la legge n. 59 del 1997, il documento informativo è quell'atto che viene redatto in forma digitale e che per avere valenza giuridica, deve necessariamente essere confezionato attraverso l'utilizzo di un sistema sicuro che ne garantisca l'integrità e la provenienza. Il legislatore ha quindi avviato una rivoluzione culturale basata sull'applicazione dell'innovazione tecnologica alle attività della Pubblica Amministrazione e dei privati, garantendo validità agli atti e documenti formati con l'ausilio di strumenti informatici. Tuttavia, per garantire la sicurezza e l'originalità del documento il legislatore ha previsto l'utilizzo di particolari strumenti idonei ad assolvere tali garanzie vista la portata innovativa della disciplina e la praticità di utilizzo che consente, oggi, di velocizzare al massimo lo scambio delle volontà negoziali con la possibilità di concludere un contratto praticamente in tempo reale. Il processo normativo tuttavia si è avviato con molta lentezza in quanto se da un lato bisognava regolamentare i nuovi sistemi e le nuove forme di documento, dall'altro occorreva lasciare intatte tutte le garanzie offerte dal documento cartaceo. Tra le norme di riferimento si ricorda: la legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale si è consentito ai privati e alla Pubblica Amministrazione di sostituire tutti gli atti, per i quali la legge prevedeva la loro conservazione, alla loro riproduzione fotografica; la legge 15 ottobre 1986, n. 644, che ha disciplinato la trasmissione a distanza di atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi tra avvocature dello stato; la legge 241 del 7 agosto 1990, che ha aggiornato la definizione di documento amministrativo anche alle rappresentazioni grafiche, fotocinemagnetiche, elettromagnetiche o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalle Pubbliche Amministrazione; 3 di 8
4 Il D.lgs del 12 febbraio 1993 n. 39, dal titolo: norme in materia di servizi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, con il quale autorizzava la predisposizione degli atti amministrativi con sistemi informativi automatizzati e la sostituzione della firma autografa, eventualmente richiesta per la validità degli atti, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. In questo modo si è dato vita alla prima forma di spersonalizzazione della sottoscrizione; la legge 15 marzo 1997 n. 59, detta legge Bassanini, in cui per la prima volta afferma che gli atti e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione con strumenti informatici e telematici, nonché i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi ed efficaci. 4 di 8
5 2 La firma digitale Per ottenere l'effetto giuridico dell'imputabilità dell'atto a chi lo ha sottoscritto e quindi realizzare quell'intima connessione tra documento elettronico e dichiarante, la normativa vigente prevede che la procedura di validazione del messaggio informatico avvenga mediante la firma digitale. La norma definisce firma digitale: il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata, e al destinatario tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 2.1 La crittografia a chiavi asimmetriche La forma digitale e la firma digitale sono due componenti di un unico insieme che dà luogo al documento elettronico. Tuttavia, abbiamo ricordato, che affinché il documento elettronico abbia la stessa validazione del documento cartaceo è necessario garantire la provenienza del soggetto sottoscrittore, l'integrità del contenuto, la riservatezza nei passaggi attraverso la rete e la non ripudiabilità del firmatario. La norma che spiega nel dettaglio gli aspetti tecnici è il D.P.R n. 513 del A rendere possibile l'attribuzione del documento elettronico, in maniera incontrovertibile, alla persona che lo ha sottoscritto, è il sistema di crittografia basato su due chiavi : una privata che consente la cifratura del documento e l'altra pubblica che consente la decodifica del documento. Il sistema prevede che un documento chiaro e leggibile viene cifrato dall'autore e siglato con la chiave privata, in questa maniera il documento non è più leggibile. L'accesso al documento è quindi possibile solo al possessore dell'altra chiave, detta pubblica, che è contenuta nel software del destinatario. Il software, attraverso la chiave consente di decriptare il documento rendendolo leggibile. 5 di 8
6 Le chiavi sono un insieme di algoritmi, numeri e lettere che vengono generati dal computer per mezzo di un programma specifico. Chi vuole utilizzare la firma digitale deve generare, attraverso il software le due chiavi. La chiave privata sarà conservata senza comunicarla a nessuno: chiave segreta; mentre la chiave pubblica sarà quella comunicata all'autorità competente (il certificatore) che, dopo aver svolto i rispettivi controlli, provvederà ad inserirla nell'apposito elenco pubblico ed a emettere il relativo certificato. L'utente, quindi, dopo aver stilato il documento vi appone la chiave segreta e lo invia telematicamente al destinatario. In questo modo l'utente ha firmato e si è assunto la paternità del documento. 2.2 Il sistema delle firme elettroniche di tipo comunitario Le diverse norme, nel tempo hanno dovuto confrontarsi con la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario delle firme elettroniche, subendo correttivi. Dal coordinamento con le direttive della Comunità europea, nascono il D.P.R n. 445/2000, il D.lgs n. 10/2002 e il DPR n. 137/2003. Il legislatore comunitario, infatti, ha introdotto alcune tecniche di validazione del documento elettronico diverse da quelle basate sulla crittografia a chiavi asimmetriche. Il nuovo impianto si fonda su una categoria generale di firma elettronica che si divide in diverse sottospecie: firma elettronica, debole o generica, e firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata La firma elettronica generica E' il sistema che può funzionare come chiave per accedere ad un documento o dato informatico (es. password, PIN, chiave asimmetriche). Il relativo documento informatico sottoscritto con questa firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta ed è valutabile come prova. 6 di 8
7 La firma elettronica avanzata Questo tipo di firma si differenzia dalla firma elettronica generica in quanto è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce, in maniera da rilevare se i dati siano stati successivamente modificati. In questo modo, la sottoscrizione identifica in maniera univoca il firmatario che è l'unico possessore del sistema di codifica (chiave privata) avendo il controllo esclusivo del sistema di sottoscrizione. La firma elettronica ha il vantaggio di essere più sicura e di conseguenza ha valore probatorio più incisivo La firma elettronica qualificata E' la firma digitale più avanzata che si basa su un certificato qualificato ed è predisposta mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. A definire la sicurezza dell'apparato strumentale è data da una serie di criteri tecnici imposti dal D.P.R n. 137/ Il certificatore Il sistema a chiavi asimmetriche, adottato con la firma digitale, non è sufficiente a garantire valore legale alle transazioni che avvengono via telematica. Quello che rileva, infatti, è l'autenticità della chiave pubblica, la garanzia, cioè che questa provenga effettivamente dall'utente preventivamente identificato e che la chiave pubblica non sia contraffatta. A risolvere il problema, il legislatore con il DPR n. 137/2003 ha introdotto la figura del certificatore che deve dimostrare affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere le attività di certificazione. 7 di 8
8 3 Il codice della Pubblica Amministrazione digitale La normativa relativa ai dispositivi di firma elettronica e firma digitale è stata in parte modificata con il D.lgs n. 82/2005, che ha introdotto il nuovo Codice della Pubblica Amministrazione Digitale. Le novità, in particolare, hanno riguardato: il venir meno dell'equipollenza con la firma scritta per il documento informatico sottoscritto con la semplice firma elettronica, richiedendo una sottoscrizione con firma elettronica qualificata; l'attribuzione del valore di forma scritta al documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, ma senza riconoscerne l'efficacia probatoria come scrittura privata, pur restando liberamente valutabile in giudizio; l'applicazione della disciplina dell'art del c.c., che conferisce pieno riconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione fino a querela di falso, della sottoscrizione del documento informatico con firma elettronica qualificata e firma digitale. 8 di 8
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